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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 28/02/2025, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G.N.R. 411/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERMO
In composizione monocratica ed in persona del Giudice Dott.ssa Lucia Rocchi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I grado iscritta al N° 411 del Ruolo Generale dell'anno 2018, trattenuta in decisione alla udienza del 17/10/2024, scaduti in data 27/1/2025 i termini di cui agli artt. 190 e 281 quinquies c.p.c., promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Parte_1 P.IVA_1
Rotondo, giusta procura allegata al ricorso in riassunzione depositato il 4/2/2019;
- attore -
E
(C.F. ) rappresentata e difesa dagli Avv. Francesca Controparte_1 C.F._1
Paglialunga e Cristian Giampieri giusta procura depositata il 3/10/2019;
- attore -
CONTRO
C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_2 P.IVA_2
Fabrizio Emiliani, giusta procura depositata il 3/9/2021;
- convenuto -
***
OGGETTO: “contratti bancari”
***
1 CONCLUSIONI
Alla udienza del 7/11/2024 i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni come segue:
PER il difensore “precisa le conclusioni riportandosi a quelle già formulate Parte_1 nell'atto di riassunzione del 28/2/2019 ed in tutti i successivi atti del processo, con condanna della convenuta al pagamento delle spese di lite, anche in riferimento alla domanda riconvenzionale dichiarata improcedibile, con distrazione in favore del procure dichiaratosi antistatario. Chiede altresì assegnarsi i termini ex art. 190 c.p.c.”, vengono di seguito trascritte le conclusioni richiamate “ NEL MERITO In via principale 1. riconoscere e accertare l'invalidità nel contratto di C/C della determinazione e applicazione degli interessi debitori ultra-legali e usurari, di quelli anatocistici con capitalizzazione trimestrale e\o annuale, di condizioni non contrattualizzate, delle commissioni di massimo scoperto, dei costi, competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese, la illegittimità dello ius variandi dichiarando nulle e inefficaci le variazioni avvenute in costanza di rapporto e non concordate;
2. verificare in ogni caso come la abbia agito in dispregio della L 108\96, commettendo il reato di usura, trasmettendo se CP_3 del caso gli atti alla Procura della Repubblica competente;
3. per l'effetto, accertare, in ragione dell'elaborato peritale e delle argomentazioni sviluppate in narrativa, che il F.to per il C\C è creditore nei confronti della Parte_1 CP_3 delle somme indicate in narrativa ed esposte nell'elaborato peritale, oltre interessi o della maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa.
4. Accertare e dichiarare la nullità della Fideiussione sottoscritta da Controparte_1 per violazione della Legge Antitrust e per l'effetto accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla medesima alla CP_3 in caso di inadempimento del F.to In via subordinata 5. Accertate e dichiarare la nullità e\o inefficacia Parte_1 delle clausole determinative degli interessi perché poste in violazione dell'art. 117 TUB e per l'effetto accertare la somma a credito del F.to come indicata in perizia oppure la maggiore o minore somma che sarà accertata in Parte_1 corso di causa. In ogni caso 6. Accertato e dichiarato l'inadempimento contrattuale della CA, condannarla al risarcimento in favore del F.to dei costi per la redazione della perizia di parte, oltre i costi della mediazione Parte_1 obbligatoria, ed € 2.295,00 per compensi medi, o al pagamento della somma che sarà ritenuta di giustizia dovuta, oltre interessi e rivalutazione”;
PER il difensore “precisa le conclusioni come da atto di citazione e successivi atti del Controparte_1
21/1/2019 e del 2/10/2019. Chiede assegnarsi i termini ex art. 190 c.p.c.”; si riportano di seguito le conclusioni richiamate “NEL MERITO In via principale 1. riconoscere e accertare l'invalidità nel contratto di
C/C della determinazione e applicazione degli interessi debitori ultra-legali e usurari, di quelli anatocistici con capitalizzazione trimestrale e\o annuale, di condizioni non contrattualizzate, delle commissioni di massimo scoperto, dei costi, competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese, la illegittimità dello ius variandi dichiarando nulle e inefficaci le variazioni avvenute in costanza di rapporto e non concordate;
2. verificare in ogni caso come la CP_3 abbia agito in dispregio della L 108\96, commettendo il reato di usura, trasmettendo se del caso gli atti alla Procura della Repubblica competente;
3. per l'effetto, accertare, in ragione dell'elaborato peritale e delle argomentazioni
2 sviluppate in narrativa, che la Soc. attrice per il C\C è creditrice nei confronti della CA delle somme indicate in narrativa ed esposte nell'elaborato peritale, oltre interessi o della maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa.
4. Accertare e dichiarare la illegittimità della segnalazione a sofferenza, della revoca dell'affidamento e della richiesta di rientro, e per l'effetto condannare la al risarcimento del danno patrimoniale causato alla Soc. attrice, CP_3 da determinarsi in via equitativa.
5. Accertare e dichiarare la nullità della Fideiussione sottoscritta da CP_1
per violazione della Legge Antitrust e per l'effetto accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla medesima alla
[...] in caso di inadempimento di In via subordinata 6. Accertate e dichiarare la nullità e\o inefficacia delle CP_3 Pt_1 clausole determinative degli interessi perché poste in violazione dell'art. 117 TUB e per l'effetto accertare la somma a credito della Società attrice come indicata in perizia oppure la maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa. In ogni caso 7. Accertare e dichiarare che nella esecuzione del Contratto di C\C la ha violato i doveri di CP_3 diligenza, buona fede, correttezza e informazione inoltre ha perpetrato abuso di dipendenza economica e posizione dominante e abuso del diritto, e per l'effetto condannarla al risarcimento in favore della Società attrice al risarcimento del danno morale soggettivo nella misura che sarà liquidata dal Giudice anche in via equitativa.
8. Accertato e dichiarato l'inadempimento contrattuale della condannarla al risarcimento in favore della società attrice dei CP_3 costi per la redazione della perizia di parte, oltre i costi della mediazione obbligatoria, ed € 2.295,00 per compensi medi, o al pagamento della somma che sarà ritenuta di giustizia dovuta, oltre interessi e rivalutazione”.
PER il difensore “precisa le conclusioni come da comparsa di Controparte_2 costituzione e risposta successiva alla riassunzione depositata il 21/10/2019 - con la eliminazione della parte in cui in via riconvenzionale si chiede che venga accertato e dichiarato il credito della banca nei confronti della in Pt_1 conformità alla sentenza parziale n. 412/2021. Chiede assegnarsi i termini ex art. 190 c.p.c.”; si riportano di seguito le conclusioni richiamate “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e respinta,
-IN VIA PRINCIPALE: -respingere tutte e a qualunque titolo le domande avanzate dagli attori Parte_1
e nei confronti della convenuta , sia in via principale che Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 in via subordinata che in ogni altro caso come pure in via istruttoria, siccome tutte infondate in fatto e diritto, prive di presupposti giuridici e comunque non provate;
-IN VIA RICONVENZIONALE:-accertato e dichiarato che la convenuta è creditrice della quale obbligato principale, e di Controparte_2 Parte_1 CP_1
, quale garante, della somma attuale complessiva di euro 20.522,58, di cui euro 20.074,34 per saldo debitore
[...] del conto corrente ordinario nr. 0042495 per cui è causa ed euro 448,24 per interessi maturati al 13.11.2018, oltre;
interessi successivi, ovvero è creditrice di quella diversa minor o maggior somma che sarà accertata in corso di causa o che sarà comunque ritenuta di giustizia, con interessi come per legge;
-per l'effetto, in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, condannare , quale garante della a pagare alla Controparte_1 Parte_1 [...]
la somma di euro 20.522,58 oltre interessi successivi al 13.11.2018 ovvero quella diversa Controparte_2 minor o maggior somma che sarà accertata in corso di causa o che sarà comunque ritenuta di giustizia, con interessi come per legge;
-con vittoria di spese e competenze di lite, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge”.
3 FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 17/2/2018 e hanno Controparte_1 Parte_1 agito congiuntamente in giudizio nei confronti di chiedendo Controparte_2
l'accertamento della nullità del contratto di c/c n. 0042495 (stipulato tra e Parte_1 [...] in data 11/1/2008), nonché del contratto di fideiussione sottoscritto da Controparte_2
in data 21/1/2009 e la condanna della banca - previa rideterminazione dell'esatto Controparte_1 saldo contabile - alla restituzione delle somme indebitamente percepite, nonché al risarcimento del danno subito dagli attori, in conseguenza della violazione da parte della stessa dei doveri di correttezza e buona fede.
In particolare a sostegno della domanda parte attrice ha dedotto che:
− in data 11/1/2008 ha stipulato con contratto di Parte_1 Controparte_2 apertura di credito in c/c n. 0042495;
− in relazione al predetto rapporto, (legale rappresentante della società), in Controparte_1 data 21/1/2009 ha sottoscritto fideiussione omnibus a garanzia di tutte le obbligazioni assunte dal debitore principale fino a concorrenza della somma di € 300.000,00; Parte_1
− in data 15/1/2017 – deducendo l'inadempimento della Controparte_2 debitrice principale agli obblighi contrattualmente assunti e l'avvenuta segnalazione a sofferenza - ha comunicato, sia a quest'ultima che alla garante, la revoca degli affidamenti concessi;
− come emerso da consulenza tecnica di parte, il predetto contratto di c/c n. 0042495 è, tuttavia, da ritenere invalido per: a) usurarietà dei tassi di interesse praticati - avendo l'istituto di credito applicato interessi superiori al tasso soglia nei seguenti trimestri: “III 2008, IV
2008, I 2009, II 2009, III 2009, IV 2009, I 2010, II 2010, III 2010, IV 2010, I 2011, II 2011,
III 2011, IV 2011, I 2012, II 2012, IV 2012, I 2013, II 2013, III 2013, I 2014, II 2014, III
2014, IV 2014”; b) anatocismo, per avere la banca applicato la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, in assenza di espressa pattuizione della clausola di reciprocità; c) illegittima applicazione di CMS , altre commissioni e spese;
− in ragione delle predette invalidità, sussiste un credito di nei confronti di Parte_1 CP_2
(di euro 18.554,53 per somme indebitamente percepite nel corso
[...] CP_2 del rapporto ed euro 1.426,54 “per addebiti di anatocismo”);
− risultano, pertanto, illegittime sia l'avvenuta revoca da parte dell'Istituto di credito degli affidamenti concessi, sia la segnalazione a sofferenza alla centrale rischi;
4 − la fideiussione stipulata da in data 21/1/2009 è nulla poiché redatta in Controparte_1 conformità allo schema BI in violazione della L.287/90;
− in conseguenza della condotta tenuta dalla banca in violazione degli obblighi di correttezza e buona fede, sussiste il diritto degli attori al risarcimento del danno anche morale subito, esistente in re ipsa e da liquidare in via equitativa.
2. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 19/11/2018 si è costituita in giudizio – domandando l'integrale rigetto delle avverse domande e Controparte_2 svolgendo a propria volta riconvenzionale “di condanna degli attori soc. e in Parte_1 Controparte_1 proprio, in solido tra loro, al pagamento in proprio favore della somma di euro 20.522,58 pari, alla date del
13.11.2018, al saldo passivo oltre interessi del c/c ordinario nr. 0042495 per cui è causa”.
In sintesi e per quanto di interesse, la convenuta ha dedotto:
− l'infondatezza dell'eccezione di usurarietà del rapporto, essendo stato il dedotto superamento del tasso soglia rilevato sulla base di calcoli ictu oculi errati che hanno tenuto conto della
CMS e di ulteriori commissioni e spese in violazione del principio di omogeneità;
− la genericità ed infondatezza delle deduzioni in merito all'anatocismo, atteso che “alla data
(11.1.2008) di apertura del c/c era già pienamente applicata dalla la disciplina di cui alla CP_4
Delibera CICR 09.02.2000” che ha consentito la capitalizzazione trimestrale con pari periodicità;
− la validità delle pattuizioni in merito a CMS ed ulteriori spese, poiché espressamente pattuite;
− la legittimità - in ragione del grave inadempimento di per “significativi sconfinamenti” - Parte_1 sia della segnalazione alla centrale rischi, che della revoca degli affidamenti concessi (essendo contrattualmente prevista la facoltà di recesso della dal rapporto); CP_3
− la conseguente infondatezza della domanda risarcitoria, anche in ragione del difetto di prova del danno subito dagli attori;
− l'infondatezza delle deduzioni in merito all'invalidità (per violazione della L. 287/1990) della fideiussione prestata da , per difetto di prova dell'adesione dell'istituto di Controparte_1 credito a “pratiche concordate” – considerato, peraltro, che la conformità allo schema BI, anche ove dimostrata, non è idonea a determinare ex se la nullità totale del contratto “a valle”;
− la sussistenza di un credito residuo di euro 20.522,58 vantato da Controparte_2 nei confronti di e della garante (a titolo di saldo del
[...] Parte_1 Controparte_1
c/c 0042495 estinto il 23/2/2018) – credito per il quale è stata svolta domanda riconvenzionale.
5 3. Successivamente al deposito degli atti introduttivi il presente giudizio è stato interrotto a seguito della sentenza n. 18/2018 (emessa in data 06/08/2018 dal Tribunale di Fermo) che ha dichiarato il fallimento di Il giudizio è poi stato riassunto dal fallimento con Parte_1 Parte_1 ricorso in data 28/2/2019, con cui sono state riproposte tutte le domande in precedenza svolte. A seguito della riassunzione si sono costituiti: a) , la quale ha riproposto le medesime Controparte_1 domande già svolte;
b) , la quale ha formulato le seguenti conclusioni Controparte_2
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e respinta, -IN VIA PRINCIPALE: - respingere tutte e a qualunque titolo le domande avanzate dagli attori e nei Parte_1 Controparte_1 confronti della convenuta , sia in via principale che in via subordinata che in ogni Controparte_2 altro caso come pure in via istruttoria, siccome tutte infondate in fatto e diritto, prive di presupposti giuridici e comunque non provate;
-IN VIA RICONVENZIONALE: -accertato e dichiarato che la convenuta
[...]
è creditrice della quale obbligato principale, e di , quale garante, Controparte_2 Parte_1 Controparte_1 della somma attuale complessiva di euro 20.522,58, di cui euro 20.074,34 per saldo debitore del conto corrente ordinario nr. 0042495 per cui è causa ed euro 448,24 per interessi maturati al 13.11.2018, oltre interessi successivi, ovvero è creditrice di quella diversa minor o maggior somma che sarà accertata in corso di causa o che sarà comunque ritenuta di giustizia, con interessi come per legge;
-per l'effetto, in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, condannare , quale garante della a pagare alla la Controparte_1 Parte_1 Controparte_2 somma di euro 20.522,58 oltre interessi successivi al 13.11.2018 ovvero quella diversa minor o maggior somma che sarà accertata in corso di causa o che sarà comunque ritenuta di giustizia, con interessi come per legge;
-con vittoria di spese e competenze di lite, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge”.
All'udienza del 24/10/2019 sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183 c.p.c. Con la prima memoria 183 c.p.c. il patrocinio del fallimento oltre ad insistere nelle difese già Parte_1 svolte, ha eccepito l'improcedibilità della riconvenzionale reiterata dalla banca nei relativi confronti anche successivamente alla riassunzione. Le ulteriori memorie depositate non hanno determinato un ampliamento del thema decidendum. All'udienza del 17/6/2021 la causa è stata trattenuta in decisione
“limitatamente alla domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta nei confronti del Fallimento Parte_1
(cfr. ordinanza del 15/4/2021). In data 1/9/2021 con sentenza parziale n. 412/2021 è stata dichiarata l' improcedibilità della domanda riconvenzionale proposta da Controparte_2 nei confronti di fallimento e con separata ordinanza la causa è stata rimessa sul
[...] Parte_1 ruolo al fine di consentire l'istruttoria in ordine alle ulteriori domande proposte dalle parti. All' esito dell' udienza del 18/11/2022 è stata, quindi, disposta CTU contabile - depositata in data
27/12/2022 dalla dott.ssa Alla successiva udienza del 16/2/2023, ritenuta la causa Persona_1 matura per la decisione, è stato disposto rinvio per la precisazione delle conclusioni – poi avvenuta all' udienza del 7/11/2024, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
6 4. Ciò premesso e riportato in relazione al thema disputandum ed alle vicende processuali intercorse, si osserva quanto segue.
5. Va preliminarmente rigettata la domanda volta all'accertamento della nullità della fideiussione sottoscritta da , perché redatta secondo lo schema BI, in violazione Controparte_1 della L.287/90.
Al riguardo, va rilevato che le clausole dello schema BI, ritenute da CA d'TA – con provvedimento n. 55/2005 - sbocco di un'intesa illecita, sono le seguenti: la n.2 (c.d. clausola di reviviscenza); la n.6 (clausola di rinuncia ai termini ex art.1957 c.c.) e la n.8 (c.d. clausola di sopravvivenza). In particolare, con il richiamato provvedimento la CA d'TA ha ritenuto che
BI attraverso tali articoli abbia previsto - per le fideiussioni omnibus stipulate in un arco temporale compreso tra il 2002 ed il maggio 2005 - disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'art. 2 co.2 lett. a) L. 287/'90 avendo lo scopo di addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca ovvero dall'invalidità dell'obbligazione principale. La Cass. S.U. n.41994/2021 nell'ammettere per tali ipotesi la sanzione della nullità, in virtù del principio di conservazione del negozio giuridico, ha tuttavia qualificato detta nullità come parziale, ossia, limitata alle sole clausole contrattuali illecite
– per cui resta a carico di chi intende far cadere l'intero assetto di interessi pattuito fornire la prova dell'interdipendenza dal resto del contratto dalla clausola nulla, essendo precluso al giudice rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della nullità parziale all'intero contratto.
Sul punto va, inoltre rilevato come la parte che agisca in giudizio per far valere la predetta nullità parziale è onerata di allegare e dimostrare tutti gli elementi costitutivi dell'illecito, atteso che il citato provvedimento n. 55/2005 della CA d'TA costituisce prova privilegiata dell'illecito Antitrust solo con riferimento alle fideiussioni prestate nel periodo di tempo oggetto di esame da parte della medesima CA d'TA (cfr. Tribunale Milano sentenza 19/1/2022; Cass. n. 30383/2024).
In specie, pertanto, la nullità dedotta dall'opponente - peraltro eccepita del tutto genericamente - non risulta dimostrata, poiché la fideiussione (datata 21/1/2009) è stata stipulata successivamente all'emissione ed alla pubblicazione del predetto provvedimento della CA d'TA e l'opponente non ha offerto né domandato alcuna congrua prova del permanere anche a tale data di un'intesa anticoncorrenziale, cui abbia partecipato la CA convenuta unitamente ad un significativo numero di altri istituti di credito (non essendo a tal fine sufficiente il deposito di n. 4 modelli di fideiussione di banche differenti, recanti date molto distanti tra loro - 2003, 1992 e 2008). Non risulta peraltro in specie neppure sussistente una perfetta coincidenza testuale tra la fideiussione sottoscritta ed il modello BI.
7 6. Scendendo all'esame delle ulteriori domande svolte dagli attori di rideterminazione dell'esatto saldo contabile previo accertamento dell'illegittimità di specifiche pattuizioni, si procederà di seguito all'analisi delle singole censure mosse dagli attori alla luce dei principi giurisprudenziali ritenuti applicabili, della documentazione prodotta e degli esiti della CTU svolta in corso di causa.
6.1. Quanto alla dedotta indebita capitalizzazione di interessi, va rilevato come la giurisprudenza prevalente verta nel senso dell'immediata applicabilità del divieto di anatocismo nei rapporti di conto corrente per il periodo successivo al 1° gennaio 2014 nel rispetto del principio di gerarchia delle fonti del diritto - tale orientamento, infatti, determina la prevalenza dell'art. 120 TUB, come novellato dalla L. n. 147 del 2013, rispetto alla disciplina sottordinata della delibera CICR del
9/2/2000 limitatamente ai rapporti di conto corrente.
Alla luce di ciò si aderisce all'interpretazione che ravvisa nell'art. 120 TUB, come riformulato dalla L.
147 del 2013 (entrata in vigore il 1° gennaio 2014 e vigente fino al 15/4/2016), un divieto di anatocismo nei rapporti di conto corrente, con prescrizione immediatamente operativa e senza postergazione dell'efficacia di tale disposizione all'adozione della relativa delibera CICR (cfr. da ultimo Tribunale Alessandria, 27/03/2023, n.255; Tribunale Bergamo sez. III, 31/01/2023, n.214;
Cass. 21344/2024).
Appare pertanto corretto il ricalcolo svolto dal CTU, il quale – verificato che “risulta contrattualizzata la reciprocità di capitalizzazione dare/avere con cadenza trimestrale” - ha eliminato la capitalizzazione sia per il periodo dal 1/1/2014 sino alla data di entrata in vigore della delibera CICR del 3/8/2016, sia per il periodo successivo sino all'estinzione del conto – rilevato che per tale ulteriore periodo non è documentata l'autorizzazione del correntista all'addebito degli interessi ex art. 120 co. 2 TUB e art. 4 co. 5 delibera CICR (cfr. p.21 della CTU).
6.2. Quanto all'illegittima applicazione della CMS e delle ulteriori commissioni applicate dalla banca va rilevato che - in disparte ogni considerazione in ordine all' ammissibilità della commissione di massimo scoperto - in ossequio alle norme sulla trasparenza bancaria (dapprima l'art. 4 Legge 17 febbraio 1992 n. 154, e poi l'art. 117 D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 costituente il Testo Unico
CArio) la commissione di massimo scoperto, per assurgere al requisito della determinatezza e determinabilità, deve non solo essere oggetto di pattuizione scritta, ma anche prevedere sia il tasso percentuale della commissione, sia la base ed i criteri di calcolo, sia la periodicità di addebito - previsioni in assenza delle quali non può ravvisarsi un vero e proprio accordo delle parti su tale pattuizione accessoria, non potendosi ritenere che il cliente abbia potuto prestare un consenso consapevole, rendendosi conto dell'effettivo contenuto giuridico della clausola e, soprattutto, del suo
"peso" economico;
in mancanza di tali elementi l'addebito delle commissioni di massimo scoperto si traduce in una imposizione unilaterale della banca che non trova legittimazione in una valida
8 pattuizione consensuale. Il principio è stato di recente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “deve considerarsi nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola che preveda la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza specificare le modalità di calcolo e di quantificazione della stessa, posto che, in tal caso, il correntista non è, invero, in grado di conoscere quando e come sorgerà l'obbligo di dover corrispondere la suddetta commissione alla banca. Non è perciò legittima una clausola negoziale nella quale la commissione di massimo scoperto viene indicata unicamente mediante una determinata percentuale, senza alcun riferimento al valore sul quale dovesse essere calcolata tale percentuale” (cfr. Cass.
19825/2022; Cass. 5359/2024).
In merito alle ulteriori commissioni – CIV e di messa a disposizione fondi – va dato atto che, in applicazione di analoghi principi, l'art. 117-bis, comma 2, T.U.B. con riguardo alla remunerazione di affidamenti e sconfinamenti, ha previsto che le commissioni applicate devono essere specificamente determinate, nel rispetto delle indicazioni di cui ai co. 1 e 2 – sicchè il comma 3 del medesimo articolo sancisce la nullità delle clausole che “prevedono oneri ... non conformi rispetto a quanto stabilito nei commi 1 e 2”.
In specie, con riguardo al rapporto oggetto di causa il CTU ha rilevato come: a) la CMS “Per il periodo intercorrente fra la stipula del contratto di conto corrente all'11/01/2008 ed il 28/01/2009 risultano le seguenti pattuizioni della CMS: - All'11/01/2008 viene indicato solo il tasso pari all'1% - Al 5/09/2008 viene indicata la percentuale dello 0,98% entro le 10.000 euro ed oltre le 10.000 euro. Liquidazione trimestrale - Per gli altri trimestri compresi nel periodo non ci sono specifiche pattuizioni;
negli estratti conto è applicata la seguente percentuale:
o II trimestre 2008: nessuna o III trimestre 2008 0.98% senza alcuna ulteriore informazione specifica o IV trimestre 2008 0,125% senza alcuna ulteriore informazione specifica. Il CTU considera che la pattuizione della
CMS mancando definizioni specifiche sulla base di calcolo né alcuna informativa sull'eventuale applicazione sull'utilizzato, inoltre l'assenza di documentazione attinente le modifiche apportate nel corso dei trimestri, renda possibile la rettifica della commissioni applicate dalla banca per complessive euro 1.883,19, per indeterminatezza delle stesse” (cfr. p. 17); b) la CMS “Nel periodo analizzato, non risultano pattuizioni contrattuali inerenti le CMS che risultano applicate in estratto conto come segue: - I e II trimestre 2009 applicata la percentuale di 0,125%; - III e IV trimestre 2009 applicata la percentuale di 0,375% su euro 10.000,00; - Per i trimestri successivi non risulta applicata alcuna CMS. In conto corrente risultano addebitati oneri con la descrizione 'commissioni per la messa a disposizione fondi sull'accordato'. L'assenza di specifiche pattuizioni e di qualsiasi ulteriore informativa al correntista, consente di definire le CMS/CDF applicate dal 2009, quali indeterminate e per questo il CTU procederà con la rettifica complessiva di euro 203,52” (cfr. p.18); c) la CMS “Nel periodo oggetto di analisi, quindi successivo al primo luglio 2012 e fino al 23 febbraio 2018 nelle pattuizioni economiche già richiamate nelle pagine precedenti, la commissione di messa a disposizione fondi è indicata genericamente con la percentuale annua del 2% o dell'1% di volta in volta rappresentata per ciascun affidamento, con la solo indicazione di percentuale annua, a tal riguardo si rinvia
9 alla tabella rappresentata nelle pagine precedenti. Nessun'altra informazione è fornita né vi sono elementi di continuità nelle pattuizioni volte a definire l'esatto calcolo delle commissioni di messa a disposizione fondi presente quale addebito in conto corrente. Ne consegue che il CTU provvederà alla rettifica complessiva di commissioni per un valore di euro
4.515,44” (cfr. p. 22); d) “Per quanto attiene la CIV, nelle pattuizioni già richiamate, viene indicato: - CIV di scoperto: euro 13,00 - Importo minimo di operazione euro 25,00 - Importo minimo di scoperto di euro 25,00;
Cumulo di istruttorie veloci del giorno: almeno una istruttoria nel giorno […]Per quanto attiene le CIV, il CTU considera non completamente conforme alla normativa ed esaustiva l'informativa contenuta nella documentazione in atti, in quanto manca l'indicazione dell'applicazione al saldo disponibile, così come richiesto dal decreto CICR richiamato” (cfr. p. 22 e 23).
Considerato, pertanto, che la CMS risulta pattuita con la sola indicazione della misura percentuale e senza esplicitare i criteri e le modalità di calcolo, mentre le commissioni di istruttoria veloce (CIV) e messa a disposizione fondi non sono state debitamente pattuite, appare corretto il ricalcolo del saldo svolto dal CTU con eliminazione delle predette commissioni.
6.3. Va rigettata invece la contestazione in merito all'usurarietà del rapporto non essendo stata riscontrata dal CTU alcuna ipotesi di usura originaria (cfr. pp. da 30 a 33 CTU) – richiamate sul punto le pronunce di Cassazione n. 24675/2017 e n. 19597/2020.
6.4. Tutto ciò considerato, va accertato che il saldo del conto corrente a seguito dell'avvenuto ricalcolo è pari ad euro – 4.482,45 a debito del correntista (cfr. 29 CTU).
Conseguentemente – dato atto della dichiarazione di improcedibilità della domanda riconvenzionale svolta dalla nei confronti di fallimento dichiarata con sentenza non definitiva n. CP_3 Parte_1
412/2021 - in parziale accoglimento della riconvenzionale svolta da Controparte_2 nei confronti della garante , quest'ultima va condannata al pagamento in favore
[...] Controparte_1 della prima della somma di euro 4.482,45 oltre interessi moratori dal 13/11/2018 al saldo.
7. Le considerazioni sopra svolte impongono il rigetto anche della domanda risarcitoria svolta da e nei confronti di per violazione degli Pt_1 Controparte_1 Controparte_2 obblighi di correttezza e buona fede – peraltro del tutto genericamente formulata ed in relazione alla quale nulla risulta dedotto né dimostrato in merito al danno subito (che non può essere ritenuto sussistente in re ipsa). Ogni ulteriore domanda ed eccezione è da ritenere assorbita (cfr., ex multis,
Cass. civ., sez. III, 14 maggio 2013, n. 11547).
8. Le spese dell'intero grado di giudizio, considerata la reciproca soccombenza, vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
10 Il Tribunale di Fermo definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto in I grado al n. RG
411/2018 ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così decide:
CONDANNA
al pagamento in favore di della somma di euro Controparte_1 Controparte_2
4.482,45 oltre interessi moratori dal 13/11/2018 al saldo;
DICHIARA
Integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Fermo il 26/2/2025
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Rocchi
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERMO
In composizione monocratica ed in persona del Giudice Dott.ssa Lucia Rocchi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I grado iscritta al N° 411 del Ruolo Generale dell'anno 2018, trattenuta in decisione alla udienza del 17/10/2024, scaduti in data 27/1/2025 i termini di cui agli artt. 190 e 281 quinquies c.p.c., promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Parte_1 P.IVA_1
Rotondo, giusta procura allegata al ricorso in riassunzione depositato il 4/2/2019;
- attore -
E
(C.F. ) rappresentata e difesa dagli Avv. Francesca Controparte_1 C.F._1
Paglialunga e Cristian Giampieri giusta procura depositata il 3/10/2019;
- attore -
CONTRO
C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_2 P.IVA_2
Fabrizio Emiliani, giusta procura depositata il 3/9/2021;
- convenuto -
***
OGGETTO: “contratti bancari”
***
1 CONCLUSIONI
Alla udienza del 7/11/2024 i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni come segue:
PER il difensore “precisa le conclusioni riportandosi a quelle già formulate Parte_1 nell'atto di riassunzione del 28/2/2019 ed in tutti i successivi atti del processo, con condanna della convenuta al pagamento delle spese di lite, anche in riferimento alla domanda riconvenzionale dichiarata improcedibile, con distrazione in favore del procure dichiaratosi antistatario. Chiede altresì assegnarsi i termini ex art. 190 c.p.c.”, vengono di seguito trascritte le conclusioni richiamate “ NEL MERITO In via principale 1. riconoscere e accertare l'invalidità nel contratto di C/C della determinazione e applicazione degli interessi debitori ultra-legali e usurari, di quelli anatocistici con capitalizzazione trimestrale e\o annuale, di condizioni non contrattualizzate, delle commissioni di massimo scoperto, dei costi, competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese, la illegittimità dello ius variandi dichiarando nulle e inefficaci le variazioni avvenute in costanza di rapporto e non concordate;
2. verificare in ogni caso come la abbia agito in dispregio della L 108\96, commettendo il reato di usura, trasmettendo se CP_3 del caso gli atti alla Procura della Repubblica competente;
3. per l'effetto, accertare, in ragione dell'elaborato peritale e delle argomentazioni sviluppate in narrativa, che il F.to per il C\C è creditore nei confronti della Parte_1 CP_3 delle somme indicate in narrativa ed esposte nell'elaborato peritale, oltre interessi o della maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa.
4. Accertare e dichiarare la nullità della Fideiussione sottoscritta da Controparte_1 per violazione della Legge Antitrust e per l'effetto accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla medesima alla CP_3 in caso di inadempimento del F.to In via subordinata 5. Accertate e dichiarare la nullità e\o inefficacia Parte_1 delle clausole determinative degli interessi perché poste in violazione dell'art. 117 TUB e per l'effetto accertare la somma a credito del F.to come indicata in perizia oppure la maggiore o minore somma che sarà accertata in Parte_1 corso di causa. In ogni caso 6. Accertato e dichiarato l'inadempimento contrattuale della CA, condannarla al risarcimento in favore del F.to dei costi per la redazione della perizia di parte, oltre i costi della mediazione Parte_1 obbligatoria, ed € 2.295,00 per compensi medi, o al pagamento della somma che sarà ritenuta di giustizia dovuta, oltre interessi e rivalutazione”;
PER il difensore “precisa le conclusioni come da atto di citazione e successivi atti del Controparte_1
21/1/2019 e del 2/10/2019. Chiede assegnarsi i termini ex art. 190 c.p.c.”; si riportano di seguito le conclusioni richiamate “NEL MERITO In via principale 1. riconoscere e accertare l'invalidità nel contratto di
C/C della determinazione e applicazione degli interessi debitori ultra-legali e usurari, di quelli anatocistici con capitalizzazione trimestrale e\o annuale, di condizioni non contrattualizzate, delle commissioni di massimo scoperto, dei costi, competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese, la illegittimità dello ius variandi dichiarando nulle e inefficaci le variazioni avvenute in costanza di rapporto e non concordate;
2. verificare in ogni caso come la CP_3 abbia agito in dispregio della L 108\96, commettendo il reato di usura, trasmettendo se del caso gli atti alla Procura della Repubblica competente;
3. per l'effetto, accertare, in ragione dell'elaborato peritale e delle argomentazioni
2 sviluppate in narrativa, che la Soc. attrice per il C\C è creditrice nei confronti della CA delle somme indicate in narrativa ed esposte nell'elaborato peritale, oltre interessi o della maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa.
4. Accertare e dichiarare la illegittimità della segnalazione a sofferenza, della revoca dell'affidamento e della richiesta di rientro, e per l'effetto condannare la al risarcimento del danno patrimoniale causato alla Soc. attrice, CP_3 da determinarsi in via equitativa.
5. Accertare e dichiarare la nullità della Fideiussione sottoscritta da CP_1
per violazione della Legge Antitrust e per l'effetto accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla medesima alla
[...] in caso di inadempimento di In via subordinata 6. Accertate e dichiarare la nullità e\o inefficacia delle CP_3 Pt_1 clausole determinative degli interessi perché poste in violazione dell'art. 117 TUB e per l'effetto accertare la somma a credito della Società attrice come indicata in perizia oppure la maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa. In ogni caso 7. Accertare e dichiarare che nella esecuzione del Contratto di C\C la ha violato i doveri di CP_3 diligenza, buona fede, correttezza e informazione inoltre ha perpetrato abuso di dipendenza economica e posizione dominante e abuso del diritto, e per l'effetto condannarla al risarcimento in favore della Società attrice al risarcimento del danno morale soggettivo nella misura che sarà liquidata dal Giudice anche in via equitativa.
8. Accertato e dichiarato l'inadempimento contrattuale della condannarla al risarcimento in favore della società attrice dei CP_3 costi per la redazione della perizia di parte, oltre i costi della mediazione obbligatoria, ed € 2.295,00 per compensi medi, o al pagamento della somma che sarà ritenuta di giustizia dovuta, oltre interessi e rivalutazione”.
PER il difensore “precisa le conclusioni come da comparsa di Controparte_2 costituzione e risposta successiva alla riassunzione depositata il 21/10/2019 - con la eliminazione della parte in cui in via riconvenzionale si chiede che venga accertato e dichiarato il credito della banca nei confronti della in Pt_1 conformità alla sentenza parziale n. 412/2021. Chiede assegnarsi i termini ex art. 190 c.p.c.”; si riportano di seguito le conclusioni richiamate “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e respinta,
-IN VIA PRINCIPALE: -respingere tutte e a qualunque titolo le domande avanzate dagli attori Parte_1
e nei confronti della convenuta , sia in via principale che Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 in via subordinata che in ogni altro caso come pure in via istruttoria, siccome tutte infondate in fatto e diritto, prive di presupposti giuridici e comunque non provate;
-IN VIA RICONVENZIONALE:-accertato e dichiarato che la convenuta è creditrice della quale obbligato principale, e di Controparte_2 Parte_1 CP_1
, quale garante, della somma attuale complessiva di euro 20.522,58, di cui euro 20.074,34 per saldo debitore
[...] del conto corrente ordinario nr. 0042495 per cui è causa ed euro 448,24 per interessi maturati al 13.11.2018, oltre;
interessi successivi, ovvero è creditrice di quella diversa minor o maggior somma che sarà accertata in corso di causa o che sarà comunque ritenuta di giustizia, con interessi come per legge;
-per l'effetto, in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, condannare , quale garante della a pagare alla Controparte_1 Parte_1 [...]
la somma di euro 20.522,58 oltre interessi successivi al 13.11.2018 ovvero quella diversa Controparte_2 minor o maggior somma che sarà accertata in corso di causa o che sarà comunque ritenuta di giustizia, con interessi come per legge;
-con vittoria di spese e competenze di lite, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge”.
3 FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 17/2/2018 e hanno Controparte_1 Parte_1 agito congiuntamente in giudizio nei confronti di chiedendo Controparte_2
l'accertamento della nullità del contratto di c/c n. 0042495 (stipulato tra e Parte_1 [...] in data 11/1/2008), nonché del contratto di fideiussione sottoscritto da Controparte_2
in data 21/1/2009 e la condanna della banca - previa rideterminazione dell'esatto Controparte_1 saldo contabile - alla restituzione delle somme indebitamente percepite, nonché al risarcimento del danno subito dagli attori, in conseguenza della violazione da parte della stessa dei doveri di correttezza e buona fede.
In particolare a sostegno della domanda parte attrice ha dedotto che:
− in data 11/1/2008 ha stipulato con contratto di Parte_1 Controparte_2 apertura di credito in c/c n. 0042495;
− in relazione al predetto rapporto, (legale rappresentante della società), in Controparte_1 data 21/1/2009 ha sottoscritto fideiussione omnibus a garanzia di tutte le obbligazioni assunte dal debitore principale fino a concorrenza della somma di € 300.000,00; Parte_1
− in data 15/1/2017 – deducendo l'inadempimento della Controparte_2 debitrice principale agli obblighi contrattualmente assunti e l'avvenuta segnalazione a sofferenza - ha comunicato, sia a quest'ultima che alla garante, la revoca degli affidamenti concessi;
− come emerso da consulenza tecnica di parte, il predetto contratto di c/c n. 0042495 è, tuttavia, da ritenere invalido per: a) usurarietà dei tassi di interesse praticati - avendo l'istituto di credito applicato interessi superiori al tasso soglia nei seguenti trimestri: “III 2008, IV
2008, I 2009, II 2009, III 2009, IV 2009, I 2010, II 2010, III 2010, IV 2010, I 2011, II 2011,
III 2011, IV 2011, I 2012, II 2012, IV 2012, I 2013, II 2013, III 2013, I 2014, II 2014, III
2014, IV 2014”; b) anatocismo, per avere la banca applicato la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, in assenza di espressa pattuizione della clausola di reciprocità; c) illegittima applicazione di CMS , altre commissioni e spese;
− in ragione delle predette invalidità, sussiste un credito di nei confronti di Parte_1 CP_2
(di euro 18.554,53 per somme indebitamente percepite nel corso
[...] CP_2 del rapporto ed euro 1.426,54 “per addebiti di anatocismo”);
− risultano, pertanto, illegittime sia l'avvenuta revoca da parte dell'Istituto di credito degli affidamenti concessi, sia la segnalazione a sofferenza alla centrale rischi;
4 − la fideiussione stipulata da in data 21/1/2009 è nulla poiché redatta in Controparte_1 conformità allo schema BI in violazione della L.287/90;
− in conseguenza della condotta tenuta dalla banca in violazione degli obblighi di correttezza e buona fede, sussiste il diritto degli attori al risarcimento del danno anche morale subito, esistente in re ipsa e da liquidare in via equitativa.
2. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 19/11/2018 si è costituita in giudizio – domandando l'integrale rigetto delle avverse domande e Controparte_2 svolgendo a propria volta riconvenzionale “di condanna degli attori soc. e in Parte_1 Controparte_1 proprio, in solido tra loro, al pagamento in proprio favore della somma di euro 20.522,58 pari, alla date del
13.11.2018, al saldo passivo oltre interessi del c/c ordinario nr. 0042495 per cui è causa”.
In sintesi e per quanto di interesse, la convenuta ha dedotto:
− l'infondatezza dell'eccezione di usurarietà del rapporto, essendo stato il dedotto superamento del tasso soglia rilevato sulla base di calcoli ictu oculi errati che hanno tenuto conto della
CMS e di ulteriori commissioni e spese in violazione del principio di omogeneità;
− la genericità ed infondatezza delle deduzioni in merito all'anatocismo, atteso che “alla data
(11.1.2008) di apertura del c/c era già pienamente applicata dalla la disciplina di cui alla CP_4
Delibera CICR 09.02.2000” che ha consentito la capitalizzazione trimestrale con pari periodicità;
− la validità delle pattuizioni in merito a CMS ed ulteriori spese, poiché espressamente pattuite;
− la legittimità - in ragione del grave inadempimento di per “significativi sconfinamenti” - Parte_1 sia della segnalazione alla centrale rischi, che della revoca degli affidamenti concessi (essendo contrattualmente prevista la facoltà di recesso della dal rapporto); CP_3
− la conseguente infondatezza della domanda risarcitoria, anche in ragione del difetto di prova del danno subito dagli attori;
− l'infondatezza delle deduzioni in merito all'invalidità (per violazione della L. 287/1990) della fideiussione prestata da , per difetto di prova dell'adesione dell'istituto di Controparte_1 credito a “pratiche concordate” – considerato, peraltro, che la conformità allo schema BI, anche ove dimostrata, non è idonea a determinare ex se la nullità totale del contratto “a valle”;
− la sussistenza di un credito residuo di euro 20.522,58 vantato da Controparte_2 nei confronti di e della garante (a titolo di saldo del
[...] Parte_1 Controparte_1
c/c 0042495 estinto il 23/2/2018) – credito per il quale è stata svolta domanda riconvenzionale.
5 3. Successivamente al deposito degli atti introduttivi il presente giudizio è stato interrotto a seguito della sentenza n. 18/2018 (emessa in data 06/08/2018 dal Tribunale di Fermo) che ha dichiarato il fallimento di Il giudizio è poi stato riassunto dal fallimento con Parte_1 Parte_1 ricorso in data 28/2/2019, con cui sono state riproposte tutte le domande in precedenza svolte. A seguito della riassunzione si sono costituiti: a) , la quale ha riproposto le medesime Controparte_1 domande già svolte;
b) , la quale ha formulato le seguenti conclusioni Controparte_2
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e respinta, -IN VIA PRINCIPALE: - respingere tutte e a qualunque titolo le domande avanzate dagli attori e nei Parte_1 Controparte_1 confronti della convenuta , sia in via principale che in via subordinata che in ogni Controparte_2 altro caso come pure in via istruttoria, siccome tutte infondate in fatto e diritto, prive di presupposti giuridici e comunque non provate;
-IN VIA RICONVENZIONALE: -accertato e dichiarato che la convenuta
[...]
è creditrice della quale obbligato principale, e di , quale garante, Controparte_2 Parte_1 Controparte_1 della somma attuale complessiva di euro 20.522,58, di cui euro 20.074,34 per saldo debitore del conto corrente ordinario nr. 0042495 per cui è causa ed euro 448,24 per interessi maturati al 13.11.2018, oltre interessi successivi, ovvero è creditrice di quella diversa minor o maggior somma che sarà accertata in corso di causa o che sarà comunque ritenuta di giustizia, con interessi come per legge;
-per l'effetto, in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, condannare , quale garante della a pagare alla la Controparte_1 Parte_1 Controparte_2 somma di euro 20.522,58 oltre interessi successivi al 13.11.2018 ovvero quella diversa minor o maggior somma che sarà accertata in corso di causa o che sarà comunque ritenuta di giustizia, con interessi come per legge;
-con vittoria di spese e competenze di lite, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge”.
All'udienza del 24/10/2019 sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183 c.p.c. Con la prima memoria 183 c.p.c. il patrocinio del fallimento oltre ad insistere nelle difese già Parte_1 svolte, ha eccepito l'improcedibilità della riconvenzionale reiterata dalla banca nei relativi confronti anche successivamente alla riassunzione. Le ulteriori memorie depositate non hanno determinato un ampliamento del thema decidendum. All'udienza del 17/6/2021 la causa è stata trattenuta in decisione
“limitatamente alla domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta nei confronti del Fallimento Parte_1
(cfr. ordinanza del 15/4/2021). In data 1/9/2021 con sentenza parziale n. 412/2021 è stata dichiarata l' improcedibilità della domanda riconvenzionale proposta da Controparte_2 nei confronti di fallimento e con separata ordinanza la causa è stata rimessa sul
[...] Parte_1 ruolo al fine di consentire l'istruttoria in ordine alle ulteriori domande proposte dalle parti. All' esito dell' udienza del 18/11/2022 è stata, quindi, disposta CTU contabile - depositata in data
27/12/2022 dalla dott.ssa Alla successiva udienza del 16/2/2023, ritenuta la causa Persona_1 matura per la decisione, è stato disposto rinvio per la precisazione delle conclusioni – poi avvenuta all' udienza del 7/11/2024, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
6 4. Ciò premesso e riportato in relazione al thema disputandum ed alle vicende processuali intercorse, si osserva quanto segue.
5. Va preliminarmente rigettata la domanda volta all'accertamento della nullità della fideiussione sottoscritta da , perché redatta secondo lo schema BI, in violazione Controparte_1 della L.287/90.
Al riguardo, va rilevato che le clausole dello schema BI, ritenute da CA d'TA – con provvedimento n. 55/2005 - sbocco di un'intesa illecita, sono le seguenti: la n.2 (c.d. clausola di reviviscenza); la n.6 (clausola di rinuncia ai termini ex art.1957 c.c.) e la n.8 (c.d. clausola di sopravvivenza). In particolare, con il richiamato provvedimento la CA d'TA ha ritenuto che
BI attraverso tali articoli abbia previsto - per le fideiussioni omnibus stipulate in un arco temporale compreso tra il 2002 ed il maggio 2005 - disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'art. 2 co.2 lett. a) L. 287/'90 avendo lo scopo di addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca ovvero dall'invalidità dell'obbligazione principale. La Cass. S.U. n.41994/2021 nell'ammettere per tali ipotesi la sanzione della nullità, in virtù del principio di conservazione del negozio giuridico, ha tuttavia qualificato detta nullità come parziale, ossia, limitata alle sole clausole contrattuali illecite
– per cui resta a carico di chi intende far cadere l'intero assetto di interessi pattuito fornire la prova dell'interdipendenza dal resto del contratto dalla clausola nulla, essendo precluso al giudice rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della nullità parziale all'intero contratto.
Sul punto va, inoltre rilevato come la parte che agisca in giudizio per far valere la predetta nullità parziale è onerata di allegare e dimostrare tutti gli elementi costitutivi dell'illecito, atteso che il citato provvedimento n. 55/2005 della CA d'TA costituisce prova privilegiata dell'illecito Antitrust solo con riferimento alle fideiussioni prestate nel periodo di tempo oggetto di esame da parte della medesima CA d'TA (cfr. Tribunale Milano sentenza 19/1/2022; Cass. n. 30383/2024).
In specie, pertanto, la nullità dedotta dall'opponente - peraltro eccepita del tutto genericamente - non risulta dimostrata, poiché la fideiussione (datata 21/1/2009) è stata stipulata successivamente all'emissione ed alla pubblicazione del predetto provvedimento della CA d'TA e l'opponente non ha offerto né domandato alcuna congrua prova del permanere anche a tale data di un'intesa anticoncorrenziale, cui abbia partecipato la CA convenuta unitamente ad un significativo numero di altri istituti di credito (non essendo a tal fine sufficiente il deposito di n. 4 modelli di fideiussione di banche differenti, recanti date molto distanti tra loro - 2003, 1992 e 2008). Non risulta peraltro in specie neppure sussistente una perfetta coincidenza testuale tra la fideiussione sottoscritta ed il modello BI.
7 6. Scendendo all'esame delle ulteriori domande svolte dagli attori di rideterminazione dell'esatto saldo contabile previo accertamento dell'illegittimità di specifiche pattuizioni, si procederà di seguito all'analisi delle singole censure mosse dagli attori alla luce dei principi giurisprudenziali ritenuti applicabili, della documentazione prodotta e degli esiti della CTU svolta in corso di causa.
6.1. Quanto alla dedotta indebita capitalizzazione di interessi, va rilevato come la giurisprudenza prevalente verta nel senso dell'immediata applicabilità del divieto di anatocismo nei rapporti di conto corrente per il periodo successivo al 1° gennaio 2014 nel rispetto del principio di gerarchia delle fonti del diritto - tale orientamento, infatti, determina la prevalenza dell'art. 120 TUB, come novellato dalla L. n. 147 del 2013, rispetto alla disciplina sottordinata della delibera CICR del
9/2/2000 limitatamente ai rapporti di conto corrente.
Alla luce di ciò si aderisce all'interpretazione che ravvisa nell'art. 120 TUB, come riformulato dalla L.
147 del 2013 (entrata in vigore il 1° gennaio 2014 e vigente fino al 15/4/2016), un divieto di anatocismo nei rapporti di conto corrente, con prescrizione immediatamente operativa e senza postergazione dell'efficacia di tale disposizione all'adozione della relativa delibera CICR (cfr. da ultimo Tribunale Alessandria, 27/03/2023, n.255; Tribunale Bergamo sez. III, 31/01/2023, n.214;
Cass. 21344/2024).
Appare pertanto corretto il ricalcolo svolto dal CTU, il quale – verificato che “risulta contrattualizzata la reciprocità di capitalizzazione dare/avere con cadenza trimestrale” - ha eliminato la capitalizzazione sia per il periodo dal 1/1/2014 sino alla data di entrata in vigore della delibera CICR del 3/8/2016, sia per il periodo successivo sino all'estinzione del conto – rilevato che per tale ulteriore periodo non è documentata l'autorizzazione del correntista all'addebito degli interessi ex art. 120 co. 2 TUB e art. 4 co. 5 delibera CICR (cfr. p.21 della CTU).
6.2. Quanto all'illegittima applicazione della CMS e delle ulteriori commissioni applicate dalla banca va rilevato che - in disparte ogni considerazione in ordine all' ammissibilità della commissione di massimo scoperto - in ossequio alle norme sulla trasparenza bancaria (dapprima l'art. 4 Legge 17 febbraio 1992 n. 154, e poi l'art. 117 D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 costituente il Testo Unico
CArio) la commissione di massimo scoperto, per assurgere al requisito della determinatezza e determinabilità, deve non solo essere oggetto di pattuizione scritta, ma anche prevedere sia il tasso percentuale della commissione, sia la base ed i criteri di calcolo, sia la periodicità di addebito - previsioni in assenza delle quali non può ravvisarsi un vero e proprio accordo delle parti su tale pattuizione accessoria, non potendosi ritenere che il cliente abbia potuto prestare un consenso consapevole, rendendosi conto dell'effettivo contenuto giuridico della clausola e, soprattutto, del suo
"peso" economico;
in mancanza di tali elementi l'addebito delle commissioni di massimo scoperto si traduce in una imposizione unilaterale della banca che non trova legittimazione in una valida
8 pattuizione consensuale. Il principio è stato di recente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “deve considerarsi nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola che preveda la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza specificare le modalità di calcolo e di quantificazione della stessa, posto che, in tal caso, il correntista non è, invero, in grado di conoscere quando e come sorgerà l'obbligo di dover corrispondere la suddetta commissione alla banca. Non è perciò legittima una clausola negoziale nella quale la commissione di massimo scoperto viene indicata unicamente mediante una determinata percentuale, senza alcun riferimento al valore sul quale dovesse essere calcolata tale percentuale” (cfr. Cass.
19825/2022; Cass. 5359/2024).
In merito alle ulteriori commissioni – CIV e di messa a disposizione fondi – va dato atto che, in applicazione di analoghi principi, l'art. 117-bis, comma 2, T.U.B. con riguardo alla remunerazione di affidamenti e sconfinamenti, ha previsto che le commissioni applicate devono essere specificamente determinate, nel rispetto delle indicazioni di cui ai co. 1 e 2 – sicchè il comma 3 del medesimo articolo sancisce la nullità delle clausole che “prevedono oneri ... non conformi rispetto a quanto stabilito nei commi 1 e 2”.
In specie, con riguardo al rapporto oggetto di causa il CTU ha rilevato come: a) la CMS “Per il periodo intercorrente fra la stipula del contratto di conto corrente all'11/01/2008 ed il 28/01/2009 risultano le seguenti pattuizioni della CMS: - All'11/01/2008 viene indicato solo il tasso pari all'1% - Al 5/09/2008 viene indicata la percentuale dello 0,98% entro le 10.000 euro ed oltre le 10.000 euro. Liquidazione trimestrale - Per gli altri trimestri compresi nel periodo non ci sono specifiche pattuizioni;
negli estratti conto è applicata la seguente percentuale:
o II trimestre 2008: nessuna o III trimestre 2008 0.98% senza alcuna ulteriore informazione specifica o IV trimestre 2008 0,125% senza alcuna ulteriore informazione specifica. Il CTU considera che la pattuizione della
CMS mancando definizioni specifiche sulla base di calcolo né alcuna informativa sull'eventuale applicazione sull'utilizzato, inoltre l'assenza di documentazione attinente le modifiche apportate nel corso dei trimestri, renda possibile la rettifica della commissioni applicate dalla banca per complessive euro 1.883,19, per indeterminatezza delle stesse” (cfr. p. 17); b) la CMS “Nel periodo analizzato, non risultano pattuizioni contrattuali inerenti le CMS che risultano applicate in estratto conto come segue: - I e II trimestre 2009 applicata la percentuale di 0,125%; - III e IV trimestre 2009 applicata la percentuale di 0,375% su euro 10.000,00; - Per i trimestri successivi non risulta applicata alcuna CMS. In conto corrente risultano addebitati oneri con la descrizione 'commissioni per la messa a disposizione fondi sull'accordato'. L'assenza di specifiche pattuizioni e di qualsiasi ulteriore informativa al correntista, consente di definire le CMS/CDF applicate dal 2009, quali indeterminate e per questo il CTU procederà con la rettifica complessiva di euro 203,52” (cfr. p.18); c) la CMS “Nel periodo oggetto di analisi, quindi successivo al primo luglio 2012 e fino al 23 febbraio 2018 nelle pattuizioni economiche già richiamate nelle pagine precedenti, la commissione di messa a disposizione fondi è indicata genericamente con la percentuale annua del 2% o dell'1% di volta in volta rappresentata per ciascun affidamento, con la solo indicazione di percentuale annua, a tal riguardo si rinvia
9 alla tabella rappresentata nelle pagine precedenti. Nessun'altra informazione è fornita né vi sono elementi di continuità nelle pattuizioni volte a definire l'esatto calcolo delle commissioni di messa a disposizione fondi presente quale addebito in conto corrente. Ne consegue che il CTU provvederà alla rettifica complessiva di commissioni per un valore di euro
4.515,44” (cfr. p. 22); d) “Per quanto attiene la CIV, nelle pattuizioni già richiamate, viene indicato: - CIV di scoperto: euro 13,00 - Importo minimo di operazione euro 25,00 - Importo minimo di scoperto di euro 25,00;
Cumulo di istruttorie veloci del giorno: almeno una istruttoria nel giorno […]Per quanto attiene le CIV, il CTU considera non completamente conforme alla normativa ed esaustiva l'informativa contenuta nella documentazione in atti, in quanto manca l'indicazione dell'applicazione al saldo disponibile, così come richiesto dal decreto CICR richiamato” (cfr. p. 22 e 23).
Considerato, pertanto, che la CMS risulta pattuita con la sola indicazione della misura percentuale e senza esplicitare i criteri e le modalità di calcolo, mentre le commissioni di istruttoria veloce (CIV) e messa a disposizione fondi non sono state debitamente pattuite, appare corretto il ricalcolo del saldo svolto dal CTU con eliminazione delle predette commissioni.
6.3. Va rigettata invece la contestazione in merito all'usurarietà del rapporto non essendo stata riscontrata dal CTU alcuna ipotesi di usura originaria (cfr. pp. da 30 a 33 CTU) – richiamate sul punto le pronunce di Cassazione n. 24675/2017 e n. 19597/2020.
6.4. Tutto ciò considerato, va accertato che il saldo del conto corrente a seguito dell'avvenuto ricalcolo è pari ad euro – 4.482,45 a debito del correntista (cfr. 29 CTU).
Conseguentemente – dato atto della dichiarazione di improcedibilità della domanda riconvenzionale svolta dalla nei confronti di fallimento dichiarata con sentenza non definitiva n. CP_3 Parte_1
412/2021 - in parziale accoglimento della riconvenzionale svolta da Controparte_2 nei confronti della garante , quest'ultima va condannata al pagamento in favore
[...] Controparte_1 della prima della somma di euro 4.482,45 oltre interessi moratori dal 13/11/2018 al saldo.
7. Le considerazioni sopra svolte impongono il rigetto anche della domanda risarcitoria svolta da e nei confronti di per violazione degli Pt_1 Controparte_1 Controparte_2 obblighi di correttezza e buona fede – peraltro del tutto genericamente formulata ed in relazione alla quale nulla risulta dedotto né dimostrato in merito al danno subito (che non può essere ritenuto sussistente in re ipsa). Ogni ulteriore domanda ed eccezione è da ritenere assorbita (cfr., ex multis,
Cass. civ., sez. III, 14 maggio 2013, n. 11547).
8. Le spese dell'intero grado di giudizio, considerata la reciproca soccombenza, vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
10 Il Tribunale di Fermo definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto in I grado al n. RG
411/2018 ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così decide:
CONDANNA
al pagamento in favore di della somma di euro Controparte_1 Controparte_2
4.482,45 oltre interessi moratori dal 13/11/2018 al saldo;
DICHIARA
Integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Fermo il 26/2/2025
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Rocchi
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