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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 20/11/2025, n. 2373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2373 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI FOGGIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Roberta Lucchetti, all'udienza del giorno 20/11/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
Sentenza
ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella controversia di lavoro iscritta al n. RG 960/2025 promossa da
Parte 1
rappr. e dif. dall' avv. CALVIO MARIA ROSARIA, EALTER MICELI E Parte 2
contro
Controparte_1 rappr. e dif. ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. dal dott. VITO ALFONSO
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 30/1/2025 la ricorrente in epigrafe indicata, ha adito l'intestato Tribunale, in funzione di Giudice del lavoro, per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “previo annullamento e/o dichiarazione di nullità/inefficacia e/o disapplicazione del decreto n. 3174 reso in data 16/2/2021 dal dirigente dell'Ist.
Prof. Persona 1 C.F. 1 nella parte in cui tale provvedimento non riconosce, ai fini giuridici ed economici, nel passaggio di ruolo da collaboratrice scolastico ad assistente amministrativa, l'integrale anzianità di servizio maturata da collaboratrice scolastica, con il calcolo della "ricostruzione della carriera", per un totale di anni 20 - mesi 4 - giorni 20
SI CHIEDE DI
ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della ricorrente al riconoscimento ai fini giuridici ed economici, nel passaggio di ruolo da collaboratrice scolastico ad assistente amministrativa, ai fini della corretta collocazione nei corrispondenti scaglioni stipendiali e del pagamento delle relative differenze retributive, dell'integrale anzianità di servizio maturata da collaboratrice scolastica con il calcolo della per un totale di anni 20, mesi 4 e giorni 20; accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'attribuzione, a partire dal
1/9/2020, della posizione stipendiale "15-20"; accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'attribuzione, a partire dal
1/4/2021, della posizione stipendiale “21-27"; accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'attribuzione, a partire dal
1/4/2028, della posizione stipendiale “28-34";
CONDANNARE, per l'effetto, l'Amministrazione resistente a collocare la ricorrente,
a partire dal 01.09.2020 nella posizione stipendiale "15-20", a partire dal
01.04.2011 nella posizione stipendiale 21-27, a partire dal 01.04.2028 nella posizione stipendiale 28-34
CONDANNARE l'Amministrazione resistente al pagamento, in favore del ricorrente, delle differenze retributive dovute in virtù del riconoscimento, nel passaggio di ruolo da collaboratrice scolastica ad assistente amministrativa dell'integrale anzianità di servizio maturata da collaboratore scolastico con il calcolo della "ricostruzione della carriera", per un totale di anni 20, mesi 4, giorni 20, e quindi condannare il resistente a corrispondere tutti gli arretrati, con ogni accessorio previdenziale ed assistenziale, oltre la maggior somma dovuta tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria ai sensi del'art. 429 cpc e art. 16, comma 6 della legge
412/1992 e dell'art. 22, comma 36 della legge 724/1994.
Con vittoria di spese e competenze di causa, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari."
La ricorrente ha dedotto di avere svolto mansioni di collaboratore scolastico a tempo determinato dall'a.s. 1999/2000 all'.a.s. 2007/2008 ed a tempo indeterminato dall'1.9.2008 e di essere transitata dall'1.9.2020 nel profilo professionale di assistente amministrativo;
di esserle stata riconosciuta in seguito a domanda amministrativa con decreto n. 3174 del 16/2/2021 del
-
Dirigente Scolastico dell'Istituto Pacinotti di Foggia effettuava una nuova errata ricostruzione della carriera per effetto della c.d. “temporizzazione”, con riconoscimento della anzianità pari ad anni 14, mesi 3 e giorni 4 ai fini giuridici ed economici, rispetto alla maggiore anzianità pari ad anni 20, mesi 4 e giorni 2; di essere, dunque, stata inserita nella posizione stipendiale nella fascia stipendiale 9 dal 1/9/2020, nella fascia stipendiale 15 dal 1/5/2021, nella fascia stipendiale 21 a decorrere dal 1/5/2027, laddove la collocazione corretta dovrebbe essere: nella fascia stipendiale 15 dal 1/9/2020, nella fascia stipendiale 21 dal 1/4/2021, nella fascia stipendiale 28 dal 1/4/2028.
Parte convenuta ha in via preliminare eccepito la prescrizione quinquennale;
nel merito ha chiesto di: "accogliere la domanda e riconoscere in anni 19 mesi 4 e giorni 20 il servizio effettivo pre - ruolo prestato dalla ricorrente e valutabile in sede di ricostruzione della carriera come da correttivo effettuato da questa Amministrazione;
2. conseguentemente dichiarare l'attribuzione della fascia 15/20 alla del 1/9/2020,
della fascia 21/27 alla data del 1/4/2022 e della fascia 285/34 alla data del 1/4/2029
3. dichiarare prescritte le pretese maturate oltre i cinque anni dal primo atto interruttivo;
4. accertare e dichiarare la non cumulabilità tra somme eventualmente percepite in accoglimento del presente ricorso e le somme già percepite per effetto della ricostruzione della carriera effettuata dall'Amministrazione scolastica;
, organo MEF 5. affidare alla Controparte 2 competente alla liquidazione degli emolumenti al personale scolastica, la quantificazione delle somme dovute in eventuale accoglimento del ricorso;
6. compensare le spese di giudizio.".
و sostanzialmente rappresentava l'impossibilità giuridica di Il CP 1
valutare l'anno 2013 in virtù dell'art. 1, comma 1, lett. B) del D.P.R. n. 122/2013 che aveva prorogato fino al 2013 il blocco stipendiale;
deduceva quindi che detto anno
2013 non era utile ai fini della maturazione delle fasce di anzianità.
Cont "parte ricorrente, in sede diA fronte della prospettazione difensiva del note per la trattazione scritta della causa dell'11.11.2025, ha aderito espressamente alle conclusioni articolate dal CP 1 convenuto laddove non si è opposto al riconoscimento integrale, al momento del passaggio di ruolo ad assistente amministrativa, di tutto il servizio prestato con la qualifica di collaboratrice scolastica, pur precisando che il servizio da riconoscere al momento del passaggio di ruolo è di 19 anni, 4 mesi e 20 giorni.
La ricorrente ha quindi riformulato le proprie conclusioni, chiedendo di "accertare il proprio diritto al riconoscimento ai fini giuridici ed economici, nel passaggio di ruolo da collaboratrice scolastico ad assistente amministrativa, ai fini della corretta collocazione nei corrispondenti scaglioni stipendiali e del pagamento delle relative differenze retributive, dell'integrale anzianità di servizio maturata da collaboratrice scolastica con il calcolo della "ricostruzione della carriera", per un totale di anni
19, mesi 4 e giorni 20.
accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'attribuzione, a partire da 1/9/2020, della posizione stipendiale "15-20"
-accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'attribuzione, a partire dal
1/4/2022, della posizione stipendiale “21-27" accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'attribuzione, a partire dal
1/4/2029, della posizione stipendiale "28-34"
CONDANNARE, per l'effetto, l'Amministrazione resistente a collocare la ricorrente, a partire dal 01.09.2020 nella posizione stipendiale "15-20", a partire dal 01.04.2022 nella posizione stipendiale 21-27, a partire dal 01.04.2029 nella posizione stipendiale 28-34".
La causa è stata istruita con produzione documentale.
Quindi, trattata all'udienza fissata ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter cpc, la causa è stata decisa con la presente sentenza depositata telematicamente, previa acquisizione di note di trattazione scritta come in atti.
Ciò posto, la domanda è fondata nei limiti di seguito precisati, potendosi richiamare, ai sensi dell'art. 118 disp. Att. Cpc precedenti intervenuti in Sezione in analoghe questioni controverse (Sentenza n. 4304/2022, est. Dott. Az. CP 3
2061/2022, est. dott.ssa Tes 1).
I fatti di causa sono incontroversi, oltre che documentati.
Controparte 1La parte ricorrente attualmente è alle dipendenze del con contratto di lavoro a tempo indeterminato Area professionale del personale
Amministrativo, profilo professionale Assistente Tecnico con contratto di lavoro a tempo indeterminato dall'1.9.2020 in servizio presso l'Istituto Professionale
Industria e Artigianato IP "Antonio Pacinotti” di Foggia.
La medesima parte ha prestato, altresì, servizio nel ruolo di personale ATA con qualifica di collaboratore scolastico con contratto di lavoro a tempo determinato dall'a.s. 1999/2000 all'a.s. 2007/2008 e successivamente (a decorrere dall'a.s.
2008/2009) con contratto a tempo indeterminato, sicchè risultava in godimento, alla data dell'1.9.2020, decorrenza economica, della anzianità di servizio pari ad anni 14 mesi 3 giorni 4 derivante dall'applicazione del metodo della temporizzazione (cfr., decreto di ricostruzione in atti), a fronte di un'anzianità pari a 19 anni, 4 mesi e
20 giorni pre-ruolo e di ruolo, con eliminazione illegittima di parte del servizio pre-ruolo e di ruolo svolto da collaboratrice scolastica
Ciò posto, la ricorrente deduce l'erroneità del decreto di ricostruzione della propria carriera, siccome effettuata sulla base del meccanismo della cd.
"temporizzazione” ex art. 6 DPR 345/1983.
Sostiene, invero, che, nella specie, avrebbe dovuto essere applicato il più favorevole metodo della ricostruzione della carriera ex art. 4, co. 13 DPR
399/1988.
La tesi del ricorrente è stata avallata anche dalla Corte dei Conti Sezione Centrale del controllo di legittimità degli atti del Governo e delle
Amministrazioni dello Stato del 25.7.2019, chiamata a pronunciarsi proprio sulla legittimità del decreto di ricostruzione di carriera di un collaboratore scolastico transitato nei ruoli del personale amministrativo.
Di seguito si trascrivono i passaggi salienti di tale decisione, che possono essere posti a base anche della presente decisione, relativa a fattispecie analoga, siccome condivisibili e conformi anche alla giurisprudenza di merito, di legittimità e contabile:""1. Il Collegio è chiamato preliminarmente a pronunciarsi, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti n. 14/2000 e successive modificazioni, per la soluzione della questione di massima in ordine alla corretta applicazione della vigente disciplina normativa in materia di ricostruzione della carriera nei casi di passaggio di ruolo del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (A.T.A.),
a seguito di concorso pubblico riservato.
A tal riguardo, vertendosi in tema di controllo successivo, non appare superfluo, preliminarmente, richiamare le indicazioni rese dalle Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti laddove, con la deliberazione n. 9/2012, è
stato precisato che il controllo demandato alla Corte ai sensi dell'art. 10 del d.lgs.
30 giugno 2011, n. 123, "per il contenuto della valutazione (conformità a legge) e per le procedure da seguire, non possa che essere ricondotto nell'ambito del controllo di legittimità, seppur successivo a causa dell'intervenuta efficacia dei provvedimenti medesimi. Detto procedimento di controllo da attuare con le
-
consuete modalità procedimentali - si potrà concludere con esito positivo ovvero con una dichiarazione di non conformità seguito della qualea legge, a l'amministrazione adotterà le consequenziali misure di competenza anche in relazione agli eventuali profili di responsabilità del dirigente." Ne consegue
l'applicabilità delle consuete modalità procedimentali, inclusa la pronuncia della Sezione centrale in Adunanza Generale, nella composizione integrata da tutti i consiglieri delegati delle Sezioni regionali, per la risoluzione di questioni di massima di particolare importanza, per le quali il Presidente della Corte dei conti ravvisi la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, comma 3, del sopra richiamato Regolamento di organizzazione.
Ciò posto, nel merito, al fine di chiarire i termini della questione oggetto di esame è necessario ricostruire la vicenda e delineare il quadro normativo che regola la materia.
Il contrasto interpretativo maturato tra la Controparte_4
CP 5 XXX attiene alle modalità da osservare per la
[...] e l'Istituto
ricostruzione della carriera del personale amministrativo, tecnico e ausiliario
(A.T.A.) del comparto scuola.
In particolare, la Controparte_2 in linea con la prassi seguita
وopterebbe per l'utilizzo dal Controparte_6
del criterio della temporizzazione di cui all'art. 6 del d.P.R. n. 345/1983, mentre l' CP_7 con i due decreti del 2017, si è basato sul criterio dell'integrale '
riconoscimento dell'anzianità pregressa previsto dall'art. 4, comma 13, del d.P.R. n.
399/1988.
Con i decreti in data 15 novembre 2017, I' CP 7 a seguito della specifica richiesta formulata in data 31 ottobre 2017 dalle interessate, ha provveduto, in modalità cartacea, alla ricostruzione di carriera con la valutazione integrale del servizio pregresso, come previsto dall'art. 4, comma 13, del d.P.R. n.
399/1988, siccome più favorevole al dipendente.
A detti fini, l' CP 7 ha, invero, rivisitato l'intero percorso di carriera delle assistenti amministrative, facendo esclusiva applicazione del criterio della anzianità complessiva e modificando la valutazione dell'anzianità utile ai fini giuridici ed economici effettuata al momento del passaggio di ruolo (1/9/2001) e, conseguentemente, disattendendo l'applicazione del criterio della temporizzazione previsto dall'art. 6 del d.P.R. n. 345/1983, all'epoca, ritenuto quello più favorevole. I nuovi decreti si differenziano dai precedenti del 2002 e del 2003 per la valutazione diversa della residua anzianità utile per il passaggio alla successiva posizione.
Nei decreti del 2017 tale anzianità, alla data del passaggio di ruolo e cioè al
1° settembre 2001, è maggiore (più di tre anni per entrambi i casi), consentendo di anticipare il passaggio alla fascia economica più favorevole, rispetto a quanto previsto dai precedenti decreti.
Tale aspetto è evidenziato nelle tabelle che corredano la memoria della
Ragioneria territoriale dello Stato di Macerata prodotta in data 10 luglio 2019, in vista dell'odierna adunanza.
Ad avviso del Collegio, inconferente si appalesa il richiamo alle previsioni di cui all'art. 34 CCNL comparto scuola del 26 maggio 1999 - operato dall CP_7
XXX a sostegno della legittimità dei provvedimenti in esame in quanto relative a diversa fattispecie (istituzione del profilo professionale di Direttore dei servizi generali ed amministrativi DSGA e individuazione dei requisiti di accesso in sede di prima applicazione), non riferibile, neppure per analogia, a quella che ne occupa.
2. La problematica in esame è stata, in più occasioni, scrutinata dalla magistratura contabile, ordinaria ed anche da quella eurounitaria che è
-
intervenuta, soprattutto, in tema di personale docente fissando alcuni principi che di seguito sono illustrati.
Con riguardo al personale docente, la sentenza della Corte di Cassazione a
Sezioni Unite 6 maggio 2016, n. 9144, ha censurato la prassi osservata dal e ha riconosciuto il Controparte_6 diritto alla ricostruzione integrale della carriera, e non già nei limiti della c.d. temporizzazione.
Ciò in virtù di una sostanziale equiparazione del servizio reso dal personale indeterminato che trovaa tempo determinato rispetto a quello a tempo fondamento nel principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato di cui alla direttiva del
Consiglio dell'Unione europea 1999/70/CE del 28 giugno 1999.
A diverse conclusioni è pervenuta la Corte di Giustizia dell'Unione europea con la sentenza resa dalla Sesta sezione in data 20 settembre 2018. La Corte di Giustizia ha ritenuto astrattamente ammissibile il differenziato regime previsto dalla normativa nazionale - ed il mancato computo integrale dei periodi di servizio pre-ruolo ai fini della ricostruzione di carriera laddove
-
finalizzato a "rispecchiare le differenze tra l'esperienza acquisita dai docenti assunti mediante concorso e quella acquisita dai docenti assunti in base ai titoli, a motivo della diversità delle materie, delle condizioni e degli orari in cui questi ultimi devono intervenire, in particolare nell'ambito di incarichi di sostituzione di altri docenti".
La Corte ha, peraltro, fatto salve le verifiche da parte del giudice del rinvio circa la sussistenza, in concreto, dei suddetti fattori di giustificazione.
In tale contesto interpretativo si inscrivono le numerose pronunce del
Giudice del lavoro che ha ritenuto, in maniera pressoché univoca, di riconoscere il diritto alla integrale ricostruzione della carriera, ai fini giuridici ed economici, ed alla conseguente corresponsione delle differenze retributive non percepite in favore del personale docente.
Analogo diritto è stato riconosciuto in favore del personale amministrativo.
Numerose pronunce del Giudice del lavoro, in linea con il percorso argomentativo della richiamata decisione della Corte di Giustizia Europea, hanno evidenziato come non possa ritenersi che "la professionalità del personale A.T.A. a termine sia diversa da quella del personale di ruolo, atteso che il personale A.T.A., salvo diverse allegazioni contrarie dell'amministrazione (assenti nel caso di specie), svolge sempre le stesse mansioni indipendentemente dal termine dell'assunzione. La professionalità del personale A.T.A. non risulta infatti influenzata (come avviene per i docenti) dalla maggiore o minore continuità con cui le relative mansioni siano state eseguite nel corso degli anni" (cfr.
Tribunale di Trapani - Sezione Lavoro 29/03/2019).
In ragione di ciò sono state ritenute insussistenti quelle ragioni oggettive che giustificano per il personale Pt 3 assunto a tempo determinato un trattamento differenziato nel computo dell'anzianità professionale rispetto al personale assunto a tempo indeterminato.
Parimenti, la magistratura contabile si è espressa sulla tematica in esame. In particolare, è stato sottolineato come gli istituti della
temporizzazione ed il riconoscimento del servizio pre-ruolo siano alternativi e non complementari, rimarcando il diritto del dipendente di optare per la soluzione più favorevole (cfr. Sezione regionale di controllo per la Regione Siciliana
del. n.73/2016/SUCC).
3. Così ricostruito il quadro normativo ed interpretativo di riferimento, il Collegio ritiene che debba riconoscersi alle due dipendenti il diritto all'integrale riconoscimento del periodo pre-ruolo e, conseguentemente, dichiararsi la conformità a legge dei provvedimenti adottati in data 15 novembre
2017 dall CP 7 XXX.
Come può rilevarsi dai prospetti allegati alla memoria fatta pervenire in vista della adunanza di questa Sezione dalla competente [...]
CP 2 gli stessi integrano, invero, un trattamento più favorevole per le dipendenti, laddove si abbia riguardo non solo all'inquadramento economico all'atto del passaggio in ruolo, ma anche al complessivo sviluppo della carriera e delle progressioni stipendiali.
In questa prospettiva, alla luce del chiaro disposto dell'art. 6 del d.P.R. n.
345/1983 e dell'art. 4, comma 13, del d.P.R. n. 399/1988, nonché degli orientamenti dianzi richiamati che il Collegio condivide, si deve riconoscere che l'istituto della temporizzazione e quello della valutazione del servizio pre- ruolo sono alternativi.
In sostanza, si tratta di due criteri che, per le loro distinte caratteristiche e per le diverse finalità che perseguono, non possono che essere utilizzati in momenti separati.
Il primo criterio è diretto ad operare nel momento del passaggio in ruolo, per consentire nell'immediato una ricostruzione della carriera in via provvisoria, con l'individuazione di una anzianità di servizio convenzionale.
Il secondo criterio, invece, opera nel successivo momento della conferma in ruolo, dopo il periodo di prova, per procedere alla ricostruzione della carriera in via definitiva, con il dovuto riconoscimento integrale di tutti i servizi svolti fino all'immissione in ruolo.
Da ciò deriva che l'istituto della temporizzazione, applicato doverosamente dalla amministrazione in fase di primo inquadramento, diviene recessivo rispetto al criterio della integrale ricostruzione di carriera quale istituto generale che permette il recupero della anzianità residua, evitando una penalizzazione stipendiale nei confronti di soggetti inquadrati in prima istanza all'atto del passaggio in ruolo con una anzianità inferiore a quella effettiva. Ciò evidentemente, a fronte di specifica istanza del dipendente che intenda far valere il diritto di cui è titolare.
Del resto, il diverso avviso propugnato dalla Controparte_2
[...] e le stesse deduzioni formulate nell'odierna adunanza dal rappresentante della sembrano fondare su Parte 4
circostanze fattuali (modalità di funzionamento del sistema SI.) e su motivi di opportunità (eventuali ricadute di carattere economico) che, pur meritevoli di considerazione, non appaiono, tuttavia, dirimenti ai fini delle valutazioni di legittimità demandate a questo Collegio.
Quanto poi alla problematica della prescrivibilità del diritto a richiedere la ricostruzione della carriera sulla base dell'effettiva anzianità di servizio, il Collegio rileva in primo luogo che trattasi di un diritto non soggetto a prescrizione.
Ciò in quanto l'anzianità di servizio non è uno status o un elemento costitutivo di uno status del lavoratore subordinato, né un distinto bene della vita oggetto di un autonomo diritto, rappresentando, piuttosto, la dimensione temporale del rapporto di lavoro di cui integra il presupposto di fatto di specifici diritti, quali quelli all'indennità di fine rapporto o agli scatti di anzianità; essa, pertanto, non può essere oggetto di atti di disposizione, traslativi o abdicativi (cfr. Cass. n. 12756 del
01/09/2003; Cass. n. 10131 del 26/04/2018)".
Ciò, nondimeno, sono da ritenere soggette a prescrizione le differenze retributive nei modi e nei limiti previsti dalla vigente disciplina normativa e dalla consolidata giurisprudenza in materia.
4. Conclusivamente, il Collegio in Adunanza Generale ritiene che la questione di massima proposta debba essere definita come segue:
"Nei casi di passaggio di ruolo del personale A.T.A., a seguito di concorso pubblico riservato, per la ricostruzione della carriera ai fini giuridici ed economici sussiste il diritto al riconoscimento integrale del servizio prestato fino all'immissione in ruolo, ai sensi dell'art. 4, comma 13, del d.P.R. n. 399/1988, con la corresponsione delle conseguenti differenze retributive nei modi e nei limiti previsti dalla vigente disciplina normativa e dalla consolidata giurisprudenza in materia".
Per l'effetto, i sopra richiamati provvedimenti sottoposti allo scrutinio della
Sezione sono ritenuti conformi a legge". Nel caso di specie, è pacifico che la ricostruzione della carriera della ricorrente è più favorevole se effettuata applicando il metodo ex art. 4, co. 13 DPR
399/1988 (cd. metodo della ricostruzione di carriera).
Conseguentemente il ricorso va accolto, dovendosi dichiarare il diritto della parte ricorrente all'integrale ricostruzione di carriera considerando per intero e senza decurtazione alcuna i servizi di ruolo e non di ruolo svolti con qualifica inferiore di collaboratore scolastico nel ruolo superiore di approdo di assistente tecnico in base al combinato disposto ex art. 4 comma 13 DPR 399/1988 (cd. metodo della ricostruzione di carriera in caso di passaggio da qualifica inferiore a qualifica superiore) e clausola 4 Direttiva Comunitaria 1999/70/CE (cd. principio di non discriminazione, così come interpretato, ex plurimis, da Cass. n. 31150/2019 del 28.11.2019 riconoscimento integrale servizi di lavoro svolti con contratto
-
a tempo determinato successivamente al passaggio di ruolo a tempo indeterminato).
Deve essere riconosciuta in favore della ricorrente, alla data dell'1.9.2020,
un'anzianità giuridica complessivamente pari a 19 anni, mesi 4 e giorni 20, come concordemente convenuto da entrambe le parti (a riguardo si rammenta che la ricorrente, in sede di note depositate in data 11.11.2025, ha aderito al conteggio
Cont elaborato dal nella propria memoria di costituzione)
Inoltre, il CP 1 convenuto è tenuto a inquadrare nuovamente la ricorrente in virtù dell'anzianità lavorativa maturata nel profilo di provenienza di collaboratore scolastico, da riconoscersi integralmente nel profilo di approdo di
Assistente Tecnico, nonché a corrispondere in favore della medesima il relativo trattamento economico e tutti gli arretrati a tale titolo maturati e dovuti per differenza tra il percepito ed il percipiendo, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge.
Il tutto nei limiti della rituale e tempestiva eccepita prescrizione quinquennale tenuto conto della lettera interruttiva del 16. 6.2023 (v. lettera messa in mora, all. n. 8
fasc. parte ricorrente).
Alla luce di quanto precede, spettano alla parte ricorrente le differenze retributive maturate nel quinquennio antecedente alla data del 16.6.2023, previo scomputo delle somme già percepite dalla parte ricorrente in esecuzione del decreto di ricostruzione della carriera in atti. Spetta alla ricorrente la collocazione nella fascia stipendiale 15/20 alla data del 1/9/2020, nella fascia 21/27 alla data del 1/4/2022 e nella della fascia 28/34 alla data del 1/4/2029 (come dedotto concordemente dalle parti).
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147/22 e distratte
Cont in favore del procuratore antistatario, sono poste a carico del in ossequio al principio della soccombenza del CP 1
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Roberta
Lucchetti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 960/2025 R.G.L. e vertente tra le parti in epigrafe indicate, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente alla integrale ricostruzione della carriera, considerando per intero e senza alcuna decurtazione i servizi prestati dal Cont ricorrente alle dipendenze del con qualifica di collaboratore scolastico con contratto di lavoro a tempo determinato e indeterminato, per n. complessivi anni 19 mesi 4 e giorni 20 nel ruolo di approdo di Assistente Tecnico, nonché il diritto dello stesso alla progressione stipendiale in misura corrispondente alla maggiore anzianità qui riconosciuta e collocazione nella fascia stipendiale nella fascia stipendiale 15/20 alla data del 1/9/2020, nella fascia 21/27 alla data del 1/4/2022 e nella della fascia
28/34 alla data del 1/4/2029;
Cont
- per l'effetto, condanna il al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle differenze retributive maturate, in relazione ai predetti periodi di servizio oltre interessi e rivalutazione, tra loro non cumulati, dal dovuto al soddisfo, nei limiti della eccepita prescrizione come in motivazione;
- condanna il CP 1 resistente al pagamento in favore della ricorrente delle di lite, liquidate in €. 3.688,00 per compensi, oltre CU se versato, IVA, CPA e rimborso spese forfettarie al 15%, con distrazione del difensore dichiaratosi anticipatario.
Foggia, 20.11.2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Roberta Lucchetti
TRIBUNALE DI FOGGIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Roberta Lucchetti, all'udienza del giorno 20/11/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
Sentenza
ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella controversia di lavoro iscritta al n. RG 960/2025 promossa da
Parte 1
rappr. e dif. dall' avv. CALVIO MARIA ROSARIA, EALTER MICELI E Parte 2
contro
Controparte_1 rappr. e dif. ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. dal dott. VITO ALFONSO
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 30/1/2025 la ricorrente in epigrafe indicata, ha adito l'intestato Tribunale, in funzione di Giudice del lavoro, per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “previo annullamento e/o dichiarazione di nullità/inefficacia e/o disapplicazione del decreto n. 3174 reso in data 16/2/2021 dal dirigente dell'Ist.
Prof. Persona 1 C.F. 1 nella parte in cui tale provvedimento non riconosce, ai fini giuridici ed economici, nel passaggio di ruolo da collaboratrice scolastico ad assistente amministrativa, l'integrale anzianità di servizio maturata da collaboratrice scolastica, con il calcolo della "ricostruzione della carriera", per un totale di anni 20 - mesi 4 - giorni 20
SI CHIEDE DI
ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della ricorrente al riconoscimento ai fini giuridici ed economici, nel passaggio di ruolo da collaboratrice scolastico ad assistente amministrativa, ai fini della corretta collocazione nei corrispondenti scaglioni stipendiali e del pagamento delle relative differenze retributive, dell'integrale anzianità di servizio maturata da collaboratrice scolastica con il calcolo della per un totale di anni 20, mesi 4 e giorni 20; accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'attribuzione, a partire dal
1/9/2020, della posizione stipendiale "15-20"; accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'attribuzione, a partire dal
1/4/2021, della posizione stipendiale “21-27"; accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'attribuzione, a partire dal
1/4/2028, della posizione stipendiale “28-34";
CONDANNARE, per l'effetto, l'Amministrazione resistente a collocare la ricorrente,
a partire dal 01.09.2020 nella posizione stipendiale "15-20", a partire dal
01.04.2011 nella posizione stipendiale 21-27, a partire dal 01.04.2028 nella posizione stipendiale 28-34
CONDANNARE l'Amministrazione resistente al pagamento, in favore del ricorrente, delle differenze retributive dovute in virtù del riconoscimento, nel passaggio di ruolo da collaboratrice scolastica ad assistente amministrativa dell'integrale anzianità di servizio maturata da collaboratore scolastico con il calcolo della "ricostruzione della carriera", per un totale di anni 20, mesi 4, giorni 20, e quindi condannare il resistente a corrispondere tutti gli arretrati, con ogni accessorio previdenziale ed assistenziale, oltre la maggior somma dovuta tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria ai sensi del'art. 429 cpc e art. 16, comma 6 della legge
412/1992 e dell'art. 22, comma 36 della legge 724/1994.
Con vittoria di spese e competenze di causa, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari."
La ricorrente ha dedotto di avere svolto mansioni di collaboratore scolastico a tempo determinato dall'a.s. 1999/2000 all'.a.s. 2007/2008 ed a tempo indeterminato dall'1.9.2008 e di essere transitata dall'1.9.2020 nel profilo professionale di assistente amministrativo;
di esserle stata riconosciuta in seguito a domanda amministrativa con decreto n. 3174 del 16/2/2021 del
-
Dirigente Scolastico dell'Istituto Pacinotti di Foggia effettuava una nuova errata ricostruzione della carriera per effetto della c.d. “temporizzazione”, con riconoscimento della anzianità pari ad anni 14, mesi 3 e giorni 4 ai fini giuridici ed economici, rispetto alla maggiore anzianità pari ad anni 20, mesi 4 e giorni 2; di essere, dunque, stata inserita nella posizione stipendiale nella fascia stipendiale 9 dal 1/9/2020, nella fascia stipendiale 15 dal 1/5/2021, nella fascia stipendiale 21 a decorrere dal 1/5/2027, laddove la collocazione corretta dovrebbe essere: nella fascia stipendiale 15 dal 1/9/2020, nella fascia stipendiale 21 dal 1/4/2021, nella fascia stipendiale 28 dal 1/4/2028.
Parte convenuta ha in via preliminare eccepito la prescrizione quinquennale;
nel merito ha chiesto di: "accogliere la domanda e riconoscere in anni 19 mesi 4 e giorni 20 il servizio effettivo pre - ruolo prestato dalla ricorrente e valutabile in sede di ricostruzione della carriera come da correttivo effettuato da questa Amministrazione;
2. conseguentemente dichiarare l'attribuzione della fascia 15/20 alla del 1/9/2020,
della fascia 21/27 alla data del 1/4/2022 e della fascia 285/34 alla data del 1/4/2029
3. dichiarare prescritte le pretese maturate oltre i cinque anni dal primo atto interruttivo;
4. accertare e dichiarare la non cumulabilità tra somme eventualmente percepite in accoglimento del presente ricorso e le somme già percepite per effetto della ricostruzione della carriera effettuata dall'Amministrazione scolastica;
, organo MEF 5. affidare alla Controparte 2 competente alla liquidazione degli emolumenti al personale scolastica, la quantificazione delle somme dovute in eventuale accoglimento del ricorso;
6. compensare le spese di giudizio.".
و sostanzialmente rappresentava l'impossibilità giuridica di Il CP 1
valutare l'anno 2013 in virtù dell'art. 1, comma 1, lett. B) del D.P.R. n. 122/2013 che aveva prorogato fino al 2013 il blocco stipendiale;
deduceva quindi che detto anno
2013 non era utile ai fini della maturazione delle fasce di anzianità.
Cont "parte ricorrente, in sede diA fronte della prospettazione difensiva del note per la trattazione scritta della causa dell'11.11.2025, ha aderito espressamente alle conclusioni articolate dal CP 1 convenuto laddove non si è opposto al riconoscimento integrale, al momento del passaggio di ruolo ad assistente amministrativa, di tutto il servizio prestato con la qualifica di collaboratrice scolastica, pur precisando che il servizio da riconoscere al momento del passaggio di ruolo è di 19 anni, 4 mesi e 20 giorni.
La ricorrente ha quindi riformulato le proprie conclusioni, chiedendo di "accertare il proprio diritto al riconoscimento ai fini giuridici ed economici, nel passaggio di ruolo da collaboratrice scolastico ad assistente amministrativa, ai fini della corretta collocazione nei corrispondenti scaglioni stipendiali e del pagamento delle relative differenze retributive, dell'integrale anzianità di servizio maturata da collaboratrice scolastica con il calcolo della "ricostruzione della carriera", per un totale di anni
19, mesi 4 e giorni 20.
accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'attribuzione, a partire da 1/9/2020, della posizione stipendiale "15-20"
-accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'attribuzione, a partire dal
1/4/2022, della posizione stipendiale “21-27" accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'attribuzione, a partire dal
1/4/2029, della posizione stipendiale "28-34"
CONDANNARE, per l'effetto, l'Amministrazione resistente a collocare la ricorrente, a partire dal 01.09.2020 nella posizione stipendiale "15-20", a partire dal 01.04.2022 nella posizione stipendiale 21-27, a partire dal 01.04.2029 nella posizione stipendiale 28-34".
La causa è stata istruita con produzione documentale.
Quindi, trattata all'udienza fissata ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter cpc, la causa è stata decisa con la presente sentenza depositata telematicamente, previa acquisizione di note di trattazione scritta come in atti.
Ciò posto, la domanda è fondata nei limiti di seguito precisati, potendosi richiamare, ai sensi dell'art. 118 disp. Att. Cpc precedenti intervenuti in Sezione in analoghe questioni controverse (Sentenza n. 4304/2022, est. Dott. Az. CP 3
2061/2022, est. dott.ssa Tes 1).
I fatti di causa sono incontroversi, oltre che documentati.
Controparte 1La parte ricorrente attualmente è alle dipendenze del con contratto di lavoro a tempo indeterminato Area professionale del personale
Amministrativo, profilo professionale Assistente Tecnico con contratto di lavoro a tempo indeterminato dall'1.9.2020 in servizio presso l'Istituto Professionale
Industria e Artigianato IP "Antonio Pacinotti” di Foggia.
La medesima parte ha prestato, altresì, servizio nel ruolo di personale ATA con qualifica di collaboratore scolastico con contratto di lavoro a tempo determinato dall'a.s. 1999/2000 all'a.s. 2007/2008 e successivamente (a decorrere dall'a.s.
2008/2009) con contratto a tempo indeterminato, sicchè risultava in godimento, alla data dell'1.9.2020, decorrenza economica, della anzianità di servizio pari ad anni 14 mesi 3 giorni 4 derivante dall'applicazione del metodo della temporizzazione (cfr., decreto di ricostruzione in atti), a fronte di un'anzianità pari a 19 anni, 4 mesi e
20 giorni pre-ruolo e di ruolo, con eliminazione illegittima di parte del servizio pre-ruolo e di ruolo svolto da collaboratrice scolastica
Ciò posto, la ricorrente deduce l'erroneità del decreto di ricostruzione della propria carriera, siccome effettuata sulla base del meccanismo della cd.
"temporizzazione” ex art. 6 DPR 345/1983.
Sostiene, invero, che, nella specie, avrebbe dovuto essere applicato il più favorevole metodo della ricostruzione della carriera ex art. 4, co. 13 DPR
399/1988.
La tesi del ricorrente è stata avallata anche dalla Corte dei Conti Sezione Centrale del controllo di legittimità degli atti del Governo e delle
Amministrazioni dello Stato del 25.7.2019, chiamata a pronunciarsi proprio sulla legittimità del decreto di ricostruzione di carriera di un collaboratore scolastico transitato nei ruoli del personale amministrativo.
Di seguito si trascrivono i passaggi salienti di tale decisione, che possono essere posti a base anche della presente decisione, relativa a fattispecie analoga, siccome condivisibili e conformi anche alla giurisprudenza di merito, di legittimità e contabile:""1. Il Collegio è chiamato preliminarmente a pronunciarsi, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti n. 14/2000 e successive modificazioni, per la soluzione della questione di massima in ordine alla corretta applicazione della vigente disciplina normativa in materia di ricostruzione della carriera nei casi di passaggio di ruolo del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (A.T.A.),
a seguito di concorso pubblico riservato.
A tal riguardo, vertendosi in tema di controllo successivo, non appare superfluo, preliminarmente, richiamare le indicazioni rese dalle Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti laddove, con la deliberazione n. 9/2012, è
stato precisato che il controllo demandato alla Corte ai sensi dell'art. 10 del d.lgs.
30 giugno 2011, n. 123, "per il contenuto della valutazione (conformità a legge) e per le procedure da seguire, non possa che essere ricondotto nell'ambito del controllo di legittimità, seppur successivo a causa dell'intervenuta efficacia dei provvedimenti medesimi. Detto procedimento di controllo da attuare con le
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consuete modalità procedimentali - si potrà concludere con esito positivo ovvero con una dichiarazione di non conformità seguito della qualea legge, a l'amministrazione adotterà le consequenziali misure di competenza anche in relazione agli eventuali profili di responsabilità del dirigente." Ne consegue
l'applicabilità delle consuete modalità procedimentali, inclusa la pronuncia della Sezione centrale in Adunanza Generale, nella composizione integrata da tutti i consiglieri delegati delle Sezioni regionali, per la risoluzione di questioni di massima di particolare importanza, per le quali il Presidente della Corte dei conti ravvisi la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, comma 3, del sopra richiamato Regolamento di organizzazione.
Ciò posto, nel merito, al fine di chiarire i termini della questione oggetto di esame è necessario ricostruire la vicenda e delineare il quadro normativo che regola la materia.
Il contrasto interpretativo maturato tra la Controparte_4
CP 5 XXX attiene alle modalità da osservare per la
[...] e l'Istituto
ricostruzione della carriera del personale amministrativo, tecnico e ausiliario
(A.T.A.) del comparto scuola.
In particolare, la Controparte_2 in linea con la prassi seguita
وopterebbe per l'utilizzo dal Controparte_6
del criterio della temporizzazione di cui all'art. 6 del d.P.R. n. 345/1983, mentre l' CP_7 con i due decreti del 2017, si è basato sul criterio dell'integrale '
riconoscimento dell'anzianità pregressa previsto dall'art. 4, comma 13, del d.P.R. n.
399/1988.
Con i decreti in data 15 novembre 2017, I' CP 7 a seguito della specifica richiesta formulata in data 31 ottobre 2017 dalle interessate, ha provveduto, in modalità cartacea, alla ricostruzione di carriera con la valutazione integrale del servizio pregresso, come previsto dall'art. 4, comma 13, del d.P.R. n.
399/1988, siccome più favorevole al dipendente.
A detti fini, l' CP 7 ha, invero, rivisitato l'intero percorso di carriera delle assistenti amministrative, facendo esclusiva applicazione del criterio della anzianità complessiva e modificando la valutazione dell'anzianità utile ai fini giuridici ed economici effettuata al momento del passaggio di ruolo (1/9/2001) e, conseguentemente, disattendendo l'applicazione del criterio della temporizzazione previsto dall'art. 6 del d.P.R. n. 345/1983, all'epoca, ritenuto quello più favorevole. I nuovi decreti si differenziano dai precedenti del 2002 e del 2003 per la valutazione diversa della residua anzianità utile per il passaggio alla successiva posizione.
Nei decreti del 2017 tale anzianità, alla data del passaggio di ruolo e cioè al
1° settembre 2001, è maggiore (più di tre anni per entrambi i casi), consentendo di anticipare il passaggio alla fascia economica più favorevole, rispetto a quanto previsto dai precedenti decreti.
Tale aspetto è evidenziato nelle tabelle che corredano la memoria della
Ragioneria territoriale dello Stato di Macerata prodotta in data 10 luglio 2019, in vista dell'odierna adunanza.
Ad avviso del Collegio, inconferente si appalesa il richiamo alle previsioni di cui all'art. 34 CCNL comparto scuola del 26 maggio 1999 - operato dall CP_7
XXX a sostegno della legittimità dei provvedimenti in esame in quanto relative a diversa fattispecie (istituzione del profilo professionale di Direttore dei servizi generali ed amministrativi DSGA e individuazione dei requisiti di accesso in sede di prima applicazione), non riferibile, neppure per analogia, a quella che ne occupa.
2. La problematica in esame è stata, in più occasioni, scrutinata dalla magistratura contabile, ordinaria ed anche da quella eurounitaria che è
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intervenuta, soprattutto, in tema di personale docente fissando alcuni principi che di seguito sono illustrati.
Con riguardo al personale docente, la sentenza della Corte di Cassazione a
Sezioni Unite 6 maggio 2016, n. 9144, ha censurato la prassi osservata dal e ha riconosciuto il Controparte_6 diritto alla ricostruzione integrale della carriera, e non già nei limiti della c.d. temporizzazione.
Ciò in virtù di una sostanziale equiparazione del servizio reso dal personale indeterminato che trovaa tempo determinato rispetto a quello a tempo fondamento nel principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato di cui alla direttiva del
Consiglio dell'Unione europea 1999/70/CE del 28 giugno 1999.
A diverse conclusioni è pervenuta la Corte di Giustizia dell'Unione europea con la sentenza resa dalla Sesta sezione in data 20 settembre 2018. La Corte di Giustizia ha ritenuto astrattamente ammissibile il differenziato regime previsto dalla normativa nazionale - ed il mancato computo integrale dei periodi di servizio pre-ruolo ai fini della ricostruzione di carriera laddove
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finalizzato a "rispecchiare le differenze tra l'esperienza acquisita dai docenti assunti mediante concorso e quella acquisita dai docenti assunti in base ai titoli, a motivo della diversità delle materie, delle condizioni e degli orari in cui questi ultimi devono intervenire, in particolare nell'ambito di incarichi di sostituzione di altri docenti".
La Corte ha, peraltro, fatto salve le verifiche da parte del giudice del rinvio circa la sussistenza, in concreto, dei suddetti fattori di giustificazione.
In tale contesto interpretativo si inscrivono le numerose pronunce del
Giudice del lavoro che ha ritenuto, in maniera pressoché univoca, di riconoscere il diritto alla integrale ricostruzione della carriera, ai fini giuridici ed economici, ed alla conseguente corresponsione delle differenze retributive non percepite in favore del personale docente.
Analogo diritto è stato riconosciuto in favore del personale amministrativo.
Numerose pronunce del Giudice del lavoro, in linea con il percorso argomentativo della richiamata decisione della Corte di Giustizia Europea, hanno evidenziato come non possa ritenersi che "la professionalità del personale A.T.A. a termine sia diversa da quella del personale di ruolo, atteso che il personale A.T.A., salvo diverse allegazioni contrarie dell'amministrazione (assenti nel caso di specie), svolge sempre le stesse mansioni indipendentemente dal termine dell'assunzione. La professionalità del personale A.T.A. non risulta infatti influenzata (come avviene per i docenti) dalla maggiore o minore continuità con cui le relative mansioni siano state eseguite nel corso degli anni" (cfr.
Tribunale di Trapani - Sezione Lavoro 29/03/2019).
In ragione di ciò sono state ritenute insussistenti quelle ragioni oggettive che giustificano per il personale Pt 3 assunto a tempo determinato un trattamento differenziato nel computo dell'anzianità professionale rispetto al personale assunto a tempo indeterminato.
Parimenti, la magistratura contabile si è espressa sulla tematica in esame. In particolare, è stato sottolineato come gli istituti della
temporizzazione ed il riconoscimento del servizio pre-ruolo siano alternativi e non complementari, rimarcando il diritto del dipendente di optare per la soluzione più favorevole (cfr. Sezione regionale di controllo per la Regione Siciliana
del. n.73/2016/SUCC).
3. Così ricostruito il quadro normativo ed interpretativo di riferimento, il Collegio ritiene che debba riconoscersi alle due dipendenti il diritto all'integrale riconoscimento del periodo pre-ruolo e, conseguentemente, dichiararsi la conformità a legge dei provvedimenti adottati in data 15 novembre
2017 dall CP 7 XXX.
Come può rilevarsi dai prospetti allegati alla memoria fatta pervenire in vista della adunanza di questa Sezione dalla competente [...]
CP 2 gli stessi integrano, invero, un trattamento più favorevole per le dipendenti, laddove si abbia riguardo non solo all'inquadramento economico all'atto del passaggio in ruolo, ma anche al complessivo sviluppo della carriera e delle progressioni stipendiali.
In questa prospettiva, alla luce del chiaro disposto dell'art. 6 del d.P.R. n.
345/1983 e dell'art. 4, comma 13, del d.P.R. n. 399/1988, nonché degli orientamenti dianzi richiamati che il Collegio condivide, si deve riconoscere che l'istituto della temporizzazione e quello della valutazione del servizio pre- ruolo sono alternativi.
In sostanza, si tratta di due criteri che, per le loro distinte caratteristiche e per le diverse finalità che perseguono, non possono che essere utilizzati in momenti separati.
Il primo criterio è diretto ad operare nel momento del passaggio in ruolo, per consentire nell'immediato una ricostruzione della carriera in via provvisoria, con l'individuazione di una anzianità di servizio convenzionale.
Il secondo criterio, invece, opera nel successivo momento della conferma in ruolo, dopo il periodo di prova, per procedere alla ricostruzione della carriera in via definitiva, con il dovuto riconoscimento integrale di tutti i servizi svolti fino all'immissione in ruolo.
Da ciò deriva che l'istituto della temporizzazione, applicato doverosamente dalla amministrazione in fase di primo inquadramento, diviene recessivo rispetto al criterio della integrale ricostruzione di carriera quale istituto generale che permette il recupero della anzianità residua, evitando una penalizzazione stipendiale nei confronti di soggetti inquadrati in prima istanza all'atto del passaggio in ruolo con una anzianità inferiore a quella effettiva. Ciò evidentemente, a fronte di specifica istanza del dipendente che intenda far valere il diritto di cui è titolare.
Del resto, il diverso avviso propugnato dalla Controparte_2
[...] e le stesse deduzioni formulate nell'odierna adunanza dal rappresentante della sembrano fondare su Parte 4
circostanze fattuali (modalità di funzionamento del sistema SI.) e su motivi di opportunità (eventuali ricadute di carattere economico) che, pur meritevoli di considerazione, non appaiono, tuttavia, dirimenti ai fini delle valutazioni di legittimità demandate a questo Collegio.
Quanto poi alla problematica della prescrivibilità del diritto a richiedere la ricostruzione della carriera sulla base dell'effettiva anzianità di servizio, il Collegio rileva in primo luogo che trattasi di un diritto non soggetto a prescrizione.
Ciò in quanto l'anzianità di servizio non è uno status o un elemento costitutivo di uno status del lavoratore subordinato, né un distinto bene della vita oggetto di un autonomo diritto, rappresentando, piuttosto, la dimensione temporale del rapporto di lavoro di cui integra il presupposto di fatto di specifici diritti, quali quelli all'indennità di fine rapporto o agli scatti di anzianità; essa, pertanto, non può essere oggetto di atti di disposizione, traslativi o abdicativi (cfr. Cass. n. 12756 del
01/09/2003; Cass. n. 10131 del 26/04/2018)".
Ciò, nondimeno, sono da ritenere soggette a prescrizione le differenze retributive nei modi e nei limiti previsti dalla vigente disciplina normativa e dalla consolidata giurisprudenza in materia.
4. Conclusivamente, il Collegio in Adunanza Generale ritiene che la questione di massima proposta debba essere definita come segue:
"Nei casi di passaggio di ruolo del personale A.T.A., a seguito di concorso pubblico riservato, per la ricostruzione della carriera ai fini giuridici ed economici sussiste il diritto al riconoscimento integrale del servizio prestato fino all'immissione in ruolo, ai sensi dell'art. 4, comma 13, del d.P.R. n. 399/1988, con la corresponsione delle conseguenti differenze retributive nei modi e nei limiti previsti dalla vigente disciplina normativa e dalla consolidata giurisprudenza in materia".
Per l'effetto, i sopra richiamati provvedimenti sottoposti allo scrutinio della
Sezione sono ritenuti conformi a legge". Nel caso di specie, è pacifico che la ricostruzione della carriera della ricorrente è più favorevole se effettuata applicando il metodo ex art. 4, co. 13 DPR
399/1988 (cd. metodo della ricostruzione di carriera).
Conseguentemente il ricorso va accolto, dovendosi dichiarare il diritto della parte ricorrente all'integrale ricostruzione di carriera considerando per intero e senza decurtazione alcuna i servizi di ruolo e non di ruolo svolti con qualifica inferiore di collaboratore scolastico nel ruolo superiore di approdo di assistente tecnico in base al combinato disposto ex art. 4 comma 13 DPR 399/1988 (cd. metodo della ricostruzione di carriera in caso di passaggio da qualifica inferiore a qualifica superiore) e clausola 4 Direttiva Comunitaria 1999/70/CE (cd. principio di non discriminazione, così come interpretato, ex plurimis, da Cass. n. 31150/2019 del 28.11.2019 riconoscimento integrale servizi di lavoro svolti con contratto
-
a tempo determinato successivamente al passaggio di ruolo a tempo indeterminato).
Deve essere riconosciuta in favore della ricorrente, alla data dell'1.9.2020,
un'anzianità giuridica complessivamente pari a 19 anni, mesi 4 e giorni 20, come concordemente convenuto da entrambe le parti (a riguardo si rammenta che la ricorrente, in sede di note depositate in data 11.11.2025, ha aderito al conteggio
Cont elaborato dal nella propria memoria di costituzione)
Inoltre, il CP 1 convenuto è tenuto a inquadrare nuovamente la ricorrente in virtù dell'anzianità lavorativa maturata nel profilo di provenienza di collaboratore scolastico, da riconoscersi integralmente nel profilo di approdo di
Assistente Tecnico, nonché a corrispondere in favore della medesima il relativo trattamento economico e tutti gli arretrati a tale titolo maturati e dovuti per differenza tra il percepito ed il percipiendo, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge.
Il tutto nei limiti della rituale e tempestiva eccepita prescrizione quinquennale tenuto conto della lettera interruttiva del 16. 6.2023 (v. lettera messa in mora, all. n. 8
fasc. parte ricorrente).
Alla luce di quanto precede, spettano alla parte ricorrente le differenze retributive maturate nel quinquennio antecedente alla data del 16.6.2023, previo scomputo delle somme già percepite dalla parte ricorrente in esecuzione del decreto di ricostruzione della carriera in atti. Spetta alla ricorrente la collocazione nella fascia stipendiale 15/20 alla data del 1/9/2020, nella fascia 21/27 alla data del 1/4/2022 e nella della fascia 28/34 alla data del 1/4/2029 (come dedotto concordemente dalle parti).
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147/22 e distratte
Cont in favore del procuratore antistatario, sono poste a carico del in ossequio al principio della soccombenza del CP 1
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Roberta
Lucchetti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 960/2025 R.G.L. e vertente tra le parti in epigrafe indicate, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente alla integrale ricostruzione della carriera, considerando per intero e senza alcuna decurtazione i servizi prestati dal Cont ricorrente alle dipendenze del con qualifica di collaboratore scolastico con contratto di lavoro a tempo determinato e indeterminato, per n. complessivi anni 19 mesi 4 e giorni 20 nel ruolo di approdo di Assistente Tecnico, nonché il diritto dello stesso alla progressione stipendiale in misura corrispondente alla maggiore anzianità qui riconosciuta e collocazione nella fascia stipendiale nella fascia stipendiale 15/20 alla data del 1/9/2020, nella fascia 21/27 alla data del 1/4/2022 e nella della fascia
28/34 alla data del 1/4/2029;
Cont
- per l'effetto, condanna il al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle differenze retributive maturate, in relazione ai predetti periodi di servizio oltre interessi e rivalutazione, tra loro non cumulati, dal dovuto al soddisfo, nei limiti della eccepita prescrizione come in motivazione;
- condanna il CP 1 resistente al pagamento in favore della ricorrente delle di lite, liquidate in €. 3.688,00 per compensi, oltre CU se versato, IVA, CPA e rimborso spese forfettarie al 15%, con distrazione del difensore dichiaratosi anticipatario.
Foggia, 20.11.2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Roberta Lucchetti