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Sentenza 27 aprile 2025
Sentenza 27 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 27/04/2025, n. 439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 439 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1230/2021 RGAC
TRIBUNALE DI PAOLA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Paola, Sezione Civile, nella persona del dott. Antonio SCORTECCI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli Affari Contenziosi in epigrafe tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Parte_1 P.IVA_1
DE CESARE (C.F. ) CodiceFiscale_1
- appellante -
contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1 C.F._2
Nicola CASSANO (C.F. ) C.F._3
- appellata -
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
1
1.1. – Con sentenza n. 566/2021, depositata in data 22.6.2021 (proc. n. 688/2021
RGAC), il Giudice di Pace di , in accoglimento dell'opposizione proposta da Pt_1
ha annullato il preavviso di fermo amministrativo reg. cron. n. CP_1
4826/2021, notificatole dal il 25.1.2021, per mancato pagamento Parte_1 di € 220,62 a titolo di contravvenzione al codice della strada commessa nel 2011 in quanto atto emesso nel vigore della sospensione prevista dall'art. 68, 1° e 2° comma,
d.l. 18/2020, come prorogata dall'art. 1, 2° comma, d.l. 3/2021 e, poi, dal d.l. 41/2021.
1.2. – Avverso tale decisione ha proposto appello il , Parte_1
chiedendo di dichiarare la nullità della sentenza impugnata perché pronunciata in violazione dell'art. 112 c.p.c. atteso che non aveva mai eccepito CP_1
l'operatività della sospensione ex art. 68 d.l. 18/2020.
1.3. – Si è costituita la quale ha chiesto di rigettare l'appello in CP_1
quanto la sospensione riconosciuta dal primo giudice opera ex lege e, pertanto, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado della procedura.
2.1. – Ciò posto, l'appello è infondato.
Invero, la sospensione dei termini dei versamenti (dall'8.3.2020 al 31.8.2021) ex art. 68, 1° e 2° comma, d.l. 18/2020 discende direttamente dalla legge, senza necessità di iniziative di parte: è, quindi, rilevabile d'ufficio sulla base di elementi ritualmente acquisiti in giudizio, nel rispetto delle preclusioni processuali (cfr., da ultimo, Sez. 3,
Ordinanza n. 4867 del 23/02/2024).
Nel caso di specie, la sin dall'atto di citazione aveva dedotto e provato CP_1
le circostanze utili all'operatività della sospensione ex art. 68, 1° e 2° comma, d.l.
18/2020, ossia la notifica, da parte del , in data 25.1.2021 (e, Parte_1
quindi, nel periodo di vigenza della predetta sospensione), del preavviso di fermo emesso a seguito dell'ingiunzione n. 5462/2015 (asseritamente notificata il 28.11.2015)
e, pertanto, già emessa alla data dell'8.3.2020.
Ne deriva la conferma della sentenza appellata.
2.2. – Segue, per la soccombenza, la condanna dell'appellante al pagamento delle la spese di giudizio, liquidate – alla luce dei valori minimi (tenuto conto della
2 particolare semplicità della causa) previsti dal DM 55/2014 per i procedimenti di cognizione davanti al Tribunale appartenenti al primo scaglione di valore – in € 332,00 per compenso, oltre rimborso forfettario (pari al 15% del compenso), IVA e CPA (come per legge), in favore della parte appellata, con distrazione al suo procuratore.
Infine, in ragione del rigetto dell'impugnazione, occorre dare atto che ricorrono le condizioni per il pagamento del contributo unificato in misura doppia ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, definitivamente pronunciando, conferma la sentenza appellata, condannando l'appellante al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in
€332,00 per compenso, oltre rimborso forfettario (pari al 15% del compenso), IVA e
CPA (come per legge), in favore della parte appellata, con distrazione al suo procuratore.
Dà atto, ai sensi del comma 1 quater all'art. 13 d.p.r. 115/2002, della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione rigettata.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Paola, 27 aprile 2025
Il Giudice
Antonio SCORTECCI
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