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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/11/2025, n. 5614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5614 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Napoli
- sezione persone e famiglia - riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: dott. Efisia Gaviano Presidente dott. Silvana Sica Consigliere rel. dott. Stefano Risolo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo in grado di appello n. 1394/2025 avente ad oggetto: “Separazione giudiziale”
TRA
, nato a [...] il [...], ), rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'avv. CICCONE PIETRANTONIO ), studio in PIAZZA SALVO C.F._2
D'ACQUISTO, 3 80035 NOLA, come da procura in atti, ; Email_1 appellante
E
, nata a [...] il [...] ), rappresentata e CP_1 C.F._3 difesa dall'avv. DE RISI MICHELA ), studio in VIA ANFITEATRO C.F._4
LATERIZIO N. 15 80035 NOLA, come da mandato in atti, Email_2 appellato
CONCLUSIONI
Appellante: Si è riportata all'atto di appello, chiedendone l'accoglimento.
Appellata: Si è riportata alla comparsa di costituzione e ha chiesto il rigetto dell'appello principale e l'accoglimento di quello incidentale.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il 13 maggio 2024 ricorse al Tribunale di Nola per ottenere la pronuncia della CP_1 separazione personale dal coniuge . Parte_1
La ricorrente premise a) che dal matrimonio, celebrato l'11.6.1983, erano nati due figli, e, cioè, , Per_1 ormai economicamente autosufficiente, e nata il [...], affetta da <pseudo paratiroidismo e Per_2 disabilità intellettiva di grado medio>>; b) che la causa determinante dell'affievolimento dell'affectio coniugalis era da rinvenire nell'atteggiamento aggressivo del marito, aduso ad atti di violenza nei suoi confronti e a lesinare il danaro per la pur minima sopravvivenza;
c) che il resistente lavorava saltuariamente ed usufruiva di provvidenze economiche;
d) che ella non aveva mai ricercato una stabile occupazione in quanto si era sempre occupata dalla crescita dei figli.
Concluse, infine, chiedendo la pronuncia della separazione con addebito di responsabilità al coniuge,
l'assegnazione della casa coniugale sita alla via Trivice d'Ossa 9, in Cimitile, e l'imposizione a carico dell' di un assegno, per il mantenimento della moglie e della figlia, di € 400,00, con vittoria di Pt_1 spese ed attribuzione al difensore anticipatario.
Si costituì con comparsa del 29 ottobre 2024 l' , il quale non si oppose alla pronuncia della Pt_1 separazione, sostenendo però che la responsabilità non era a lui attribuibile, bensì alla moglie, che aveva mostrato disinteresse nei riguardi del coniuge e dei figli. Rilevò che non sussistevano i presupposti per l'assegnazione della casa coniugale alla , atteso che la figlia con lei convivente non era CP_1 portatrice di handicap grave e non si era mai attivata per rinvenire un'attività lavorativa, essendole stata riconosciuta la relativa inidoneità solo nella misura del 67%. Quanto agli aspetti economici, il resistente dedusse che le uniche entrate del nucleo familiare erano costituite dal reddito di inclusione, pari a €
900,00.
Il resistente chiese, quindi, che venisse rigettata la domanda di addebito proposta dal coniuge e che la responsabilità della separazione fosse, invece, attribuita a questi;
che venisse assegnata a lui la casa familiare e che non venisse adottata alcuna statuizione in ordine all'assegno di mantenimento.
Precisate le conclusioni, la causa fu decisa con sentenza depositata il 25 marzo 2025.
Il Tribunale così provvide: a) pronunciò la separazione dei coniugi;
b) rigettò le domande di addebito;
c) assegnò la casa familiare alla;
e) pose a carico del resistente un assegno di contribuzione al CP_1 mantenimento della figlia di euro 100,00, importo da adeguarsi annualmente secondo indici Per_2
ISTAT e da versarsi entro il giorno 20 di ciascun mese, oltre alla corresponsione delle spese straordinarie per lei occorrenti nella misura del 50%; f) rigettò la domanda di determinazione di assegno di mantenimento in favore della moglie;
g) rigettò la domanda di determinazione di un assegno di mantenimento proposta dalla;
h) compensò le spese processuali. Pt_1
Nel motivare la sua decisione il Tribunale:
1.In merito all'addebito, rilevò, dopo ampia esposizione della giurisprudenza in materia, che le parti avevano articolato una prova testimoniale del tutto generica ed inidonea a fondare gli accertamenti richiesti.
2.La figlia sebbene maggiorenne, non era ancora indipendente economicamente, come emergeva Per_2 dalla certificazione dell'Agenzia delle Entrate relativa all'ultimo biennio, e tale condizione non poteva ancora esserle imputata atteso che la giovane era affetta da <pseudo paratiroidismo e disabilità intellettiva di grado medio>>. Ne discendeva che la casa coniugale doveva essere assegnata alla , genitore con CP_1 il quale conviveva la giovane.
3. In merito al contributo al mantenimento per la prole, doveva anzitutto evidenziarsi che risultava dagli atti che il resistente era disoccupato dopo aver prestato attività lavorativa per anni e dimorava presso l'abitazione del figlio in Casalnuovo. La era, invece, percettrice del reddito di inclusione pari a CP_1
€ 900,00 mensili, dopo aver lavorato in via saltuaria quale collaboratrice domestica e godeva del sostegno economico della propria genitrice.
Pertanto, in considerazione delle modeste condizioni economiche dell , il contributo al Pt_1 mantenimento della figlia doveva essere determinato in € 100,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre alla corresponsione del 50% delle spese straordinarie.
4.Dovevano essere rigettate le contrapposte domande dei coniugi di determinazione di un assegno mensile in loro favore, atteso, da un lato, che la percepiva il reddito di inclusione, era abile al CP_1 lavoro ed assegnataria della casa familiare, dall'altro, che anche l' era dotato di capacità Pt_1 lavorativa.
5.Le spese del giudizio dovevano essere compensate.
Avverso la sentenza ha proposto appello con ricorso depositato il 31 marzo 2025 e, Parte_1 per i motivi che di seguito si illustreranno, ha chiesto che la Corte, in riforma dell'impugnata decisione, voglia addebitare la separazione alla , revocare l'assegnazione della casa coniugale, rigettare la CP_1 domanda di determinazione di un assegno di mantenimento in favore della figlia;
in subordine, porre a carico della moglie un contributo per il suo mantenimento di € 300,00.
Si è costituita la con comparsa del 12 settembre 2025 e ha eccepito, in via preliminare CP_1
l'inammissibilità dell'impugnazione ed ha resistito nel merito, chiedendone il rigetto. Ha, altresì, proposto appello incidentale affinché le venisse riconosciuto un assegno di mantenimento di € 150,00, con vittoria di spese ed attribuzione al difensore anticipatario
Il Presidente ha disposto la trattazione del procedimento mediante lo scambio di note scritte contenenti le conclusioni, che sono state ritualmente depositate dalle parti e la Corte, con ordinanza del 17 ottobre
2025, ha riservato la decisione.
A)Questioni preliminari
L' ha denunciato l'inammissibilità dell'appello, ritenuto in contrasto con le tassative prescrizioni Pt_1 del novellato art. 342 cod. proc. civile.
L'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto della specificità non è fondata. Rileva infatti la
Corte che l'appellante ha chiaramente indicato le “parti della sentenza” oggetto di impugnazione (quelle concernenti, l'addebito, l'assegno di mantenimento per la figlia, l'assegno di mantenimento per lui), le ragioni delle critiche mosse alle statuizioni del primo giudice e la loro rilevanza ai fini della diversa decisione auspicata dall' . Pt_1
B)Sull'addebitabilità della separazione
Con il primo motivo di appello l' ha sostenuto l'erroneità della sentenza impugnata, deducendo Pt_1 quanto segue.
Il Tribunale non aveva ritenuto rilevanti ai fini dell'addebito della separazione alla moglie gravi episodi quali l'avere consentito che la figlia dormisse nel letto matrimoniale, non avere contribuito al ménage familiare mediante lo svolgimento di un'attività lavorativa, avere presentato delle denunce per maltrattamenti nei confronti del coniuge del tutto destituite di fondamento, avere modificato la serratura della porta di ingresso dell'immobile allorché egli si era recato dal figlio, l'avere richiesto, dopo pochi giorni, la voltura dei contatori delle utenze e presentato al comune di Cimitile istanza di cancellazione dell' dalla residenza familiare, facendolo risultare irreperibile, sebbene fosse a Pt_1 conoscenza del domicilio presso l'immobile del figlio. Condotte queste iniziate nell'anno 2016, allorché egli non aveva potuto più svolgere con continuità l'attività lavorativa e le risorse economiche del nucleo familiare erano divenute modeste, potendo beneficiare solo del reddito di inclusione.
Il motivo è infondato.
Osserva la Corte che in tema di addebito, quanto alla ripartizione dell'onere della prova, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che grava sulla parte che richieda, per violazione di uno dei doveri coniugali, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre, secondo le comuni regole (art. 2697 cpv. cod. civ.), chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale rispetto alla violazione medesima, e ciò in quanto appare “contraria ai principi generali in tema di onere della prova, oltre che alla logica e al comune buon senso, la tesi che, sulla parte che allega un fatto del quale sia riconosciuta, in via generale, l'idoneità a determinare l'intollerabilità della convivenza, gravi l'onere ulteriore di dimostrare che la prosecuzione della convivenza non fosse già in precedenza intollerabile;
e ciò perché le prove non possono avere ad oggetto delle valutazioni giuridiche (qual è la precedente "non intollerabilità" della convivenza), ma solo dei fatti, e perché questi fatti, se contrari a quelli posti a fondamento della domanda di addebito, devono essere allegati e provati da chi resista alla domanda medesima, non occorrendo al riguardo neppure richiamare la vecchia tesi dell'inammissibilità della prova negativa” (Cass. 3923/2018; Cass. 16691/2020).
Orbene, nella specie è proprio la carenza di dimostrazione delle condotte lamentate, a prescindere dalla circostanza se le stesse possano ritenersi contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio, che è stata correttamente posta a fondamento del rigetto della domanda di addebito della separazione alla
. CP_1
Invero, la prova testimoniale articolata dall' fa riferimento a circostanze del tutto generiche della Pt_1 vita matrimoniale (il mancato trasferimento della moglie a Salerno, l'accoglienza della figlia nel letto matrimoniale, la denuncia dell'allontanamento del marito dalla casa coniugale, sebbene dimorasse presso il figlio) e non inerenti, invece, a episodi e comportamenti specificamente descritti che consentano di attribuire la responsabilità del fallimento dell'unione coniugale all'appellata. C)Sul mantenimento della figlia Per_2
Con il secondo motivo di appello l' contesta la pronuncia del Tribunale nella parte in cui lo ha Pt_1 obbligato al mantenimento della secondogenita, nonostante questa avesse un'inabilità lavorativa pari solo al 67% e conducesse una normale esistenza con uscite ludiche, pernottamenti dal fidanzato, in assenza della presentazione di richieste di assunzione.
Ha, poi, lamentato che egli era privo di redditi e, quindi, impossibilitato a corrispondere un contributo per il mantenimento della figlia.
Il motivo è infondato.
Occorre rilevare che per costante indirizzo della S.C., l'obbligo in esame, a norma dell'art. 337 septies cod.civ., non cessa ipso facto allorché i figli siano divenuti maggiorenni, ma perdura, in linea di principio, finché non abbiano raggiunto una propria indipendenza economica (Cass. 7168/2016; Cass.
4219/2021). Al riguardo, l'età è indubbiamente un parametro importante di riferimento e la valutazione deve essere condotta con rigore proporzionalmente crescente in modo da escludere che tale obbligo assistenziale, sul piano giuridico, possa essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura.
Spetta, quindi, al giudice di merito: a) verificare la sussistenza del prerequisito della non autosufficienza economica, con opportuno bilanciamento rispetto ai doveri di auto responsabilità che incombono sul figlio;
b) modulare e calibrare la protezione in relazione alle peculiarità del caso concreto, nel rispetto del principio della proporzionalità; c) stabilire il contenuto e la durata dell'obbligo di mantenimento.
La giurisprudenza di legittimità ha, poi, precisato che l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, in quanto deve comprovare che il figlio ha curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o si è attivato, con pari impegno, nella ricerca di un lavoro. Ne discende che, se il figlio è appena divenuto maggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa
(cfr. da ultimo Cass. Cass. 26875/2023; Cass. 2259/2024; Cass. 29264/2022).
Osserva al riguardo la Corte che, sulla base delle risultanze istruttorie, la condizione di persistente mancanza di autosufficienza economica della figlia sia dipesa, in via diretta ed in modo incolpevole, da peculiari e specifiche ragioni individuali di salute che hanno di fatto impedito alla giovane, allo stato, di reperire un'attività lavorativa.
Invero, dal verbale della commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile dell'Asl in data 11 luglio 2019 emerge che la figlia è affetta da pseudoparatiroidismo, tipo 1, ritardo mentale medio, con deficit stesura ed attentivo e riduzione della capacità lavorativa nella percentuale del 67% e, nonostante tale complessa condizione, la ragazza è iscritta negli elenchi del Centro per l'impiego dal 19 marzo 2019. Ne discende che, anche considerando l'ulteriore documentazione medica prodotta in giudizio, risulta che il mancato inserimento lavorativo deve imputarsi non tanto ad una sua carente volontà quanto piuttosto alle concrete e considerevoli problematiche, di cui è ben consapevole l' , che ha Pt_1 lamentato come abbia dormito con i genitori sino in età adolescenziale. Per_2
E', comunque, irrilevante ai fini della valutazione della autosufficienza economica della figlia il fatto che le condizioni sanitarie non siano state approfondite al fine di ottenere un sussidio previdenziale o di avviare una misura di tutela, e, comunque, risulta che la ha richiesto all'Inps di accertare CP_1
l'aggravamento delle stesse per ottenere l'assegno di assistenza e la declaratoria di inabilità lavorativa totale.
Ritiene, poi, la Corte che, in conformità al consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, il genitore separato o divorziato deve versare l'assegno di mantenimento per i figli anche se è disoccupato, sussistendo il dovere dell'obbligato di attivarsi ed impegnarsi ulteriormente nella ricerca di un'occupazione per essere in condizione di fronteggiare gli impegni intrinseci alla scelta della genitorialità (Cass. 39411/2017).
D'altro canto, è lo stesso a precisare di essere stato dipendente delle Officine G. Giordano Pt_1
s.n.c. dall'anno 1975 sino al 2007, allorché è stato posto in mobilità, e da tale data ha lavorato dapprima in maniera non regolare per essere assunto, per alcune annualità, presso altra azienda (v. estratto contributivo INPS).
Allo stato, anch'egli, in considerazione dell'età, potrebbe usufruire di trattamento pensionistico o, comunque di ulteriori provvidenze.
D)Sull'assegnazione della casa coniugale
L'appellante censura, infine, l'impugnata sentenza laddove è stata disposta l'assegnazione della casa coniugale alla , nonostante la figlia non fosse portatrice di handicap grave ai sensi della L. CP_1
104/92, unica condizione che avrebbe consentito l'adozione del lamentato provvedimento.
Il motivo non è fondato.
L'art. 337 sexies cod. civ., laddove prevede che il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli, è ispirato ad una ratio di protezione nei confronti di questi in quanto volto a tutelarne l'interesse a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti per preservare le consuetudini di vita e le relazioni sociali che in esse si radicano (ex plurimis, Cass.
16740/2020).
L'assegnazione della suindicata abitazione non rappresenta, quindi, una componente delle obbligazioni patrimoniali conseguenti alla separazione o al divorzio o un modo per realizzare il mantenimento del coniuge più debole, qualora nella relativa valutazione non venga considerata anche l'esigenza della prole, sia minorenne, sia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, come nella specie, di continuare a vivere nella casa che costituisce il centro dei propri affetti (Cass. 25604/2018). L'appello deve essere, quindi, rigettato.
E)Sull'assegno di mantenimento in favore della moglie
Con il proposto appello incidentale, la ha lamentato il mancato riconoscimento, da parte dei CP_1 primi giudici, di un contributo periodico in suo favore.
Assume che ella non aveva mai svolto una stabile attività lavorativa e che i benefici di cui godeva erano, comunque, precari.
Il motivo è infondato.
Occorre premettere che la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge economicamente più debole, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale (Cass. 12196/2017 e Cass. 22616/2022).
Orbene, nella specie, come sopra precisato, la moglie è percettrice di reddito di inclusione, l' è Pt_1 privo di una stabile occupazione dal e2017, ossia da periodo ben anteriore all'instaurazione del giudizio separativo, e, cioè, maggio 2024, per cui è carente il necessario collegamento con il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
Invero, la stessa appellata, su cui incombeva l'onere di dimostrare la sussistenza dei requisiti per ottenere l'assegno separativo, descrive il "contesto familiare" di riferimento come quello di un nucleo dalle precarie condizioni economiche, in cui ella era costretta a rinvenire occupazioni saltuarie, così come il coniuge.
F)La regolazione delle spese processuali
Attesa la reciproca soccombenza, le spese processuali devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Nola depositata il 25 marzo 2025 così provvede: CP_1
a)Rigetta l'appello;
b)Rigetta l'appello incidentale;
c)Dichiara interamente compensate le spese processuali;
d)Dà atto (ai sensi del comma 1 quater art. 13 L. n. 115 del 2002) della sussistenza dei presupposti di legge per l'insorgenza dell'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma del comma 1 – bis art. 13 citato.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Napoli
- sezione persone e famiglia - riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: dott. Efisia Gaviano Presidente dott. Silvana Sica Consigliere rel. dott. Stefano Risolo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo in grado di appello n. 1394/2025 avente ad oggetto: “Separazione giudiziale”
TRA
, nato a [...] il [...], ), rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'avv. CICCONE PIETRANTONIO ), studio in PIAZZA SALVO C.F._2
D'ACQUISTO, 3 80035 NOLA, come da procura in atti, ; Email_1 appellante
E
, nata a [...] il [...] ), rappresentata e CP_1 C.F._3 difesa dall'avv. DE RISI MICHELA ), studio in VIA ANFITEATRO C.F._4
LATERIZIO N. 15 80035 NOLA, come da mandato in atti, Email_2 appellato
CONCLUSIONI
Appellante: Si è riportata all'atto di appello, chiedendone l'accoglimento.
Appellata: Si è riportata alla comparsa di costituzione e ha chiesto il rigetto dell'appello principale e l'accoglimento di quello incidentale.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il 13 maggio 2024 ricorse al Tribunale di Nola per ottenere la pronuncia della CP_1 separazione personale dal coniuge . Parte_1
La ricorrente premise a) che dal matrimonio, celebrato l'11.6.1983, erano nati due figli, e, cioè, , Per_1 ormai economicamente autosufficiente, e nata il [...], affetta da <pseudo paratiroidismo e Per_2 disabilità intellettiva di grado medio>>; b) che la causa determinante dell'affievolimento dell'affectio coniugalis era da rinvenire nell'atteggiamento aggressivo del marito, aduso ad atti di violenza nei suoi confronti e a lesinare il danaro per la pur minima sopravvivenza;
c) che il resistente lavorava saltuariamente ed usufruiva di provvidenze economiche;
d) che ella non aveva mai ricercato una stabile occupazione in quanto si era sempre occupata dalla crescita dei figli.
Concluse, infine, chiedendo la pronuncia della separazione con addebito di responsabilità al coniuge,
l'assegnazione della casa coniugale sita alla via Trivice d'Ossa 9, in Cimitile, e l'imposizione a carico dell' di un assegno, per il mantenimento della moglie e della figlia, di € 400,00, con vittoria di Pt_1 spese ed attribuzione al difensore anticipatario.
Si costituì con comparsa del 29 ottobre 2024 l' , il quale non si oppose alla pronuncia della Pt_1 separazione, sostenendo però che la responsabilità non era a lui attribuibile, bensì alla moglie, che aveva mostrato disinteresse nei riguardi del coniuge e dei figli. Rilevò che non sussistevano i presupposti per l'assegnazione della casa coniugale alla , atteso che la figlia con lei convivente non era CP_1 portatrice di handicap grave e non si era mai attivata per rinvenire un'attività lavorativa, essendole stata riconosciuta la relativa inidoneità solo nella misura del 67%. Quanto agli aspetti economici, il resistente dedusse che le uniche entrate del nucleo familiare erano costituite dal reddito di inclusione, pari a €
900,00.
Il resistente chiese, quindi, che venisse rigettata la domanda di addebito proposta dal coniuge e che la responsabilità della separazione fosse, invece, attribuita a questi;
che venisse assegnata a lui la casa familiare e che non venisse adottata alcuna statuizione in ordine all'assegno di mantenimento.
Precisate le conclusioni, la causa fu decisa con sentenza depositata il 25 marzo 2025.
Il Tribunale così provvide: a) pronunciò la separazione dei coniugi;
b) rigettò le domande di addebito;
c) assegnò la casa familiare alla;
e) pose a carico del resistente un assegno di contribuzione al CP_1 mantenimento della figlia di euro 100,00, importo da adeguarsi annualmente secondo indici Per_2
ISTAT e da versarsi entro il giorno 20 di ciascun mese, oltre alla corresponsione delle spese straordinarie per lei occorrenti nella misura del 50%; f) rigettò la domanda di determinazione di assegno di mantenimento in favore della moglie;
g) rigettò la domanda di determinazione di un assegno di mantenimento proposta dalla;
h) compensò le spese processuali. Pt_1
Nel motivare la sua decisione il Tribunale:
1.In merito all'addebito, rilevò, dopo ampia esposizione della giurisprudenza in materia, che le parti avevano articolato una prova testimoniale del tutto generica ed inidonea a fondare gli accertamenti richiesti.
2.La figlia sebbene maggiorenne, non era ancora indipendente economicamente, come emergeva Per_2 dalla certificazione dell'Agenzia delle Entrate relativa all'ultimo biennio, e tale condizione non poteva ancora esserle imputata atteso che la giovane era affetta da <pseudo paratiroidismo e disabilità intellettiva di grado medio>>. Ne discendeva che la casa coniugale doveva essere assegnata alla , genitore con CP_1 il quale conviveva la giovane.
3. In merito al contributo al mantenimento per la prole, doveva anzitutto evidenziarsi che risultava dagli atti che il resistente era disoccupato dopo aver prestato attività lavorativa per anni e dimorava presso l'abitazione del figlio in Casalnuovo. La era, invece, percettrice del reddito di inclusione pari a CP_1
€ 900,00 mensili, dopo aver lavorato in via saltuaria quale collaboratrice domestica e godeva del sostegno economico della propria genitrice.
Pertanto, in considerazione delle modeste condizioni economiche dell , il contributo al Pt_1 mantenimento della figlia doveva essere determinato in € 100,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre alla corresponsione del 50% delle spese straordinarie.
4.Dovevano essere rigettate le contrapposte domande dei coniugi di determinazione di un assegno mensile in loro favore, atteso, da un lato, che la percepiva il reddito di inclusione, era abile al CP_1 lavoro ed assegnataria della casa familiare, dall'altro, che anche l' era dotato di capacità Pt_1 lavorativa.
5.Le spese del giudizio dovevano essere compensate.
Avverso la sentenza ha proposto appello con ricorso depositato il 31 marzo 2025 e, Parte_1 per i motivi che di seguito si illustreranno, ha chiesto che la Corte, in riforma dell'impugnata decisione, voglia addebitare la separazione alla , revocare l'assegnazione della casa coniugale, rigettare la CP_1 domanda di determinazione di un assegno di mantenimento in favore della figlia;
in subordine, porre a carico della moglie un contributo per il suo mantenimento di € 300,00.
Si è costituita la con comparsa del 12 settembre 2025 e ha eccepito, in via preliminare CP_1
l'inammissibilità dell'impugnazione ed ha resistito nel merito, chiedendone il rigetto. Ha, altresì, proposto appello incidentale affinché le venisse riconosciuto un assegno di mantenimento di € 150,00, con vittoria di spese ed attribuzione al difensore anticipatario
Il Presidente ha disposto la trattazione del procedimento mediante lo scambio di note scritte contenenti le conclusioni, che sono state ritualmente depositate dalle parti e la Corte, con ordinanza del 17 ottobre
2025, ha riservato la decisione.
A)Questioni preliminari
L' ha denunciato l'inammissibilità dell'appello, ritenuto in contrasto con le tassative prescrizioni Pt_1 del novellato art. 342 cod. proc. civile.
L'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto della specificità non è fondata. Rileva infatti la
Corte che l'appellante ha chiaramente indicato le “parti della sentenza” oggetto di impugnazione (quelle concernenti, l'addebito, l'assegno di mantenimento per la figlia, l'assegno di mantenimento per lui), le ragioni delle critiche mosse alle statuizioni del primo giudice e la loro rilevanza ai fini della diversa decisione auspicata dall' . Pt_1
B)Sull'addebitabilità della separazione
Con il primo motivo di appello l' ha sostenuto l'erroneità della sentenza impugnata, deducendo Pt_1 quanto segue.
Il Tribunale non aveva ritenuto rilevanti ai fini dell'addebito della separazione alla moglie gravi episodi quali l'avere consentito che la figlia dormisse nel letto matrimoniale, non avere contribuito al ménage familiare mediante lo svolgimento di un'attività lavorativa, avere presentato delle denunce per maltrattamenti nei confronti del coniuge del tutto destituite di fondamento, avere modificato la serratura della porta di ingresso dell'immobile allorché egli si era recato dal figlio, l'avere richiesto, dopo pochi giorni, la voltura dei contatori delle utenze e presentato al comune di Cimitile istanza di cancellazione dell' dalla residenza familiare, facendolo risultare irreperibile, sebbene fosse a Pt_1 conoscenza del domicilio presso l'immobile del figlio. Condotte queste iniziate nell'anno 2016, allorché egli non aveva potuto più svolgere con continuità l'attività lavorativa e le risorse economiche del nucleo familiare erano divenute modeste, potendo beneficiare solo del reddito di inclusione.
Il motivo è infondato.
Osserva la Corte che in tema di addebito, quanto alla ripartizione dell'onere della prova, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che grava sulla parte che richieda, per violazione di uno dei doveri coniugali, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre, secondo le comuni regole (art. 2697 cpv. cod. civ.), chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale rispetto alla violazione medesima, e ciò in quanto appare “contraria ai principi generali in tema di onere della prova, oltre che alla logica e al comune buon senso, la tesi che, sulla parte che allega un fatto del quale sia riconosciuta, in via generale, l'idoneità a determinare l'intollerabilità della convivenza, gravi l'onere ulteriore di dimostrare che la prosecuzione della convivenza non fosse già in precedenza intollerabile;
e ciò perché le prove non possono avere ad oggetto delle valutazioni giuridiche (qual è la precedente "non intollerabilità" della convivenza), ma solo dei fatti, e perché questi fatti, se contrari a quelli posti a fondamento della domanda di addebito, devono essere allegati e provati da chi resista alla domanda medesima, non occorrendo al riguardo neppure richiamare la vecchia tesi dell'inammissibilità della prova negativa” (Cass. 3923/2018; Cass. 16691/2020).
Orbene, nella specie è proprio la carenza di dimostrazione delle condotte lamentate, a prescindere dalla circostanza se le stesse possano ritenersi contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio, che è stata correttamente posta a fondamento del rigetto della domanda di addebito della separazione alla
. CP_1
Invero, la prova testimoniale articolata dall' fa riferimento a circostanze del tutto generiche della Pt_1 vita matrimoniale (il mancato trasferimento della moglie a Salerno, l'accoglienza della figlia nel letto matrimoniale, la denuncia dell'allontanamento del marito dalla casa coniugale, sebbene dimorasse presso il figlio) e non inerenti, invece, a episodi e comportamenti specificamente descritti che consentano di attribuire la responsabilità del fallimento dell'unione coniugale all'appellata. C)Sul mantenimento della figlia Per_2
Con il secondo motivo di appello l' contesta la pronuncia del Tribunale nella parte in cui lo ha Pt_1 obbligato al mantenimento della secondogenita, nonostante questa avesse un'inabilità lavorativa pari solo al 67% e conducesse una normale esistenza con uscite ludiche, pernottamenti dal fidanzato, in assenza della presentazione di richieste di assunzione.
Ha, poi, lamentato che egli era privo di redditi e, quindi, impossibilitato a corrispondere un contributo per il mantenimento della figlia.
Il motivo è infondato.
Occorre rilevare che per costante indirizzo della S.C., l'obbligo in esame, a norma dell'art. 337 septies cod.civ., non cessa ipso facto allorché i figli siano divenuti maggiorenni, ma perdura, in linea di principio, finché non abbiano raggiunto una propria indipendenza economica (Cass. 7168/2016; Cass.
4219/2021). Al riguardo, l'età è indubbiamente un parametro importante di riferimento e la valutazione deve essere condotta con rigore proporzionalmente crescente in modo da escludere che tale obbligo assistenziale, sul piano giuridico, possa essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura.
Spetta, quindi, al giudice di merito: a) verificare la sussistenza del prerequisito della non autosufficienza economica, con opportuno bilanciamento rispetto ai doveri di auto responsabilità che incombono sul figlio;
b) modulare e calibrare la protezione in relazione alle peculiarità del caso concreto, nel rispetto del principio della proporzionalità; c) stabilire il contenuto e la durata dell'obbligo di mantenimento.
La giurisprudenza di legittimità ha, poi, precisato che l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, in quanto deve comprovare che il figlio ha curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o si è attivato, con pari impegno, nella ricerca di un lavoro. Ne discende che, se il figlio è appena divenuto maggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa
(cfr. da ultimo Cass. Cass. 26875/2023; Cass. 2259/2024; Cass. 29264/2022).
Osserva al riguardo la Corte che, sulla base delle risultanze istruttorie, la condizione di persistente mancanza di autosufficienza economica della figlia sia dipesa, in via diretta ed in modo incolpevole, da peculiari e specifiche ragioni individuali di salute che hanno di fatto impedito alla giovane, allo stato, di reperire un'attività lavorativa.
Invero, dal verbale della commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile dell'Asl in data 11 luglio 2019 emerge che la figlia è affetta da pseudoparatiroidismo, tipo 1, ritardo mentale medio, con deficit stesura ed attentivo e riduzione della capacità lavorativa nella percentuale del 67% e, nonostante tale complessa condizione, la ragazza è iscritta negli elenchi del Centro per l'impiego dal 19 marzo 2019. Ne discende che, anche considerando l'ulteriore documentazione medica prodotta in giudizio, risulta che il mancato inserimento lavorativo deve imputarsi non tanto ad una sua carente volontà quanto piuttosto alle concrete e considerevoli problematiche, di cui è ben consapevole l' , che ha Pt_1 lamentato come abbia dormito con i genitori sino in età adolescenziale. Per_2
E', comunque, irrilevante ai fini della valutazione della autosufficienza economica della figlia il fatto che le condizioni sanitarie non siano state approfondite al fine di ottenere un sussidio previdenziale o di avviare una misura di tutela, e, comunque, risulta che la ha richiesto all'Inps di accertare CP_1
l'aggravamento delle stesse per ottenere l'assegno di assistenza e la declaratoria di inabilità lavorativa totale.
Ritiene, poi, la Corte che, in conformità al consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, il genitore separato o divorziato deve versare l'assegno di mantenimento per i figli anche se è disoccupato, sussistendo il dovere dell'obbligato di attivarsi ed impegnarsi ulteriormente nella ricerca di un'occupazione per essere in condizione di fronteggiare gli impegni intrinseci alla scelta della genitorialità (Cass. 39411/2017).
D'altro canto, è lo stesso a precisare di essere stato dipendente delle Officine G. Giordano Pt_1
s.n.c. dall'anno 1975 sino al 2007, allorché è stato posto in mobilità, e da tale data ha lavorato dapprima in maniera non regolare per essere assunto, per alcune annualità, presso altra azienda (v. estratto contributivo INPS).
Allo stato, anch'egli, in considerazione dell'età, potrebbe usufruire di trattamento pensionistico o, comunque di ulteriori provvidenze.
D)Sull'assegnazione della casa coniugale
L'appellante censura, infine, l'impugnata sentenza laddove è stata disposta l'assegnazione della casa coniugale alla , nonostante la figlia non fosse portatrice di handicap grave ai sensi della L. CP_1
104/92, unica condizione che avrebbe consentito l'adozione del lamentato provvedimento.
Il motivo non è fondato.
L'art. 337 sexies cod. civ., laddove prevede che il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli, è ispirato ad una ratio di protezione nei confronti di questi in quanto volto a tutelarne l'interesse a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti per preservare le consuetudini di vita e le relazioni sociali che in esse si radicano (ex plurimis, Cass.
16740/2020).
L'assegnazione della suindicata abitazione non rappresenta, quindi, una componente delle obbligazioni patrimoniali conseguenti alla separazione o al divorzio o un modo per realizzare il mantenimento del coniuge più debole, qualora nella relativa valutazione non venga considerata anche l'esigenza della prole, sia minorenne, sia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, come nella specie, di continuare a vivere nella casa che costituisce il centro dei propri affetti (Cass. 25604/2018). L'appello deve essere, quindi, rigettato.
E)Sull'assegno di mantenimento in favore della moglie
Con il proposto appello incidentale, la ha lamentato il mancato riconoscimento, da parte dei CP_1 primi giudici, di un contributo periodico in suo favore.
Assume che ella non aveva mai svolto una stabile attività lavorativa e che i benefici di cui godeva erano, comunque, precari.
Il motivo è infondato.
Occorre premettere che la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge economicamente più debole, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale (Cass. 12196/2017 e Cass. 22616/2022).
Orbene, nella specie, come sopra precisato, la moglie è percettrice di reddito di inclusione, l' è Pt_1 privo di una stabile occupazione dal e2017, ossia da periodo ben anteriore all'instaurazione del giudizio separativo, e, cioè, maggio 2024, per cui è carente il necessario collegamento con il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
Invero, la stessa appellata, su cui incombeva l'onere di dimostrare la sussistenza dei requisiti per ottenere l'assegno separativo, descrive il "contesto familiare" di riferimento come quello di un nucleo dalle precarie condizioni economiche, in cui ella era costretta a rinvenire occupazioni saltuarie, così come il coniuge.
F)La regolazione delle spese processuali
Attesa la reciproca soccombenza, le spese processuali devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Nola depositata il 25 marzo 2025 così provvede: CP_1
a)Rigetta l'appello;
b)Rigetta l'appello incidentale;
c)Dichiara interamente compensate le spese processuali;
d)Dà atto (ai sensi del comma 1 quater art. 13 L. n. 115 del 2002) della sussistenza dei presupposti di legge per l'insorgenza dell'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma del comma 1 – bis art. 13 citato.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente