Articolo 4 della Legge 16 novembre 1962, n. 1686
Articolo 3
Versione
8 gennaio 1963
Art. 4.
All'onere di lire 300.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge si fara' fronte - in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64 - mediante riduzione di pari importo del fondo speciale iscritto al capitolo 538 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1960-61.

Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 8 gennaio 1963