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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 15/01/2025, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta da:
1) Dott. Giovanni DIPIETRO Presidente
2) Dott. Maria Stella ARENA Consigliere rel. ed est.
3) Dott. Massimo LO TRUGLIO Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1302/2023 R.G., avente ad oggetto: contratti
Tra
P.IV , in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IV_1
e amministratore unico , in concordato preventivo, Parte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Antonio RUTA, giusta procura in atti
- Appellante -
Contro
nata a [...] il [...], c.f. CP_1
, in proprio e in qualità di erede di , C.F._1 Persona_1 nato a [...] l'[...], c.f. e deceduto in C.F._2
OZ (RG) il 28 febbraio 2023,
e nato a [...] il [...], c.f. Controparte_2
, C.F._3
nata a [...] il [...], c.f. Controparte_3
C.F._4
1 nato a [...] il [...], c.f. Controparte_4
in qualità di eredi di , nato a [...] C.F._5 Persona_1
(RG) l'1 giugno 1933, c.f. e ivi deceduto il 28 febbraio C.F._2
2023, tutti rappresentati e difesi, dall'avv. prof. Aurelio Mirone, giusta procura in atti.
- Appellati -
All'udienza del 17.12.2024 – trattata in forma cartolare ex art. 127 ter c.p.c.- la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti.
Fatto e Diritto
Con sentenza n. 548/2023 del 03.04.2023 (resa nel proc. n. 886/2015), l'adito
Tribunale di Ragusa così statuiva: in parziale accoglimento della domanda avanzata dagli attori, condannava l pagamento, in favore dei coniugi Parte_1 Parte_3
e in solido, della somma di € 10.553,33, oltre IV, e oltre CP_1 interessi e rivalutazione, a titolo di risarcimento del danno, quale danno emergente, per l'inadempimento della società al contratto di permuta (e appalto) stipulato inter partes il 27.5.2008;
in parziale accoglimento della domanda spiegata dagli attori e in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata dalla convenuta, condannava l pagamento, in favore di Parte_1 Parte_3
e in solido, della somma di € 171.800,00, oltre
[...] CP_1 accessori, a titolo di risarcimento del danno quale lucro cessante, per il medesimo inadempimento;
dichiarava ogni ulteriore domanda assorbita e/o rigettata;
condannava altresì rimborsare a e Parte_1 Parte_3
in solido, i 4/5 delle spese di lite (liquidate in € 10.000 per CP_1 onorari, e € 605,00 per spese, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali), e compensava le spese per il restante quinto,
poneva le spese di CTU e di ATP, già liquidate come in atti, definitivamente per
2/3 a carico della società convenuta e per 1/3 a carico degli attori.
Avverso tale sentenza ha proposto appello in concordato Parte_1
preventivo, formulando tre motivi di gravame.
2 Si sono costituiti in proprio e in qualità di erede di CP_1 [...]
, deceduto in data 28 febbraio 2023, nonché i figli , Per_1 Controparte_2
, , quali eredi di IC Distefano, e hanno Controparte_3 Controparte_4
eccepito l'inammissibilità dell'appello deducendo, nel merito, l'infondatezza.
Indi, in esito all'udienza cartolare del 17.12.2024, la causa veniva posta in decisione.
***
Sentenza appellata
Il Tribunale di Ragusa, nell'accogliere parzialmente le domande avanzate dai coniugi (fondate sull'atto pubblico del 27.5.2008, con cui gli Parte_4
attori avevano ceduto in permuta alla società convenuta uno stacco di terreno sito in
OZ, riservandosi la proprietà di alcune particelle in cui la società si Pt_1
era impegnata a costruire e rifinire, a corrispettivo della permuta, n. 11 unità edilizie abitative entro il termine del 26.5.2009), dopo aver preliminarmente accertato l'intervenuta risoluzione di diritto della scrittura privata del 24.5.2012, integrativa dell'originario atto del 2008, per inosservanza del termine pattuito per la consegna delle villette- essenziale per espressa previsione contrattuale-, ha condannato la al risarcimento dei danni subiti dagli attori, previa riduzione di un terzo, Pt_1
ex art. 1227 c.c., per il concorso della condotta degli attori e previa compensazione operata con la somma di €60.000,00, ancora dovuta dai coniugi a Parte_4
titolo di IV sul prezzo di appalto (chiesta in riconvenzione).
Motivi di appello e ragioni della decisione
Con il primo motivo di appello, la parte appellante - dopo aver premesso che il giudice di prime cure ha ritenuto essenziale nell'interesse dei coniugi il Per_1
termine del 31/01/2013 previsto per la consegna delle villette nella scrittura del 24 maggio 2012 - lamenta che il Tribunale, una volta accertato il mancato rispetto del termine da parte di ha ritenuto operante la risoluzione di diritto della Pt_1 predetta scrittura privata, con conseguente reviviscenza dell'originario termine di consegna delle opere (maggio 2009, per come pattuito nell'atto di permuta del
27.5.2008). 3 Deduce, in particolare, l'erroneità della sentenza per aver ritenuto che il predetto termine del 31.1.2013 fosse un termine essenziale e per non aver valutato che il comportamento tenuto dagli attori dimostrava che, comunque, gli attori vi avevano di fatto rinunziato;
soggiunge che, di conseguenza, il Tribunale non avrebbe dovuto ritenere risolto l'accordo del maggio 2012, facendo così retroagire l'inadempimento della all'originario termine del maggio 2009, bensì avrebbe dovuto Pt_1 rigettare la domanda di risoluzione per la scarsa importanza dell'inadempimento della società, valutato ai sensi dell'art. 1455 c.c..
Con il secondo motivo di appello, strettamente connesso al primo, l'appellante lamenta che il primo giudice ha omesso ogni valutazione in ordine al comportamento degli attori che, non solo avevano di fatto rinunciato alla essenzialità del termine, ma avevano essi stessi, con le loro condotte, causato i ritardi nell'esecuzione delle opere di loro proprietà.
Ha chiesto quindi riformarsi la sentenza nel senso di escludersi l'effetto risolutorio della scrittura del maggio 2012 e rigettarsi la domanda di risarcimento del danno in ragione del contributo causale degli attori.
Detti motivi, da esaminarsi congiuntamente stante la connessione logico-giuridica, sono in parte inammissibili e in parte infondati.
In primo luogo, correttamente il giudice di prime cure ha ritenuto la natura essenziale del termine previsto dalle parti per l'ultimazione e la consegna dei lavori nella scrittura privata del maggio 2012, integrativa dell'atto pubblico del 27.5.2008.
Ed invero, in detta scrittura, è espressamente previsto (all'art. 6) che le nuove date fissate per il completamento dei lavori (posticipate rispetto a quella originariamente stabilita per il 26.5.2009) sono da ritenersi “essenziali nell'interesse dei coniugi
[...]
ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 cod. civ.”, ed è altresì Persona_2
previsto che, in caso di inadempimento, la scrittura si sarebbe risoluta di diritto e sarebbero rivissute tutte le originarie obbligazioni contratte dalle parti, fatti salvi i maggiori danni.
Del resto, oltre al chiaro e inequivoco dato letterale, il carattere essenziale del termine trova conferma anche nella natura e nell'oggetto dell'accordo modificativo
4 in parola;
con esso le parti, a distanza di quattro anni dalla stipula dell'atto di permuta, hanno concordato di postergare il termine originariamente previsto per la consegna delle unità abitative di proprietà degli attori, in un'evidente logica di tolleranza del ritardo già protrattosi per tre anni, che depone per una volontà intesa a considerare intollerabile un eventuale inutile decorso del nuovo termine.
Quanto al profilo relativo alla rinuncia implicita all'essenzialità del termine, la questione appare inammissibile, siccome eccepito dagli appellati, in quanto sollevata, per la prima volta, soltanto in questo giudizio di secondo grado.
E' vero che le condotte addotte a sostegno della pretesa rinuncia implicita al termine essenziale (ossia la richiesta da parte dei committenti di variazioni progettuali e la mancata consegna del materiale extra-capitolato necessario per il completamento di alcune opere) erano state già dedotte in primo grado, ma ciò era stato fatto al diverso fine di escludere l'imputabilità dell'inadempimento della società. E' quindi evidente che il mutamento di prospettazione implica un ampliamento della res controversa riguardo a fatti non accessori, che incorre nel divieto di cui all'art. 345
c.p.c..
Cionondimeno, anche a voler ritenere l'ammissibilità di detta censura, la stessa è comunque priva di fondamento.
Va anzitutto ricordato, in linea generale, che secondo una parte della giurisprudenza di legittimità e di merito la rinuncia al termine essenziale, posta nell'interesse di uno o di entrambi i contraenti, non impedisce alla parte interessata di rinunciare ad avvalersene anche dopo la sua scadenza: in tal caso la rinuncia può desumersi anche da forme implicite, fatti univoci e meramente indicativi del fatto che il creditore ha ritenuto più conveniente per sé l'esecuzione del contratto rispetto alla risoluzione di diritto del medesimo (v. Cass. Civ., sez. II, 13 giugno 2022, n. 1903); tuttavia, la rinuncia del creditore deve essere rivelatrice del fatto che egli "abbia ritenuto più conforme ai propri interessi l'esecuzione del contratto che non la risoluzione di diritto del medesimo" (v. Cass. Sez. 2, n. 8881 del 3 luglio 2000, secondo cui "il comportamento della parte adempiente quale ad esempio la concessione di una proroga del termine di pagamento non può però essere ritenuto di per sé incompatibile con l'attuazione del patto relativo al termine essenziale: la rinuncia al
5 diritto di avvalersi della clausola in questione deve desumersi da un comportamento della detta parte adempiente che sia espressione non equivoca della sua volontà di escludere ormai che dall'inadempimento o dall'inesatto adempimento della controparte discenda il già ottenuto automatico effetto risolutivo").
Nel caso di specie ed in fatto, deve evidenziarsi che i fatti addotti da parte appellante non sono indicativi di una siffatta tacita volontà dei coniugi Parte_5
.
[...]
Ed infatti:
1) le variazioni progettuali e la trasformazione di due unità edilizie in un'unica villetta richieste dai coniugi (consacrate in un'ulteriore scrittura Parte_4
privata integrativa del 20 luglio 2012) non erano di entità tale da apparire incompatibili con il rispetto del termine essenziale finale previsto dalle parti, come confermato dal fatto che le stesse parti, nella citata scrittura di luglio 2012, hanno pattuito espressamente una proroga del termine intermedio (del 30.9.2012) previsto per l'avanzamento dei lavori, senza differire anche quello ultimo del 31.1.2013;
2) la disponibilità ad accettare il completamento delle villette nel 2013, pur dopo la scadenza del termine, appare ricollegabile al tentativo di ottenere l'esecuzione spontanea delle prestazioni comunque dovute con le modalità e i termini dell'originario contratto del 2008, nuovamente produttivo di effetti proprio in conseguenza della risoluzione di diritto della scrittura privata del 24.5.2012 (e non già di quest'ultima);
3) la presunta mancata consegna, da parte degli attori, del materiale extracapitolato necessario per il completamento di alcune opere (circostanza peraltro contestata dalla difesa dei coniugi – ) nulla ha a che vedere con la presunta Per_1 CP_1
tacita volontà dei coniugi di rinunziare alla essenzialità del Parte_4
termine in questione, non apparendo espressione di una univoca volontà di escludere l'automatico effetto risolutivo della scrittura integrativa.
Con un ulteriore profilo, parte appellante critica la sentenza per non avere escluso il diritto degli attori al risarcimento del danno in relazione al contributo causale degli stessi attori alla produzione dello stesso.
6 Anche questo profilo appare infondato e va disatteso per le stesse, condivisibili, ragioni addotte dal Tribunale.
Ed invero, contrariamente a quanto assunto dall'appellante, il primo giudice ha preso in considerazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1455 e art. 1227, comma
1, c.c., il comportamento complessivo di entrambe le parti e ha fatto una valutazione comparativa, in relazione ai rispettivi interessi ed all'oggettiva entità degli inadempimenti (tenuto conto degli apporti di causalità e proporzionalità esistenti tra le prestazioni inadempiute e della incidenza di queste sulla funzione economico- sociale del contratto), circa l'incidenza causale del comportamento dei danneggiati
(i cedenti-committenti) sull'inadempimento della cessionaria appaltatrice, ritenendo correttamente quest'ultimo maggiormente rilevante in quanto riguardante obbligazioni primarie ed essenziali del contratto.
Al riguardo il primo giudice ha così, condivisibilmente, motivato:
“All'uopo, ritiene tuttavia il decidente che, pur avendo indubbi effetti sul quantum risarcitorio, il contegno inadempiente degli stessi attori (sub specie anche di omesso pagamento di € 60.000 dovuti a titolo di IV, di omessa consegna di materiali extra capitolato, di condotte ostruzionistiche, tra cui lo spossessamento del cantiere, con conseguente necessità per la convenuta di ricorrere, vittoriosamente, alla tutela possessoria, tale ultima condotta rilevando anche se posta in essere dopo lo spirare del termine essenziale di cui al contratto del 2012, ponendosi il comportamento degli attori invero in contrasto con quanto essi si erano obbligati a fare in forza del primo contratto, certamente vigente fra le parti) non sia suscettibile di escludere del tutto la responsabilità risarcitoria di
Pt_1
Ciò in quanto, anzitutto, per come già osservato dal CTU in sede di ATP, il valore delle opere non realizzate supera quello dell'importo dovuto dagli attori alla convenuta. E, ancora, in quanto, come già osservato supra, le condotte degli attori, pur suscettibili di determinare ritardi nell'adempimento o comunque la parziale impossibilità dello stesso (si veda in particolare l'omessa consegna di materiali per la realizzazione dei sanitari), non erano in grado di impedire del tutto la corretta esecuzione della prestazione da parte di (dovendosi peraltro precisare Pt_1
7 che non può essere ritenuto contegno propriamente ostativo lo svolgimento di accertamenti peritali ai fini del vaglio di fondatezza delle pretese attoree, invero afferendo gli stessi alla legittima tutela di diritti in sede giurisdizionale e non essendosi rivelata la domanda attorea del tutto infondata).” (pagg.
6-7 della sentenza).
Con il terzo, pluriarticolato, motivo di gravame, la società appellante critica la sentenza assumendo, sotto un primo profilo, la contraddittorietà del ragionamento posto del giudice di prime cure che, pur riconoscendo la responsabilità degli attori, non ha poi ritenuto che le loro condotte abbiano impedito la risoluzione della scrittura privata e l'esclusione dell'obbligo risarcitorio a carico dell'odierna appellante.
Detta censura appare inammissibile perché, oltre ad essere sostanzialmente ripetitiva di quelle dedotte coi primi due motivi, non si confronta in alcun modo con la motivazione resa sul punto dal Tribunale che, dopo aver comparato le rispettive condotte delle parti, ha, da un lato escluso che il contegno degli attori potesse valere ad elidere l'imputabilità alla del ritardo nella consegna delle villette e, Pt_1 dall'altro, ha ritenuto sussistente un concorso di colpa dei coniugi Parte_4
nella causazione dei danni da loro stessi subiti, ai sensi dell'art. 1227, 1° comma,
c.c..
L'appellante, con lo stesso motivo, contesta altresì la percentuale di riduzione del risarcimento applicata dal primo giudice nella misura, equitativamente determinata, di 1/3, che reputa eccessivamente blanda.
Assume che il giudice non avrebbe adeguatamente valutato la gravità delle condotte degli attori con particolare riguardo a quella tenuta in sede di procedimento di ATP promosso da essi attori che si sarebbe inutilmente protratto con l'unico risultato di impedire all'impresa la prosecuzione dei lavori.
Rileva la Corte l'infondatezza di una tale censura.
Per un verso, come prima detto, il Tribunale ha adeguatamente motivato sulle ragioni per cui ha ritenuto prevalente l'inadempimento della impresa nel rispetto dei tempi previsti per la consegna degli immobili (si rimanda sul punto alla motivazione sopra riportata) e, per altro verso, come anche evidenziato dal Tribunale,
8 l'esperimento dello strumento dell'accertamento peritale preventivo (peraltro successivo alla scadenza del termine di ultimazione dei lavori) non può essere considerata una condotta colpevole, costituendo piuttosto l'esercizio di una legittima facoltà di tutela giudiziale, rivelatasi peraltro almeno in parte fondata.
Infine, parte appellante critica la sentenza per avere omesso di riconoscere gli interessi sulla somma di € 60.000,00, dovuta alla a titolo di IV sul Pt_1 corrispettivo dell'appalto.
Questa ultimo profilo di doglianza è invece fondato.
Il primo giudice ha infatti riconosciuto il diritto della società, azionato in via riconvenzionale, al pagamento dell'IV ancora dovuta sull'importo di €770.000,00 pattuito per l'appalto (per il quale l'impresa ha emesso, nel 2008, fattura); ha quindi operato la compensazione giudiziale con il maggior importo dovuto dall'impresa a titolo di risarcimento danni, ma, effettivamente, ha omesso di riconoscere gli interessi su detta somma, benchè richiesti.
Vanno dunque riconosciuti gli interessi legali sulla somma dovuta dagli appellati a titolo di IV, con decorrenza dalla domanda giudiziale, in difetto di prova circa l'effettiva data dell'esborso dell'Iva da parte dell'impresa, e sino alla data della sentenza di primo grado che ha operato la compensazione tra i reciproci crediti.
In definitiva, in parziale accoglimento di quest'ultimo motivo di censura, e in parziale riforma della sentenza appellata (che per il resto va confermata), gli appellati vanno condannati a pagare alla gli interessi legali sulla somma Pt_1 di € 60.000,00 dalla data della domanda giudiziale e sino alla data di pubblicazione della sentenza appellata.
SPESE
Tenuto conto del complessivo esito della lite, ricorrono a parere della Corte giustificati motivi per confermare la compensazione parziale delle spese di lite disposta dal primo giudice, in ragione della parziale reciproca soccombenza, e per compensare anche le spese del grado in uguale misura – un quinto-, ponendo i restanti 4/5 a carico della società appellante risultata maggiormente soccombente.
9 Dette spese vanno liquidate nella misura indicata in dispositivo secondo i parametri previsti dal D.M. 155/2014 (come modificato dal D.M. 147/2022), sulla base dello scaglione compreso tra euro 52.000,01 ed euro 260.000,00, tenuto conto del valore della controversia, confermando per il primo grado la liquidazione operata dal Tribunale (non oggetto di censura) e applicando, per il presente grado, i valori medi, ad esclusione della fase di trattazione – istruttoria per la quale si reputa congruo liquidare invece i parametri nella misura minima in ragione della modesta attività difensiva svolta.
Parimenti va confermata la statuizione del Tribunale sul carico definitivo delle spese di ATP e di CTU, come poste per 2/3 a carico di e per 1/3 a Pt_1
carico degli odierni appellati, attori in primo grado.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catania, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1302/2023 R.G.,
in parziale accoglimento dell'appello proposto da vverso Parte_1
la sentenza del Tribunale di Ragusa n. 548/2023 del 3.4.2023, e in parziale riforma della sentenza appellata, condanna gli appellati al pagamento in favore della degli interessi legali sulla somma di € 60.000,00 dovuta a titolo IV, Pt_1
a decorrere dalla domanda giudiziale e sino alla data di pubblicazione della sentenza di primo grado;
compensa tra le parti le spese processuali di entrambi i gradi in misura di 1/5 e condanna la l pagamento in favore delle controparti dei restanti Parte_1
4/5 di dette spese, che liquida : a) per il primo grado, in parte qua, in € 605,00 per esborsi e complessivi € 10.000,00 per compensi, oltre IV, CPA e spese generali;
e b) per il secondo grado, per l'intero, in complessivi € 12.154,00 per compensi, di cui € 2977,00 per fase studio, €1911,00 per fase introduttiva, €2163,00 per fase istruttoria/trattazione, e €5103,00 per fase decisoria, oltre alle spese forfettarie del
15% ex art. 2 D.M. 10 marzo 2014 n. 55, IV e CPA;
10 conferma nel resto la sentenza.
Così deciso in Catania il 9.1.2025 nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(Dott.ssa Maria Stella Arena) (Dott. Giovanni Dipietro)
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