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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 22/10/2025, n. 1781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1781 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 174/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione / Famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente dott. BE Bianco Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 174/2025 promossa da:
, (c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
EC BE ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Sabaudia, Via Del Parco
Nazionale n. 10, giusta procura in atti;
RICORRENTE
Contro
(c.f. ); Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI
All'udienza del 20.10.2025, parte ricorrente concludeva come da verbale in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, adiva Parte_1
l'intestato Tribunale esponendo di aver contratto matrimonio con in data 25 Controparte_1 aprile 1991 nel Comune di Cisterna di Latina, optando per il regime patrimoniale della pagina 1 di 4 comunione legale dei beni, e che dal matrimonio nascevano quattro figli, tutti divenuti Per_ economicamente autosufficienti: , e . Per_2 Per_3 Persona_4
Successivamente, interveniva tra i coniugi separazione legale, formalizzata con omologa in camera di consiglio presso il Tribunale di Latina in data 25 maggio 2015, senza che vi fosse mai stata riconciliazione.
La ricorrente rappresentava che, essendo decorsi i termini previsti dalla normativa vigente e non essendo intervenuta riconciliazione, sussistevano i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ai sensi dell'art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge n. 898/1970.
Quanto ai rapporti economici, evidenziava che le parti, separate da anni, provvedevano autonomamente alle proprie esigenze quotidiane, e pertanto non si riteneva necessario disporre alcun assegno divorzile.
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “Voglia l'Onorevole Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, A. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 25.04.1991 nel Comune di Cisterna di Latina, atto trascritto presso il Registro di Stato Civile del predetto Comune al n. 17 P 2 serie A. anno 1991. B. Confermare, come stabilito in separazione sita in Cisterna di Latina, che la casa coniugale di proprietà della madre della ricorrente, rimanga assegnata alla Sig.ra che la occupa unitamente ai Parte_1 quattro figli. C. Non disporre di alcun assegno divorzile tra le parti. D. Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al Primo
Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cisterna di
Latina perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge. E. Condannare in caso di opposizione la parte resistente alla refusione di spese e compensi del seguente giudizio”.
Gli atti sono stati trasmessi al P.M. che non ha formulato osservazioni.
All'udienza del 20.10.2025, verificata la regolarità della notifica, veniva dichiarata la contumacia del resistente, non costituitosi, e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di trovare accoglimento.
Ritiene il Collegio, infatti, sussistenti i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della l. 898 del
1970 come successivamente modificato dalla l. 55 del 2015, per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, come si evince dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio, agli atti, da cui risulta che le parti hanno contratto matrimonio con rito religioso in Cisterna di Latina (LT), in pagina 2 di 4 data 25 aprile 1991, matrimonio trascritto al Registro Atti di Matrimonio del Comune di Cisterna di Latina (LT) al n. 17, parte II, serie A, anno 1991; è stata depositata, inoltre, copia del decreto di omologa della separazione consensuale n. 3288/2015 emesso dal Tribunale di Latina il
9.6.2015 e del ricorso consensuale contenente le condizioni concordate dalle parti omologate.
La volontà di parte ricorrente di ottenere la pronuncia e il disinteresse di parte convenuta che è rimasta contumace inducono il Tribunale a ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere più ricostituita.
Va, pertanto, emessa pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti.
Deve essere dichiarata, invece, l'inammissibilità della domanda con cui è stato chiesto al
Tribunale di confermare l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, secondo quanto già disposto in sede di separazione. Il Collegio, infatti, non può statuire alcunché sulla casa familiare, non ricorrendo, nel caso in esame, il presupposto indefettibile per l'assegnazione della medesima, ossia la sussistenza di prole minorenne o maggiorenne ma economicamente non indipendente
(orientamento pacifico da ultimo ribadito dalla Suprema Corte con ordinanza n. 772 del 15 gennaio 2018).
È la stessa ricorrente, invero, a dedurre che tutti i figli sono maggiorenni ed economicamente autosufficienti, sicché all'immobile dovranno essere applicati gli ordinari istituti privatistici.
Considerata la natura della causa e la mancata opposizione di parte convenuta, che è rimasta contumace, si ritiene congruo compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
in Cisterna di Latina (LT), in data 25 aprile 1991, matrimonio trascritto al Controparte_1
Registro Atti di Matrimonio del Comune di Cisterna di Latina (LT) al n. 17, parte II, serie A, anno 1991;
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cisterna di Latina (LT) di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Dichiara l'inammissibilità della domanda di assegnazione della casa coniugale;
Compensa integralmente le spese di lite.
pagina 3 di 4 Manda alla cancelleria di trasmettere, al passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cisterna di Latina (LT) per l'annotazione e le ulteriori incombenze di legge.
Latina, 22 ottobre 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Giuseppina Vendemiale dott.ssa Concetta Serino
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione / Famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente dott. BE Bianco Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 174/2025 promossa da:
, (c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
EC BE ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Sabaudia, Via Del Parco
Nazionale n. 10, giusta procura in atti;
RICORRENTE
Contro
(c.f. ); Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI
All'udienza del 20.10.2025, parte ricorrente concludeva come da verbale in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, adiva Parte_1
l'intestato Tribunale esponendo di aver contratto matrimonio con in data 25 Controparte_1 aprile 1991 nel Comune di Cisterna di Latina, optando per il regime patrimoniale della pagina 1 di 4 comunione legale dei beni, e che dal matrimonio nascevano quattro figli, tutti divenuti Per_ economicamente autosufficienti: , e . Per_2 Per_3 Persona_4
Successivamente, interveniva tra i coniugi separazione legale, formalizzata con omologa in camera di consiglio presso il Tribunale di Latina in data 25 maggio 2015, senza che vi fosse mai stata riconciliazione.
La ricorrente rappresentava che, essendo decorsi i termini previsti dalla normativa vigente e non essendo intervenuta riconciliazione, sussistevano i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ai sensi dell'art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge n. 898/1970.
Quanto ai rapporti economici, evidenziava che le parti, separate da anni, provvedevano autonomamente alle proprie esigenze quotidiane, e pertanto non si riteneva necessario disporre alcun assegno divorzile.
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “Voglia l'Onorevole Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, A. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 25.04.1991 nel Comune di Cisterna di Latina, atto trascritto presso il Registro di Stato Civile del predetto Comune al n. 17 P 2 serie A. anno 1991. B. Confermare, come stabilito in separazione sita in Cisterna di Latina, che la casa coniugale di proprietà della madre della ricorrente, rimanga assegnata alla Sig.ra che la occupa unitamente ai Parte_1 quattro figli. C. Non disporre di alcun assegno divorzile tra le parti. D. Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al Primo
Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cisterna di
Latina perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge. E. Condannare in caso di opposizione la parte resistente alla refusione di spese e compensi del seguente giudizio”.
Gli atti sono stati trasmessi al P.M. che non ha formulato osservazioni.
All'udienza del 20.10.2025, verificata la regolarità della notifica, veniva dichiarata la contumacia del resistente, non costituitosi, e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di trovare accoglimento.
Ritiene il Collegio, infatti, sussistenti i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della l. 898 del
1970 come successivamente modificato dalla l. 55 del 2015, per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, come si evince dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio, agli atti, da cui risulta che le parti hanno contratto matrimonio con rito religioso in Cisterna di Latina (LT), in pagina 2 di 4 data 25 aprile 1991, matrimonio trascritto al Registro Atti di Matrimonio del Comune di Cisterna di Latina (LT) al n. 17, parte II, serie A, anno 1991; è stata depositata, inoltre, copia del decreto di omologa della separazione consensuale n. 3288/2015 emesso dal Tribunale di Latina il
9.6.2015 e del ricorso consensuale contenente le condizioni concordate dalle parti omologate.
La volontà di parte ricorrente di ottenere la pronuncia e il disinteresse di parte convenuta che è rimasta contumace inducono il Tribunale a ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere più ricostituita.
Va, pertanto, emessa pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti.
Deve essere dichiarata, invece, l'inammissibilità della domanda con cui è stato chiesto al
Tribunale di confermare l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, secondo quanto già disposto in sede di separazione. Il Collegio, infatti, non può statuire alcunché sulla casa familiare, non ricorrendo, nel caso in esame, il presupposto indefettibile per l'assegnazione della medesima, ossia la sussistenza di prole minorenne o maggiorenne ma economicamente non indipendente
(orientamento pacifico da ultimo ribadito dalla Suprema Corte con ordinanza n. 772 del 15 gennaio 2018).
È la stessa ricorrente, invero, a dedurre che tutti i figli sono maggiorenni ed economicamente autosufficienti, sicché all'immobile dovranno essere applicati gli ordinari istituti privatistici.
Considerata la natura della causa e la mancata opposizione di parte convenuta, che è rimasta contumace, si ritiene congruo compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
in Cisterna di Latina (LT), in data 25 aprile 1991, matrimonio trascritto al Controparte_1
Registro Atti di Matrimonio del Comune di Cisterna di Latina (LT) al n. 17, parte II, serie A, anno 1991;
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cisterna di Latina (LT) di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Dichiara l'inammissibilità della domanda di assegnazione della casa coniugale;
Compensa integralmente le spese di lite.
pagina 3 di 4 Manda alla cancelleria di trasmettere, al passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cisterna di Latina (LT) per l'annotazione e le ulteriori incombenze di legge.
Latina, 22 ottobre 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Giuseppina Vendemiale dott.ssa Concetta Serino
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