Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. I, sentenza 20/02/2026, n. 323
CGT2
Sentenza 20 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Violazione art. 12, comma 5 l. 27 luglio 2000, n. 212

    La Corte di primo grado ha ritenuto che le operazioni tra società dello stesso gruppo in regime di consolidato nazionale siano fiscalmente neutre ai fini IRES. Ha inoltre affermato che la rettifica dell'Agenzia non trova legittimazione nell'ordinamento fiscale e che la transazione tra le società è avvenuta in modo trasparente.

  • Rigettato
    Illegittimità dell'atto impositivo per difetto di motivazione

    La Corte di secondo grado ha ritenuto che la sentenza di primo grado abbia esaurientemente affrontato le tematiche e argomentato compiutamente le ragioni della decisione, riportandosi integralmente a tali argomentazioni.

  • Accolto
    Illegittimità dell'atto per violazione delle regole sul procedimento di accertamento per difetto di competenza funzionale

    La Corte di primo grado ha ritenuto che le operazioni tra società dello stesso gruppo in regime di consolidato nazionale siano fiscalmente neutre ai fini IRES. Ha inoltre affermato che la rettifica dell'Agenzia non trova legittimazione nell'ordinamento fiscale e che la transazione tra le società è avvenuta in modo trasparente.

  • Accolto
    Illegittimità dell'atto di accertamento per difetto di prova

    La Corte di primo grado ha ritenuto che le operazioni tra società dello stesso gruppo in regime di consolidato nazionale siano fiscalmente neutre ai fini IRES. Ha inoltre affermato che la rettifica dell'Agenzia non trova legittimazione nell'ordinamento fiscale e che la transazione tra le società è avvenuta in modo trasparente. La Corte di secondo grado ha inoltre affermato che l'Ufficio appellante non ha sollevato alcuna specifica questione intorno alla valutazione dei fatti, che restano incontestati, mentre la doglianza attiene alle conseguenze giuridiche di quei fatti, applicandosi il principio di cui all'art. 115 c.p.c.

  • Accolto
    Violazione delle norme richiamate nell'atto impositivo in tema di determinazione delle imposte dirette

    La Corte di primo grado ha ritenuto che le operazioni tra società dello stesso gruppo in regime di consolidato nazionale siano fiscalmente neutre ai fini IRES. Ha inoltre affermato che la rettifica dell'Agenzia non trova legittimazione nell'ordinamento fiscale e che la transazione tra le società è avvenuta in modo trasparente.

  • Accolto
    Violazione divieto di doppia imposizione

    La Corte di primo grado ha ritenuto che le operazioni tra società dello stesso gruppo in regime di consolidato nazionale siano fiscalmente neutre ai fini IRES. Ha inoltre affermato che la rettifica dell'Agenzia non trova legittimazione nell'ordinamento fiscale e che la transazione tra le società è avvenuta in modo trasparente.

  • Accolto
    Illegittimità delle sanzioni

    La Corte di primo grado ha ritenuto che le operazioni tra società dello stesso gruppo in regime di consolidato nazionale siano fiscalmente neutre ai fini IRES. Ha inoltre affermato che la rettifica dell'Agenzia non trova legittimazione nell'ordinamento fiscale e che la transazione tra le società è avvenuta in modo trasparente.

  • Accolto
    Legittimità emissione nota di credito

    La Corte di primo grado ha ritenuto che le vicende verificatisi integrino una fattispecie simile ai casi di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione, per cui poteva essere emessa la nota di credito. Ha altresì considerato l'operazione neutra ai fini fiscali, poiché Resistente_1 ha emesso fattura nei confronti del soggetto indicato come debitore dall'amministrazione. La Corte di secondo grado ha ribadito che sussistevano i presupposti per l'emissione della nota di credito ai sensi dell'art. 26 d.P.R. n. 633/1972, data la volontà della Pubblica Amministrazione di riassetto e l'adempimento di Resistente_1 alle disposizioni ricevute. Ha inoltre sottolineato l'onere della prova a carico dell'Ufficio, non assolto.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione in generale

    La Corte di secondo grado ha ritenuto che la sentenza di primo grado abbia esaurientemente affrontato le tematiche e argomentato compiutamente le ragioni della decisione, riportandosi integralmente a tali argomentazioni e condividendole appieno.

  • Rigettato
    Erronea valutazione dei fatti di causa

    La Corte di secondo grado ha osservato che l'Ufficio appellante non ha mai sollevato alcuna specifica questione intorno alla valutazione dei fatti, che pertanto restano incontestati, mentre la doglianza attiene alle conseguenze giuridiche di quei fatti, applicandosi il principio di cui all'art. 115 c.p.c.

  • Rigettato
    Mancanza di motivazione sul rilievo afferente alla nota di credito indeducibile AT Reggio Calabria

    La Corte di secondo grado ha ribadito che sussistevano i presupposti per l'emissione della nota di credito ai sensi dell'art. 26 d.P.R. n. 633/1972, data la volontà della Pubblica Amministrazione di riassetto e l'adempimento di Resistente_1 alle disposizioni ricevute. Ha inoltre sottolineato l'onere della prova a carico dell'Ufficio, non assolto.

  • Accolto
    Liquidazione competenze e spese

    La Corte di secondo grado, accogliendo l'appello incidentale, ha liquidato le competenze in € 4.400,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15%.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. I, sentenza 20/02/2026, n. 323
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria
    Numero : 323
    Data del deposito : 20 febbraio 2026

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