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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. I, sentenza 20/02/2026, n. 323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 323 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 323/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
19/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CUTRONEO SANTI FRANCESCO NICO, Presidente e Relatore
MAIONE FRANCESCO MARIA, Giudice
LUBERTO VINCENZO, Giudice
in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2406/2025 depositato il 04/07/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catanzaro
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 A Responsabilita' Limitata - P.IVA_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 909/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANZARO sez. 1 e pubblicata il 05/05/2025
Atti impositivi: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY0ET100252 IRES-ALTRO 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 242/2026 depositato il
19/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come appresso specificato.
Resistente/Appellato: come appresso specificato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 S.p.A. e Resistente_2 S.r.l., rispettivamente società controllata e soggetta al consolidamento nazionale e società controllante, con distinti ricorsi, si erano opposte alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catanzaro avverso l'avviso d'accertamento n. TDY0ET100252, relativo a IRES, emesso in relazione all'anno 2021.
L'Agenzia delle entrate aveva accertato, ai fini della predetta imposta, un maggior reddito d'impresa di
€ 1.790.209,00, che aveva portato alla determinazione di una maggiore IRES per € 429.650,00, nonché all'irrogazione della sanzione di € 580.027,50.
L'accertamento traeva origine innanzitutto dalla verifica, da parte della Guardia di Finanza di Catanzaro, di un atto di transazione intervenuto in data 23 dicembre 2021 tra la Resistente_1 S.p.A. e la Società_2 S.p.A. (entrambe facenti parti dello stesso gruppo Resistente_2 S.r.l.).
In particolare, la Resistente_1 S.p.A. aveva emesso nei confronti di Società_2 S.p.A. fatture per un complessivo imponibile di € 1.284.353,60, di cui € 1.006.427,84 nel 2020 ed € 277.925,76 nel 2021, relative a prestazioni di servizi: (i) smaltimento di soluzioni acquose di scarto (codice CER 161002) e di percolato (codice CER
190703); (ii) conferimento di altri rifiuti;
(iii) trasporto di questi ultimi.
Senonché, per un asserito mero errore materiale, un dipendente di Resistente_1 S.p.A., in sede di fatturazione, aveva emesso alcune fatture ricopiando sul software le fatture pregresse emesse per il compendio completo di servizi di trasporto e smaltimento, mentre quest'ultimo, pur realmente effettuato, è stato prestato da altra società, denominata Società_3 S.p.A., esterna al Resistente_2 S.r.l.
Tale errore era emerso nell'anno 2021, allorquando Resistente_1 aveva avviato un'attività di ricognizione dei rapporti commerciali intercorsi con Società_2 S.p.A., conclusasi a dicembre del medesimo anno, nel corso della quale era emerso che il servizio di smaltimento di soluzioni acquose di scarto e di percolato era stato erroneamente fatturato a Società_2 S.p.A.
Parallelamente, erano stati presi in considerazione i servizi svolti nel frattempo da Resistente_1 S.p.A. per l'evacuazione dei percolati e delle acque di prima pioggia, che altrimenti avrebbero saturato le vasche di accumulo allagando di conseguenza i piazzali di stoccaggio dei rifiuti organici. Al termine di questa ricognizione le due società avevano redatto un “atto di transazione” con il quale avevano constatato le reali attività effettuate, avevano preso atto delle fatture fino a quel momento emesse e dei versamenti effettuati e avevano imputato i versamenti effettuati alle attività di cui alla ricognizione, giungendo a definire un conguaglio dovuto da Eco Call per € 298.556,76 (scaturente dal debito di € 1.103.031,00 meno il credito di
€ 804.474,24).
L'Ufficio impositore aveva invece ricostruito diversamente la vicenda, procedendo a determinare l'esatta composizione per anno 2021 dell'importo a debito di Società_2 S.p.A., quantificato complessivamente in
€ 1.103.031,00 e distinto per competenza di annualità nel seguente modo: 2.630,05 + IVA al 22% per l'anno
2019; € 261.759,73 + IVA al 22% per l'anno 2020; € 838.641,22 + IVA al 22% per l'anno 2021.
Considerato che Resistente_1 S.p.A. aveva già emesso per tali servizi una fattura da essa considerata “a conguaglio” per € 298.556,76 + IVA riferibile a interventi effettuati nell'anno 2021, la stessa veniva ritenuta responsabile dell'omessa fatturazione e dichiarazione di operazioni imponibili per complessivi € 804.474,24 +
IVA al 22%, da considerare di competenza 2019 per € 2.630,05 + IVA, del 2020 per € 261.759,73 + IVA e del 2021 per € 540.084,46 (€ 838.641,22 - € 298.556,76) + IVA.
L'avviso di accertamento si basava anche su un secondo rilievo, la dichiarazione infedele per emissione indebita di nota di credito nei confronti della Città Metropolitana di Reggio Calabria.
In particolare, era accaduto che il 30 novembre 2020 Resistente_1 S.p.A., affidataria dell'appalto per la gestione del termovalorizzatore di Gioia Tauro, avesse emesso la fattura n. GTS29/2020 nei confronti della
Città Metropolitana di Reggio Calabria, per un totale di € 1.146.200.00 (imponibile € 1.042.000,00 + iva 10%
per euro 104.200,00), avente come descrizione “Contratto per l'affidamento temporaneo del servizio di gestione degli impianti di trattamento dei rifiuti di Gioia Tauro e Siderno certificato di pagamento n. 5 bis”, regolarmente pagata e registrata contabilmente.
In realtà, i rifiuti al cui smaltimento la fattura si riferiva erano provenienti dall'AT di Cosenza, che, a tal fine, aveva stipulato con l'AT di Reggio Calabria un'apposita convenzione, risalente al mese di luglio 2021.
Al fine di consentire all'AT di Cosenza di estinguere il debito di € 559.144,00 per tale via sorto con l'AT di Reggio Calabria, in data 13 luglio 2021, la Città Metropolitana di Reggio Calabria aveva chiesto formalmente a Resistente_1 S.p.A. di emettere una nota di credito “per la parte relativa ai conferimenti effettuati dall'AT
di Cosenza che verranno fatturati direttamente da Resistente_1 a Società_5”.
La Società_5 e Servizi S.p.A. è, in effetti, la società che l'AT di Cosenza ha incaricato per il trasporto dei suoi rifiuti presso l'inceneritore di Gioia Tauro.
A fronte di tale disposizione, Resistente_1 S.p.A. aveva emesso in data 14 luglio 2021 nota di credito n. NCGTSS2/2021 nei confronti di Città Metropolitana di Reggio Calabria, per € 559.144,50 + IVA 10% in regime di split payment, per un totale complessivo di € 615.058,95. Aveva conseguentemente stipulato un contratto di conferimento presso il termovalorizzatore di Gioia Tauro dei rifiuti prodotti dai Comuni dell'AT di Cosenza con la società Società_5 e Servizi S.p.A.
Resistente_1 S.p.A. aveva quindi fatturato gli importi che erano stati precedentemente stornati per effetto della nota di credito, applicando delle tariffe completamente diverse (pari al doppio di quelle precedenti), nonostante riguardassero i medesimi scarti e rifiuti conferiti.
L'Agenzia delle entrate aveva, quindi, disconosciuto tale nota di credito, in quanto carente dell'indicazione della fattura cui si riferisce.
Parte ricorrente si era opposta avverso l'avviso di accertamento ed aveva dedotto:
1) violazione dell'art. 12, comma 5 l. 27 luglio 2000, n. 212;
2) illegittimità dell'atto impositivo per difetto di motivazione;
3) illegittimità dell'atto per violazione delle regole sul procedimento di accertamento per difetto di competenza funzionale;
4) illegittimità dell'atto di accertamento per difetto di prova;
5) violazione delle norme richiamate nell'atto impositivo in tema di determinazione delle imposte dirette;
con conseguente infondatezza, nel merito, dell'avviso di accertamento impugnato;
6) violazione divieto di doppia imposizione;
7) illegittimità delle sanzioni, per giunta erroneamente applicate, per infondatezza della pretesa e per assoluta mancanza dell'elemento soggettivo;
violazione delle regole sul cumulo.
Costituitasi l'Agenzia delle Entrate, essa aveva resistito al ricorso, affermando la correttezza del proprio operato.
L'adita Corte di primo grado aveva accolto i ricorsi riuniti delle due sopra menzionate società per ritenuta infondatezza dell'avviso di accertamento ed aveva compensato le spese di lite.
I primi Giudici avevano così motivato: “… Quanto alla questione dell'atto transattivo tra Resistente_1 a. Società_2 S.p.a., questa Corte ha già deciso le analoghe controversie riguardante simili avvisi d'accertamento notificati a Resistente_1 S.p.a. e a Resistente_2 S.r.l. per i periodi d'imposta 2018, 2019 e 2020 (sentenze della Sezione II, del 30 ottobre 2024, nn. 2104, 2108, 2019, 2111, 2110, 2113, 2114, 2117; sentenza della medesima Sezione, in composizione monocratica, del 30 ottobre 2024, n. 2118). Si riportano le motivazioni di accoglimento del ricorso, che vengono integralmente condivise.
9.1. – Nell'atto di transazione del 23 dicembre 2021, la Resistente_1 S.p.a. e la Società_2 S.p.a. (entrambe facenti parti dello stesso gruppo Resistente_2 S.r.l.) si sono limitate a constatare le effettive attività compiute, a prendere atto delle fatture fino a quel momento emesse e dei versamenti effettuati (che non hanno voluto annullare!) e a correttamente imputare i versamenti effettuati alle attività oggetto della ricognizione, giungendo a definire un conguaglio dovuto da Società_2 S.p.a. per € 298.556,76 (scaturente dal debito di euro
1.103.031,00 meno il credito di € 804.474,242). Ciò posto, rileva, innanzitutto, la Corte che le società Resistente_1 Resistente_1 S.p.a. e Società_2 S.p.a. sono possedute interamente dalla Capogruppo Resistente_2 S.r.l. e hanno esercitato l'opzione per il consolidamento nazionale. Di conseguenza, esiste un soggetto passivo d'imposta, che è il gruppo e che consolida, ai sensi dell'art. 118 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, i risultati reddituali delle singole società. Insomma, le operazioni intervenute tra le società facenti parte del gruppo sono perfettamente neutre ai fini del reddito del gruppo. D'altra parte, la contestazione dell'Ufficio circa una fatturazione per operazioni inesistenti e, al contempo, di omessa fatturazione di operazioni imponibili “travisa” effettivamente (come correttamente sostenuto da parte ricorrente) il reale contenuto dell'atto di transazione del 23 dicembre 2021. Invero, l'Ufficio ha ritenuto che la sola variazione del titolo in base al quale Resistente_1
S.p.a. ha fatturato alla Società_2 S.p.a. sarebbe idonea a rendere le medesime fatture relative a operazioni inesistenti. La tesi non può essere condivisa. Al riguardo, osserva la Corte che, come emerge dall'atto transattivo: - la Resistente_1 S.p.a. ha emesso fatture per € 804.474,24 oltre IVA al 22%, imputandole (sia pure con una successiva variazione del titolo) a prestazioni effettivamente svolte dalla Società_2 S.p.a.; - le fatture sono state regolarmente registrate in contabilità e sulle stesse è stata pagata la relativa IVA (sì che nessun danno erariale risulta, nella specie, configurabile); - ha regolarmente esposto le stesse somme come elementi positivi di reddito ai fini del risultato reddituale confluito poi nella dichiarazione dei redditi della Capogruppo Resistente_ 2 Pertanto, Resistente_1 S.p.a. ed Società_2 S.p.a. hanno inteso semplicemente rettificare il titolo sulla scorta del quale Resistente_1 ha emesso fatture per € 804.474,24 oltre IVA al 22%, le ha registrate, ha versato l'IVA e le ha dichiarate. Insomma, l'illegittimità della pretesa dell'amministrazione finanziaria si mostra evidente sol che si consideri che – a fronte della emissione di fatture per € 804.474,24 più IVA (con descrizione dell'oggetto successivamente verificatasi erronea e successiva imputazione a diverso titolo derivante da altre opere nel frattempo effettuate) - l'Ufficio ha ritenuto non emesse le fatture per € 804.474,24 (che sono state, invece, imputate a prestazioni effettivamente svolte, sia pure con variazione dell'originario titolo) e ha, al contempo, affermato che Resistente_1 S.p.a. avrebbe omesso di fatturare per
€ 804.474,24 le nuove prestazioni (che sono state, invece, oggetto di fatturazione con modifica di titolo).
10. – Anche con riferimento alla seconda questione la pretesa dell'amministrazione finanziaria è infondata.
Infatti, incontestati i fatti, si rileva che l'art. 26, comma 2 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, così disciplina l'emissione di una nota di credito: «Se un'operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o in conseguenza dell'applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19 l'imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell'articolo 25».
Ebbene, questa Corte ritiene che le vicende verificatisi integrino una fattispecie simile per effetto economico ai casi di «nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione», sicché poteva essere emessa la nota di credito.
D'altra parte, non vi sono ragioni per ritenere che l'operazione supra descritta non sia neutra ai fini fiscali, posto che Resistente_1 ha, per lo stesso importo, emesso fattura nei confronti del soggetto indicato come debitore dall'amministrazione di cui essa era appaltatrice.
11. – Le spese di lite possono essere compensate in ragione della complessità della vicenda”.
Avverso detta sentenza l'Agenzia delle entrate proponeva appello e deduceva difetto di motivazione in generale, erronea valutazione dei fatti di causa e mancanza di motivazione sul rilievo afferente alla nota di credito indeducibile AT Reggio Calabria per euro 559.144,00 e conseguente maggior ammontare di reddito imponibile IRES. Chiedeva la riforma della sentenza impugnata, per vedere riconosciuta la legittimità del proprio operato, con riconoscimento delle spese del giudizio.
Parte appellata si costituiva, controdeduceva e proponeva appello incidentale, affinché competenze e spese venissero riconosciute a suo favore per entrambi i gradi di giudizio.
In data 26 gennaio 2026 parte contribuente depositava memoria illustrativa riepilogativa.
All'udienza del 19 febbraio 2026 la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In esito all'udienza ed alla materia devoluta, la Corte ritiene infondato l'appello proposto in via principale.
Non è dato ravvisare alcun difetto di motivazione nella sentenza impugnata, atteso che la Corte di primo grado ha esaurientemente affrontato le tematiche introdotte con i motivi di ricorso e le controdeduzioni offerte dall'Ufficio allora resistente, argomentando compiutamente le ragioni che hanno condotto alla decisione finale. A tali argomentazioni questa Corte, si riporta integralmente, condividendole appieno.
Deve essere rimarcato che Resistente_1 S.p.A. ed Società_2 S.p.A. sono società figlie (entrambe partecipate al 100%) della Capogruppo Resistente_2 S.Rr.L. e che tutte queste società aderiscono al regime di consolidato nazionale. Quindi, ai fini delle imposte dirette, tutte le operazioni tra le due società sono perfettamente neutre, per cui la rettifica dell'Agenzia non trova alcuna legittimazione nell'ordinamento fiscale.
Inoltre, la transazione tra le due società è avvenuta oltre un anno e mezzo prima della verifica della Guardia di Finanza e l'atto di transazione è stato immediatamente esibito ai verificatori, il che consente di superare quelle perplessità avanzate dall'Agenzia.
L'appellante si duole del fatto che la sentenza non tiene conto del fatto che il principio della neutralità fiscale vale per l'IRES e non per altre imposte. Devesi osservare al riguardo che l'avviso di accertamento sottoposto a scrutinio è incentrato sull'IRES.
L'appellante lamenta altresì che la condotta di Resistente_1 ha avuto un'incidenza dal punto di vista dell'IVA, ma, si ripete, il thema decidendum di tale controversia non è l'IVA, sibbene l'IRES. In ogni caso, le società contribuenti hanno dedotto che, in relazione all'IVA, entrambe le società - per via del particolare settore in cui operano, che le costringe allo split payment – escono sempre a rimborso. Tale deduzione non è stata contestata dall'Ufficio impositore, sicché deve essere data come acclarata.
In riferimento alla censura della dedotta erronea valutazione dei fatti di causa, l'Ufficio appellante non ha mai sollevato alcuna specifica questione intorno alla valutazione dei fatti, che pertanto restano incontestati, mentre la doglianza attiene alle conseguenze giuridiche di quei fatti. La mancata contestazione dei fatti addotti dalla difesa delle società contribuenti porta all'applicazione del principio di cui all'art. 115, c.p.c., così come correttamente ritenuto dalla Corte adita di primo grado.
In relazione alla censura circa la mancanza di motivazione sul rilievo afferente alla nota di credito indeducibile
AT Reggio Calabria per euro 559.144,00, dopo aver richiamato le considerazioni sopra svolte in relazione al primo dei motivi dedotti, va osservato, in particolare, che nel rapporto tra p.a. ed Resistente_1, quest'ultima non poteva per legge subappaltare, mentre la p.a., nelle proprie articolazioni interne, è assolutamente libera di determinarsi come preferisce, per cui altro Resistente_1 non ha fatto altro che procedere a quanto disposto dalla Pubblica amministrazione, emettendo la nota di credito e provvedere a fatturare nei confronti di AT Cs e, per essa, a Società_5 D'altra parte, sussistevano i presupposti per l'emissione della nota di credito, come si evince dalla lettura dell'art. 26 d.P.R. n. 633/1972. Tale disposizione, con il lemma di chiusura “e simili”, ha inteso chiaramente escludere carattere di tassatività alla disciplina ed aprire ad ogni ipotesi di successivo “venir meno” degli effetti dell'operazione antecedente, indipendentemente dal suo inquadramento giuridico, guardando agli effetti. E non vi è dubbio che, nel caso sottoposto a scrutinio,
l'operazione sia “venuta meno” quanto ai rifiuti rivenienti dall'AT CS di cui alla nota di credito. Le categorie di nullità, annullabilità, annullamento, revoca, risoluzione e rescissione sono richiamate dalla norma solo come esempi classici di istituti che provocano effetti ex ante di scioglimento del rapporto tra gli originari contraenti. La società contribuente ha dovuto prendere atto che la Città metropolitana Società_4 aveva da tempo disposto un riassetto e quindi Resistente_1, non appena ha ricevuto l'ordine di emettere nota di credito a Città metropolitana e di fatturare secondo le indicazioni ricevute, vi ha adempiuto. Discende dalle superiori considerazioni che deve ritenersi illegittima la ripresa fiscale dovuta all'emissione di una nota di credito nei confronti della Città metropolitana di Reggio Calabria.
Del resto, l'Ufficio impositore, sul quale incombe l'onere della prova, non lo ha mai assolto sul punto.
L'appello principale deve essere, pertanto, rigettato.
Quanto al regolamento delle spese, la soccombenza postula la condanna alle spese e competenze, che si liquidano, per entrambi i gradi, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria – Sezione I, rigetta l'appello proposto in via principale. In accoglimento dell'appello proposto in via incidentale, liquida le competenze in € 4.400,00,
IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15%.
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
19/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CUTRONEO SANTI FRANCESCO NICO, Presidente e Relatore
MAIONE FRANCESCO MARIA, Giudice
LUBERTO VINCENZO, Giudice
in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2406/2025 depositato il 04/07/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catanzaro
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 A Responsabilita' Limitata - P.IVA_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 909/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANZARO sez. 1 e pubblicata il 05/05/2025
Atti impositivi: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY0ET100252 IRES-ALTRO 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 242/2026 depositato il
19/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come appresso specificato.
Resistente/Appellato: come appresso specificato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 S.p.A. e Resistente_2 S.r.l., rispettivamente società controllata e soggetta al consolidamento nazionale e società controllante, con distinti ricorsi, si erano opposte alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catanzaro avverso l'avviso d'accertamento n. TDY0ET100252, relativo a IRES, emesso in relazione all'anno 2021.
L'Agenzia delle entrate aveva accertato, ai fini della predetta imposta, un maggior reddito d'impresa di
€ 1.790.209,00, che aveva portato alla determinazione di una maggiore IRES per € 429.650,00, nonché all'irrogazione della sanzione di € 580.027,50.
L'accertamento traeva origine innanzitutto dalla verifica, da parte della Guardia di Finanza di Catanzaro, di un atto di transazione intervenuto in data 23 dicembre 2021 tra la Resistente_1 S.p.A. e la Società_2 S.p.A. (entrambe facenti parti dello stesso gruppo Resistente_2 S.r.l.).
In particolare, la Resistente_1 S.p.A. aveva emesso nei confronti di Società_2 S.p.A. fatture per un complessivo imponibile di € 1.284.353,60, di cui € 1.006.427,84 nel 2020 ed € 277.925,76 nel 2021, relative a prestazioni di servizi: (i) smaltimento di soluzioni acquose di scarto (codice CER 161002) e di percolato (codice CER
190703); (ii) conferimento di altri rifiuti;
(iii) trasporto di questi ultimi.
Senonché, per un asserito mero errore materiale, un dipendente di Resistente_1 S.p.A., in sede di fatturazione, aveva emesso alcune fatture ricopiando sul software le fatture pregresse emesse per il compendio completo di servizi di trasporto e smaltimento, mentre quest'ultimo, pur realmente effettuato, è stato prestato da altra società, denominata Società_3 S.p.A., esterna al Resistente_2 S.r.l.
Tale errore era emerso nell'anno 2021, allorquando Resistente_1 aveva avviato un'attività di ricognizione dei rapporti commerciali intercorsi con Società_2 S.p.A., conclusasi a dicembre del medesimo anno, nel corso della quale era emerso che il servizio di smaltimento di soluzioni acquose di scarto e di percolato era stato erroneamente fatturato a Società_2 S.p.A.
Parallelamente, erano stati presi in considerazione i servizi svolti nel frattempo da Resistente_1 S.p.A. per l'evacuazione dei percolati e delle acque di prima pioggia, che altrimenti avrebbero saturato le vasche di accumulo allagando di conseguenza i piazzali di stoccaggio dei rifiuti organici. Al termine di questa ricognizione le due società avevano redatto un “atto di transazione” con il quale avevano constatato le reali attività effettuate, avevano preso atto delle fatture fino a quel momento emesse e dei versamenti effettuati e avevano imputato i versamenti effettuati alle attività di cui alla ricognizione, giungendo a definire un conguaglio dovuto da Eco Call per € 298.556,76 (scaturente dal debito di € 1.103.031,00 meno il credito di
€ 804.474,24).
L'Ufficio impositore aveva invece ricostruito diversamente la vicenda, procedendo a determinare l'esatta composizione per anno 2021 dell'importo a debito di Società_2 S.p.A., quantificato complessivamente in
€ 1.103.031,00 e distinto per competenza di annualità nel seguente modo: 2.630,05 + IVA al 22% per l'anno
2019; € 261.759,73 + IVA al 22% per l'anno 2020; € 838.641,22 + IVA al 22% per l'anno 2021.
Considerato che Resistente_1 S.p.A. aveva già emesso per tali servizi una fattura da essa considerata “a conguaglio” per € 298.556,76 + IVA riferibile a interventi effettuati nell'anno 2021, la stessa veniva ritenuta responsabile dell'omessa fatturazione e dichiarazione di operazioni imponibili per complessivi € 804.474,24 +
IVA al 22%, da considerare di competenza 2019 per € 2.630,05 + IVA, del 2020 per € 261.759,73 + IVA e del 2021 per € 540.084,46 (€ 838.641,22 - € 298.556,76) + IVA.
L'avviso di accertamento si basava anche su un secondo rilievo, la dichiarazione infedele per emissione indebita di nota di credito nei confronti della Città Metropolitana di Reggio Calabria.
In particolare, era accaduto che il 30 novembre 2020 Resistente_1 S.p.A., affidataria dell'appalto per la gestione del termovalorizzatore di Gioia Tauro, avesse emesso la fattura n. GTS29/2020 nei confronti della
Città Metropolitana di Reggio Calabria, per un totale di € 1.146.200.00 (imponibile € 1.042.000,00 + iva 10%
per euro 104.200,00), avente come descrizione “Contratto per l'affidamento temporaneo del servizio di gestione degli impianti di trattamento dei rifiuti di Gioia Tauro e Siderno certificato di pagamento n. 5 bis”, regolarmente pagata e registrata contabilmente.
In realtà, i rifiuti al cui smaltimento la fattura si riferiva erano provenienti dall'AT di Cosenza, che, a tal fine, aveva stipulato con l'AT di Reggio Calabria un'apposita convenzione, risalente al mese di luglio 2021.
Al fine di consentire all'AT di Cosenza di estinguere il debito di € 559.144,00 per tale via sorto con l'AT di Reggio Calabria, in data 13 luglio 2021, la Città Metropolitana di Reggio Calabria aveva chiesto formalmente a Resistente_1 S.p.A. di emettere una nota di credito “per la parte relativa ai conferimenti effettuati dall'AT
di Cosenza che verranno fatturati direttamente da Resistente_1 a Società_5”.
La Società_5 e Servizi S.p.A. è, in effetti, la società che l'AT di Cosenza ha incaricato per il trasporto dei suoi rifiuti presso l'inceneritore di Gioia Tauro.
A fronte di tale disposizione, Resistente_1 S.p.A. aveva emesso in data 14 luglio 2021 nota di credito n. NCGTSS2/2021 nei confronti di Città Metropolitana di Reggio Calabria, per € 559.144,50 + IVA 10% in regime di split payment, per un totale complessivo di € 615.058,95. Aveva conseguentemente stipulato un contratto di conferimento presso il termovalorizzatore di Gioia Tauro dei rifiuti prodotti dai Comuni dell'AT di Cosenza con la società Società_5 e Servizi S.p.A.
Resistente_1 S.p.A. aveva quindi fatturato gli importi che erano stati precedentemente stornati per effetto della nota di credito, applicando delle tariffe completamente diverse (pari al doppio di quelle precedenti), nonostante riguardassero i medesimi scarti e rifiuti conferiti.
L'Agenzia delle entrate aveva, quindi, disconosciuto tale nota di credito, in quanto carente dell'indicazione della fattura cui si riferisce.
Parte ricorrente si era opposta avverso l'avviso di accertamento ed aveva dedotto:
1) violazione dell'art. 12, comma 5 l. 27 luglio 2000, n. 212;
2) illegittimità dell'atto impositivo per difetto di motivazione;
3) illegittimità dell'atto per violazione delle regole sul procedimento di accertamento per difetto di competenza funzionale;
4) illegittimità dell'atto di accertamento per difetto di prova;
5) violazione delle norme richiamate nell'atto impositivo in tema di determinazione delle imposte dirette;
con conseguente infondatezza, nel merito, dell'avviso di accertamento impugnato;
6) violazione divieto di doppia imposizione;
7) illegittimità delle sanzioni, per giunta erroneamente applicate, per infondatezza della pretesa e per assoluta mancanza dell'elemento soggettivo;
violazione delle regole sul cumulo.
Costituitasi l'Agenzia delle Entrate, essa aveva resistito al ricorso, affermando la correttezza del proprio operato.
L'adita Corte di primo grado aveva accolto i ricorsi riuniti delle due sopra menzionate società per ritenuta infondatezza dell'avviso di accertamento ed aveva compensato le spese di lite.
I primi Giudici avevano così motivato: “… Quanto alla questione dell'atto transattivo tra Resistente_1 a. Società_2 S.p.a., questa Corte ha già deciso le analoghe controversie riguardante simili avvisi d'accertamento notificati a Resistente_1 S.p.a. e a Resistente_2 S.r.l. per i periodi d'imposta 2018, 2019 e 2020 (sentenze della Sezione II, del 30 ottobre 2024, nn. 2104, 2108, 2019, 2111, 2110, 2113, 2114, 2117; sentenza della medesima Sezione, in composizione monocratica, del 30 ottobre 2024, n. 2118). Si riportano le motivazioni di accoglimento del ricorso, che vengono integralmente condivise.
9.1. – Nell'atto di transazione del 23 dicembre 2021, la Resistente_1 S.p.a. e la Società_2 S.p.a. (entrambe facenti parti dello stesso gruppo Resistente_2 S.r.l.) si sono limitate a constatare le effettive attività compiute, a prendere atto delle fatture fino a quel momento emesse e dei versamenti effettuati (che non hanno voluto annullare!) e a correttamente imputare i versamenti effettuati alle attività oggetto della ricognizione, giungendo a definire un conguaglio dovuto da Società_2 S.p.a. per € 298.556,76 (scaturente dal debito di euro
1.103.031,00 meno il credito di € 804.474,242). Ciò posto, rileva, innanzitutto, la Corte che le società Resistente_1 Resistente_1 S.p.a. e Società_2 S.p.a. sono possedute interamente dalla Capogruppo Resistente_2 S.r.l. e hanno esercitato l'opzione per il consolidamento nazionale. Di conseguenza, esiste un soggetto passivo d'imposta, che è il gruppo e che consolida, ai sensi dell'art. 118 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, i risultati reddituali delle singole società. Insomma, le operazioni intervenute tra le società facenti parte del gruppo sono perfettamente neutre ai fini del reddito del gruppo. D'altra parte, la contestazione dell'Ufficio circa una fatturazione per operazioni inesistenti e, al contempo, di omessa fatturazione di operazioni imponibili “travisa” effettivamente (come correttamente sostenuto da parte ricorrente) il reale contenuto dell'atto di transazione del 23 dicembre 2021. Invero, l'Ufficio ha ritenuto che la sola variazione del titolo in base al quale Resistente_1
S.p.a. ha fatturato alla Società_2 S.p.a. sarebbe idonea a rendere le medesime fatture relative a operazioni inesistenti. La tesi non può essere condivisa. Al riguardo, osserva la Corte che, come emerge dall'atto transattivo: - la Resistente_1 S.p.a. ha emesso fatture per € 804.474,24 oltre IVA al 22%, imputandole (sia pure con una successiva variazione del titolo) a prestazioni effettivamente svolte dalla Società_2 S.p.a.; - le fatture sono state regolarmente registrate in contabilità e sulle stesse è stata pagata la relativa IVA (sì che nessun danno erariale risulta, nella specie, configurabile); - ha regolarmente esposto le stesse somme come elementi positivi di reddito ai fini del risultato reddituale confluito poi nella dichiarazione dei redditi della Capogruppo Resistente_ 2 Pertanto, Resistente_1 S.p.a. ed Società_2 S.p.a. hanno inteso semplicemente rettificare il titolo sulla scorta del quale Resistente_1 ha emesso fatture per € 804.474,24 oltre IVA al 22%, le ha registrate, ha versato l'IVA e le ha dichiarate. Insomma, l'illegittimità della pretesa dell'amministrazione finanziaria si mostra evidente sol che si consideri che – a fronte della emissione di fatture per € 804.474,24 più IVA (con descrizione dell'oggetto successivamente verificatasi erronea e successiva imputazione a diverso titolo derivante da altre opere nel frattempo effettuate) - l'Ufficio ha ritenuto non emesse le fatture per € 804.474,24 (che sono state, invece, imputate a prestazioni effettivamente svolte, sia pure con variazione dell'originario titolo) e ha, al contempo, affermato che Resistente_1 S.p.a. avrebbe omesso di fatturare per
€ 804.474,24 le nuove prestazioni (che sono state, invece, oggetto di fatturazione con modifica di titolo).
10. – Anche con riferimento alla seconda questione la pretesa dell'amministrazione finanziaria è infondata.
Infatti, incontestati i fatti, si rileva che l'art. 26, comma 2 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, così disciplina l'emissione di una nota di credito: «Se un'operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o in conseguenza dell'applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19 l'imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell'articolo 25».
Ebbene, questa Corte ritiene che le vicende verificatisi integrino una fattispecie simile per effetto economico ai casi di «nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione», sicché poteva essere emessa la nota di credito.
D'altra parte, non vi sono ragioni per ritenere che l'operazione supra descritta non sia neutra ai fini fiscali, posto che Resistente_1 ha, per lo stesso importo, emesso fattura nei confronti del soggetto indicato come debitore dall'amministrazione di cui essa era appaltatrice.
11. – Le spese di lite possono essere compensate in ragione della complessità della vicenda”.
Avverso detta sentenza l'Agenzia delle entrate proponeva appello e deduceva difetto di motivazione in generale, erronea valutazione dei fatti di causa e mancanza di motivazione sul rilievo afferente alla nota di credito indeducibile AT Reggio Calabria per euro 559.144,00 e conseguente maggior ammontare di reddito imponibile IRES. Chiedeva la riforma della sentenza impugnata, per vedere riconosciuta la legittimità del proprio operato, con riconoscimento delle spese del giudizio.
Parte appellata si costituiva, controdeduceva e proponeva appello incidentale, affinché competenze e spese venissero riconosciute a suo favore per entrambi i gradi di giudizio.
In data 26 gennaio 2026 parte contribuente depositava memoria illustrativa riepilogativa.
All'udienza del 19 febbraio 2026 la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In esito all'udienza ed alla materia devoluta, la Corte ritiene infondato l'appello proposto in via principale.
Non è dato ravvisare alcun difetto di motivazione nella sentenza impugnata, atteso che la Corte di primo grado ha esaurientemente affrontato le tematiche introdotte con i motivi di ricorso e le controdeduzioni offerte dall'Ufficio allora resistente, argomentando compiutamente le ragioni che hanno condotto alla decisione finale. A tali argomentazioni questa Corte, si riporta integralmente, condividendole appieno.
Deve essere rimarcato che Resistente_1 S.p.A. ed Società_2 S.p.A. sono società figlie (entrambe partecipate al 100%) della Capogruppo Resistente_2 S.Rr.L. e che tutte queste società aderiscono al regime di consolidato nazionale. Quindi, ai fini delle imposte dirette, tutte le operazioni tra le due società sono perfettamente neutre, per cui la rettifica dell'Agenzia non trova alcuna legittimazione nell'ordinamento fiscale.
Inoltre, la transazione tra le due società è avvenuta oltre un anno e mezzo prima della verifica della Guardia di Finanza e l'atto di transazione è stato immediatamente esibito ai verificatori, il che consente di superare quelle perplessità avanzate dall'Agenzia.
L'appellante si duole del fatto che la sentenza non tiene conto del fatto che il principio della neutralità fiscale vale per l'IRES e non per altre imposte. Devesi osservare al riguardo che l'avviso di accertamento sottoposto a scrutinio è incentrato sull'IRES.
L'appellante lamenta altresì che la condotta di Resistente_1 ha avuto un'incidenza dal punto di vista dell'IVA, ma, si ripete, il thema decidendum di tale controversia non è l'IVA, sibbene l'IRES. In ogni caso, le società contribuenti hanno dedotto che, in relazione all'IVA, entrambe le società - per via del particolare settore in cui operano, che le costringe allo split payment – escono sempre a rimborso. Tale deduzione non è stata contestata dall'Ufficio impositore, sicché deve essere data come acclarata.
In riferimento alla censura della dedotta erronea valutazione dei fatti di causa, l'Ufficio appellante non ha mai sollevato alcuna specifica questione intorno alla valutazione dei fatti, che pertanto restano incontestati, mentre la doglianza attiene alle conseguenze giuridiche di quei fatti. La mancata contestazione dei fatti addotti dalla difesa delle società contribuenti porta all'applicazione del principio di cui all'art. 115, c.p.c., così come correttamente ritenuto dalla Corte adita di primo grado.
In relazione alla censura circa la mancanza di motivazione sul rilievo afferente alla nota di credito indeducibile
AT Reggio Calabria per euro 559.144,00, dopo aver richiamato le considerazioni sopra svolte in relazione al primo dei motivi dedotti, va osservato, in particolare, che nel rapporto tra p.a. ed Resistente_1, quest'ultima non poteva per legge subappaltare, mentre la p.a., nelle proprie articolazioni interne, è assolutamente libera di determinarsi come preferisce, per cui altro Resistente_1 non ha fatto altro che procedere a quanto disposto dalla Pubblica amministrazione, emettendo la nota di credito e provvedere a fatturare nei confronti di AT Cs e, per essa, a Società_5 D'altra parte, sussistevano i presupposti per l'emissione della nota di credito, come si evince dalla lettura dell'art. 26 d.P.R. n. 633/1972. Tale disposizione, con il lemma di chiusura “e simili”, ha inteso chiaramente escludere carattere di tassatività alla disciplina ed aprire ad ogni ipotesi di successivo “venir meno” degli effetti dell'operazione antecedente, indipendentemente dal suo inquadramento giuridico, guardando agli effetti. E non vi è dubbio che, nel caso sottoposto a scrutinio,
l'operazione sia “venuta meno” quanto ai rifiuti rivenienti dall'AT CS di cui alla nota di credito. Le categorie di nullità, annullabilità, annullamento, revoca, risoluzione e rescissione sono richiamate dalla norma solo come esempi classici di istituti che provocano effetti ex ante di scioglimento del rapporto tra gli originari contraenti. La società contribuente ha dovuto prendere atto che la Città metropolitana Società_4 aveva da tempo disposto un riassetto e quindi Resistente_1, non appena ha ricevuto l'ordine di emettere nota di credito a Città metropolitana e di fatturare secondo le indicazioni ricevute, vi ha adempiuto. Discende dalle superiori considerazioni che deve ritenersi illegittima la ripresa fiscale dovuta all'emissione di una nota di credito nei confronti della Città metropolitana di Reggio Calabria.
Del resto, l'Ufficio impositore, sul quale incombe l'onere della prova, non lo ha mai assolto sul punto.
L'appello principale deve essere, pertanto, rigettato.
Quanto al regolamento delle spese, la soccombenza postula la condanna alle spese e competenze, che si liquidano, per entrambi i gradi, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria – Sezione I, rigetta l'appello proposto in via principale. In accoglimento dell'appello proposto in via incidentale, liquida le competenze in € 4.400,00,
IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15%.