Sentenza 28 dicembre 2023
Ordinanza cautelare 7 ottobre 2024
Accoglimento
Sentenza 7 gennaio 2025
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- 1. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/ · 5 marzo 2026
RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza iscritta al n. 124 del registro ordinanze 2025, il Consiglio di Stato, sezione sesta, ha sollevato, in riferimento all'art. 77 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 1-bis, ultimo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215 (Disposizioni urgenti in materia di termini normativi), convertito, con modificazioni, nella legge 23 febbraio 2024, n. 18. In via subordinata, il Consiglio di Stato ha sollevato questione di legittimità costituzionale della medesima disposizione, in riferimento agli artt. 3, 111, commi primo e secondo, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6 della Convenzione …
Leggi di più… - 2. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/ · 30 aprile 2026
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 07/01/2025, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00044/2025REG.PROV.COLL.
N. 05276/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello numero di registro generale 5276 del 2024, proposto dalla -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giancarlo Sorrentino, Vincenzo Luciani e Federica Paternò, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12,
nei confronti
dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Emanuele De Rose, Ester Sciplino, Antonino Sgroi e Carla D’Aloisio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione sesta, n. 7310 del 28 dicembre 2023, resa tra le parti, concernente la revoca parziale del trattamento straordinario di
integrazione salariale per riorganizzazione aziendale.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro e dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 14 novembre 2024, il consigliere Nicola D’Angelo e uditi per le parti gli avvocati Giancarlo Sorrentino, Antonino Sgroi e l’avvocato dello Stato Paola De Nuntis;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il decreto -OMISSIS- il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha riconosciuto, ai sensi dell’art. 21, comma 1, lettera b ), del d.lgs. n. 148 del 2015, alla -OMISSIS- il trattamento straordinario di integrazione salariale per una intervenuta riorganizzazione aziendale in favore di 112 unità lavorative collocate nella sede operativa di Brindisi per il biennio -OMISSIS-.
1.1. La suddetta misura di sostegno è stata successivamente parzialmente revocata relativamente al periodo -OMISSIS- con provvedimento -OMISSIS-, con conseguente avvio da parte dell’INPS del recupero delle somme erogate a favore dei lavoratori (più nel dettaglio, l’Istituto previdenziale ha richiesto il pagamento di euro -OMISSIS- comprensivo degli importi della “ contribuzione omessa ”, dei pagamenti eseguiti direttamente a favore dei lavoratori e delle somme aggiuntive di cui all’art. 116, comma 8, lett. b ), della legge n. 388 del 2000).
1.2. Il provvedimento di parziale annullamento del decreto -OMISSIS- è stato adottato in quanto il Ministero ha rilevato che:
a ) la società aveva effettuato gli investimenti direttamente per la sua riorganizzazione nel corso del periodo -OMISSIS- con un esiguo impegno di spesa (per complessivi euro -OMISSIS-);
b ) gli ulteriori investimenti, più ingenti, risultavano invece imputabili alle società -OMISSIS-, in qualità di cessionaria del ramo d’azienda a decorrere dal -OMISSIS-, e -OMISSIS- (controllante della -OMISSIS-), rispettivamente per un ammontare pari a euro -OMISSIS- e a euro -OMISSIS-;
c ) in merito alla gestione dell’esubero corrispondente a n. 48 unità lavorative, il personale eccedente era stato gestito mediante la collocazione in Cassa integrazione guadagni straordinaria (di seguito Cigs) a zero ore per cessazione di attività, ai sensi dell’art. 44 del d.l. n. 109 -OMISSIS-, per la durata di 12 mesi decorrenti dal -OMISSIS-.
2. Contro il provvedimento di revoca la -OMISSIS- ha quindi proposto ricorso al Tar di Napoli, evidenziando innanzitutto l’elusione dei termini del procedimento (90 giorni) fissati nell’art. 25, comma 6, del d.lgs. n. 148 del 2015 (secondo la ricorrente, trattandosi di termini perentori si sarebbe comunque determinata l’illegittimità del decreto di annullamento).
2.1. Inoltre, la cessione del ramo produttivo sarebbe stata contestuale all’avvio del piano di riorganizzazione proposto (cessione avvenuta -OMISSIS- pochi giorni prima dell’avvio, -OMISSIS-, del trattamento straordinario di integrazione salariale).
2.2. La ricorrente sarebbe dunque rimasta attiva per la gestione della forza lavoro in Cigs e per favorire la ricollocazione e/o l’uscita non traumatica della stessa, mentre la parte produttiva sarebbe stata concessa in affitto recuperando così le risorse economiche per affrontare l’esborso necessitato dalla contribuzione per la Cigs e quello per corrispondere gli incentivi e per gestire le esigenze amministrative (in sostanza, non avrebbe dovuto rilevare quale soggetto giuridico fosse l’autore materiale dell’investimento).
3. Con la sentenza indicata in epigrafe (n. 7310 del 2023), il Tar ha respinto il ricorso, estromettendo l’INPS e compensando le spese di giudizio.
3.1. Lo stesso Tribunale ha infatti rilevato che il provvedimento impugnato non costituiva un atto assunto in autotutela, ma di amministrazione attiva sulla verifica delle modalità di utilizzo delle risorse. Il relativo procedimento, i cui termini non potevano essere considerati perentori, era stato peraltro caratterizzato da diverse interlocuzioni della ricorrente con l’Amministrazione.
3.2. Il Tar ha poi evidenziato che il programma (con oggetto specifiche misure di riorganizzazione dell’azienda e del personale) era stato per la quasi totalità posto in essere dalla società -OMISSIS- e non dalla ricorrente, così come risultava dall’ispezione svolta dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Brindisi -OMISSIS-.
4. Contro la suddetta sentenza ha proposto appello la società -OMISSIS- sulla base dei motivi di censura di seguito sinteticamente indicati:
i) l’attività esercitata non sarebbe stata, contrariamente a quanto sostenuto dal Tar, espressione di un potere di amministrazione attiva non sottoposto a termini perentori, né avrebbero avuto rilievo sui tempi della stessa le interlocuzioni intervenute con la parte pubblica. In sostanza, il Ministero appellato non avrebbe rispettato il termine di 90 giorni previsto dall’art. 25 del d.lgs. n. 148 del 2015 per il riesame e tale termine sarebbe stato comunque eluso anche con riferimento all’invio delle note della ricorrente in risposta ai rilievi dell’Ispettorato del Lavoro (il procedimento si è concluso a distanza di tre anni dalla sua apertura senza che il provvedimento finale fosse stato poi notificato);
ii) la cessione di ramo d’azienda sarebbe stata centrale ai fini del piano di riorganizzazione e non estranea allo stesso. La cessione non sarebbe avvenuta prima della presentazione del piano, ma dopo l’avvio del trattamento straordinario di integrazione salariale. Quindi ne avrebbe costituito parte essenziale, costituendo la medesima cessione elemento fondante del salvataggio dell’azienda appellante (il denaro necessario all’operazione non sarebbe dunque stato dirimente a determinare la pronuncia di revoca della misura di sostegno);
iii) il Tar avrebbe erroneamente estromesso l’INPS. Sono stati infatti impugnati, seppure in via derivata, anche gli atti di recupero delle somme erogate adottati dallo stesso Istituto;
iv) in via subordinata, l’appellante propone la questione di costituzionalità per irragionevolezza e sproporzionalità dell’art 25, comma 6, d.lgs. n. 148 del 2015, con riferimento agli artt. 3, 41 e 97 della Costituzione (nell’interpretazione data non vi sarebbe un termine certo del procedimento con conseguenti effetti sulla libertà di impresa). Sempre in via gradata, la ricorrente prospetta anche, in alternativa, il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea in ragione dell’incoerenza del citato art. 25, comma 6, con i principi eurounitari di proporzionalità e di buona fede nei rapporti tra amministrazioni ed imprese.
5. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro e l’INPS si sono costituiti in giudizio il 24 e il 25 luglio 2024, chiedendo il rigetto dell’appello (l’Istituto previdenziale, in particolare, ha evidenziato come la società appellante si trovasse in liquidazione volontaria dal -OMISSIS- a seguito di un accordo di ristrutturazione, ai sensi dell’art. 182- bis della legge fallimentare, omologato dal Tribunale di Napoli -OMISSIS-).
6. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e l’Ispettorato Nazionale del Lavoro hanno depositato una memoria il 26 luglio 2024, mentre la società ricorrente, nella stessa data, ha depositato documenti.
7. Nella camera di consiglio del 30 luglio 2024 la domanda cautelare, presentata contestualmente al ricorso, è stata abbinata al merito.
7.1. L’appellante ha tuttavia riproposto, il 9 settembre 2024, istanza di sospensione degli effetti della sentenza impugnata, istanza respinta con ordinanza cautelare n. 3703 del 7 ottobre 2024 con la seguente motivazione: “ Ritenuto che - riservato alla sede di merito ogni più opportuno approfondimento – da una sommaria delibazione tipica della fase cautelare non emerge con immediata evidenza la fondatezza delle questioni dedotte in appello; Considerato che la società è in liquidazione e che l’udienza per la definizione nel merito del ricorso è fissata per il giorno 14 novembre 2024 ”.
8. La ricorrente ha infine depositato un’ulteriore memoria il 13 ottobre 2024.
9. La causa è stata trattenuta in decisione nell’udienza pubblica del 14 novembre 2024.
10. Preliminarmente, il Collegio ritiene condivisibile la censura di parte ricorrente in ordine all’intervenuta estromissione dell’INPS dal giudizio, per ritenuto difetto di legittimazione passiva. Con il ricorso di primo grado erano stati impugnati anche gli atti di diffida con cui lo stesso Istituto si era attivato per il recupero delle somme indebitamente erogate alla ricorrente e di conseguenza l’INPS doveva ritenersi assumere la veste di amministrazione resistente ex articolo 41, comma 2, c.p.a., a nulla rilevando la natura vincolata e strettamente consequenziale dei predetti atti rispetto alle determinazioni del Ministero.
11. L’appello nel merito è comunque infondato.
12. Nel corso del giudizio di primo grado, in sede di appello cautelare, questa Sezione con ordinanza -OMISSIS-, aveva evidenziato come fosse necessario un approfondimento sul tema dell’estraneità della operazione di cessione del ramo produttivo da parte della ricorrente al programma di riorganizzazione aziendale approvato in sede di ammissione della stessa al programma di Cigs oggetto di riesame, laddove il programma aveva fatto riferimento anche alla suddetta vicenda organizzativo-societaria, sebbene come antefatto del programma di riorganizzazione sottoposto all’approvazione ministeriale. La stessa ordinanza non aveva però rilevato profili di incoerenza sul tema dei termini del procedimento “ Ritenuto che, per costante giurisprudenza (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 27 febbraio 2012, n.1084), il superamento del termine di legge ai fini dell’esercizio del potere amministrativo mediante l’adozione del provvedimento conclusivo del procedimento non è motivo di illegittimità dello stesso, in mancanza di univoche indicazioni normative in ordine alla sua perentorietà; Ritenuto che non possa pervenirsi ad una diversa soluzione interpretativa facendo leva sulle disposizioni che sottopongono ad un termine inderogabile l’esercizio del potere di autotutela, avendo l’ordinanza appellata - non fatta oggetto in parte qua di specifiche censure - espressamente escluso la riconducibilità del provvedimento impugnato in primo grado al relativo genus tipologico, mentre i dedotti profili di contrasto del modus operandi dell’Amministrazione con i principi di buona fede e tutela dell’affidamento, attenendo a profili di carattere comportamentale, non assumono rilievo, prima facie, sul piano della valutazione della validità dell’atto impugnato ”.
13. Ciò premesso, nei primi due motivi l’appellante insiste, fino a farne oggetto di eccezioni di illegittimità costituzionale e di incompatibilità eurounitaria, sulla pretesa “consumazione” del potere dell’Amministrazione per aver eluso il termine di conclusione del procedimento.
13.1. Al riguardo può osservarsi che, al di là di ogni approfondimento circa le modalità di calcolo dei tempi dell’attività amministrativa, nel caso di specie ai fini del rispetto del termine di cui all’articolo 25, comma 6, del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 148, nulla nella previsione in questione autorizza a ritenere che il detto termine sia perentorio, o comunque che il suo decorso determini la “consumazione” del potere dell’Amministrazione (cfr. Tar Marche, sez. I, 12 luglio 2019, n. 483, richiamata dall’Amministrazione statale, cui può aggiungersi la giurisprudenza evocata nella citata ordinanza di questa Sezione -OMISSIS- circa le condizioni che devono sussistere affinché un termine stabilito dalla legge possa qualificarsi come perentorio).
13.2. In particolare, la predetta disposizione appare conferire un potere di amministrazione attiva: “6. Le Direzioni territoriali del lavoro competenti per territorio, nei tre mesi antecedenti la conclusione dell’intervento di integrazione salariale, procedono alle verifiche finalizzate all’accertamento degli impegni aziendali. La relazione ispettiva deve essere trasmessa al competente ufficio ministeriale entro 30 giorni dalla conclusione dell’intervento straordinario di integrazione salariale autorizzato. Nel caso in cui dalla relazione ispettiva emerga il mancato svolgimento, in tutto o in parte, del programma presentato dall’impresa, il procedimento amministrativo volto al riesame del decreto di cui al comma 5 si conclude nei successivi 90 giorni con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, fatte salve eventuali sospensioni che si rendano necessarie ai fini istruttori.”.
13.3. A fronte di tale interpretazione, nonostante parte appellante assuma di condividere l’avviso del primo giudice circa la connotazione del potere de quo come di amministrazione attiva e la sua non riconducibilità al potere di autotutela, contraddittoriamente poi nel secondo motivo di impugnazione, al fine di sostenere la non ammissibilità di una natura non perentoria del termine, rimarca che ciò lo renderebbe “ finanche ” superiore a quelli previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, per l’annullamento d’ufficio e la revoca del provvedimento amministrativo.
13.4. Tuttavia, poiché la norma, pur parlando di “ riesame ” del provvedimento di ammissione al beneficio già emesso, configura l’attività dell’Amministrazione come di verifica del rispetto degli impegni presi con il piano di cui all’articolo 21 del medesimo d.lgs. n. 148 del 2015, non è affatto strano che essa, anche sotto il profilo della durata del procedimento, possa richiedere più tempo rispetto alla mera verifica ex post della legittimità o della perdurante legittimità di un provvedimento già emesso, che è l’oggetto dell’ordinaria attività di autotutela e non si estende ad alcun fatto o vicenda ad esso successivi.
13.5. Cosicché, non possono essere condivise anche le ulteriori deduzioni svolte nel secondo motivo di appello, laddove si assume, in sostanza, che, anche a voler convenire sulla natura non perentoria del termine de quo , nella specie l’Amministrazione avrebbe adottato le proprie determinazioni dopo un tempo eccessivo e comunque non “ ragionevole ”. Al riguardo, va ribadito che la categoria della ragionevolezza del termine impiegato, predicabile in relazione all’esercizio del potere di autotutela in virtù di espresse indicazioni legislative, non è automaticamente trasponibile (o, comunque, non può essere intesa nei medesimi termini) in relazione all’esercizio di un potere di ben diversa natura, di verifica del rispetto degli impegni assunti dal privato a fronte della percezione di un beneficio economico, laddove le tempistiche dell’azione amministrativa dipendono necessariamente dall’entità degli interventi cui il beneficio è stato preordinato e dai tempi necessari per assolverlo, nonché da quelli successivamente richiesti per compiere le verifiche ispettive rimesse all’Amministrazione.
13.6. Quanto poi alla mancata o tardiva notifica del provvedimento di annullamento impugnato in prime cure (oggetto del motivo di appello rubricato come “ I-bis ”), questa in ogni caso non produrrebbe alcun effetto viziante sul provvedimento medesimo, come pure evidenziato nella richiamata ordinanza di questa Sezione -OMISSIS- a proposito del superamento del termine di legge.
14. Passando al motivo di appello nel quale si affronta la questione di merito sulle ragioni del provvedimento di revoca parziale dell’ammissione al beneficio impugnato in prime cure, va innanzitutto precisato che, tra le ragioni addotte dall’Amministrazione a sostegno della revoca adottata, non rientrano talune delle criticità contestate in un primo tempo all’odierna istante a seguito delle verifiche ispettive, segnatamente quelle relative alla mancata effettuazione di taluni interventi ricompresi nell’originario programma di riorganizzazione aziendale, allo svolgimento di un minor numero di ore di formazione dei dipendenti ed alla sopravvenuta messa in liquidazione della società odierna appellante. Come emerge dalla lettura degli atti di interlocuzione procedimentale (in particolare, la risposta della società di cui sub all. 10 al ricorso di primo grado) e soprattutto dalla motivazione del provvedimento impugnato in prime cure (all. 1 al ricorso medesimo), queste criticità deve ritenersi siano state superate, essendo la revoca motivata unicamente con la riconducibilità degli investimenti di cui al piano presentato all’Amministrazione ai sensi dell’articolo 21, comma 1, lettera b ), del d.lgs. n. 148 del 2015 non alla ricorrente, ma all’impresa cessionaria del ramo d’azienda sulla base di un atto anteriore, seppure di poco, alla presentazione del piano ed all’ammissione al trattamento di integrazione salariale.
14.1. Nel caso in esame, ciò che è rilevante non è tanto il dato formale dell’essere il contratto di cessione d’azienda cronologicamente anteriore alla domanda di ammissione al beneficio, quanto il dato sostanziale della connessione economica di detto contratto con il piano di riorganizzazione aziendale. E, difatti, è su questo aspetto che insiste l’appellante, evidenziando di avere fin dapprincipio segnalato all’Amministrazione che la cessione d’azienda costituiva uno dei “ pilastri ” di detto piano e assumendo che non avrebbe alcuna rilevanza chi, se la stessa impresa richiedente o un soggetto terzo, erogasse materialmente le risorse investite per l’attuazione del piano.
14.2. Tale tesi non appare però condivisibile, tenuto conto che il dato qualificante dell’istituto in esame (cassa integrazione straordinaria ex articolo 21 del d.lgs. n. 148 del 2015), ancorché non espressamente richiesto dalla norma, consiste nella necessaria riconducibilità allo stesso soggetto che chiede e ottiene il beneficio dell’integrazione salariale degli investimenti da sostenere per la ripresa dell’attività e il superamento della crisi, non potendo considerarsi sic et simpliciter irrilevante la circostanza che questi siano sostenuti da un soggetto terzo, perché in tal caso si legittimerebbe una locupletazione del richiedente il quale percepirebbe risorse pubbliche senza sostenere alcun impegno economico. Il legislatore subordina invece la corresponsione del beneficio all’assunzione da parte del percettore di impegni da assolvere attraverso investimenti nell’attività di impresa, e quindi questo necessario legame verrebbe meno se si consentisse che tali impegni, e i connessi oneri economici, siano sostenuti da un terzo “benefattore”.
14.3. D’altra parte, il contratto di cessione di ramo d’azienda (doc. 8 depositato in primo grado dalla ricorrente in data 14 aprile 2023) non offre alcuna indicazione utile a chiarire i termini – anche economici – del retrostante rapporto tra la società beneficiaria del trattamento di integrazione e la cessionaria d’azienda, nel senso che in esso neanche si fa cenno al legame tra tale operazione contrattuale e l’imminente richiesta di Cigs.
14.4. In sostanza, le risultanze in atti non confortano la tesi dell’appellante, sembrando piuttosto che l’operazione posta in essere si riduca nell’aver “trasferito” i lavoratori rimasti attivi alla cessionaria d’azienda, la quale evidentemente avendone un interesse economico si è accollata gli investimenti per l’attuazione del piano di riorganizzazione aziendale, mentre l’appellante ha trattenuto la bad company , utilizzando le provvidenze ricevute per ricollocare i dipendenti ammessi alla Cigs.
15. Quanto all’eccezione di costituzionalità prospettata in via subordinata relativamente all’art. 25, comma 6, del d.lgs. n. 148 del 2015, va osservato che la stessa non appare manifestamente fondata ove intesa nel senso di considerare costituzionalmente illegittima la lettura che esclude il carattere perentorio del termine de quo .
15.1. Va infatti escluso il contrasto della disposizione di cui al citato articolo 25, comma 6, sia con il principio di ragionevolezza di cui all’articolo 3, comma secondo, che con la libertà di iniziativa economica di cui all’articolo 41 della Costituzione.
Al riguardo, possono richiamarsi gli approdi raggiunti dalla Corte costituzionale (cfr. le sentenze n. 194 del 14 ottobre 2021 e n. 38 dell’8 marzo 2024) in relazione a diverse disposizioni concernenti obblighi di integrale restituzione di benefici erogati dall’INPS a titolo di incentivo alle attività imprenditoriali, in caso di mancato assolvimento degli impegni a tal fine assunti dai percettori. In tali occasioni, la Corte ha rimarcato la finalità antielusiva dei predetti obblighi e il carattere non manifestamente irragionevole della scelta del legislatore di imporre sempre e in ogni caso la restituzione integrale di quanto percepito, ancorché in astratto sia possibile immaginare diverse forme di reazione, graduate in relazione alle specificità delle diverse fattispecie.
15.2. Pertanto, appare evidente che anche nel caso in esame non viene in rilievo, come vorrebbe l’appellante, una generica limitazione della libertà di impresa, ovvero delle libertà economiche garantite dalla CEDU, in conseguenza dell’esercizio di un potere pubblico incondizionato nell’ an e nel quando (rispetto al quale ipotizzare, in tesi, un irragionevole o non proporzionato sacrificio degli interessi privati), ma molto più specificamente l’esercizio di un potere di verifica avente a oggetto il corretto utilizzo di provvidenze pubbliche. Anche in questo caso dunque è presente una chiara finalità “antielusiva”, connessa all’esigenza pubblicistica di corretta gestione delle risorse pubbliche erogate per incentivare la ripresa delle attività economiche in crisi, esigenza che certamente integra una ragione di “ utilità sociale ” che ai sensi dell’articolo 41 Cost. può legittimare una limitazione, ammesso che vi sia, della libertà di impresa, e rispetto alla quale non appare ex se irragionevole la mancata previsione di limiti temporali alla conclusione delle dette verifiche e alla possibile richiesta consequenziale di restituzione dei contributi indebitamente percepiti.
16. Relativamente alla domanda di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione Europea, anche questa deve essere disattesa, perché un’eventuale questione pregiudiziale del tipo di quella sollecitata dall’appellante sarebbe pressoché certamente dichiarata irricevibile, in quanto afferente a una situazione, quella sottesa al presente giudizio, di rilevanza esclusivamente interna e priva di qualsivoglia collegamento con il diritto europeo (ciò che appare confermato dal fatto che l’appellante evoca solo i generici principi di proporzionalità e legittimo affidamento rivenienti dai Trattati, senza nessun’altra e più specifica disposizione unionale).
16.1. In effetti, non sembra che nella specie ricorra nessuna delle ipotesi che, secondo la giurisprudenza della Corte (cfr. sent. 15 novembre 2016, C-268/15, Ullens de Schooten), possono legittimare un intervento interpretativo della Corte medesima nonostante la rilevanza esclusivamente interna della questione pregiudiziale.
16.2. In particolare:
a ) non risulta sussistente un interesse transfrontaliero certo, inteso come possibilità che i cittadini di altri Stati membri siano interessati ad avvalersi delle libertà fondamentali tutelate dal diritto unionale (in questo caso si tratterebbe sempre della libertà d’impresa) nel territorio dello Stato membro che ha emanato la normativa contestata, ossia dell’Italia, e che tale normativa sia applicabile indistintamente ai cittadini nazionali come a quelli di altri Stati membri, potendo quindi produrre effetti non limitati a detto Stato membro. Al contrario, la normativa di cui al più volte citato d.lgs. n. 148 del 2015 riguarda un beneficio previdenziale che può essere concesso solo alle imprese stabilite in Italia (altro è la possibilità che se ne avvantaggino lavoratori stranieri, ma nella specie è evidente che viene in rilievo la funzione di incentivo alla ripresa di un’attività economica in crisi);
b ) le disposizioni su cui verte la richiesta questione pregiudiziale non operano alcun rinvio diretto a norme o principi dell’Unione europea;
c ) non si versa in ipotesi in cui il diritto nazionale imponga di far godere un cittadino italiano degli stessi diritti che un cittadino di un altro Stato membro ricaverebbe dal diritto dell’Unione nella medesima situazione (e ciò perché, come già evidenziato, trattasi di normativa la cui applicazione è circoscritta alle imprese stabilite in Italia);
d ) infine, e per le medesime ragioni, nella presente controversia con ogni evidenza non si discute del possibile annullamento di disposizioni indistintamente applicabili nei confronti tanto dei cittadini nazionali che di quelli degli Stati membri, e in cui la decisione del giudizio produrrà effetti anche nei confronti di questi ultimi cittadini.
17. Per le ragioni sopra esposte, l’appello va respinto e, per l’effetto, va confermata la sentenza impugnata, ad eccezione del capo relativo all’estromissione dal giudizio dell’INPS.
18. Tenuto conto della novità e della natura interpretativa della controversia, le spese del presente grado di giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie limitatamente all’estromissione dell’INPS dal giudizio e lo respinge per il resto, nei sensi di cui in motivazione.
Compensa le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2024 con l’intervento dei magistrati:
Raffaele Greco, Presidente
Nicola D'Angelo, Consigliere, Estensore
Ezio Fedullo, Consigliere
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere
Raffaello Scarpato, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola D'Angelo | Raffaele Greco |
IL SEGRETARIO