Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/06/2025, n. 4770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4770 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MILANO Sezione DECIMA civile
VERBALE DELLA CAUSA N. 31531 DELL'ANNO 2022
FRA
Parte_1
E
Controparte_1
[...]
Oggi 11/06/2025 18.34 innanzi al giudice unico dott.ssa Grazia Fedele, sono comparsi: per la parte attrice l'avv. MANZO FRANCESCO, oggi sostituito dall'avv.
Francesca Gorini. per parte convenuta oggi sostituito dall'avv. Controparte_2
Fationa Petrela.
Preliminarmente l'avv. Gorini ribadisce che parte attrice è disponibile ad accettare la proposta conciliativa del Giudice a condizione che, abbandonata la causa per improcedibilità, la domanda possa essere riproposta. In subordine aderisce all'eccezione di improcedibilità di parte convenuta, con compensazione delle spese di lite.
L'avv. Petrela dichiara di accettare la proposta conciliativa del Giudice purché controparte rinunci sia agli atti che all'azione. In caso contrario insiste nelle conclusioni formulate nel merito. Precisa che l'eccezione di improcedibilità non è stata sollevata in maniera espressa da parte convenuta.
Il Giudice
pagina1 di 7
Ad ore 18 si riapre il verbale e, verificato che le parti non sono presenti, si procede ad allegare di seguito la sentenza per l'immediato deposito telematico.
Il G.U.
Dott.ssa Grazia Fedele
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
Sezione DECIMA civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice unico dott.ssa Grazia Fedele, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al N. 31531/2022 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. MANZO FRANCESCO, con elezione di domicilio in CORSO
VITTORIO EMANUELE III, 144/146 80039 SAVIANO presso avv.
MANZO FRANCESCO;
ATTORE
contro
: Cont C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
pagina2 di 7 , con elezione di domicilio in PIAZZA CASTELLO, 2 Controparte_2
20122 MILANO, presso e nello studio dell'avv. ; Controparte_2
(P.I. ) Controparte_3 P.IVA_2
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Come da verbale dell'odierna udienza.
FATTO E DIRITTO
La presente causa giunge in decisione con le modalità semplificate di cui all'art. 281 sexies c.p.c., all'esito di discussione orale della causa tenutasi in data odierna, udienza fissata con ordinanza in data 1.1.2025, con la quale questo Giudice così disponeva:
“ritenuta la causa matura per la decisione, non avendo parte attrice allegato ulteriore documentazione a seguito dell'eccezione di prescrizione sollevata in comparsa costitutiva dalla convenuta - FGVS, e tenuto altresì CP_1
conto dell'onere della prova rispettivamente gravante sulle parti, stante il mancato deposito da parte dell'attore delle memorie nei richiesti termini ex art. 183 co. 6 c.p.c. e la mancata indicazione del nominativo di testimoni a riprova del sinistro, la cui verificazione non è attestata dal rapporto di alcuna
Pubblica Autorità intervenuta;
- rilevato inoltre che l'attore, con atto depositato in data 20.6.2024, ha dichiarato di aderire all'eccezione di improcedibilità di parte convenuta, ammettendo di non essersi sottoposto a visita medica nonostante rituale invito per motivi strettamente personali e per l'intervenuto decesso di un genitore;
- ritenuta dunque l'opportunità di procedere con le modalità semplificate di cui all'art. 281 sexies c.p.c., non senza rivolgere in limine alle parti una proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c.;
P.Q.M.
visto l'art. 185 bis c.p.c., formula alle parti una proposta conciliativa che
pagina3 di 7 prevede l'abbandono della causa a spese di lite integralmente compensate e con rinuncia ad ogni pretesa derivante dai fatti per cui è causa;
disattesa ogni altra istanza, fissa per la discussione orale e la lettura della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. l'udienza in presenza del 11 giugno 2025 ore
13”.
Va premesso che anche all'esito dell'odierna discussione, come già anticipato nelle note scritte, parte attrice non ha accettato la proposta conciliativa del
Giudice come innanzi formulata, dichiarando di non voler rinunciare all'azione, ma di volerla riproporre ex novo una volta dichiarata - come richiesto - l'improcedibilità del giudizio. Al contrario la convenuta CP_1
nella qualità di FGVS, ha dichiarato di voler accettare la proposta
[...]
conciliativa che prevede la rinuncia all'azione, oltre che l'abbandono del giudizio a spese compensate. Fermo restando il mancato incontro delle volontà delle parti sul punto, si terrà conto del loro contegno rispetto alla formulazione della proposta ex art. 185 bis c.p.c., valorizzandolo ai fini della pronuncia sulle spese di lite.
Va premesso che in atto di citazione, ai punti 13 e 15 delle premesse, il sig.
deduceva: “che sussiste la condizione di procedibilità di cui Parte_1
all'art. 283, comma 1, lett. B) del D.Lgs. n. 209/2005 perché la Controparte_1
in qualità di impresa designata alla liquidazione dei sinistri a carico
[...]
del F.G.V.S. per la Regione Lombardia, è stata formalmente intimata al pagamento senza alcun esito nonostante sia decorso il termine di 90 giorni per il risarcimento dei danni alla persona;
che la Soc. non ha CP_1
mai provveduto alla nomina di un medico fiduciario per accertare la natura e
l'entità delle lesioni patite dall'istante, né ha inviato un'offerta risarcitoria”.
A sua volta in comparsa costitutiva la convenuta deduceva di aver CP_1
dato tempestivo riscontro alla richiesta di risarcimento attorea inviata il
22.2.2021, invitando il sig. in data 24.2.2021 ad integrare la Pt_1
documentazione mancante anche ai fini della prova della legittimazione pagina4 di 7 passiva del F.G.V.S. (doc. 6 conv.). Tale invito rimaneva privo di riscontro, sino a quando in data 22.6.2022 l'odierno attore invitava le parti qui convenute alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita (docc. 2 e
3 att.). dichiarava motivatamente di non aderire all'invito alla CP_1
negoziazione “in quanto il fatto non risulta provato”, e ciò all'esito della documentazione pervenuta (doc. 7 conv.), precisando che, in assenza di dichiarazioni rese tempestivamente all'Autorità Giudiziaria, l'accertamento della responsabilità non poteva che essere rimesso all'audizione testimoniale in sede di giudizio di merito.
In ogni caso, riferiva la stessa convenuta, nel lungo arco di tempo intercorso tra la prima richiesta risarcitoria e l'invito alla negoziazione assistita il sig.
veniva più volte invitato a visita medico legale dal dott. Pt_1 Per_1
medico fiduciario della compagnia, senza rispondere alle richieste (v.
[...]
doc. 8 conv., nonché ulteriore comunicazione e-mail del medico legale sub doc. 9 allegato alla seconda memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. di parte convenuta).
Ciò posto, se è vero che la convenuta non eccepiva CP_1
l'improcedibilità dell'azione ai sensi degli artt. 145 e 148 Cod. Ass., limitandosi ad eccepire la prescrizione del diritto dell'attore e a chiedere il rigetto delle domande di parte attrice, è pur vero che il combinato disposto delle due norme citate prevede una condizione dell'azione, la cui mancanza è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo.
E' noto che, in tema di risarcimento danni da circolazione stradale, l'art. 145
Cod. Ass. subordina la proponibilità della domanda giudiziale di risarcimento del danno alla persona al decorso del c.d. spatium deliberandi di 90 giorni dal momento in cui il danneggiato abbia presentato all'impresa di assicurazione una richiesta di risarcimento del danno a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, “avendo osservato le modalità ed i contenuti di cui all'art. 148”. A sua volta il comma terzo di tale ultima norma prevede che il pagina5 di 7 danneggiato non può rifiutare, in pendenza dei termini di cui ai commi 1 e 2, gli accertamenti strettamente necessari alla valutazione del danno alla persona da parte dell'impresa e che, “qualora ciò accada, i termini per l'offerta risarcitoria o per la comunicazione dei motivi per i quali l'impresa non ritiene di fare offerta sono sospesi”.
Si tratta quindi di valutare se la sospensione di cui al citato comma terzo dell'art. 148 Cod. Ass. riguardi unicamente il termine di 90 giorni per l'impresa di assicurazione, oppure anche il termine per proporre l'azione di risarcimento di cui all'art. 145 comma primo Cod. Ass..
Sul punto una recente pronuncia della Corte di Cassazione ha statuito che “in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, a norma dell'art. 145 del d.lgs. n. 209 del
2005, non può essere proposta azione risarcitoria dal danneggiato che, in violazione dei principi di correttezza (art. 1175 c.c.) e buona fede (art. 1375
c.c.), con la propria condotta abbia impedito all'assicuratore di compiere le attività volte alla formulazione di una congrua offerta ai sensi dell'art. 148 del medesimo Codice della assicurazioni private” (Cass. Sez. 3, 25/01/2018,
n. 1829).
Calando nella fattispecie oggetto di causa tali principi, è di tutta evidenza che in concreto la mancata collaborazione del danneggiato, consistita nel non aver risposto alle richieste di sottoporsi a visita medica (il che peraltro è stato successivamente giustificato con una temporanea indisponibilità per motivi personali dovuti ad un lutto familiare), non ha impedito ad di dar CP_1
seguito all'originaria richiesta risarcitoria, se non nel termine inziale di 90 giorni, quanto meno a seguito dell'invito alla negoziazione assistita, con risposta sia pure di mancata adesione, che - come già visto - appare sufficientemente giustificata in base al materiale probatorio agli atti. Non si vede infatti in che modo la sottoposizione a visita medica avrebbe potuto agevolare la definizione stragiudiziale della controversia (nel che si pagina6 di 7 concretizza la ratio deflattiva della condizione di procedibilità di cui al combinato disposto degli artt. 145 e 148 Cod. Ass.) a fronte di una radicale contestazione dell'an e dell'assenza di qualsiasi principio di prova sul punto, pacifico essendo che non è agli atti neppure del presente giudizio un rapporto di incidente redatto dalle Forze dell'Ordine e manca anche il modello CAI che viene menzionato in calce all'atto di citazione sub doc. 14.
Ne consegue che va dichiarata la procedibilità del giudizio.
Per il resto, in ossequio al principio della ragione più liquida, va osservato che la domanda attorea è rimasta completamente sfornita di supporto probatorio nell'an, non avendo parte attrice depositato le memorie ex art. 183 co. 6
c.p.c., così non indicando il nominativo di alcun testimone, come pure si era riservata di fare in atto di citazione.
Discende quindi il rigetto della domanda di parte attrice, con condanna alle spese di lite (liquidate in dispositivo) in virtù del principio della soccombenza, non ravvisandosi motivi di compensazione anche in ragione della mancata accettazione della proposta conciliativa del Giudicante.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa come in epigrafe promossa, ogni contraria istanza, domanda, eccezione disattesa o assorbita:
1) respinge la domanda di parte attrice;
2) dichiara tenuto e condanna a rifondere alla convenuta Parte_1
costituita le spese di lite, che liquida in € 7.502,00 per CP_1
compenso, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge.
Così deciso in Milano in data 11.6.2025
Il Giudice
Dott.ssa Grazia Fedele
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