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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 15/04/2025, n. 340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 340 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BERGAMO
Sez. monocratica del lavoro
VERBALE EX ART. 429 C.P.C.
Il Giudice, dott.ssa Monica Bertoncini, all'esito del procedimento di cui all'art. 127 ter c.p.c., nella causa iscritta al N. 75/25
R.G. promossa da
Parte_1
(Avv.ti L. Pizzigoni e A. Pesenti)
CONTRO
CP_1
(Avv. A. Imparato)
Repubblica Italiana
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Bergamo, visto l'art. 429 c.p.c. e l'art. 127 ter c.p.c., viste le conclusioni delle parti, nonché i motivi a sostegno e le note di trattazione scritta, pronuncia la seguente
SENTENZA nel nome del popolo italiano
PARTE RICORRENTE: per l'accoglimento del ricorso;
PARTE RESISTENTE: per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso promosso ai sensi dell'art. 442 ss.
c.p.c. conveniva in giudizio, Parte_1 dinanzi al Tribunale di Bergamo l' per CP_1 sentir accertare e dichiarare il proprio diritto alla percezione degli ANF per il periodo
3.2.2019-28.2.2022 in relazione ai figli naturali residenti in [...], con condanna dell' al relativo pagamento. CP_2
A fondamento di tale pretesa il ricorrente, premesso di essere in possesso del permesso di lungo soggiorno, esponeva di essere sposato con moglie e cinque figli residenti in Italia.
Il ricorrente dava atto di aver avuto con altra donna, tre figli in Senegal, ivi Persona_1 residenti ed interamente a suo carico.
Il ricorrente aggiungeva di aver richiesto la concessione degli assegni per il nucleo familiare per il periodo 3.2.2019-28.2.2022.
Il ricorrente, nel dare atto che la domanda era stata respinta per mancata autorizzazione del nucleo, contestava la legittimità del comportamento dell'istituto.
Si costituiva regolarmente in giudizio l' , CP_1 eccependo preliminarmente la decadenza dall'azione ex art. 47 d.p.r. 639/70, in quanto: la domanda di liquidazione della prestazione ANF era stata presentata l'1.12.2022 e rigettata l'8.2.2.2023; il successivo ricorso amministrativo era stato proposto il 18.11.2024 e definito per silenzio-rigetto; l'azione era stata proposta il 13.1.2025.
L'istituto, nel merito, contestava la fondatezza della pretesa, sostenendo che i figli naturali possono dar diritto all'ANF solo se conviventi col richiedente ed a suo carico. Concludeva per il rigetto del ricorso.
La causa, istruita documentalmente, viene decisa mediante sentenza all'esito del procedimento di trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso può essere accolto.
Per quanto attiene, preliminarmente, all'eccezione di decadenza, la Suprema Corte ha rilevato come “la decisione tardiva dell'istituto sulle domande amministrative e la decisione del ricorso tardivamente proposto non fossero “circostanze idonee a far slittare la decorrenza della decadenza rispetto alle scadenze legislativamente previste, in quanto si tratta di termini dettati da disposizioni di ordine pubblico, indisponibili dalle parti e sulle quali l'attività delle stesse non può incidere” (v. cass. Civ. 15531/14).
La Corte ha pure ricordato come si tratti di orientamento consolidato in giurisprudenza anche all'esito di un pronunciamento delle Sezioni
Unite (v. cass. Civ. 15531/14). Recentemente, è stato inoltre chiarito che “in tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, la riproposizione, successivamente alla maturazione della decadenza, di una nuova domanda diretta ad ottenere il medesimo beneficio previdenziale non fa venir meno gli effetti decadenziali già prodotti posto che l'istituto, di natura sostanziale e di ordine pubblico, tutela la certezza dei capitoli di spesa gravanti sul bilancio dello Stato, che verrebbe altrimenti vanificata” (cass. civ., ord. 21039/18; cass. civ. 8926/11).
Debbono infatti essere rigorosamente osservati i termini di cui all'art. 47 d.p.r. 639/70, pari a complessivi 300 giorni (120 giorni per la formazione del silenzio rifiuto;
90 giorni per la proposizione del ricorso amministrativo;
90 giorni, decorrenti dalla proposizione di quest'ultimo per la decisione da parte dell'organo adito;
totale 300 giorni) ed il termine decadenziale prende comunque a decorrere dalla scadenza dei termini stessi, ossia dal
301esimo giorno successivo alla richiesta di prestazione.
Ciò premesso, nella situazione in esame, la domanda amministrativa è stata presentata il
2.2.2024, il successivo ricorso amministrativo l'8.11.2024 ed il ricorso giudiziario il
14.1.2025, per cui i termini di cui sopra appaiono rispettati. Per contro, dalla documentazione prodotta dall' non risultano i diversi termini CP_1 indicati dall'istituto ovvero l'1.12.2022 come data di presentazione della domanda amministrativa e l'8.2.2023 come data di rigetto della stessa.
Passando quindi ad analizzare il merito, il ricorrente, residente in Italia da molto tempo e titolare del permesso di lungo-soggiorno ha coniuge e cinque figli residenti in Italia, oltre a tre figli naturali residenti in [...]
(Assietou, e , per i Persona_2 Per_3 quali ha richiesto, il 2.2.2024, la concessione degli assegni per il nucleo familiare per il periodo 3.2.2019-28.2.2022 (v. doc. 1 fasc. ricorrente).
Nella domanda amministrativa risultano indicati i figli residenti all'estero e quelli residenti in Italia con il richiedente (v. doc. 1 fasc. ricorrente).
La domanda giudiziaria riguarda solo i figli residenti in [...]e non quelli residenti in
Italia, per i quali vi è stato già
l'accoglimento dell'istituto (v. doc. 2 fasc. ricorrente).
Dal certificato dello stato di famiglia risultano i figli residenti all'estero e la moglie del richiedente, ed è specificato che nessuno di loro possiede un reddito superiore ad
€ 2.840,51 e che non godono nel paese di origine di analogo beneficio (v. doc. 1 e 4 fasc. ricorrente). Per quanto riguarda i figli naturali, l'art. 2, comma 6, d.l. 69/88 prevede che «il nucleo familiare è composto dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, e dai figli ed equiparati, ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818».
Il citato art. 38 d.p.r. 818/57 stabilisce, al primo comma, che «per il diritto alle prestazioni delle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, per la tubercolosi e per la disoccupazione e alle maggiorazioni di esse sono equiparati ai figli legittimi o legittimati i figli adottivi e gli affiliati, quelli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, nonchè i minori regolarmente affidati dagli organi competenti a norma di legge».
Per tale motivo, anche in considerazione del fatto che tutti i figli risultano a carico del ricorrente, non v'è motivo di escluderli dal beneficio di cui trattasi.
In definitiva, la domanda può essere accolta, con condanna del convenuto alla refusione delle spese processuali, liquidate per l'intero come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa n. 75/25: 1) accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara il diritto di a percepire gli Parte_1 assegni per il nucleo familiare, anche per i figli naturali residenti in [...], come da domanda presentata, per il periodo 3.2.2019-
28.2.2022, con condanna dell' al CP_2 relativo pagamento, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
2) condanna l' alla refusione delle spese di CP_1 lite, liquidate in complessivi € 2.000,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Bergamo, 15 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Monica Bertoncini
Sez. monocratica del lavoro
VERBALE EX ART. 429 C.P.C.
Il Giudice, dott.ssa Monica Bertoncini, all'esito del procedimento di cui all'art. 127 ter c.p.c., nella causa iscritta al N. 75/25
R.G. promossa da
Parte_1
(Avv.ti L. Pizzigoni e A. Pesenti)
CONTRO
CP_1
(Avv. A. Imparato)
Repubblica Italiana
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Bergamo, visto l'art. 429 c.p.c. e l'art. 127 ter c.p.c., viste le conclusioni delle parti, nonché i motivi a sostegno e le note di trattazione scritta, pronuncia la seguente
SENTENZA nel nome del popolo italiano
PARTE RICORRENTE: per l'accoglimento del ricorso;
PARTE RESISTENTE: per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso promosso ai sensi dell'art. 442 ss.
c.p.c. conveniva in giudizio, Parte_1 dinanzi al Tribunale di Bergamo l' per CP_1 sentir accertare e dichiarare il proprio diritto alla percezione degli ANF per il periodo
3.2.2019-28.2.2022 in relazione ai figli naturali residenti in [...], con condanna dell' al relativo pagamento. CP_2
A fondamento di tale pretesa il ricorrente, premesso di essere in possesso del permesso di lungo soggiorno, esponeva di essere sposato con moglie e cinque figli residenti in Italia.
Il ricorrente dava atto di aver avuto con altra donna, tre figli in Senegal, ivi Persona_1 residenti ed interamente a suo carico.
Il ricorrente aggiungeva di aver richiesto la concessione degli assegni per il nucleo familiare per il periodo 3.2.2019-28.2.2022.
Il ricorrente, nel dare atto che la domanda era stata respinta per mancata autorizzazione del nucleo, contestava la legittimità del comportamento dell'istituto.
Si costituiva regolarmente in giudizio l' , CP_1 eccependo preliminarmente la decadenza dall'azione ex art. 47 d.p.r. 639/70, in quanto: la domanda di liquidazione della prestazione ANF era stata presentata l'1.12.2022 e rigettata l'8.2.2.2023; il successivo ricorso amministrativo era stato proposto il 18.11.2024 e definito per silenzio-rigetto; l'azione era stata proposta il 13.1.2025.
L'istituto, nel merito, contestava la fondatezza della pretesa, sostenendo che i figli naturali possono dar diritto all'ANF solo se conviventi col richiedente ed a suo carico. Concludeva per il rigetto del ricorso.
La causa, istruita documentalmente, viene decisa mediante sentenza all'esito del procedimento di trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso può essere accolto.
Per quanto attiene, preliminarmente, all'eccezione di decadenza, la Suprema Corte ha rilevato come “la decisione tardiva dell'istituto sulle domande amministrative e la decisione del ricorso tardivamente proposto non fossero “circostanze idonee a far slittare la decorrenza della decadenza rispetto alle scadenze legislativamente previste, in quanto si tratta di termini dettati da disposizioni di ordine pubblico, indisponibili dalle parti e sulle quali l'attività delle stesse non può incidere” (v. cass. Civ. 15531/14).
La Corte ha pure ricordato come si tratti di orientamento consolidato in giurisprudenza anche all'esito di un pronunciamento delle Sezioni
Unite (v. cass. Civ. 15531/14). Recentemente, è stato inoltre chiarito che “in tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, la riproposizione, successivamente alla maturazione della decadenza, di una nuova domanda diretta ad ottenere il medesimo beneficio previdenziale non fa venir meno gli effetti decadenziali già prodotti posto che l'istituto, di natura sostanziale e di ordine pubblico, tutela la certezza dei capitoli di spesa gravanti sul bilancio dello Stato, che verrebbe altrimenti vanificata” (cass. civ., ord. 21039/18; cass. civ. 8926/11).
Debbono infatti essere rigorosamente osservati i termini di cui all'art. 47 d.p.r. 639/70, pari a complessivi 300 giorni (120 giorni per la formazione del silenzio rifiuto;
90 giorni per la proposizione del ricorso amministrativo;
90 giorni, decorrenti dalla proposizione di quest'ultimo per la decisione da parte dell'organo adito;
totale 300 giorni) ed il termine decadenziale prende comunque a decorrere dalla scadenza dei termini stessi, ossia dal
301esimo giorno successivo alla richiesta di prestazione.
Ciò premesso, nella situazione in esame, la domanda amministrativa è stata presentata il
2.2.2024, il successivo ricorso amministrativo l'8.11.2024 ed il ricorso giudiziario il
14.1.2025, per cui i termini di cui sopra appaiono rispettati. Per contro, dalla documentazione prodotta dall' non risultano i diversi termini CP_1 indicati dall'istituto ovvero l'1.12.2022 come data di presentazione della domanda amministrativa e l'8.2.2023 come data di rigetto della stessa.
Passando quindi ad analizzare il merito, il ricorrente, residente in Italia da molto tempo e titolare del permesso di lungo-soggiorno ha coniuge e cinque figli residenti in Italia, oltre a tre figli naturali residenti in [...]
(Assietou, e , per i Persona_2 Per_3 quali ha richiesto, il 2.2.2024, la concessione degli assegni per il nucleo familiare per il periodo 3.2.2019-28.2.2022 (v. doc. 1 fasc. ricorrente).
Nella domanda amministrativa risultano indicati i figli residenti all'estero e quelli residenti in Italia con il richiedente (v. doc. 1 fasc. ricorrente).
La domanda giudiziaria riguarda solo i figli residenti in [...]e non quelli residenti in
Italia, per i quali vi è stato già
l'accoglimento dell'istituto (v. doc. 2 fasc. ricorrente).
Dal certificato dello stato di famiglia risultano i figli residenti all'estero e la moglie del richiedente, ed è specificato che nessuno di loro possiede un reddito superiore ad
€ 2.840,51 e che non godono nel paese di origine di analogo beneficio (v. doc. 1 e 4 fasc. ricorrente). Per quanto riguarda i figli naturali, l'art. 2, comma 6, d.l. 69/88 prevede che «il nucleo familiare è composto dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, e dai figli ed equiparati, ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818».
Il citato art. 38 d.p.r. 818/57 stabilisce, al primo comma, che «per il diritto alle prestazioni delle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, per la tubercolosi e per la disoccupazione e alle maggiorazioni di esse sono equiparati ai figli legittimi o legittimati i figli adottivi e gli affiliati, quelli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, nonchè i minori regolarmente affidati dagli organi competenti a norma di legge».
Per tale motivo, anche in considerazione del fatto che tutti i figli risultano a carico del ricorrente, non v'è motivo di escluderli dal beneficio di cui trattasi.
In definitiva, la domanda può essere accolta, con condanna del convenuto alla refusione delle spese processuali, liquidate per l'intero come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa n. 75/25: 1) accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara il diritto di a percepire gli Parte_1 assegni per il nucleo familiare, anche per i figli naturali residenti in [...], come da domanda presentata, per il periodo 3.2.2019-
28.2.2022, con condanna dell' al CP_2 relativo pagamento, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
2) condanna l' alla refusione delle spese di CP_1 lite, liquidate in complessivi € 2.000,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Bergamo, 15 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Monica Bertoncini