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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 11/07/2025, n. 252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 252 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
La Corte, composta dai sigg. Magistrati
Dott.ssa Maria Grixoni Presidente
Dott.ssa Cristina Fois Consigliere – rel.
Dott.ssa Doriana Meloni Consigliere all'esito della discussione orale, all'udienza del 11. 07.2025, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di 2° grado iscritta al n. 65 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2024 vertente tra:
(CF ), (CF Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (CF ) e (CF CodiceFiscale_2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
) rappresentate e difese, come da procura in atti, dall'Avv. Luciano Trubbas C.F._4 nonché domiciliate presso lo studio di quest'ultimo, ubicato in Siniscola Via D Gasperi n. 61;
appellanti e
( ) rappresentata e difesa, come da procura in atti, CP_1 CodiceFiscale_5 dall'Avv. Roberto Deledda, nonché elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo ubicato in Budoni Via Nazionale n. 193;
appellata/appellante incidentale
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione, iscritto a ruolo in data 28/02/2019, agiva in giudizio di fronte CP_1 al Tribunale di Nuoro nei confronti di: , , , Parte_5 Parte_6 Parte_7 , , , , , Parte_8 Parte_9 Parte_9 Parte_9 Parte_9 Pt_1
, ,
[...] Parte_10 Parte_11 Parte_12 Parte_13 Parte_14
, e , Parte_15 Parte_16 Parte_17 Parte_18 Parte_19 chiedendo che l'adito giudice accertasse/dichiarasse il proprio possesso ultraventennale di due immobili siti in Siniscola Via Monte Verdi SNC (meglio identificati in atti) nonché il conseguente acquisto degli stessi per usucapione. L'attrice affermava di disporre, “da oltre vent'anni,” in via
“diretta,” esclusiva, incontestata e continuata dei predetti beni e a sostegno di ciò dava atto di aver parzialmente costruito la res de qua e di essersi occupata “periodicamente” della “sua manutenzione, attraverso il rifacimento degli intonaci e degli impianti interni”.
Successivamente, a seguito di autorizzazione giudiziale, esclusi i (convenuti nelle forme Pt_11 ordinare), tutti i convenuti venivano citati con notificazione per pubblici proclami. Ciò nonostante, nessun convenuto si costituiva in giudizio.
Tuttavia, il 23/11/2020, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 costituendosi in giudizio in veste di terzi intervenuti, da una parte, non presentavano opposizione alla domanda di usucapione di parte attrice, pur fondandola su presupposti diversi e, dall'altra, chiedevano il riconoscimento di due servitù ex art. 1062 c.c. in favore del proprio immobile. A tal proposito, infatti, i terzi intervenuti esponevano che: a) non aveva usucapito i beni di CP_1
Via Monte Verdi per averli personalmente posseduti per più di un ventennio, bensì a seguito di unione ex art. 1146, comma 2, c.c. del possesso del suo dante causa, deceduto nel CP_2
2009 (nonché coniuge di e padre di e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
, col proprio. Gli intervenuti davano infatti atto che il suddetto aveva alienato all'attrice
[...] Pt_2 la res oggetto della pretesa usucapione con una scrittura privata del 8/12/2004 e che, pertanto, non si erano ancora verificati i presupposti cronologici per “dichiarare l'acquisto del bene da parte della in virtù del suo esclusivo possesso”. Nondimeno, poteva CP_1 CP_1 comunque usucapire il bene de quo unendo il possesso del al proprio ai sensi dell'art. 1146, Pt_2 comma 2, c.c.; b) l'immobile oggetto della domanda attorea e quello attualmente loro appartenente, in passato, erano di proprietà del già indicato c) fin dalla costruzione “del” loro CP_2
“fabbricato” esistevano “una veduta” e “uno scarico fognario” posti a vantaggio del loro attuale immobile e gravanti su quello oggetto dell'accertanda usucapione;
d) dopo la compravendita de qua si erano, dunque, formate “una servitù di veduta e una servitù di scarico fognario” a vantaggio della loro res e a carico di quella acquistata da parte attrice.
Il Tribunale, istruita la causa con documenti e prova testimoniale, con sentenza in data 18/07/2023 rigettava entrambe le domande. Il Tribunale così argomentava la decisione: a) non aveva usucapito l'immobile CP_1 poiché, da una parte, non aveva provato di aver effettivamente posseduto personalmente e uti dominus l'immobile de quo per almeno vent'anni e, dall'altra, aveva dichiarato di non avvalersi della scrittura del 2004, sottoscritta solo dal così rinunciando all'eventuale “meccanismo Pt_2 previsto dall'art. 1146 comma 2, c.c.”; b) quanto alle richieste dei terzi intervenuti, non era stato provato che avesse cessato di essere proprietario del bene oggetto dell'asserita CP_2 usucapione e delle pretese servitù; ciò in quanto, da un lato, non era stata accolta la domanda di usucapione presentata da e, dall'altra, la scrittura del 2004, in quanto non sottoscritta CP_1 dalla , doveva essere qualificata come mera offerta contrattuale, mentre il difetto di CP_1 sottoscrizione non era superabile nemmeno dalla “produzione della scrittura de qua da parte di
nel procedimento di nunciazione n. 34/2020” del “Tribunale” di Nuoro, poiché il CP_1 era già deceduto al momento del deposito di tale atto e non era parte del procedimento in cui Pt_2 la scrittura era stata prodotta.
e hanno proposto appello avverso la Controparte_3 Parte_2 Parte_3 Parte_4 statuizione di rigetto della domanda da loro formulata, di accertamento dell'esistenza di una servitù di veduta e scarico fognario a vantaggio del loro fondo per i seguenti motivi: 1) vi è prova che l'immobile servente appartiene a , come ricavabile dai seguenti elementi: a) la CP_1 scrittura dell' 8/12/2004 “contiene le quietanze di pagamento dell'intero ammontare del prezzo del bene compravenduto”; b) controparte aveva prodotto tale documento nel procedimento
“RAC.34/2020” del Tribunale di Nuoro e in esso aveva affermato di essere “proprietaria del bene” de quo “in virtù dell'acquisto dell'immobile distinto in NCEU al F.31 particelle 2088 e 2089”; c)
“con atto di notorietà” del “30.01.2019” dichiarava di essere proprietaria del bene CP_1 oggetto della scrittura de qua nonché di aver sottoscritto tale atto;
d) il chiaro mutamento del
“possessore” della res de qua, da cui deriva l'instaurazione del giudizio di usucapione intrapreso da controparte, “attesta il trasferimento del bene medesimo e la conseguente scissione dello stesso che prima apparteneva al medesimo unico soggetto”; e) la loro mancata contestazione della richiesta di usucapione di parte attrice;
il fatto che quest'ultima si sia limitata a contestare la scrittura del 2004 solamente con riferimento all'assenza di “sottoscrizione”; la circostanza che non CP_1 abbia preso posizione in ordine alla “dichiarazione sostitutiva” del 30/01/2019 e “a quanto attestato nella comparsa depositata” da lei “in altro procedimento;
” 2) entrambe le richieste servitù hanno natura apparente;
3) le due domandate servitù, anche a non volerle qualificarle ex art. 1062 c.c., sono state comunque da loro usucapite, in quanto sussistenti da più di un ventennio nonché
“possedute-esercitate in modo pubblico, pacifico ed ininterrotto.” Usucapione avvalorata dalle deposizioni testimoniali e dalle produzioni documentali in atti e la cui richiesta non può essere qualificata nuova in ragione dell'autodeterminazione dei diritti reali.
si è costituita con comparsa in data 5/06/2024, con la quale ha eccepito CP_1
l'inammissibilità dell'appello di controparte per omessa “notifica nei confronti di tutti i convenuti di primo grado,” contestandone nel merito la fondatezza e proponendo a sua volta appello incidentale contro la statuizione di rigetto della domanda di usucapione: contrariamente a quanto rilevato dal giudice di prime cure, aveva fornito la prova del possesso ultraventennale utile ad usucapire la res di Via Monte Verdi SNC;
prova evincibile dai seguenti fatti noti: a) quanto deposto, in sede di escussione testimoniale, da e b) quanto contenuto nella Testimone_1 Testimone_2
“Relazione tecnica illustrativa – pratica SUAPE Sotgiu Sabrina” sottoscritta dal “geom. ”; c) Per_1
l'assenza di contestazioni provenienti da parte convenuta e l'irrilevanza di quanto sostenuto dai
“poiché non chiamati in causa”; d) la compatibilità tra quanto dichiarato dai testimoni CP_4 di controparte e quanto sostenuto da lei e dai propri testi.
Con ordinanza in data 24/7/2024 la Corte ha disposto la notificazione dell'appello principale e di quello incidentale ai restanti convenuti contumaci per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c..
La causa, istruita con soli documenti, è stata decisa all'odierna udienza nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c. previa concessione di termini per il deposito di note conclusionali.
*****
Per ragioni di ordine logico va esaminato con precedenza l'appello incidentale, con il quale l'appellata ha reiterato la domanda di usucapione degli immobili siti in Siniscola, Via Monte Verdi snc.
A tal proposito, va in primo luogo sottolineato che sussistono forti dubbi sull'integrità del contradditorio, dato che il certificato ipocatastale prodotto in primo grado dalla , peraltro a Pt_20 seguito di ordine del giudice, attesta esclusivamente l'insussistenza di trascrizioni/iscrizioni con riferimento ad alcuni dei formali intestatari, ovvero Parte_11 Parte_13 [...]
e e non invece per gli altri intestatari catastali, pur individuati Parte_13 Parte_14 nominativamente nell'atto e citati per pubblici proclami, nei cui confronti non risulta richiesto alcun accertamento catastale.
In ogni caso, l'appello incidentale è infondato per ragioni di merito.
Come è noto, l'usucapione costituisce un modo di acquisto della proprietà a titolo originario che si manifesta allorquando un soggetto, per il tempo stabilito dalla legge (ossia vent'anni in caso di usucapione ordinaria su beni immobili), esercita su un bene un potere di fatto corrispondente a quello del proprietario (ovvero possiede la res) in via pubblica, pacifica, continua ed ininterrotta.
Elementi costitutivi di tale possesso sono: la disponibilità della res (c.d. corpus) e la volontà di agire sulla stessa allo stesso modo del titolare del diritto dominicale sul bene (c.d. animus). La prova del possesso utile ad usucapire (e quindi anche dei suoi elementi costitutivi) dev'essere particolarmente rigorosa, in quanto l'usucapione determina un fenomeno estintivo-costitutivo di un diritto di rilevante importanza, riconosciuto sia a livello costituzionale che euro-unitario ed internazionale, qual è il diritto di proprietà. Infatti, per mezzo dell'usucapione, da un lato, il possessore acquisisce, a titolo originario, la proprietà di uno specifico bene, e, dall'altro, l'originario proprietario subisce l'ablazione del proprio diritto dominicale. Sulla prova dell'avvenuta usucapione Cassazione, ordinanza n. 31238/2021 ha affermato che “E' infatti onere di chi chiede accertarsi l'intervenuta usucapione dimostrare di aver esercitato sul bene un potere di fatto che si è estrinsecato in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà. Lo stesso deve, infatti, provare non solo il corpus - dimostrando di essere nella disponibilità del bene - ma anche
l'animus possidendi per il tempo necessario ad usucapire (Cassazione civile sez. II, 02/10/2018, n.
23849). Ai fini dell'usucapione è, infatti, necessaria la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi
l'avvenuta usucapione del bene (Cassazione civile sez. H, 02/10/2018, n. 23849). L'aver utilizzato il terreno per il deposito di materiale ferroso, in assenza di un atto apprensivo della proprietà, è inidoneo al possesso ad usucapionem, perché, di per sé, non esprime, in modo inequivocabile,
l'intento di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta uti dominus”. Infine, secondo Cass. sent. n. 20539/2017 “In tema di usucapione,
l'esigenza di un attento bilanciamento dei valori in conflitto, tutelati dall'art. 1 del Protocollo
Addizionale n. 1 alla CEDU, come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, impone al giudice nazionale l'impiego di un particolare rigore nell'apprezzamento - anche sul piano probatorio – della sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sul precedente titolo dominicale.”
Nel caso di specie, sostiene di aver usucapito gli immobili di cui alle part. 2088 e CP_1
2089 del Comune di Siniscola e a sostegno di tale assunto invoca: a) le dichiarazioni testimoniali dei testi e a suo dire peraltro compatibili con quanto affermato dai testimoni di Tes_1 Tes_2 controparte;
b) la relazione tecnica sottoscritta dal geometra;
c) l'assenza di contestazioni Per_1 provenienti dai soggetti originariamente convenuti in giudizio.
Tuttavia, fin dall'atto introduttivo del giudizio di primo grado, l'appellante non ha mai indicato in che modo avrebbe conseguito l'asserito possesso né il preciso periodo temporale in cui tale iniziale situazione di fatto è stata posta in essere. Con l'originario atto di citazione si è infatti sostanzialmente limitata ad affermare: a) di aver parzialmente costruito i beni in questione e di occuparsi della loro periodica “manutenzione, attraverso il rifacimento degli intonaci e degli impianti interni;
” b) di aver “da oltre venti anni, la disponibilità materiale, diretta, in modo continuato, non contestato ed esclusivo” delle suddette res. Ne consegue che l'originaria domanda di usucapione, poiché del tutto priva dell'indicazione delle modalità di apprensione dell'asserito possesso nonché del relativo contesto temporale, dev'essere considerata del tutto generica, ai limiti dell'ammissibilità, come peraltro evidenziato anche dal Tribunale. Va poi rilevato che né le invocate audizioni testimoniali né le produzioni documentali presenti agli atti consentono di avvalorare l'esistenza di un possesso utile ad usucapionem. Invero il teste , escusso Tes_1 all'udienza del 2/05/2023, confermava sì di aver compiuto delle opere di natura manutentiva per conto della e del coniuge, ma allo stesso tempo, da un lato, non era in grado di fornire la CP_1 precisa collocazione temporale dei suoi interventi (limitandosi a dichiarare di aver “eseguito dei lavori su incarico di e del marito 18 o 20 anni fa” e di “non” ricordare “di CP_1 Pt_21 preciso perché è passato del tempo”), e, dall'altro, non confermava che la avesse CP_1 parzialmente edificato i beni siti in Via Monte Verdi snc, dato che dichiarava di aver “conosciuto la struttura del fabbricato già fatta interamente già realizzata.” Ugualmente, il teste Tes_2 sentito come il il 2/05/2023, era anche lui incapace di individuare, in maniera Tes_1 sufficientemente precisa, il periodo temporale di riferimento, dato che affermava di aver trasportato dei materiali edili nell'abitazione da lui ritenuta della “tanti anni fa, forse 15 o 20 anni fa” CP_1 senza ricordare “di preciso perché è passato tanto tempo.”
In ogni caso, anche a voler considerare le suddette attività edili espressione di un potere dominicale esercitato dalla nel ventennio antecedente all'indicata data di escussione testimoniale, non vi CP_1
è alcuna prova che l'ipotetico potere uti dominus sia perdurato, in forma pubblica, pacifica, continua e ininterrotta, per il periodo di tempo necessario al compimento della domandata usucapione. Né può supplire a tale carenza probatoria la scrittura dell'8/12/2004, dalla quale la
, che peraltro non l'ha sottoscritta, ha preso le distanze nel primo grado del giudizio, CP_1 disconoscendone qualsiasi effetto nei propri confronti. Così che la volontà di avvalersene, invocata per la prima volta in appello, costituisce un non consentito venire contra factum proprium.
Si deve, infatti, rilevare che: a) la scrittura dell' 8/12/2004 è stata sottoscritta unicamente da tale ovvero da un soggetto non rientrante neppure nel novero dei formali intestatari degli CP_2 immobili di Via Monte Verdi snc evocati nel presente giudizio, rispetto al quale non è stato prodotto alcun elemento documentale idoneo a provare che fosse l'effettivo proprietario dei predetti beni (vero è che alcuni testi nonché il geometra nella sua relazione del 2019 affermano che il Per_1 fosse proprietario degli immobili de quibus, tuttavia tali dichiarazioni, considerata l'assenza Pt_2 del dal novero degli intestatari nonché la mancata produzione di utili riscontri documentali, Pt_2 altro non sono che l'espressione del convincimento soggettivo dei dichiaranti). Va poi evidenziato che, anche a voler ritenere che l'apparente alienante fosse realmente il proprietario degli immobili de quibus, la scrittura in questione, poiché non sottoscritta da costituisce una mera CP_1 offerta di vendita, cosicché è completamente inidonea a dimostrare che quest'ultima abbia acquisito il possesso dei beni de quibus. Peraltro il profilo della mancata sottoscrizione della scrittura non può essere superato nemmeno invocando il suo deposito nel giudizio n. R.G. 34/2020, dato che, così come correttamente rilevato dal tribunale, tale produzione avrebbe comportato il riconoscimento della scrittura solamente qualora all'epoca fosse stato ancora in vita nonché avesse CP_2 assunto la posizione di controparte della in tale giudizio (v. Cassazione, Seconda Sezione CP_1
Civile, sentenza n. 1525/2018, già richiamata in primo grado dal tribunale); b) le due relazioni del geometra , redatte su richiesta di , sono rispettivamente del 2018 e del 2019, Per_1 CP_1 descrivono lo stato dei luoghi esistente in tali anni e le modifiche da compiere sulla res. Vero è che la relazione del 2019 si riferisce anche alle vicende, fattuali e proprietarie, che avevano interessato il bene in passato;
tuttavia, tale ultima descrizione non attiene a delle circostanze direttamente riscontrate dal , bensì costituisce una mera ricostruzione/esposizione di parte della storia Per_1 dell'immobile. Ne consegue che quanto indicato nelle due relazioni può essere tuttalpiù utilizzato per sostenere che l'odierna appellante incidentale possedesse i beni in questione nel 2018 e nel
2019; c) l'autocertificazione del 30/01/2019 di , considerata la natura giuridica di tale CP_1 atto, è inidonea a provare quanto ivi dichiarato e può essere, al massimo, considerata sintomatica del fatto che a tale data l'originaria attrice poteva avere il possesso della res; d) le dichiarazioni rese da nella memoria di costituzione e risposta del giudizio n. R.G. 34/2020, invece, CP_1 sono inidonee a provare alcunché, in quanto consistono in mere asserzioni di parte prive di valore probatorio;
e) la non contestazione della domanda attorea da parte dei formali convenuti (peraltro contumaci) è completamente ininfluente, in quanto l'accertamento dell'intervenuta usucapione è compito rimesso alla sola Autorità giudiziaria e che prescinde totalmente dagli eventuali riconoscimenti o dalle mancate contestazioni delle parti.
Va poi sottolineato che nella seconda relazione del geometra (quella del 2019), a pagina 3, si Per_1 legge che: “la committente Sig.ra si trova nella necessità di sanare una situazione a CP_1 lei non dovuta, ed essendone attualmente la proprietaria si è vista costretta a seguito di Vs.
Provvedimento Prescrittivo di cui al Prot. 2755 del 05/02/2019 a sospendere le opere già in corso di realizzazione e integrare la pratica SUAPE 2462 con ulteriori elaborati tendenti ad ottenere
l'accertamento di conformità del piano terra e 1°” e, a pagina 4, che: “al momento dell'acquisto è stato sottaciuto che l'immobile mancava delle dovute Autorizzazioni urbanistico/edilizie”. Da tali asserite circostanze si può addirittura ipotizzare che la , consapevole al momento CP_1 dell'instaurazione del giudizio de quo dell'irregolarità/abusività del bene, abbia in verità cercato di impiegare l'istituto dell'usucapione, costituente un modo di acquisto della proprietà a titolo originario, per perseguire scopi diversi (ovviare alla nullità di una compravendita avente ad oggetto un bene abusivo) da quelli giuridicamente previsti.
Pertanto, la domanda di usucapione dei beni individuati dalle particelle 2088 e 2089 del Comune di
Siniscola va respinta in quanto non vi è prova che abbia effettivamente posseduto CP_1 tali beni, in via pubblica, pacifica, continua e ininterrotta per almeno vent'anni con conseguente rigetto dell'appello incidentale.
Non miglior sorte merita l'appello principale.
Preliminarmente, la Corte dubita della stessa ammissibilità dell'appello incidentale per non avere gli appellanti provveduto alla notifica dell'atto di citazione a tutti i soggetti convenuti nel giudizio di primo grado. In quanto formali intestatari dell'immobile, una volta rigettata la domanda di usucapione proposta da sono anche i proprietari, dunque gli unici legittimati CP_1 passivamente rispetto alla domanda volta al riconoscimento di una servitù su tale fondo a favore del fondo degli appellanti. La loro presenza nel giudizio era pertanto necessaria tanto con riferimento all'appello incidentale (con il quale è stata reiterata la domanda di usucapione) che con riferimento all'appello principale, di riconoscimento della servitù a carico del medesimo fondo, come ritenuto dalla Corte con l'ordinanza del 24/7/2024, con la quale ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli intestatari catastali dell'immobile, già citati in primo grado per pubblici proclami. Con la conseguenza che l'omessa integrazione del contraddittorio determina l'inammissibilità dell'appello principale ex art. 331 c.p.c..
In ogni caso, l'impugnazione è anche infondata nel merito.
e con tre distinti motivi, tra loro Controparte_3 Parte_2 Parte_3 Parte_4 strettamente connessi e pertanto esaminati congiuntamente, chiedono di “accertare e dichiarare la costituzione delle servitù di veduta e di scarico fognario come descritte in libello introduttivo per destinazione del padre di famiglia a favore dell'immobile di proprietà delle appellanti e gravanti sulla proprietà dell'appellata ;” nonché “In subordine accertare e dichiarare la CP_1 costituzione delle servitù di veduta e di scarico fognario come descritte in libello introduttivo per usucapione a favore dell'immobile di proprietà delle appellanti e gravanti sulla proprietà dell'appellata ”. CP_1
L'art. 1061, comma 1, c.c. statuisce che: “Le servitù non apparenti non possono acquistarsi per usucapione o per destinazione del padre di famiglia”; mentre l'art. 1061, comma 2, c.c. dispone che: “Non apparenti sono le servitù quando non si hanno opere visibili e permanenti destinate al loro esercizio.” L'art. 1062, comma 1, c.c., invece, espressamente dispone che: “La destinazione del padre di famiglia ha luogo quando consta, mediante qualunque genere di prova, che due fondi, attualmente divisi, sono stati posseduti dallo stesso proprietario, e che questi ha posto o lasciato le cose nello stato dal quale risulta la servitù.”
Gli odierni appellanti, nella loro memoria di intervento, così definivano in primo grado le servitù di veduta e fognatura di cui chiedevano il riconoscimento: a) “una veduta che si affaccia sull'immobile oggetto della domanda di usucapione, realizzata allorché i due fabbricati erano dello stesso proprietario, marito e genitore delle Sotgiu - Piras e dante causa, venditore, della CP_1
”; b) “uno scarico fognario, anch'esso realizzato al momento dell'edificazione del
[...] fabbricato, che dipartendosi da quest'ultimo, attraversa il garage della usucapienda abitazione della , fino ad uscire sulla via pubblica.”. CP_1
Per sostenere l'esistenza delle domandate servitù per destinazione del padre di famiglia, nell'atto d'appello viene affermato apoditticamente che le domandate servitù sono apparenti, che “nessuna contestazione è stata mossa in merito alla” loro “natura apparente” e che si possa ricavare, in via presuntiva, che sia proprietaria dei due immobili siti in Siniscola Via Monteverdi CP_1 snc. A sostegno di tale ultima circostanza fondamentalmente viene invocata: a) la scrittura del
8/12/2004 e le correlate quietanze;
b) la produzione, da parte dell'originaria attrice, della predetta scrittura nel procedimento n. R.G. 34/2020 del Tribunale di Nuoro nonché quanto rispettivamente affermato da quest'ultima nella propria memoria di costituzione e risposta in tale giudizio e quanto da lei dichiarato nell'atto notorio del 30/01/2019.
Elementi che, per le motivazioni già indicate in sede di analisi dell'appello incidentale, sono del tutto inidonei a provare che sia proprietaria dell'asserito fondo servente, cosicché, da CP_1 una parte, non è stato provato che quest'ultima fosse titolare del diritto dominicale sulla res, e dall'altra, visti gli atti di causa, vi è addirittura assoluta incertezza su chi siano i reali proprietari degli immobili individuati dalle particelle 2088 e 2089 del Comune di Siniscola. Inoltre, per le ragioni già indicate in sede di trattazione dell'appello incidentale, è risultato altresì indimostrato che tutte le res (quindi sia quelle eventualmente serventi che quelle ipoteticamente dominanti) oggetto delle pretese servitù siano mai appartenute allo stesso soggetto. Non vi è, dunque, prova dell'esistenza di quanto richiesto dall' art. 1062, comma 1, c.c. per la costituzione delle servitù per destinazione di famiglia, dato che, da un lato, non è stato provato che il sia mai stato Pt_2 proprietario degli immobili siti in Via Monte Verdi snc oggetto delle domandate servitù, e, dall'altro, è risultata ignota l'identità del loro attuale proprietario. Pertanto, anche a voler reputare provato il requisito dell'apparenza, va esclusa la configurabilità delle asserite servitù ex art. 1062
c.c. Va a questo punto verificato se le richieste servitù possano essere state usucapite.
A tal proposito va, subito, rilevato che nessuna delle fotografie prodotte agli atti ha data certa ultraventennale e che quanto dichiarato dai testi Testimone_3 Testimone_4 Tes_5
e , sulla presenza della veduta, e quanto affermato dai soli testi
[...] Tes_6 [...]
e sull'esistenza ultraventennale di una servitù di scarico fognario Tes_4 Testimone_5 collegata con la fogna pubblica, viene indirettamente smentito da quanto contenuto nella relazione di sopralluogo del 13/12/2019 (v. in atti relazione del 13/12/2019 a firma dei competenti pubblici ufficiali del Comune di Siniscola Francesca Podda e . In tale atto, in particolare, si Persona_2 legge: “Lungo (il) confine tra le proprietà e è in fase di realizzazione un muro in CP_1 Pt_2 aderenza con la proprietà così come da progetto presentato, la cui elevazione comporta la Pt_2 chiusura di una luce in proprietà la quale si presenta, nella sua parte inferiore, fornita di Pt_2 infisso ed utilizzata come finestra e, nella sua porzione superiore, riempita con materiale vario ( stoffe etc.); tale apertura si trova a circa 90 cm dal piano del tetto della proprietà ;” nonché CP_1
“Al piano terra dell'edificio , in cui i lavori si cui al SUAPE n. 2462/2018 prevedono interni CP_1 non ancora avviati, è presente uno scarico fognario irregolare che, per quanto possibile accertare, appare proveniente dagli adiacenti immobili di proprietà non connesso alla rete fognaria Pt_2 urbana e con riversamento in intercapedine che risulta, da controllo visivo esterno, priva di pozzetto.” Pertanto, tale documento, da una parte, dà atto dell'esistenza, al 23/12/2019, di una luce e nulla dice invece sulla presenza di una veduta e, dall'altra, esclude che, alla suddetta data, lo
“scarico fognario” fosse “connesso alla rete fognaria urbana” smentendo così, in via indiretta, quanto affermato dai predetti testi sull'esistenza di una relazione di asservimento funzionale allo scarico fognario (evidentemente nella rete urbana). Da ciò consegue anche l'insussistenza di prova dell'asserita usucapione delle servitù in questione con conseguente infondatezza anche dell'appello principale.
Le spese del presente grado di giudizio, considerata la reciproca soccombenza, vanno compensate tra le parti.
In applicazione dell'art. 13, comma l quater del D.P.R. n. 115/2002 come mod. dalla L.228/12, entrambe le parti vanno condannate al pagamento del doppio del contributo unificato da loro versato in sede di iscrizione dell'appello.
PQM
La Corte, definitivamente decidendo,
- respinge l'appello proposto da , e Parte_1 Parte_2 Parte_4 Parte_3 avverso la sentenza n. 476/2024 del Tribunale di Nuoro, depositata il 18.7.2023;
- respinge l'appello incidentale proposto da;
CP_1 - spese compensate.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di entrambe le parti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma dell'art. 13, commi 1 bis e 1 quater, DPR n. 115/2002 come mod. dalla L.228/12.
Così deciso in Sassari all'udienza del 11/07/2025.
Il Consigliere est.
Dott.ssa Cristina Fois
Il Presidente
Dott.ssa Maria Grixoni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
La Corte, composta dai sigg. Magistrati
Dott.ssa Maria Grixoni Presidente
Dott.ssa Cristina Fois Consigliere – rel.
Dott.ssa Doriana Meloni Consigliere all'esito della discussione orale, all'udienza del 11. 07.2025, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di 2° grado iscritta al n. 65 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2024 vertente tra:
(CF ), (CF Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (CF ) e (CF CodiceFiscale_2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
) rappresentate e difese, come da procura in atti, dall'Avv. Luciano Trubbas C.F._4 nonché domiciliate presso lo studio di quest'ultimo, ubicato in Siniscola Via D Gasperi n. 61;
appellanti e
( ) rappresentata e difesa, come da procura in atti, CP_1 CodiceFiscale_5 dall'Avv. Roberto Deledda, nonché elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo ubicato in Budoni Via Nazionale n. 193;
appellata/appellante incidentale
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione, iscritto a ruolo in data 28/02/2019, agiva in giudizio di fronte CP_1 al Tribunale di Nuoro nei confronti di: , , , Parte_5 Parte_6 Parte_7 , , , , , Parte_8 Parte_9 Parte_9 Parte_9 Parte_9 Pt_1
, ,
[...] Parte_10 Parte_11 Parte_12 Parte_13 Parte_14
, e , Parte_15 Parte_16 Parte_17 Parte_18 Parte_19 chiedendo che l'adito giudice accertasse/dichiarasse il proprio possesso ultraventennale di due immobili siti in Siniscola Via Monte Verdi SNC (meglio identificati in atti) nonché il conseguente acquisto degli stessi per usucapione. L'attrice affermava di disporre, “da oltre vent'anni,” in via
“diretta,” esclusiva, incontestata e continuata dei predetti beni e a sostegno di ciò dava atto di aver parzialmente costruito la res de qua e di essersi occupata “periodicamente” della “sua manutenzione, attraverso il rifacimento degli intonaci e degli impianti interni”.
Successivamente, a seguito di autorizzazione giudiziale, esclusi i (convenuti nelle forme Pt_11 ordinare), tutti i convenuti venivano citati con notificazione per pubblici proclami. Ciò nonostante, nessun convenuto si costituiva in giudizio.
Tuttavia, il 23/11/2020, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 costituendosi in giudizio in veste di terzi intervenuti, da una parte, non presentavano opposizione alla domanda di usucapione di parte attrice, pur fondandola su presupposti diversi e, dall'altra, chiedevano il riconoscimento di due servitù ex art. 1062 c.c. in favore del proprio immobile. A tal proposito, infatti, i terzi intervenuti esponevano che: a) non aveva usucapito i beni di CP_1
Via Monte Verdi per averli personalmente posseduti per più di un ventennio, bensì a seguito di unione ex art. 1146, comma 2, c.c. del possesso del suo dante causa, deceduto nel CP_2
2009 (nonché coniuge di e padre di e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
, col proprio. Gli intervenuti davano infatti atto che il suddetto aveva alienato all'attrice
[...] Pt_2 la res oggetto della pretesa usucapione con una scrittura privata del 8/12/2004 e che, pertanto, non si erano ancora verificati i presupposti cronologici per “dichiarare l'acquisto del bene da parte della in virtù del suo esclusivo possesso”. Nondimeno, poteva CP_1 CP_1 comunque usucapire il bene de quo unendo il possesso del al proprio ai sensi dell'art. 1146, Pt_2 comma 2, c.c.; b) l'immobile oggetto della domanda attorea e quello attualmente loro appartenente, in passato, erano di proprietà del già indicato c) fin dalla costruzione “del” loro CP_2
“fabbricato” esistevano “una veduta” e “uno scarico fognario” posti a vantaggio del loro attuale immobile e gravanti su quello oggetto dell'accertanda usucapione;
d) dopo la compravendita de qua si erano, dunque, formate “una servitù di veduta e una servitù di scarico fognario” a vantaggio della loro res e a carico di quella acquistata da parte attrice.
Il Tribunale, istruita la causa con documenti e prova testimoniale, con sentenza in data 18/07/2023 rigettava entrambe le domande. Il Tribunale così argomentava la decisione: a) non aveva usucapito l'immobile CP_1 poiché, da una parte, non aveva provato di aver effettivamente posseduto personalmente e uti dominus l'immobile de quo per almeno vent'anni e, dall'altra, aveva dichiarato di non avvalersi della scrittura del 2004, sottoscritta solo dal così rinunciando all'eventuale “meccanismo Pt_2 previsto dall'art. 1146 comma 2, c.c.”; b) quanto alle richieste dei terzi intervenuti, non era stato provato che avesse cessato di essere proprietario del bene oggetto dell'asserita CP_2 usucapione e delle pretese servitù; ciò in quanto, da un lato, non era stata accolta la domanda di usucapione presentata da e, dall'altra, la scrittura del 2004, in quanto non sottoscritta CP_1 dalla , doveva essere qualificata come mera offerta contrattuale, mentre il difetto di CP_1 sottoscrizione non era superabile nemmeno dalla “produzione della scrittura de qua da parte di
nel procedimento di nunciazione n. 34/2020” del “Tribunale” di Nuoro, poiché il CP_1 era già deceduto al momento del deposito di tale atto e non era parte del procedimento in cui Pt_2 la scrittura era stata prodotta.
e hanno proposto appello avverso la Controparte_3 Parte_2 Parte_3 Parte_4 statuizione di rigetto della domanda da loro formulata, di accertamento dell'esistenza di una servitù di veduta e scarico fognario a vantaggio del loro fondo per i seguenti motivi: 1) vi è prova che l'immobile servente appartiene a , come ricavabile dai seguenti elementi: a) la CP_1 scrittura dell' 8/12/2004 “contiene le quietanze di pagamento dell'intero ammontare del prezzo del bene compravenduto”; b) controparte aveva prodotto tale documento nel procedimento
“RAC.34/2020” del Tribunale di Nuoro e in esso aveva affermato di essere “proprietaria del bene” de quo “in virtù dell'acquisto dell'immobile distinto in NCEU al F.31 particelle 2088 e 2089”; c)
“con atto di notorietà” del “30.01.2019” dichiarava di essere proprietaria del bene CP_1 oggetto della scrittura de qua nonché di aver sottoscritto tale atto;
d) il chiaro mutamento del
“possessore” della res de qua, da cui deriva l'instaurazione del giudizio di usucapione intrapreso da controparte, “attesta il trasferimento del bene medesimo e la conseguente scissione dello stesso che prima apparteneva al medesimo unico soggetto”; e) la loro mancata contestazione della richiesta di usucapione di parte attrice;
il fatto che quest'ultima si sia limitata a contestare la scrittura del 2004 solamente con riferimento all'assenza di “sottoscrizione”; la circostanza che non CP_1 abbia preso posizione in ordine alla “dichiarazione sostitutiva” del 30/01/2019 e “a quanto attestato nella comparsa depositata” da lei “in altro procedimento;
” 2) entrambe le richieste servitù hanno natura apparente;
3) le due domandate servitù, anche a non volerle qualificarle ex art. 1062 c.c., sono state comunque da loro usucapite, in quanto sussistenti da più di un ventennio nonché
“possedute-esercitate in modo pubblico, pacifico ed ininterrotto.” Usucapione avvalorata dalle deposizioni testimoniali e dalle produzioni documentali in atti e la cui richiesta non può essere qualificata nuova in ragione dell'autodeterminazione dei diritti reali.
si è costituita con comparsa in data 5/06/2024, con la quale ha eccepito CP_1
l'inammissibilità dell'appello di controparte per omessa “notifica nei confronti di tutti i convenuti di primo grado,” contestandone nel merito la fondatezza e proponendo a sua volta appello incidentale contro la statuizione di rigetto della domanda di usucapione: contrariamente a quanto rilevato dal giudice di prime cure, aveva fornito la prova del possesso ultraventennale utile ad usucapire la res di Via Monte Verdi SNC;
prova evincibile dai seguenti fatti noti: a) quanto deposto, in sede di escussione testimoniale, da e b) quanto contenuto nella Testimone_1 Testimone_2
“Relazione tecnica illustrativa – pratica SUAPE Sotgiu Sabrina” sottoscritta dal “geom. ”; c) Per_1
l'assenza di contestazioni provenienti da parte convenuta e l'irrilevanza di quanto sostenuto dai
“poiché non chiamati in causa”; d) la compatibilità tra quanto dichiarato dai testimoni CP_4 di controparte e quanto sostenuto da lei e dai propri testi.
Con ordinanza in data 24/7/2024 la Corte ha disposto la notificazione dell'appello principale e di quello incidentale ai restanti convenuti contumaci per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c..
La causa, istruita con soli documenti, è stata decisa all'odierna udienza nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c. previa concessione di termini per il deposito di note conclusionali.
*****
Per ragioni di ordine logico va esaminato con precedenza l'appello incidentale, con il quale l'appellata ha reiterato la domanda di usucapione degli immobili siti in Siniscola, Via Monte Verdi snc.
A tal proposito, va in primo luogo sottolineato che sussistono forti dubbi sull'integrità del contradditorio, dato che il certificato ipocatastale prodotto in primo grado dalla , peraltro a Pt_20 seguito di ordine del giudice, attesta esclusivamente l'insussistenza di trascrizioni/iscrizioni con riferimento ad alcuni dei formali intestatari, ovvero Parte_11 Parte_13 [...]
e e non invece per gli altri intestatari catastali, pur individuati Parte_13 Parte_14 nominativamente nell'atto e citati per pubblici proclami, nei cui confronti non risulta richiesto alcun accertamento catastale.
In ogni caso, l'appello incidentale è infondato per ragioni di merito.
Come è noto, l'usucapione costituisce un modo di acquisto della proprietà a titolo originario che si manifesta allorquando un soggetto, per il tempo stabilito dalla legge (ossia vent'anni in caso di usucapione ordinaria su beni immobili), esercita su un bene un potere di fatto corrispondente a quello del proprietario (ovvero possiede la res) in via pubblica, pacifica, continua ed ininterrotta.
Elementi costitutivi di tale possesso sono: la disponibilità della res (c.d. corpus) e la volontà di agire sulla stessa allo stesso modo del titolare del diritto dominicale sul bene (c.d. animus). La prova del possesso utile ad usucapire (e quindi anche dei suoi elementi costitutivi) dev'essere particolarmente rigorosa, in quanto l'usucapione determina un fenomeno estintivo-costitutivo di un diritto di rilevante importanza, riconosciuto sia a livello costituzionale che euro-unitario ed internazionale, qual è il diritto di proprietà. Infatti, per mezzo dell'usucapione, da un lato, il possessore acquisisce, a titolo originario, la proprietà di uno specifico bene, e, dall'altro, l'originario proprietario subisce l'ablazione del proprio diritto dominicale. Sulla prova dell'avvenuta usucapione Cassazione, ordinanza n. 31238/2021 ha affermato che “E' infatti onere di chi chiede accertarsi l'intervenuta usucapione dimostrare di aver esercitato sul bene un potere di fatto che si è estrinsecato in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà. Lo stesso deve, infatti, provare non solo il corpus - dimostrando di essere nella disponibilità del bene - ma anche
l'animus possidendi per il tempo necessario ad usucapire (Cassazione civile sez. II, 02/10/2018, n.
23849). Ai fini dell'usucapione è, infatti, necessaria la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi
l'avvenuta usucapione del bene (Cassazione civile sez. H, 02/10/2018, n. 23849). L'aver utilizzato il terreno per il deposito di materiale ferroso, in assenza di un atto apprensivo della proprietà, è inidoneo al possesso ad usucapionem, perché, di per sé, non esprime, in modo inequivocabile,
l'intento di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta uti dominus”. Infine, secondo Cass. sent. n. 20539/2017 “In tema di usucapione,
l'esigenza di un attento bilanciamento dei valori in conflitto, tutelati dall'art. 1 del Protocollo
Addizionale n. 1 alla CEDU, come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, impone al giudice nazionale l'impiego di un particolare rigore nell'apprezzamento - anche sul piano probatorio – della sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sul precedente titolo dominicale.”
Nel caso di specie, sostiene di aver usucapito gli immobili di cui alle part. 2088 e CP_1
2089 del Comune di Siniscola e a sostegno di tale assunto invoca: a) le dichiarazioni testimoniali dei testi e a suo dire peraltro compatibili con quanto affermato dai testimoni di Tes_1 Tes_2 controparte;
b) la relazione tecnica sottoscritta dal geometra;
c) l'assenza di contestazioni Per_1 provenienti dai soggetti originariamente convenuti in giudizio.
Tuttavia, fin dall'atto introduttivo del giudizio di primo grado, l'appellante non ha mai indicato in che modo avrebbe conseguito l'asserito possesso né il preciso periodo temporale in cui tale iniziale situazione di fatto è stata posta in essere. Con l'originario atto di citazione si è infatti sostanzialmente limitata ad affermare: a) di aver parzialmente costruito i beni in questione e di occuparsi della loro periodica “manutenzione, attraverso il rifacimento degli intonaci e degli impianti interni;
” b) di aver “da oltre venti anni, la disponibilità materiale, diretta, in modo continuato, non contestato ed esclusivo” delle suddette res. Ne consegue che l'originaria domanda di usucapione, poiché del tutto priva dell'indicazione delle modalità di apprensione dell'asserito possesso nonché del relativo contesto temporale, dev'essere considerata del tutto generica, ai limiti dell'ammissibilità, come peraltro evidenziato anche dal Tribunale. Va poi rilevato che né le invocate audizioni testimoniali né le produzioni documentali presenti agli atti consentono di avvalorare l'esistenza di un possesso utile ad usucapionem. Invero il teste , escusso Tes_1 all'udienza del 2/05/2023, confermava sì di aver compiuto delle opere di natura manutentiva per conto della e del coniuge, ma allo stesso tempo, da un lato, non era in grado di fornire la CP_1 precisa collocazione temporale dei suoi interventi (limitandosi a dichiarare di aver “eseguito dei lavori su incarico di e del marito 18 o 20 anni fa” e di “non” ricordare “di CP_1 Pt_21 preciso perché è passato del tempo”), e, dall'altro, non confermava che la avesse CP_1 parzialmente edificato i beni siti in Via Monte Verdi snc, dato che dichiarava di aver “conosciuto la struttura del fabbricato già fatta interamente già realizzata.” Ugualmente, il teste Tes_2 sentito come il il 2/05/2023, era anche lui incapace di individuare, in maniera Tes_1 sufficientemente precisa, il periodo temporale di riferimento, dato che affermava di aver trasportato dei materiali edili nell'abitazione da lui ritenuta della “tanti anni fa, forse 15 o 20 anni fa” CP_1 senza ricordare “di preciso perché è passato tanto tempo.”
In ogni caso, anche a voler considerare le suddette attività edili espressione di un potere dominicale esercitato dalla nel ventennio antecedente all'indicata data di escussione testimoniale, non vi CP_1
è alcuna prova che l'ipotetico potere uti dominus sia perdurato, in forma pubblica, pacifica, continua e ininterrotta, per il periodo di tempo necessario al compimento della domandata usucapione. Né può supplire a tale carenza probatoria la scrittura dell'8/12/2004, dalla quale la
, che peraltro non l'ha sottoscritta, ha preso le distanze nel primo grado del giudizio, CP_1 disconoscendone qualsiasi effetto nei propri confronti. Così che la volontà di avvalersene, invocata per la prima volta in appello, costituisce un non consentito venire contra factum proprium.
Si deve, infatti, rilevare che: a) la scrittura dell' 8/12/2004 è stata sottoscritta unicamente da tale ovvero da un soggetto non rientrante neppure nel novero dei formali intestatari degli CP_2 immobili di Via Monte Verdi snc evocati nel presente giudizio, rispetto al quale non è stato prodotto alcun elemento documentale idoneo a provare che fosse l'effettivo proprietario dei predetti beni (vero è che alcuni testi nonché il geometra nella sua relazione del 2019 affermano che il Per_1 fosse proprietario degli immobili de quibus, tuttavia tali dichiarazioni, considerata l'assenza Pt_2 del dal novero degli intestatari nonché la mancata produzione di utili riscontri documentali, Pt_2 altro non sono che l'espressione del convincimento soggettivo dei dichiaranti). Va poi evidenziato che, anche a voler ritenere che l'apparente alienante fosse realmente il proprietario degli immobili de quibus, la scrittura in questione, poiché non sottoscritta da costituisce una mera CP_1 offerta di vendita, cosicché è completamente inidonea a dimostrare che quest'ultima abbia acquisito il possesso dei beni de quibus. Peraltro il profilo della mancata sottoscrizione della scrittura non può essere superato nemmeno invocando il suo deposito nel giudizio n. R.G. 34/2020, dato che, così come correttamente rilevato dal tribunale, tale produzione avrebbe comportato il riconoscimento della scrittura solamente qualora all'epoca fosse stato ancora in vita nonché avesse CP_2 assunto la posizione di controparte della in tale giudizio (v. Cassazione, Seconda Sezione CP_1
Civile, sentenza n. 1525/2018, già richiamata in primo grado dal tribunale); b) le due relazioni del geometra , redatte su richiesta di , sono rispettivamente del 2018 e del 2019, Per_1 CP_1 descrivono lo stato dei luoghi esistente in tali anni e le modifiche da compiere sulla res. Vero è che la relazione del 2019 si riferisce anche alle vicende, fattuali e proprietarie, che avevano interessato il bene in passato;
tuttavia, tale ultima descrizione non attiene a delle circostanze direttamente riscontrate dal , bensì costituisce una mera ricostruzione/esposizione di parte della storia Per_1 dell'immobile. Ne consegue che quanto indicato nelle due relazioni può essere tuttalpiù utilizzato per sostenere che l'odierna appellante incidentale possedesse i beni in questione nel 2018 e nel
2019; c) l'autocertificazione del 30/01/2019 di , considerata la natura giuridica di tale CP_1 atto, è inidonea a provare quanto ivi dichiarato e può essere, al massimo, considerata sintomatica del fatto che a tale data l'originaria attrice poteva avere il possesso della res; d) le dichiarazioni rese da nella memoria di costituzione e risposta del giudizio n. R.G. 34/2020, invece, CP_1 sono inidonee a provare alcunché, in quanto consistono in mere asserzioni di parte prive di valore probatorio;
e) la non contestazione della domanda attorea da parte dei formali convenuti (peraltro contumaci) è completamente ininfluente, in quanto l'accertamento dell'intervenuta usucapione è compito rimesso alla sola Autorità giudiziaria e che prescinde totalmente dagli eventuali riconoscimenti o dalle mancate contestazioni delle parti.
Va poi sottolineato che nella seconda relazione del geometra (quella del 2019), a pagina 3, si Per_1 legge che: “la committente Sig.ra si trova nella necessità di sanare una situazione a CP_1 lei non dovuta, ed essendone attualmente la proprietaria si è vista costretta a seguito di Vs.
Provvedimento Prescrittivo di cui al Prot. 2755 del 05/02/2019 a sospendere le opere già in corso di realizzazione e integrare la pratica SUAPE 2462 con ulteriori elaborati tendenti ad ottenere
l'accertamento di conformità del piano terra e 1°” e, a pagina 4, che: “al momento dell'acquisto è stato sottaciuto che l'immobile mancava delle dovute Autorizzazioni urbanistico/edilizie”. Da tali asserite circostanze si può addirittura ipotizzare che la , consapevole al momento CP_1 dell'instaurazione del giudizio de quo dell'irregolarità/abusività del bene, abbia in verità cercato di impiegare l'istituto dell'usucapione, costituente un modo di acquisto della proprietà a titolo originario, per perseguire scopi diversi (ovviare alla nullità di una compravendita avente ad oggetto un bene abusivo) da quelli giuridicamente previsti.
Pertanto, la domanda di usucapione dei beni individuati dalle particelle 2088 e 2089 del Comune di
Siniscola va respinta in quanto non vi è prova che abbia effettivamente posseduto CP_1 tali beni, in via pubblica, pacifica, continua e ininterrotta per almeno vent'anni con conseguente rigetto dell'appello incidentale.
Non miglior sorte merita l'appello principale.
Preliminarmente, la Corte dubita della stessa ammissibilità dell'appello incidentale per non avere gli appellanti provveduto alla notifica dell'atto di citazione a tutti i soggetti convenuti nel giudizio di primo grado. In quanto formali intestatari dell'immobile, una volta rigettata la domanda di usucapione proposta da sono anche i proprietari, dunque gli unici legittimati CP_1 passivamente rispetto alla domanda volta al riconoscimento di una servitù su tale fondo a favore del fondo degli appellanti. La loro presenza nel giudizio era pertanto necessaria tanto con riferimento all'appello incidentale (con il quale è stata reiterata la domanda di usucapione) che con riferimento all'appello principale, di riconoscimento della servitù a carico del medesimo fondo, come ritenuto dalla Corte con l'ordinanza del 24/7/2024, con la quale ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli intestatari catastali dell'immobile, già citati in primo grado per pubblici proclami. Con la conseguenza che l'omessa integrazione del contraddittorio determina l'inammissibilità dell'appello principale ex art. 331 c.p.c..
In ogni caso, l'impugnazione è anche infondata nel merito.
e con tre distinti motivi, tra loro Controparte_3 Parte_2 Parte_3 Parte_4 strettamente connessi e pertanto esaminati congiuntamente, chiedono di “accertare e dichiarare la costituzione delle servitù di veduta e di scarico fognario come descritte in libello introduttivo per destinazione del padre di famiglia a favore dell'immobile di proprietà delle appellanti e gravanti sulla proprietà dell'appellata ;” nonché “In subordine accertare e dichiarare la CP_1 costituzione delle servitù di veduta e di scarico fognario come descritte in libello introduttivo per usucapione a favore dell'immobile di proprietà delle appellanti e gravanti sulla proprietà dell'appellata ”. CP_1
L'art. 1061, comma 1, c.c. statuisce che: “Le servitù non apparenti non possono acquistarsi per usucapione o per destinazione del padre di famiglia”; mentre l'art. 1061, comma 2, c.c. dispone che: “Non apparenti sono le servitù quando non si hanno opere visibili e permanenti destinate al loro esercizio.” L'art. 1062, comma 1, c.c., invece, espressamente dispone che: “La destinazione del padre di famiglia ha luogo quando consta, mediante qualunque genere di prova, che due fondi, attualmente divisi, sono stati posseduti dallo stesso proprietario, e che questi ha posto o lasciato le cose nello stato dal quale risulta la servitù.”
Gli odierni appellanti, nella loro memoria di intervento, così definivano in primo grado le servitù di veduta e fognatura di cui chiedevano il riconoscimento: a) “una veduta che si affaccia sull'immobile oggetto della domanda di usucapione, realizzata allorché i due fabbricati erano dello stesso proprietario, marito e genitore delle Sotgiu - Piras e dante causa, venditore, della CP_1
”; b) “uno scarico fognario, anch'esso realizzato al momento dell'edificazione del
[...] fabbricato, che dipartendosi da quest'ultimo, attraversa il garage della usucapienda abitazione della , fino ad uscire sulla via pubblica.”. CP_1
Per sostenere l'esistenza delle domandate servitù per destinazione del padre di famiglia, nell'atto d'appello viene affermato apoditticamente che le domandate servitù sono apparenti, che “nessuna contestazione è stata mossa in merito alla” loro “natura apparente” e che si possa ricavare, in via presuntiva, che sia proprietaria dei due immobili siti in Siniscola Via Monteverdi CP_1 snc. A sostegno di tale ultima circostanza fondamentalmente viene invocata: a) la scrittura del
8/12/2004 e le correlate quietanze;
b) la produzione, da parte dell'originaria attrice, della predetta scrittura nel procedimento n. R.G. 34/2020 del Tribunale di Nuoro nonché quanto rispettivamente affermato da quest'ultima nella propria memoria di costituzione e risposta in tale giudizio e quanto da lei dichiarato nell'atto notorio del 30/01/2019.
Elementi che, per le motivazioni già indicate in sede di analisi dell'appello incidentale, sono del tutto inidonei a provare che sia proprietaria dell'asserito fondo servente, cosicché, da CP_1 una parte, non è stato provato che quest'ultima fosse titolare del diritto dominicale sulla res, e dall'altra, visti gli atti di causa, vi è addirittura assoluta incertezza su chi siano i reali proprietari degli immobili individuati dalle particelle 2088 e 2089 del Comune di Siniscola. Inoltre, per le ragioni già indicate in sede di trattazione dell'appello incidentale, è risultato altresì indimostrato che tutte le res (quindi sia quelle eventualmente serventi che quelle ipoteticamente dominanti) oggetto delle pretese servitù siano mai appartenute allo stesso soggetto. Non vi è, dunque, prova dell'esistenza di quanto richiesto dall' art. 1062, comma 1, c.c. per la costituzione delle servitù per destinazione di famiglia, dato che, da un lato, non è stato provato che il sia mai stato Pt_2 proprietario degli immobili siti in Via Monte Verdi snc oggetto delle domandate servitù, e, dall'altro, è risultata ignota l'identità del loro attuale proprietario. Pertanto, anche a voler reputare provato il requisito dell'apparenza, va esclusa la configurabilità delle asserite servitù ex art. 1062
c.c. Va a questo punto verificato se le richieste servitù possano essere state usucapite.
A tal proposito va, subito, rilevato che nessuna delle fotografie prodotte agli atti ha data certa ultraventennale e che quanto dichiarato dai testi Testimone_3 Testimone_4 Tes_5
e , sulla presenza della veduta, e quanto affermato dai soli testi
[...] Tes_6 [...]
e sull'esistenza ultraventennale di una servitù di scarico fognario Tes_4 Testimone_5 collegata con la fogna pubblica, viene indirettamente smentito da quanto contenuto nella relazione di sopralluogo del 13/12/2019 (v. in atti relazione del 13/12/2019 a firma dei competenti pubblici ufficiali del Comune di Siniscola Francesca Podda e . In tale atto, in particolare, si Persona_2 legge: “Lungo (il) confine tra le proprietà e è in fase di realizzazione un muro in CP_1 Pt_2 aderenza con la proprietà così come da progetto presentato, la cui elevazione comporta la Pt_2 chiusura di una luce in proprietà la quale si presenta, nella sua parte inferiore, fornita di Pt_2 infisso ed utilizzata come finestra e, nella sua porzione superiore, riempita con materiale vario ( stoffe etc.); tale apertura si trova a circa 90 cm dal piano del tetto della proprietà ;” nonché CP_1
“Al piano terra dell'edificio , in cui i lavori si cui al SUAPE n. 2462/2018 prevedono interni CP_1 non ancora avviati, è presente uno scarico fognario irregolare che, per quanto possibile accertare, appare proveniente dagli adiacenti immobili di proprietà non connesso alla rete fognaria Pt_2 urbana e con riversamento in intercapedine che risulta, da controllo visivo esterno, priva di pozzetto.” Pertanto, tale documento, da una parte, dà atto dell'esistenza, al 23/12/2019, di una luce e nulla dice invece sulla presenza di una veduta e, dall'altra, esclude che, alla suddetta data, lo
“scarico fognario” fosse “connesso alla rete fognaria urbana” smentendo così, in via indiretta, quanto affermato dai predetti testi sull'esistenza di una relazione di asservimento funzionale allo scarico fognario (evidentemente nella rete urbana). Da ciò consegue anche l'insussistenza di prova dell'asserita usucapione delle servitù in questione con conseguente infondatezza anche dell'appello principale.
Le spese del presente grado di giudizio, considerata la reciproca soccombenza, vanno compensate tra le parti.
In applicazione dell'art. 13, comma l quater del D.P.R. n. 115/2002 come mod. dalla L.228/12, entrambe le parti vanno condannate al pagamento del doppio del contributo unificato da loro versato in sede di iscrizione dell'appello.
PQM
La Corte, definitivamente decidendo,
- respinge l'appello proposto da , e Parte_1 Parte_2 Parte_4 Parte_3 avverso la sentenza n. 476/2024 del Tribunale di Nuoro, depositata il 18.7.2023;
- respinge l'appello incidentale proposto da;
CP_1 - spese compensate.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di entrambe le parti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma dell'art. 13, commi 1 bis e 1 quater, DPR n. 115/2002 come mod. dalla L.228/12.
Così deciso in Sassari all'udienza del 11/07/2025.
Il Consigliere est.
Dott.ssa Cristina Fois
Il Presidente
Dott.ssa Maria Grixoni