TRIB
Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 21/11/2025, n. 698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 698 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 790/2023
Successivamente alle ore 16.50, nella causa indicata in epigrafe, il Giudice pubblica la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CROTONE
Sezione civile
Il Tribunale di Crotone, nella persona del GOP Maurizio Rago, pronuncia, ex art. 281 sexies cod. proc. civ., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. n. 790/2023; promossa da:
nato a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce all'atto di citazione in opposizione, dall'avv. Francesco Manica, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Crotone al
Corso Mazzini, 56;
ATTORE OPPONENTE contro
cod. fisc. , con sede in Venezia Mestre alla via Controparte_1 P.IVA_1
Terraglio, 63, in persona del legale rappresentante p.t., e per essa la mandataria
[...] rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Roberto Controparte_2
Franco, elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Vibo Valentia, Piazza del
Lavoro n. 3.
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'odierna udienza, riportandosi alle conclusioni rassegnate nei rispettivi scritti difensivi.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
Con ricorso per decreto ingiuntivo, depositato in data 20.02.2023, Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., a mezzo della mandataria
[...] [...]
in persona del legale rappresentante p.t., esponeva che: - la sig.ra Controparte_2 Pt_2 stipulava con Plusvalore contratto di credito al consumo di finanziamento per
[...] prestito personale;
- le obbligazioni nascenti dal suddetto contratto di finanziamento venivano garantite dal sig. ; -Plusvalore/Carifin, cedeva pro soluto il Parte_1 proprio credito a RU SPV S.r.l.;- quest'ultima cedeva pro soluto il proprio credito a con atto del 01/11/2021;- l'intervenuta cessione del credito, con Controparte_1 contestuale intimazione di pagamento, veniva notificata alla sig.ra a mezzo Parte_2 raccomandata a/r;- in relazione al suddetto contratto era maturato un saldo debitore di €
13.547,12 per capitale residuo alla data di decadenza dal beneficio del termine oltre interessi al tasso legale;
sulla base di tali premesse, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., per essa quale mandataria otteneva nei Controparte_2 confronti di , in qualità di garante, decreto ingiuntivo n. 158/2023, emesso Parte_1 dal Tribunale di Crotone in data 20.03.2023 nel procedimento n. 280/2023 R.G., per la somma di euro 13.547,12, oltre interessi, spese e competenze della procedura.
2.
Con atto di citazione, regolarmente notificato, spiegava opposizione Parte_1 avverso il predetto decreto ingiuntivo.
A fondamento della domanda l'opponente eccepiva la carenza di legittimazione attiva della mancando in atti la prova delle cessioni da a Controparte_1 Parte_3
CP RU SPV S.r.l.; in ordine al contratto di cessione da RU ad , rilevava che non era possibile individuare i crediti ceduti, essendo il contratto di cessione non redatto in CP lingua italiana, oscurato in numerose parti e non sottoscritto da;
- disconosceva la firma apposta sul contratto di locazione dal garante;
deduceva l'insufficienza Parte_1 della documentazione allegata al ricorso per ingiunzione, evidenziando che l'estratto conto prodotto non assumeva valenza probatoria in ordine al credito azionato;
contestava la prescrizione del credito azionato;
chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
3.
Sebbene ritualmente evocata in giudizio, non si costituiva , in persona Controparte_1 del legale rappresentante p.t., e pertanto con decreto ex art. 171 bis c.p.c., reso in data
06.09.2023, ne veniva dichiarata la contumacia.
2 4.
Successivamente, con comparsa di costituzione, depositata in data 09.01.2024, si costituiva in giudizio, in persona del legale rappresentante p.t., a mezzo Controparte_1 della mandataria in persona del legale rappresentante p.t., la Controparte_2 quale assumeva che i fatti costitutivi della pretesa creditoria dovevano ritenersi riconosciuti, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., per la mancata specifica contestazione da parte dell'opponente; osservava che parte opponente non aveva negato di aver stipulato e di aver utilizzato le somme erogate dalla cedente a titolo di finanziamento e di essersi resa inadempiente rispetto ai propri obblighi contrattuali di pagamento delle rate convenute in forza del predetto titolo negoziale;
deduceva la legittimità attiva della società opposta ed evidenziava che la cessione del credito azionato era stata regolarmente notificata al debitore;
contestava l'inammissibilità del disconoscimento della firma di apposta sul contratto Parte_1 di finanziamento, proponendo, in via gradata, istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c.; rilevava l'infondatezza della eccezione di prescrizione della pretesa creditoria;
chiedeva, preliminarmente, la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, il rigetto dell'opposizione; in via subordinata, chiedeva la condanna dell'opponente al pagamento delle somme ingiunte, maggiorate degli ulteriori interessi maturati e delle spese, o della somma maggiore o minore accertata in corso di causa.
5.
Revocata la dichiarazione di contumacia della convenuta Controparte_1 disattesa l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, esperito con esito negativo il tentativo di mediazione, la causa, istruita solo documentalmente, viene decisa in data odierna ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ.
6.
L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la veste di attore da un punto di vista sostanziale.
Ne consegue che la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., si atteggia in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto, che fa valere un diritto in giudizio ed ha quindi il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre il debitore opponente da parte sua dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito (cfr. ex plurimis, Cassazione civile, sez. I, 31 maggio
2007, n. 12765; Cassazione civile, sez. III, 24 novembre 2005 n. 24815; Cassazione civile,
3 sez. I, 3 febbraio 2006, n. 2421).
Più specificamente, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione: “Il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione” ( cfr. Corte Cass. Sez. Unite, sent. n. 13533/2001).
In virtù dei principi sopra richiamati incombe, pertanto, a parte opposta la prova del titolo posto a base della pretesa azionata e la regolare esecuzione della prestazione, mentre grava sull'opponente la prova dei fatti impeditivi, estintivi o modificativi del credito.
7.
Parte opponente contesta la legittimazione attiva di parte opposta, non avendo quest'ultima dato la prova della titolarità del credito;
in particolare, deduce che “È di tutta evidenza, esaminando la premessa del ricorso per ingiunzione e la documentazione ivi richiamata e prodotta, come manchi la prova delle cessioni da a RUBICON Parte_3
SPV S.R.L. .…. Nella produzione documentale di controparte manca la prova che nei crediti ceduti vi sia anche quello vantato nei confronti del sig. , con conseguente carenza di Pt_1 legittimazione attiva dell'odierna opposta e manca, altresì, la prova della comunicazione dell'intervenuta cessione al debitore principale ed al garante” (cfr. citazione in opposizione, pag. 4,6).
Il credito azionato è stato oggetto di procedura di “cartolarizzazione” ai sensi della legge
130/1999 e l'avviso di cessione da a RU SPV S.r.l. è stato Parte_3 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (cfr. all. 4 fascicolo monitorio).
Giova evidenziare che la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 d.lgs. n. 385/1993, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale (tra le tante, cfr. Cass. 25547/2025; Cass. 5857/2022;
4 Cass. 24798/2020).
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 D.Lgs. 385/1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie di rapporti ceduti in blocco, senza che occorre una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentono di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (cfr. Cass. 3277/2023; Cass. 20739/2022; Cass.
31188/2017).
Nella fase monitoria è stato prodotto estratto della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione “in blocco” da parte di dei crediti derivanti da:- finanziamento Parte_3 contro cessione del quinto e/o assistito da delegazione di pagamento;
- prestito personale;
- prestito finalizzato;
- prestito per l'acquisto di autovetture (diverso dal leasing), e carte di credito” (cfr. all. 4 fascicolo monitorio).
Parte opposta non ha versato in atti il contratto di cessione e, in assenza di idonea documentazione attestante l'elenco dei crediti ceduti, la generica indicazione delle categorie di contratti individuati in blocco nell'estratto di Gazzetta Ufficiale non consente di ricondurre univocamente il contratto in parola ai crediti oggetto di cessione.
Giova evidenziare che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale nei confronti dei debitori ceduti produce gli effetti della notifica indicati dall'art. 1264 c.c. e la cessione dei crediti diviene opponibile erga omnes, ma la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la disciplina di cui all'art. 58 TUB, in conformità dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, deve fornire la prova documentale della propria legittimazione sostanziale mediante l'allegazione del relativo contratto.
Ciò posto, ai fini della prova della titolarità del credito non può assume valore dirimente il CP successivo contratto di cessione tra RU ed , prodotto da parte opposta (cfr. all. 5 fascicolo monitorio).
Peraltro, detto contratto, non redatto in lingua italiano e non tradotto, non appare esaminabile in quanto risulta in diversi tratti oscurato.
Infine, è appena il caso di rilevare che non può assumere valore probatorio l'estratto del dettaglio dei crediti ceduti (allegato n. 3 della comparsa di costituzione e risposta), in quanto non appare avere alcun collegamento certo con il contratto di cessione per cui è causa.
Ne consegue che non è possibile, sulla base dell'estratto conto prodotto e della produzione
5 documentale della parte onerata, ricavare la prova univoca dell'inclusione del credito, oggetto della domanda, nella prima cessione a favore di RU SPV S.r.l.
In mancanza di prova da parte dell'opposta della titolarità del credito oggetto del giudizio, va revocato il decreto ingiuntivo opposto e rigettata la domanda dell'attrice sostanziale sottesa al ricorso per ingiunzione.
8.
La carenza di prova circa la titolarità del credito ed il conseguente rigetto della domanda, sottesa all'ingiunzione di pagamento, rendono superfluo l'esame dell'azione proposta da parte opposta in via subordinata.
9.
Ogni altra questione è assorbita.
10.
Le spese di lite ai sensi dell'art. 91 cod. proc. civ. seguono il principio della soccombenza, e pertanto, vanno poste integralmente a carico di parte convenuta opposta, così come liquidate in dispositivo secondo il DM 55/2014 (aggiornato al DM 147/2022), tenuto conto del valore della controversia e dei valori tabellari medi previsti per ciascuna fase ridotti del 50%, in ragione dell'assenza di questioni di fatto e di diritto e della decisione semplificata a mente dell'art. 281 sexies c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, nel contraddittorio delle parti, in composizione monocratica, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. accoglie l'opposizione e per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 158/2023, emesso dal Tribunale di Crotone, in data 20.03.2023, nel procedimento n. 280/2023 R.G., rigettando la domanda sottesa al ricorso per ingiunzione;
2. condanna parte opposta alla rifusione delle spese di lite in favore di parte opponente, che si liquidano in euro 145,50 per esborsi ed euro 2.540,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA, come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c..
Sentenza esecutiva ex lege, resa ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ., pubblicata nelle forme di legge e mediante allegazione al verbale.
Così deciso in Crotone, 21.11.2025
Il Giudice
GOP dott. Maurizio Rago
6
7
Successivamente alle ore 16.50, nella causa indicata in epigrafe, il Giudice pubblica la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CROTONE
Sezione civile
Il Tribunale di Crotone, nella persona del GOP Maurizio Rago, pronuncia, ex art. 281 sexies cod. proc. civ., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. n. 790/2023; promossa da:
nato a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce all'atto di citazione in opposizione, dall'avv. Francesco Manica, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Crotone al
Corso Mazzini, 56;
ATTORE OPPONENTE contro
cod. fisc. , con sede in Venezia Mestre alla via Controparte_1 P.IVA_1
Terraglio, 63, in persona del legale rappresentante p.t., e per essa la mandataria
[...] rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Roberto Controparte_2
Franco, elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Vibo Valentia, Piazza del
Lavoro n. 3.
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'odierna udienza, riportandosi alle conclusioni rassegnate nei rispettivi scritti difensivi.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
Con ricorso per decreto ingiuntivo, depositato in data 20.02.2023, Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., a mezzo della mandataria
[...] [...]
in persona del legale rappresentante p.t., esponeva che: - la sig.ra Controparte_2 Pt_2 stipulava con Plusvalore contratto di credito al consumo di finanziamento per
[...] prestito personale;
- le obbligazioni nascenti dal suddetto contratto di finanziamento venivano garantite dal sig. ; -Plusvalore/Carifin, cedeva pro soluto il Parte_1 proprio credito a RU SPV S.r.l.;- quest'ultima cedeva pro soluto il proprio credito a con atto del 01/11/2021;- l'intervenuta cessione del credito, con Controparte_1 contestuale intimazione di pagamento, veniva notificata alla sig.ra a mezzo Parte_2 raccomandata a/r;- in relazione al suddetto contratto era maturato un saldo debitore di €
13.547,12 per capitale residuo alla data di decadenza dal beneficio del termine oltre interessi al tasso legale;
sulla base di tali premesse, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., per essa quale mandataria otteneva nei Controparte_2 confronti di , in qualità di garante, decreto ingiuntivo n. 158/2023, emesso Parte_1 dal Tribunale di Crotone in data 20.03.2023 nel procedimento n. 280/2023 R.G., per la somma di euro 13.547,12, oltre interessi, spese e competenze della procedura.
2.
Con atto di citazione, regolarmente notificato, spiegava opposizione Parte_1 avverso il predetto decreto ingiuntivo.
A fondamento della domanda l'opponente eccepiva la carenza di legittimazione attiva della mancando in atti la prova delle cessioni da a Controparte_1 Parte_3
CP RU SPV S.r.l.; in ordine al contratto di cessione da RU ad , rilevava che non era possibile individuare i crediti ceduti, essendo il contratto di cessione non redatto in CP lingua italiana, oscurato in numerose parti e non sottoscritto da;
- disconosceva la firma apposta sul contratto di locazione dal garante;
deduceva l'insufficienza Parte_1 della documentazione allegata al ricorso per ingiunzione, evidenziando che l'estratto conto prodotto non assumeva valenza probatoria in ordine al credito azionato;
contestava la prescrizione del credito azionato;
chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
3.
Sebbene ritualmente evocata in giudizio, non si costituiva , in persona Controparte_1 del legale rappresentante p.t., e pertanto con decreto ex art. 171 bis c.p.c., reso in data
06.09.2023, ne veniva dichiarata la contumacia.
2 4.
Successivamente, con comparsa di costituzione, depositata in data 09.01.2024, si costituiva in giudizio, in persona del legale rappresentante p.t., a mezzo Controparte_1 della mandataria in persona del legale rappresentante p.t., la Controparte_2 quale assumeva che i fatti costitutivi della pretesa creditoria dovevano ritenersi riconosciuti, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., per la mancata specifica contestazione da parte dell'opponente; osservava che parte opponente non aveva negato di aver stipulato e di aver utilizzato le somme erogate dalla cedente a titolo di finanziamento e di essersi resa inadempiente rispetto ai propri obblighi contrattuali di pagamento delle rate convenute in forza del predetto titolo negoziale;
deduceva la legittimità attiva della società opposta ed evidenziava che la cessione del credito azionato era stata regolarmente notificata al debitore;
contestava l'inammissibilità del disconoscimento della firma di apposta sul contratto Parte_1 di finanziamento, proponendo, in via gradata, istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c.; rilevava l'infondatezza della eccezione di prescrizione della pretesa creditoria;
chiedeva, preliminarmente, la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, il rigetto dell'opposizione; in via subordinata, chiedeva la condanna dell'opponente al pagamento delle somme ingiunte, maggiorate degli ulteriori interessi maturati e delle spese, o della somma maggiore o minore accertata in corso di causa.
5.
Revocata la dichiarazione di contumacia della convenuta Controparte_1 disattesa l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, esperito con esito negativo il tentativo di mediazione, la causa, istruita solo documentalmente, viene decisa in data odierna ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ.
6.
L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la veste di attore da un punto di vista sostanziale.
Ne consegue che la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., si atteggia in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto, che fa valere un diritto in giudizio ed ha quindi il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre il debitore opponente da parte sua dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito (cfr. ex plurimis, Cassazione civile, sez. I, 31 maggio
2007, n. 12765; Cassazione civile, sez. III, 24 novembre 2005 n. 24815; Cassazione civile,
3 sez. I, 3 febbraio 2006, n. 2421).
Più specificamente, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione: “Il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione” ( cfr. Corte Cass. Sez. Unite, sent. n. 13533/2001).
In virtù dei principi sopra richiamati incombe, pertanto, a parte opposta la prova del titolo posto a base della pretesa azionata e la regolare esecuzione della prestazione, mentre grava sull'opponente la prova dei fatti impeditivi, estintivi o modificativi del credito.
7.
Parte opponente contesta la legittimazione attiva di parte opposta, non avendo quest'ultima dato la prova della titolarità del credito;
in particolare, deduce che “È di tutta evidenza, esaminando la premessa del ricorso per ingiunzione e la documentazione ivi richiamata e prodotta, come manchi la prova delle cessioni da a RUBICON Parte_3
SPV S.R.L. .…. Nella produzione documentale di controparte manca la prova che nei crediti ceduti vi sia anche quello vantato nei confronti del sig. , con conseguente carenza di Pt_1 legittimazione attiva dell'odierna opposta e manca, altresì, la prova della comunicazione dell'intervenuta cessione al debitore principale ed al garante” (cfr. citazione in opposizione, pag. 4,6).
Il credito azionato è stato oggetto di procedura di “cartolarizzazione” ai sensi della legge
130/1999 e l'avviso di cessione da a RU SPV S.r.l. è stato Parte_3 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (cfr. all. 4 fascicolo monitorio).
Giova evidenziare che la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 d.lgs. n. 385/1993, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale (tra le tante, cfr. Cass. 25547/2025; Cass. 5857/2022;
4 Cass. 24798/2020).
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 D.Lgs. 385/1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie di rapporti ceduti in blocco, senza che occorre una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentono di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (cfr. Cass. 3277/2023; Cass. 20739/2022; Cass.
31188/2017).
Nella fase monitoria è stato prodotto estratto della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione “in blocco” da parte di dei crediti derivanti da:- finanziamento Parte_3 contro cessione del quinto e/o assistito da delegazione di pagamento;
- prestito personale;
- prestito finalizzato;
- prestito per l'acquisto di autovetture (diverso dal leasing), e carte di credito” (cfr. all. 4 fascicolo monitorio).
Parte opposta non ha versato in atti il contratto di cessione e, in assenza di idonea documentazione attestante l'elenco dei crediti ceduti, la generica indicazione delle categorie di contratti individuati in blocco nell'estratto di Gazzetta Ufficiale non consente di ricondurre univocamente il contratto in parola ai crediti oggetto di cessione.
Giova evidenziare che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale nei confronti dei debitori ceduti produce gli effetti della notifica indicati dall'art. 1264 c.c. e la cessione dei crediti diviene opponibile erga omnes, ma la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la disciplina di cui all'art. 58 TUB, in conformità dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, deve fornire la prova documentale della propria legittimazione sostanziale mediante l'allegazione del relativo contratto.
Ciò posto, ai fini della prova della titolarità del credito non può assume valore dirimente il CP successivo contratto di cessione tra RU ed , prodotto da parte opposta (cfr. all. 5 fascicolo monitorio).
Peraltro, detto contratto, non redatto in lingua italiano e non tradotto, non appare esaminabile in quanto risulta in diversi tratti oscurato.
Infine, è appena il caso di rilevare che non può assumere valore probatorio l'estratto del dettaglio dei crediti ceduti (allegato n. 3 della comparsa di costituzione e risposta), in quanto non appare avere alcun collegamento certo con il contratto di cessione per cui è causa.
Ne consegue che non è possibile, sulla base dell'estratto conto prodotto e della produzione
5 documentale della parte onerata, ricavare la prova univoca dell'inclusione del credito, oggetto della domanda, nella prima cessione a favore di RU SPV S.r.l.
In mancanza di prova da parte dell'opposta della titolarità del credito oggetto del giudizio, va revocato il decreto ingiuntivo opposto e rigettata la domanda dell'attrice sostanziale sottesa al ricorso per ingiunzione.
8.
La carenza di prova circa la titolarità del credito ed il conseguente rigetto della domanda, sottesa all'ingiunzione di pagamento, rendono superfluo l'esame dell'azione proposta da parte opposta in via subordinata.
9.
Ogni altra questione è assorbita.
10.
Le spese di lite ai sensi dell'art. 91 cod. proc. civ. seguono il principio della soccombenza, e pertanto, vanno poste integralmente a carico di parte convenuta opposta, così come liquidate in dispositivo secondo il DM 55/2014 (aggiornato al DM 147/2022), tenuto conto del valore della controversia e dei valori tabellari medi previsti per ciascuna fase ridotti del 50%, in ragione dell'assenza di questioni di fatto e di diritto e della decisione semplificata a mente dell'art. 281 sexies c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, nel contraddittorio delle parti, in composizione monocratica, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. accoglie l'opposizione e per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 158/2023, emesso dal Tribunale di Crotone, in data 20.03.2023, nel procedimento n. 280/2023 R.G., rigettando la domanda sottesa al ricorso per ingiunzione;
2. condanna parte opposta alla rifusione delle spese di lite in favore di parte opponente, che si liquidano in euro 145,50 per esborsi ed euro 2.540,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA, come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c..
Sentenza esecutiva ex lege, resa ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ., pubblicata nelle forme di legge e mediante allegazione al verbale.
Così deciso in Crotone, 21.11.2025
Il Giudice
GOP dott. Maurizio Rago
6
7