Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza 17/02/2026, n. 797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 797 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00797/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02691/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2691 del 2025, proposto da
AN RI, rappresentato e difeso dall'avvocato Paola Craparotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'ottemperanza
alla sentenza n. 810/2024 del 09.12.2024 del Tribunale Ordinario di Busto Arsizio – Sezione Lavoro
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2026 il dott. AU TI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il Collegio deve prescindere dallo scrutinio del presente ricorso, avendo l’istante dato atto di non conservare interesse alla sua definizione, avendo ricevuto in data 13.12.25 la “Carta Docente” oggetto della sentenza di cui ha chiesto l’ottemperanza, dovendosi pertanto darsi atto dell’improcedibilità del ricorso, per sopravvenuta carenza di interesse.
Quanto alle spese, le stesse sono poste a carico dell’Amministrazione resistente, che ha provveduto a quanto dovuto solo successivamente alla notifica del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Condanna il Ministero resistente al pagamento delle spese di lite, liquidandole in euro 800,00 (ottocento), oltre accessori di legge, ed al rimborso del contributo unificato, da distrarsi in favore del difensore della parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RD OS, Presidente
Fabrizio Fornataro, Consigliere
AU TI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AU TI | RD OS |
IL SEGRETARIO