TRIB
Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 05/12/2025, n. 1698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1698 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 2903/2025 Ruolo gen.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Carlo Mancuso, in funzione di Giudice del Lavoro, all'odierna udienza ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero di ruolo riportato da epigrafe e promossa
D A
, rapp. e dif. in virtù di mandato in atti dall'avv. Paolo Parte_1
HI e Sabato Pisacane.
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del p.t., dom. ope legis Controparte_1 CP_2
presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato in Salerno al C.so Vittorio
UE 58.
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: Personale docente assunto con contratto a tempo indeterminato – Ricostruzione di carriera con i servizi pre-ruolo svolti presso scuole paritarie – Esclusione.
&&&
Acquisita documentazione, previe note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza, la causa è stata decisa con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Il thema decidendum attiene alla violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n.
297 del 1994, art. 485, comma 1, della L. 10 marzo 2000, n. 62, art. 1 e del D.L. 3 luglio 2001, n. 255, art. 2, comma 2, e dell'art. 12 disp. gen., comma 1,
e art. 15 disp. gen. –con le già più volte affrontate questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, comma 1, per contrasto con l'art. 3 Cost. e art. 33 Cost., commi 1 e 4- con ulteriore rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 267 del tfue per contrasto del D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, comma 1, con la direttiva 2000/78, sostenendo in estrema sintesi che il legislatore, nel dettare nuove norme sulla parità scolastica, alla tripartizione fra scuole statali, scuole pareggiate e scuole legalmente riconosciute ha sostituito la sola dicotomia scuola statale - scuola paritaria, sicché a quest'ultima devono essere applicate, in via di interpretazione estensiva o analogica, le disposizioni del D.Lgs. n. 297 del 1994 riguardanti le scuole pareggiate.
Sebbene, però, la scuola statale e quella paritaria debbano garantire gli stessi standard qualitativi di insegnamento e trattamenti equipollenti agli alunni, ciò non significa riconoscere la piena equiparazione del rapporto di lavoro che intercorre tra il docente con la scuola paritaria con quello instaurato in regime di pubblico impiego privatizzato, posta la non omogeneità dello status giuridico del personale docente, come si evince già dalla modalità di assunzione, che nel primo caso può avvenire al di fuori dei principi concorsuali di cui all'art. 97
Cost.. Pertanto mentre è incontestabile la possibilità di valutare il servizio preruolo ai fini dell'immissione dei docenti delle scuole paritarie nelle graduatorie permanenti del personale docente, tale possibilità non è estensibile, in via analogica, anche ai fini della ricostruzione della carriera, della mobilità scolastica e dell'accesso alle procedure concorsuali riservate.
La stessa Corte di Cassazione ha enunciato principio di diritto secondo cui ai fini dell'inquadramento e del trattamento economico dei docenti della scuola statale non è riconoscibile il servizio pre-ruolo prestato presso le scuole paritarie, in ragione della non omogeneità dello status giuridico del personale delle scuole paritarie rispetto a quello della scuola statale e degli istituti pareggiati, diversità che, in mancanza di una norma di legge che consenta il riconoscimento, giustifica il differente trattamento del servizio preruolo (ex plurimis: Cass. 33137/2019; Cass. 25226/2020; Cass. 35091/2022).
Alle medesime conclusioni è giunta anche la giurisprudenza amministrativa in merito alla non automatica estensione alla scuola paritaria delle disposizioni riguardanti le scuole statali e le scuole pareggiate, ribadendo il principio secondo cui non possono essere applicate estensivamente o analogicamente le norme riguardanti la scuola statale che attribuiscono benefici particolari e, pertanto, ha ritenuto di stretta interpretazione il D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485
e il D.L. n. 255 del 2001, art. 2, comma 2, disposizione quest'ultima che consente la valutazione dell'insegnamento prestato nella scuola paritaria ma ai soli fini dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento e dell'attribuzione del relativo punteggio (C.d.S. n. 2717/2020, C.d.S. n. 4806/2021).
A sua volta la Corte Costituzionale con la sentenza n. 180/2021 ha infine escluso il denunciato profilo di irragionevolezza del D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485 come sopra interpretato;
la Corte ha ribadito il carattere eccezionale delle norme che attribuiscono un beneficio solo a determinate categorie di soggetti, ha richiamato principi già affermati in precedenti decisioni (ordinanze n. 89 del
2001 e n. 753 del 1988) ed ha evidenziato che "l'interpretazione restrittiva delle disposizioni impugnate non comporta la violazione dei parametri costituzionali invocati, non risultando manifestamente irragionevole, né contraria al buon andamento dell'amministrazione, la scelta discrezionale del legislatore di valutare diversamente il servizio pregresso dei docenti della scuola secondaria", aggiungendo, altresì, che "specie in riferimento all'applicazione degli istituti che regolano la carriera degli insegnanti, l'assimilazione della disciplina del rapporto di lavoro dei docenti delle scuole paritarie e di quelle statali rimane, quindi, solo parziale, spettando al legislatore il compito di modularne le forme e la misura, nel rispetto dei principi di cui all'art. 33 Cost..
In considerazione dei sopra evidenziati elementi differenziali che qualificano il rispettivo rapporto di lavoro, non può ritenersi irragionevole la scelta legislativa di limitare tale assimilazione ad alcuni aspetti del rapporto".
La sussistenza di elementi differenziali che rendono non irragionevole la diversità di trattamento esclude anche che possano essere utilmente invocati, ai fini del riconoscimento del servizio preruolo, il principio di non discriminazione e la clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE - sicché non vi è luogo a proporre alla Corte di Giustizia la questione pregiudiziale su cui parimenti insistono i ricorrenti - perché "i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili" e la comparabilità va esclusa qualora vengano in rilievo rapporti che si svolgano alle dipendenze di datori di lavoro diversi e che siano assoggettati ad una diversa disciplina quanto all'instaurazione ed alla gestione, restando sostanzialmente escluso il requisito della "comparabilità".
Non diversamente, l'esclusione di una violazione del principio di eguaglianza sancita dalla Corte Costituzionale e la menzionata non comparabilità non possono che parimenti escludere il contrasto con gli analoghi principi di parità
e di non discriminazione di cui alla Carta dei diritti fondamentali dell'UE.
Non vi sono dunque margini interpretativi di sorta per accedere alla tesi sostenuta in ricorso.
Le spese sono compensate stante la particolare complessità della materia trattata.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore, disattesa ogni diversa istanza, così decide: rigetta il ricorso e compensa le spese.
Nocera Inferiore, li 4.12.2025
IL GIUDICE d. L.
(Dott. Carlo Mancuso)
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Carlo Mancuso, in funzione di Giudice del Lavoro, all'odierna udienza ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero di ruolo riportato da epigrafe e promossa
D A
, rapp. e dif. in virtù di mandato in atti dall'avv. Paolo Parte_1
HI e Sabato Pisacane.
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del p.t., dom. ope legis Controparte_1 CP_2
presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato in Salerno al C.so Vittorio
UE 58.
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: Personale docente assunto con contratto a tempo indeterminato – Ricostruzione di carriera con i servizi pre-ruolo svolti presso scuole paritarie – Esclusione.
&&&
Acquisita documentazione, previe note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza, la causa è stata decisa con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Il thema decidendum attiene alla violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n.
297 del 1994, art. 485, comma 1, della L. 10 marzo 2000, n. 62, art. 1 e del D.L. 3 luglio 2001, n. 255, art. 2, comma 2, e dell'art. 12 disp. gen., comma 1,
e art. 15 disp. gen. –con le già più volte affrontate questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, comma 1, per contrasto con l'art. 3 Cost. e art. 33 Cost., commi 1 e 4- con ulteriore rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 267 del tfue per contrasto del D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, comma 1, con la direttiva 2000/78, sostenendo in estrema sintesi che il legislatore, nel dettare nuove norme sulla parità scolastica, alla tripartizione fra scuole statali, scuole pareggiate e scuole legalmente riconosciute ha sostituito la sola dicotomia scuola statale - scuola paritaria, sicché a quest'ultima devono essere applicate, in via di interpretazione estensiva o analogica, le disposizioni del D.Lgs. n. 297 del 1994 riguardanti le scuole pareggiate.
Sebbene, però, la scuola statale e quella paritaria debbano garantire gli stessi standard qualitativi di insegnamento e trattamenti equipollenti agli alunni, ciò non significa riconoscere la piena equiparazione del rapporto di lavoro che intercorre tra il docente con la scuola paritaria con quello instaurato in regime di pubblico impiego privatizzato, posta la non omogeneità dello status giuridico del personale docente, come si evince già dalla modalità di assunzione, che nel primo caso può avvenire al di fuori dei principi concorsuali di cui all'art. 97
Cost.. Pertanto mentre è incontestabile la possibilità di valutare il servizio preruolo ai fini dell'immissione dei docenti delle scuole paritarie nelle graduatorie permanenti del personale docente, tale possibilità non è estensibile, in via analogica, anche ai fini della ricostruzione della carriera, della mobilità scolastica e dell'accesso alle procedure concorsuali riservate.
La stessa Corte di Cassazione ha enunciato principio di diritto secondo cui ai fini dell'inquadramento e del trattamento economico dei docenti della scuola statale non è riconoscibile il servizio pre-ruolo prestato presso le scuole paritarie, in ragione della non omogeneità dello status giuridico del personale delle scuole paritarie rispetto a quello della scuola statale e degli istituti pareggiati, diversità che, in mancanza di una norma di legge che consenta il riconoscimento, giustifica il differente trattamento del servizio preruolo (ex plurimis: Cass. 33137/2019; Cass. 25226/2020; Cass. 35091/2022).
Alle medesime conclusioni è giunta anche la giurisprudenza amministrativa in merito alla non automatica estensione alla scuola paritaria delle disposizioni riguardanti le scuole statali e le scuole pareggiate, ribadendo il principio secondo cui non possono essere applicate estensivamente o analogicamente le norme riguardanti la scuola statale che attribuiscono benefici particolari e, pertanto, ha ritenuto di stretta interpretazione il D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485
e il D.L. n. 255 del 2001, art. 2, comma 2, disposizione quest'ultima che consente la valutazione dell'insegnamento prestato nella scuola paritaria ma ai soli fini dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento e dell'attribuzione del relativo punteggio (C.d.S. n. 2717/2020, C.d.S. n. 4806/2021).
A sua volta la Corte Costituzionale con la sentenza n. 180/2021 ha infine escluso il denunciato profilo di irragionevolezza del D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485 come sopra interpretato;
la Corte ha ribadito il carattere eccezionale delle norme che attribuiscono un beneficio solo a determinate categorie di soggetti, ha richiamato principi già affermati in precedenti decisioni (ordinanze n. 89 del
2001 e n. 753 del 1988) ed ha evidenziato che "l'interpretazione restrittiva delle disposizioni impugnate non comporta la violazione dei parametri costituzionali invocati, non risultando manifestamente irragionevole, né contraria al buon andamento dell'amministrazione, la scelta discrezionale del legislatore di valutare diversamente il servizio pregresso dei docenti della scuola secondaria", aggiungendo, altresì, che "specie in riferimento all'applicazione degli istituti che regolano la carriera degli insegnanti, l'assimilazione della disciplina del rapporto di lavoro dei docenti delle scuole paritarie e di quelle statali rimane, quindi, solo parziale, spettando al legislatore il compito di modularne le forme e la misura, nel rispetto dei principi di cui all'art. 33 Cost..
In considerazione dei sopra evidenziati elementi differenziali che qualificano il rispettivo rapporto di lavoro, non può ritenersi irragionevole la scelta legislativa di limitare tale assimilazione ad alcuni aspetti del rapporto".
La sussistenza di elementi differenziali che rendono non irragionevole la diversità di trattamento esclude anche che possano essere utilmente invocati, ai fini del riconoscimento del servizio preruolo, il principio di non discriminazione e la clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE - sicché non vi è luogo a proporre alla Corte di Giustizia la questione pregiudiziale su cui parimenti insistono i ricorrenti - perché "i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili" e la comparabilità va esclusa qualora vengano in rilievo rapporti che si svolgano alle dipendenze di datori di lavoro diversi e che siano assoggettati ad una diversa disciplina quanto all'instaurazione ed alla gestione, restando sostanzialmente escluso il requisito della "comparabilità".
Non diversamente, l'esclusione di una violazione del principio di eguaglianza sancita dalla Corte Costituzionale e la menzionata non comparabilità non possono che parimenti escludere il contrasto con gli analoghi principi di parità
e di non discriminazione di cui alla Carta dei diritti fondamentali dell'UE.
Non vi sono dunque margini interpretativi di sorta per accedere alla tesi sostenuta in ricorso.
Le spese sono compensate stante la particolare complessità della materia trattata.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore, disattesa ogni diversa istanza, così decide: rigetta il ricorso e compensa le spese.
Nocera Inferiore, li 4.12.2025
IL GIUDICE d. L.
(Dott. Carlo Mancuso)