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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/06/2025, n. 5947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5947 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
n. rg23823 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente-
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. -
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 23823 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Divorzio -
Cessazione effetti civili
[...]
rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso, giusta procura in atti, dall'avv. GUARDASCIONE TERESA presso cui elettivamente domicilia in Napoli alla Via Salita del Petraio
n. 1,
RICORRENTE
E
rappresentata e difesa, CP_1 C.F._2
giusta procura in atti, dall'avv. DI FRAIA FLORA presso cui elettivamente domicilia in Pozzuoli (NA) alla Via Luciano n. 1 P.co
Cordiglia,
RESISTENTE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso chiedeva a questo Tribunale che Parte_1
1 fosse pronunciata ex art.3 co. n.2 lett. B) e 4 co.9 L 898/70 la cessazione degli effetti civili del matrimonio con l'adozione dei provvedimenti consequenziali.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis e ss cpc.
La resistente si costituiva non opponendosi alla pronuncia sullo status.
All'udienza del 20/05/2025 le parti formalizzavano l'accordo raggiunto tra le stesse con l'adesione alla proposta conciliativa formulata dal
Giudice, e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione previa comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del
Tribunale dal 26.05.2015.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto dalla L. 11.5.2015 n. 55 alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n.
74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Le parti , su proposta conciliativa del Giudice, hanno raggiunto il seguente accordo:
• “ assegno divorzile in favore della sig.ra a carico del CP_1
sig. di €.200.00 mensili oltre rivalutazione annuale ISTAT Parte_1
come per legge;
2 • revoca a far data dalla domanda del contributo al mantenimento del figlio a carico del sig. oggi riconosciuto da entrambi i genitori Per_1 Pt_1
economicamente autosufficiente.
• spese compensate”.
Poiché i patti non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter recepire l'accordo raggiunto tra le parti.
Quanto alle spese di giudizio ritiene il Tribunale che, tenuto conto dell'esito e della natura della controversia, ricorrano giusti motivi per l'integrale compensazione delle stesse. Infatti, non essendovi soccombenza di nessuna delle due parti, l'accordo relativo alle spese della procedura, per quanto lecito, è destinato ad operare solo nei rapporti interni delle parti stesse
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in causa a Napoli il 08/01/1993
(atto n. 6, parte II, s. A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 1993) alle condizioni concordate riportate in motivazione e da intendersi in questa sede interamente trascritte;
• compensa, per intero, tra le parti le spese del giudizio;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di
Napoli per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile). così deciso in Napoli in camera di consiglio il 23/05/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Valeria Rosetti
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente-
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. -
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 23823 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Divorzio -
Cessazione effetti civili
[...]
rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso, giusta procura in atti, dall'avv. GUARDASCIONE TERESA presso cui elettivamente domicilia in Napoli alla Via Salita del Petraio
n. 1,
RICORRENTE
E
rappresentata e difesa, CP_1 C.F._2
giusta procura in atti, dall'avv. DI FRAIA FLORA presso cui elettivamente domicilia in Pozzuoli (NA) alla Via Luciano n. 1 P.co
Cordiglia,
RESISTENTE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso chiedeva a questo Tribunale che Parte_1
1 fosse pronunciata ex art.3 co. n.2 lett. B) e 4 co.9 L 898/70 la cessazione degli effetti civili del matrimonio con l'adozione dei provvedimenti consequenziali.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis e ss cpc.
La resistente si costituiva non opponendosi alla pronuncia sullo status.
All'udienza del 20/05/2025 le parti formalizzavano l'accordo raggiunto tra le stesse con l'adesione alla proposta conciliativa formulata dal
Giudice, e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione previa comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del
Tribunale dal 26.05.2015.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto dalla L. 11.5.2015 n. 55 alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n.
74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Le parti , su proposta conciliativa del Giudice, hanno raggiunto il seguente accordo:
• “ assegno divorzile in favore della sig.ra a carico del CP_1
sig. di €.200.00 mensili oltre rivalutazione annuale ISTAT Parte_1
come per legge;
2 • revoca a far data dalla domanda del contributo al mantenimento del figlio a carico del sig. oggi riconosciuto da entrambi i genitori Per_1 Pt_1
economicamente autosufficiente.
• spese compensate”.
Poiché i patti non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter recepire l'accordo raggiunto tra le parti.
Quanto alle spese di giudizio ritiene il Tribunale che, tenuto conto dell'esito e della natura della controversia, ricorrano giusti motivi per l'integrale compensazione delle stesse. Infatti, non essendovi soccombenza di nessuna delle due parti, l'accordo relativo alle spese della procedura, per quanto lecito, è destinato ad operare solo nei rapporti interni delle parti stesse
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in causa a Napoli il 08/01/1993
(atto n. 6, parte II, s. A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 1993) alle condizioni concordate riportate in motivazione e da intendersi in questa sede interamente trascritte;
• compensa, per intero, tra le parti le spese del giudizio;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di
Napoli per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile). così deciso in Napoli in camera di consiglio il 23/05/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Valeria Rosetti
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