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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 15/04/2025, n. 777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 777 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 681/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente dott. Alessio Marfe' Giudice Relatore dott. Roberto Bianco Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 681/2022, assegnata in decisione all'udienza del
25/11/2024 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 c.p.c., l'ultimo dei quali è scaduto il 20/02/2025, tra:
(c.f.: ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Carbone Gerarda;
- RICORRENTE
E
(c.f.: , con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
Dipasquale Carla;
- RESISTENTE
E
Il P.M. presso il Tribunale di Foggia,
- INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: separazione giudiziale.
pagina 1 di 6 Conclusioni: la sola ricorrente ha concluso come da note scritte depositate ex art. 127 ter
c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 25/11/2024, che qui si intendono richiamate e trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Nel merito, la domanda di separazione giudiziale è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume sia dalla condotta processuale delle stesse sia dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e conseguentemente, in accoglimento del ricorso, deve essere pronunziata la loro separazione personale.
2. La domanda di addebito proposta dalla moglie è fondata e va, pertanto, accolta.
Preliminarmente va chiarito che, conformemente al consolidato orientamento giurisprudenziale, il tribunale deve verificare, alla stregua delle risultanze acquisite dalla compiuta istruttoria, se siano stati posti in essere da un coniuge ovvero da entrambi comportamenti coscienti e volontari in violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, ex art. 143
c.c., accertando la sussistenza del nesso di causalità tra questi ultimi ed il determinarsi della situazione d'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale. La domanda di addebito della separazione proposta dalle parti presuppone, dunque, ai fini di una pronuncia di accoglimento, che sia raggiunta la prova di due circostanze: uno o più comportamenti, posti in essere da parte dell'uno o dell'altro coniuge, volontariamente e consapevolmente contrario o contrari ai doveri nascenti dal matrimonio (sui quali si fonda la cd. comunione materiale e spirituale cui lo stesso dà vita) – con onere di allegazione e prova di fatti circostanziati e collocati nel tempo e nello spazio – ed il nesso di causalità tra le dette violazioni e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, nel senso che deve essere raggiunta la prova che proprio il o i comportamenti posti in essere da parte di ciascun coniuge in violazione dei citati doveri “sia o siano stati la causa efficiente del fallimento della convivenza” (cfr. ex plurimis Cass. n.
pagina 2 di 6 18725/2023, n. 32837/2022, n. 18618/2011). In caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito (cfr. ex plurimis Cass. n. 16287/2023, n. 24610/2022,
n. 40795/2021).
Le gravi accuse di violenze poste in essere dal marito nei confronti della moglie, anche alla presenza delle figlie minori, hanno trovato piena conferma nel corso del giudizio: - nella dichiarazioni rese dai testimoni e (genitori della Testimone_1 Testimone_2
ricorrente) nonché in quelle rese dalla testimone (madre del resistente), la quale Testimone_3
ha confermato (1) che il giorno 10 dicembre 2021 alle ore 22.30 richiedeva l'intervento della forza pubblica dopo aver constatato che la signora era stata violentemente Parte_1
percossa da suo figlio (2) che per effetto di quell'episodio lei ha denunciato suo figlio CP_1
all'autorità giudiziaria la stessa sera;
- nella conseguente applicazione nei confronti del
[...]
resistente della misura cautelare personale non detentiva dell'allontanamento dalla casa coniugale;
- nella sua successiva condanna penale, per i reati di cui all'art. 572, co. 1 e 2, c.p. e agli artt. 582-585 in relazione agli artt. 576-577 c.p., alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione (v. sentenza n. 4592/2023 del Tribunale di Foggia); - nelle stesse deduzioni difensive del resistente, in quale non ha negato di avere una dipendenza da sostanze stupefacenti e di aver posto in essere condotte che hanno arrecato turbamento alla serenità familiare.
Il nesso di causalità tra le violenze e la crisi coniugale è indubitabile, considerato che l'allontanamento dalla casa familiare da parte della moglie e delle figlie è avvenuto proprio in occasione dell'ultimo episodio di violenza di cui si è reso responsabile il CP_1
D'altronde, si rammenta come la Suprema Corte abbia più volte affermato (v. da ultimo Cass.
n. 27324/2022) che, i comportamenti reattivi del coniuge che sfociano in azioni violente e lesive dell'incolumita' fisica dell'altro coniuge, rappresentano, in un giudizio di comparazione al fine di determinare l'addebito della separazione, causa determinante dell'intollerabilita' della convivenza, nonostante la conflittualita' fosse risalente nel tempo ed il fatto che l'altro coniuge contribuisse ad esasperare la relazione (Cass. n. 6997/2018; Cass. n. 7321/2005); invero, "Le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per se' sole - quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse -, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilita' della
pagina 3 di 6 convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilita' all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresi' irrilevante la posteriorita' temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale"
(Cass. n. 7388/2017; Cass. n. 3925/2018). Anche un unico episodio integra un comportamento idoneo, comunque, a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia, poiche' lesivo della pari dignita' di ogni persona (Cass. n. 433/2016) e la reazione aggressiva della vittima non ne riduce la portata e l'efficienza causale.
La separazione va, quindi, addebitata al resistente, ai sensi dell'art. 151, co. 2, c.c.
3. Conseguentemente, vista la dipendenza da sostanze stupefacenti del resistente e considerate le violenze da lui poste in essere in ambito familiare, ritiene il Collegio di dover confermare quanto già previsto in via temporanea e urgente con l'ordinanza presidenziale del
29/05/2022, ovvero:
Per_
• l'affido delle figlie minori e in atti generalizzate, in via esclusiva alla Per_1
madre, prevedendo che restino collocate stabilmente presso la stessa;
• che la responsabilità genitoriale sarà esercitata in via esclusiva dalla madre anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per le minori che dovranno essere assunte tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie;
• che il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie minori solo in modalità protetta presso il locale Consultorio familiare con il quale dovranno essere concordati giorni ed orari di accesso alla struttura;
• l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, che potrà abitarla unitamente alle figlie minori, presso di sé collocate in via prevalente.
4. Relativamente al mantenimento dei figli, va ricordato che a norma dell'articolo 316 bis c.c.
i genitori devono adempiere all'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Dispone altresì l'articolo 337 ter c.c. che ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito. Il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio della proporzionalità, da determinarsi sulla base delle esigenze attuali del figlio, dei tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi i genitori, della valenza economica dei compiti domestici e pagina 4 di 6 di cura assunti da ciascun genitore.
Nel caso di specie, andrà previsto un assegno di mantenimento a carico del padre, in qualità di genitore non collocatario, a titolo di contributo per il sostentamento delle figlie minori, contributo che la madre fornisce in via diretta, quale genitore collocatario.
Non essendo emersi ulteriori elementi istruttori o sopravvenienze rispetto alle capacità reddituali dei coniugi - che risultano entrambi inoccupati - e alla luce delle esigenze delle figlie, si ritiene altresì di confermare l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento delle minori mediante il versamento alla madre della somma mensile di euro 300,00 (euro 150,00 per ciascuna figlia), entro e non il giorno 27 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT, e concorrendo, inoltre, nella misura del 50%, alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse delle figlie, così come individuate nel protocollo del 18/03/2016, intercorso tra il Tribunale di Foggia ed il Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Foggia.
5. Quanto alle spese di lite - che si liquidano in dispositivo secondo i parametri del D.M. n.
55/2014, tenendo conto del valore indeterminabile della controversia, con applicazione dei parametri medi per le fasi di studio e introduttiva e di quelli minimi per le fasi istruttoria e decisoria - in virtù del principio della soccombenza, ai sensi degli artt. 91 e ss. c.p.c., esse devono ricadere sul resistente, quale coniuge cui è stata addebitata la separazione e cui sono quindi imputabili gli oneri processuali, ed andranno pagate in favore della ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi (nt. a Cerignola Parte_1
il 15/09/1989) e (nt. a Cerignola il 31/12/1984), sposatisi in Controparte_1
Cerignola l'11/12/2019 (atto n. 173, parte II, serie A, ufficio 1, anno 2019);
2) addebita la separazione personale dei coniugi a;
Controparte_1
Per_ 3) affida le figlie minori e in atti generalizzate, in via esclusiva alla Per_1
madre, prevedendo che restino collocate stabilmente presso la stessa;
4) che la responsabilità genitoriale sia esercitata in via esclusiva dalla madre anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per le minori che dovranno essere assunte tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni pagina 5 di 6 delle figlie;
5) che il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie minori solo in modalità protetta presso il locale Consultorio familiare con il quale dovranno essere concordati giorni ed orari di accesso alla struttura;
6) l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, che potrà abitarla unitamente alle figlie minori, presso di sé collocate in via prevalente;
7) obbliga il padre a contribuire al mantenimento delle figlie minori versando alla madre la somma mensile di euro 300,00 (euro 150,00 per ciascuna figlia), entro e non il giorno 27 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT, e concorrendo, inoltre, nella misura del 50%, alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse delle figlie, così come individuate nel protocollo del 18/03/2016, intercorso tra il Tribunale di Foggia ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia;
8) condanna al pagamento in favore di delle Controparte_1 Parte_1
spese processuali, che si liquidano in euro 5.261,00 per compenso, oltre rimborso spese generali (15% sul compenso), CPA ed IVA come per legge;
9) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni di legge.
Foggia, 15/04/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Alessio Marfe' dott. Antonio Buccaro
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente dott. Alessio Marfe' Giudice Relatore dott. Roberto Bianco Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 681/2022, assegnata in decisione all'udienza del
25/11/2024 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 c.p.c., l'ultimo dei quali è scaduto il 20/02/2025, tra:
(c.f.: ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Carbone Gerarda;
- RICORRENTE
E
(c.f.: , con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
Dipasquale Carla;
- RESISTENTE
E
Il P.M. presso il Tribunale di Foggia,
- INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: separazione giudiziale.
pagina 1 di 6 Conclusioni: la sola ricorrente ha concluso come da note scritte depositate ex art. 127 ter
c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 25/11/2024, che qui si intendono richiamate e trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Nel merito, la domanda di separazione giudiziale è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume sia dalla condotta processuale delle stesse sia dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e conseguentemente, in accoglimento del ricorso, deve essere pronunziata la loro separazione personale.
2. La domanda di addebito proposta dalla moglie è fondata e va, pertanto, accolta.
Preliminarmente va chiarito che, conformemente al consolidato orientamento giurisprudenziale, il tribunale deve verificare, alla stregua delle risultanze acquisite dalla compiuta istruttoria, se siano stati posti in essere da un coniuge ovvero da entrambi comportamenti coscienti e volontari in violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, ex art. 143
c.c., accertando la sussistenza del nesso di causalità tra questi ultimi ed il determinarsi della situazione d'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale. La domanda di addebito della separazione proposta dalle parti presuppone, dunque, ai fini di una pronuncia di accoglimento, che sia raggiunta la prova di due circostanze: uno o più comportamenti, posti in essere da parte dell'uno o dell'altro coniuge, volontariamente e consapevolmente contrario o contrari ai doveri nascenti dal matrimonio (sui quali si fonda la cd. comunione materiale e spirituale cui lo stesso dà vita) – con onere di allegazione e prova di fatti circostanziati e collocati nel tempo e nello spazio – ed il nesso di causalità tra le dette violazioni e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, nel senso che deve essere raggiunta la prova che proprio il o i comportamenti posti in essere da parte di ciascun coniuge in violazione dei citati doveri “sia o siano stati la causa efficiente del fallimento della convivenza” (cfr. ex plurimis Cass. n.
pagina 2 di 6 18725/2023, n. 32837/2022, n. 18618/2011). In caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito (cfr. ex plurimis Cass. n. 16287/2023, n. 24610/2022,
n. 40795/2021).
Le gravi accuse di violenze poste in essere dal marito nei confronti della moglie, anche alla presenza delle figlie minori, hanno trovato piena conferma nel corso del giudizio: - nella dichiarazioni rese dai testimoni e (genitori della Testimone_1 Testimone_2
ricorrente) nonché in quelle rese dalla testimone (madre del resistente), la quale Testimone_3
ha confermato (1) che il giorno 10 dicembre 2021 alle ore 22.30 richiedeva l'intervento della forza pubblica dopo aver constatato che la signora era stata violentemente Parte_1
percossa da suo figlio (2) che per effetto di quell'episodio lei ha denunciato suo figlio CP_1
all'autorità giudiziaria la stessa sera;
- nella conseguente applicazione nei confronti del
[...]
resistente della misura cautelare personale non detentiva dell'allontanamento dalla casa coniugale;
- nella sua successiva condanna penale, per i reati di cui all'art. 572, co. 1 e 2, c.p. e agli artt. 582-585 in relazione agli artt. 576-577 c.p., alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione (v. sentenza n. 4592/2023 del Tribunale di Foggia); - nelle stesse deduzioni difensive del resistente, in quale non ha negato di avere una dipendenza da sostanze stupefacenti e di aver posto in essere condotte che hanno arrecato turbamento alla serenità familiare.
Il nesso di causalità tra le violenze e la crisi coniugale è indubitabile, considerato che l'allontanamento dalla casa familiare da parte della moglie e delle figlie è avvenuto proprio in occasione dell'ultimo episodio di violenza di cui si è reso responsabile il CP_1
D'altronde, si rammenta come la Suprema Corte abbia più volte affermato (v. da ultimo Cass.
n. 27324/2022) che, i comportamenti reattivi del coniuge che sfociano in azioni violente e lesive dell'incolumita' fisica dell'altro coniuge, rappresentano, in un giudizio di comparazione al fine di determinare l'addebito della separazione, causa determinante dell'intollerabilita' della convivenza, nonostante la conflittualita' fosse risalente nel tempo ed il fatto che l'altro coniuge contribuisse ad esasperare la relazione (Cass. n. 6997/2018; Cass. n. 7321/2005); invero, "Le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per se' sole - quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse -, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilita' della
pagina 3 di 6 convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilita' all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresi' irrilevante la posteriorita' temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale"
(Cass. n. 7388/2017; Cass. n. 3925/2018). Anche un unico episodio integra un comportamento idoneo, comunque, a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia, poiche' lesivo della pari dignita' di ogni persona (Cass. n. 433/2016) e la reazione aggressiva della vittima non ne riduce la portata e l'efficienza causale.
La separazione va, quindi, addebitata al resistente, ai sensi dell'art. 151, co. 2, c.c.
3. Conseguentemente, vista la dipendenza da sostanze stupefacenti del resistente e considerate le violenze da lui poste in essere in ambito familiare, ritiene il Collegio di dover confermare quanto già previsto in via temporanea e urgente con l'ordinanza presidenziale del
29/05/2022, ovvero:
Per_
• l'affido delle figlie minori e in atti generalizzate, in via esclusiva alla Per_1
madre, prevedendo che restino collocate stabilmente presso la stessa;
• che la responsabilità genitoriale sarà esercitata in via esclusiva dalla madre anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per le minori che dovranno essere assunte tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie;
• che il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie minori solo in modalità protetta presso il locale Consultorio familiare con il quale dovranno essere concordati giorni ed orari di accesso alla struttura;
• l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, che potrà abitarla unitamente alle figlie minori, presso di sé collocate in via prevalente.
4. Relativamente al mantenimento dei figli, va ricordato che a norma dell'articolo 316 bis c.c.
i genitori devono adempiere all'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Dispone altresì l'articolo 337 ter c.c. che ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito. Il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio della proporzionalità, da determinarsi sulla base delle esigenze attuali del figlio, dei tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi i genitori, della valenza economica dei compiti domestici e pagina 4 di 6 di cura assunti da ciascun genitore.
Nel caso di specie, andrà previsto un assegno di mantenimento a carico del padre, in qualità di genitore non collocatario, a titolo di contributo per il sostentamento delle figlie minori, contributo che la madre fornisce in via diretta, quale genitore collocatario.
Non essendo emersi ulteriori elementi istruttori o sopravvenienze rispetto alle capacità reddituali dei coniugi - che risultano entrambi inoccupati - e alla luce delle esigenze delle figlie, si ritiene altresì di confermare l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento delle minori mediante il versamento alla madre della somma mensile di euro 300,00 (euro 150,00 per ciascuna figlia), entro e non il giorno 27 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT, e concorrendo, inoltre, nella misura del 50%, alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse delle figlie, così come individuate nel protocollo del 18/03/2016, intercorso tra il Tribunale di Foggia ed il Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Foggia.
5. Quanto alle spese di lite - che si liquidano in dispositivo secondo i parametri del D.M. n.
55/2014, tenendo conto del valore indeterminabile della controversia, con applicazione dei parametri medi per le fasi di studio e introduttiva e di quelli minimi per le fasi istruttoria e decisoria - in virtù del principio della soccombenza, ai sensi degli artt. 91 e ss. c.p.c., esse devono ricadere sul resistente, quale coniuge cui è stata addebitata la separazione e cui sono quindi imputabili gli oneri processuali, ed andranno pagate in favore della ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi (nt. a Cerignola Parte_1
il 15/09/1989) e (nt. a Cerignola il 31/12/1984), sposatisi in Controparte_1
Cerignola l'11/12/2019 (atto n. 173, parte II, serie A, ufficio 1, anno 2019);
2) addebita la separazione personale dei coniugi a;
Controparte_1
Per_ 3) affida le figlie minori e in atti generalizzate, in via esclusiva alla Per_1
madre, prevedendo che restino collocate stabilmente presso la stessa;
4) che la responsabilità genitoriale sia esercitata in via esclusiva dalla madre anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per le minori che dovranno essere assunte tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni pagina 5 di 6 delle figlie;
5) che il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie minori solo in modalità protetta presso il locale Consultorio familiare con il quale dovranno essere concordati giorni ed orari di accesso alla struttura;
6) l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, che potrà abitarla unitamente alle figlie minori, presso di sé collocate in via prevalente;
7) obbliga il padre a contribuire al mantenimento delle figlie minori versando alla madre la somma mensile di euro 300,00 (euro 150,00 per ciascuna figlia), entro e non il giorno 27 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT, e concorrendo, inoltre, nella misura del 50%, alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse delle figlie, così come individuate nel protocollo del 18/03/2016, intercorso tra il Tribunale di Foggia ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia;
8) condanna al pagamento in favore di delle Controparte_1 Parte_1
spese processuali, che si liquidano in euro 5.261,00 per compenso, oltre rimborso spese generali (15% sul compenso), CPA ed IVA come per legge;
9) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni di legge.
Foggia, 15/04/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Alessio Marfe' dott. Antonio Buccaro
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