Sentenza 5 novembre 2024
Massime • 1
In tema di appalti pubblici, il risarcimento del danno subito dall'aggiudicatario in conseguenza dell'accertata responsabilità precontrattuale della pubblica amministrazione appaltante, derivante dalla violazione degli obblighi su di essa ricadenti ai sensi dell'art. 1338 c.c., è dovuto nei limiti dell'interesse negativo e, pertanto, subordinatamente alla prova da parte del danneggiato di un danno emergente o di un lucro cessante. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso che potessero essere risarcite le spese generali di cantiere, non potendo presumersi il loro sostenimento sulla base della mera redazione del verbale di consegna anticipata dei lavori, occorrendo invece la prova che il cantiere fosse stato effettivamente aperto e i lavori concretamente avviati.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 05/11/2024, n. 28404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28404 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2024 |
Testo completo
i lavori, sospesi dall'Amministrazione solo in data 10 ottobre 1988, a distanza di diciassette mesi dalla consegna, non poterono proseguire e pertanto, il contratto doveva essere risolto per inadempimento del Ministero e, in subordine, il Ministero doveva essere condannato per responsabilità precontrattuale, per avere posto in essere un comportamento contrario ai principi di buona fede e correttezza. La domanda di risarcimento danni è stata respinta in primo e secondo grado. La società ha proposto ricorso per cassazione deducendo - per quanto qui interessa- quale secondo motivo la violazione degli artt. 1337 e 1338 c.c., per avere escluso il giudice la responsabilità precontrattuale o extracontrattuale dell'Amministrazione, che era stata invocata con riferimento al diniego di registrazione del decreto di approvazione del contratto. 3 di 15 Con la sentenza n. 9636 del 2015 la Corte di cassazione, accogliendo questo motivo, ha cassato la sentenza impugnata enunciando il seguente principio di diritto “In presenza di norme che deve conoscere ed applicare in modo professionale, come quella sulla registrazione del contratto da parte della Corte dei conti, la P.A. che non informi il privato su quanto potrebbe determinare l'invalidità o inefficacia del contratto risponde per "culpa in contrahendo", salva la prova concreta dell'irragionevolezza dell'altrui affidamento. Nell'accertare se il privato abbia confidato senza colpa nella validità ed efficacia del contratto con la P.A., agli effetti dell'art. 1338 cod. civ., il giudice di merito deve verificare in concreto se la norma violata fosse conoscibile dal cittadino mediamente avveduto, tenuto conto dell'univocità dell'interpretazione della norma stessa e della conoscibilità delle circostanze di fatto cui la legge ricollega l'invalidità”. La Corte di legittimità ha pertanto rinviato alla Corte distrettuale al fine di accertare in concreto se il contraente avesse confidato colpevolmente o incolpevolmente nella validità ed efficacia del contratto con la Pubblica Amministrazione. Riassunto il giudizio, la Corte d’appello di Roma ha respinto l’appello, perché pur riconoscendo la sussistenza di una responsabilità da parte dell'amministrazione, ha ritenuto non allegato e non provato il danno e segnatamente ha ritenuto che il lucro cessante, che la impresa identifica con il mancato utile derivante dal corrispettivo che le sarebbe stato corrisposto in esecuzione del contratto, non può essere riconosciuto;
il risarcimento del danno nel caso della responsabilità precontrattuale è infatti limitato alle spese sostenute e alle mancate previsioni di guadagno non al danno da lesione da contratto mentre il danno da mancato utile e mancata disponibilità dell'anticipazione prevista in 4 di 15 contratto si pongono in relazione diretta con la lesione da contratto e non dell’ affidamento. La Corte d’appello, in ordine al lucro cessante, ha rilevato che non vi è nella specie alcuna allegazione in ordine ad altri appalti mancati e quindi in difetto di allegazione non si può procedere alla liquidazione in via equitativa;
in ordine al danno emergente e alle spese sostenute, ha rilevato che l'impresa non ha documentato le spese effettivamente incontrate per rilievi, sondaggi e indagini geognostiche, documentazione che non è stata nemmeno fornita al consulente, che si è limitato a esaminare la documentazione contrattuale e i verbali di consegna cantiere e sospensione lavori e peraltro in quest'ultimo si documenta che i lavori non sono mai iniziati. Pertanto, ad avviso del giudice d’appello, le conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio che identifica il danno emergente nelle spese generali ai sensi dell'art. 20 del decreto ministeriale del 29 maggio 1895 non sono recepibili, anche perché si fa riferimento ad una disciplina contrattuale che nella specie non è stata applicata. La Corte di merito ha inoltre rilevato che la consegna ai lavori era finalizzata al limitato fine di opere di rilevamento topografico e sondaggi, sicché non sono state neppure messi a disposizione macchinari e attrezzature, così come manca la prova delle spese per il personale di cantiere. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la società affidandosi a un motivo. Il Ministero si è costituito con controricorso. La ricorrente ha depositato memoria. La causa è stata trattata all'udienza camerale non partecipata del 4 ottobre 2023 e di seguito rinviata alla pubblica udienza. Il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Andrea Postiglione, ha concluso per il rigetto del ricorso. La ricorrente ha depositato ulteriore memoria. 5 di 15 MOTIVI DELLA DECISIONE 1.- Con il primo e unico motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 1126,2727, 2697 e 111 c.p.c. per avere la Corte territoriale richiesto all'impresa la prova specifica dell'entità del danno subito a causa dell'indebito incremento delle spese generali, per fatto pacificamente imputabile all'amministrazione. Parte ricorrente deduce che il giudice d’appello, confondendo tale titolo di danno con le altre spese (personale, macchinari e attrezzature) per cui è richiesta una rigorosa prova, non ha ammesso il ricorso a presunzioni e non ha liquidato il danno in base a criteri parametrici. Deduce che è fatto notorio che quando un'impresa sottoscrive un contratto di appalto e avvia un cantiere sopporta inevitabilmente una serie di spese di carattere generale, relative sia alle attività di cantiere sia a quelle di sede e altrettanto notorio è il fatto che tali spese, considerata la loro particolare natura, si presumono nella loro esistenza, e che la stazione appaltante, laddove col fatto proprio determini a carico dell'appaltatore un aggravio delle spese generali, è obbligata al rimborso di tali maggiori oneri. Osserva che la Corte ha ritenuto di respingere la liquidazione operata dal consulente nel primo grado di giudizio, ancorata al dato normativo (art. 20 del D.M. del 29 maggio 1895) contrattualmente richiamato, senza procedere essa stessa a una nuova determinazione del quantum riducendo all'occorrenza l'aliquota applicata dal perito (il 13% sul prezzo per 552 giorni dalla consegna del cantiere alla sospensione) ovvero ricorrendo a una liquidazione equitativa e forfettaria attesa la particolare natura del danno in commento. Osserva che la costante giurisprudenza di legittimità è nel senso di ritenere che gli oneri di carattere generale costituiscono danno emergente nel caso di sospensione dei lavori o di inferiore attività lavorativa;
si tratta di principi che 6 di 15 ancorché espressi in fattispecie in cui i contratti sono stati validamente stipulati e i lavori almeno in parte eseguiti, devono trovare analoga applicazione nei casi in cui, come quello di specie, l'impresa -avvenuta la consegna dei lavori e la custodia delle aree- abbia poi fatto incolpevole affidamento nella validità del contratto. Osserva ancora che le spese generali, secondo la circolare del ministero dei lavori pubblici, si dividono in due tipi: le spese fiscali e le spese di personale locali o ufficio della direzione centrale dell'appaltatore, la direzione tecnica del cantiere l'impianto e l'esercizio delle attrezzature di cantiere le spese locali e del personale, la manutenzione delle opere sino al collaudo;
ad esso vanno aggiunte le spese di guardiania e smonto cantiere. 1.2.- Il Procuratore generale nelle sue conclusioni scritte, ribadite in udienza, premette che astrattamente può riconoscersi l’applicabilità dell’art. 1338 c.c. al caso di specie e che legittimamente la stazione appaltante può anticipare la consegna del cantiere e chiedere l’avvio dei lavori, in caso di urgenza, nelle more della registrazione del contratto, adempimenti burocratici;
che tuttavia che tutte le voci di spesa che compongono il “paniere” sui cui si applica la maggiorazione percentuale sono fisiologicamente collegate al positivo avvio di un'attività di cantiere. Se per un cantiere avviato appare legittimo, e logico, attendersi che un fermo-lavori determini l’insorgenza di costi fissi risarcibili in capo all’appaltatore, non così nell’ipotesi in cui il sedime di cantiere sia stato meramente consegnato all’appaltatrice e la stessa non abbia neppure allegato di aver sostenuto spese. Conclude per il rigetto del ricorso in quanto appare pur sempre necessario ai fini risarcitori che la società presunta danneggiata fornisca la prova quantomeno della sussistenza di spese di cantiere, senza che si possa giovarsi del canone presuntivo delle “spese generali”, in quanto, in assenza di una effettiva apertura dell'attività di cantiere, 7 di 15 e quindi di spese, la liquidazione di un danno in misura percentuale rispetto all'entità dei lavori darebbe luogo ad una inammissibile sovra compensazione. 2.- Il motivo è infondato. La parte invoca, ai fini del risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale ex art 1337, 1338 c.c. la presunzione di onerosità per l’avvio del cantiere e richiama l’art. 20 del D.M. 29 maggio 1895 (Regolamento per la compilazione dei progetti di opere dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici), disciplinante le analisi dei prezzi unitari, come modificato dall'articolo 14, comma 1 della legge 10 dicembre 1981, n. 741 che così dispone: “il terzo comma dell'art. 20 del decreto ministeriale 29 maggio 1895, come modificato dal decreto del Capo provvisorio dello Stato 15 luglio 1947, n. 763, è sostituito dal seguente: "Si aggiunge poi generalmente una percentuale variabile dal 13% al 15%, a seconda della natura della importanza dei lavori, ai prezzi unitari della manodopera, dei mezzi di trasporto, dei materiali e di quanto altro occorre alla formazione del costo delle singole categorie di opere e, se il lavoro deve essere appaltato, si aggiungerà un 10% di beneficio per l'appaltatore. Il terzo comma dell'art. 20 del decreto ministeriale 29 maggio 1895, come modificato dal decreto del Capo provvisorio dello Stato 15 luglio 1947, n. 763, e dalla presente legge si applica a tutti i lavori pubblici”. Da rilevare che l’intero decreto del 29 maggio 1895 è stato abrogato dall'articolo 231, comma 1, lettera c) del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, ma era ancora vigente all’epoca in cui è stato stipulato il contratto di appalto di cui si tratta e che la parte ne invoca la estensibilità al caso di specie, sulla base del fatto notorio che l’avvio del cantiere comporta delle spese, e che vi è 8 di 15 stata anticipata consegna dei lavori, pur se il contratto si è poi rivelato inefficace per mancata registrazione. In subordine la parte invoca una liquidazione equitativa, dovendo, secondo il suo assunto, presumersi il danno per il fatto stesso che sia avvenuta la consegna dei lavori. Di contro, la Corte di merito ha escluso la spettanza di qualunque risarcimento, e in particolare di quello relativo alle spese generali, mancante la prova della apertura del cantiere e ciò malgrado la consulenza tecnica d’ufficio avesse determinato il danno forfettariamente, considerando le spese generali sostenute fino alla data della sospensione dei lavori, in ragione della assenza di qualsiasi attività lavorativa e di cantiere dopo tale data. La Corte ha disatteso la consulenza, rilevando che il consulente si è limitato a esaminare la documentazione contrattuale prodotta e i relativi verbali di consegna e sospensione (in cui peraltro si dava atto che non era stato possibile iniziare i lavori) e concludendo nel senso che il danno da spese generali è proprio della disciplina contrattuale, che nella specie non può trovare applicazione non avendo il contratto efficacia. 3.- La questione è stata ritenuta di rilevanza nomofilattica perché riguarda: a) il riconoscimento del danno ex art 1338 c.c. nel caso in cui, concluso il contratto di appalto, poi rivelatosi inefficace, avvenga la consegna anticipata dei lavori;
b) la estensibilità del riconoscimento delle spese generali di cantiere, dovute, in tema di responsabilità contrattuale, a titolo risarcitorio ove il committente con il proprio comportamento ne abbia determinato un aggravio ovvero illegittimamente sospeso i lavori (Cass.5010/2009; Cass.14779/2020), anche al caso della responsabilità ex art 1338 c.c.; 9 di 15 c) se il danno debba in tal caso presumersi per il fatto stesso della consegna del cantiere, ovvero occorra la prova di avere effettivamente avviato i lavori e sostenuto dette spese. 3.2.- L’ipotesi di responsabilità che viene in rilievo nel caso di specie, è una responsabilità precontrattuale dell’amministrazione ex artt. 1137 e 1138 c.c., per avere taciuto alla controparte che, per effetto di talune difformità e irregolarità imputabili alla committente, il contratto ‒ come è avvenuto ‒ poteva non essere registrato dalla Corte dei conti. In tal caso il contraente ha diritto al danno «risentito per avere confidato, senza sua colpa, nella validità del contratto». In tal senso la giurisprudenza di legittimità secondo la quale la violazione dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, previsto dagli artt. 1337 e 1338 c.c., assume rilievo in caso non solo di rottura ingiustificata delle trattative e, quindi, di mancata conclusione del contratto o di conclusione di un contratto invalido o inefficace, ma anche di contratto validamente concluso quando, all'esito di un accertamento di fatto rimesso al giudice di merito, alla parte sia imputabile l'omissione, nel corso delle trattative, di informazioni rilevanti le quali avrebbero altrimenti, con un giudizio probabilistico, indotto ad una diversa conformazione del contratto stesso (Cass. n. 5762/2016; Cass. n. 4715/2022); in tal caso è dovuto l'integrale risarcimento del danno sofferto dal contraente ignaro, che può venire in rilievo sia sotto il profilo del danno emergente (consistente nelle spese sopportate nel corso delle trattative), sia sotto il profilo del lucro cessante (perdite sofferte dal contraente per la mancata conclusione di altre trattative dalle quali è stato distolto). La pubblica amministrazione risponde pertanto del ragionevole affidamento che abbia fatto il contraente nella validità del contratto, posto che, in termini generali, l'art. 1338 c.c. è finalizzato a tutelare nella fase 10 di 15 precontrattuale il contraente di buona fede ingannato o fuorviato dalla ignoranza della causa di invalidità del contratto che gli è stata sottaciuta e che non era nei suoi poteri conoscere (Cass. 08/07/2010, n.16149). Infatti, la pubblica amministrazione può andare esente dalla responsabilità che deriva dal non avere reso edotta la controparte della causa di invalidità del negozio se quest'ultima è determinata dalla violazione di una norma imperativa o proibitiva di legge che, per presunzione assoluta, debba essere conosciuta dalla generalità dei cittadini ma sempre a condizione che le circostanze di fatto cui la legge ricollega l'invalidità fossero conosciute o conoscibili dal soggetto mediamente avveduto (Cass. 03/06/2022, n.17999). 3.3.- La Corte d’appello, al fine di accertare in concreto se l’affidamento nella validità del contratto fosse o meno ragionevole, ha verificato e ritenuto che non erano conoscibili ex ante le cause ostative alla registrazione del contratto (ragioni ambientali e di sondaggi geognostici) così adeguandosi al principio di diritto enunciato nel caso specifico dalla Suprema Corte (Cass. n. 9636/2015) secondo il quale “In presenza di norme che deve conoscere ed applicare in modo professionale, come quella sulla registrazione del contratto da parte della Corte dei conti, la P.A. che non informi il privato su quanto potrebbe determinare l'invalidità o inefficacia del contratto risponde per "culpa in contrahendo", salva la prova concreta dell'irragionevolezza dell'altrui affidamento. Nell'accertare se il privato abbia confidato senza colpa nella validità ed efficacia del contratto con la P.A., agli effetti dell'art. 1338 cod. civ., il giudice di merito deve verificare in concreto se la norma violata fosse conoscibile dal cittadino mediamente avveduto, tenuto conto dell'univocità dell'interpretazione della norma stessa e della conoscibilità delle circostanze di fatto cui la legge ricollega l'invalidità” . La Corte di 11 di 15 merito ha tuttavia negato il risarcimento del danno per difetto, in concreto, di prova del danno subìto. 4.- Ciò posto si osserva che in caso di responsabilità precontrattuale il risarcimento è limitato all’interesse negativo, e comprende le spese inutilmente sostenute in previsione della conclusione del contratto nonché le perdite sofferte per non aver usufruito di ulteriori occasioni. La responsabilità precontrattuale non può essere utilizzata per chiedere il risarcimento dei danni che si sarebbero evitati o dei vantaggi che si sarebbero conseguiti con la stipulazione ed esecuzione del contratto, non essendo, viceversa, risarcibile il pregiudizio corrispondente al cd. interesse positivo, consistente nelle utilità che si sarebbero ricavate ove il contratto fosse stato validamente concluso ed eseguito (Cass. 27/10/2021, n.30186; Cass. 14/02/2000, n. 1632; Cass. 03/12/2015, n. 24625; Cass., 12/05/2022, n.15147). Pertanto, sarà compensabile la perdita di chance per le occasioni di guadagno alternative cui il privato avrebbe potuto attingere in assenza del contegno dannoso dell'amministrazione (Cons. Stato, 10/05/2022, n.3661) così come le spese sostenute, pur se si tende, tuttavia, a differenziare il parametro risarcitorio a seconda delle diverse ipotesi di responsabilità precontrattuale normativamente individuate, precisandosi che mentre la responsabilità prevista dall'art. 1337 tutela l'affidamento di una delle parti sulla conclusione del contratto, la responsabilità prevista dall'art. 1338 tutela l'affidamento della parte sulla validità del negozio (v. Cass. 6294/1992, questione qui non particolarmente rilevante dati gli accertamenti in fatto eseguiti dalla Corte di merito). 4.2.- Per principio consolidato (Cass., 24/02/2014, n. 4391; Cass., 2/03/2009, n. 5010; Cass., 22/12/2011, n. 28429), le spese generali, mentre non costituiscono perdite o causa di danni 12 di 15 nel periodo in cui le opere sono eseguite, essendo computate nel prezzo pagato all'appaltatore, sono invece dovute a quest'ultimo a titolo risarcitorio ove il committente con il proprio comportamento ne abbia determinato un aggravio, essendo inerenti all'azienda e allo stesso impianto del cantiere, il che avviene segnatamente in caso di illegittima sospensione di lavori, di modo che il relativo rimborso costituisce componente ineluttabile del risarcimento del danno patito dall'appaltatore in conseguenza dell'allungamento dei tempi di lavorazione. Il principio è riferito ai casi in cui un contratto è stato validamente stipulato, un cantiere è stato aperto, e i lavori iniziati poiché le spese generali, comprensive sia delle spese di cantiere che di quelle aziendali, costituiscono un onere che l'impresa è chiamata a sostenere per effetto della sua stessa attività e sono inerenti allo stesso impianto del cantiere (Cass. 10/07/2020 n.14779), mentre in questo caso la Corte di merito ha verificato che il consulente tecnico d’ufficio ha determinato le spese generali solo esaminando la documentazione contrattuale e i verbali di consegna e sospensione, senza avere a disposizione documentazione relativa alle spese effettivamente sostenute, sicché in definitiva ha ritenuto mancante la prova che un cantiere sia stato aperto e siano stati effettuati i lavori per cui era stata fatta la consegna di urgenza (indagini geognostiche etc.), così come mancante la prova che vi siano state le spese di custodia che oggi il ricorrente invoca. La Corte di merito ha rilevato infatti che agli atti risulta soltanto il verbale di consegna e di sospensione dei lavori ed anzi che da quest'ultimo risulta che i lavori non sono mai stati iniziati;
in definitiva risulta soltanto che l’impresa si sia tenuta a disposizione dell'amministrazione per un certo periodo. Questa circostanza potrebbe rilevare ove si desse la prova del lucro cessante, nei 13 di 15 termini indicati dalla Corte di merito, cioè che si sono perdute occasioni di impiegare in altri contratti utilmente le energie lavorative dell'impresa, ma così non è stato. In questa sede la parte afferma di avere proseguito nei rilievi topografici ed effettuato i relativi saggi per valutare la natura dei terreni e che ciò comporta necessariamente l'organizzazione di un cantiere attivo, ma non specifica quali prove avrebbe in concreto offerto di ciò - prove che in ipotesi il giudice del merito non avrebbe preso in considerazione- rifacendosi piuttosto al concetto di fatto notorio. 5.- Parte ricorrente cita giurisprudenza sulle spese generali in tema di appalto, ben consapevole che detta giurisprudenza riguarda il caso di contratti validamente stipulati e parzialmente eseguiti o protratti oltre la scadenza e afferma però che essa dovrebbe trovare analoga applicazione al caso di specie;
così non è, perché vi è una sensibile differenza tra l’ipotesi di responsabilità precontrattuale ove il risarcimento del danno è limitato all'interesse negativo, e la responsabilità da inesatta o ritardata esecuzione del contratto;
il rimborso delle spese generali effettuato a prescindere dalla dimostrazione della loro effettiva consistenza rappresenta una voce di danno collegata – come bene osserva il giudice del merito- alla valida stipula e (parziale) esecuzione del contratto. Nella memoria si osserva che le “spese generali” rappresentano un coacervo di costi del tutto distinto e ben più ampio rispetto alle “spese generali di cantiere”, che, in realtà, non esistono come categoria, mentre esistono i “costi diretti del cantiere” e si sostiene che nelle spese generali rientrerebbero le spese di organizzazione tecnico amministrativa che si devono quindi presumere anche se il cantiere non è avviato. Il punto tuttavia non è la astratta plausibilità che l’impresa vincitrice di un appalto possa sostenere spese anche senza avviare il cantiere;
il punto è se dette spese, nell’ambito della 14 di 15 responsabilità precontrattuale, vadano provate specificamente, e la risposta non può che esser affermativa perché l’art. 20 del D.M. 29 maggio 1895 ratione temporis applicabile (e non l’art 32 del DPR n. 207/2010), si riferisce solo a spese generali proprie di un cantiere in attività e quindi la presunzione della sussistenza di dette spese non si applica al caso – come quello di specie- in cui il contratto è stipulato ma non è efficace, ed è stato redatto il verbale di consegna, ma, come accertato dalla Corte d’appello in punto di fatto, non vi è prova che un cantiere sia stato aperto, né prova che siano state sostenute spese diverse da quelle connesse alla apertura di un cantiere. Da ultimo si osserva che sulla liquidazione equitativa controparte eccepisce, correttamente, che per potervi procedere deve essere provato l’an, il che è stato escluso, in punto di fatto, dalla Corte di merito. Deve quindi concludersi confermando e specificando il principio di diritto già enunciato nella sentenza n. 9636 del 2015 nei termini seguenti: «In tema di responsabilità precontrattuale, qualora il soggetto aggiudicatario di un appalto pubblico abbia confidato senza sua colpa nella efficacia del contratto appalto, può riconoscersi il risarcimento del danno ex art 1338 c.c. nel caso in cui avvenga la consegna anticipata dei lavori nei limiti dell’interesse negativo e pertanto subordinatamente alla prova di un danno emergente o di un lucro cessante;
le spese generali di cantiere non possono presumersi per il solo fatto che sia stato redatto un verbale di consegna, ma occorra la prova che sia stato effettivamente aperto il cantiere e avviati i lavori.» Ne consegue il rigetto del ricorso. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 15 di 15
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, il 22/10/2024.