Cass. civ., sez. I, sentenza 05/11/2024, n. 28404
CASS
Sentenza 5 novembre 2024

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Civile, emessa il 22 ottobre 2024, con pubblicazione avvenuta il 5 novembre 2024. La controversia riguarda un ricorso presentato da una società di costruzioni nei confronti del Ministero delle Infrastrutture, in merito alla risoluzione di un contratto di appalto per lavori pubblici e alla richiesta di risarcimento danni. La società ha sostenuto che il Ministero, a causa di un ritardo nella registrazione del contratto da parte della Corte dei conti, avesse inadempiuto, chiedendo quindi la risoluzione del contratto e il risarcimento per danni precontrattuali.

Il giudice ha respinto il ricorso, argomentando che la società non ha fornito prove sufficienti riguardo all'effettivo avvio dei lavori e alle spese sostenute. La Corte ha chiarito che, per il risarcimento dei danni da responsabilità precontrattuale, è necessaria la prova concreta del danno emergente o del lucro cessante, e che le spese generali non possono essere presumibilmente riconosciute solo sulla base della consegna del cantiere. La decisione si basa su principi giuridici consolidati, evidenziando l'importanza della prova in materia di responsabilità precontrattuale e la necessità di dimostrare l'effettivo avvio delle attività di cantiere.

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Massime1

In tema di appalti pubblici, il risarcimento del danno subito dall'aggiudicatario in conseguenza dell'accertata responsabilità precontrattuale della pubblica amministrazione appaltante, derivante dalla violazione degli obblighi su di essa ricadenti ai sensi dell'art. 1338 c.c., è dovuto nei limiti dell'interesse negativo e, pertanto, subordinatamente alla prova da parte del danneggiato di un danno emergente o di un lucro cessante. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso che potessero essere risarcite le spese generali di cantiere, non potendo presumersi il loro sostenimento sulla base della mera redazione del verbale di consegna anticipata dei lavori, occorrendo invece la prova che il cantiere fosse stato effettivamente aperto e i lavori concretamente avviati.).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 05/11/2024, n. 28404
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 28404
    Data del deposito : 5 novembre 2024

    Testo completo