Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 23/06/2025, n. 12239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12239 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/06/2025
N. 12239/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00472/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 472 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Donato Colucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentate pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del provvedimento ministeriale n. -OMISSIS- del 26.7.2021, con cui è stato disposto il rigetto della domanda di cittadinanza ai sensi dell’art.9, comma 1, lettera f) della legge n. 91/92;
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o comunque consequenziale ancorché non conosciuto ma comunque lesivo della sfera giuridica della ricorrente, ivi compresi la presunta nota datata 19.2.2021, con la quale il Ministero dell'Interno ha comunicato il preavviso di diniego dell'istanza, la nota datata 19.6.2019 con la quale la Questura di Bari ha fornito “elementi” contrari, nonché la nota datata 9.7.2019 con la quale anche la Prefettura di Bari ha fornito parere sfavorevole.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 16 maggio 2025 il dott. Silvio Giancaspro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che parte ricorrente ha riferito le seguenti circostanze:
- la sig.ra -OMISSIS- “è immigrata in Italia nel 2004 … e risulta titolare sia di carta di soggiorno a tempo indeterminato … sia di passaporto ordinario”;
- “in data 12.7.1987 ha contratto matrimonio … e da tale unione sono nati cinque figli regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale”;
- il “nucleo familiare ha stabilito la sua residenza in -OMISSIS-”;
- in data 20.1.2017, la sig.ra -OMISSIS- ha presentato istanza per la “concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art.9, comma 1, lettera F, della Legge del 5 febbraio 1992 n. 91”;
- “nonostante la sussistenza in capo all’odierna ricorrente di tutti i requisiti (soggettivi e oggettivi) richiesti per la concessione della suddetta cittadinanza italiana, la stessa si è vista recapitare il 03.11.2021 il gravato decreto -OMISSIS- di rigetto della domanda di cittadinanza”, motivato sulla scorta delle seguenti circostanze: “ Visti gli atti istruttori, dai quali è emerso che a carico del coniuge, convivente della richiedente, Sig. …, la seguente condanna penale: 13.7.2015, sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 444, 445 cpp) del G.I.P. del Tribunale di Bari, irrevocabile il 3.10.2015, per i seguenti reati: 1°) art. 260 comma 1, d.lgs. 3.4.2006 n. 152 (attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti); 2°) art. 137 commi 1 e 14, d.lgs. 3.4.2006 n. 152 (violazione delle norme in materia ambientale); 3°) artt. 81, 482 c.p. (falsità materiale commessa dal privato, continuato); 4°) artt. 81, 484 c.p. (falsità in registrazioni soggette alle ispezioni dell'autorità di P.S., continuato); 5°) art. 137, comma 11, d.lgs. 3.4.2006 n. 152 (violazione delle norme in materia ambientale); Visti gli elementi contrari forniti dalla Questura di Bari, in data 19.6.2019 e dalla Prefettura di Bari, in data 9.7.2019; Vista la nota ministeriale, datata 19.2.2021, inserita nel sistema SICITT, utilizzando le medesime modalità informatiche previste per l'accettazione dell'istanza, con la quale è stato comunicato alla richiedente il preavviso di diniego dell'istanza, ai sensi dell'art. 10 bis legge 7 agosto 1990, n. 241 e succ. mod. e integr.; Considerato che non sono pervenute osservazioni al riguardo ed è decorso il termine assegnato; Considerato che secondo un recente orientamento giurisprudenziale (TAR Lazio n. 66/2020 del 5.11.2019) è corretta la valutazione effettuata dall'Amministrazione, che può tenere conto anche di pregiudizi a carico dei componenti il nucleo familiare qualora denotino lo scarso inserimento del nucleo familiare medesimo nel contesto sociale e dimostri la sua mancata integrazione nella comunità nazionale ”;
Premesso, altresì, che la ricorrente ha denunciato l’illegittimità del decreto di diniego della cittadinanza italiana sotto i seguenti profili:
- “il Ministero dell’Interno ha frettolosamente concluso per il rigetto della domanda di cittadinanza esclusivamente per il rapporto di parentela che la ricorrente ha con il sig. -OMISSIS- (marito), ritenuto presumibilmente “inaffidabile” poiché destinatario di una condanna patteggiata ex art. 444 c.p.p. e definita da ben sei anni, di cui i relativi reati sono stati dichiarati estinti ai sensi dell’art. 445 c.p.p.”;
- “il provvedimento gravato… non ha fatto alcun riferimento: 1) al singolare svolgimento dei presunti fatti, dai quali emergerebbe l’esistenza di profili tali da dover negare la cittadinanza italiana alla sig.ra -OMISSIS-, essendo la ricorrente persona completamente estranea; 2) alla natura e all’indole della ricorrente … sempre immune da episodi di abuso e/o di violenza; 3) al suo pacifico comportamento assunto continuativamente nel tempo …”;
- nel complesso, “le ragioni addotte a sostegno dell’atto gravato sono meramente generiche, non esaustive ed evanescenti”;
Rilevato che l’Autorità ministeriale si è costituita in giudizio per resistere al ricorso;
Rilevato, altresì, che con memoria difensiva in data 15.4.2025 la ricorrente ha riferito che “a riprova dell’illegittimità del provvedimento … vi è la concessione della cittadinanza italiana ad alcuni dei membri del suo nucleo famigliare, che versano nella sua medesima situazione di parentela con il sig. -OMISSIS- … e nello specifico rilasciato in favore di: -OMISSIS- (figlio) …; -OMISSIS- (figlia) …; -OMISSIS- (figlia) …”;
Considerato che:
- la concessione della cittadinanza può essere disposta soltanto nel caso in cui l'Amministrazione ritenga che l’interessato possieda la capacità di inserirsi in modo duraturo nella comunità, all’esito di un giudizio prognostico che escluda che il richiedente possa successivamente creare problemi all'ordine e alla sicurezza nazionale, disattendere le regole di civile convivenza ovvero violare i valori identitari dello Stato (tra le altre, Tar Lazio Roma, Sez. V, 26.4.2023, n. 7146);
- nell'esercizio della ampia discrezionalità attribuita dal legislatore “ l'Amministrazione può trarre alcuni elementi di valutazione anche dal complessivo contesto familiare del richiedente, ivi compresi gli eventuali precedenti penali o giudiziari dei componenti il nucleo familiare ” (Tar Lazio, Sez. V, 28.6.2024, n. 13067);
- nel concreto caso di specie, è circostanza pacifica tra le parti che il GIP presso il Tribunale di Bari abbia emesso nei confronti del coniuge della ricorrente sentenza in data 13.7.2015 di applicazione della pena su richiesta per violazione delle norme in materia ambientale e per traffico illecito di rifiuti, nonché per reati di falso;
- la gravità e la natura dei reati commessi dal coniuge della ricorrente (con particolare riferimento al traffico illecito di rifiuti, che, per sua fisiologica conformazione, richiede l'inserimento dell'autore all'interno di una rete di relazioni diffusa sul territorio) sono state adeguatamente apprezzate dall'Amministrazione, la quale ha ritenuto tali circostanze indici di un non compiuto inserimento del nucleo familiare dell'istante nel tessuto sociale nonché causa di un grave allarme sociale;
- a differenza di reati che attengono a comportamenti isolati e del tutto avulsi dal contesto familiare (es. guida in stato di ebrezza, cfr. Tar Lazio, Sezione Quinta bis, 12.6.2025, n. 11499), nel caso di reati gravi che attengono invece all’attività professionale di uno dei coniugi, dalla quale si presume tragga sostentamento l’intero nucleo familiare, appare necessaria una più specifica dimostrazione di uno stato di totale buona fede rispetto alle condotte illecite del marito; presunzione da superare con onere a carico della ricorrente, atteso che la relazione di coniugio comporta secondo l’ id quod prelumque accidit una conoscenza e condivisione (cfr. Cassazione civile, Sez. III, 5.3.2009, n. 5359) anche dei progetti lavorativi e della provenienza dei redditi familiari, che pur non implicando ovviamente una condotta penalmente rilevante a titolo di concorso, può giustificare, ai fini che qui interessano, l’estensione del giudizio di non piena integrazione di entrambi i coniugi;
- in senso contrario non rileva quanto riferito dalla ricorrente in merito alla posizione di altri membri del nucleo familiare, nei confronti dei quali sarebbe stata concessa la cittadinanza italiana, dal momento che, oltre a non esservi prova documentale delle predette circostanze, non è dato conoscere lo specifico contesto in cui è maturata la differente valutazione dell’Amministrazione, né tantomeno le ragioni che, in concreto, sono state poste alla base dei provvedimenti cui ha inteso fare riferimento la ricorrente;
Ritenuto che, per le anzi dette ragioni, il ricorso deve essere respinto;
Ritenuto che la particolarità delle questioni esaminate giustifica la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente e gli altri soggetti menzionati in sentenza.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Massimiliano Balloriani, Presidente FF
Silvio Giancaspro, Primo Referendario, Estensore
Agatino Giuseppe Lanzafame, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvio Giancaspro | Massimiliano Balloriani |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.