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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 25/06/2025, n. 1224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1224 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1747/2021 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 25/06/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
, in persona del rappresentante legale Parte_1 pro tempore, elettivamente domiciliato presso la sede della direzione provinciale, sita in Vibo Valentia, via E. P. Murmura snc, rappresentato e difeso dagli avv.ti Ettore Triolo e Valeria E Grandizio (PEC: ) dell'avvocatura interna, giusta procura Email_1 generale alle liti in atti RICORRENTE e
elettivamente domiciliata in Limbadi, via Fosse Ardeatine presso lo Controparte_1 studio dell'avv. Moisè Pantaleone (PEC: che unitamente e Email_3 disgiuntamente all'avv. Francesco Di Mundo (PEC: ) la rappresenta e difende, Email_4 giusta procura in atti
RESISTENTE
Oggetto: Opposizione ad accertamento tecnico preventivo. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in cancelleria il 12/11/2021, parte ricorrente in epigrafe indicata, agisce per il disconoscimento del diritto della resistente a percepire il benefici derivanti dalla ridotta capacità lavorativa a meno di un terzo ex L. 222/84 riconosciutale all'esito del ricorso per accertamento tecnico preventivo da lei promosso;
rappresentando come il CTU, nella precedente fase del giudizio avesse riconosciuto la concessione del beneficio richiesto;
che l'elaborato peritale depositato dal Consulente è stato contestato dal ricorrente, dapprima col deposito del dissenso (il 4.11.21) e dopo ai sensi dell'art. 445-bis, comma 6, c.p.c., anche al fine ottenere l'esperimento di una nuova consulenza che accerti la sussistenza del requisito sanitario necessario a ottenere la
1 prestazione agognata. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale:
“Dichiarare l'inammissibilità dell'istanza per accertamento tecnico preventivo per carenza interesse ad agire, ovvero disporre il non luogo a precedere sulla suddetta istanza per i medesimi motivi;
- Con il favore delle spese processuali”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio Controparte_1 contestando le avverse pretese e instando per la reiezione della domanda attorea. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
2. Ai fini del conseguimento del beneficio invocato ex art. 1 L. 222/84 occorre ex lege la sussistenza, oltre alla riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo a causa di infermità o difetto fisico o mentale, del requisito contributivo pari ad almeno 260 contributi settimanali (cinque anni di contribuzione e assicurazione) di cui 156 (tre anni di contribuzione e assicurazione) nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda.
3. Dall'esame dell'estratto contributivo depositato da si evidenzia la carenza CP_1 contributiva ex adverso dedotta di 140 settimane a fronte delle 156 occorrenti, nel – corretto – arco temporale compreso tra il 30/12/2014 al 17/09/2017, cioè nel quinquennio precedente alla presentazione della domanda amministrativa (del 30.12.2019).
4. NA non è in possesso dei contributi richiesti per beneficiare - ove fosse reputato sussistente (come avvenuto in fase di A.T.P.) - il requisito sanitario della prestazione assistenziale agognata. I versamenti volontari prospettati dalla lavoratrice - alla luce della documentazione versata al procedimento – non documentano la loro sufficienza a colmare le lacune contributive denunciate dall' . Pt_1
5. Sussistono giustificati motivi per la co zione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- dichiara il ricorso per accertamento tecnico preventivo inammissibile per carenza d'interesse a ricorrere di NA;
- compensa interamente fra le parti le spese processuali.
Vibo Valentia, 25/06/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 25/06/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
, in persona del rappresentante legale Parte_1 pro tempore, elettivamente domiciliato presso la sede della direzione provinciale, sita in Vibo Valentia, via E. P. Murmura snc, rappresentato e difeso dagli avv.ti Ettore Triolo e Valeria E Grandizio (PEC: ) dell'avvocatura interna, giusta procura Email_1 generale alle liti in atti RICORRENTE e
elettivamente domiciliata in Limbadi, via Fosse Ardeatine presso lo Controparte_1 studio dell'avv. Moisè Pantaleone (PEC: che unitamente e Email_3 disgiuntamente all'avv. Francesco Di Mundo (PEC: ) la rappresenta e difende, Email_4 giusta procura in atti
RESISTENTE
Oggetto: Opposizione ad accertamento tecnico preventivo. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in cancelleria il 12/11/2021, parte ricorrente in epigrafe indicata, agisce per il disconoscimento del diritto della resistente a percepire il benefici derivanti dalla ridotta capacità lavorativa a meno di un terzo ex L. 222/84 riconosciutale all'esito del ricorso per accertamento tecnico preventivo da lei promosso;
rappresentando come il CTU, nella precedente fase del giudizio avesse riconosciuto la concessione del beneficio richiesto;
che l'elaborato peritale depositato dal Consulente è stato contestato dal ricorrente, dapprima col deposito del dissenso (il 4.11.21) e dopo ai sensi dell'art. 445-bis, comma 6, c.p.c., anche al fine ottenere l'esperimento di una nuova consulenza che accerti la sussistenza del requisito sanitario necessario a ottenere la
1 prestazione agognata. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale:
“Dichiarare l'inammissibilità dell'istanza per accertamento tecnico preventivo per carenza interesse ad agire, ovvero disporre il non luogo a precedere sulla suddetta istanza per i medesimi motivi;
- Con il favore delle spese processuali”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio Controparte_1 contestando le avverse pretese e instando per la reiezione della domanda attorea. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
2. Ai fini del conseguimento del beneficio invocato ex art. 1 L. 222/84 occorre ex lege la sussistenza, oltre alla riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo a causa di infermità o difetto fisico o mentale, del requisito contributivo pari ad almeno 260 contributi settimanali (cinque anni di contribuzione e assicurazione) di cui 156 (tre anni di contribuzione e assicurazione) nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda.
3. Dall'esame dell'estratto contributivo depositato da si evidenzia la carenza CP_1 contributiva ex adverso dedotta di 140 settimane a fronte delle 156 occorrenti, nel – corretto – arco temporale compreso tra il 30/12/2014 al 17/09/2017, cioè nel quinquennio precedente alla presentazione della domanda amministrativa (del 30.12.2019).
4. NA non è in possesso dei contributi richiesti per beneficiare - ove fosse reputato sussistente (come avvenuto in fase di A.T.P.) - il requisito sanitario della prestazione assistenziale agognata. I versamenti volontari prospettati dalla lavoratrice - alla luce della documentazione versata al procedimento – non documentano la loro sufficienza a colmare le lacune contributive denunciate dall' . Pt_1
5. Sussistono giustificati motivi per la co zione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- dichiara il ricorso per accertamento tecnico preventivo inammissibile per carenza d'interesse a ricorrere di NA;
- compensa interamente fra le parti le spese processuali.
Vibo Valentia, 25/06/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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