Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 19/02/2025, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
Appello Sentenza Tribunale Lecce
N. 2923 del 6.10.2023
Oggetto: opposizione a intimazione di pagamento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
dott.ssa Caterina Mainolfi Presidente relatore dott.ssa Donatella De Giorgi Consigliere dott. Domenico Monterisi Giudice Ausiliario ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in materia di previdenza sociale, in grado d'appello, iscritta al n. 737/2023 del
Ruolo Generale Sez. lav. Appelli, promossa da rappresentato e difeso dall'avv. Bernadette Cacciapaglia. Parte_1
APPELLANTE
contro
, rappresentata e difesa dall'avv. Felice Fitto. ONoparte_1
APPELLATA
All'udienza del 19 marzo 2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come in atti rassegnate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 15 maggio 2022 propose opposizione avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento n°059 2022 9001435318000, notificatagli il 4 maggio 2022, avente ad oggetto, oltre obbligazioni erariali e camerali, obbligazioni contributive e relative sanzioni, il cui pagamento era stato ingiunto con le seguenti cartelle esattoriali ed avvisi di addebito: 1) cartella di pagamento n.0592014 0000771532000; 2) cartella di pagamento n. 0592014 0011331072000; 3)
0022248649000; 5) cartella di pagamento n. 0592018 0027633492000; avviso di addebito n. 3592013
0000806518000; 7) avviso di addebito n. 3592013 0003882790000; 8) avviso di addebito n. 3592013
0005121112000; 9) avviso di addebito n. 3592014 0001524419000; 10) avviso di addebito n.
3592014 0003391590000; 11) avviso di addebito n. 3592014 0004028442000; 12) avviso di addebito n. 3592014 0005444365000; 13) avviso di addebito n. 3592014 000648900300; 14) avviso di addebito n. 3592015 0000082692000; 15) avviso di addebito n. 3592015 0000174581000; 16) avviso di addebito n. 3592015 0002794858000; 17) avviso di addebito n. 3592015 0002958218000; 18)
avviso di addebito n. 3592015 0003300189000; 19) avviso di addebito n. 3592015 0003456572000;
20) avviso di addebito n. 3592016 0000086622000; 21) avviso di addebito n. 3592016
0002072269000; 22) avviso di addebito n. 3592016 0005195554000; 23) avviso di addebito n.
3592017 0002908747000; 24) avviso di addebito n. 3592018 0001282139000; 25) avviso di addebito n. 3592018 0006253086000; 26) avviso di addebito n. 3592018 0006300705000; 27) avviso di addebito n. 3592019 0002746868000; 28) avviso di addebito n. 3592019 000593878800.
A sostegno della opposizione dedusse di essere stato ammesso, con provvedimento del 21 aprile 2021,
alla procedura di sovraindebitamento n°9/2021, iscritta presso la sezione commerciale del Tribunale
di Lecce;
che, nella predetta procedura, all' , unico creditore, egli ONoparte_2
versava una rata fissa pari ad euro 350,00 mensili oltre ad aver messo a disposizione i propri beni;
che, pertanto, la convenuta illegittimamente aveva formato e notificato l'intimazione di pagamento,
essendo in corso la predetta procedura di sovraindebitamento.
L'opponente concluse quindi per l'annullamento dell'intimazione di pagamento opposta, con vittoria di spese ed onorari di causa.
L' si costituì in giudizio deducendo quanto segue : “Lamenta ONoparte_1
controparte la circostanza per cui, avendo il ricorrente avuto accesso a procedura di indebitamento
presso il Tribunale di Lecce, la notifica dell'intimazione di pagamento ha il compito di garantire ad
agenzia riscossione ulteriore privilegio. Tale lagnanza appare ultronea oltre che priva di fondamento anche sulla scorta del fatto che risulta essere l'unico creditore ONoparte_1
dell'intera procedura. Al contrario, la notifica dell'intimazione è una procedura obbligata da parte
dell'ente riscossore ed infatti tutti gli atti predisposti dall'ente riscossore seguono pedissequamente
il modello approvato dal Ministero delle Finanze con decreto n. 321 del 1999 avente ad oggetto
“Approvazione dei modelli della cartella di pagamento e dell'avviso di intimazione ai sensi degli
articoli 25 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602” e successive
modifiche. Tale decreto fissa rigidamente gli elementi formali e sostanziali della cartella che non
possono essere in alcun modo derogati dall'Agente della Riscossione”
La convenuta concluse quindi per il rigetto della opposizione con vittoria di spese ed onorari di causa.
L'adito G.U. del Lavoro del Tribunale di Lecce, con sentenza del 6 ottobre 2023, rigettò il ricorso e condannò l'opponente al pagamento delle spese di lite, ritenendo che non era stata documentata in giudizio né la circostanza che fosse tra i creditori indicati dal ONoparte_1
ricorrente al momento della istanza di sovraindebitamento né la circostanza che, tra i crediti per i quali era stata aperta detta procedura, vi fossero quelli indicati nella intimazione di pagamento opposta.
ha proposto appello avverso la predetta sentenza con ricorso depositato il 16 ottobre Parte_1
2023, chiedendo accogliersi l'opposizione proposta in primo grado con condanna della
[...]
al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio. ONoparte_2
A sostegno dell'appello ha rilevato che parte appellata, nel giudizio di primo grado, aveva affermato di essere l'unico creditore della procedura di indebitamento in questione e non aveva contestato la circostanza che tra i crediti per i quali era stata aperta la procedura vi fossero quelli oggetto dell'intimazione di pagamento opposta;
che, pertanto, dette circostanze si dovevano ritenere non contestate dalla controparte e quindi utilizzabili, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., ai fini della decisione della controversia;
che, in ogni caso, esso appellante aveva prodotto, già in primo grado, copia dei
ON pagamenti eseguiti, tutti in favore di nel corso della procedura di indebitamento si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso di ONoparte_1
appello. Ha eccepito che non era documentato per quali debiti era stata avviata la procedura di sovraindebitamento ex art. 14 ter della legge n°3/2012 e ancor prima, nel 2020, la procedura di composizione della crisi ex art. 15 della legge n°3/2012 in quanto erano stati prodotti solo i provvedimenti di nomina del professionista e di apertura della procedura di liquidazione emessi dalla sezione commerciale del Tribunale di Lecce il 25 luglio 2020 e il 21 aprile 2021. Quanto alla notifica della intimazione di pagamento impugnata, ha dedotto che a tanto era obbligato l'ente di riscossione.
All'odierna udienza la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va, pertanto, accolto.
Dall'esame della documentazione in atti risulta che l'appellante è stato ammesso alla procedura di sovraindebitamento con provvedimento del Tribunale di Lecce- sezione commerciale- del 21 aprile
2021 che l'unico creditore presente nella predetta procedura è l' ONoparte_2
(circostanza ammessa da parte appellata nella memoria di costituzione di primo grado;
v. sopra: “Tale
lagnanza appare ultronea oltre che priva di fondamento anche sulla scorta del fatto che
[...]
risulta essere l'unico creditore dell'intera procedura”). ONoparte_1
Quanto alla deduzione secondo cui non sarebbe stata fornita la prova che le obbligazioni contributive,
di cui alla intimazione di pagamento opposta, erano oggetto già della procedura di sovraindebitamento ex art. 14 ter della legge n°3/2012, si rileva che detta circostanza non è stata
ON contestata in primo grado ( ma solo tardivamente in questo grado) né ha indicato a quali obbligazioni contributive, diverse da quelle oggetto della intimazione di pagamento opposta, si riferisse la procedura di sovraindebitamento in corso.
ON La circostanza che abbia notificato l'intimazione di pagamento avente ad oggetto obbligazioni contributive già oggetto della procedura di sovraindebitamento, da una parte non è stata
ON tempestivamente contestata da , dall'altra si può ricavare attraverso un ragionamento per presunzione. Ed invero tutte le cartelle di pagamento e gli avvisi di addebito, aventi ad oggetto obbligazioni contributive e riportati nella intimazione di pagamento opposta, sono stati notificati all'appellante prima dell'apertura della procedura di sovraindebitamento, nella quale si ricorda che
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è unico creditore;
si deve pertanto presumere che abbia indicato, come unico creditore procedente, tutti i crediti maturati ed esigibili, vantati nei confronti dell'appellante, al momento della apertura della procedura medesima e, tra questi, i crediti per i quali è causa.
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sostiene che, nonostante fosse in corso la procedura di sovraindebitamento come da provvedimento del 21 aprile 2021, essa era obbligata ad emettere e notificare l'intimazione di pagamento opposta.
Nella intimazione di pagamento, si legge: “Se Lei ha già provveduto a pagare quanto richiesto prima
della notifica di questo avviso, può presentare la documentazione in suo possesso ai nostri sportelli.
ln caso contrario, La invitiamo a effettuare il pagamento entro 5 giorni dalla notifica di questo
avviso. Trascorso inutilmente questo termine procederemo, come previsto dalla legge, a esecuzione
forzata”.
Orbene, l'intimazione di pagamento con l'invito al pagamento delle somme ivi indicate nel termine di 5 giorni dalla notifica, con l'avvertimento che, in assenza del pagamento, si procederà ad esecuzione forzata non può che ritenersi inefficace, in quanto l'esecuzione forzata era preclusa dagli artt. 10 e 14 quinquies della legge n°3/2012 ( nel provvedimento del 21 aprile 2021 infatti si legge che” non possono, sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni esecutive”), essendo pendente una procedura di sovraindebitamento. Si osserva inoltre che, all'esito dell'ammissione alla procedura di sovraindebitamento ( che non richiede l'approvazione da parte dei creditori del provvedimento di omologazione finale) con l'approvazione del piano di ristrutturazione, i crediti diventano inesigibili.
Si rileva quindi che l'intimazione di pagamento impugnata, quando è stata emessa e notificata, aveva ad oggetto crediti inesigibili oltre a preannunciare, in ipotesi di mancato pagamento, una esecuzione forzata vietata dalla legge. Va dichiarata pertanto la inefficacia della intimazione di pagamento opposta nella parte relativa ai crediti contributivi e, per l'effetto, annullata sentenza impugnata.
Infine, le spese del doppio grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in favore di parte appellante.
P.Q.M.
visto l'art. 437 c.p.c.;
definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso del 16.10.2023 da Parte_1
nei confronti dell avverso la sentenza del 6.10.2023 n°2923/2023 ONoparte_2
del Tribunale di Lecce, così provvede:
accoglie l'appello e, per l'effetto, dichiara la inefficacia dell'intimazione di pagamento n°059 2022
9001435318 000 nella parte relativa ai crediti contributivi ivi riportati.
Condanna parte appellata al pagamento, in favore di parte appellante, delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate, per il primo grado, in euro 4.200,00 e, per il secondo grado, in euro 4.997,00 oltre accessori e rimborso spese forfetarie del 15% come per legge.
Così deciso in Lecce il 19 febbraio 2025
Il Presidente
(dott.ssa Caterina Mainolfi)