TRIB
Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 24/04/2025, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 2231/2024
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei IGg.ri Magistrati
Dott. Luciano Spina Presidente rel.
Dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice
Dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta instaurato da con l'Avv. PEDRINOLLI VALENTINA Parte_1
e
VITTORIANO UEZ, con l'Avv. PEDRINOLLI VALENTINA
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da ricorso congiunto e chiedono la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte.
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito, come da protocollo tra Tribunale
e Procura della Repubblica dd. 14.3.2023.
FATTO E DIRITTO
La IG.ra e il IG. EZ IT, premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio in Trento, in data 26.08.2000, annotato nei Registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 101 p. 1 Uff. 1 anno 2000, e che dall'unione coniugale sono nati tre figli: il 12.08.2002; il Persona_1 Persona_2
01.11.2004 e il 23.08.2008. Persona_3
Con ricorso congiunto, depositato il 15.05.2024, le parti esponevano il venir meno dell'affectio coniugalis e la sussistenza di incomprensioni tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e, pertanto, chiedevano all'intestato Tribunale, l'omologa della separazione personale alle seguenti condizioni:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Trento in via Ss. Cosma e
Damiano n. 13/5 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, in proprietà del solo signor IT EZ per l'intero delle pp.mm. 1 e 2 rimane assegnata al medesimo, anche nell'interesse del figlio minore ivi stabilmente Per_3 convivente.
PIANO GENITORIALE PER I FIGLI MINORENNI
3. I figli maggiorenni e maggiorenni, Persona_1 Persona_2 saranno liberi di frequentare e visitare i genitori a seconda delle proprie esigenze e volontà.
4. Il figlio minorenne resta affidato ad entrambi i genitori, i Persona_3 quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la di lui equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
5. Il figlio minore resta collocato prevalentemente presso la Persona_3 dimora paterna;
la madre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
5/a) una sera a settimana dopo la scuola in una giornata a scelta di e fino al Per_3 giorno successivo, quando la madre lo accompagnerà a scuola;
5/b) 2 week end al mese non consecutivi, dal venerdì dopo la fine della scuola alla mattina del lunedì successivo, quando la madre lo accompagnerà a scuola;
5/c) durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con i figli seguendo il criterio dell'alternanza settimanale e dell'alternanza di anno in anno;
durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il mese di marzo di ogni anno.
6. La signora dal momento in cui si sarà definitivamente Parte_1 stabilita in un nuovo alloggio e avrà la propria indipendenza economica potrà Pers proporre al signor una cifra nelle proprie disponibilità a contributo delle spese che egli si accolla integralmente per il sostentamento dei figli.
7. Le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste interamente a carico del padre IT EZ secondo il seguente criterio e, a titolo esemplificativo:
Pag. 2 di 6 le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore, le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
8. Dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi, la signora si dichiara economicamente autosufficiente. Parte_1
9. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.
La IG.ra e il IG. EZ IT contestualmente Parte_1 chiedevano, ai sensi dell'art.473 bis 49 c.p.c., decorsi i termini di legge decorsi i termini di legge, la pronuncia della sentenza di scioglimento del matrimonio.
I ricorrenti dichiaravano di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione personale con il deposito di note sintetiche di trattazione scritta.
Il Presidente del Tribunale, con provvedimento del 17.05.2024, assegnava il termine di 45 giorni per il deposito di note scritte e dei documenti ex art. 473 bi.13, comma 3, c.p.c. per la fase di separazione.
Con note depositate in data 01.07.2024, la IG.ra IG.ra e il Parte_1
IG. EZ IT, richiamandosi integralmente al contenuto del ricorso introduttivo, ribadivano la volontà di non volersi riconciliare ed insistevano per l'omologa della separazione consensuale alle condizioni ivi rassegnate.
La causa è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c.
Il Tribunale con sentenza n.239/2024, del 18.07.2024, pubblicata il 24.07.2024, omologava le condizioni di separazione come concordate dalle parti ed ordinava l'annotazione della stessa al margine dell'atto di matrimonio.
Con ordinanza di pari data del 18.07.2024 il Tribunale fissava, per la prosecuzione del giudizio di divorzio, l'udienza del 26.03.2025 ed assegnava alle parti il termine fino a tale data per il deposito di note di trattazione scritta.
In data 24.03.2025 si certificava il passaggio in giudicato della sentenza di separazione n.239/2024, emessa il 18.07.2024, pubblicata il 24.07.2024, nel procedimento n.2231/2024 V.G.
Pag. 3 di 6 La IG.ra e il IG. IT EZ con note depositate il Parte_1
26.03.2025 confermavano di non volersi riconciliare e di voler procedere al divorzio alle condizioni rassegnate nel ricorso introduttivo di seguito trascritte:
1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Trento.
2. Confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel Comune di
Trento in via Ss. Cosma e Damiano n. 13/5 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, a favore di IT EZ nell'interesse del figlio minore Per_3 ivi stabilmente convivente.
[...]
PIANO GENITORIALE PER I FIGLI MINORENNI
3. Confermare l'affidamento dei figlio ad entrambi i genitori, Persona_3
i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico- fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. Confermare la collocazione prevalente del figlio presso la Persona_3 dimora paterna.
5. Il figlio minore resta collocato prevalentemente presso la Persona_3 dimora paterna;
la madre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
5/a) una sera a settimana dopo la scuola in una giornata a scelta di e fino Per_3 al giorno successivo, quando la madre lo accompagnerà a scuola;
5/b) 2 week end al mese non consecutivi, dal venerdì dopo la fine della scuola alla mattina del lunedì successivo, quando la madre lo accompagnerà a scuola;
5/c) durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con i figli seguendo il criterio dell'alternanza settimanale e dell'alternanza di anno in anno;
durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il mese di marzo di ogni anno.
6. La signora dal momento in cui si sarà definitivamente Parte_1 stabilita in un nuovo alloggio e avrà la propria indipendenza economica potrà Pers proporre al signor una cifra nelle proprie disponibilità a contributo delle spese che egli si accolla integralmente per il sostentamento dei figli.
7. Le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste interamente a carico del padre IT EZ secondo il seguente criterio e, a titolo esemplificativo:
Pag. 4 di 6 le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore, le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
8. Dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi, la signora si dichiara economicamente autosufficiente. Parte_1
9. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.
10. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
11. I coniugi convengono sin d'ora che, una volta intervenuta la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non appena il figlio avrà Persona_3 raggiunto la maggiore età, al verificarsi pertanto di una causa di cessazione del fondo patrimoniale costituito con atto a firma Notaio rep. n. 52, Persona_4 racc. 40, registrato a Trento il 03.03.2014 n. 2307 Serie 1T, essi provvederanno a richiedere la cancellazione dell'annotazione del fondo patrimoniale iscritto sub GN 1124/3 sulle pp.mm. 1 e 2 della p.ed. 5575 C.C. Trento.
La causa è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Dalla documentazione in atti si evince il passaggio in giudicato della sentenza n.239/2024, emessa il 18.07.2024, pubblicata il 24.07.2024, e l'integrale decorrenza del termine previsto ai sensi dell'art. 3, comma 3, l. n. 898/70. È poi incontroverso che la separazione sia durata ininterrottamente dall'inizio del procedimento;
che non vi è mai stata riconciliazione e che è impossibile la ricostituzione del consorzio matrimoniale essendo venuta meno la comunione morale e spirituale ed avendo le parti dichiarato espressamente di non volersi più riconciliare.
Ricorrono, pertanto, i presupposti per dichiarare lo scioglimento contratto tra e EZ IT, in Trento, in data 26.08.2000, annotato nei Parte_1
Registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 101, p. 1, Uff. 1, anno 2000. Il Tribunale, preso altresì atto dell'accordo raggiunto dai genitori, provvede in conformità, atteso che l'affidamento condiviso e la collocazione presso il padre del figlio minore non contrasta con l'interesse dello stesso, né vi è Persona_3
Pag. 5 di 6 motivo di censurare la concordata disciplina del diritto di visita della madre e neppure di formulare obiezioni in ordine alla pattuita quantificazione del contributo paterno al mantenimento del minore.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione così dispone:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e EZ Parte_1
IT, in Trento, in data 26.08.2000, annotato nei Registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 101, p. 1, Uff. 1, anno 2000, alle condizioni indicate nel ricorso e riportate integralmente nel presente provvedimento;
-dispone, ai sensi dell'art. 10, l. n. 898/70 e succ. mod., che copia autentica della presente sentenza sia trasmessa al competente Ufficiale dello stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. n. 1238/1939.
Così deciso nella camera di consiglio in Trento, il 9 aprile 2025.
Il Presidente
Dott. Luciano Spina
Pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 2231/2024
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei IGg.ri Magistrati
Dott. Luciano Spina Presidente rel.
Dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice
Dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta instaurato da con l'Avv. PEDRINOLLI VALENTINA Parte_1
e
VITTORIANO UEZ, con l'Avv. PEDRINOLLI VALENTINA
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da ricorso congiunto e chiedono la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte.
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito, come da protocollo tra Tribunale
e Procura della Repubblica dd. 14.3.2023.
FATTO E DIRITTO
La IG.ra e il IG. EZ IT, premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio in Trento, in data 26.08.2000, annotato nei Registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 101 p. 1 Uff. 1 anno 2000, e che dall'unione coniugale sono nati tre figli: il 12.08.2002; il Persona_1 Persona_2
01.11.2004 e il 23.08.2008. Persona_3
Con ricorso congiunto, depositato il 15.05.2024, le parti esponevano il venir meno dell'affectio coniugalis e la sussistenza di incomprensioni tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e, pertanto, chiedevano all'intestato Tribunale, l'omologa della separazione personale alle seguenti condizioni:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Trento in via Ss. Cosma e
Damiano n. 13/5 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, in proprietà del solo signor IT EZ per l'intero delle pp.mm. 1 e 2 rimane assegnata al medesimo, anche nell'interesse del figlio minore ivi stabilmente Per_3 convivente.
PIANO GENITORIALE PER I FIGLI MINORENNI
3. I figli maggiorenni e maggiorenni, Persona_1 Persona_2 saranno liberi di frequentare e visitare i genitori a seconda delle proprie esigenze e volontà.
4. Il figlio minorenne resta affidato ad entrambi i genitori, i Persona_3 quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la di lui equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
5. Il figlio minore resta collocato prevalentemente presso la Persona_3 dimora paterna;
la madre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
5/a) una sera a settimana dopo la scuola in una giornata a scelta di e fino al Per_3 giorno successivo, quando la madre lo accompagnerà a scuola;
5/b) 2 week end al mese non consecutivi, dal venerdì dopo la fine della scuola alla mattina del lunedì successivo, quando la madre lo accompagnerà a scuola;
5/c) durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con i figli seguendo il criterio dell'alternanza settimanale e dell'alternanza di anno in anno;
durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il mese di marzo di ogni anno.
6. La signora dal momento in cui si sarà definitivamente Parte_1 stabilita in un nuovo alloggio e avrà la propria indipendenza economica potrà Pers proporre al signor una cifra nelle proprie disponibilità a contributo delle spese che egli si accolla integralmente per il sostentamento dei figli.
7. Le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste interamente a carico del padre IT EZ secondo il seguente criterio e, a titolo esemplificativo:
Pag. 2 di 6 le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore, le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
8. Dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi, la signora si dichiara economicamente autosufficiente. Parte_1
9. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.
La IG.ra e il IG. EZ IT contestualmente Parte_1 chiedevano, ai sensi dell'art.473 bis 49 c.p.c., decorsi i termini di legge decorsi i termini di legge, la pronuncia della sentenza di scioglimento del matrimonio.
I ricorrenti dichiaravano di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione personale con il deposito di note sintetiche di trattazione scritta.
Il Presidente del Tribunale, con provvedimento del 17.05.2024, assegnava il termine di 45 giorni per il deposito di note scritte e dei documenti ex art. 473 bi.13, comma 3, c.p.c. per la fase di separazione.
Con note depositate in data 01.07.2024, la IG.ra IG.ra e il Parte_1
IG. EZ IT, richiamandosi integralmente al contenuto del ricorso introduttivo, ribadivano la volontà di non volersi riconciliare ed insistevano per l'omologa della separazione consensuale alle condizioni ivi rassegnate.
La causa è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c.
Il Tribunale con sentenza n.239/2024, del 18.07.2024, pubblicata il 24.07.2024, omologava le condizioni di separazione come concordate dalle parti ed ordinava l'annotazione della stessa al margine dell'atto di matrimonio.
Con ordinanza di pari data del 18.07.2024 il Tribunale fissava, per la prosecuzione del giudizio di divorzio, l'udienza del 26.03.2025 ed assegnava alle parti il termine fino a tale data per il deposito di note di trattazione scritta.
In data 24.03.2025 si certificava il passaggio in giudicato della sentenza di separazione n.239/2024, emessa il 18.07.2024, pubblicata il 24.07.2024, nel procedimento n.2231/2024 V.G.
Pag. 3 di 6 La IG.ra e il IG. IT EZ con note depositate il Parte_1
26.03.2025 confermavano di non volersi riconciliare e di voler procedere al divorzio alle condizioni rassegnate nel ricorso introduttivo di seguito trascritte:
1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Trento.
2. Confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel Comune di
Trento in via Ss. Cosma e Damiano n. 13/5 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, a favore di IT EZ nell'interesse del figlio minore Per_3 ivi stabilmente convivente.
[...]
PIANO GENITORIALE PER I FIGLI MINORENNI
3. Confermare l'affidamento dei figlio ad entrambi i genitori, Persona_3
i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico- fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. Confermare la collocazione prevalente del figlio presso la Persona_3 dimora paterna.
5. Il figlio minore resta collocato prevalentemente presso la Persona_3 dimora paterna;
la madre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
5/a) una sera a settimana dopo la scuola in una giornata a scelta di e fino Per_3 al giorno successivo, quando la madre lo accompagnerà a scuola;
5/b) 2 week end al mese non consecutivi, dal venerdì dopo la fine della scuola alla mattina del lunedì successivo, quando la madre lo accompagnerà a scuola;
5/c) durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con i figli seguendo il criterio dell'alternanza settimanale e dell'alternanza di anno in anno;
durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il mese di marzo di ogni anno.
6. La signora dal momento in cui si sarà definitivamente Parte_1 stabilita in un nuovo alloggio e avrà la propria indipendenza economica potrà Pers proporre al signor una cifra nelle proprie disponibilità a contributo delle spese che egli si accolla integralmente per il sostentamento dei figli.
7. Le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste interamente a carico del padre IT EZ secondo il seguente criterio e, a titolo esemplificativo:
Pag. 4 di 6 le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore, le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
8. Dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi, la signora si dichiara economicamente autosufficiente. Parte_1
9. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.
10. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
11. I coniugi convengono sin d'ora che, una volta intervenuta la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non appena il figlio avrà Persona_3 raggiunto la maggiore età, al verificarsi pertanto di una causa di cessazione del fondo patrimoniale costituito con atto a firma Notaio rep. n. 52, Persona_4 racc. 40, registrato a Trento il 03.03.2014 n. 2307 Serie 1T, essi provvederanno a richiedere la cancellazione dell'annotazione del fondo patrimoniale iscritto sub GN 1124/3 sulle pp.mm. 1 e 2 della p.ed. 5575 C.C. Trento.
La causa è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Dalla documentazione in atti si evince il passaggio in giudicato della sentenza n.239/2024, emessa il 18.07.2024, pubblicata il 24.07.2024, e l'integrale decorrenza del termine previsto ai sensi dell'art. 3, comma 3, l. n. 898/70. È poi incontroverso che la separazione sia durata ininterrottamente dall'inizio del procedimento;
che non vi è mai stata riconciliazione e che è impossibile la ricostituzione del consorzio matrimoniale essendo venuta meno la comunione morale e spirituale ed avendo le parti dichiarato espressamente di non volersi più riconciliare.
Ricorrono, pertanto, i presupposti per dichiarare lo scioglimento contratto tra e EZ IT, in Trento, in data 26.08.2000, annotato nei Parte_1
Registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 101, p. 1, Uff. 1, anno 2000. Il Tribunale, preso altresì atto dell'accordo raggiunto dai genitori, provvede in conformità, atteso che l'affidamento condiviso e la collocazione presso il padre del figlio minore non contrasta con l'interesse dello stesso, né vi è Persona_3
Pag. 5 di 6 motivo di censurare la concordata disciplina del diritto di visita della madre e neppure di formulare obiezioni in ordine alla pattuita quantificazione del contributo paterno al mantenimento del minore.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione così dispone:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e EZ Parte_1
IT, in Trento, in data 26.08.2000, annotato nei Registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 101, p. 1, Uff. 1, anno 2000, alle condizioni indicate nel ricorso e riportate integralmente nel presente provvedimento;
-dispone, ai sensi dell'art. 10, l. n. 898/70 e succ. mod., che copia autentica della presente sentenza sia trasmessa al competente Ufficiale dello stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. n. 1238/1939.
Così deciso nella camera di consiglio in Trento, il 9 aprile 2025.
Il Presidente
Dott. Luciano Spina
Pag. 6 di 6