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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 06/06/2025, n. 450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 450 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
A ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce — Sezione Prima Civile — composta dai Signori:
1) Dott. Riccardo MELE -Presidente
2) Dott. Maurizio PETRELLI - Consigliere rel.
3) Dott. ssa Virginia ZUPPETTA - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello, iscritta al N.780/2019 R.G, trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 17.4.2024, promossa da:
(COD. FISC.: Controparte_1
in persona del suo rappresentante legale pro tempore, P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Garofalo;
-
APPELLANTE-
Contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli CP_2 CodiceFiscale_1
Avv.ti Maria Giusto e Leonardo De Guido;
-
APPELLATO-
CONCLUSIONI
All'udienza collegiale del 17/04/2024 , tenutasi con le modalità della trattazione scritta, i procuratori delle parti hanno concluso come da note scritte in atti, depositate telematicamente nel termine concesso, da intendersi qui per integralmente riportate. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I fatti rilevanti della causa sono stati esposti dal Tribunale di Brindisi nel seguente modo: “Con atto di citazione, notificato l'11 gennaio 2009, la dott.ssa CP_2
ha contestato il saldo a debito di €. 50.085,62
[...]
(cinquantamilaottantacinque/62, di cui all'estratto conto datato 30/06/2008, del conto corrente a. 018101/00146 acceso in data 17 gennaio 1985 presso la Filiale di Montalbano di Fasano della e, previa dichiarazione di Controparte_3
nullità della clausola di determinazione degli interessi ultralegali con rinvio alle
“condizioni usualmente praticate dalle Aziende di Credito sulla piazza”, della clausola di “capitalizzazione trimestrale degli oneri passivi” nonché di ogni altro onere accessorio applicato e non dovuto, ha chiesto la condanna della convenuta
a pagare € 5.000,00 (cinquemila/00) ovvero quella somma maggiore o minore accertata in corso di causa e, comunque, compensata con gli importi eventualmente dovuti. In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa. si è costituita con "Comparsa di costituzione" Controparte_3
depositata il 17 aprile 2009 eccependo la prescrizione decennale per tutti i diritti antecedenti all'11 gennaio 1999 e chiedendo il rigetto delle domande della dott.ssa
e vittoria di spese… Con sentenza parziale n. 1313/2015 datata 10 aprile CP_2
2015 e depositata l'8 luglio 2015, questo Giudice "non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
contro
CP_2 CP_3
dichiarata improponibile in parte qua la domanda di ripetizione per essere il rapporto ancora in corso, ha emesso, ai fini del prosieguo del giudizio, separata ordinanza”
Con sentenza depositata in data 11.3.2019 il Tribunale ha accertato un saldo in favore della correntista, alla data del 30.9.2008, pari ad euro 126.270,12.
Avverso la predetta sentenza ha interposto appello già CP_4 [...]
chiedendo il rigetto della domanda. CP_3
Instauratosi regolarmente il contraddittorio si è costituita in giudizio CP_2
, chiedendo il rigetto dell'avverso gravame e la condanna dell'appellante
[...]
alle spese di lite.
Espletata un'integrazione della CTU, all'udienza del 17/04/2024, svoltasi mediante il deposito di note di trattazione scritta, le parti hanno precisato le conclusioni e il Collegio ha trattenuto la causa per la decisione, concedendo i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Motivi della decisione
Preliminarmente va esaminata l'eccezione, formulata dall'appellata, di inammissibilità dell'appello per ritenuto passaggio in giudicato dell'impugnata sentenza.
Sostiene l'attrice che, non avendo il procuratore della banca eletto domicilio, il termine breve per l'impugnazione sarebbe ormai decorso dalla data di deposito della sentenza impugnata in cancelleria, con conseguente passaggio in giudicato del provvedimento.
L'eccezione è infondata, in quanto l'appellata, ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione, avrebbe dovuto notificare la sentenza al procuratore costituito presso il domicilio risultante dall'albo professionale, posto che nella fattispecie quest'ultimo esercitava il proprio ministero nell'ambito della circoscrizione del Tribunale di Brindisi (Cass. n. 12775/1999).
Con il primo motivo di appello si censura la ritenuta ammissibilità della domanda dell'attrice qualificata di accertamento negativo.
Secondo la banca, avendo l'attrice proposto chiaramente un'azione di ripetizione di indebito, il Tribunale, una volta accertato che il rapporto di conto corrente era ancora in corso, avrebbe dovuto dichiarare l'inammissibilità della domanda e non invece proseguire il giudizio per l'accertamento negativo del debito, non richiesto dalla . CP_2
Il motivo è infondato.
Intanto l'appellata, con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, ha precisato la domanda chiedendo espressamente anche l'accertamento del rapporto dare/avere fra le parti.
Peraltro, tale domanda di accertamento è il presupposto logico della domanda di ripetizione di indebito e deve ritenersi in questa indubbiamente ricompresa.
D'altra parte, come statuito dalla suprema corte, permane comunque l'interesse del correntista all'accertamento giudiziale, prima della chiusura del conto, dell'entità del saldo parziale ricalcolato, depurato delle appostazioni illegittime, atteso che tale interesse mira al conseguimento di un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non attingibile senza la pronuncia del giudice, consistente nell'esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime, nel ripristino di una maggiore estensione dell'affidamento concessogli e nella riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere alla cessazione del rapporto (Cass. n. 21646/2018).
Col secondo motivo si deduce la violazione dell'art. 2697 c.c.
Secondo la banca la domanda attorea non sarebbe stata sufficientemente provata, non avendo la prodotto tutti gli estratti conto necessari ai fini CP_2 dell'accertamento del saldo.
Il motivo è parzialmente fondato.
Invero la mancata produzione di alcuni estratti conto non comporta il rigetto della domanda del correntista, ma incide solo sulle modalità di calcolo del saldo, nel senso che va assunto, come dato di partenza per il ricalcolo, il saldo iniziale a debito, risultante dal primo estratto conto disponibile o da quelli intermedi dopo intervalli non coperti, che, nel quadro delle risultanze, è il dato più sfavorevole al cliente, sul quale si ripercuote tale incompletezza, in quanto gravato dall'onere della prova degli indebiti pagamenti (Cass. n. 37800/2022: nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva rigettato integralmente la domanda del correntista, poiché non aveva prodotto la sequenza completa degli estratti conto, risultando mancanti alcuni intervalli temporali).
Ebbene, poiché nella sentenza impugnata il saldo finale è stato determinato, proprio per la mancanza di alcuni estratti conto, partendo dal saldo iniziale pari a zero ed effettuando operazioni fittizie di raccordo fra i saldi per i periodi mancanti di estratti conto, nel presente giudizio è stata espletata un'integrazione della CTU proprio ai fini della rideterminazione del saldo finale secondo i criteri indicati nella citata sentenza della cassazione.
All'esito di tale indagine integrativa, condotta in modo rigoroso ed esaustivo, è stato accertato un saldo finale a credito della correntista, alla data del 30.9.2008, pari ad euro 33.865,43, a fronte del saldo di euro 126.270,12 calcolato dal
Tribunale, sempre a credito della . CP_2
Con il terzo motivo la banca lamenta l'omessa motivazione in ordine all'eccezione di prescrizione ritualmente sollevata.
In particolare, secondo la banca il Tribunale avrebbe ritenuto erroneamente assorbito l'esame dell'eccezione di prescrizione stante la dichiarata inammissibilità dell'azione di ripetizione di indebito. In questo modo però il passaggio in giudicato della sentenza di accertamento
“metterebbe in grado la correntista, odierna appellata, di richiedere la chiusura del conto ed il correlativo pagamento del saldo così come accertato: in buona sostanza, pretendere un saldo che, alla data del 30.9.2008, secondo l'avversata sentenza, sarebbe pari ad euro 126.270,12”.
Il motivo è infondato.
Invero, l'accertamento effettuato dalla sentenza impugnata riguarda un saldo meramente contabile, ottenuto mediante l'eliminazione delle appostazioni illegittime.
Solo al momento della chiusura del conto il correntista potrà eventualmente far valere il proprio credito, sulla base del saldo finale, rendendo a quel punto ammissibile l'eccezione di prescrizione della banca, che comporterà un nuovo calcolo del rapporto dare/avere fra le parti.
Con il quarto motivo si sostiene l'illegittimità della sentenza in relazione alla base di calcolo del primo saldo disponibile del conto corrente in contestazione.
La censura è assorbita dall'accoglimento parziale del secondo motivo.
Pertanto, in riforma della sentenza impugnata, va rideterminato il saldo nella misura accertata nel presente giudizio.
Le spese processuali del doppio grado del giudizio, liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico della banca, in considerazione dell'esito complessivo del giudizio.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) In riforma della sentenza impugnata, dichiara che l'ammontare del saldo, alla data del 30.9.2008, è pari ad euro 33.865,43, in favore della correntista;
2) Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del doppio grado, che liquida, per il primo grado, nella somma di euro
5.000,00 per compensi ed euro 100,00 per spese, e, per il presente giudizio, in euro 6.000,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15%, con distrazione in favore degli Avv.ti
Maria Giusto e Leonardo De Guido, ed oltre alle spese di CTU;
3) Condanna l'appellata alla restituzione in favore della banca delle maggiori somme da quest'ultima eventualmente corrisposte in esecuzione della sentenza impugnata.
Lecce, 14.05.2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente
(Dott. Maurizio Petrelli) (Dott. Riccardo Mele)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce — Sezione Prima Civile — composta dai Signori:
1) Dott. Riccardo MELE -Presidente
2) Dott. Maurizio PETRELLI - Consigliere rel.
3) Dott. ssa Virginia ZUPPETTA - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello, iscritta al N.780/2019 R.G, trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 17.4.2024, promossa da:
(COD. FISC.: Controparte_1
in persona del suo rappresentante legale pro tempore, P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Garofalo;
-
APPELLANTE-
Contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli CP_2 CodiceFiscale_1
Avv.ti Maria Giusto e Leonardo De Guido;
-
APPELLATO-
CONCLUSIONI
All'udienza collegiale del 17/04/2024 , tenutasi con le modalità della trattazione scritta, i procuratori delle parti hanno concluso come da note scritte in atti, depositate telematicamente nel termine concesso, da intendersi qui per integralmente riportate. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I fatti rilevanti della causa sono stati esposti dal Tribunale di Brindisi nel seguente modo: “Con atto di citazione, notificato l'11 gennaio 2009, la dott.ssa CP_2
ha contestato il saldo a debito di €. 50.085,62
[...]
(cinquantamilaottantacinque/62, di cui all'estratto conto datato 30/06/2008, del conto corrente a. 018101/00146 acceso in data 17 gennaio 1985 presso la Filiale di Montalbano di Fasano della e, previa dichiarazione di Controparte_3
nullità della clausola di determinazione degli interessi ultralegali con rinvio alle
“condizioni usualmente praticate dalle Aziende di Credito sulla piazza”, della clausola di “capitalizzazione trimestrale degli oneri passivi” nonché di ogni altro onere accessorio applicato e non dovuto, ha chiesto la condanna della convenuta
a pagare € 5.000,00 (cinquemila/00) ovvero quella somma maggiore o minore accertata in corso di causa e, comunque, compensata con gli importi eventualmente dovuti. In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa. si è costituita con "Comparsa di costituzione" Controparte_3
depositata il 17 aprile 2009 eccependo la prescrizione decennale per tutti i diritti antecedenti all'11 gennaio 1999 e chiedendo il rigetto delle domande della dott.ssa
e vittoria di spese… Con sentenza parziale n. 1313/2015 datata 10 aprile CP_2
2015 e depositata l'8 luglio 2015, questo Giudice "non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
contro
CP_2 CP_3
dichiarata improponibile in parte qua la domanda di ripetizione per essere il rapporto ancora in corso, ha emesso, ai fini del prosieguo del giudizio, separata ordinanza”
Con sentenza depositata in data 11.3.2019 il Tribunale ha accertato un saldo in favore della correntista, alla data del 30.9.2008, pari ad euro 126.270,12.
Avverso la predetta sentenza ha interposto appello già CP_4 [...]
chiedendo il rigetto della domanda. CP_3
Instauratosi regolarmente il contraddittorio si è costituita in giudizio CP_2
, chiedendo il rigetto dell'avverso gravame e la condanna dell'appellante
[...]
alle spese di lite.
Espletata un'integrazione della CTU, all'udienza del 17/04/2024, svoltasi mediante il deposito di note di trattazione scritta, le parti hanno precisato le conclusioni e il Collegio ha trattenuto la causa per la decisione, concedendo i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Motivi della decisione
Preliminarmente va esaminata l'eccezione, formulata dall'appellata, di inammissibilità dell'appello per ritenuto passaggio in giudicato dell'impugnata sentenza.
Sostiene l'attrice che, non avendo il procuratore della banca eletto domicilio, il termine breve per l'impugnazione sarebbe ormai decorso dalla data di deposito della sentenza impugnata in cancelleria, con conseguente passaggio in giudicato del provvedimento.
L'eccezione è infondata, in quanto l'appellata, ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione, avrebbe dovuto notificare la sentenza al procuratore costituito presso il domicilio risultante dall'albo professionale, posto che nella fattispecie quest'ultimo esercitava il proprio ministero nell'ambito della circoscrizione del Tribunale di Brindisi (Cass. n. 12775/1999).
Con il primo motivo di appello si censura la ritenuta ammissibilità della domanda dell'attrice qualificata di accertamento negativo.
Secondo la banca, avendo l'attrice proposto chiaramente un'azione di ripetizione di indebito, il Tribunale, una volta accertato che il rapporto di conto corrente era ancora in corso, avrebbe dovuto dichiarare l'inammissibilità della domanda e non invece proseguire il giudizio per l'accertamento negativo del debito, non richiesto dalla . CP_2
Il motivo è infondato.
Intanto l'appellata, con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, ha precisato la domanda chiedendo espressamente anche l'accertamento del rapporto dare/avere fra le parti.
Peraltro, tale domanda di accertamento è il presupposto logico della domanda di ripetizione di indebito e deve ritenersi in questa indubbiamente ricompresa.
D'altra parte, come statuito dalla suprema corte, permane comunque l'interesse del correntista all'accertamento giudiziale, prima della chiusura del conto, dell'entità del saldo parziale ricalcolato, depurato delle appostazioni illegittime, atteso che tale interesse mira al conseguimento di un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non attingibile senza la pronuncia del giudice, consistente nell'esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime, nel ripristino di una maggiore estensione dell'affidamento concessogli e nella riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere alla cessazione del rapporto (Cass. n. 21646/2018).
Col secondo motivo si deduce la violazione dell'art. 2697 c.c.
Secondo la banca la domanda attorea non sarebbe stata sufficientemente provata, non avendo la prodotto tutti gli estratti conto necessari ai fini CP_2 dell'accertamento del saldo.
Il motivo è parzialmente fondato.
Invero la mancata produzione di alcuni estratti conto non comporta il rigetto della domanda del correntista, ma incide solo sulle modalità di calcolo del saldo, nel senso che va assunto, come dato di partenza per il ricalcolo, il saldo iniziale a debito, risultante dal primo estratto conto disponibile o da quelli intermedi dopo intervalli non coperti, che, nel quadro delle risultanze, è il dato più sfavorevole al cliente, sul quale si ripercuote tale incompletezza, in quanto gravato dall'onere della prova degli indebiti pagamenti (Cass. n. 37800/2022: nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva rigettato integralmente la domanda del correntista, poiché non aveva prodotto la sequenza completa degli estratti conto, risultando mancanti alcuni intervalli temporali).
Ebbene, poiché nella sentenza impugnata il saldo finale è stato determinato, proprio per la mancanza di alcuni estratti conto, partendo dal saldo iniziale pari a zero ed effettuando operazioni fittizie di raccordo fra i saldi per i periodi mancanti di estratti conto, nel presente giudizio è stata espletata un'integrazione della CTU proprio ai fini della rideterminazione del saldo finale secondo i criteri indicati nella citata sentenza della cassazione.
All'esito di tale indagine integrativa, condotta in modo rigoroso ed esaustivo, è stato accertato un saldo finale a credito della correntista, alla data del 30.9.2008, pari ad euro 33.865,43, a fronte del saldo di euro 126.270,12 calcolato dal
Tribunale, sempre a credito della . CP_2
Con il terzo motivo la banca lamenta l'omessa motivazione in ordine all'eccezione di prescrizione ritualmente sollevata.
In particolare, secondo la banca il Tribunale avrebbe ritenuto erroneamente assorbito l'esame dell'eccezione di prescrizione stante la dichiarata inammissibilità dell'azione di ripetizione di indebito. In questo modo però il passaggio in giudicato della sentenza di accertamento
“metterebbe in grado la correntista, odierna appellata, di richiedere la chiusura del conto ed il correlativo pagamento del saldo così come accertato: in buona sostanza, pretendere un saldo che, alla data del 30.9.2008, secondo l'avversata sentenza, sarebbe pari ad euro 126.270,12”.
Il motivo è infondato.
Invero, l'accertamento effettuato dalla sentenza impugnata riguarda un saldo meramente contabile, ottenuto mediante l'eliminazione delle appostazioni illegittime.
Solo al momento della chiusura del conto il correntista potrà eventualmente far valere il proprio credito, sulla base del saldo finale, rendendo a quel punto ammissibile l'eccezione di prescrizione della banca, che comporterà un nuovo calcolo del rapporto dare/avere fra le parti.
Con il quarto motivo si sostiene l'illegittimità della sentenza in relazione alla base di calcolo del primo saldo disponibile del conto corrente in contestazione.
La censura è assorbita dall'accoglimento parziale del secondo motivo.
Pertanto, in riforma della sentenza impugnata, va rideterminato il saldo nella misura accertata nel presente giudizio.
Le spese processuali del doppio grado del giudizio, liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico della banca, in considerazione dell'esito complessivo del giudizio.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) In riforma della sentenza impugnata, dichiara che l'ammontare del saldo, alla data del 30.9.2008, è pari ad euro 33.865,43, in favore della correntista;
2) Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del doppio grado, che liquida, per il primo grado, nella somma di euro
5.000,00 per compensi ed euro 100,00 per spese, e, per il presente giudizio, in euro 6.000,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15%, con distrazione in favore degli Avv.ti
Maria Giusto e Leonardo De Guido, ed oltre alle spese di CTU;
3) Condanna l'appellata alla restituzione in favore della banca delle maggiori somme da quest'ultima eventualmente corrisposte in esecuzione della sentenza impugnata.
Lecce, 14.05.2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente
(Dott. Maurizio Petrelli) (Dott. Riccardo Mele)