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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 30/01/2025, n. 447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 447 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
- Sezione Lavoro -
Il Giudice del Lavoro designato, dott.ssa Rita Nicosia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 7562/2024 avente ad oggetto opposizione ad accertamento tecnico preventivo a norma dell'art. 445 bis c.p.c.
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...], cod. fisc.: , Parte_1 C.F._1
IN QUALITÀ DI ESERCENTE LA RESPONSABILITÀ GENITORIALE SUL MINORE
[...]
nato a [...] il [...], cod. fisc.: , rappresentati Per_1 C.F._2
e difesi dall'avv. Vittorio Anselmi del Foro di Catania ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, sito in Catania via Milano n. 29, come da procura in atti telematici
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede centrale in Roma via CP_1
Ciro Il Grande n.21, p.iva , rappresentato e difeso dall'avv. Silvana Mariotti, P.IVA_1 elettivamente domiciliato presso la sede dell'Avvocatura Provinciale INPS di Catania, sita in
Catania piazza della Repubblica n.26, giusta procura in atti telematici
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti comparse hanno precisato le rispettive conclusioni come da note scritte sostitutive dell'udienza depositate in atti telematici a norma dell'art. 127 ter c.p.c..
Pagina 1 IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato telematicamente il 30.07.2024, nella qualità di Parte_1
genitore esercente la potestà nei confronti del figlio minore , ha contestato le Persona_1 conclusioni rassegnate dal consulente tecnico d'ufficio nella relazione peritale disposta nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. iscritto al n. 11010/2023
r.g., assumendo, in breve, che la relazione peritale è incompleta, imprecisa ed errata a fronte delle reali condizioni di salute del minore, affetto da “Emiplegia spastica ed emiparesi emisferica non specificata. Atrofia delle circonvolluzioni cerebrali emisfero sx e consensuale dilatazione ex vacuo degli spazi liquorali parieto-temporo-occipitale e del ventricolo omolaterale” e, dunque, di patologie di gravità tale da rendere indispensabile l'aiuto di un accompagnatore
Conseguentemente, parte ricorrente ha chiesto di “statuire che è affetto da Persona_1
patologie gravi e permanenti comportanti una invalidità civile del 100%, una condizione di
Handicap in situazione di gravità (ex art. 3 comma 3) e tali da escludere in toto la sua capacità ad attendere autonomamente agli atti quotidiani della vita, con conseguente diritto all'indennità di accompagnamento, e conseguentemente condannare l' a liquidare dette CP_1
indennità con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa o dalla diversa data che sarà ritenuta di Giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del … procuratore … (ex) art.93 C.P.C.”. CP_ In data 6.11.2024 si è ritualmente costituito nel presente giudizio l' depositando telematicamente memoria difensiva con la quale ha chiesto, in via preliminare, la declaratoria di inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso e, nel merito, il rigetto delle pretese ivi avanzate per assenza del requisito sanitario.
La presente controversia è stata istruita mediante l'acquisizione di prove documentali nonché del fascicolo cartaceo e telematico del procedimento di accertamento tecnico preventivo sopra richiamato;
quindi, con ordinanza del 7.01.2025 è stata disposta la regolarizzazione dei documenti di causa non rinvenendosi nel fascicolo telematico la produzione della documentazione acquisita dal CTU in sede peritale (rectius certificazione del
16.01.2024 dell'U.O.S. di Recupero e Riabilitazione Funzionale U.O.C. Unità Spinale
Unipolare dell' nonché attestato dell' del Controparte_2 Controparte_3
22.01.2024 per rilascio presidi). Infine, all'udienza del 29.01.2025 sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo quanto previsto dall'art. 127 ter
Pagina 2 c.p.c., trattenuta in decisione nel rispetto di quanto stabilito dalla disposizione normativa da ultimo richiamata.
____________________________
Sul piano processuale, nulla osta all'ammissibilità del ricorso, in quanto l'atto introduttivo della presente fase è stato depositato in data 30.07.2024 e, dunque, in piena osservanza del termine perentorio di 30 giorni decorrente dal deposito della dichiarazione di dissenso di cui al comma IV dell'art. 445 bis c.p.c., che essendo intervenuta il 3.07.2024, a sua volta, risulta resa entro il termine perentorio all'uopo fissato con provvedimento del 7.06.2024.
Nel merito, va rilevato che la Commissione Medica per l'accertamento dell'handicap e dell'invalidità civile, ha riconosciuto che il minore è portatore di handicap in stato di gravità a norma del comma 3 articolo 3 della l. n. 104/1992 nonché invalido con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età (L.118/71 L.289/90), restando tale apprezzamento confermato anche dal tecnico d'ufficio nominato nella fase sommaria.
A fondamento della valutazione che precede, l'ausiliario di questo giudice ha sottoposto a vaglio critico la documentazione sanitaria prodotta dalla parte ricorrente e, dopo aver raccolto l'anamnesi del minore, ha sottoposto quest'ultimo ad esame obiettivo constando personalmente che “il paziente si presenta curato nell'igiene personale, in buone condizioni generali, cute e mucose di colorito roseo, masse muscolari lievemente ipotoniche a dx, si rileva sfumata emiparesi destra, lieve deficit nella flesso estensione dell'arto superiore destro, deambulazione lievemente emiparetica a destra con lieve equinismo, piattismo bilaterale. Indifferenti ai fini della presente indagine l'analisi di ulteriori distretti ed apparati”. Quindi, il CTU ha ricostruito le categorie logico giuridiche che legittimano il riconoscimento dell'indennità di frequenza, concludendo che , essendo affetto da “sfumata emiparesi destra, Persona_1 piattismo bilaterale”, “necessit(a) di frequenza o assistenza presso centri specializzati o personale dedicato al fine di un recupero delle funzioni intellettive”, restando soddisfatti i presupposti sanitari legittimanti la fruizione dell'indennità di frequenza, trattandosi di
“prestazione economica erogata a sostegno dell'inserimento scolastico e sociale dei ragazzi con disabilità fino al compimento del 18° anno di età … che frequentano periodicamente centri ambulatoriali, centri diurni anche di tipo semi-residenziale, pubblici o privati (purché operanti in regime convenzionale) specializzati nel trattamento terapeutico e nella riabilitazione e recupero di persone portatrici di handicap, scuole pubbliche o private di ogni ordine e grado a partire dagli asili nido, centri di formazione o addestramento professionale pubblici o privati
(purché convenzionati) finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti” medesimi.
Pagina 3 Nel contesto considerato, parte ricorrente ha assunto che le condizioni di salute del minore legittimano, a favore di quest'ultimo, il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Non è superfluo ricordare che la prestazione dell'accompagnamento compete ai cittadini nei cui confronti sia stata accertata una inabilità totale e che, in aggiunta, si trovino nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, bisognano di un'assistenza continua.
Nell'interpretare le condizioni legittimanti l'accesso al beneficio in parola, la Suprema Corte
è costante nell'affermare che deve trattarsi “chiaramente di situazioni che prescindono da episodici contesti, dovendo essere verificate nella loro inerenza costante al soggetto e non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, quale, ad esempio, il portarsi fuori della propria abitazione, ovvero la necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, pur dovendosi intendere in senso relativo la nozione di "continuità", della necessità e dell'assistenza. In definitiva, i requisiti sono diversi e ben più rigorosi della semplice difficoltà nella deambulazione o nel compimento di altri atti” (tra le varie, Cass. 30.03.2011, n.7273).
Di conseguenza, resta escluso che possa riconoscersi la sussistenza del beneficio de quo in presenza di una semplice difficoltà a deambulare ovvero a compiere gli atti quotidiani della vita proprio perché la richiamata normativa è incentrata sul concetto di “impossibilità” (così Cass.
n. 15663/2010 in motivazione che richiama anche Cass. n.12521/2009, Cass. n. 14076/2006, n.
10281/2003, n. 3228/1999); parimenti, non giova la temporaneità ovvero l'episodicità del contesto, rientrando nell'area di rilevanza della normativa in esame, per come ribadito dalla
Suprema Corte, soltanto quelle situazioni “acclarate nella loro inerenza costante al soggetto e non in rapporto ad una soltanto delle possibili manifestazioni del vivere quotidiano, quali ad esempio, il portarsi fuori dalla propria abitazione” (v., ancora, in motivazione, Cass.
1.12.2017, n.28900).
Rispetto all'accertamento della spettanza del beneficio oggetto di tale tutela, il tecnico d'ufficio, nel dare atto delle risultanze delle certificazioni mediche acquisite, ha sottolineato che il piccolo , di sette anni, si è sottoposto “in data 16/01/2024 … presso Persona_1
l'U.O.S. di Recupero e Riabilitazione Funzionale U.O.C. Unità Spinale Unipolare dell' di Catania, a controllo specialistico dove il sanitario metteva in Controparte_2 evidenza: “…sfumata, emiparesi destra, ritardo del linguaggio, piedi piatti. Valutazione
Fisiatrica: nato alla 39 settimana da parto naturale dopo travaglio prolungato. A 3 mesi diagnosi di emiparesi dx e presa in carico fisioterapica presso ODA 5 vv la settimana (2 kinesi,
1 di psicomoticità e 2 sedute di logopedia) Deambulazione autonoma acquisita a quasi 2 anni,
Pagina 4 ritardo nello sviluppo del linguaggio (pronuncia mamma, papà. Acqua). Frequenta la prima elementare con insegnante di sostegno. All'arto superiore emiparesi dx. Utilizza la mano sn come mano dominante. Con la mano dx riesce ad utilizzare la pinza pollice indice, deficitarie le altre pinze. Prevalenza della pronazione dell'avambraccio con deficit di supinazione a dx.
Andatura lievemente emiparetica a dx con lievissimo equinismo. Piattismo bilaterale. Al momento non si ritiene opportuno il trattamento con tossina botulinica. Si prescrivono ortesi plantari e calzature di rivestimento…”.
Rispetto ad un quadro clinico che denota sostanzialmente una capacità del minore di camminare senza appoggio grazie anche l'uso di protesi adeguate e che è in grado di conservare i movimenti delle dita indice /pollice, la documentazione sanitaria prodotta in questa fase di giudizio non evidenzia al riguardo alcun aggravamento del quadro clinico registrato a carico del piccolo . Per_1
Infatti, la certificazione rilasciata dalla Clinica Pediatrica dell'Azienda Ospedaliero
Universitaria Policlinico “G. Rodolico –San Marco” del 20.09.2024 attesta che il minore presenta “condizioni generali buone … masse muscolari lievemente ipotrofiche;
lieve ipertono appendicolare. Apparato osteoarticolare: dismetria delle scapole, pectus excavatum, dismetria arti inferiori … conformazione anomala dei lobi auricolari bilateralmente … Ascoltazione del cuore: toni cardiaci validi e ritmici, PA 106/59 mmHg … Diuresi riferita regolare;
alveo riferito regolare.
Sistema nervoso: sensorio integro, vigile e reattivo. Pupille ispcoriche, isocicliche, normoreagenti allo stimolo luminoso. Il piccolo presenta scarsa compliance alla vista. Per quanto valutabile, nervi cranici apparentemente indenni. Atteggiamento degli arti superiori flessi e mani chiuse a pugno (dx>sn). Riesce ad afferrare gli oggetti con la mano destra, seppure con difficoltà. Lieve ipertono degli arti superiore ed inferiore di destra. Impaccio motorio durante la deambulazione. Extrarotazione di piedi bilateralmente (dx>sn). Segni meningei assenti. Riflessi periferici rotulei iperelicitabili. Sensibilità apparentemente conservata. Linguaggio e psiche non adeguati all'età”. Muovendo dalle risultanze dell'esame obiettivo, degli esami di laboratorio e strumentali unitamente alla storia clinica del piccolo
, lo specialista della predetta Azienda Ospedaliera non ha ritenuto di sottoporre il Per_1 minore ad alcun trattamento farmacologico, ma, d'intesa con i colleghi fisiatri, per quanto rileva in questa sede, ha prescritto “di proseguire il trattamento riabilitativo praticato con esercizi di stretching e potenziamento dell'emilato destro, nonché rieducazione posturale globale e training della deambulazione e dell'equilibrio”.
Pagina 5 Dal referto rilasciato dall'UOSD di Medicina Fisica e della Riabilitazione del 23.07.2024 resta accertato che il minore non è impossibilitato a deambulare ma presenta un “lieve impaccio motorio” che comunque consente di compiere in autonomia la medesima, per quanto, come sottolineato dal CTU, essa appare “lievemente emiparetica a destra con lieve equinismo”, tanto che è emerso in sede peritale che “in data 22/01/2024 l' rilasciava copia CP_4 attestato per rilascio presidi (SO+palntari+aggiuntivi)” e gli stessi genitori, nel riferire al pediatra all'atto di raccogliere l'anamnesi del figlio, hanno confermato che “il piccolo avrebbe continuato a praticare fisiokinesiterapia e logopedia;
avrebbe acquisito la deambulazione autonoma e pronuncerebbe diverse parole, comunicando con linguaggio “telegrafico””.
In atti, non sussistono dati clinici di divergenza rispetto alle risultanze probatorie esposte: nessun elemento comprova un reale aggravamento delle condizioni psico patologiche del minore né risultano dedotte deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate inficianti la congruenza delle considerazioni medico legali di cui alla perizia d'ufficio redatta in fase sommaria, sicché le censure mosse ad essa si risolvono in un personale apprezzamento delle infermità prive di pregio probatorio, proprio perché non supportate da evidenze diagnostiche finendo per integrare una forma di mero dissenso diagnostico insufficiente di per sé a legittimare la rinnovazione della consulenza peritale.
Pertanto, condividendosi le argomentazioni immuni a vizi logici rese dal consulente d'ufficio della fase sommaria, va affermato che sin dall'epoca di presentazione Persona_1
della domanda amministrativa (3.03.2023), è invalido con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età-indennità di frequenza nonché soggetto portatore di handicap in stato di gravità (comma 3 articolo 3 della l. n. 104/1992).
Per il resto, il ricorso va rigettato.
Le spese processuali della fase sommaria e quelle della fase di opposizione, nonché quelle di
CTU della fase sommaria, vanno dichiarate irripetibili stante le condizioni reddituali della parte ricorrente rilevanti a norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulle domande proposte inter partes, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione,
nei confronti di sin dall'epoca di presentazione della domanda Pt_2 Persona_1
amministrativa (3.03.2023), è invalido con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età-indennità di frequenza nonché soggetto portatore di handicap in stato di gravità (comma 3 articolo 3 della l. n. 104/1992).
Pagina 6 RIGETTA per il resto il ricorso
PONE definitivamente gli esborsi della CTU a carico dell' CP_1
DICHIARA irripetibili le spese di lite della fase sommaria e della fase di opposizione
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza
Così deciso in Catania il 30.01.2025
Il Giudice
Dott.ssa Rita Nicosia
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