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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 26/03/2025, n. 437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 437 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE in composizione monocratica, nella persona del Giudice delegato dott.
Daniele Salvatore Abbate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 795/2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
Tra
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
16/09/1976, elettivamente domiciliata nel proprio studio in Misilmeri via
San Giusto n. 8
-ricorrente-
Contro
(CF ) in persona del Ministro p.t.; Controparte_1 P.IVA_1
-resistente contumace-
OGGETTO: opposizione ex art. 84 dpr 115/02.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 23/01/2025, a seguito di discussione orale, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11/04/2024, l'avv. ha Parte_1
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
proposto opposizione avverso il provvedimento del 15/03/2024, con il quale Giudice penale ha pronunciato il non luogo a provvedere sull'istanza di liquidazione degli onorari inerenti alla propria attività di difensore d'ufficio, espletata nel procedimento penale n. 3017/2014 R.g.
La ricorrente narra di avere svolto la propria attività difensiva in favore dell'imputato Controparte_2
Afferma di aver avviato il recupero del proprio credito con la procedura monitoria e che la notifica del decreto ingiuntivo e del successivo precetto e pignoramento non avevano esito positivo.
Rileva altresì che la prima istanza di liquidazione del 14/02/2022 è stata rigettata dal Giudice penale con provvedimento del 13/06/2023, per mancato esperimento della procedura esecutiva nei confronti del proprio assistito, e che pertanto la stessa ha provveduto ad escutere il debitore mediante pignoramento mobiliare.
A seguito poi di riproposizione di nuova istanza in data 26/02/2024, il
Giudice penale ha dichiarato il non luogo a provvedere, in ragione del giudicato formatosi sul provvedimento di rigetto della prima istanza e del mancato esperimento da parte del difensore del rimedio dell'opposizione di cui agli artt. 84 e 170 D.P.R, n. 115/2002.
Contesta la ricorrente l'assunto del Giudice di prime cure.
Chiede dunque in via principale di dichiarare nullo il provvedimento di non luogo provvedere emesso dal Giudice penale e liquidare il compenso per la propria attività difensiva ovvero, in subordine, disporre il rinvio degli atti al giudice a quo per la liquidazione.
Il ricorso, unitamente al decreto, è stato ritualmente notificato al
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
resistente che non si è costituito in giudizio.
La causa è stata istruita mediante acquisizione di prova precostituita.
All'udienza del 23/01/2025, a seguito di discussione orale, la causa è
stata trattenuta in decisione.
Tanto premesso, preliminarmente va dichiarata la contumacia del
, il quale sebbene ritualmente evocato in giudizio Controparte_1
non si è costituito.
Per quanto concerne al merito del giudizio, la domanda è fondata e merita accoglimento.
Il provvedimento impugnato si basa sull'erronea valutazione del primo decidente in ordine al potere, residuo al precedente provvedimento di rigetto, di liquidare il compenso per l'attività di difensore d'ufficio all'odierna ricorrente, essendo venuta meno la ragione che aveva determinato il rigetto dell'istanza di liquidazione originariamente proposta.
Il provvedimento opposto va riformato per le ragioni che seguono.
Con il provvedimento di rigetto del 13.6.2023, il giudice investito della liquidazione in data non si è pronunciato sul merito della pretesa liquidazione, ma ha accertato la sussistenza di un ostacolo giuridico (la mancata escussione dell'assistito) per azionare la pretesa nei confronti dell'Erario.
Come affermato dalla Suprema Corte “In tema di liquidazione del
compenso del difensore d'ufficio, il provvedimento reiettivo (nella specie: in
difetto del previo esperimento delle procedure esecutive in danno della
parte assistita) non è suscettibile di acquisire valore di giudicato,
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
trattandosi di provvedimento emesso "allo stato degli atti"; ne consegue che
la relativa istanza, in presenza di utili sopravvenienze (nella specie, a
seguito di esito infruttuoso delle suddette procedure esecutive), è riproponibile (vds. Cass. pen. 15740/2008). Alla luce delle argomentazioni che precedono e considerato che la ricorrente ha offerto prova di avere soddisfatto il requisito di cui all'art. 116 dpr 115/02 alla data di proposizione della seconda istanza di liquidazione, il ricorso va accolto e il provvedimento impugnato va annullato, con conseguente liquidazione dell'onorario del difensore per l'attività svolta quale difensore di ufficio di Controparte_2
Per quanto attiene al quantum liquidabile, si rileva che l'onorario del difensore va liquidato in conformità al disposto di cui all'art. 116 DPR
115/02, ossia secondo le modalità indicate dall'art. 82 del citato decreto.
A tali somme vanno poi aggiunti i costi per l'escussione dell'assistito (cfr.
Cass. civ. n. 5609/19) la cui quantificazione è rimessa al giudice della liquidazione (cfr. Cass. civ. n. 24104/11) tenuto conto del disposto di cui all'art. 130 DPR 115/02.
In particolare, ritenuta congrua la somma richiesta quale compenso per l'attività professionale prestata e ritenuto di quantificare in euro 310 i compensi dovuti per l'attività finalizzata all'escussione dell' (d.i. e CP_2
precetto), oltre spese vive documentate per euro 48,89, i compensi vanno liquidati come precede.
Le spese di lite tenuto conto della natura del giudizio e della contumacia di parte resistente vanno lasciate in capo alla parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa,
definitivamente pronunciando:
- dichiara la contumacia del;
Controparte_1
- accoglie il ricorso e per l'effetto liquida in favore dell'Avv.
[...]
per l'attività svolta nell'ambito del procedimento penale n. Pt_1
3017/2014 R.g., la somma di € 2.590,00 oltre spese generali, IVA
e CPA, come per legge, e oltre euro 48,89 per spese vive,
ordinandone il pagamento il carico dell'Erario;
- nulla sulle spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza
Così deciso in Termini Imerese, in data 26.3.2025. Il presente provvedimento, redatto su documento informatico,
viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott. Daniele Salvatore
Abbate, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4
del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n.
24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n.
44.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE in composizione monocratica, nella persona del Giudice delegato dott.
Daniele Salvatore Abbate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 795/2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
Tra
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
16/09/1976, elettivamente domiciliata nel proprio studio in Misilmeri via
San Giusto n. 8
-ricorrente-
Contro
(CF ) in persona del Ministro p.t.; Controparte_1 P.IVA_1
-resistente contumace-
OGGETTO: opposizione ex art. 84 dpr 115/02.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 23/01/2025, a seguito di discussione orale, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11/04/2024, l'avv. ha Parte_1
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
proposto opposizione avverso il provvedimento del 15/03/2024, con il quale Giudice penale ha pronunciato il non luogo a provvedere sull'istanza di liquidazione degli onorari inerenti alla propria attività di difensore d'ufficio, espletata nel procedimento penale n. 3017/2014 R.g.
La ricorrente narra di avere svolto la propria attività difensiva in favore dell'imputato Controparte_2
Afferma di aver avviato il recupero del proprio credito con la procedura monitoria e che la notifica del decreto ingiuntivo e del successivo precetto e pignoramento non avevano esito positivo.
Rileva altresì che la prima istanza di liquidazione del 14/02/2022 è stata rigettata dal Giudice penale con provvedimento del 13/06/2023, per mancato esperimento della procedura esecutiva nei confronti del proprio assistito, e che pertanto la stessa ha provveduto ad escutere il debitore mediante pignoramento mobiliare.
A seguito poi di riproposizione di nuova istanza in data 26/02/2024, il
Giudice penale ha dichiarato il non luogo a provvedere, in ragione del giudicato formatosi sul provvedimento di rigetto della prima istanza e del mancato esperimento da parte del difensore del rimedio dell'opposizione di cui agli artt. 84 e 170 D.P.R, n. 115/2002.
Contesta la ricorrente l'assunto del Giudice di prime cure.
Chiede dunque in via principale di dichiarare nullo il provvedimento di non luogo provvedere emesso dal Giudice penale e liquidare il compenso per la propria attività difensiva ovvero, in subordine, disporre il rinvio degli atti al giudice a quo per la liquidazione.
Il ricorso, unitamente al decreto, è stato ritualmente notificato al
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
resistente che non si è costituito in giudizio.
La causa è stata istruita mediante acquisizione di prova precostituita.
All'udienza del 23/01/2025, a seguito di discussione orale, la causa è
stata trattenuta in decisione.
Tanto premesso, preliminarmente va dichiarata la contumacia del
, il quale sebbene ritualmente evocato in giudizio Controparte_1
non si è costituito.
Per quanto concerne al merito del giudizio, la domanda è fondata e merita accoglimento.
Il provvedimento impugnato si basa sull'erronea valutazione del primo decidente in ordine al potere, residuo al precedente provvedimento di rigetto, di liquidare il compenso per l'attività di difensore d'ufficio all'odierna ricorrente, essendo venuta meno la ragione che aveva determinato il rigetto dell'istanza di liquidazione originariamente proposta.
Il provvedimento opposto va riformato per le ragioni che seguono.
Con il provvedimento di rigetto del 13.6.2023, il giudice investito della liquidazione in data non si è pronunciato sul merito della pretesa liquidazione, ma ha accertato la sussistenza di un ostacolo giuridico (la mancata escussione dell'assistito) per azionare la pretesa nei confronti dell'Erario.
Come affermato dalla Suprema Corte “In tema di liquidazione del
compenso del difensore d'ufficio, il provvedimento reiettivo (nella specie: in
difetto del previo esperimento delle procedure esecutive in danno della
parte assistita) non è suscettibile di acquisire valore di giudicato,
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
trattandosi di provvedimento emesso "allo stato degli atti"; ne consegue che
la relativa istanza, in presenza di utili sopravvenienze (nella specie, a
seguito di esito infruttuoso delle suddette procedure esecutive), è riproponibile (vds. Cass. pen. 15740/2008). Alla luce delle argomentazioni che precedono e considerato che la ricorrente ha offerto prova di avere soddisfatto il requisito di cui all'art. 116 dpr 115/02 alla data di proposizione della seconda istanza di liquidazione, il ricorso va accolto e il provvedimento impugnato va annullato, con conseguente liquidazione dell'onorario del difensore per l'attività svolta quale difensore di ufficio di Controparte_2
Per quanto attiene al quantum liquidabile, si rileva che l'onorario del difensore va liquidato in conformità al disposto di cui all'art. 116 DPR
115/02, ossia secondo le modalità indicate dall'art. 82 del citato decreto.
A tali somme vanno poi aggiunti i costi per l'escussione dell'assistito (cfr.
Cass. civ. n. 5609/19) la cui quantificazione è rimessa al giudice della liquidazione (cfr. Cass. civ. n. 24104/11) tenuto conto del disposto di cui all'art. 130 DPR 115/02.
In particolare, ritenuta congrua la somma richiesta quale compenso per l'attività professionale prestata e ritenuto di quantificare in euro 310 i compensi dovuti per l'attività finalizzata all'escussione dell' (d.i. e CP_2
precetto), oltre spese vive documentate per euro 48,89, i compensi vanno liquidati come precede.
Le spese di lite tenuto conto della natura del giudizio e della contumacia di parte resistente vanno lasciate in capo alla parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa,
definitivamente pronunciando:
- dichiara la contumacia del;
Controparte_1
- accoglie il ricorso e per l'effetto liquida in favore dell'Avv.
[...]
per l'attività svolta nell'ambito del procedimento penale n. Pt_1
3017/2014 R.g., la somma di € 2.590,00 oltre spese generali, IVA
e CPA, come per legge, e oltre euro 48,89 per spese vive,
ordinandone il pagamento il carico dell'Erario;
- nulla sulle spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza
Così deciso in Termini Imerese, in data 26.3.2025. Il presente provvedimento, redatto su documento informatico,
viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott. Daniele Salvatore
Abbate, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4
del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n.
24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n.
44.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile