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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 10/11/2023, n. 16797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 16797 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/11/2023
N. 16797/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01328/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1328 del 2023, proposto da-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Edoardo Montagnani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero Affari Esteri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento:
del rifiuto del visto di ingresso del ricorrente n. -OMISSIS- da parte dell'Ambasciata d'Italia Dhaka, notificato in data 8 agosto 2022, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o successivo, con ogni conseguente e necessaria statuizione di legge;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero Affari Esteri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 novembre 2023 il dott. Giuseppe Sapone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il proposto gravame il ricorrente ha impugnato (chiedendone l’annullamento) il diniego opposto alla domanda di visto di ingresso per la partecipazione ad un corso di formazione per cittadini stranieri in Italia.
2. L’intimata Amministrazione si è costituita in giudizio per resistere al ricorso, depositando una relazione difensiva proveniente dall’Ambasciata.
3. Con ordinanza n.-OMISSIS-- la Sezione ha accolto l’istanza cautelare avanzata da parte ricorrente, nei sensi e nei termini di cui in motivazione.
4. In vista della trattazione di merito, le parti in causa non hanno prodotto memorie e/o documentazione ex art. 73, co. 1, c.p.a.
5. All’udienza pubblica dell’8 novembre 2023, vista anche l’istanza di passaggio in decisione depositata dalla parte ricorrente, la causa è stata trattenuta in decisione sulla base degli atti depositati, come riportato a verbale.
6. Il ricorso è meritevole di accoglimento, nei sensi e nei termini di seguito precisati.
Nello specifico, si rileva come sulla base della documentazione versata in atti non risulta che l’Amministrazione abbia preventivamente comunicato il preavviso di rigetto al ricorrente, con l’effetto di precludere a quest’ultimo la prescritta interlocuzione di carattere procedimentale.
6.2. L’evidenziata circostanza induce a ravvisare la fondatezza della proposta censura – articolata nell’ambito del secondo motivo di ricorso – incentrata sulla dedotta violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990, venendo in rilievo nel caso di specie un procedimento ad istanza di parte, per cui la comunicazione del preavviso di rigetto deve necessariamente precedere l’adozione del provvedimento di rigetto da parte dell’amministrazione, pena la lesione delle garanzie partecipative che la legge riconosce al privato in sede procedimentale.
Nel delineare la portata dell’istituto in considerazione, la giurisprudenza amministrativa ha infatti affermato che “l’introduzione nell’ordinamento, con legge 11 febbraio 2005 n. 15 del 2005, del preavviso di rigetto ha segnato l’ingresso di una modalità di partecipazione al procedimento, con la quale si è voluta ‘anticipare’ l’esplicitazione delle ragioni del provvedimento sfavorevole alla fase endoprocedimentale, allo scopo di consentire una difesa ancora migliore all’interessato, mirata a rendere possibile il confronto con l’amministrazione sulle ragioni da essa ritenute ostative all’accoglimento della sua istanza, ancor prima della decisione finale. L’istituto del cd. ‘preavviso di rigetto’ ha così lo scopo di far conoscere alle amministrazioni, in contraddittorio rispetto alle motivazioni da esse assunte in base agli esiti dell’istruttoria espletata, quelle ragioni, fattuali e giuridiche, dell’interessato, che potrebbero contribuire a far assumere agli organi competenti una diversa determinazione finale, derivante, appunto, dalla ponderazione di tutti gli interessi in campo e determinando una possibile riduzione del contenzioso fra le parti …” (in tal senso, cfr. Cons. Stato, sez. III, sent. 8 ottobre 2021, n. 6743).
I principi espressi trovano piena applicazione nel caso di specie, posto che l’Amministrazione resistente, nel rendere il gravato provvedimento di diniego del visto di ingresso, ha fatto esercizio di un potere di carattere discrezionale, tenuto conto del fatto che rientra nell’ambito della discrezionalità amministrativa la valutazione inerente alla sussistenza del rischio migratorio, posto sostanzialmente a fondamento del diniego dell’istanza formulata dal ricorrente per il rilascio del visto di ingresso per cui è causa (in termini generali, cfr. ex multis TAR Lazio, Roma, sez. IV, sent. 9 febbraio 2023, n. 2258).
6.3. Ravvisata la fondatezza della censura inerente alla dedotta violazione dell’articolo 10-bis L. n. 241/1990, si intende evidenziare – alla luce del dato positivo di riferimento – il correlato effetto in termini di annullabilità del provvedimento (finale) adottato, oggetto del proposto gravame.
L’articolo 21 octies, comma 2, della medesima legge n. 241/1990, infatti, all’esito della modifica introdotta con l’art. 12, comma 1, lett. d), d.l. n. 76/2020 (convertito con l. n. 120/2020) – applicabile ratione temporis al caso di specie – impedisce l’applicazione del meccanismo di non annullabilità di cui al medesimo articolo per il caso di violazione dell’articolo 10 bis.
Per effetto della richiamata novella legislativa, dunque, il mancato rispetto dell’obbligo di preventiva comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, imposto dall’art. 10-bis della legge n. 241/1990, determina l’annullamento del provvedimento discrezionale senza che sia consentito all’amministrazione dimostrare in giudizio che il provvedimento non avrebbe potuto avere contenuto diverso da quello in concreto adottato (in tal senso, cfr. ex multis Cons. St., sez. III, sent. n. 6743/2021, cit.).
7. In definitiva, dalla ravvisata fondatezza dell’esposta censura (con assorbimento delle restanti doglianze) discende, per l’effetto, l’annullamento del gravato provvedimento di diniego con il conseguente obbligo a carico della resistente Amministrazione di provvedere in sede di riesame alla preventiva comunicazione alla parte ricorrente degli eventuali motivi ostativi all’accoglimento della domanda di visto, secondo quanto prescritto dal citato art. 10 bis L. n. 241/1990, ad essa rimanendo riservata l’adozione degli atti conseguenziali.
8. In conclusione, il ricorso va accolto nei sensi e nei termini precisati in motivazione.
9. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura individuata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione e per gli effetti annulla il gravato provvedimento.
Condanna il resistente Ministero al pagamento a favore di parte ricorrente delle spese di giudizio, liquidate in complessivi Euro 1.000,00=
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Sapone, Presidente, Estensore
Chiara Cavallari, Referendario
Marco Savi, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Giuseppe Sapone |
IL SEGRETARIO