Art. 6. 1. Sono fatte salve le disposizioni contenute nell' articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 , introdotto dall' articolo 2 del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 399 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 501 .
Nota all'art. 6:
- Si riporta il testo dell' art. 12-sexies del D.L. n. 306/1992 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalita' mafiosa):
"Art. 12-sexies (Ipotesi particolari di confisca). - 1.
Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell' art. 444 del codice di procedura penale , per taluno dei delitti previsti dagli articoli 416-bis, 629, 630, 644, 644-bis, 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma, 648-bis, 648-ter del codice penale, nonche' dall'art. 12-quinquies, comma 1 , del D.L. 8 giugno 1992, n. 306 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 , ovvero per taluno dei delitti previsti dagli articoli 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 , e' sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilita' di cui il condannato non puo' giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilita' a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attivita' economica.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell' art. 444 del codice di procedura penale , per un delitto commesso avvalendosi delle condizioni previste dall' art. 416-bis del codice penale , ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonche' a chi e' stato condannato per un delitto in materia di contrabbando, nei casi di cui all'articolo 295, secondo comma, del testo unico approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 .
3. Fermo quanto previsto dagli articoli 100 e 101 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 , per la gestione e la destinazione dei beni confiscati a norma dei commi 1 e 2 si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel D.L. 14 giugno 1989, n. 230 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282 . Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella prevista dall' art. 444, comma 2, del codice di procedura penale , nomina un amministratore con il compito di provvedere alla custodia, alla conservazione e all'amministrazione dei beni confiscati. Non possono essere nominate amministratori le persone nei cui confronti il provvedimento e' stato disposto, il coniuge, i parenti, gli affini e le persone con essi conviventi, ne' le persone condannate ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o coloro cui sia stata irrogata una misura di prevenzione.
4. Se, nel corso del procedimento, l'autorita' giudiziaria, in applicazione dell' art. 321, comma 2, del codice di procedura penale , dispone il sequestro preventivo delle cose di cui e' prevista la confisca a norma dei commi 1 e 2, le disposizioni in materia di nomina dell'amministratore di cui al secondo periodo del comma 3 si applicano anche al custode delle cose predette".
Nota all'art. 6:
- Si riporta il testo dell' art. 12-sexies del D.L. n. 306/1992 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalita' mafiosa):
"Art. 12-sexies (Ipotesi particolari di confisca). - 1.
Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell' art. 444 del codice di procedura penale , per taluno dei delitti previsti dagli articoli 416-bis, 629, 630, 644, 644-bis, 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma, 648-bis, 648-ter del codice penale, nonche' dall'art. 12-quinquies, comma 1 , del D.L. 8 giugno 1992, n. 306 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 , ovvero per taluno dei delitti previsti dagli articoli 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 , e' sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilita' di cui il condannato non puo' giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilita' a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attivita' economica.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell' art. 444 del codice di procedura penale , per un delitto commesso avvalendosi delle condizioni previste dall' art. 416-bis del codice penale , ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonche' a chi e' stato condannato per un delitto in materia di contrabbando, nei casi di cui all'articolo 295, secondo comma, del testo unico approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 .
3. Fermo quanto previsto dagli articoli 100 e 101 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 , per la gestione e la destinazione dei beni confiscati a norma dei commi 1 e 2 si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel D.L. 14 giugno 1989, n. 230 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282 . Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella prevista dall' art. 444, comma 2, del codice di procedura penale , nomina un amministratore con il compito di provvedere alla custodia, alla conservazione e all'amministrazione dei beni confiscati. Non possono essere nominate amministratori le persone nei cui confronti il provvedimento e' stato disposto, il coniuge, i parenti, gli affini e le persone con essi conviventi, ne' le persone condannate ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o coloro cui sia stata irrogata una misura di prevenzione.
4. Se, nel corso del procedimento, l'autorita' giudiziaria, in applicazione dell' art. 321, comma 2, del codice di procedura penale , dispone il sequestro preventivo delle cose di cui e' prevista la confisca a norma dei commi 1 e 2, le disposizioni in materia di nomina dell'amministratore di cui al secondo periodo del comma 3 si applicano anche al custode delle cose predette".