Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 04/04/2025, n. 201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 201 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
SEZIONE CIVILE – CONTROVERSIE DEL LAVORO
In persona del dott. Ugo Iannini in funzione di giudice del Lavoro, a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (udienza figurata del 18.3.2025), ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile R.G. n. 369/2017 vertente
TRA
DA (C.F. ) elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Sassari alla Via Manno n. 31, presso lo studio dell'avv. Rita Marongiu (C.F:
- PEC: fax 079236189) che la C.F._2 Email_1
rappresenta e difende,
RICORRENTE
E
(C.F. ) ONtroparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso, dall'Avv. Maria Luisa Brundu dell'Avvocatura interna dell'Azienda
(codice fiscale: – indirizzo di posta elettronica certificata: CodiceFiscale_3
– numero di telefax: 079/2061231), elettivamente Email_2
domiciliata in Sassari Via Catalocchino n° 11 presso il Servizio Affari Legali – Area di Sassari, la quale lo rappresenta e difende,
RESISTENTE
OGGETTO: violazione delle norme di fonte legale e contrattuale in materia di attribuzione delle progressioni economiche orizzontali (PEO).
CONCLUSIONI: come in atti.
1
ON ricorso ex art. 414 c.p.c., parte ricorrente ha convenuto in giudizio l'
[...] rassegnando le seguenti conclusioni: “I) previa ONtroparte_2
disapplicazione della deliberazione n. 354 del 22/04/2016 mediante il quale sono state attribuite le fasce e di ogni atto presupposto e/o presupponente, accertare e dichiarare il grave inadempimento della (già ) alle disposizioni ONtroparte_1 ONtroparte_3
di fonte legale, regolamentare e contrattuale in materia di progressioni economiche orizzontali menzionate nella parte espositiva e, segnatamente, a quelle del D.Lgs n.150/09, del CCNL del comparto del personale del servizio sanitario e delle disposizioni del CCIA del 10.12.13 e del
09.03.2016 II) conseguentemente, dichiarare la nullità del procedimento di attribuzione delle fasce e, in adempimento agli obblighi assunti nel CCNL di riferimento, condannare l'
[...]
Pa
( ) a reiterare il procedimento di attribuzione delle ONtroparte_1 ONtroparte_3
P.E.O. nel rispetto delle disposizioni di fonte legale e contrattuale sopra menzionate;
III) previo accertamento del diritto a conseguire la progressione economica orizzontale per cui è controversia, condannare l' (già di ), anche ONtroparte_1 CP_3 CP_3
quale risarcimento in forma specifica, ad attribuire alla parte ricorrente la fascia immediatamente successiva a quella posseduta, ad ogni effetto giuridico ed economico;
in via subordinata IV) in conseguenza del prefato inadempimento, accertare il danno patrimoniale subito dalla parte ricorrente per non aver conseguito la progressione economica, nella misura dell'equivalente del suo valore economico e, conseguentemente, condannare l'
[...]
ON Co
(già di ) a corrispondere alla parte ricorrente la somma non ONtroparte_1 CP_3 inferiore a € 3.251,72 liquidata secondo i criteri di cui alla parte espositiva. V) in via ulteriormente gradata accertare e dichiarare il danno patrimoniale subito dalla parte ricorrente per la perdita della chance di conseguire la medesima progressione economica in ON Co conseguenza del prefato inadempimento dell (già di ONtroparte_1
) e condannarla a corrispondere alla parte ricorrente la somma determinata come sopra CP_3
e, così, sarà pari all'importo di € 2.276,20 (70% di 3.251,72), o al 61% della medesima somma, per un importo di € 1.983,54 (61% di 3.251,72). VI) in via ulteriormente gradata, ove necessario, condannare l' (già di ) al ONtroparte_1 CP_3 CP_3
risarcimento in favore della parte ricorrente dei medesimi danni sopra menzionati, meglio descritti nella parte espositiva, nella somma maggiore o minore accertanda in corso di causa da liquidarsi, ove del caso, in via equitativa ai sensi del disposto dell'art. 1226 c.c., anche secondo i criteri indicati nella parte espositiva, VII) In ogni caso con la rivalutazione monetaria
2 e gli interessi dalla maturazione del credito fino al saldo;
VIII) in ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari oltre al rimborso delle spese forfettarie al 15%, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore e difensore, che, a tal fine, si dichiara antistatario avendo anticipato le spese e non avendo ricevuto gli onorari.”.
A sostegno della domanda, parte ricorrente ha dedotto:
- Di essere stata assunta dalla ex di a far data dal 07/03/1988; CP_3 CP_3
- Da tale data è stata inquadrata sotto il profilo giuridico ed economico nella Categoria
D) 3 del CCNL del comparto del personale del servizio sanitario nazionale, con la qualifica di collaboratore professionale sanitario infermiere;
- Sempre con decorrenza dalla data di cui sopra e sino all'attualità, ha lavorato presso l'ospedale “S. Giovanni Di Dio” e, in particolare, opera presso il Comparto Infermieri nell'ambito del laboratorio analisi PO Olbia;
- Che con deliberazione n. 243 in data 24.03.2016, il Commissario Straordinario della di ha approvato il “regolamento per le progressioni economiche CP_3 CP_3
orizzontali del comparto”, recependo l'accordo sindacale sottoscritto con le OO.SS. e con la RSU del Comparto in data 09.03.2016 al fine di disciplinare le modalità di selezione per il conferimento delle c.d. progressioni economiche orizzontali (PEO);
- Che con la deliberazione del Commissario Straordinario n. 354 del 22/04/2016, la CP_3
di ha approvato gli elenchi dei beneficiari per l'anno 2016 delle Progressioni
[...] CP_3
economiche orizzontali;
- Che parte ricorrente, pur possedendo i requisiti di cui all'art. 3 del regolamento suddetto per l'accesso alla selezione, non rientrava fra quel 70% del personale che aveva ricevuto una migliore valutazione della performance individuale, come selezionato secondo il criterio di cui all'art. 4 e pertanto rimaneva esclusa dalla distribuzione delle fasce;
- Che il sistema di valutazione del personale introdotto dal c.d. “Decreto Brunetta” e attuato dagli atti regolamentari della stessa Azienda resistente presuppone che il giudizio sul rendimento e sulle qualità professionali dei dipendenti pubblici sia reso in funzione di criteri trasparenti e omogenei ed è indispensabile l'esplicita e preventiva informazione al personale degli obiettivi di performance della struttura e di quelli affidati al singolo dipendente;
- Che la fissazione e comunicazione di obiettivi di performance sono mancate del tutto;
- Che il grave e plurimo inadempimento delle norme di fonte legale e contrattuale citate nella parte espositiva durante il “ciclo di gestione della performance” ha comportato
3 l'illegittimità della valutazione della performance individuale della ricorrente e di quella degli altri dipendenti coinvolti nella selezione;
- Che la prospettata illegittimità “dell'atto presupposto” di valutazione del personale si riverbera sul procedimento amministrativo per l'attribuzione delle fasce, rendendo del tutto inattendibile la graduatoria e, conseguentemente, determina l'illegittimità della deliberazione n. 354 del 22/04/2016, quale “atto presupponente”, mediante cui è stata approvata la graduatoria e sono state attribuite le progressioni;
- Che a causa di ciò, parte ricorrente ha subito un danno patrimoniale corrispondente alla maggiore incidenza sulla retribuzione diretta, indiretta e differita del valore economico della fascia;
- Che in via subordinata, il pregiudizio subito in conseguenza dell'inadempimento della
P.A. può essere risarcito anche nella forma della “perdita di chance” di aggiudicarsi la fascia e il maggior trattamento retributivo ad essa correlato.
Costituitasi, ha contestato tutto quanto ex adverso rappresentato e ha CP_2
concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa è stata istruita documentalmente.
Così sinteticamente riassunti i fatti di causa, il giudice osserva quanto segue.
Com'è noto, il decreto legislativo n. 150/2009 ha impostato una profonda revisione della disciplina del lavoro presso la pubblica amministrazione, caratterizzata dalla forte accentuazione della selettività nell'attribuzione degli incentivi economici e di carriera, in modo da premiare i capaci e i meritevoli e incoraggiare l'impegno sul lavoro. In particolare, è stato introdotto il cosiddetto “ciclo di gestione della performance”, articolato, a livello amministrativo, in precise fasi che vanno dalla definizione e assegnazione degli obiettivi alle strutture aziendali secondo la metodologia di negoziazione per budget, alla misurazione e valutazione finale del grado di raggiungimento degli stessi da parte dell'organismo indipendente di valutazione (OIV). Per quanto riguarda il personale, a fronte di valutazioni positive, il decreto citato fissa le modalità generali di erogazione degli strumenti di valorizzazione del merito, fra i quali vi sono, oltre al trattamento accessorio, anche le progressioni economiche. Spetta alla contrattazione collettiva definire le modalità attuative dell'erogazione dei premi, nel rispetto della legge, che garantisce il principio di selettività.
Anche al datore di lavoro pubblico sono riconosciuti poteri unilaterali ed esercizio di attività discrezionali o valutative - come accade, tipicamente, nelle procedure di valutazione selettiva del personale, finalizzate alla progressione di carriera o economiche, o al conferimento di determinate posizioni nell'organizzazione del lavoro - sottoposti alle regole del diritto privato
4 e non riconducibili ad esercizio di discrezionalità amministrativa o di potere pubblico di organizzazione. Nelle relative determinazioni, la pubblica amministrazione rimane vincolata agli obblighi fissati dalle clausole del contratto collettivo e ai limiti derivanti dall'applicazione dei canoni di correttezza e buona fede (art. 1175 e 1375 c.c.), applicabili alla stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento di cui all'articolo 97 Cost., che informano l'esercizio dei poteri privati e, più in generale, alla rispondenza della scelta a criteri di adeguatezza e ragionevolezza.
Come costantemente affermato dalla giurisprudenza maggioritaria della Suprema Corte, nel lavoro pubblico contrattualizzato la P.A. è, in primo luogo, tenuta a adottare adeguate forme di partecipazione ai processi decisionali e a esternare le ragioni giustificatrici delle proprie scelte, sicché, laddove tale regola non venga rispettata, è, in linea generale, configurabile un inadempimento contrattuale suscettibile di produrre danno risarcibile dinanzi al giudice ordinario (cfr. Cass. 2 febbraio 2018, n. 2603; Cass. 12 gennaio 2016, n. 280).
In quest'ottica, ai fini del sindacato giurisdizionale sulla valutazione effettuata dalla
P.A. dell'operato del dipendente pubblico per la progressione in carriera, assume rilievo centrale il vaglio del rispetto delle regole procedimentali e/o degli obblighi di correttezza e buona fede, che implicano il divieto di determinazioni prive di motivazioni non ragionevoli, considerato che è con la motivazione che la P.A. esplicita le ragioni organizzative sottese all'adozione dei propri atti e la relativa rispondenza al pubblico interesse, che deve costantemente orientare l'azione amministrativa (cfr. Cass. 18 ottobre 2017, n. 24583; Cass. 6 dicembre 2016, n.
24984). Pertanto, il datore di lavoro pubblico, laddove sia tenuto a effettuare, nel rispetto di criteri determinati e non escludenti apprezzamenti discrezionali, una selezione tra i lavoratori a fini di promozione o conferimento di altro beneficio, per dimostrare il rispetto dei suddetti criteri, nonché dei principi di correttezza e buona fede, deve operare in modo trasparente e motivare adeguatamente le operazioni valutative e comparative connesse alla selezione e alla scelta effettuata. In difetto, il danno che al lavoratore può derivare per perdita di chance va risarcito sulla base del tasso di probabilità - e non della certezza che egli aveva di risultare vincitore, qualora la selezione tra i concorrenti si fosse svolta in modo corretto e trasparente, dimostrabile anche per presunzioni e con liquidazione necessariamente equitativa (cfr. Cass. n.
25727/18).
Nel caso in disamina la di e le OO.SS. maggiormente rappresentative, CP_3 CP_3
in data 10.12.2013, hanno stipulato il ONtratto Collettivo Integrativo Aziendale (CCIA) per l'Area del comparto, con cui hanno disciplinato il cosiddetto “sistema premiante”. In particolare, l'art. 52 1° comma CCIA prescrive che “il processo di budget è lo strumento
5 attraverso il quale si concretizza, con cadenza annuale, la programmazione della Direzione generale, mediante l'individuazione di obiettivi istituzionali e la programmazione delle attività.
La Direzione aziendale, nel rispetto delle cadenze temporali legate alla programmazione regionale, predispone gli obiettivi strategici aziendali che vengono assegnati formalmente ai singoli dipartimenti e/o strutture, di norma entro il primo trimestre dell'anno. Gli obiettivi strategici formalmente deliberati, costituiscono oggetto di specifica informazione alle OO.SS”.
Il comma 3 del medesimo art. 52 prosegue sancendo che “la comunicazione al personale degli obiettivi assegnati tramite riunioni di lavoro (o conferenze di servizio) costituisce elemento essenziale della procedura e deve essere assicurata con tempestività e con le modalità, anche formalizzate (quali, ad esempio, verbalizzazione delle riunioni di dipartimento
e di struttura ecc.), ritenute più idonee al raggiungimento dello scopo. Pertanto, i Dirigenti, coadiuvati dai coordinatori e dalle posizioni organizzative, dovranno illustrare ai dipendenti gli obiettivi e i criteri in base ai quali verrà effettuata la valutazione individuale, strettamente legata al raggiungimento degli obiettivi d'equipe.”.
Tale sistema è finalizzato evidentemente a fornire dei parametri oggettivi ai fini dell'attribuzione dei premi di risultato, in modo da garantire la massima trasparenza e l'effettivo superamento del precedente meccanismo della distribuzione “a pioggia”, certamente non meritocratico e idoneo a favorire abusi.
Nel caso in disamina, parte resistente non ha fornito alcuna prova della predeterminazione degli obiettivi di risultato assegnati ai lavoratori, con la conseguenza che la successiva valutazione ai fini dell'attribuzione delle PEO è avvenuta sulla base di parametri non prestabiliti e con valutazioni del tutto generiche e prive di motivazione (vedi doc. 12 ricorrente “scheda di valorizzazione individuale”), con ciò pregiudicandosi i principi di trasparenza e selettività che il d. lgs. 150/2009 ha mirato a implementare.
L'affermazione generica di parte resistente secondo cui nel caso in disamina è stato correttamente applicato il “regolamento per le progressioni economiche orizzontali del comparto” approvato con deliberazione n. 243 in data 24.03.2016 dal Commissario
Straordinario della di , si ritiene non sufficiente a giustificare il rigetto del CP_3 CP_3
ONtr ricorso. Infatti, a tal fine avrebbe dovuto provare il rispetto della procedura di cui agli artt.
52 e ss. del CCIA sopra richiamato. La mancata allegazione degli obiettivi assegnati, al fine di garantire un parametro predeterminato sulla base del quale effettuare le valutazioni di risultato, esclude che la procedura di attribuzione delle PEO si sia svolta nel rispetto dei principi di trasparenza e selettività cristallizzati nel d. lgs. 150/2009.
6 La valutazione della performance individuale, in assenza della preventiva assegnazione degli obiettivi, diventa una operazione totalmente discrezionale e priva di qualsiasi possibilità di controllo, con la conseguenza che, seppure i premi non vengano distribuiti “a pioggia” a tutti i dipendenti indiscriminatamente, non possono essere assicurati i principi di trasparenza e selettività meritocratica che dovrebbero informare tutto l'operato della pubblica amministrazione. ONsiderati i motivi per cui è necessaria una predeterminazione degli obiettivi e dei criteri di assegnazione del beneficio economico, ovverosia al fine di garantire il rispetto dei due principi appena ora richiamati, non può ammettersi la tesi di una loro individuazione in via retroattiva, con la conseguenza che la loro elaborazione nel regolamento per le PEO approvato a marzo del 2016 non ha alcun valore relativamente alla procedura di assegnazione per l'anno 2015.
Dal mancato rispetto della procedura per l'attribuzione delle PEO discende il diritto del dipendente al risarcimento del danno da perdita di chance. In tema di risarcimento del danno, la chance è integrata dalla seria e consistente possibilità di ottenere il risultato sperato, la cui perdita, distinta dal risultato perduto, è risarcibile, trattandosi di una situazione giuridica a sé stante e suscettibile di autonoma valutazione patrimoniale, a condizione che di essa sia provata la sussistenza, tenendo, peraltro, conto che l'accertamento del nesso di causa avente ad oggetto la perdita di chance di conseguire un risultato utile non richiede anche l'accertamento della concreta probabilità di conseguire il risultato (cfr. Cass. Ordinanza 24050/2023).
Ebbene, nel caso di specie i dipendenti sono stati collocati in misura decrescente di valutazione nell'elenco dei beneficiari delle alla concorrenza del limite del 70% delle Parte_3
valutazioni – sulla base del punteggio conseguito dai medesimi in ambito aziendale, partendo dal valore più alto (1,2) fino a quello più basso (0,8). Il limite del 70% ha coinciso con la valutazione 1,160 correlata al dipendente posizionatosi al posto n. 587, mentre parte ricorrente ha riportato per il 2015 la valutazione di 1,100. Lo scarto esiguo tra il punteggio dell'ultimo Part dipendente beneficiario della e quello di parte ricorrente consente di affermare la sussistenza della seria e consistente possibilità di ottenere il risultato sperato, con la conseguenza che a quest'ultima va riconosciuto il risarcimento del danno da perdita di chance da liquidarsi in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.
Per le ragioni sopra esposte, dunque, parte resistente va condannata al pagamento in favore di parte ricorrente della somma equitativamente liquidata in euro 1.100,00 a titolo di risarcimento del danno, tenuto conto che secondo quanto prospettato da parte ricorrente e non contestato da ATS, il dipendente, se gli fosse stata riconosciuta la PEO, avrebbe beneficiato di una somma pari a euro 3.251,72.
7 Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in attuazione del DM 55/2014 con applicazione dello scaglione fino a euro 1.100,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) ONdanna parte resistente al pagamento della somma di euro 1.100,00 in favore di parte ricorrente a titolo di risarcimento del danno da perdita di chance, oltre interessi legali dal giorno della maturazione del diritto al saldo e l'indennità per la rivalutazione monetaria, fatto salvo il divieto di cumulo ex art. 22 co. 36 L.
724/94;
2) ONdanna parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che liquida in complessivi euro 500,00 per esborsi e compensi (non è stato computato il valore della fase istruttoria/trattazione non essendo stata svolta attività in tal senso), oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Rita Marongiu dichiaratasi antistataria.
Tempio Pausania, 04/04/2025
Il giudice
Ugo Iannini
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