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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 18/04/2025, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
Sezione Distaccata di Sassari
SEZIONE CIVILE
La Corte composta dai sig.ri Magistrati
Dott.ssa Maria Grixoni Presidente Relatore
Dott.ssa Cinzia Caleffi Consigliere
Dott.ssa Cristina Fois Consigliere
Alla udeinza del 18.4.205 ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 215/2024 promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. SERRA Parte_1
MARCO
APPELLANTE contro rappresentato e Controparte_1 difeso dall'Avv. LEBERTRE SYLVAIN
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, il (d'ora in poi ) Parte_1 Parte_1
proponeva opposizione al precetto a lui notificato dalla società Controparte_1
CP_ (d'ora in poi ).
[...]
A fondamento della sua opposizione, esponeva l'attore: CP_ 1) che in data 2 luglio 2009 il Tribunale civile di Tours (Francia) aveva condannato la al pagamento della somma di € 96.115,00 per la vendita di bottiglie di vino con sapore adulterato in favore di _2
2) che in tale giudizio, nel quale il (fornitore dei tappi di sughero che avevano causato Parte_1
l'alterazione del sapore del vino) era rimasto contumace, il Tribunale francese aveva CP_ condannato il a mantenere indenne la debitrice dalle condanne contro di essa Parte_1
pagina 1 di 4 pronunciate;
3) che avverso tale sentenza il aveva proposto appello davanti alla Corte di Appello di Parte_1
Orleans, che, in data 24.6.2010, aveva confermato la sentenza di primo grado con condanna dell'appellante alle spese di lite;
4) che la pronuncia di secondo grado era stata riconosciuta quale Titolo Esecutivo Europeo tramite la procedura di cui al Regolamento n. 80572004 del 21.4.2004 che, in data 15.11.2011, aveva dichiarato esecutivi i titoli francesi, senza necessità di provvedere al riconoscimento da parte della Autorità dello Stato ricevente.
Lamentava l'opponente la irregolarità/nullità del precetto, dei due titoli francesi e del certificato di riconoscimento europeo, domandando l'annullamento dell'atto a lui notificato.
Radicatosi il contraddittorio, l'opposta domandava il rigetto della domanda in quanto infondata.
Con sentenza n. 535/2023 del 23.12.23, il Tribunale di Tempio Pausania rigettava l'opposizione e condannava l'opponente al pagamento delle spese di lite.
Avverso tale sentenza ha proposto tempestivo appello il , censurando la sentenza per i Parte_1
seguenti motivi:
1) erronea applicazione dell'art. 1243 c.c., nella parte in cui il primo Giudice non considerava la violazione del contradditorio verificatasi nel giudizio davanti al Tribunale di Tours, per l'omessa notifica dell'atto di chiamata nei suoi confronti;
2) violazione dell'art 112 c.p.p., nella parte in cui in primo Giudice ometteva di pronunciarsi in ordine
CP_ alla eccezione di carenza di legittimazione della , in quanto il credito era, a suo dire, vantato da terzi soggetti.
3) nullità dei titoli esecutivi europei per la loro incompleta ed erronea compilazione.
Alla udienza odierna la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e non merita accoglimento.
Con il primo motivo di censura, l'appellante ha lamentato che il primo Giudice non valutava l'irregolarità della notifica nei suoi confronti del giudizio davanti al Tribunale di Tour, instaurato da CP_ contro la per vendita delle bottiglie di vino, il cui sapore era risultato (tramite la _2
consulenza tecnica espletata), alterato dai tappi di sughero forniti dal . Parte_1
Proprio a causa di tale irregolare notifica, a suo dire, il era rimasto contumace senza Parte_1
potersi difendere.
pagina 2 di 4 La censura non merita pregio.
Correttamente il Tribunale fondava la sua decisione sulla regola in base alla quale, in sede di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi, non possono essere fatti valere fatti estintivi, impeditivi o modificativi della pretesa che potevano essere dedotti nel processo di cognizione, all'esito del quale si è formato il titolo esecutivo.
Trattasi di regola di natura processuale, che trova il suo fondamento nella disposizione contenuta nell'art. 161 c.p.c., secondo il quale la nullità delle sentenze soggette ad appello o a ricorso per
Cassazione può essere fatta valere soltanto nei limiti e con le regole proprie di questi mezzi d'impugnazione.
L'eccepita nullità della notifica del giudizio di primo grado rigettata dalla Corte di Appello di Orleans, nel giudizio di secondo grado promosso dal , non può in questa sede essere riproposta. Parte_1
Il primo motivo di censura non merita, quindi, accoglimento.
Possono trattarsi congiuntamente il secondo e il terzo motivo di censura, con i quali l'opponente ha
CP_ contestato la carenza di legittimazione attiva della (debitrice principale nel giudizio francese in cui il creditore risulta il , nonché l'incompletezza dei titoli di certificazione europea posti alla _2
base del precetto notificato.
Entrambe le censure non meritano pregio.
Risultano prodotte agli atti:
CP_ 1) la sentenza del Tribunale di Tours, con la quale la è stata condannata al pagamento della somma di € 96.115,00, oltre spese in favore del e il è stato condannato a _2 Parte_1
mantenere indenne la debitrice da eventuali pagamenti al creditore;
2) la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Orleans, che ha confermato la sentenza di primo grado, con condanna dei debitori alla refusione delle spese di lite;
CP_
3) l'atto di precetto inviato dai difensori del alla nel 2009 (doc. n. 8 parte _2
appellata);
CP_ 4) la lettera della debitrice con allegati gli assegni a pagamento delle somme dovute (doc. n.
9);
5) la dichiarazione rilasciata dal creditore che attesta l'avvenuto pagamento da parte _2
CP_ della di quanto indicato in sentenza (doc. n. 11).
Alla luce di quanto sopra, non può dubitarsi il buon diritto della odierna opposta ad essere manlevata di quanto pagato da essa al e la sua legittimazione a richiedere il pagamento al garante _2
. Inequivoco il dispositivo di entrambe le sentenze, che hanno condannato il a Parte_1 Parte_1
pagina 3 di 4 CP_ mantenere indenne il debitore principale : a seguito dell'avvenuto pagamento di quanto dovuto al CP_
è sorto il diritto della verso il garante ed il suo credito nei confronti del . _2 Parte_1
CP_ Tale il contenuto del titolo esecutivo europeo emesso in data 15.11.2011, che indicava la quale creditore richiedente e il quale debitore nei suoi confronti. Parte_1
Regolare la procedura amministrativa di rilascio del titolo esecutivo europeo, trattandosi di un credito pecuniario in materia civile e commerciale, non contestato ai sensi dell'art. 3 Reg. n. 805/2004, emesso dalla Corte di Appello di Orleans.
Correttamente, in tale certificazione, il veniva indicato quale debitore nei confronti del Parte_1
CP_ creditore garantito ( , come espressamente statuito in entrambe le sentenze francesi.
Irrilevanti le lamentate erronee indicazioni relative al nome presente nel certificato tradotto in italiano
(“societè” in luogo di “società” e in luogo di ), trattandosi di insignificanti Persona_1 Persona_2
errori materiali, non idonei a impedire la identificazione dei soggetti, parti del processo definito con sentenza.
Per le ragioni sopra esposte, la sentenza deve essere integralmente confermata, con condanna dell'appellante alla refusione delle spese di questo grado di giudizio in favore della controparte, liquidate in dispositivo secondo lo scaglione tra € 52.000,00 e 260.000,00, valori minimi stante la facilità della controversia e della questioni trattate.
Sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione:
1) respinge l'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Tempio Pausania n. 535 del 23.12.2023;
2) condanna parte appellante alla rifusione delle spese di lite a favore di parte appellata, che liquida in €
7.160 per compensi, oltre accessori di legge.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma dell'art. 13, commi 1 bis e 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 come mod. dalla L. 228/12.
Sassari, 18/4/2025
Il Presidente est
Dott.ssa Maria Grixoni
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
Sezione Distaccata di Sassari
SEZIONE CIVILE
La Corte composta dai sig.ri Magistrati
Dott.ssa Maria Grixoni Presidente Relatore
Dott.ssa Cinzia Caleffi Consigliere
Dott.ssa Cristina Fois Consigliere
Alla udeinza del 18.4.205 ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 215/2024 promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. SERRA Parte_1
MARCO
APPELLANTE contro rappresentato e Controparte_1 difeso dall'Avv. LEBERTRE SYLVAIN
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, il (d'ora in poi ) Parte_1 Parte_1
proponeva opposizione al precetto a lui notificato dalla società Controparte_1
CP_ (d'ora in poi ).
[...]
A fondamento della sua opposizione, esponeva l'attore: CP_ 1) che in data 2 luglio 2009 il Tribunale civile di Tours (Francia) aveva condannato la al pagamento della somma di € 96.115,00 per la vendita di bottiglie di vino con sapore adulterato in favore di _2
2) che in tale giudizio, nel quale il (fornitore dei tappi di sughero che avevano causato Parte_1
l'alterazione del sapore del vino) era rimasto contumace, il Tribunale francese aveva CP_ condannato il a mantenere indenne la debitrice dalle condanne contro di essa Parte_1
pagina 1 di 4 pronunciate;
3) che avverso tale sentenza il aveva proposto appello davanti alla Corte di Appello di Parte_1
Orleans, che, in data 24.6.2010, aveva confermato la sentenza di primo grado con condanna dell'appellante alle spese di lite;
4) che la pronuncia di secondo grado era stata riconosciuta quale Titolo Esecutivo Europeo tramite la procedura di cui al Regolamento n. 80572004 del 21.4.2004 che, in data 15.11.2011, aveva dichiarato esecutivi i titoli francesi, senza necessità di provvedere al riconoscimento da parte della Autorità dello Stato ricevente.
Lamentava l'opponente la irregolarità/nullità del precetto, dei due titoli francesi e del certificato di riconoscimento europeo, domandando l'annullamento dell'atto a lui notificato.
Radicatosi il contraddittorio, l'opposta domandava il rigetto della domanda in quanto infondata.
Con sentenza n. 535/2023 del 23.12.23, il Tribunale di Tempio Pausania rigettava l'opposizione e condannava l'opponente al pagamento delle spese di lite.
Avverso tale sentenza ha proposto tempestivo appello il , censurando la sentenza per i Parte_1
seguenti motivi:
1) erronea applicazione dell'art. 1243 c.c., nella parte in cui il primo Giudice non considerava la violazione del contradditorio verificatasi nel giudizio davanti al Tribunale di Tours, per l'omessa notifica dell'atto di chiamata nei suoi confronti;
2) violazione dell'art 112 c.p.p., nella parte in cui in primo Giudice ometteva di pronunciarsi in ordine
CP_ alla eccezione di carenza di legittimazione della , in quanto il credito era, a suo dire, vantato da terzi soggetti.
3) nullità dei titoli esecutivi europei per la loro incompleta ed erronea compilazione.
Alla udienza odierna la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e non merita accoglimento.
Con il primo motivo di censura, l'appellante ha lamentato che il primo Giudice non valutava l'irregolarità della notifica nei suoi confronti del giudizio davanti al Tribunale di Tour, instaurato da CP_ contro la per vendita delle bottiglie di vino, il cui sapore era risultato (tramite la _2
consulenza tecnica espletata), alterato dai tappi di sughero forniti dal . Parte_1
Proprio a causa di tale irregolare notifica, a suo dire, il era rimasto contumace senza Parte_1
potersi difendere.
pagina 2 di 4 La censura non merita pregio.
Correttamente il Tribunale fondava la sua decisione sulla regola in base alla quale, in sede di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi, non possono essere fatti valere fatti estintivi, impeditivi o modificativi della pretesa che potevano essere dedotti nel processo di cognizione, all'esito del quale si è formato il titolo esecutivo.
Trattasi di regola di natura processuale, che trova il suo fondamento nella disposizione contenuta nell'art. 161 c.p.c., secondo il quale la nullità delle sentenze soggette ad appello o a ricorso per
Cassazione può essere fatta valere soltanto nei limiti e con le regole proprie di questi mezzi d'impugnazione.
L'eccepita nullità della notifica del giudizio di primo grado rigettata dalla Corte di Appello di Orleans, nel giudizio di secondo grado promosso dal , non può in questa sede essere riproposta. Parte_1
Il primo motivo di censura non merita, quindi, accoglimento.
Possono trattarsi congiuntamente il secondo e il terzo motivo di censura, con i quali l'opponente ha
CP_ contestato la carenza di legittimazione attiva della (debitrice principale nel giudizio francese in cui il creditore risulta il , nonché l'incompletezza dei titoli di certificazione europea posti alla _2
base del precetto notificato.
Entrambe le censure non meritano pregio.
Risultano prodotte agli atti:
CP_ 1) la sentenza del Tribunale di Tours, con la quale la è stata condannata al pagamento della somma di € 96.115,00, oltre spese in favore del e il è stato condannato a _2 Parte_1
mantenere indenne la debitrice da eventuali pagamenti al creditore;
2) la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Orleans, che ha confermato la sentenza di primo grado, con condanna dei debitori alla refusione delle spese di lite;
CP_
3) l'atto di precetto inviato dai difensori del alla nel 2009 (doc. n. 8 parte _2
appellata);
CP_ 4) la lettera della debitrice con allegati gli assegni a pagamento delle somme dovute (doc. n.
9);
5) la dichiarazione rilasciata dal creditore che attesta l'avvenuto pagamento da parte _2
CP_ della di quanto indicato in sentenza (doc. n. 11).
Alla luce di quanto sopra, non può dubitarsi il buon diritto della odierna opposta ad essere manlevata di quanto pagato da essa al e la sua legittimazione a richiedere il pagamento al garante _2
. Inequivoco il dispositivo di entrambe le sentenze, che hanno condannato il a Parte_1 Parte_1
pagina 3 di 4 CP_ mantenere indenne il debitore principale : a seguito dell'avvenuto pagamento di quanto dovuto al CP_
è sorto il diritto della verso il garante ed il suo credito nei confronti del . _2 Parte_1
CP_ Tale il contenuto del titolo esecutivo europeo emesso in data 15.11.2011, che indicava la quale creditore richiedente e il quale debitore nei suoi confronti. Parte_1
Regolare la procedura amministrativa di rilascio del titolo esecutivo europeo, trattandosi di un credito pecuniario in materia civile e commerciale, non contestato ai sensi dell'art. 3 Reg. n. 805/2004, emesso dalla Corte di Appello di Orleans.
Correttamente, in tale certificazione, il veniva indicato quale debitore nei confronti del Parte_1
CP_ creditore garantito ( , come espressamente statuito in entrambe le sentenze francesi.
Irrilevanti le lamentate erronee indicazioni relative al nome presente nel certificato tradotto in italiano
(“societè” in luogo di “società” e in luogo di ), trattandosi di insignificanti Persona_1 Persona_2
errori materiali, non idonei a impedire la identificazione dei soggetti, parti del processo definito con sentenza.
Per le ragioni sopra esposte, la sentenza deve essere integralmente confermata, con condanna dell'appellante alla refusione delle spese di questo grado di giudizio in favore della controparte, liquidate in dispositivo secondo lo scaglione tra € 52.000,00 e 260.000,00, valori minimi stante la facilità della controversia e della questioni trattate.
Sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione:
1) respinge l'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Tempio Pausania n. 535 del 23.12.2023;
2) condanna parte appellante alla rifusione delle spese di lite a favore di parte appellata, che liquida in €
7.160 per compensi, oltre accessori di legge.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma dell'art. 13, commi 1 bis e 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 come mod. dalla L. 228/12.
Sassari, 18/4/2025
Il Presidente est
Dott.ssa Maria Grixoni
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