Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 26/05/2025, n. 2252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2252 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, dott.ssa Carmela Letizia Formaggio, all'esito dell'udienza del 26 maggio 2025 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.,
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 8108/2023
Promossa da
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'avvocato Parte_1 C.F._1
SALVATORE SANGIORGIO, nel cui studio in Catania ha eletto domicilio, via Asiago, 54
-ricorrente-
Contro
(c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 P.IVA_1
difeso dall'avvocato SEBASTIANO MAUGERI giusta procura generale in Notar di Persona_1
Palermo
(c.f. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato MARIA CECILIA MAGAZZU',
nel cui studio in Messina ha eletto domicilio, via Luciano Manara, 137
-resistenti-
MOTIVI DELLA DECISIONE
e avverso la sottostante cartella di pagamento n. 29320160051407673000, avente ad oggetto premi e sanzioni relativi agli anni dal 2010 al 2014, dell'importo complessivo di euro 7.803,87. CP_1
Eccepiva innanzitutto l'omessa o irregolare notifica della cartella, quale atto presupposto dell'intimazione di pagamento impugnata, e di non essere pertanto venuto a conoscenza della stessa.
Osservava che detta omissione nell'ambito del procedimento di riscossione non consentisse all'ente di procedere al recupero delle somme pretese, fra l'altro dopo svariati anni. Eccepiva inoltre l'omessa indicazione del responsabile del procedimento, con conseguente illegittimità e nullità della cartella in quanto mancante dei requisiti minimi essenziali propri dell'atto amministrativo. Rilevava ancora che la cartella non fosse stata preceduta dalla notifica di avvisi di rettifica conseguenti agli accertamenti,
secondo quanto previsto dall'art. 42 del DPR n. 600/1972, e che ciò avesse reso il procedimento illegittimo;
puntualizzava al riguardo che la fase di accertamento dovesse precedere quella impositiva,
secondo quanto prescritto dalla legge, e che dall'omissione segnalata fosse derivata la nullità degli atti impugnati. Nel merito eccepiva l'intervenuta prescrizione dei crediti azionati in quanto, dalla presunta data di notifica della cartella alla data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata,
fosse decorso il termine di prescrizione quinquennale, in assenza di atti interruttivi. Eccepiva infine la violazione dell'art. 25 del DPR n. 602/1973, rilevando che la notifica della cartella fosse intervenuta a distanza di anni dalla consegna dei ruoli al concessionario e che ciò avesse determinato la decadenza dell'Amministrazione dal diritto di far valere la propria pretesa. In via subordinata,
nell'ipotesi in cui fosse accertata la regolare notifica della cartella, chiedeva che fosse dichiarata l'intervenuta prescrizione successiva a detta notifica e la conseguente inesistenza del titolo esecutivo.
Chiedeva in definitiva la declaratoria di illegittimità degli atti impugnati e di eventuali atti interruttivi e, dunque, di non dovutezza delle somme iscritte a ruolo, chiedendo altresì la condanna alle spese e al rimborso di quanto eventualmente versato nelle more del giudizio. Formulava inoltre istanza di sospensione, evidenziando la fondatezza dei motivi di ricorso (fumus boni iuris) e la sussistenza del periculum in mora, considerato che l'iscrizione a ruolo costituisse un grave danno, esponendolo al rischio dell'esecuzione.
Con decreto del 27/7/2023, ritenuta la sussistenza di gravi motivi ex art. 24, comma 6, del D.Lgs.
46/1999, veniva sospesa l'efficacia esecutiva degli atti impugnati e fissata l'udienza di discussione.
Instauratosi il contraddittorio, con memoria del 2/2/2024 si costituiva in giudizio l' , CP_1
evidenziando che la cartella fosse stata regolarmente notificata dal concessionario in data 15/2/2017
e che i crediti in oggetto fossero scaturiti da accertamenti di cui al verbale ispettivo del 2/7/2015 e da successiva comunicazione della Camera di Commercio, e che fossero stati quantificati come da certificati di assicurazione che produceva. Rilevava che detta cartella non fosse stata impugnata nei termini di cui all'art. 24, comma 5, del D.Lgs. 46/1999, come precisato nella relazione che allegava e alla quale si riportava, e che le somme richieste in quanto non pagate dovessero ritenersi dovute,
come da visualizzazione iter ruolo che richiamava. Sul punto osservava che, precedentemente al deposito del ricorso, il ricorrente avesse presentato in data 23/5/2023 istanza di “definizione agevolata quater”, relativa anche alla cartella impugnata e accolta dall' in data 28/7/2023, e che tuttavia lo CP_3
stesso non avesse provveduto ai pagamenti concordati. Eccepiva in ogni caso la propria carenza di legittimazione passiva e l'assenza di una propria responsabilità, vertendosi in tema di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi, ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c., trattandosi di contestazioni inerenti a vizi formali e di notifica da imputarsi al concessionario. Osservava che, una volta trasmessi i ruoli a detto ultimo, tutte le attività successive fossero di esclusiva pertinenza dello stesso, sicchè
non potessero essere addebitate all'ente previdenziale eventuali omissioni commesse nella procedura di riscossione, e ciò anche sotto il profilo della soccombenza in giudizio e della condanna alle spese;
chiedeva pertanto che, nell'ipotesi di accertamento della prescrizione successiva, il concessionario fosse condannato a manlevare l' per eventuali perdite economiche conseguenti al giudizio. Nel CP_1
merito, insisteva nella legittimità della pretesa creditoria vantata e contestava la dedotta prescrizione alla luce della sospensione dei termini di prescrizione disposta dai vari decreti emergenziali frattanto intervenuti e del compimento di atti interruttivi, fra cui l'istanza di adesione alla definizione agevolata presentata dallo stesso ricorrente. Insisteva ancora nell'inammissibilità del ricorso, non essendo stati rispettati nè i termini previsti dall'art. 24, comma 5, del D.Lgs. 46/1999, da osservare per le opposizioni sul merito della pretesa contributiva, né quelli di cui al combinato disposto degli artt. 29
del D.Lgs. 46/1999 e 617 c.p.c., da rispettare in caso di contestazioni inerenti ai vizi formali e di notifica della cartella e di atti successivi. Deduceva, pertanto, che non potessero più essere oggetto di valutazione nel presente giudizio i sollevati rilievi formali e di merito. Concludeva quindi chiedendo,
in via pregiudiziale, dichiararsi il proprio difetto di legittimazione passiva, l'inammissibilità
dell'opposizione al ruolo e dell'opposizione agli atti esecutivi e, in via principale e nel merito, il rigetto delle domande siccome infondate;
in via subordinata, chiedeva che fosse rideterminato il
quantum della pretesa e che il ricorrente fosse condannato al pagamento di quanto dovuto. Chiedeva
ancora che, in caso di responsabilità del concessionario dalla quale fosse derivata la prescrizione,
detto ultimo fosse condannato alla rifusione delle spese nei confronti dell'opponente e che, in via istruttoria, fosse disposta l'acquisizione d'ufficio di tutta la documentazione relativa alla notifica della cartella e di successivi atti interruttivi.
Si costituiva in giudizio anche l' evidenziando, a contestazione di Controparte_2
tutti gli assunti di parte ricorrente, la regolare notifica della cartella e l'indicazione in seno agli atti impugnati del responsabile del procedimento, dovendo rispondere solo l'ente impositore dell'eventuale mancata notifica dei dedotti avvisi di rettifica. Contestava in particolare l'eccezione di prescrizione, rilevando la regolare notifica degli atti prodromici all'intimazione di pagamento e,
dunque, l'interruzione del termine di prescrizione e, comunque, la sospensione dello stesso in forza dell'intervenuta normativa emergenziale. Rilevava che detta ultima avesse impedito il maturarsi del termine quinquennale fra la notifica della cartella e la notifica dell'intimazione di pagamento opposta e che, dunque, dovesse ritenersi legittima la procedura di riscossione da essa posta in essere.
Deduceva infine l'inapplicabilità nella specie dell'invocato art. 25 del DPR n. 602/73, riguardante solo la riscossione delle imposte sul reddito. Chiedeva pertanto il rigetto dell'opposizione siccome infondata e, nell'ipotesi di accoglimento della stessa, che l'ente impositore fosse condannato a manlevare l' dalle conseguenze del giudizio. CP_3
L'opponente depositava note di trattazione con le quali contestava la regolarità della notifica della cartella denunziando il mancato invio al destinatario della raccomandata informativa, quale adempimento necessario in caso di consegna dell'atto a persona diversa dallo stesso. Rilevava inoltre l'inidoneità della documentazione prodotta ai fini della prova della notifica della cartella;
eccepiva pertanto la nullità di detta notifica e, conseguentemente, della cartella stessa. Insisteva quindi nell'illegittimità degli atti impugnati e nella non dovutezza delle somme iscritte a ruolo, chiedendo la distrazione delle spese ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Con successive note di trattazione, il ricorrente insisteva nella prescrizione, osservando che,
considerata la notifica della cartella in data 15/2/2017, la prescrizione fosse maturata nonostante la sospensione prevista dalla normativa emergenziale, essendo comunque decorso il termine quinquennale in assenza di atti interruttivi. Insisteva pertanto nella nullità della cartella.
Anche l' depositava note di trattazione, rilevando che il ricorrente Controparte_2
avesse presentato in data successiva alla notifica dell'intimazione di pagamento, e precisamente il
23/5/2023, istanza di definizione agevolata “rottamazione quater”, e che lo stesso fosse decaduto dal suddetto beneficio in quanto non avesse eseguito alcun pagamento;
chiedeva pertanto dichiararsi l'inammissibilità dell'azione proposta. Insisteva dunque nel rigetto del ricorso e nella condanna alle spese, alla luce della legittimità della procedura di riscossione posta in essere.
Infine l' depositava note insistendo nelle proprie conclusioni, tenuto conto della decadenza del CP_1
ricorrente dal beneficio concesso e dei dedotti periodi di sospensione dei termini di prescrizione.
Con ordinanza del 29/10/2024, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva delegata al sottoscritto giudice onorario la trattazione e decisione della stessa. Con successivo provvedimento comunicato alle parti, questo giudice ha fissato l'udienza del 26 maggio 2025 disponendo che la stessa fosse sostituita dal “deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni”. Le parti hanno regolarmente depositato le note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., entro il termine assegnato, insistendo nelle rispettive conclusioni. La causa è stata dunque trattenuta per la decisione.
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Occorre innanzitutto rilevare che, in seno alle note di trattazione del 24/10/2024, l'
[...]
ha dedotto che, una volta accolta l'istanza di definizione agevolata “rottamazione Controparte_2
quater” presentata dal ricorrente, lo stesso non avesse adempiuto ai pagamenti concordati e fosse pertanto decaduto dal beneficio in oggetto.
L'assunto non è stato in alcun modo contrastato dall'opponente, il quale non ha allegato né dato prova dell'eventuale suo adempimento, sicchè si procede all'esame del merito della controversia.
Ciò premesso, occorre in primo luogo esaminare l'eccezione di omessa notifica della cartella e,
unitamente ad essa, l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione sollevata dagli enti, la quale peraltro va esaminata d'ufficio dal giudice, anche nell'ipotesi di contumacia dei convenuti, atteso che il termine previsto per l'impugnazione della cartella esattoriale dall'art. 24, comma 5, del D.Lgs. n.
46/1999, avente carattere perentorio, deve considerarsi fissato a pena di decadenza (Cass. 4506/2007;
Cass. 8765/1997; Cass. 9912/2001; Cass. 17460/2007 e Cass. 3404/2004).
Occorre pertanto verificare se la cartella è stata notificata e, in tale ipotesi, l'effettiva data e la regolarità della notifica stessa.
Or, con riguardo alla cartella di pagamento opposta, n. 29320160051407673000, l'
[...]
ha prodotto il referto di notifica dal quale si evince che la notifica è stata Controparte_2
ritualmente e validamente eseguita.
In particolare, dalla documentazione versata in atti emerge che la notifica della suddetta cartella è
stata eseguita presso la residenza del ricorrente in San Giovanni la Punta, via Milano, 32, mediante consegna alla sorella dello stesso in data 15/2/2017.
Al riguardo, va rilevato che l'art. 60 del D.P.R. n. 600/1973, per le notifiche degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, fa espresso rinvio agli artt. 137 e ss. del c.p.c., ma ha previsto specifiche modifiche nel caso in cui la notifica venga eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati.
La norma prescrive - fra gli altri adempimenti - che, nell'ipotesi in cui il consegnatario non sia il destinatario dell'atto o dell'avviso, il primo deve sottoscrivere una ricevuta ed il messo deve dare notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata.
Com'è noto, il procedimento notificatorio di cui agli artt. 138 e 139 c.p.c. è imperniato sulla consegna diretta della copia dell'atto al destinatario e, in mancanza, a persona che si trovi con lui in rapporti di natura tale da garantirne comunque la consegna.
Ove, dunque, il destinatario non venga reperito in uno dei luoghi indicati dalle norme, la copia dell'atto può essere consegnata ad una delle persone identificate in base ai parametri risultanti dall'art. 139, comma 2, c.p.c. scelta tra le persone di famiglia o tra gli addetti alla casa, all'ufficio o all'azienda,
dovendosi presumere che le persone legate da vincoli familiari o da rapporti di lavoro, che si trovino nei luoghi previsti ed accettino la copia, in forza della solidarietà connessa con tali vincoli e del dovere giuridico conseguente all'accettazione, siano idonee a curare la sollecita consegna al destinatario
(Cass. n. 13625/2004; n. 19218/2007; n. 16444/2009; n. 2705/2014).
Si aggiunga che il tenore letterale della disposizione di cui all'art. 60 D.P.R. n. 600/1973 configura la raccomandata informativa come adempimento essenziale del procedimento di notifica che, in difetto, comporta la nullità della stessa secondo quanto precisato dalla giurisprudenza di legittimità.
La Suprema Corte ha affermato che l'estensione dell'ulteriore adempimento relativo all'avviso con
“lettera raccomandata” al destinatario (previsto dall'art. 139, comma 4, c.p.c. e dalla legge n. 890 del
1982, art. 7, comma 6, in caso di consegna al portiere e al vicino di casa) anche nel caso di consegna dell'atto “a persona di famiglia o addetta alla casa o al servizio”, e dunque a soggetti che presentano ancor più stretti legami con il destinatario finale (che non il portiere dello stabile o il vicino di casa)
trova unica giustificazione nella diversa competenza professionale dell'organo della notifica (Cass.
Sez. 3, 22/5/2015 n. 10554). Occorre tuttavia rilevare come, in entrambi i casi, la legge non richiede che la notizia dell'avvenuto recapito dell'atto sia data con “raccomandata con avviso di ricevimento” (adempimento invece richiesto espressamente nel caso di notifica a “persone irreperibili” ex art. 140 c.p.c. e legge n. 890
del 1982, art. 8, comma 2), ritenendosi elemento sufficiente ai fini del perfezionamento della fattispecie notificatoria - volto a realizzare la conoscenza legale - la “spedizione della raccomandata”
c.d. informativa, in assenza della quale la notifica è viziata da nullità (Cass. 30/6/2008 n. 17915; Cass.
30/3/2009 n. 7667; Cass. S.U., ordinanza interlocutoria n. 18992 del 31/7/2017; Cass., ordinanza interlocutoria n. 1366 del 25/1/2010; Cass. Sez Lav. 21/8/2013 n. 19366; Cass. 3/10/2016 n. 19730;
Cass., ordinanza n. 24823 del 5/12/2016).
Ciò premesso, venendo alla doglianza di omissione della notifica della cartella impugnata sollevata dall'opponente, si rileva che la stessa non può trovare accoglimento;
detta censura deve infatti ritenersi superata dalla valenza probatoria che deve attribuirsi all'attestazione contenuta nella relata in oggetto recante la dicitura “Della consegna ho informato il destinatario con raccomandata”,
avvalorata dall'ufficiale notificatore con la sua sottoscrizione della relata stessa.
Va ricordato, per quanto qui rileva, che quanto attestato nella relata dal messo notificatore fa fede fino a querela di falso (Cass. 31/5/2017 n. 13739; Cass. n. 4193/2010; Cass., ordinanza n.
20863/2017). Ne consegue che “per contestare il contenuto della relata di notifica, ove è attestato che l'ufficiale giudiziario ha compiuto tutte le formalità prescritte, ivi compresa la spedizione della raccomandata in una data certa, è necessaria la proposizione della querela di falso, esercitando l'ufficiale giudiziario pubbliche funzioni, con la conseguenza che i suoi atti soggiacciono alla disciplina di cui all'art. 2700 c.c., perché attestanti le operazioni da lui compiute” (Cass. n. 4193/2010;
Cass. n. 13739/2017; Cass. n. 25011/2015; Cass. n. 21817/2012).
La relata di notifica costituisce, dunque, atto pubblico e le attestazioni contenute in essa, inerenti sia alle attività che l'ufficiale notificante certifica di aver eseguito, sia alle dichiarazioni da lui ricevute
(nei limiti del loro contenuto estrinseco) sono assistite da pubblica fede privilegiata. Si aggiunga che, nella specie, la prova dell'avvenuta spedizione della “raccomandata informativa”
deve ritenersi fornita anche dalla distinta prodotta dal concessionario (cfr. distinta di accettazione raccomandate n. 912 del 23/2/2017).
Nel caso di specie, pertanto, avendo l' fornito la prova Controparte_2
dell'avvenuta spedizione della raccomandata che informava il destinatario dell'avvenuta notifica e tenuto conto che tale circostanza andava eventualmente confutata con querela di falso, nonché del fatto che nella fattispecie non era necessaria la prova della ricezione della raccomandata (senza avviso di ricevimento), poiché l'atto risultava comunque consegnato, la notificazione della cartella in esame deve ritenersi regolarmente posta in essere.
Orbene, tenuto conto della suindicata data di notificazione della cartella, il merito della pretesa contributiva non è più contestabile.
Si osserva al riguardo che ogni questione inerente il merito della pretesa contributiva è ormai preclusa per l'intervenuta stabilizzazione del titolo stragiudiziale a cagione dell'omessa proposta opposizione nel termine di cui all'art. 24 d.lgs. 46/99. Il detto termine, secondo il consolidato orientamento della
Cassazione, “deve ritenersi perentorio perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione e a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo, ed alla perentorietà del termine non ostano né l'inespressa indicazione in tal senso, dovendo pur sempre il giudice indagare se, a prescindere dal dettato normativo, un termine, per lo scopo che persegue e la funzione che adempie, debba essere rigorosamente osservato a pena di decadenza, né che l'iscrizione a ruolo avvenga senza un preventivo accertamento giudiziale, non ignorando l'ordinamento titoli esecutivi formati sulla base di un mero procedimento amministrativo dell'ente impositore” (Cfr.: Cass. n. 2835/08; Cass. n. 4506/07; Cass.
n. 6674/08).
In breve, il riferito termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella è stato accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente; esso è diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire, così, una rapida riscossione del credito medesimo.
La mancata opposizione entro il termine perentorio di legge stabilizza quindi definitivamente il titolo esecutivo stragiudiziale precludendo qualsiasi successiva azione di accertamento negativo del debito
(che sarebbe inammissibile per carenza di interesse), giacchè ogni questione relativa alla pretesa creditoria portata dal titolo esecutivo è definitivamente superata dall'intervenuta stabilizzazione del titolo.
Pertanto, nella specie, essendo stata comprovata la notifica della cartella e tenuto conto dell'inutile decorso dei termini di legge, risulta tardiva la proposizione dell'opposizione al ruolo (rappresentata dall'eccezione di prescrizione ipoteticamente maturata prima della notifica della cartella) nonché
l'opposizione agli atti esecutivi, alla quale vanno ricondotte tutte le restanti eccezioni (omessa notifica della cartella e degli avvisi di rettifica, mancata indicazione del responsabile del procedimento e violazione dell'art. 25 del DPR 602/1973, norma peraltro non applicabile in materia contributiva).
Venendo ora all'esame della doglianza con la quale l'opponente ha eccepito l'estinzione della pretesa contributiva per effetto del decorso del termine di prescrizione successivamente alla notifica della cartella, la stessa integra un'opposizione all'esecuzione, vertendo su causa di estinzione del credito successiva alla formazione del titolo esecutivo.
Non essendo, come tale, sottoposta a termini decadenziali la stessa può essere esaminata nel merito.
Al debitore dei contributi è, infatti, sempre consentito contestare il diritto del creditore (e per esso dell'incaricato della riscossione) a procedere all'esecuzione coattiva nei suoi confronti eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo. Soccorre in tal caso il rimedio dell'opposizione all'esecuzione (avente ad oggetto l'accertamento del diritto a procedere in via esecutiva), tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben può essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo. Con riferimento alla eccepita prescrizione successiva, va innanzitutto osservato che trova applicazione il termine quinquennale di cui all'art. 3, comma 9, della legge 335/1995; sul punto si rinvia per relationem a quanto evidenziato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, secondo cui “la
scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento
di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, pur determinando la decadenza dalla
possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del
credito contributivo senza determinare anche l'effetto della c.d. “conversione” del termine di
prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo l'art.3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del
1995) a quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Tale ultima disposizione, infatti,
si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la
suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia
di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che dal 1° gennaio 2011, ha sostituito CP_4
la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto (art.30 del d.l. 31
maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge n. 122 del 2010)” (Cass. S.U. 17 novembre 2016, n.
23397).
Ciò posto, venendo all'esame della cartella impugnata, l'opposizione non può essere accolta poiché,
dalla data di notifica della stessa (15/2/2017) fino alla notifica dell'intimazione di pagamento impugnata avuta luogo il 9/5/2023 (cfr. relata di notifica dalla quale si evince che la notifica è stata eseguita mediante consegna dell'atto al destinatario personalmente), la prescrizione non è maturata a causa della sospensione dei termini di prescrizione disposta dalla normativa emergenziale frattanto intervenuta.
Occorre infatti precisare che ai fini del computo della prescrizione trova applicazione la sospensione dei termini di prescrizione prevista dalla normativa emergenziale da COVID-19, e ciò come evidenziato in precedenti pronunce di questo stesso Ufficio (cfr., in particolare, sentenza n. 292/2023
emessa in data 26.1.2023 nel proc. n. 4170/2022 R.G.) le cui argomentazioni si ribadiscono e fanno proprie ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. Come osservato nel richiamato precedente di questo Ufficio, infatti, trova applicazione l'articolo 68
co. 1 del D.L. n. 18/2020, conv. con mod. dalla l. 27/2020, secondo cui “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo
2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12
del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”.
Stabilisce, poi, l'articolo 12 del D.Lgs. n. 159/2015 quanto segue: “1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo,
relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione,
controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo
3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione…”.
Ne discende che, nel calcolare il termine di prescrizione successiva deve tenersi conto della sospensione dei termini di prescrizione dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, dovendosi pertanto aggiungere un anno, cinque mesi e 23 giorni al termine finale di prescrizione (cfr. sentenza n.
292/2023 del Tribunale di Catania cit.), pari a complessivi 542 giorni.
Da quanto sopra consegue che, premessa la data di notifica della cartella, per l'operare della predetta sospensione, alla data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata il termine di prescrizione non era ancora decorso (lo sarebbe stato infatti nell'agosto 2023), con la conseguenza che i crediti portati dalla cartella e dunque dell'intimazione di pagamento stessa non possono ritenersi prescritti e,
in quanto tali, devono ritenersi dovuti.
L'opposizione, pertanto, non può trovare accoglimento.
Il ricorso va quindi rigettato e le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così statuisce:
rigetta l'opposizione;
condanna l'opponente al pagamento delle spese processuali che vengono liquidate, in favore di ognuno degli enti resistenti, nella complessiva somma di euro 1.863,50 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Catania il 26 maggio 2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Carmela Letizia Formaggio