Sentenza 29 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 29/01/2025, n. 775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 775 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 14836/2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario Dott. Maria Cristina Sardo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 14836/2015
promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. LEDA Parte_1 C.F._1
PULEO, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Largo Rosolino Pilo n. 14, Catania;
ATTORE
contro
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
ANTONINO CATALANO, elettivamente domiciliata presso il suo studio in via Montello n. 3,
Catania;
CONVENUTA
****
Con atto di citazione del 21/09/2015, notificato in data 25/09/2015, Parte_1 conveniva in giudizio , chiedendo al Tribunale di Catania adito di voler: Controparte_1
“Dichiarare la divisione giudiziale dell'immobile descritto in premessa, sito in Catania, frazione San Giovanni Galermo, via Orione n°23, previa determinazione della sua consistenza attuale, secondo progetto divisionale predisposto a mezzo di CTU che sin d'ora
1
All'uopo, l'attore esponeva che:
- In data 14/09/1995, in costanza di un rapporto di convivenza more uxorio, lo stesso _1
e la SI.ra avevano acquistato la proprietà indivisa di un immobile sito Controparte_1 in Catania, frazione San Giovanni Galermo, via Orione n. 23, censito al N.C.E.U. di Catania alla , fg. 1, p.lla 354, sub. 46, al prezzo di Lire 116.000.000; P.IVA_1
- Negli anni erano state apportate migliorie all'immobile, suscettibili di aumentarne il valore di circa € 30.000,00, con lavori di ristrutturazione eseguiti sotto la supervisione del _1
e da questi pagati con denaro proprio;
- Anche i mobili acquistati erano stati pagati dal , con denaro ricavato dal suo lavoro _1 di serramentista presso varie ditte della zona e destinati alla sistemazione dell'abitazione ed al mantenimento del nucleo familiare;
- Da circa tre anni, insorto un grave problema di salute ed a causa della crisi economica, il aveva cessato la sua attività lavorativa e non era riuscito a reperire un'altra _1 occupazione;
- A seguito di ciò erano sorti insanabili dissidi ed il rapporto di convivenza era stato interrotto, per cui il aveva abbandonato l'immobile, domiciliandosi nell'abitazione della _1 madre;
- Allo stato quindi il era impossibilitato a fruire della casa acquistata e ristrutturata _1
a sue spese;
2 - Inoltre, la SI.ra aveva la detenzione e l'uso esclusivo dell'autovettura Alfa Controparte_1
Romeo Mito tg.EB354EF, cointestata col , il quale ne era stato privato;
_1
- Al fine di determinare il valore dell'immobile, il aveva commissionato una perizia _1 di stima, che allegava, in esito alla quale era stato determinato il valore dello stesso in €
132.075,00, a cui dovevano aggiungersi € 30.000,00 per le migliorie apportate.
La convenuta si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e Controparte_1 risposta del 11/01/2016, depositata il 12/01/2016, con cui contestava la domanda attorea e chiedeva al Tribunale adito di: “Dichiarare la proprietà esclusiva dell'immobile sito in
Catania, frazione San Giovanni Galermo, via Orione n. 23, in capo alla SI.ra
; 2) Rigettare in pieno la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in Controparte_1 diritto ed assolutamente non provata, e condannare parte attrice al pagamento delle spese del giudizio;
3) Qualora venisse provata la comproprietà dell'immobile non disporre la vendita dello stesso in quanto contraria all'interesse dei figli e disporre il rimborso di quelle somme che sono state, previa dimostrazione, versate in via esclusiva dal SI. ”. _1
All'uopo la convenuta osservava che:
1) Sul fatto e sul reale proprietario dell'immobile: l'immobile sito in Catania, frazione San
Giovanni Galermo, in Via Orione n. 23 era stato acquistato con atto sottoscritto da e da ma tramite versamento di una quota in Parte_1 Controparte_1 denaro che i genitori della SI.ra avevano donato in favore della figlia, Controparte_1 mentre la restante quota veniva corrisposta tramite accollo di mutuo concesso dalla le cui rate venivano saldate tramite addebito su conto corrente intestato Parte_2 alla SI.ra e sul quale veniva accreditato esclusivamente lo stipendio Controparte_1 della SInora. Infatti, al momento dell'acquisto dell'immobile, tra le parti acquirenti sussisteva un accordo in base al quale lo stesso sarebbe stato cointestato ad entrambi solo per mera convenzione sociale ma la reale proprietaria sarebbe stata la SI.ra
, colei che, appunto, aveva provveduto a versare le somme necessarie per Controparte_1
l'acquisto; pertanto, tra le parti esisteva un accordo di intestazione fiduciaria. Quindi, il SI. (fiduciario) risultava essere anch'egli intestatario del bene ma la SI.ra _1
(fiduciante) era l'unica e reale proprietaria del bene avendo la stessa, Controparte_1 infatti, provveduto all'acquisto dell'immobile ed al riscatto del terreno sul quale il suddetto immobile insisteva esclusivamente con mezzi propri, versando la somma di €
3.321,00;
3 2) Sulle migliorie apportate all'immobile: le stesse erano state apportate e saldate integralmente dalla convenuta in qualità, appunto, di unica e reale proprietaria dell'immobile sito in Catania in Via Orione n. 23, la quale aveva richiesto ed ottenuto un prestito per ristrutturare l'immobile. Comunque, nel caso in cui quanto affermato dal SI.
corrispondesse al vero, lo stesso non forniva alcuna prova afferente le spese _1 sostenute, pertanto spettava allo stesso dare prova e dimostrare non solo di aver apportato le migliorie all'immobile sito in Via Orione n.23 ma anche dimostrare la veridicità della sua affermazione;
3) Sulla “stima immobiliare” depositata in atti dall'attore: la stessa stima di parte non aveva alcun valore probatorio, infatti, non era asseverata nè giurata nè sottoscritta e comunque costituiva solo un'allegazione difensiva di carattere tecnico;
4) Sull'assegnazione della casa ed il mantenimento dei figli non autosufficienti. Nella denegata ipotesi in cui parte attrice fosse riuscita a dimostrare che l'immobile fosse di proprietà di entrambe le parti in causa, la convenuta si opponeva alla divisione dell'immobile in quanto lo stesso era adibito a casa familiare nella quale vivevano i figli dell'attore e della convenuta, non economicamente autosufficienti. Pertanto, non era possibile procedere alla divisione dell'abitazione nonché alla vendita della stessa ai sensi dell'art. 788 c.p.c. al fine di tutelare l'interesse dei figli a non subire ulteriori cambiamenti dovuti alla crisi familiare ed a conservare un minimo di continuità e regolarità di vita;
5) Sull'autovettura cointestata (Alfa Mito tg. EB354FH): la stessa era di proprietà esclusiva della convenuta, la quale aveva provveduto personalmente al pagamento delle rate mentre nulla era stato corrisposto dal;
_1
6) Sulla mediazione ed il tentativo di conciliazione: pur se la aveva omesso Controparte_1 di presenziare all'incontro di mediazione del 04/06/2015, tuttavia la stessa aveva esperito un tentativo di conciliazione in fase stragiudiziale mediante l'incontro dei rispettivi procuratori, per cui non poteva esserle addebitata alcuna negligenza;
7) Sull'onere della prova: l'attore non aveva offerto alcuna prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., esponendo esclusivamente i fatti, ossia non aveva provato i danni lamentati.
Assegnati i termini di cui all'art. 183, comma VI c.p.c., venivano scambiate le relative memorie.
Con memoria ex art. 183 comma VI c.p.c., l'attore contestava le eccezioni della convenuta, in particolare quanto all'esistenza di un preteso patto fiduciario, del quale non era stata data alcuna prova scritta. Del pari rilevava l'assenza di prova in ordine alla provenienza delle
4 somme per l'acquisto esclusivamente dal patrimonio della convenuta, ed in ordine alle spese dalla stessa asseritamente sostenute per le migliorie. Contestava inoltre le eccezioni sulla stima immobiliare di parte attrice nonché quelle sulla pretesa non autosufficienza dei figli maggiorenni della coppia. Contestava inoltre anche le altre eccezioni, relative all'autovettura ed al tentativo di conciliazione. Infine, insisteva per la configurabilità, quale danno in re ipsa, del pregiudizio derivante al dal mancato godimento dell'immobile. Nella stessa _1 memoria, parte attrice articolava prova per testi diretta a dimostrare l'attività lavorativa svolta in passato dall'attore ed i lavori eseguiti presso l'immobile, oltre all'esborso da parte dell'attore delle somme necessarie a pagare i mobili. Chiedeva inoltre l'interrogatorio libero dell'attore ex art. 117 c.p.c. Chiedeva quindi accogliersi le seguenti conclusioni “- Dichiarare la divisione giudiziale dell'immobile descritto in premessa, sito in Catania, frazione San
Giovanni Galermo, via Orione n°23, previa determinazione della sua consistenza attuale, secondo progetto divisionale predisposto a mezzo di CTU che sin d'ora si chiede. - Disporre
l'attribuzione del bene indiviso in favore di parte convenuta, che da tempo lo occupa, con obbligo per la stessa di provvedere al conguaglio in danaro. - Laddove dovesse accertarsi
l'indivisibilità del bene ed in caso di disaccordo tra le parti, ordinarne la vendita ex art. 788
c.p.c. a mezzo di professionista all'uopo delegato e provvedere alla ripartizione della somma ricavata in proporzione delle rispettive quote. - Condannare, infine, la SI.ra
al risarcimento dei danni cagionati al SI. , per il Controparte_1 Parte_1 mancato godimento della propria quota e quale ristoro della privazione dell'utilizzazione del bene comune, con riferimento ai prezzi di mercato correnti dal tempo della stima per la divisione a quello della pronuncia. - Condannare, altresì, la convenuta al rimborso delle spese sostenute dal SI. ed afferenti l'immobile oggetto del presente giudizio. - Emettere _1 ogni altro provvedimento ritenuto opportuno e consequenziale”.
Con memorie ex art. 183 comma n. 2 VI c.p.c., la convenuta insisteva nel rigetto di tutte le richieste di parte attrice, e chiedeva ammettersi prova testimoniale al fine di provare che l'acquisto dell'immobile era stato interamente saldato dalla SInora , nonché Controparte_1
l'esistenza dell'accordo fiduciario tra i due conviventi e la mancanza di lavoro e di autosufficienza dei figli. Chiedeva inoltre, ai sensi dell'art. 117 c.p.c., l'interrogatorio libero della convenuta, oltre che una CTU al fine di stimare e quantificare il prezzo di mercato dell'immobile.
Successivamente, con ordinanza depositata il 20/06/2018, il precedente G.O.T., Dott.
Salvatore Giuffrida, rigettava la richiesta di prova per testi dedotta dalla convenuta in quanto
5 concernente la dimostrazione di un negozio fiduciario per cui era necessaria la forma scritta
(Cass. 10163/2011), con conseguente preclusione della relativa prova per testi, come tale esperibile solo nel caso di perdita incolpevole del documento scritto, ex art. 2725 comma secondo e 2724 c.c.; Rigettava, inoltre, la prova per testi dedotta dall'attore in quanto concernente circostanze non formanti oggetto di specifica e necessaria domanda di rimborso del valore delle eventuali migliorie apportate all'immobile ed infine nominava quale C.T.U.
l'Arch. al quale conferiva l'incarico di: “accertare, con riferimento alle Persona_1 rispettive deduzioni delle parti, la natura, la consistenza e la regolarità urbanistica e catastale
o meno dell'immobile indicati in citazione, il suo valore di mercato e la comoda divisibilità o meno in porzioni in natura, corrispondenti alle quote ideali delle parti e, nel caso positivo, a predisporre il relativo progetto di divisione e di frazionamento anche catastale”.
Il nominato C.T.U., in data 13/02/2019, procedeva al deposito della sua relazione tecnica, con cui dava atto della indivisibilità dell'immobile.
Dopo una serie di rinvii, anche ex art. 309 c.p.c., con ordinanza del 13/04/2023, questo
Giudice disponeva il richiamo del CTU, dandogli ulteriore mandato diretto a: “Descrivere i beni immobili oggetto di divisione e determinarne il valore attuale, tenuto conto che la stima deve avvenire secondo il valore venale del bene al c.d. momento della divisione (art. 726 c.c.)
- ove ciò non sia avvenuto con la prima relazione del 13/02/2019 - cioè in riferimento agli attuali prezzi di mercato inerenti beni di similare ubicazione e consistenza;
- Descrivere i titoli di provenienza attestanti la consistenza della massa e le quote di pertinenza di ciascuna delle parti;
- Accertare l'esistenza di eventuali iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile oggetto di divisione, idonee a coprire il ventennio antecedente alla trascrizione della domanda di divisione e, quindi, relative agli attuali comproprietari, fermo rimanendo che è in facoltà delle parti la produzione (anche in corso di operazioni peritali ed in alternativa alla richiamata documentazione) di relazione notarile sostitutiva attestante le risultanze delle visure catastali
e dei registri immobiliari con riferimento al citato ventennio;
- Accertare, definitivamente e compiutamente, la regolarità urbanistica dei beni immobili da dividere ai sensi della l. 28 febbraio 1985, n. 47 e del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 e, in particolare,
qualora si tratti di opera realizzata prima del 17 marzo 1985:
6 - Verifichi l'esistenza del titolo edificatorio (o della concessione rilasciata in sanatoria) o della domanda di sanatoria (corredata dalla prova dell'avvenuto versamento delle prime due rate dell'oblazione di legge) o della dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che la costruzione dell'opera è iniziata in data anteriore al 1° settembre 1967), e
- Accerti se vi sia stata esecuzione di opere in totale difformità dal titolo edilizio ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, co. I della l. 28 febbraio 1985, n. 47, oppure
Qualora si tratti di opera la cui costruzione è iniziata dopo il 17 marzo 1985,
Verifichi l'esistenza del permesso di costruire, del permesso in sanatoria o di segnalazione certificata di inizio attività relativa agli interventi edilizi realizzati ai sensi dell'art. 23, co. I del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, e
Accerti se vi sia stata esecuzione di opere in totale difformità dal titolo edilizio ai sensi e per gli effetti dell'art. 31, co. I del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380;
Acquisisca presso i competenti uffici il certificato di destinazione urbanistica aggiornato,
Qualora la suddetta documentazione concernente la regolarità urbanistica dei beni non sia prodotta agli atti (come nel caso di specie), proceda alla sua acquisizione presso i competenti uffici, se esistente;
Accerti la conformità dello stato di fatto dei fabbricati da dividere (e ciò limitatamente ai soli immobili dei quali sia stata previamente acclarata la regolarità urbanistica) ai dati catastali ai sensi dell'art. 29 della l. 27 febbraio 1985, n. 52, come modificato dall'art. 19, co. XIV del
d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in l. 30 luglio 2010, n. 122:
Valuti se le eventuali difformità riscontrate siano di rilevante entità e tali, cioè, da incidere sullo stato, la consistenza e l'attribuzione della categoria e della classe (ad esempio, comportando un aumento del numero dei vani e/o della superficie calpestabile e/o una rilevante redistribuzione degli spazi interni e/o una modifica dell'uso di superfici scoperte e/o un cambio di destinazione d'uso anche parziale del bene ed una correlativa modifica della rendita catastale), e specifichi per quali beni siano state eventualmente accertate difformità di rilevante entità nei termini anzidetti”.
In data 29/11/2023, il CTU depositava l'integrazione della propria relazione, con cui dava atto tra l'altro, ancora una volta, dell'indivisibilità dell'immobile.
7 All'udienza del 09/07/2024, il procuratore della convenuta precisava le proprie conclusioni come da atti e verbali di causa, tuttavia, preso atto del deposito della CTU e della indivisibilità del bene, dichiarava di non opporsi alla richiesta formulata dal difensore dell'attore nel corpo dell'atto di citazione, ossia di attribuzione dell'appartamento alla SInora , Controparte_1 previo pagamento del cinquanta per cento del valore dello stesso, così come valutato dal CTU.
Parte attrice insisteva in tutte le domande formulate e la causa veniva posta in decisione con termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
Con comparsa conclusionale del 08/10/2024, l'attore concludeva chiedendo al Tribunale adito di: “rigettate in toto le eccezioni e domande avversarie, accogliere ogni istanza formulata in atto introduttivo del giudizio e: - Dichiarare la divisione giudiziale dell'immobile descritto in premessa, sito in Catania, frazione San Giovanni Galermo, via Orione n°23, previa determinazione della sua consistenza attuale, secondo progetto divisionale predisposto a mezzo di CTU che sin d'ora si chiede. - Disporre l'attribuzione del bene indiviso in favore di parte convenuta, che da tempo lo occupa, con obbligo per la stessa di provvedere al conguaglio in danaro. Laddove dovesse accertarsi l'indivisibilità del bene ed in caso di disaccordo tra le parti, ordinarne la vendita ex art. 788 c.p.c. a mezzo di professionista all'uopo delegato e provvedere alla ripartizione della somma ricavata in proporzione delle rispettive quote. - Condannare, infine, la SI.ra al risarcimento dei danni Controparte_1 cagionati al SI. , ed all'indennità di occupazione per ciò spettante, per il Parte_1 mancato godimento della propria quota di proprietà a far data dall'anno 2015 e quale ristoro della privazione dell'utilizzazione del bene comune, con riferimento ai prezzi di mercato correnti dal tempo della stima per la divisione a quello della pronuncia. - Condannare, altresì, la convenuta al rimborso delle spese sostenute dal SI. ed afferenti l'immobile _1 oggetto del presente giudizio. - Emettere ogni altro provvedimento ritenuto opportuno e consequenziale. Con vittoria di spese, compensi ed onorario di cui si chiede la distrazione al sottoscritto Avvocato anticipatario”.
Con comparsa conclusionale del 08/10/2024, parte convenuta chiedeva al Tribunale adito di:
“In via principale, dichiarare l'inammissibilità della domanda per difetto del diritto di azione ed inapplicabilità della legge 76/2016; In subordine, preso atto della indivisibilità del bene statuita dal CTU, accogliere la richiesta di parte attrice relativa all'attribuzione del bene indiviso alla convenuta con pagamento di una somma a titolo di conguaglio pari ad euro
38.150,00 (50% valore del bene stabilito dal CTU di Euro 76.300,00). Vedi integrazione - richiamo del CTU DEL 13.04.2024, PAG.
6. Condannare parte attrice al pagamento delle
8 spese processuali da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, preso atto delle molteplici richieste di bonario componimento inoltrate sulla base della valutazione disposta dal CTU.
O, in subordine, senza recesso alcuno dalla superiore richiesta compensare le spese processuali”.
Nessuna delle parti depositava memorie di repliche.
****
Le domande attoree meritano parziale accoglimento.
Ed invero:
Non è fondata la richiesta dell'attore diretta al risarcimento per un preteso danno conseguente al mancato godimento dell'immobile oggetto di comunione.
Infatti, è univocamente ritenuto che il godimento esclusivo del bene in comunione da parte di uno dei comunisti è in sé legittimo e diventa illecito solo ove oltrepassi i limiti fissati dall'art. 1102 c.c., che consente di servirsi della cosa comune, purché non ne venga alterata la destinazione e non si impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto: solo la violazione di tali limiti consente di configurare un danno risarcibile.
Nel sistema della comunione del diritto di proprietà per quote ideali, infatti, ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto (art. 1102 c.c.).
La legge non elenca tutte le facoltà di godimento, attribuendo così al partecipante il potere di servirsi della cosa comune in tutti i modi che non siano vietati.
Ciò SInifica che ogni comproprietario gode del bene comune in maniera diretta e promiscua, purché, oltre a conservarne la destinazione originaria, non impedisca l'esercizio delle pari facoltà di godimento che spettano agli altri comproprietari.
In sostanza, tutti i partecipanti alla comunione devono ritenersi proprietari e possessori della cosa comune, perché il comproprietario è titolare di un diritto che, sia pure nei limiti segnati dalla concorrenza dei diritti degli altri partecipanti, investe l'intera cosa comune (Cass., Sez.
VI-2, 28 gennaio 2015, n. 1650).
Dunque, la legge consente al comproprietario l'utilizzazione ed il godimento della cosa comune anche in modo particolare e più intenso, ovvero nella sua interezza (in solidum) (Così
9 Cass., Sez. II, 12 marzo 2019, n. 7019), essendo posto solo il divieto di alterare la destinazione della cosa e di impedire agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto.
Ciò posto, non può dirsi che l'utilizzo esclusivo della cosa comune generi di per sé un danno risarcibile: tale utilizzo è ricompreso tra le facoltà spettanti al comproprietario.
Ne deriva che non è possibile riconoscere agli altri comproprietari una indennità per il solo fatto dell'occupazione dell'intero bene ad opera di uno di uno soltanto di essi, in quanto tale occupazione si presume legittima perché trova comunque titolo giustificativo nella comproprietà che investe tutta la cosa comune.
Anche quando nelle pronunce della Cassazione si legge che il danno è da ritenersi in re ipsa
(come vorrebbe la difesa dell'attore), in realtà di fa sempre riferimento ad ipotesi in cui certamente uno dei comunisti utilizzi il bene quale esclusivo possessore, ma impedendo agli altri di godere, anche in via potenziale e per la propria quota, del bene comune (così Cass.,
Sez. II, 10 gennaio 2019, n. 468; Cass, Sez. II, 6 aprile 2011, n. 7881, che richiama Cass., Sez.
II, 12 maggio 2010, n. 11486; nello stesso senso Cass., Sez. II, 7 agosto 2012, n. 14213).
Il godimento esclusivo, però, diventa illecito solo ove oltrepassi i limiti fissati dall'art. 1102
c.c., generando, soltanto da quel momento, un danno risarcibile.
È solo la mancanza di un titolo giustificativo, infatti, che fa sorgere, in capo al comproprietario di un bene fruttifero che ne abbia goduto per l'intero, l'obbligo di corrispondere agli altri, quale ristoro per la privazione dell'utilizzazione pro quota del bene comune, i frutti civili, che, identificandosi con il corrispettivo del godimento dell'immobile che si sarebbe potuto concedere a terzi secondo i correnti prezzi di mercato, possono essere individuati, in mancanza di altri più idonei criteri di valutazione, nei canoni di locazione percepibili per il cespite (In questi termini, Cass., Sez. II, 6 aprile 2011, n. 7881 e Cass., Sez. II, 19 marzo 2019, n. 7681).
Il titolo giustificativo del godimento esclusivo del bene comune viene meno, appunto, solo quando la destinazione di quest'ultimo venga alterata o quando venga impedito il pari uso di esso da parte degli altri partecipanti alla comunione: in questi casi si configura un vero e proprio abuso.
Invece, l'utilizzazione esclusiva del bene comune da parte di uno dei comproprietari, ove mantenuta nei limiti di cui all'art. 1102 c.c., non è di per sé idonea a produrre alcun pregiudizio in danno degli altri comproprietari che siano rimasti inerti o abbiano acconsentito ad esso in modo certo ed inequivoco, essendo l'occupante tenuto al pagamento della corrispondente
10 quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto della cosa solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e ciò non gli sia stato concesso (in questi termini, Cass., Sez. II, 9 febbraio 2015, n. 2423; Cass., Sez. II, 3 dicembre
2010, n. 24647; Cass., Sez. II, 4 dicembre 1991, n. 13036). Secondo le ultime due sentenze citate, se la natura di un bene immobile oggetto di comunione non ne permette un simultaneo godimento da parte di tutti i comproprietari, l'uso comune può realizzarsi o in maniera indiretta oppure mediante avvicendamento;
peraltro, fino a quando non vi sia richiesta di un uso turnario da parte degli altri comproprietari, il semplice godimento esclusivo ad opera di taluni non può assumere la idoneità a produrre un qualche pregiudizio in danno di coloro che abbiano mostrato acquiescenza all'altrui uso esclusivo, salvo che non risulti provato che i comproprietari che hanno avuto l'uso esclusivo del bene ne abbiano tratto anche un vantaggio patrimoniale.
La Suprema Corte in applicazione dei principi interpretativi inerenti all'art. 1102 c.c. sopra ricordati, ha ritenuto che non valga a dimostrare automaticamente una condotta illecita la circostanza della utilizzazione esclusiva del bene comune da parte di alcuni dei comproprietari, anche se connotata dalla mancata “messa a disposizione” dell'immobile o dal mancato invito a ritirarne le chiavi, occorrendo a tal fine l'accertamento della violazione dei limiti di liceità dell'uso della cosa comune di cui alla norma codicistica da ultimo richiamata
(Cass. 12 marzo 2019, n. 7019).
In proposito, tornando al caso che ci occupa, l'attore non ha dimostrato di avere manifestato alla ex compagna l'intenzione di utilizzare l'abitazione in maniera diretta e che ciò non gli sia stato concesso (cfr. Cassazione sopra citata). Non ha neppure dimostrato la violazione, da parte della convenuta, dei limiti di liceità dell'uso della casa comune e non ha provato o tentato di provare di essere stato escluso dalla convenuta dal godimento - nè da quale data – e ciò né documentalmente né a mezzo testi (infatti non si rinviene alcun capitolo di prova tendente a provare detta circostanza). Né, men che meno ha quantificato tale danno.
Si legge anzi, nell'atto di citazione, che è stato proprio il ad abbandonare _1 spontaneamente l'immobile e a domiciliarsi a casa della madre. Né è stata prodotta alcuna richiesta dello stesso di utilizzo della casa, anche in modo turnario, indirizzata alla convenuta.
Nessun danno “in re ipsa” per mancato godimento dell'immobile è pertanto configurabile e la relativa domanda va rigettata.
****
11 Del pari va rigettata la domanda attorea diretta alla condanna della convenuta al rimborso delle spese sostenute dal SI. ed afferenti l'immobile oggetto del _1 presente giudizio.
Ciò, in primo luogo, per l'assoluta carenza di prova di tali pretesi esborsi da parte del _1 ed in ogni caso perché l'appartamento in questione è stato valutato dal C.T.U. anche all'esito delle migliorie apportate, e sulla base di tale valutazione viene oggi disposto il conguaglio a favore dell'attore.
****
La domanda di divisione immobiliare proposta dall'attore è invece fondata e merita accoglimento.
Il titolo che fonda la domanda è la comunione della proprietà dell'immobile tra l'attore,
e la ex convivente convenuta, , comunione Parte_1 Controparte_1 documentata in atti e comprovata anche a mezzo dell'espletata c.t.u.
Invero, risulta dagli atti e dai documenti prodotti che l'attore e la convenuta sono comproprietari dei beni. Ed in particolare, ciò emerge da: a) Atto pubblico di compravendita in notar di Catania del 14/09/1995 n. rep. 63766 e n. racc. 18358 (cfr. Persona_2 allegato 1 all'atto di citazione) e relativa nota di trascrizione;
b) Ispezione del 27/11/2023 presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale Catania - Territorio), allegata alla seconda relazione del C.T.U.
Per cui è comprovato che gli stessi sono comproprietari pro quota, al 50% ciascuno, di un appartamento sito in Catania, via Orione n. 23, scala D, piano primo, in catasto alla Partita
106155, al foglio 1, particella 354, subalterno 46 e di un garage, in catasto al foglio 1, particella 354, subalterno 87, oltre che di un locale cantina al primo piano sottostrada della stessa scala, in catasto al foglio 1, particella 354, sub 55.
In proposito il CTU, nella propria seconda relazione del 20/06/2023, depositata il 29/11/2023, ha dichiarato, alla pagina 6, “Titolo di Provenienza: Dai documenti in mio possesso ( e che allego al n°1) frutto di interrogazione presso l'Agenzia delle Entrate posso sicuramente affermare che l'appartamento al primo piano, il garage e la cantinola sono passate prima da
ATMA Cooperativa a tale la quale, proprietaria per il 100% dell'immobile, Persona_3 con atto rogato presso il Dott Notaio in Catania, atto del 14 Settembre 1995 Persona_2
Rep. 63766-18358, vende ai coniugi che accettano, per un mezzo Controparte_2
12 ciascuno, l'immobile. L'immobile per inciso conserva le stesse caratteristiche Catastali di foglio particella e numero”.
In proposito, va qui osservato che nessun accoglimento merita l'eccezione di parte convenuta circa un preteso difetto del diritto di azione dell'attore per non essere lo stesso comproprietario dell'immobile.
Non ha alcun pregio cioè l'eccezione per cui l'esclusiva proprietaria dell'immobile sarebbe
, avendo asseritamente pagato la stessa, o in parte i suoi genitori, la Controparte_1 somma occorrente per il pagamento del prezzo di acquisto dell'immobile.
Si osserva al riguardo innanzi tutto, che dall'atto pubblico di compravendita in notar Per_2 in atti, non si evince altro che un acquisto in comproprietà, pro indiviso, a favore dei due acquirenti e , come tale peraltro trascritto e risultante dalle _1 Controparte_1 ispezioni ipotecarie.
A mente dell'art. 1101, primo comma c.c., infatti, “Le quote dei partecipanti alla comunione si presumono uguali”.
In ogni caso, il maggior esborso di somme da parte della convenuta allo scopo dell'acquisto non è stato validamente provato in giudizio.
Non lo prova la copia di avvenuto bonifico di lire 102.000.000 del 04/09/1995 presso il Banco di Sicilia, avente come causale “Fondi Figlia” (allegato 2 alla comparsa di risposta), perché potrebbe trattarsi di un rimborso, di una donazione o di qualsiasi altra elargizione fatta da alla figlia, senza alcuna riconducibilità all'acquisto della Controparte_3 casa di via Don Orione 23.
Non lo prova, in sé, neppure la domanda di mutuo all' avanzata dalla convenuta Pt_3 proprio in quanto dipendente dal (allegato 3) né, in sé, la Parte_4 Controparte_4 richiesta di accreditamento degli stipendi presso il Banco di Sicilia avanzata dalla convenuta al Provveditorato agli Studi (allegato 4).
Comunque, anche se provato, il maggiore esborso di somme non avrebbe comportato certamente superato la presunzione di comproprietà al 50% in capo al , consacrata _1 da atto pubblico, ma al più avrebbe potuto configurare l'obbligo di questi al rimborso delle dette somme in favore della ex compagna.
Tale domanda, tuttavia, non è mai stata formulata nel corso del giudizio dalla convenuta.
13 In proposito, la Suprema Corte ha specificato in un caso analogo: “In caso di acquisto “pro indiviso” di un immobile effettuato da due conviventi “more uxorio” per quote uguali in difetto di diversa indicazione nel titolo, stante la presunzione di cui all'art. 1101 c.c., il maggior apporto fornito dal co-acquirente nella corresponsione del prezzo non può presumersi effettuato in favore dell'altro a titolo di liberalità, avente giustificazione nella mera convivenza, senza che sia fornita dimostrazione, anche mediante presunzioni, purché serie, dell'”animus donandi”. Pertanto, in difetto di tale prova, il convivente che abbia sborsato una somma maggiore ha il diritto di ottenere dall'altro il rimborso della parte eccedente la sua quota” (cfr. Cassazione civile sez. II, 14/07/2021, n.20062).
Tale esborso della maggiore somma però deve essere domandato e provato e così non è stato nel presente giudizio.
Non può peraltro accogliersi l'eccezione della convenuta relativa ad un preteso negozio fiduciario con l'attore, circa l'intestazione dell'immobile, negozio, a suo dire, stipulato per
“mera convenzione sociale” Tale tesi, oltre ad essere stata fermamente contestata dall'attore, non convince e risulta incomprensibile. Di tale negozio fiduciario, peraltro, non è stata fornita alcuna prova in corso di causa.
****
Ciò posto, quanto al valore economico dell'immobile, va preso in considerazione il valore pieno, così come stimato dal CTU.
Non rileva infatti la presenza di figli non autonomi economicamente ai fini di una eventuale incidenza sulla valutazione economica dell'immobile. Infatti secondo la Suprema Corte a
Sezioni Unite: “In tema di scioglimento della comunione legale, l'attribuzione, in sede di divisione, dell'immobile adibito a casa familiare in proprietà esclusiva al coniuge che ne era già assegnatario, comportando la concentrazione, in capo a quest'ultimo, del diritto personale di godimento scaturito dall'assegnazione giudiziale e di quello dominicale sull'intero immobile, che permane privo di vincoli, configura una causa automatica di estinzione del primo, che, pertanto, non potrà avere alcuna incidenza sulla valutazione economica del bene in comunione a fini divisori, o sulla determinazione del conguaglio dovuto al coniuge comproprietario non assegnatario, dovendosi conferire all'immobile un valore economico pieno, corrispondente a quello venale di mercato;
né, a tal fine, rileva che nell'immobile stesso continuino a vivere i figli minori, o non ancora autosufficienti, affidati al coniuge divenutone proprietario esclusivo, rientrando tale aspetto nell'ambito dei complessivi
14 e reciproci obblighi di mantenimento della prole, da regolamentare nella sede propria, anche con la eventuale modificazione dell'assegno di mantenimento (Cass. civ. n. 18641 del 09/06/
2022).
Detto questo, nella fattispecie in esame si ritiene di dovere prediligere l'assegnazione in natura, che in questo caso è possibile;
ed infatti ai sensi dell'art. 1114 c.c.: “La divisione ha luogo in natura se la cosa comune può essere comodamente divisa in parti corrispondenti alle quote dei partecipanti”; inoltre, a mente dell'art. 1116 c.c.: “Alla divisione delle cose comuni si applicano le norme sulla divisione dell'eredità, in quanto non siano in contrasto con quelle sopra stabilite”, per cui: in forza dell'art. 720 c.c.: “Se nell'eredità vi sono immobili non comodamente divisibili, o il cui frazionamento recherebbe pregiudizio alle ragioni della pubblica economia, o dell'igiene, e la divisione dell'intera sostanza non può effettuarsi senza il loro frazionamento, essi devono preferibilmente essere compresi per intero, con addebito dell'eccedenza, nella porzione di uno dei coeredi aventi diritto alla quota maggiore, o anche nelle porzioni di più coeredi se questi ne richiedono congiuntamente l'attribuzione. Se nessuno dei coeredi è a ciò disposto, si fa luogo alla vendita all'incanto”; ed a mente dell'art. 727 c.c.: “Salvo quanto è disposto dagli articoli
720 e 722, le porzioni devono essere formate, previa stima dei beni, comprendendo una quantità di mobili, immobili e crediti di eguale natura e qualità, in proporzione dell'entità di ciascuna quota”;
- Il C.T.U., come detto, nel presente giudizio ha ribadito l'indivisibilità dell'immobile, come da relazione non seriamente contestata dalle parti, e le cui conclusioni si condividono in quanto bene argomentate e frutto dell'applicazione delle regole tecniche della materia.
- Innanzi tutto, si rileva che il CTU, nella sua prima relazione depositata il 13/02/2019, ha così descritto i beni immobili oggetto di comunione:
- A) Appartamento al primo piano sito in San Giovanni Galermo, frazione di Catania, via
Orione 23, composto da tre vani più accessori riportato al foglio di mappa n°002/1
Particella 354 sub 46. • B) Box Auto, anche il box auto si trova al piano interrato dello stesso complesso e vi si accede dal cortile in terno privato al condominio. E' composto da un unico spazio ed è riportato al foglio di mappa 002/1 particella 354 sub 87. • C) locale di deposito. Stessa cosa dicasi per il deposito, un piccolo vano cui si accede dalla tromba delle scale. è riportato al foglio di mappa 002/1 particella 354 sub 55”.
Nella stessa relazione ha dato atto della indivisibilità degli immobili.
15 Successivamente, nella perizia integrativa depositata il 29/11/2023, il CTU ha ribadito l'indivisibilità dell'immobile: si legge infatti in detta perizia, alle pagine 6 e 7: “Ora nel caso specifico, al di la di quelle che potrebbero essere eventuali convenzioni stipulate con il Comune di Catania circa gli obblighi di rispetto di superficie minima e massima degli appartamenti non vi è la reale possibilità di suddivisione dell'appartamento, poiché già da progetto la razionalizzazione degli spazi è tale che non è possibile intervenire separando spazi dell'alloggio ricavandone un altro sebbene mini-appartamento. Stesso problema funzionale si pone per la cantinola che ha un unico ingresso dal vano scala, e per il garage, che oltre ad avere anch'esso un unico ingresso non è, ad ogni modo, abbastanza grande per potere ospitare due vetture;
infatti se fosse suddiviso in due perderebbe la finzione propria di Posto Auto. Sulla eventuale possibilità di destinare il garage ad uno o all'altro coniuge essa non è ammissibile poiché in caso di divisione verrebbe meno l'obbligo della pertinenzialità del parcheggio stabilito dalla legge Tognoli, (L. n°122/89)”.
Quanto al quesito diretto ad accertare l'esistenza di eventuali iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile oggetto di perizia, il CTU ha risposto: “Dopo avere effettuato le opportune visure ipotecarie (All 2) circa le iscrizioni pendenti sugli immobili oggetto di questa perizia posso affermare che non ci sono a carico degli immobili carichi pendenti o trascrizioni se non quelle ovvie, relative alla trascrizione per vendita ai due comproprietari attuali, e , all'atto dell'acquisto contro la SInora , _1 Persona_4 Persona_3 socia di Cooperativa ATMA e prima proprietaria dell'immobile”.
Quanto al quesito 4, relativo alla regolarità urbanistica, il CTU ha risposto: “Oggi posso indubbiamente affermare che:
1. dalle verifiche effettuate e come da (all. 3) l'edificio è stato regolarmente concessionato con “Concessione Edificatoria n° 456 del 26 Settembre
1980 e successiva “variante n 167/86 presso il Comune di Catania.
2. La variante al progetto ha interessato solo la parte destinata a garages e non quella per le abitazioni che restano invariate come da progetto. A questo punto, non essendo stato rilevato altro presso gli uffici del Comune di Catania rispetto alla mia richiesta di accesso agli atti del 23 giugno 2023 prot. n° 273632 Comune di Catania, posso affermare che la lieve difformità citata nella prima perizia non è altro che la chiusura della parte finale del balcone afferente la cucina cosa che di fatto costituisce aumento di cubatura ma è tuttavia sanabile con una semplice C.I.L.A. ex art 36 DPR 380/2001 e successiva catastazione, presso
l'Agenzia del Territorio (Catasto), o in alternativa tale situazione è risolvibile senza alcuna sanzione con la semplice rimozione del tramezzi in vetro e alluminio di chiusura la qual
16 cosa riporterebbe la situazione allo stato primigenio concessionato e, di fatto, eliminerebbe
l'abuso. Intendo così risolta la questione in sospeso rispetto alla “REGOLARITA
URBANISTICA di cui al punto 1.2 della precedente perizia. La Concessione Edificatoria
N° 456 del 26 Settembre 1980 è intestata a tale “Toscano Venera”, Presidente della
Cooperativa “ATMA” con sede in via Passo Gravina 83 che si configura così come stazione Appaltante. Trattandosi di immobile facente parte di un caseggiato figurano non
i SInori e tra gli intestatari di Concessione anche perché non _1 Controparte_2 erano soci della Cooperativa “ATMA” ma il Presidente di Cooperativa. L'esistenza della
Concessione Edificatoria (All. 1) toglie ogni dubbio sulla regolarità Urbanistica dell' immobile”;
Concludeva quindi: “Accertata la conformità degli immobili a meno della veranda sul balcone della cucina, considerando minima la difformità prodotta da detta veranda, difformità peraltro facilmente risolvibile, verificato che l'aumento di cubatura si risolve semplicemente con la rimozione della veranda, questa CTU non ritiene vi sia altro da segnalare in termini di aumento di superficie calpestabile o di cubatura, a parte la sopramenzionata veranda, ne di vani aggiunti extra”.
Quanto al valore dell'appartamento e dell'autorimessa, si legge alla pagina 6 della perizia integrativa: “Da quanto sopra premesso, per abitazioni economiche e in condizioni di conservazione normali abbiamo un valore di mercato ora compreso tra € 550,00 e € 800,00
/ mq. in considerazione di quanto prima esposto, sulle condizioni reali dell'immobile, sulla sua localizzazione, e considerato che detto immobile necessita di una lieve ristrutturazione questo C.T.U ritiene di dover prendere in considerazione il valore più basso, ovvero €
550,00/mq moltiplicando per le Superfici Commerciali trovate otteniamo:
- Appartamento € 550,00 x 118,00 mq= € 64.900,00
- Autorimessa € 600,00 x 19,00 mq= € 11.400,00
- Sommando otteniamo il € 76.300,00 Parte_5
Quindi la somma di € 76.300,00 è il valore complessivo dell'immobile.
Ora, secondo la Suprema Corte: “In tema di scioglimento della comunione relativa ad un immobile comodamente divisibile, il giudice di merito gode di un'ampia discrezionalità nell'esercizio del potere di attribuzione delle porzioni ai condividenti, salvo l'obbligo di darne conto in motivazione;
nell'esercizio di tale potere discrezionale, egli può considerare
17 anche gli interessi individuali delle parti aventi ad oggetto beni estranei alla comunione - confrontandoli con gli altri interessi rilevanti nella specie - allo scopo di compiere la scelta più appropriata. (Cass. civile sez. II, sentenza n. 21319 del 15/10/2010).
Inoltre, che “In tema di scioglimento della comunione ereditaria, il criterio dell'estrazione
a sorte previsto, nel caso di uguaglianza di quote, dall'art. 729 c.c. a garanzia della trasparenza delle operazioni divisionali contro ogni possibile favoritismo, non ha carattere assoluto, ma soltanto tendenziale e, pertanto, è derogabile in base a valutazioni discrezionali, che possono attenere non soltanto a ragioni oggettive, legate alla condizione funzionale ed economica dei beni, ma anche a fattori soggettivi di apprezzabile e comprovata opportunità, la cui valutazione non è sindacabile in sede di legittimità, se non sotto il profilo del difetto di motivazione (Cass. VI -2, ordinanza n. 11857 del 06/05/2021- nello stesso senso: Cass. sez. II, sentenza n. 4426 del 21/02/2017);
Si ritiene, pertanto, prevalente l'interesse della IG ad ottenere Controparte_1
l'assegnazione dell'appartamento in cui già abita da anni con i figli, come peraltro richiesto dallo stesso attore (domanda formulata in via principale).
La soluzione di assegnare l'appartamento, l'autorimessa e la cantina alla convenuta e disporre il conguaglio in favore dell'attore, appare quindi la più opportuna, priva di vizi logici, ma anche la più corretta dal punto di vista sostanziale.
In ogni caso, si ricorda che, secondo la Suprema Corte: “In tema di scioglimento della comunione relativa ad un immobile comodamente divisibile, il giudice di merito gode di un'ampia discrezionalità nell'esercizio del potere di attribuzione delle porzioni ai condividenti, salvo l'obbligo di darne conto in motivazione (Cass. civ. sez. II, sentenza
21319 del 15/10/2010).
Pertanto, ritiene questo Giudice che la divisione dei beni in questione dovrà avvenire assegnando:
Alla IG : il 100% della piena proprietà dei seguenti immobili: Controparte_1
- A) Appartamento al primo piano sito in San Giovanni Galermo, frazione di Catania, via
Orione 23, composto da tre vani più accessori, riportato in catasto al foglio di mappa n°002/1 particella 354 sub 46;
- B) Box Auto al piano interrato dello stesso complesso, riportato in catasto al foglio di mappa
18 002/1 particella 354 sub 87;
- C) Locale di deposito, riportato in catasto al foglio di mappa 002/1 particella 354 sub 55.
- Per un valore complessivo stimato in € 76.300,00;
A favore di va invece disposto un conguaglio di € 38.150,00 (dato dalla Parte_1
metà del valore degli immobili).
Sul conguaglio come sopra quantificato sono altresì dovuti gli interessi legali a decorrere dal provvedimento definitivo di scioglimento della comunione (Cass. 20457/2016).
Le spese processuali relative alla domanda di scioglimento di comunione, liquidate nella misura indicata in dispositivo secondo le tariffe di cui al DM 147/2022, devono essere poste a carico della massa in proporzione delle rispettive quote, in quanto finalizzate al comune interesse delle parti a conseguire lo scioglimento della comunione, con distrazione delle spese legali in favore dei procuratori delle parti, i quali ne hanno fatto richiesta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 14836/2015 R.G., disattesa ogni diversa istanza ed eccezione ed in parziale accoglimento delle domande attoree:
- Accoglie la domanda attorea di divisione immobiliare e dispone quindi lo scioglimento della comunione inter partes relativamente al compendio immobiliare sito in San Giovanni
Galermo, Catania, via Orione 23, in Catasto al foglio 002/1, particella 354, sub 46, sub 87
e sub 55;
- Per l'effetto: attribuisce a : Controparte_1
- A) Appartamento al primo piano sito in San Giovanni Galermo, frazione di Catania, via
Orione 23, composto da tre vani più accessori, riportato in catasto al foglio di mappa n°002/1, particella 354, sub 46;
- B) Box Auto al piano interrato dello stesso complesso, riportato in catasto al foglio di mappa
002/1, particella 354, sub 87;
- C) Locale di deposito, riportato in catasto al foglio di mappa 002/1 particella 354 sub 55.
- Per un valore complessivo stimato in € 76.300,00;
Dispone che versi a un conguaglio di € Controparte_1 Parte_1
38.150,00 (dato dalla metà del valore degli immobili).
Al conguaglio come sopra quantificato dovranno essere aggiunti gli interessi legali a
19 decorrere dalla presente sentenza, ossia dal provvedimento definitivo di scioglimento della comunione (Cass. 20457/2016).
- Liquida, ex DM 147/2022, le spese processuali di scioglimento della comunione relative all'attore in complessivi € 7.052,00 oltre ad IVA e CPA e rimborso forfetario spese generali al 15%, con distrazione in favore del procuratore antistatario che ne ha fatto richiesta;
liquida le spese processuali relative alla convenuta in complessivi € 7.052,00, oltre ad IVA
e CPA e rimborso forfetario spese generali al 15%, con distrazione a carico del procuratore antistatario che ne ha fatto richiesta e pone le predette spese a carico della massa secondo le rispettive quote;
- Pone definitivamente a carico della massa le spese del CTU così come già liquidate in data 09/02/2024, ossia in € 1.013,73, oltre iva e cassa previdenza ed oltre € 101.00 per spese;
- Rigetta ogni altra domanda ed eccezione delle parti;
- Ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di Catania di procedere alla trascrizione della presente sentenza, con esonero da ogni responsabilità al riguardo.
Catania, 29/01/2025
IL GIUDICE ONORARIO
Dott.ssa Maria Cristina Sardo
20