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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 23/10/2025, n. 2071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2071 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VELLETRI
N. 4743/2022 R.G.
UDIENZA 23/10/2025
Il Giudice, dott. Renato Buzi premesso
- che è stata disposta la “trattazione scritta” della causa;
- che la modalità alternativa di celebrazione della stessa è stata comunicata alle parti costituite;
- che le parti hanno depositato note scritte;
- che il procedimento era stato già rinviato per la discussione (ex art. 281 sexies c.p.c.);
- che lo scrivente magistrato si è ritirato in camera di consiglio per la redazione della sentenza alle ore 8.30;
- che, alle ore 10.48, all'esito della camera di consiglio, viene riaperto il verbale dell'odierna udienza a “trattazione scritta”; tanto premesso, il Giudice, in presenza dell'addetto all'Ufficio del Processo dott. Francesco Paolo
Cannizzaro, dà lettura virtuale del dispositivo e della motivazione della sentenza allegata al presente verbale.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti del presente provvedimento e per l'inserimento, nello storico del fascicolo informatico, dell'annotazione “trattazione scritta”.
Velletri, 23/10/2025
Il Giudice
(dott. Renato Buzi)
Pagina 1 Dott. Renato Buzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Velletri, in persona del dott. Renato Buzi, in funzione di giudice unico, ha pronunciato - ex art. 281- sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 4743, Ruolo Generale
dell'anno 2022, all'udienza 23/10/2025, con contestuale lettura del dispositivo e della motivazione, vertente
TRA
Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
rappresentati, difesi ed elettivamente domiciliati presso Avv.ti Savino
VE e IN TI, in forza di procura speciale in atti;
OPPONENTE
E
rappresentata, difesa ed Controparte_1
elettivamente domiciliata presso Avv.ti Francesco Aratari e Luca
Iannaccone, in forza di procura speciale in atti;
OPPOSTA
OGGETTO: ACCERTAMENTO DELLA NULLITÀ DI CLAUSOLE IN MATERIA DI CONTRATTI
BANCARI E RESTITUZIONE SOMME
Pagina 2 Dott. Renato Buzi MOTIVAZIONE
Preliminarmente, va rilevato che si omette di sviluppare lo svolgimento del processo, atteso che, a norma dell'art. 132 C.P.C. come novellato a seguito della L. 18/6/09, n. 69, la sentenza deve contenere unicamente la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
Ai fini della concreta determinazione della portata dell'espressione contenuta in detta norma, appare del tutto corretto tenere conto dell'art. 16, comma 5, D. L.vo 5/03, che, seppur abrogato dalla L.
69/09, costituisce un significativo elemento interpretativo della volontà del legislatore in materia, costituendo l'unica concreta applicazione legislativa dell'affermato criterio generale della “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”. Tale disposizione prevede che la sentenza possa essere sempre motivata in forma abbreviata “mediante rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa” e la “esposizione delle ragioni in diritto” anche con riferimento a “precedenti conformi”, e chiarisce, quindi, che la concisa esposizione in fatto può certamente tradursi nel rinvio agli elementi di fatto riportati negli atti di causa, come la concisa esposizione in diritto può consistere nel riferimento ai precedenti giurisprudenziali.
Tanto premesso, quanto agli elementi di fatto nella prospettazione delle parti e alle rispettive domande, eccezioni e difese, si rinvia all'atto di citazione, alla comparsa di risposta e a tutte le memorie depositate nel corso del giudizio.
Gli RI , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, premesso di essere stati clienti di
[...] Controparte_1
chiedevano l'accertamento della nullità delle clausole
[...] applicate dalla banca nel corso dei rapporti intrattenuti con essi deducenti.
In particolare, parte citante concludeva per:
Pagina 3 Dott. Renato Buzi Pagina 4 Dott. Renato Buzi La costituendosi, chiedeva il Controparte_1 rigetto dell'avversa domanda.
La causa era istruita documentalmente e con ammissione di c.t.u. contabile, nominando all'uopo il dott. . Persona_1
All'odierna udienza le parti erano invitate a precisare le conclusioni ed era disposta la discussione orale della causa ex art. 281-sexies
c.p.c.
In particolare, all'esito della c.d. Riforma IA (D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149), deve continuare a ritenersi legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. in forma scritta, mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune anteriore alla data dell'udienza per il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.; tanto che, in conformità al principio di delega (legge 26 novembre 2021, n. 206, art. 1, comma 5, lettera L, n. 2), è stato inserito un terzo comma all'articolo 281-sexies c.p.c. al fine di prevedere che il giudice, in alternativa alla lettura contestuale della sentenza e del dispositivo ai sensi dei primi due commi, possa riservare il deposito della sentenza nei successivi trenta giorni. D'altro canto, la S.C. (Cass. 37137/2022) ha ritenuto come l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune per il deposito di note scritte, in linea generale (e salve le eccezioni normativamente previste), debba ritenersi una forma adeguata a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la trattazione della causa in forma scritta e non sia invece imposta la discussione in forma orale (o addirittura in presenza), anche, quindi, in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto, sulla rilevanza e sull'eventuale complessità della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza in ordine alla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili (v. anche Cass. 13735/2023, Cass.
32358/2023, Cass. 13176/2024, Cass. 17587/2024 e Cass. S.U. 17603/2025).
La domanda attrice è solo parzialmente fondata e va pertanto accolta nei limiti di cui in motivazione.
Come discorso di carattere generale, va osservato in diritto che la sussistenza di un indebito oggettivo, richiesta ai fini del proficuo esperimento dell'azione ex art. 2033 c.c., presuppone la mancanza
Pagina 5 Dott. Renato Buzi dell'originaria causa giustificativa del pagamento effettuato da chi agisce nei confronti di chi resiste in giudizio (conditio indebiti sine causa) ovvero il sopravvenuto venir meno di tale causa giustificativa in forza di eventi successivi che hanno posto nel nulla o reso inefficace il rapporto obbligatorio validamente instauratosi tra attore e convenuto
(conditio ob causam finitam) (v. Cass. 14084/2005).
Nel merito, costituisce principio pacifico quello secondo il quale chi agisce per la ripetizione di somme che assume indebitamente corrisposte ha l'onere di provare l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta, essendo tale inesistenza un elemento costitutivo unitamente all'avvenuto pagamento e al collegamento causale della domanda di indebito oggettivo ex art. 2033
c.c. (v. Cass. 7501/2012, Cass. 11294/2020, Cass. 34427/2022).
Tale principio trova applicazione anche in tema di azione di ripetizione di somme indebitamente corrisposte in applicazione di clausole contrattuali contenute in contratti bancari, che si assumono nulle (cfr.
Cass. 13586/2024).
Più specificamente, quando il correntista intenda, previa contestazione delle risultanze del saldo di conto corrente a lui sfavorevole, esercitare l'actio indebiti ai sensi dell'art. 2033 c.c. è tenuto a dimostrare i fatti costitutivi del diritto alla ripetizione, ovverosia la nullità del titolo e l'avvenuta annotazione delle poste contestate, e quindi deve produrre, quantomeno, il contratto di conto corrente per dimostrare che esso contiene la pattuizione di clausole illegittime
(come, ad es., l'anatocismo nel calcolo degli interessi) o la mancata pattuizione per iscritto, così come dovuto per legge (art. 1284 c.c. e
117 TUB), di talune condizioni poi applicate al contratto (ad es. il tasso d'interesse ultralegale e la commissione di massimo scoperto) e gli estratti conto integrali del medesimo rapporto di conto corrente, quale documento contenente la dettagliata indicazione dei movimenti del rapporto indispensabili alla verifica delle poste puntualmente addebitate e accreditate in conto che l'attore assuma illegittimamente addebitate.
Infatti, il c.d. principio dispositivo dei mezzi di prova, cristallizzato dall'art. 2697 c.c., impone al giudice di esaminare i fatti posti a fondamento delle domande e delle eccezioni delle parti sulla base degli elementi probatori che attore e convenuto hanno rispettivamente prodotto a corredo dei propri atti: “(…) il correntista
Pagina 6 Dott. Renato Buzi che agisce in via di ripetizione è tenuto a fornire la prova che talune delle somme percepite dalla , come appostate sul conto a debito del CP_1 cliente, siano prive di una valida causa debendi (…)” (Cass. 5887/2021, in motivazione).
La consulenza tecnica d'ufficio costituisce, invece, un mezzo istruttorio ausiliario di valutazione della prova, che il giudice nell'esercizio del potere discrezionale attribuitogli in forza degli artt. 61, comma 1, 191, comma 1, c.p.c., insindacabile in sede di legittimità se la scelta operata è sorretta da idonea e adeguata motivazione (v. Cass. 4185/2015), può disporre solo qualora la complessità tecnica della causa non gli consenta di apprezzare adeguatamente gli elementi probatori prodotti da attore e convenuto.
In avanti, va aggiunto che il generale principio dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c. presuppone, come antecedente logico necessario,
l'adeguata e tempestiva allegazione delle circostanze fattuali che la parte è onerata di provare quali fatti costitutivi della domanda (ex multis, Cass. 16182/2011).
L'onere di specifica e tempestiva allegazione dei fatti costitutivi della domanda assume, del resto, valenza imprescindibile all'interno del sistema processuale vigente caratterizzato da rigide preclusioni assertive e probatorie e dal generale principio di non contestazione introdotto all'art. 115, comma 1, c.p.c., così come modificato dall'art. 45 L. 69/2009; in proposito, la Corte di Cassazione ha, invero, affermato quanto segue: “In ordine al principio di non contestazione, il sistema di preclusioni del processo civile tuttora vigente e di avanzamento nell'accertamento giudiziale dei fatti mediante il contraddittorio delle parti, se comporta per queste ultime l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa, evidenziando con chiarezza gli elementi in contestazione, suppone che la parte che ha l'onere di allegare e provare
i fatti anzitutto specifichi le relative circostanze in modo dettagliato ed analitico, così che l'altra abbia il dovere di prendere posizione verso tali allegazioni puntuali e di contestarle ovvero di ammetterle, in mancanza di una risposta in ordine a ciascuna di esse” (Cass.
21847/2014; v. anche Cass. 6606/2016, Cass. 12748/2016 Cass. 9439/2022).
Ciò detto, va ribadito, come discorso di carattere generale, che il saggio degli interessi, ove ultralegale, deve essere previsto con apposita pattuizione scritta come stabilito dall'art. 1284, comma 3,
Pagina 7 Dott. Renato Buzi c.c., successivamente dagli art. 3 e 4 della legge 154/1992 ed infine dall'art. 117 D. Lgs. 385/1993; tanto è confermato anche da consolidata giurisprudenza (cfr. Cass. 14684/2003 e Cass. 96/2022).
Gli interessi non pattuiti per iscritto vanno sostituiti con quelli previsti dall'art. 117, comma 7, lett. a, D. Lgs. 385/93; ossia, si applicano il tasso nominale minimo e quello massimo dei buoni ordinari del Tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal
Ministro del Tesoro, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive.
Inoltre, ove non espressamente determinate per iscritto fra le parti, non possono trovare neppure applicazione le clausole relative a commissione sul massimo scoperto, calcolo degli interessi sui saldi per valuta in luogo di quelli contabili dovuti registrati in conto corrente, addebito in conto corrente di somme in conto spese a qualunque titolo ed interessi e competenze.
Infine, le variazioni contrattuali effettuate senza rispettare le prescrizioni dell'art. 118 T.U.B. sono inefficaci, se sfavorevoli per il cliente.
Applicando detti principi al caso di specie e giungendo alla quantificazione del rapporto dare/avere, l'indagine svolta dal C.t.u., risulta puntuale e sorretta da diffusa motivazione;
l'Ausiliario (dott.
) ha ricostruito i rapporti inter-partes, dando spazio alle varie Per_1 ipotesi prospettate ed ha argomentato e concluso alla stregua di corretti ed analitici calcoli cui deve senz'altro farsi rinvio.
In particolare, si ritiene che le doglianze attrici sono state in parte confermate dalle risultanze peritali esperite nel corso della presente causa, atteso che il C.t.u., con valutazione esente da errori di calcolo o di impostazione metodologica, ha condivisibilmente rimesso le seguenti conclusioni (v. pag. 24 della C.t.u.), che semplicità espositiva si interfogliano, in modo da costituire parte integrante della presente decisione.
Pagina 8 Dott. Renato Buzi Di poi, a fronte delle osservazioni svolte dai c.t.p., l'Ausiliario, dopo averle congruamente analizzate, le ha integralmente confutato, replicando quanto scritto da pag. 21 a pag. 23 della relazione peritale, da aversi qui integralmente riportate e trascritte, in modo da costituire parte integrante della presente decisione.
Compendiando, l'indagine svolta dall'Ausiliare risulta puntuale e sorretta da diffusa motivazione;
il C.t.u., come detto, ha ricostruito i rapporti bancari, dando spazio alle varie ipotesi prospettate ed ha argomentato e concluso alla stregua di corretti ed analitici calcoli cui deve senz'altro farsi rinvio.
Fra le summenzionate ipotesi, in corrispondenza dei principi dianzi esposti e in forza delle ragioni espresse dal dott. (il quale, in Per_1 particolare, rispondendo alle osservazioni del c.t.p. dei citanti, ha così replicato: “(…) Con l'ultima osservazione il consulente dissente sulla ricostruzione del piano di dilazione di cui all'accordo tra le parti del 28.3.2002 al tasso di interesse del 7%, con richiesta di rimodulare lo stesso sempre al tasso minimo BOT rilevato nei 12 mesi precedenti il predetto accordo e pari al 2,981%, in analogia a come operato per il rapporto principale. A tale proposito non si concorda con tale richiesta posto che la conseguenza sanzionatoria di cui all'art.
117 TUB è applicabile, come da quesito istruttorio, solamente al mutuo oggetto di consulenza e non anche ad accordi novativi posteriori alla sua risoluzione, per i quali non è stata chiesta alcuna valutazione in
Pagina 9 Dott. Renato Buzi merito alle condizioni pattuite (…)”, v. pag. 22 della C.t.u.), va scelta la ricostruzione formulata dall'Ausiliario che prevede come il debito residuo dei mutuatari ascenda ad € 11.188,75.
Le superiori conclusioni assorbono le ulteriore censure e questione, sia di merito che di rito.
Stante origine e natura della controversia, reciproca soccombenza, esistenza di una giurisprudenza basata su di un principio di diritto astrattamente non controverso ma variamente enunciato nella concretezza delle sue applicazioni determinante decisioni altalenanti dipendenti altalenanti dipendenti dalla difficoltà pratica d'identificare la fattispecie corrispondente, ricorre l'ipotesi contemplata dall'art. 92, comma 2, c.p.c. per l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti
Per le stesse ragioni anche le spese di C.t.u., liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico solidale delle parti, con rivalsa interna del 50%.
Visto l'art. 281-sexies c.p.c.,
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) in parziale accoglimento della domanda attrice, accerta, così rideterminando il rapporto dare-avere in forza del contratto di mutuo in esame quale ricostruito dal C.t.u. dott. che il saldo Persona_1 debitorio complessivo dei mutuatari (gli odierni RI Parte_1
) ammonti, alla data Parte_2 Parte_3 Parte_4 finale di rielaborazione dell'11/7/2024, ad € 11.188,75;
2) rigetta quanto al resto la domanda attrice;
3) compensa le spese di lite;
4) pone le spese di C.t.u. definitivamente a carico solidale delle parti, con rivalsa interna del 50%.
Velletri, 23/10/2025
Il Giudice
Dott. Renato Buzi
Pagina 10 Dott. Renato Buzi