Sentenza 12 marzo 2019
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- 1. Uso esclusivo del bene comune da parte di un coeredeStudiolegalelbmg · https://www.studiolegalelbmg.com/news-e-pareri/ · 4 dicembre 2025
La gestione dei beni caduti in successione rappresenta una delle questioni più complesse e potenzialmente conflittuali nel diritto ereditario. Una situazione particolarmente frequente è quella in cui uno dei coeredi utilizza in via esclusiva un bene facente parte della comunione ereditaria, tipicamente l'immobile che fu la casa familiare. Tale circostanza solleva un interrogativo fondamentale: quando gli altri coeredi, esclusi dal godimento del bene, hanno diritto a un ristoro economico? La giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, ha delineato con precisione i presupposti e i limiti di tale diritto, ancorandolo ai principi che regolano la comunione ordinaria, con particolare …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 12/03/2019, n. 7019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7019 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2019 |
Testo completo
to la seguente SENTENZA sul ricorso 14433-2014 proposto da: GN VA MA PGNGNN47M68B1623, GN AN OL [...], elettivamente /( domiciliati in ROMA, VIALE MAZZINI, 6, presso lo studio dell'avvocato STEFANO LUPIS, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato CAMPANELLA LUCA TOMMASO;
- ricorrenti -
contro
GN LU, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
MONTE ZEBIO
32, presso lo studio dell'avvocato MARINA ROSSI, rappresentata e difesa dall'avvocato BEATRICE MANINFIOR;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 4325/2013 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 26/11/2013; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/11/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SERGIO DEL CORE, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi gli Avvocati Campanella e Rossi per delga dell'Avvocato Manninfior.
FATTI DI CAUSA
AN PA ON e GI RI ON hanno proposto ricorso articolato in sei motivi avverso la sentenza n. 4325/2013 della Corte d'Appello di Milano, depositata il 26 novembre 2013. LU ON resiste con controricorso. I ricorrenti hanno presentato memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c. Il giudizio ebbe inizio con citazione dell'8 ottobre 2007, con cui LU ON convenne AN PA ON e GI RI ON per ottenere da costoro il risarcimento dei danni conseguenti all'occupazione dell'immobile in comproprietà fra le parti, sito in Bresso, fra le vie Confalonieri, Marconi e Volta, durata dal 21 febbraio 1992 fino allo scioglimento della comunione operato con contratto di divisione del 10 settembre 2003, a seguito di preliminare del 19 marzo 2002, occupazione ancora protratta nel periodo successivo dal settembre 2003 al maggio 2006. AN PA ON e GI RI ON avevano dedotto che LU ON avesse rinunciato all'indennità di occupazione in sede di contratto preliminare, allorché i Ric. 2014 n. 14433 sez. 52 - ud. 06-11-2018 -2- contraenti avevano inserito la clausola G, secondo cui "le parti dichiarano non essere dovuto o intercorso alcun conguaglio in denaro". L'insussistenza di conguagli era stata riaffermata dai condividenti pure nell'atto di divisione del 10 settembre 2003. L'adito Tribunale di Milano negò, tuttavia, la rilevanza di queste pattuizioni ai fini della azionata pretesa risarcitoria, come anche la fondatezza dell'eccepita prescrizione, e perciò, stimata l'indennità sulla base del valore locativo del compendio immobiliare, con sentenza del 15 giugno 2010, condannò i convenuti a pagare all'attrice la somma di C 201.000,00, oltre interessi. La Corte d'Appello di Milano ha poi respinto l'impugnazione principale di AN PA ON e GI RI ON e l'impugnazione incidentale di LU ON. I giudici di secondo grado ritennero incontestato (quanto meno sino alla memoria di replica) l'utilizzo esclusivo del compendio ereditario da parte di AN PA e GI RI ON, avendo questi ultimi dedotto unicamente di non aver mai negato a LU ON il godimento dei beni. La sentenza impugnata escluse che avesse importanza, al fine di smentire l'occupazione dei beni ereditari, il dato della residenza anagrafica di GI RI ON, la quale, in ogni caso, non si era "dissociata dalla posizione del fratello". Inoltre, dal preliminare di divisione risultava che AN PA ON occupasse la villetta poi assegnata a LU ON, mentre non era stato provato che AN PA e GI RI avessero messo la villetta a disposizione di LU, anche solo invitandola a ritirare le chiavi. Secondo la Corte d'Appello, tali elementi si rivelano sufficienti a smentire l'acquiescenza di LU ed a confermare la destinazione del compendio Ric. 2014 n. 14433 sez. 52 - ud. 06-11-2018 -3- immobiliare all'utilizzazione personale ed esclusiva di AN PA e GI RI, tale da impedire alla comproprietaria il godimento dei frutti civili dei beni, seppur richiesti da LU sin dal 1994. I giudici di secondo grado interpretarono, quindi, i contratti preliminare e definitivo di divisione come contenenti una rinuncia ai soli conguagli, e non anche all'indennità di occupazione, come confermato altresì da documentazione richiamata in sentenza. La sentenza della Corte di Milano ha inoltre dichiarato inammissibile per genericità il motivo di appello inerente alla prescrizione, in tesi non decennale. Il termine dell'occupazione esclusiva venne ravvisato alla data del 5 maggio 2006, allorché la villetta fu effettivamente consegnata a LU, non essendovi prova sufficiente dell'offerta di consegna delle chiavi sin dal febbraio o marzo del 2006.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.11 primo motivo di ricorso di AN PA ON e GI RI ON denuncia l'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, in relazione agli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. I ricorrenti criticano l'errore marchiano della Corte d'Appello per aver posto a fondamento della decisione un'asserita mancata contestazione dell'uso esclusivo dei beni, circostanza invece confutata dai convenuti sin dalle loro prime difese, avendo essi sempre evidenziato l'inesistenza di una qualsiasi loro volontà di escludere la comproprietaria LU ON dall'esercizio del diritto di utilizzare la cosa comune. Ulteriormente viziata sarebbe, a dire dei ricorrenti, l'attribuzione operata in sentenza di un uso esclusivo del compendio immobiliare a GI RI ON, non avendo la stessa mai occupato la villetta poi assegnata a LU in sede di divisione, giacché risiedeva sin Ric. 2014 n. 14433 sez. 52 - ud. 06-11-2018 -4- dal 1972, come evincibile dalle prove offerte, in altra abitazione con il marito e i figli. La censura illustra, perciò, come parte della villetta fosse occupata da AN PA, il quale soltanto, infatti, nel contratto preliminare di divisione si impegnava a rilasciarla. Il secondo motivo di ricorso di AN PA ON e GI RI ON denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 1102 c.c. I ricorrenti censurano la sentenza della Corte d'Appello di Milano per aver fondato il risarcimento accordato a LU ON sul fatto che AN PA ON abitasse parte della villetta comune e che GI RI ON non si fosse "dissociata" dalla posizione del fratello, non avendo i convenuti neppure dimostrato di aver "messo a disposizione" l'immobile a LU. Il secondo motivo evidenzia come mancasse ogni riscontro di una "esclusione" di LU ON dal godimento del bene. Il terzo motivo di ricorso di AN PA ON e GI RI ON deduce l'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti in relazione agli art. 1362 e ss. c.c. Si riporta il contenuto delle scritture intercorse tra le parti, per dimostrare l'intenzione di LU ON di rinunciare all'indennità di occupazione. Il quarto motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 61, 184 e 191 c.p.c., lamentandosi la nullità del procedimento o della sentenza per aver il giudice ammesso la CTU sulla quantificazione del valore locativo dei cespiti, così esonerando l'attrice dall'onere probatorio a lei spettante. Il quinto motivo di ricorso di AN PA ON e GI RI ON deduce l'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, in relazione alle Ric. 2014 n. 14433 sez. 52 - ud. 06-11-2018 -5- tabelle dei corretti indici ISTAT prodotte nel corso delle operazioni peritali. Il sesto motivo di ricorso allega la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e ss. c.p.c., per non aver il giudice di primo grado tenuto conto della soccombenza reciproca delle parti ai fini della regolamentazione delle spese processuali. II. Va superata l'eccezione di inammissibilità del primo motivo di ricorso sollevata dalla controricorrente, avendo questa Corte precisato come non è per ciò solo inammissibile il motivo di ricorso che riveli contenuto complesso, articolandosi al suo interno in più profili, ciascuno dei quali prospettabile in astratto come autonoma censura, singolarmente numerata e riportabile a distinti tipi di vizio contemplati dall'art. 360, comma 1, c.p.c., a condizione che, come nella specie riscontrabile, l'elaborazione del motivo permetta comunque alla controparte di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate e consenta alla Corte di procedere all'esame separato di esse (Cass., Sez. Un., 06/05/2015 n. 9100; Cass., Sez. Un., 31/03/2009 n. 7770). I primi due motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente per la loro connessione, risultano fondati nei termini di seguito indicati. A fondamento della pretesa indennitaria accordata a LU ON per l'occupazione dell'immobile in comproprietà da parte degli originari convenuti, la Corte d'Appello di Milano ha posto il "fatto dell'utilizzo esclusivo" del compendio ereditario, non risultando che AN PA e GI RI avessero messo la villetta "a disposizione" di LU, anche solo invitandola a ritirare le chiavi, in maniera che quest'ultima ne potesse fruire pro quota. In particolare, a GI RI ON, sottovalutando il rilievo della residenza anagrafica Ric. 2014 ti. 14433 sez. 52 - ud. 06-11-2018 -6- della stessa in un luogo diverso, la Corte di Milano ha comunque imputato di non essersi "dissociata dalla posizione del fratello". Tutto ciò sebbene LU avesse già dal 1994 richiesto i frutti civili a lei spettanti e contestato l'occupazione della villetta. La Corte d'Appello ha così deciso la questione senza fare corretta applicazione dei principi interpretativi inerenti all'art.1102 c.c. LU ON con la citazione dell'8 ottobre 2007 domandò che venisse accertata la "responsabilità, in solido" di PA ON e GI RI ON, con conseguente condanna dei convenuti al "risarcimento in favore dell'attrice dei danni da questa sofferti" per "l'abusiva occupazione" dell'immobile in comproprietà fra le parti, durata dal febbraio 1992 fino al contratto di divisione del 10 settembre 2003, ed ancora fino al maggio 2006. In tema di comunione, l'art. 1102 c.c. consente al comproprietario l'utilizzazione ed il godimento della cosa comune anche in modo particolare e più intenso, ovvero nella sua interezza (in solidum), ponendo il divieto, piuttosto, di alterare la destinazione della cosa e di impedire agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto, così da negare che l'utilizzo del singolo possa risolversi in una compressione quantitativa o qualitativa di quello, attuale o potenziale, di tutti i comproprietari. Diverso regime rispetto all'uso della cosa comune vale per i frutti naturali (che entrano a far parte della comunione e quindi si ripartiscono tra i partecipanti pro quota) e per i frutti civili (soggetti alle regola della divisione ipso iure, e però nella comunione ereditaria disciplinati ulteriormente dal principio della dichiaratività della divisione, di cui all'art. 757 c.c.). Ric. 2014 n. 14433 sez. 52 - ud. 06-11-2018 -7- In particolare, un coerede, il quale, dopo la morte del de cuius, trattenga il possesso di un bene ereditario, rimane nell'ambito dell'esercizio legittimo dei poteri spettanti al comproprietario pur ove utilizzi ed amministri individualmente lo stesso, a meno che il rapporto materiale instaurato con la res non si svolga in maniera tale da escludere gli altri coeredi, con palese manifestazione del volere, dalla possibilità di instaurare analogo rapporto con il medesimo bene (da ultimo, Cass. Sez. 2, 04/05/2018, n. 10734). Soltanto se, allora, risulti dimostrata una sottrazione o un impedimento assoluto, da parte di un comproprietario, delle facoltà dominicali di godimento e disposizione del bene comune spettanti agli altri contitolari, ovvero una violazione dei criteri stabiliti dall'art. 1102 c.c. per l'occupazione dell'intero immobile ad opera del comunista e la sua destinazione ad utilizzazione personale esclusiva, con privazione pro quota della disponibilità dei residui partecipanti, può dirsi risarcibile, sotto l'aspetto del lucro cessante, non solo il lucro interrotto, ma anche quello impedito nel suo potenziale esplicarsi, essendo perciò il danno da quantificare in base ai frutti civili che l'autore della violazione abbia tratto dall'uso esclusivo del bene. Non vi è luogo, altrimenti, di riconoscere una "indennità" per il sol fatto dell'occupazione dell'intero bene ad opera del comproprietario, ove la stessa non si connoti altresì di illiceità per superamento dei limiti ex art. 1102 c.c. (dal che genera un "danno"), in quanto tale occupazione trova comunque titolo giustificativo nella comproprietà che investe tutta la cosa comune, e la sorte dei frutti naturali e civili tratti dal bene goduto individualmente ha attuazione in sede di divisione e di resa del conto (insieme alle spese necessarie od utili per la conservazione o il miglioramento del bene comune anticipate Ric. 2014 n. 14433 sez. 52 - ud. 06-11-2018 -8- dal comunista), né altrimenti la legge prevede espressamente in tale evenienza un indennizzo da attività lecita ma dannosa (si vedano, indicativamente, Cass. Sez. 2, 07/08/2012, n. 14213; Cass. Sez. 2, 30/03/2012, n. 5156; Cass. Sez. 2, 06/04/2011, n. 7881; Cass. Sez. 2, 05/09/2013, n. 20394). Nel caso in esame, peraltro, la determinazione delle porzioni corrispondenti alle quote e la definizione dei rapporti inerenti alla comunione ereditaria del defunto IA ON vennero attuate nella divisione negoziale del 10 settembre 2003, allorché si sarebbe dovuto tener conto anche della ripartizione dei frutti e delle eventuali eccedenze attive o passive della gestione dei beni caduti in successione. Perché sia ravvisabile un atto illecito e perciò un danno risarcibile, dunque, occorre che siano verificate le condizioni di cui all'art. 2043 c.c. (danno prodotto non iure e contra ius), e cioè la sussistenza di una compromissione da parte di un comproprietario dell'uso consentito agli altri. Quando, a norma dell'art. 1102 c.c., si ha un abuso della cosa comune, per l'alterazione della sua destinazione ovvero per l'impedimento del pari uso di essa da parte degli altri partecipanti alla comunione, ciascuno dei partecipanti è legittimato ad esercitare lo ius prohibendi per ottenere la cessazione della condotta illegittima, oltre che a promuovere un'azione di risarcimento del danno, inteso come effetto della diminuzione della quota o della perdita materiale del bene oggetto della comproprietà (arg. da Cass. Sez. 2, 12/09/2003, n. 13424; Cass. Sez. 2, 10/01/1981, n. 243; Cass. Sez. 2, 12/09/1970, n. 1388). Viceversa, è stato precisato in giurisprudenza come l'utilizzazione esclusiva del bene comune da parte di uno dei comproprietari, ove mantenuta nei limiti di cui all'art. 1102 Ric. 2014 n 14433 sez. 52 - ud. 06-11-2018 -9- c.c., non è di per sé idonea a produrre alcun pregiudizio in danno degli altri comproprietari che siano rimasti inerti o abbiano acconsentito ad esso in modo certo ed inequivoco, essendo l'occupante tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto della cosa solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e non gli sia stato concesso, e sempre che risulti provato che il comproprietario, il quale abbia avuto l'uso esclusivo del bene, ne abbia tratto anche un vantaggio patrimoniale (Cass. Sez. 2, 09/02/2015, n. 2423; Cass. Sez. 2, 03/12/2010, n. 24647; Cass. Sez. 2, 04/12/1991, n. 13036). Non valgono, allora, a dimostrare automaticamente una illegittima sottrazione, da parte dei comproprietari AN PA ON e GI RI ON, delle concorrenti facoltà di godimento del bene comune appartenenti a LU ON, tali da giustificare la condanna risarcitoria per lucro cessante, né le circostanze della utilizzazione esclusiva del bene comune avuta da AN PA o della mancata "messa a disposizione" della villetta o del mancato invito a ritirarne le chiavi, né tanto meno la mancata "dissociazione" di GI RI dalla condotta del fratello, ove non sia acclarata una violazione dei limiti di liceità dell'uso della cosa comune di cui all'art. 1102 c.c. nei termini sopra ribaditi. III. Rimangono assorbiti il terzo, il quarto, il quinto ed il sesto motivo di ricorso, i quali, attenendo alla configurabilità di un rinuncia pattizia all'indennità, alla quantificazione dei danni liquidati ed alla regolamentazione delle spese processuali, perdono rilevanza decisoria alla luce dell'accoglimento del primo e del secondo motivo. Ric. 2014 n. 14433 sez. 52 - ud. 06-11-2018 -10- Consegue la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Milano, che deciderà uniformandosi agli enunciati principi e provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti motivi, cassa la sentenza impugnata limitatamente alla censura accolta e rinvia ad altra sezione della Corte d'Appello di Milano, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella ca