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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 24/06/2025, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Civitavecchia, Sezione Lavoro, in persona della Dott.ssa Alessandra
Dominici, all'udienza del 24.6.2025 , ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2377 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2024 e vertente
TRA
nato a [...] – NA - il 21/07/1987 ed ivi residente in [...]
22 C.F.: , rappresentato e difeso dall'Avv.to Giovanna Sarnacchiaro C.F._1 del Foro di Nola, cod. fisc. ed elettivamente domiciliata presso il suo C.F._2 studio sito in Nola (NA) alla Via Conte Orsini 13, giusta procura speciale in atti
RICORRENTE
E
Controparte_1
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 31.10.2024 parte ricorrente ha adito l'intestato tribunale chiedendo di:
1 1) Accertare e dichiarare l'illegittimità dell'art.1, comma 121, della L. n. 107/2015 e ss. mm. con disapplicazione nella parte in cui non riconosce il diritto della docente a tempo determinato ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente;
2) Per l'effetto accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con condanna dell'Amministrazione convenuta all'attribuzione in favore del ricorrente per l'anno scolastico 2022/2023 di € 500,00 (carta elettronica) PER Parte_2
.
[...]
3) Per l'effetto, accertare e dichiarare l'illegittimità del comportamento dell'amministrazione resistente, e per l'effetto condannare il all'attribuzione in favore di Controparte_1 parte ricorrente della carta elettronica per gli anni scolastici sopra specificati quale contributo alla formazione/aggiornamento della docente.
All'udienza del 24.6.2025, sostituita dal deposito di note scritte, il ricorrente ha chiesto la concessione di termine per il rinnovo della notifica, senza addurre alcuna ragione a sostegno della richiesta.
Il resistente non si è costituito, non avendo ricevuto la notifica del ricorso. CP_1
All'udienza del 24.6.2025 il giudice ha deciso la causa come da dispositivo.
Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile non avendo il ricorrente provveduto alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza.
Nel caso in esame parte ricorrente non ha depositato nessun atto che attesti la materiale esistenza della notifica, seppur irregolare, con conseguente inapplicabilità del meccanismo sanante di cui all'art 291 c.p.c.
L'impossibilità di concedere un termine per la rinnovazione in caso di notifica neanche tentata nel processo lavoro è principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che nel giudizio d” soggetto al rito del lavoro, il vizio della notificazione omessa o inesistente è assolutamente insanabile e determina la decadenza dell'attività processuale cui l'atto è finalizzato (con conseguente declaratoria in rito di chiusura del processo, attraverso l'improcedibilità), non essendo consentito al giudice di assegnare all'appellante un termine per provvedere alla rinnovazione di un atto mai compiuto o giuridicamente inesistente” (Cass. S.U. 20604 del
2008, fra le più recenti Cass. n. 23981/2022, Cass. n. 20866/2022, Cass. n. 42003/2021 e
Cass. Sez. L, Ord n. 9411/ 2023 ).
L'improcedibilità è rilevabile d'ufficio ed è sottratta alla disponibilità delle parti (cfr. fra le tante Cass. n. 8742/2010, Cass. n. 837/2016, Cass. n. 16390/2018).
2 Nel caso di specie il ricorrente non ha neanche dedotto una causa a lui non imputabile idonea a giustificare una rimessione in termini ex art 153 c.p.c.
PQM
DICHIARA improcedibile il ricorso
NULLA sulle spese
Civitavecchia li 24.6.2025
Il Giudice Dott.ssa Alessandra Dominici
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