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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 02/05/2025, n. 850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 850 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, dott. ssa Francesca D'Antonio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al N. 70/2023 R.G. LAVORO, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Salvatore Naddeo e Raffaella Parte_1
Capuano;
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv.to CP_1
Paolo Caneschi;
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 5.1.2023, il ricorrente indicato in epigrafe deduceva di aver lavorato alle dipendenze della , operante quale appaltatrice della manutenzione CP_2 Parte_2 del verde pubblico della città di Salerno, dal 3.10.2016 al 18.7.2022; di aver svolto mansioni di manutentore del verde cittadino e che, al 18 luglio 2022, il rapporto si concludeva per dimissioni per giusta causa, attesa la revoca dell'appalto da parte del a Controparte_3 seguito di vicende giudiziarie in cui la cooperativa era risultata coinvolta;
che, avendo il indetto una gara con clausola sociale per salvaguardare l'occupazione mediante CP_3 assorbimento del personale già operante alle dipendenze della appaltatrice uscente, restava in attesa di assunzione da parte della nuova società appaltatrice. Assumeva che, all'uopo, la cooperativa trasmetteva l'elenco dei lavoratori addetti alla manutenzione verde cittadino, attestandone l'assunzione, le mansioni ed il livello contrattuale di inquadramento;
che, dopo svariati mesi dall'indizione della gara, l'appalto veniva aggiudicato per 24 mesi dalla CP_1 di essere stato pertanto assunto da tale società, con contratto a tempo determinato con decorrenza dal 21.7.2022 e scadenza al 31.12.2022, quale operaio addetto alla manutenzione del verde cittadino Area 3 livello 1 del CCNL per il settore dell'Agricoltura, Contratto
Provinciale di Salerno;
che nel contratto a termine era stato previsto un patto di prova della durata di due giorni;
rappresentava che, in data 26.7.2022, con nota inviata al fratello,
, tramite posta elettronica ordinaria, gli veniva comunicato da parte della Persona_1 il licenziamento per mancato superamento del periodo di prova. CP_1
Sosteneva dunque che l'avvenuto trasferimento di appalto di servizi causasse nella specie il conseguenziale mantenimento dell'anzianità pregressa e della tipologia contrattuale acquisita in continuità con la prestazione svolta in precedenza per effetto del trasferimento del personale in capo al vincitore del bando di gara (non avendo l' neppure richiesto il CP_1 consenso del lavoratore alla costituzione di un nuovo rapporto di lavoro). Invocava dunque l'operatività dell'art. 2112 c.c. e pertanto deduceva la illegittima apposizione da parte della del termine al proprio contratto di lavoro nonché la illegittima previsione del patto CP_1 di prova;
evidenziava che il patto di prova era da considerarsi comunque nullo in quanto apposto in relazione alle medesime mansioni già in precedenza espletate presso la Parte_3
da tempo ed inoltre per la mancata specifica indicazione delle mansioni che ne
[...] costituivano l'oggetto; deduceva altresì che il licenziamento era illegittimo in quanto di natura ritorsiva e fondato su causa illecita così come ammesso da delegato della società CP_1
Dr. che, in occasione della convocazione tenutasi in sede sindacale il 9.8.2022, Persona_2 aveva dichiarato che la vera ragione del licenziamento era da ricercare in una reazione della società convenuta alla partecipazione, da parte del fratello del ricorrente, alle proteste messe in atto dai lavoratori in ordine ad alcune legittime rivendicazioni concernenti le modalità di svolgimento della prestazione. Rappresentava infine di essere ancora creditore della retribuzione dovuta per le due giornate di lavoro espletate nel corso del rapporto con la
[...]
CP_
Su tali premesse in fatto e in diritto il ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “a) In via pregiudiziale, accertare, dichiarare e statuire la nullità dell'apposizione del termine al contratto di lavoro individuale e per l'effetto dichiarare la conversione dello stesso da tempo determinato a tempo indeterminato ex art.2112 c.c.; b) Accertare, dichiarare e statuire, in via principale, ex art. 18 L.n. 300/1970 e ss.mm. l'illegittimità, irregolarità, inefficacia e nullità del licenziamento, anche ritorsivo, comminato al ricorrente, con ogni consequenziale provvedimento ex lege ed ex contractu;
per l'effetto: condannare la società a responsabilità limitata denominata CP_1 [...
…a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro precedentemente occupato, ed alla corresponsione di un'indennità risarcitoria, commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto percepita, dal giorno del licenziamento sino a quello della effettiva reintegra, ed al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, senza applicazione di sanzioni per omessa o ritardata contribuzione, maggiorata di rivalutazione monetaria ed interessi nella misura legale dal dì del dovuto sino al saldo o di quel diverso importo ritenuto di giustizia;
- in via subordinata, qualora l'On.le Giudice non dovesse ritenere applicabile la conversione del rapporto di lavoro in tempo indeterminato, accertare la nullità della clausola del periodo di prova nonché l'effetto ritorsivo del licenziamento, e per l'effetto condannare il datore di lavoro, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle retribuzione medio tempore maturate dalla data dell'illegittimo licenziamento sino a quella della scadenza del contratto a termine
(31.12.2022). Ad ogni modo chiede accertarsi l'omesso pagamento in favore dell'attuale ricorrente delle due giornate di prestazione espletata (25 e 26 luglio 2022) e per l'effetto la condanna della società convenuta al pagamento della corrispondente retribuzione nella giusta misura prevista dal contratto sottoscritto. In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari, con attribuzione”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva la che deduceva la non CP_1 configurabilità nella specie di un trasferimento di azienda ex art. 2112 c.c., la legittimità dell'assunzione a tempo determinato, escludendo la sussistenza di obblighi per l'impresa aggiudicataria di assumere a tempo indeterminato automaticamente ed in forma generalizzata il personale utilizzato dalla precedente impresa, affidando all'imprenditore subentrante la salvaguardia dei livelli occupazionali -contemperati con la libertà d'impresa e di organizzazione della stessa- e retributivi dei lavoratori riassorbiti assicurando un salario adeguato e congruo.
Affermava la legittimità dell'apposizione del patto di prova inteso come facoltà di valutare le qualità professionali del lavoratore, ed anche in virtù dell'assunzione avvenuta dopo l'assenza dal lavoro di nove mesi da parte del ricorrente. Deduceva ancora che il licenziamento intimato al termine del periodo di prova aveva natura discrezionale e che non era veritiera l'ipotesi di un avvenuto licenziamento ritorsivo, anche perché il fratello dello non poteva Parte_1 essere eletto come rappresentante sindacale innanzitutto perché l'elezione sarebbe stata successiva alla data del recesso, poi in quanto la CSA non era stata firmataria del CCNL agricoltura ed ancora per la mancanza delle 500 giornate di lavoro richieste. Concludeva dunque per il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di lite.
Acquisita la documentazione prodotta ed espletata la prova testimoniale, le parti mediante note scritte davano atto del raggiungimento di accordo in sede stragiudiziale chiedendo la estinzione del giudizio. In data odierna la causa veniva, quindi, decisa con sentenza sulle conclusioni rassegnate con note scritte disposte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione della udienza del 2.5.2025.
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza di legittimità ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. In altri termini, essa è il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti dell'interesse a proseguire il giudizio.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 09-04-1997, n. 3075; Cass., 08-06-1996, n.
5333; Cass., 16-09-1995, n. 9781; Cass., 07-09-1993, n. 9401).
In particolare, gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono tanto essere di natura fattuale, come discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
Più precisamente, affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti (cfr. Cass., 07-03-1997, n. 2038; Cass., 22-01-1997, n. 622; Cass., 07-05-
1995).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, nel caso di specie, l'accordo raggiunto dalle parti successivamente alla proposizione della domanda giudiziale (accordo novativo, prodotto in atti con note del 22.4.2025), determina la cessazione della materia del contendere, essendo venuta meno la posizione di contrasto, con conseguente sopravvenuto difetto di interesse in capo alle stesse alla prosecuzione del giudizio –così come dalle parti espressamente dichiarato con la richiesta congiunta di estinzione/cancellazione con note del 29.4.2025-.
Deve, quindi, essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese del giudizio (v. verbale di conciliazione) e ferme restando le condizioni poste sul punto dalle parti nell'accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona del Giudice Monocratico, dott.ssa Francesca D'Antonio, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. compensa le spese di lite tra le parti.
Salerno, 2.5.2025 Il Giudice dott.ssa Francesca D'Antonio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, dott. ssa Francesca D'Antonio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al N. 70/2023 R.G. LAVORO, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Salvatore Naddeo e Raffaella Parte_1
Capuano;
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv.to CP_1
Paolo Caneschi;
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 5.1.2023, il ricorrente indicato in epigrafe deduceva di aver lavorato alle dipendenze della , operante quale appaltatrice della manutenzione CP_2 Parte_2 del verde pubblico della città di Salerno, dal 3.10.2016 al 18.7.2022; di aver svolto mansioni di manutentore del verde cittadino e che, al 18 luglio 2022, il rapporto si concludeva per dimissioni per giusta causa, attesa la revoca dell'appalto da parte del a Controparte_3 seguito di vicende giudiziarie in cui la cooperativa era risultata coinvolta;
che, avendo il indetto una gara con clausola sociale per salvaguardare l'occupazione mediante CP_3 assorbimento del personale già operante alle dipendenze della appaltatrice uscente, restava in attesa di assunzione da parte della nuova società appaltatrice. Assumeva che, all'uopo, la cooperativa trasmetteva l'elenco dei lavoratori addetti alla manutenzione verde cittadino, attestandone l'assunzione, le mansioni ed il livello contrattuale di inquadramento;
che, dopo svariati mesi dall'indizione della gara, l'appalto veniva aggiudicato per 24 mesi dalla CP_1 di essere stato pertanto assunto da tale società, con contratto a tempo determinato con decorrenza dal 21.7.2022 e scadenza al 31.12.2022, quale operaio addetto alla manutenzione del verde cittadino Area 3 livello 1 del CCNL per il settore dell'Agricoltura, Contratto
Provinciale di Salerno;
che nel contratto a termine era stato previsto un patto di prova della durata di due giorni;
rappresentava che, in data 26.7.2022, con nota inviata al fratello,
, tramite posta elettronica ordinaria, gli veniva comunicato da parte della Persona_1 il licenziamento per mancato superamento del periodo di prova. CP_1
Sosteneva dunque che l'avvenuto trasferimento di appalto di servizi causasse nella specie il conseguenziale mantenimento dell'anzianità pregressa e della tipologia contrattuale acquisita in continuità con la prestazione svolta in precedenza per effetto del trasferimento del personale in capo al vincitore del bando di gara (non avendo l' neppure richiesto il CP_1 consenso del lavoratore alla costituzione di un nuovo rapporto di lavoro). Invocava dunque l'operatività dell'art. 2112 c.c. e pertanto deduceva la illegittima apposizione da parte della del termine al proprio contratto di lavoro nonché la illegittima previsione del patto CP_1 di prova;
evidenziava che il patto di prova era da considerarsi comunque nullo in quanto apposto in relazione alle medesime mansioni già in precedenza espletate presso la Parte_3
da tempo ed inoltre per la mancata specifica indicazione delle mansioni che ne
[...] costituivano l'oggetto; deduceva altresì che il licenziamento era illegittimo in quanto di natura ritorsiva e fondato su causa illecita così come ammesso da delegato della società CP_1
Dr. che, in occasione della convocazione tenutasi in sede sindacale il 9.8.2022, Persona_2 aveva dichiarato che la vera ragione del licenziamento era da ricercare in una reazione della società convenuta alla partecipazione, da parte del fratello del ricorrente, alle proteste messe in atto dai lavoratori in ordine ad alcune legittime rivendicazioni concernenti le modalità di svolgimento della prestazione. Rappresentava infine di essere ancora creditore della retribuzione dovuta per le due giornate di lavoro espletate nel corso del rapporto con la
[...]
CP_
Su tali premesse in fatto e in diritto il ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “a) In via pregiudiziale, accertare, dichiarare e statuire la nullità dell'apposizione del termine al contratto di lavoro individuale e per l'effetto dichiarare la conversione dello stesso da tempo determinato a tempo indeterminato ex art.2112 c.c.; b) Accertare, dichiarare e statuire, in via principale, ex art. 18 L.n. 300/1970 e ss.mm. l'illegittimità, irregolarità, inefficacia e nullità del licenziamento, anche ritorsivo, comminato al ricorrente, con ogni consequenziale provvedimento ex lege ed ex contractu;
per l'effetto: condannare la società a responsabilità limitata denominata CP_1 [...
…a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro precedentemente occupato, ed alla corresponsione di un'indennità risarcitoria, commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto percepita, dal giorno del licenziamento sino a quello della effettiva reintegra, ed al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, senza applicazione di sanzioni per omessa o ritardata contribuzione, maggiorata di rivalutazione monetaria ed interessi nella misura legale dal dì del dovuto sino al saldo o di quel diverso importo ritenuto di giustizia;
- in via subordinata, qualora l'On.le Giudice non dovesse ritenere applicabile la conversione del rapporto di lavoro in tempo indeterminato, accertare la nullità della clausola del periodo di prova nonché l'effetto ritorsivo del licenziamento, e per l'effetto condannare il datore di lavoro, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle retribuzione medio tempore maturate dalla data dell'illegittimo licenziamento sino a quella della scadenza del contratto a termine
(31.12.2022). Ad ogni modo chiede accertarsi l'omesso pagamento in favore dell'attuale ricorrente delle due giornate di prestazione espletata (25 e 26 luglio 2022) e per l'effetto la condanna della società convenuta al pagamento della corrispondente retribuzione nella giusta misura prevista dal contratto sottoscritto. In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari, con attribuzione”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva la che deduceva la non CP_1 configurabilità nella specie di un trasferimento di azienda ex art. 2112 c.c., la legittimità dell'assunzione a tempo determinato, escludendo la sussistenza di obblighi per l'impresa aggiudicataria di assumere a tempo indeterminato automaticamente ed in forma generalizzata il personale utilizzato dalla precedente impresa, affidando all'imprenditore subentrante la salvaguardia dei livelli occupazionali -contemperati con la libertà d'impresa e di organizzazione della stessa- e retributivi dei lavoratori riassorbiti assicurando un salario adeguato e congruo.
Affermava la legittimità dell'apposizione del patto di prova inteso come facoltà di valutare le qualità professionali del lavoratore, ed anche in virtù dell'assunzione avvenuta dopo l'assenza dal lavoro di nove mesi da parte del ricorrente. Deduceva ancora che il licenziamento intimato al termine del periodo di prova aveva natura discrezionale e che non era veritiera l'ipotesi di un avvenuto licenziamento ritorsivo, anche perché il fratello dello non poteva Parte_1 essere eletto come rappresentante sindacale innanzitutto perché l'elezione sarebbe stata successiva alla data del recesso, poi in quanto la CSA non era stata firmataria del CCNL agricoltura ed ancora per la mancanza delle 500 giornate di lavoro richieste. Concludeva dunque per il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di lite.
Acquisita la documentazione prodotta ed espletata la prova testimoniale, le parti mediante note scritte davano atto del raggiungimento di accordo in sede stragiudiziale chiedendo la estinzione del giudizio. In data odierna la causa veniva, quindi, decisa con sentenza sulle conclusioni rassegnate con note scritte disposte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione della udienza del 2.5.2025.
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza di legittimità ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. In altri termini, essa è il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti dell'interesse a proseguire il giudizio.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 09-04-1997, n. 3075; Cass., 08-06-1996, n.
5333; Cass., 16-09-1995, n. 9781; Cass., 07-09-1993, n. 9401).
In particolare, gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono tanto essere di natura fattuale, come discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
Più precisamente, affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti (cfr. Cass., 07-03-1997, n. 2038; Cass., 22-01-1997, n. 622; Cass., 07-05-
1995).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, nel caso di specie, l'accordo raggiunto dalle parti successivamente alla proposizione della domanda giudiziale (accordo novativo, prodotto in atti con note del 22.4.2025), determina la cessazione della materia del contendere, essendo venuta meno la posizione di contrasto, con conseguente sopravvenuto difetto di interesse in capo alle stesse alla prosecuzione del giudizio –così come dalle parti espressamente dichiarato con la richiesta congiunta di estinzione/cancellazione con note del 29.4.2025-.
Deve, quindi, essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese del giudizio (v. verbale di conciliazione) e ferme restando le condizioni poste sul punto dalle parti nell'accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona del Giudice Monocratico, dott.ssa Francesca D'Antonio, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. compensa le spese di lite tra le parti.
Salerno, 2.5.2025 Il Giudice dott.ssa Francesca D'Antonio