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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 11/03/2025, n. 323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 323 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3994/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Perugia
SECONDA SEZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulia Maria Lignani ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3994/2017 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BRUNELLI LUCA e Parte_1 C.F._1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in CORSO CAVOUR N.39 PERUGIA presso il difensore avv. BRUNELLI LUCA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. Controparte_1 C.F._2
CALZONI LIETTA ( ) VIA L. BONAZZI 9 PERUGIA;
, elettivamente C.F._3 domiciliato in presso il difensore avv.
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , Controparte_2 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. Controparte_3 P.IVA_2
CALZONI LIETTA ( ) VIA LUIGI BONAZZI, 9 06123 PERUGIA;
, C.F._3 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale del 18/09/2024 che si intende qui interamente richiamato.
pagina 1 di 6 IN FATTO E DIRITTO
1. Viene in decisione la causa per risarcimento danno, proposta da contro Parte_1
e Controparte_3 Controparte_1 Controparte_4 relativamente ad un incidente stradale verificatosi il 25 maggio 2013 in località Ponte San Giovanni del Comune di Perugia.
Il sinistro si è verificato per la collisione pressoché frontale fra l'autovettura privata di proprietà dell'attore e da lui condotta, e l'autobus di linea per trasporto passeggeri, Pt_1 di proprietà della società condotto dal convenuto CP_2 CP_5 Controparte_4
Nel sinistro entrambi i suddetti veicoli hanno riportato danni, e l'attore ha CP_1 Pt_1 riportato anche rilevanti danni alla persona. E' stata coinvolta, e danneggiata, anche un'altra autovettura, peraltro con un ruolo solo passivo, e nessuna pretesa viene avanzata a carico del suo conducente.
Sommariamente – sintetizzando qui le allegazioni delle parti, gli esiti della istruttoria testimoniale e le risultanze delle consulenze tecniche di ufficio (quella dinamica e quella medico-legale) la dinamica del sinistro si può descrivere come segue.
Il veicolo condotto dall'attore e l'autobus condotto dal convenuto Pt_1 CP_1 percorrevano contemporaneamente la via della Scuola nel centro abitato di Ponte San Giovanni. Procedendo in direzioni opposte, si approssimavano entrambi alla intersezione con la via Quintina.
Raggiunto quell'incrocio, l'autobus, come tutti i veicoli che procedevano nella stessa direzione, poteva superarlo e proseguire ancora lungo via della Scuola;
invece l'autovettura dell'attore, come gli altri veicoli che marciavano nello stesso senso, era obbligata a svoltare a sinistra immettendosi in via Quintina. Questa svolta obbligata comportava anche l'obbligo di dare la precedenza ai veicoli che procedevano in senso contrario mantenendosi su via della Scuola.
E' dunque incontroverso che l'attore, nel momento in cui doveva svoltare a sinistra per immettersi in via Quintina, doveva dare la precedenza all'autobus che proveniva in senso contrario. E' altrettanto incontroverso che non lo ha fatto. Quindi l'autobus, che procedeva a velocità di marcia nella propria corsia, è entrato in collisione con l'autovettura dell'attore; quest'ultima è stata proiettata all'indietro per alcuni metri, ruotando su se stessa, invertendo il senso di marcia e investendo la vettura che la seguiva. L'autista dell'autobus, nel tentativo (non interamente riuscito) di evitare l'impatto ha sterzato verso la sua destra invadendo un'aiuola spartitraffico dove si è arrestato.
In questa situazione, l'attore sostiene che la responsabilità del sinistro sia da Pt_1 addebitare esclusivamente, o comunque in misura prevalente, all'autista dell'autobus: e chiede quest'ultimo sia condannato – unitamente alla società proprietaria del mezzo ed alla compagnia assicuratrice - a risarcire interamente i danni riportati da esso attore. La domanda si riferisce essenzialmente ai danni alla persona, patrimoniali e non pagina 2 di 6 patrimoniali, quantificati in citazione dall'attore in circa euro 89.000 (di cui 800 per danni alle cose), più interessi, rivalutazione e spese.
Le controparti costituite ( e con unica difesa) resistono con CP_1 Controparte_6 argomentazioni ampie e diffuse, chiedendo il rigetto totale della domanda risarcitoria. In subordine chiedono che, qualora si ravvisi un concorso di colpa, si riconosca comunque una netta prevalenza della colpa dell'attore. Contestano inoltre la quantificazione del danno.
Come già si è accennato, sono state assunte le prove testimoniali e sono state acquisite due consulenze tecniche d'ufficio: una per la dinamica del sinistro (rilevante ai fini della colpa) e una per la valutazione medico-legale dei danni alla persona lamentati dall'attore.
Procedendosi ora alla decisione della controversia, si deve richiamare innanzi tutto il disposto dell'art. 2054 c.c., secondo comma, a norma del quale in caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso in uguale misura alla produzione dei danni.
L'attore ha promosso la causa con l'intento, manifesto e dichiarato, di vincere la suddetta presunzione mediante la prova che il sinistro è stato prodotto esclusivamente dalla colpa della controparte. Tuttavia, prima ancora di procedere alla verifica delle prove addotte a tal fine, non si può fare a meno di rilevare che già la semplice narrazione dei fatti, esposta dall'attore, conferma piuttosto che smentire la presunzione di colpa a suo carico.
Ed invero, l'attore stesso riconosce che causa primaria dell'incidente è stato il fatto che egli ha effettuato la svolta a sinistra per uscire da via della Scuola verso via Quintina, omettendo di dare la precedenza che spettava all'autobus che proveniva in senso contrario lungo via della Scuola. Peraltro è nozione elementare che in un caso del genere chi effettua una svolta a sinistra – attraversando così la corsia sulla quale marciano i veicoli che procedono in senso contrario - è tenuto ad arrestarsi per dare la precedenza ai veicoli che provengono in senso contrario;
e ciò anche in mancanza di una apposita segnaletica che, tuttavia, nella fattispecie era presente, come rilevato dal CTU e non contestato.
Di più, l'attore riconosce di avere tenuto, in quel frangente, un comportamento incerto ed esitante, in quanto – a suo dire – non aveva tempestivamente compreso che la svolta a sinistra (verso via Quintina) era obbligatoria perché da quel punto in avanti la via della Scuola non era più a doppio senso di circolazione ma a senso unico. Anzi ammette – più
o meno esplicitamente - che la sua esitazione abbia potuto indurre il conducente dell'autobus a credere che egli (l'attore) si stesse fermando per dare la precedenza, come del resto era doveroso.
L'attore giustifica le sue perplessità con la circostanza che, a suo dire, la segnaletica era poco visibile, anche a motivo della pioggia in atto. Ma la colpa dell'attore non è quella pagina 3 di 6 di avere percepito in ritardo che fosse obbligatorio svoltare a sinistra;
è quella di avere intrapreso tale manovra – una volta resosi conto che era necessaria - senza curarsi dell'autobus al quale andava a tagliare la strada.
Infine, l'attore, deduce che per effetto della incertezza del comportamento da tenere, egli aveva perso il controllo dell'auto; ma questo certamente non attenua ma semmai aggrava la sua responsabilità.
In questa luce, la presunzione di cui all'art. 2054, secondo comma, c.c., appare superata a motivo degli elementi di fatto – riconosciuti dallo stesso interessato – che fanno apparire prevalente la sua responsabilità.
Si deve ora verificare la tesi che sussista nondimeno un concorso di colpa (intuitivamente minoritario) a carico della controparte.
Viene in rilievo la questione della velocità di marcia dell'autobus. Essa è stata calcolata dal CTU in poco meno di 50 km/h; la difesa delle parti convenute sostiene che invece era di circa 40 km/h, ma sottolinea che anche se fosse stata quella calcolata dal CTU essa rientrava tuttavia nel limite massimo consentito in zona urbana.
In proposito si osserva che, al di là dei calcoli tecnici, appare evidente che si trattava di una velocità alquanto sostenuta, visti gli effetti prodotti dall'impatto con la vettura dell'attore, respinta all'indietro per circa 10 metri e praticamente distrutta, nonostante che l'autista abbia tentato e almeno in parte attuato una manovra di emergenza. Peraltro le caratteristiche del luogo dovevano indurre ad una certa prudenza, in una zona nel cuore del centro abitato di Ponte San Giovanni, caratterizzata da un'alta densità abitativa e dalla presenza di numerosi esercizi commerciali e da un conseguente traffico pedonale e veicolare. In particolare richiedeva prudenza l'incrocio fra via della Scuola e via Quintina. Come si è visto, chi percorre via della Scuola secondo l'itinerario dell'attore, è obbligato a svoltare a sinistra intersecando il percorso di chi percorre la stessa strada nel senso opposto, e ciò crea obiettivamente una situazione di pericolo.
Il convenuto quale autista del servizio di trasporto pubblico locale, era CP_1 verosimilmente consapevole che avrebbe incrociato un flusso dei veicoli che, provenendo in senso contrario al suo, dovevano necessariamente svoltare in via Quintina. E' vero che gli spettava la precedenza, ma sarebbe stato prudente moderare la velocità più di quanto lo imponessero i limiti dettati in via generale per i centri abitati. Se lo avesse fatto, forse non avrebbe evitato la collisione – dovuta come si è visto ad un comportamento anomalo dell'attore – ma gli effetti sarebbero stati meno dannosi.
Concludendo sul punto, si può addebitare al convenuto un concorso di colpa stimabile nel 25%. Ne consegue che il convenuto – o chi per esso – deve risarcire all'attore il 25% del danno provato.
Si passa ora alla quantificazione del danno risarcibile.
Va premesso che l'attore era già pensionato all'epoca del fatto;
e che non vengono esposte spese per cure mediche, assistenza, ecc.. pagina 4 di 6 A fronte delle suddette richieste, il CTU medico-legale ha espresso le sue valutazioni come segue:
- inabilità temporanea totale giorni 30;
- inabilità temporanea parziale al 75% giorni 30;
- inabilità temporanea parziale al 50% giorni 40;
- inabilità temporanea parziale al 25% giorni 20;
- inabilità permanente biologica al 17%;
- oneri per cure mediche, trattamenti, etc., inerenti ai postumi: da non escludere, ma non preventivabili, non circostanziabili e non quantificabili.
Il CTU non ha considerato l'ulteriore elemento di danno richiesto dall'attore a titolo di
“personalizzazione” – in sostanza una maggiorazione del 30% sull'importo chiesto a titolo di inabilità permanente parziale – e contestato dalla controparte siccome non motivato né tanto meno dimostrato.
Il silenzio mantenuto dal CTU sul punto non può essere interpretato che come adesione alle contestazioni della controparte. Le quali contestazioni, in effetti, sono condivisibili. Come chiarito dalla giurisprudenza (Cass. 14364/2019; id. 7513/2018), ordinariamente il risarcimento attribuito a titolo di invalidità permanente copre tutti i postumi del sinistro e solo quando ricorrano circostanze eccezionali – che vanno individuate e dimostrate nella loro specificità – è ipotizzabile che si riconosca un ulteriore risarcimento aggiuntivo “personalizzato”.
Nel caso in esame, la maggiorazione “personalizzata” è stata chiesta come se fosse una componente usuale e automatica del danno da risarcire. Certamente tale richiesta non è giustificata neppure ove la si voglia intendere come riferita all'eventuale sopravvenienza della necessità di nuove cure, trattamenti, etc.; eventualità che il CTU ha affermato di non poter escludere a priori ma che, allo stato, non sono preventivabili, né circostanziabilli, né quantificabili. Fra l'altro, nella fattispecie, l'attore non ha chiesto alcun risarcimento per spese di cura, trattamenti, diagnosi, etc., giacché, verosimilmente, ha usufruito delle prestazioni del servizio sanitario nazionale e pertanto si può immaginare che ciò accada anche in futuro.
Il danno non patrimoniale, come sopra individuato, deve essere liquidato equitativamente ai sensi dell'art. 1226 c.c. e secondo le tabelle in uso presso il Tribunale di Milano che secondo l'orientamento consolidato della Corte di Cassazione garantiscono l'equità delle decisioni.
Considerato che
l'attore al momento del sinistro aveva 64 anni e che può essere risarcito il danno biologico subito solo per il 25%, il danno biologico risarcibile deve essere liquidato in € 14.000,00, già attuali.
pagina 5 di 6 A questa somma va aggiunto l'importo di euro 800 richiesto dall'attore per il danno, non contestato dalla controparte e plausibile, considerate le circostanze.
Concludendo, l'importo totale del danno riconoscibile all'attore e risarcibile si calcola in complessivi € 14.000, già attuali per il danno non patrimoniale ed € 800,00, oltre interessi e rivalutazione da effettuarsi per ogni anno calcolati gli interessi, per il danno patrimoniale.
Considerata la sostanziale soccombenza reciproca, le spese possono essere compensate.
Spese di CTU al 25% a carico dei convenuti, in solido tra loro, al 75% a carico dell'attore, considerata la ripartizione della responsabilità.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, in parziale accoglimento della domanda:
- Condanna e in solido tra loro e quale Controparte_1 Controparte_2
garante a corrispondere a titolo di risarcimento a Controparte_3 Pt_1
a somma di € 14.000,00, già attuali nonché l'ulteriore somma di € 800,00 oltre
[...]
rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT dal verificarsi del danno fino alla presente pronuncia nonché gli interessi nella misura legale da calcolarsi sulle somme annualmente rivalutate fino all'effettivo saldo;
- Spese compensate;
spese di CTU, già liquidate in corso di causa, a carico dell'attore al 75% e a carico dei convenuti in solido tra loro per il 25%.
Perugia, 11 marzo 2025
Il Giudice
dott. Giulia Maria Lignani
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Perugia
SECONDA SEZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulia Maria Lignani ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3994/2017 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BRUNELLI LUCA e Parte_1 C.F._1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in CORSO CAVOUR N.39 PERUGIA presso il difensore avv. BRUNELLI LUCA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. Controparte_1 C.F._2
CALZONI LIETTA ( ) VIA L. BONAZZI 9 PERUGIA;
, elettivamente C.F._3 domiciliato in presso il difensore avv.
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , Controparte_2 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. Controparte_3 P.IVA_2
CALZONI LIETTA ( ) VIA LUIGI BONAZZI, 9 06123 PERUGIA;
, C.F._3 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale del 18/09/2024 che si intende qui interamente richiamato.
pagina 1 di 6 IN FATTO E DIRITTO
1. Viene in decisione la causa per risarcimento danno, proposta da contro Parte_1
e Controparte_3 Controparte_1 Controparte_4 relativamente ad un incidente stradale verificatosi il 25 maggio 2013 in località Ponte San Giovanni del Comune di Perugia.
Il sinistro si è verificato per la collisione pressoché frontale fra l'autovettura privata di proprietà dell'attore e da lui condotta, e l'autobus di linea per trasporto passeggeri, Pt_1 di proprietà della società condotto dal convenuto CP_2 CP_5 Controparte_4
Nel sinistro entrambi i suddetti veicoli hanno riportato danni, e l'attore ha CP_1 Pt_1 riportato anche rilevanti danni alla persona. E' stata coinvolta, e danneggiata, anche un'altra autovettura, peraltro con un ruolo solo passivo, e nessuna pretesa viene avanzata a carico del suo conducente.
Sommariamente – sintetizzando qui le allegazioni delle parti, gli esiti della istruttoria testimoniale e le risultanze delle consulenze tecniche di ufficio (quella dinamica e quella medico-legale) la dinamica del sinistro si può descrivere come segue.
Il veicolo condotto dall'attore e l'autobus condotto dal convenuto Pt_1 CP_1 percorrevano contemporaneamente la via della Scuola nel centro abitato di Ponte San Giovanni. Procedendo in direzioni opposte, si approssimavano entrambi alla intersezione con la via Quintina.
Raggiunto quell'incrocio, l'autobus, come tutti i veicoli che procedevano nella stessa direzione, poteva superarlo e proseguire ancora lungo via della Scuola;
invece l'autovettura dell'attore, come gli altri veicoli che marciavano nello stesso senso, era obbligata a svoltare a sinistra immettendosi in via Quintina. Questa svolta obbligata comportava anche l'obbligo di dare la precedenza ai veicoli che procedevano in senso contrario mantenendosi su via della Scuola.
E' dunque incontroverso che l'attore, nel momento in cui doveva svoltare a sinistra per immettersi in via Quintina, doveva dare la precedenza all'autobus che proveniva in senso contrario. E' altrettanto incontroverso che non lo ha fatto. Quindi l'autobus, che procedeva a velocità di marcia nella propria corsia, è entrato in collisione con l'autovettura dell'attore; quest'ultima è stata proiettata all'indietro per alcuni metri, ruotando su se stessa, invertendo il senso di marcia e investendo la vettura che la seguiva. L'autista dell'autobus, nel tentativo (non interamente riuscito) di evitare l'impatto ha sterzato verso la sua destra invadendo un'aiuola spartitraffico dove si è arrestato.
In questa situazione, l'attore sostiene che la responsabilità del sinistro sia da Pt_1 addebitare esclusivamente, o comunque in misura prevalente, all'autista dell'autobus: e chiede quest'ultimo sia condannato – unitamente alla società proprietaria del mezzo ed alla compagnia assicuratrice - a risarcire interamente i danni riportati da esso attore. La domanda si riferisce essenzialmente ai danni alla persona, patrimoniali e non pagina 2 di 6 patrimoniali, quantificati in citazione dall'attore in circa euro 89.000 (di cui 800 per danni alle cose), più interessi, rivalutazione e spese.
Le controparti costituite ( e con unica difesa) resistono con CP_1 Controparte_6 argomentazioni ampie e diffuse, chiedendo il rigetto totale della domanda risarcitoria. In subordine chiedono che, qualora si ravvisi un concorso di colpa, si riconosca comunque una netta prevalenza della colpa dell'attore. Contestano inoltre la quantificazione del danno.
Come già si è accennato, sono state assunte le prove testimoniali e sono state acquisite due consulenze tecniche d'ufficio: una per la dinamica del sinistro (rilevante ai fini della colpa) e una per la valutazione medico-legale dei danni alla persona lamentati dall'attore.
Procedendosi ora alla decisione della controversia, si deve richiamare innanzi tutto il disposto dell'art. 2054 c.c., secondo comma, a norma del quale in caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso in uguale misura alla produzione dei danni.
L'attore ha promosso la causa con l'intento, manifesto e dichiarato, di vincere la suddetta presunzione mediante la prova che il sinistro è stato prodotto esclusivamente dalla colpa della controparte. Tuttavia, prima ancora di procedere alla verifica delle prove addotte a tal fine, non si può fare a meno di rilevare che già la semplice narrazione dei fatti, esposta dall'attore, conferma piuttosto che smentire la presunzione di colpa a suo carico.
Ed invero, l'attore stesso riconosce che causa primaria dell'incidente è stato il fatto che egli ha effettuato la svolta a sinistra per uscire da via della Scuola verso via Quintina, omettendo di dare la precedenza che spettava all'autobus che proveniva in senso contrario lungo via della Scuola. Peraltro è nozione elementare che in un caso del genere chi effettua una svolta a sinistra – attraversando così la corsia sulla quale marciano i veicoli che procedono in senso contrario - è tenuto ad arrestarsi per dare la precedenza ai veicoli che provengono in senso contrario;
e ciò anche in mancanza di una apposita segnaletica che, tuttavia, nella fattispecie era presente, come rilevato dal CTU e non contestato.
Di più, l'attore riconosce di avere tenuto, in quel frangente, un comportamento incerto ed esitante, in quanto – a suo dire – non aveva tempestivamente compreso che la svolta a sinistra (verso via Quintina) era obbligatoria perché da quel punto in avanti la via della Scuola non era più a doppio senso di circolazione ma a senso unico. Anzi ammette – più
o meno esplicitamente - che la sua esitazione abbia potuto indurre il conducente dell'autobus a credere che egli (l'attore) si stesse fermando per dare la precedenza, come del resto era doveroso.
L'attore giustifica le sue perplessità con la circostanza che, a suo dire, la segnaletica era poco visibile, anche a motivo della pioggia in atto. Ma la colpa dell'attore non è quella pagina 3 di 6 di avere percepito in ritardo che fosse obbligatorio svoltare a sinistra;
è quella di avere intrapreso tale manovra – una volta resosi conto che era necessaria - senza curarsi dell'autobus al quale andava a tagliare la strada.
Infine, l'attore, deduce che per effetto della incertezza del comportamento da tenere, egli aveva perso il controllo dell'auto; ma questo certamente non attenua ma semmai aggrava la sua responsabilità.
In questa luce, la presunzione di cui all'art. 2054, secondo comma, c.c., appare superata a motivo degli elementi di fatto – riconosciuti dallo stesso interessato – che fanno apparire prevalente la sua responsabilità.
Si deve ora verificare la tesi che sussista nondimeno un concorso di colpa (intuitivamente minoritario) a carico della controparte.
Viene in rilievo la questione della velocità di marcia dell'autobus. Essa è stata calcolata dal CTU in poco meno di 50 km/h; la difesa delle parti convenute sostiene che invece era di circa 40 km/h, ma sottolinea che anche se fosse stata quella calcolata dal CTU essa rientrava tuttavia nel limite massimo consentito in zona urbana.
In proposito si osserva che, al di là dei calcoli tecnici, appare evidente che si trattava di una velocità alquanto sostenuta, visti gli effetti prodotti dall'impatto con la vettura dell'attore, respinta all'indietro per circa 10 metri e praticamente distrutta, nonostante che l'autista abbia tentato e almeno in parte attuato una manovra di emergenza. Peraltro le caratteristiche del luogo dovevano indurre ad una certa prudenza, in una zona nel cuore del centro abitato di Ponte San Giovanni, caratterizzata da un'alta densità abitativa e dalla presenza di numerosi esercizi commerciali e da un conseguente traffico pedonale e veicolare. In particolare richiedeva prudenza l'incrocio fra via della Scuola e via Quintina. Come si è visto, chi percorre via della Scuola secondo l'itinerario dell'attore, è obbligato a svoltare a sinistra intersecando il percorso di chi percorre la stessa strada nel senso opposto, e ciò crea obiettivamente una situazione di pericolo.
Il convenuto quale autista del servizio di trasporto pubblico locale, era CP_1 verosimilmente consapevole che avrebbe incrociato un flusso dei veicoli che, provenendo in senso contrario al suo, dovevano necessariamente svoltare in via Quintina. E' vero che gli spettava la precedenza, ma sarebbe stato prudente moderare la velocità più di quanto lo imponessero i limiti dettati in via generale per i centri abitati. Se lo avesse fatto, forse non avrebbe evitato la collisione – dovuta come si è visto ad un comportamento anomalo dell'attore – ma gli effetti sarebbero stati meno dannosi.
Concludendo sul punto, si può addebitare al convenuto un concorso di colpa stimabile nel 25%. Ne consegue che il convenuto – o chi per esso – deve risarcire all'attore il 25% del danno provato.
Si passa ora alla quantificazione del danno risarcibile.
Va premesso che l'attore era già pensionato all'epoca del fatto;
e che non vengono esposte spese per cure mediche, assistenza, ecc.. pagina 4 di 6 A fronte delle suddette richieste, il CTU medico-legale ha espresso le sue valutazioni come segue:
- inabilità temporanea totale giorni 30;
- inabilità temporanea parziale al 75% giorni 30;
- inabilità temporanea parziale al 50% giorni 40;
- inabilità temporanea parziale al 25% giorni 20;
- inabilità permanente biologica al 17%;
- oneri per cure mediche, trattamenti, etc., inerenti ai postumi: da non escludere, ma non preventivabili, non circostanziabili e non quantificabili.
Il CTU non ha considerato l'ulteriore elemento di danno richiesto dall'attore a titolo di
“personalizzazione” – in sostanza una maggiorazione del 30% sull'importo chiesto a titolo di inabilità permanente parziale – e contestato dalla controparte siccome non motivato né tanto meno dimostrato.
Il silenzio mantenuto dal CTU sul punto non può essere interpretato che come adesione alle contestazioni della controparte. Le quali contestazioni, in effetti, sono condivisibili. Come chiarito dalla giurisprudenza (Cass. 14364/2019; id. 7513/2018), ordinariamente il risarcimento attribuito a titolo di invalidità permanente copre tutti i postumi del sinistro e solo quando ricorrano circostanze eccezionali – che vanno individuate e dimostrate nella loro specificità – è ipotizzabile che si riconosca un ulteriore risarcimento aggiuntivo “personalizzato”.
Nel caso in esame, la maggiorazione “personalizzata” è stata chiesta come se fosse una componente usuale e automatica del danno da risarcire. Certamente tale richiesta non è giustificata neppure ove la si voglia intendere come riferita all'eventuale sopravvenienza della necessità di nuove cure, trattamenti, etc.; eventualità che il CTU ha affermato di non poter escludere a priori ma che, allo stato, non sono preventivabili, né circostanziabilli, né quantificabili. Fra l'altro, nella fattispecie, l'attore non ha chiesto alcun risarcimento per spese di cura, trattamenti, diagnosi, etc., giacché, verosimilmente, ha usufruito delle prestazioni del servizio sanitario nazionale e pertanto si può immaginare che ciò accada anche in futuro.
Il danno non patrimoniale, come sopra individuato, deve essere liquidato equitativamente ai sensi dell'art. 1226 c.c. e secondo le tabelle in uso presso il Tribunale di Milano che secondo l'orientamento consolidato della Corte di Cassazione garantiscono l'equità delle decisioni.
Considerato che
l'attore al momento del sinistro aveva 64 anni e che può essere risarcito il danno biologico subito solo per il 25%, il danno biologico risarcibile deve essere liquidato in € 14.000,00, già attuali.
pagina 5 di 6 A questa somma va aggiunto l'importo di euro 800 richiesto dall'attore per il danno, non contestato dalla controparte e plausibile, considerate le circostanze.
Concludendo, l'importo totale del danno riconoscibile all'attore e risarcibile si calcola in complessivi € 14.000, già attuali per il danno non patrimoniale ed € 800,00, oltre interessi e rivalutazione da effettuarsi per ogni anno calcolati gli interessi, per il danno patrimoniale.
Considerata la sostanziale soccombenza reciproca, le spese possono essere compensate.
Spese di CTU al 25% a carico dei convenuti, in solido tra loro, al 75% a carico dell'attore, considerata la ripartizione della responsabilità.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, in parziale accoglimento della domanda:
- Condanna e in solido tra loro e quale Controparte_1 Controparte_2
garante a corrispondere a titolo di risarcimento a Controparte_3 Pt_1
a somma di € 14.000,00, già attuali nonché l'ulteriore somma di € 800,00 oltre
[...]
rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT dal verificarsi del danno fino alla presente pronuncia nonché gli interessi nella misura legale da calcolarsi sulle somme annualmente rivalutate fino all'effettivo saldo;
- Spese compensate;
spese di CTU, già liquidate in corso di causa, a carico dell'attore al 75% e a carico dei convenuti in solido tra loro per il 25%.
Perugia, 11 marzo 2025
Il Giudice
dott. Giulia Maria Lignani
pagina 6 di 6