TRIB
Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 13/10/2025, n. 4066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4066 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2369/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Ilaria Bianchi Presidente rel. dr. Caterina Costabile Giudice dr. Valentina Chiosi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2369/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
TO IU
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
GG CA
CONVENUTO/I nonché
PM in sede
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
Pag. 1 di 4 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso del 27.3.2025, evocava in giudizio per Parte_2 Controparte_1 sentir «pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 26/10/1985 in Olevano Sul CI (SA) e registrato presso l'Ufficio di Stato Civile del
Comune di Olevano Sul CI (SA) al N. 39, Parte II – Serie A - Ufficio 1 - Anno 1985».
Il 5.8.2025 si costituiva parte resistente, la quale ha chiesto di «dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio» e «confermare quanto stabilito nella sentenza di separazione depositata in atti».
All'udienza del 25.9.2025, veniva ascoltata parte ricorrente.
All'udienza del 9.10.2025, veniva ascoltata parte resistente e il giudice delegato riservava al collegio la decisione.
Le parti, il giorno precedente, avevano depositato delle memorie, che sono state dichiarate inammissibili perché del tutto irrituali e depositate fuori da ogni termine.
CONCISA MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
1. La domanda del ricorrente è fondata e va accolta.
Deve, infatti, essere dichiarato lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 26/10/1985 in Olevano Sul CI (SA) e registrato presso l'Ufficio di Stato Civile del
Comune di Olevano Sul CI (SA) al N. 39, Parte II – Serie A - Ufficio 1 - Anno 1985.
Invero, le parti hanno dichiarato che non si sono riconciliate ed è trascorso più di un anno dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente per l'avvenuta separazione giudiziale (fascicolo del 2015, sentenza di separazione n. 2026/2023 pubbl. il 09/05/2023, non impugnata).
Sono, dunque, avverate le condizioni di cui alla L. Legge n. 898 del 1 dicembre 1970, come novellata dalla L. n.55/2015.
2. Quanto, invece, alla domanda riconvenzionale spiegata dalla resistente, la stessa va dichiarata inammissibile perché tardiva.
In primo luogo, deve, invero, osservarsi che la resistente si è costituita oltre i trenta giorni previsti dall'art. 473bis.16 c.p.c. a pena di preclusioni, per sua stessa ammissione.
Pag. 2 di 4 Non possiede, inoltre, il requisito della specificità il generico petitum della resistente che, come evidenziato in epigrafe, si è limitata a domandare la “conferma delle condizioni della separazione”, al cui interno era previsto l'obbligo del ricorrente di mantenere la moglie sino al divorzio. Né la domanda di assegno divorzile può valere come reconventio reconventionis, la cui facoltà di proposizione spetta solo all'attore nella prima delle tre memorie ex art. 473bis.17 c.p.c.
Non possono neppure esercitarsi i poteri officiosi, pure invocati, ex art. 473bis.2 c.p.c.
Invero, tale norma prevede che il giudice possa adottare in via officiosa provvedimenti ultra petita solo a favore e nell'interesse del minore.
Il secondo comma, invece, stabilisce che il giudice possa utilizzare poteri “istruttori” per i diritti di natura economica, dovendo interpretarsi tale norma sempre con riferimento ai minori.
Ebbene, nel caso di specie, non essendo stata proposta tempestivamente la domanda di assegno di divorzio, è precluso al giudice pronunciarsi in merito o svolgere qualsiasi tipo di istruttoria in relazione ad essa.
Nessuna statuizione deve essere adottata a favore dei figli che sono tutti maggiorenni ed autosufficienti.
Attesa la natura necessitata del rito, le spese vanno compensate.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio in data 26/10/1985 in Olevano Sul
CI (SA) e registrato presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Olevano
Sul CI (SA) al N. 39, Parte II – Serie A - Ufficio 1 - Anno 1985;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Salerno per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (matrimonio registrato agli atti del suddetto Comune);
3) dichiara inammissibile la domanda di divorzio proposta dalla resistente;
4) compensa le spese.
Pag. 3 di 4 Così deciso in camera di consiglio il 13.10.25
Pag. 4 di 4
Il Presidente dr. Ilaria Bianchi
Il MOT dr. Francesco D'Amato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Ilaria Bianchi Presidente rel. dr. Caterina Costabile Giudice dr. Valentina Chiosi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2369/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
TO IU
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
GG CA
CONVENUTO/I nonché
PM in sede
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
Pag. 1 di 4 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso del 27.3.2025, evocava in giudizio per Parte_2 Controparte_1 sentir «pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 26/10/1985 in Olevano Sul CI (SA) e registrato presso l'Ufficio di Stato Civile del
Comune di Olevano Sul CI (SA) al N. 39, Parte II – Serie A - Ufficio 1 - Anno 1985».
Il 5.8.2025 si costituiva parte resistente, la quale ha chiesto di «dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio» e «confermare quanto stabilito nella sentenza di separazione depositata in atti».
All'udienza del 25.9.2025, veniva ascoltata parte ricorrente.
All'udienza del 9.10.2025, veniva ascoltata parte resistente e il giudice delegato riservava al collegio la decisione.
Le parti, il giorno precedente, avevano depositato delle memorie, che sono state dichiarate inammissibili perché del tutto irrituali e depositate fuori da ogni termine.
CONCISA MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
1. La domanda del ricorrente è fondata e va accolta.
Deve, infatti, essere dichiarato lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 26/10/1985 in Olevano Sul CI (SA) e registrato presso l'Ufficio di Stato Civile del
Comune di Olevano Sul CI (SA) al N. 39, Parte II – Serie A - Ufficio 1 - Anno 1985.
Invero, le parti hanno dichiarato che non si sono riconciliate ed è trascorso più di un anno dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente per l'avvenuta separazione giudiziale (fascicolo del 2015, sentenza di separazione n. 2026/2023 pubbl. il 09/05/2023, non impugnata).
Sono, dunque, avverate le condizioni di cui alla L. Legge n. 898 del 1 dicembre 1970, come novellata dalla L. n.55/2015.
2. Quanto, invece, alla domanda riconvenzionale spiegata dalla resistente, la stessa va dichiarata inammissibile perché tardiva.
In primo luogo, deve, invero, osservarsi che la resistente si è costituita oltre i trenta giorni previsti dall'art. 473bis.16 c.p.c. a pena di preclusioni, per sua stessa ammissione.
Pag. 2 di 4 Non possiede, inoltre, il requisito della specificità il generico petitum della resistente che, come evidenziato in epigrafe, si è limitata a domandare la “conferma delle condizioni della separazione”, al cui interno era previsto l'obbligo del ricorrente di mantenere la moglie sino al divorzio. Né la domanda di assegno divorzile può valere come reconventio reconventionis, la cui facoltà di proposizione spetta solo all'attore nella prima delle tre memorie ex art. 473bis.17 c.p.c.
Non possono neppure esercitarsi i poteri officiosi, pure invocati, ex art. 473bis.2 c.p.c.
Invero, tale norma prevede che il giudice possa adottare in via officiosa provvedimenti ultra petita solo a favore e nell'interesse del minore.
Il secondo comma, invece, stabilisce che il giudice possa utilizzare poteri “istruttori” per i diritti di natura economica, dovendo interpretarsi tale norma sempre con riferimento ai minori.
Ebbene, nel caso di specie, non essendo stata proposta tempestivamente la domanda di assegno di divorzio, è precluso al giudice pronunciarsi in merito o svolgere qualsiasi tipo di istruttoria in relazione ad essa.
Nessuna statuizione deve essere adottata a favore dei figli che sono tutti maggiorenni ed autosufficienti.
Attesa la natura necessitata del rito, le spese vanno compensate.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio in data 26/10/1985 in Olevano Sul
CI (SA) e registrato presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Olevano
Sul CI (SA) al N. 39, Parte II – Serie A - Ufficio 1 - Anno 1985;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Salerno per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (matrimonio registrato agli atti del suddetto Comune);
3) dichiara inammissibile la domanda di divorzio proposta dalla resistente;
4) compensa le spese.
Pag. 3 di 4 Così deciso in camera di consiglio il 13.10.25
Pag. 4 di 4
Il Presidente dr. Ilaria Bianchi
Il MOT dr. Francesco D'Amato