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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/02/2025, n. 1635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1635 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 34692/2024
Tribunale di Milano
SEZIONE TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 34692/2024 tra
[C.F. ], Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
e
[C.F. ], Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
Oggi 26 febbraio 2025 ad ore 10.30 innanzi al dott. Roberta Sperati, sono comparsi: per parte ricorrente l'avv. MORNATA OMAR, che conclude come in atit;
per parte resistente nessuno
Dopo breve discussione orale, il giudice pronuncia sentenza ex artt. 447-bis e 429 c.p.c. dandone lettura.
Il giudice dott.ssa Roberta Sperati REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale di Milano, nella persona del giudice dott.ssa Roberta Sperati ha pronunciato ex artt. 447-bis e 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 34692/2024 promossa da:
[C.F. ], con gli avv. MORNATA OMAR, e Parte_1 C.F._1
STRINA EMANUELA
RICORRENTE contro
[C.F. ], Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente.
Parte ricorrente:
“ Accertato e dichiarato che l'11 febbraio 2024 è cessato per scadenza del termine il contratto di comodato avente ad oggetto l'immobile sito in Milano via Francesco De Sanctis 47, censito nel Catasto
Fabbricati del Comune di Milano al foglio 579 – mappale 431 – subalterno 31 – piano 4 - S1 – zona censuaria 3 – categoria A/3 – classe 2 – vani 4 (quattro) – rendita catastale Euro 382,18 con annesso vano di cantina, e che la signora occupa senza titolo detta unità abitativa, per l'effetto CP_1
- condannare la signora a rilasciare libero e sgombero da persone e cose Controparte_1
l'immobile sito in Milano via Francesco De Sanctis 47, censito nel Catasto Fabbricati del Comune di
Milano al foglio 579 – mappale 431 – subalterno 31 – piano 4 - S1 – zona censuaria 3 – categoria A/3 – classe 2 – vani 4 (quattro) – rendita catastale Euro 382,18 con annesso vano di cantina, rimettendolo nel
pieno e legittimo possesso della signora fissando contestualmente la data di Parte_1 esecuzione per il rilascio
- condannare la signora a rimborsare alla signora la somma di € Controparte_1 Parte_1
7.126,46 da quest'ultima versata al Condominio di Milano via De Sanctis 47 a titolo di spese condominiali ordinarie, oltre alle successive maturande sino all'effettivo rilascio dell'immobile
- condannare la signora al pagamento della indennità di occupazione dell'immobile Controparte_1 de quo nell'ammontare complessivo di € 8.000,00, oltre a € 1.000,00 per ogni mese di occupazione a decorrere da novembre 2024 e sino all'effettivo rilascio, o nella diversa e anche maggior somma accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia
- condannare la signora a risarcire alla signora le spese Controparte_1 Parte_1 sostenute per l'instaurazione del procedimento di mediazione pari ad € 48,80
Con vittoria di spese e compensi professionali, anche per la procedura di mediazione
Con riserva di agire per i titoli non dedotti in questa sede.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso regolarmente notificato alla controparte, , adiva questo Parte_1
Tribunale allegando: che in data 12/02/2004 concedeva in comodato l'immobile sito in Milano, via de Controparte_1
Sanctis 47, sopra individuato;
che il contratto di comodato prevedeva espressamente “La durata del presente contratto è convenuta in anni 20 (venti), però in caso di morte del comodatario, il comodante avrà diritto alla immediata restituzione dell'immobile, restando risolto il presente contratto” (doc. 2);
che si rendeva inadempiente all'obbligo di rimborsare le spese condominiali Controparte_1 anticipate dalla ricorrente;
che alla scadenza ventennale del contratto di comodato (11 febbraio 2024), non Controparte_1 rilasciava l'appartamento e quindi la ricorrente notificava atto di diffida stragiudiziale con il quale intimava il rilascio immediato dell'immobile, nonché il rimborso delle spese ordinarie corrisposte direttamente dalla proprietà al Condominio (doc. 10);
che la resistente non provvedeva al rilascio, né ai pagamenti.
Ciò premesso, concludeva come in epigrafe.
Nonostante la regolarità della notifica, non si costituiva la resistente, che pertanto veniva dichiarata contumace.
Esaurita la trattazione della controversia, le parti venivano invitate alla discussione della causa ed alla precisazione delle conclusioni ex art. 429 c.p.c.
La domanda deve essere accolta nei termini di seguito esposti.
La ricorrente ha allegato e provato l'esistenza del contratto di comodato, il quale prevedeva la scadenza ventennale maturata alla data dell'11/02/2024.
E' provato in atti che, successivamente a tale scadenza, la comodante ha chiesto la restituzione del bene ed allegato che la comodataria non ha ottemperato a tale obbligo.
Ciò detto, essendo venuto meno il titolo legittimante la detenzione dell'immobile, deve dichiararsi che occupa abusivamente l'immobile per cui è causa a far data dall'11/04/2024. Controparte_1
Per l'effetto, la parte resistente deve essere condannata all'immediato rilascio dei locati, attesa l'ormai risalente scadenza del contratto.
Quanto ai profili economici della domanda, la ricorrente ha allegato il mancato pagamento delle spese condominiali relative al godimento dell'immobile, producendo i bilanci condominiali ed i pagamenti anticipati,
La resistente, scegliendo di restare contumace, ha omesso di fornire la prova dell'esistenza di fatti costitutivi, modificativi o estintivi dell'altrui diritto di credito.
Per l'effetto, deve essere al pagamento in favore di parte ricorrente della Controparte_1 somma di € 7.497,31 per spese condominiali maturate sino al gennaio 2025, come precisato nella memoria conclusiva, oltre interessi legali dal dovuto al saldo effettivo.
ha altresì chiesto condannarsi la controparte al pagamento dell'indennità Parte_1 di occupazione abusiva maturata dal febbraio 2024.
La domanda non può essere accolta per carenza assoluta di allegazione del danno lamentato.
La ricorrente, infatti, si è semplicemente limitata a richiamare l'istituto dell'occupazione abusiva, senza tuttavia neppure allegare sotto quale profilo (mancato godimento, perdita di occasioni di mettere a reddito l'immobile) il proprio diritto dominicale sarebbe stato leso dal mancato rilascio.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate direttamente in dispositivo, tenuto conto del valore della domanda ( ex art. 5 DM 55/2014) e delle fasi svolte ( di studio, introduttivo, di trattazione e decisionale), con applicazione dei parametri minimi per la fase di trattazione e decisionale, attesa la bassa complessità delle questioni trattate..
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in persona della dott.ssa Roberta Sperati, definitivamente pronunciando nella causa RG 34692/2024, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1)Condanna all'immediato rilascio dell'immobile sito in Milano, via De Controparte_1
Sanctis 47;
2)Condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_2 somma di € 7.497,31 per le causali di cui in parte motiva, oltre interessi legali dal dovuto al saldo effettivo;
3) rigetta nel resto;
4) Condanna al pagamento in favore di delle Controparte_1 Parte_1 spese di lite, che si liquidano in € 617,48 per spese esenti ed € 5.797,00 per compensi professionali ( di cui € 536,00 per la mediazione), oltre rimborso spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A. come di legge;
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti e allegazione al verbale.
Milano, 26/02/2025
Il giudice dott.ssa Roberta Sperati
Tribunale di Milano
SEZIONE TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 34692/2024 tra
[C.F. ], Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
e
[C.F. ], Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
Oggi 26 febbraio 2025 ad ore 10.30 innanzi al dott. Roberta Sperati, sono comparsi: per parte ricorrente l'avv. MORNATA OMAR, che conclude come in atit;
per parte resistente nessuno
Dopo breve discussione orale, il giudice pronuncia sentenza ex artt. 447-bis e 429 c.p.c. dandone lettura.
Il giudice dott.ssa Roberta Sperati REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale di Milano, nella persona del giudice dott.ssa Roberta Sperati ha pronunciato ex artt. 447-bis e 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 34692/2024 promossa da:
[C.F. ], con gli avv. MORNATA OMAR, e Parte_1 C.F._1
STRINA EMANUELA
RICORRENTE contro
[C.F. ], Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente.
Parte ricorrente:
“ Accertato e dichiarato che l'11 febbraio 2024 è cessato per scadenza del termine il contratto di comodato avente ad oggetto l'immobile sito in Milano via Francesco De Sanctis 47, censito nel Catasto
Fabbricati del Comune di Milano al foglio 579 – mappale 431 – subalterno 31 – piano 4 - S1 – zona censuaria 3 – categoria A/3 – classe 2 – vani 4 (quattro) – rendita catastale Euro 382,18 con annesso vano di cantina, e che la signora occupa senza titolo detta unità abitativa, per l'effetto CP_1
- condannare la signora a rilasciare libero e sgombero da persone e cose Controparte_1
l'immobile sito in Milano via Francesco De Sanctis 47, censito nel Catasto Fabbricati del Comune di
Milano al foglio 579 – mappale 431 – subalterno 31 – piano 4 - S1 – zona censuaria 3 – categoria A/3 – classe 2 – vani 4 (quattro) – rendita catastale Euro 382,18 con annesso vano di cantina, rimettendolo nel
pieno e legittimo possesso della signora fissando contestualmente la data di Parte_1 esecuzione per il rilascio
- condannare la signora a rimborsare alla signora la somma di € Controparte_1 Parte_1
7.126,46 da quest'ultima versata al Condominio di Milano via De Sanctis 47 a titolo di spese condominiali ordinarie, oltre alle successive maturande sino all'effettivo rilascio dell'immobile
- condannare la signora al pagamento della indennità di occupazione dell'immobile Controparte_1 de quo nell'ammontare complessivo di € 8.000,00, oltre a € 1.000,00 per ogni mese di occupazione a decorrere da novembre 2024 e sino all'effettivo rilascio, o nella diversa e anche maggior somma accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia
- condannare la signora a risarcire alla signora le spese Controparte_1 Parte_1 sostenute per l'instaurazione del procedimento di mediazione pari ad € 48,80
Con vittoria di spese e compensi professionali, anche per la procedura di mediazione
Con riserva di agire per i titoli non dedotti in questa sede.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso regolarmente notificato alla controparte, , adiva questo Parte_1
Tribunale allegando: che in data 12/02/2004 concedeva in comodato l'immobile sito in Milano, via de Controparte_1
Sanctis 47, sopra individuato;
che il contratto di comodato prevedeva espressamente “La durata del presente contratto è convenuta in anni 20 (venti), però in caso di morte del comodatario, il comodante avrà diritto alla immediata restituzione dell'immobile, restando risolto il presente contratto” (doc. 2);
che si rendeva inadempiente all'obbligo di rimborsare le spese condominiali Controparte_1 anticipate dalla ricorrente;
che alla scadenza ventennale del contratto di comodato (11 febbraio 2024), non Controparte_1 rilasciava l'appartamento e quindi la ricorrente notificava atto di diffida stragiudiziale con il quale intimava il rilascio immediato dell'immobile, nonché il rimborso delle spese ordinarie corrisposte direttamente dalla proprietà al Condominio (doc. 10);
che la resistente non provvedeva al rilascio, né ai pagamenti.
Ciò premesso, concludeva come in epigrafe.
Nonostante la regolarità della notifica, non si costituiva la resistente, che pertanto veniva dichiarata contumace.
Esaurita la trattazione della controversia, le parti venivano invitate alla discussione della causa ed alla precisazione delle conclusioni ex art. 429 c.p.c.
La domanda deve essere accolta nei termini di seguito esposti.
La ricorrente ha allegato e provato l'esistenza del contratto di comodato, il quale prevedeva la scadenza ventennale maturata alla data dell'11/02/2024.
E' provato in atti che, successivamente a tale scadenza, la comodante ha chiesto la restituzione del bene ed allegato che la comodataria non ha ottemperato a tale obbligo.
Ciò detto, essendo venuto meno il titolo legittimante la detenzione dell'immobile, deve dichiararsi che occupa abusivamente l'immobile per cui è causa a far data dall'11/04/2024. Controparte_1
Per l'effetto, la parte resistente deve essere condannata all'immediato rilascio dei locati, attesa l'ormai risalente scadenza del contratto.
Quanto ai profili economici della domanda, la ricorrente ha allegato il mancato pagamento delle spese condominiali relative al godimento dell'immobile, producendo i bilanci condominiali ed i pagamenti anticipati,
La resistente, scegliendo di restare contumace, ha omesso di fornire la prova dell'esistenza di fatti costitutivi, modificativi o estintivi dell'altrui diritto di credito.
Per l'effetto, deve essere al pagamento in favore di parte ricorrente della Controparte_1 somma di € 7.497,31 per spese condominiali maturate sino al gennaio 2025, come precisato nella memoria conclusiva, oltre interessi legali dal dovuto al saldo effettivo.
ha altresì chiesto condannarsi la controparte al pagamento dell'indennità Parte_1 di occupazione abusiva maturata dal febbraio 2024.
La domanda non può essere accolta per carenza assoluta di allegazione del danno lamentato.
La ricorrente, infatti, si è semplicemente limitata a richiamare l'istituto dell'occupazione abusiva, senza tuttavia neppure allegare sotto quale profilo (mancato godimento, perdita di occasioni di mettere a reddito l'immobile) il proprio diritto dominicale sarebbe stato leso dal mancato rilascio.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate direttamente in dispositivo, tenuto conto del valore della domanda ( ex art. 5 DM 55/2014) e delle fasi svolte ( di studio, introduttivo, di trattazione e decisionale), con applicazione dei parametri minimi per la fase di trattazione e decisionale, attesa la bassa complessità delle questioni trattate..
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in persona della dott.ssa Roberta Sperati, definitivamente pronunciando nella causa RG 34692/2024, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1)Condanna all'immediato rilascio dell'immobile sito in Milano, via De Controparte_1
Sanctis 47;
2)Condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_2 somma di € 7.497,31 per le causali di cui in parte motiva, oltre interessi legali dal dovuto al saldo effettivo;
3) rigetta nel resto;
4) Condanna al pagamento in favore di delle Controparte_1 Parte_1 spese di lite, che si liquidano in € 617,48 per spese esenti ed € 5.797,00 per compensi professionali ( di cui € 536,00 per la mediazione), oltre rimborso spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A. come di legge;
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti e allegazione al verbale.
Milano, 26/02/2025
Il giudice dott.ssa Roberta Sperati