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Sentenza 5 aprile 2025
Sentenza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 05/04/2025, n. 184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 184 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Maria Rosaria Carlà, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1451/2018 R.G. promossa
DA
(P.IVA ), in persona dell'amministratore unico e legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede legale in Gela, via Annibalcaro n. 166, rappresentata e difesa dall'avv.
Vincenzo Iannì (C.F. ), per procura allegata all'atto di citazione depositato C.F._1 telematicamente, elettivamente domiciliata in Gela, nel Corso Vittorio Emanuele n. 175, presso lo studio del suddetto procuratore
Attore
CONTRO
P.IVA ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 con sede legale in Mogliano Veneto (TV), via Marocchesa n. 14, rappresentata e difesa dall'avv. Claudia
Alletto (C.F. per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, e C.F._2 domiciliata presso lo studio dell'avv. Dario Romano, sito in Gela alla via Garibaldi n. 8;
Convenuto
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato la società conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1
per sentirla condannare al pagamento della somma di € 23.848,00, o della somma maggiore o minore
[...] accertata in giudizio, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, a titolo di indennizzo, in virtù della polizza assicurativa n. 265896310 stipulata con la compagnia assicuratrice convenuta, per l'incendio del semirimorchio di sua proprietà , targato AA 86292, verificatosi in data 26-27/1/2018, intorno alle CP_2
00.48 circa, allorquando il veicolo unitamente al trattore Renault Trucks Premium tg. EC 913 KM – assicurato con altra compagnia - si trovava in sosta nel Comune di Nogarole Rocca in via degli Alpini.
La società attrice in particolare riferiva che secondo i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Verona, intervenuti per spegnere l'incendio, le cause, di natura elettrica, dipendevano dagli impianti del mezzo pesante.
Deduceva quindi che i danni riportati dovevano essere calcolati tenendo conto del valore del mezzo secondo la quotazione di mercato (entro il limite del valore assicurato, pari ad € 15000,00), del valore della sponda
1 elettrica di carico e scarico installata sul semirimorchio (€ 7500,00), delle spese di rimozione e trasporto del mezzo (€ 1098,00) e, infine, del pagamento della penale versata a causa della interruzione dell'attività lavorativa in relazione a commesse già avviate (€ 250,00).
Chiedeva, altresì, il risarcimento del danno da lucro cessante, da determinare in via equitativa ex artt. 1226 e
2056 c.c., sostenendo di non aver potuto acquistare, avvalendosi dell'indennizzo che le spettava, un nuovo veicolo in sostituzione di quello andato distrutto, né investire il capitale nella propria attività d'impresa. Infine, chiedeva che venisse riconosciuto, in suo favore, il risarcimento del danno per responsabilità processuale aggravata ex officio, ex art. 96 co. 3 c.p.c., a causa del comportamento ostruzionistico posto in essere dalla nonché ai sensi dell'art. 4, co. 1, D.L. 132/2014, per la mancata risposta della compagnia Controparte_1 convenuta all'invito ad aderire a una convenzione di negoziazione assistita.
costituitasi in giudizio, in via preliminare eccepiva l'improcedibilità della domanda Controparte_1 attorea per il mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria ex art. 5, co.1, d.lgs. n. 28/2010.
Nel merito deduceva l'infondatezza delle domande formulate, poiché ingiustificate e prive di alcun riscontro probatorio, atteso il valore commerciale del semirimorchio, l'antieconomicità delle riparazioni, il massimale previsto in caso di incendio nella polizza assicurativa richiamata, e tenuto conto infine della somma pari ad €.
8.916,00 già corrisposta alla società attrice prima della instaurazione del giudizio. Deduceva infine che i presunti danni da lucro cessante, oltre che indimostrati, non erano ricompresi nella copertura assicurativa stipulata con la società.
Concludeva, pertanto, chiedendo in via preliminare la dichiarazione di improcedibilità della domanda attorea per il mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria. Nel merito, chiedeva dichiararsi che la aveva già ricevuto dalla compagnia, prima della instaurazione del giudizio, la somma di €. Parte_1
8.916,00. Conseguentemente, chiedeva che venissero rigettate tutte le domande dell'attrice poiché infondate, non provate e comunque eccessive. In subordine chiedeva di ridurre l'ammontare dell'eventuale risarcimento a quanto di ragione, tenuto conto della somma già liquidata e del massimale di polizza.
Chiedeva, altresì, in seno alla comparsa conclusionale, dichiarazione di inammissibilità delle domande di risarcimento da lucro cessante e di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. tardivamente proposte dall'attrice solo con la prima memoria n. 183, co. 6, c.p.c., nonché il rigetto delle stesse perché infondate. Chiedeva, infine, dichiararsi non dovuto il cumulo tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, con vittoria di spese e compensi di lite.
All'udienza del 26/02/2019, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 28/2010, veniva assegnato alle parti termine per presentare domanda di mediazione dinanzi all'organismo competente.
La causa, tenuto conto dell'esito negativo della mediazione obbligatoria prima e della ulteriore mediazione delegata ai sensi dell'art. 5 co. 2 bis D.L.vo 28/2010, disposta dal precedente titolare del procedimento con ordinanza del 19/2/2020, veniva istruita con l'ammissione dei documenti prodotti dalle parti e con l'espletamento di C.T.U.. In seguito, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
2 All'udienza fissata per tale incombente, poi sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa era posta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti come da note scritte tempestivamente depositate, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, l'eccezione di improcedibilità sollevata dalla convenuta per il mancato esperimento della mediazione obbligatoria ex art. 5 d. lgs. n. 28/2010, tempestivamente e correttamente proposta in ragione dell'oggetto della controversia, è superata per effetto dell'esperimento della procedura di mediazione, pur se con esito negativo, nel termine assegnato a tal fine in corso di causa.
Procedendo nel merito, va in primo luogo esaminata la domanda di indennizzo, formulata dalla società attrice in ragione della garanzia assicurativa per furto e incendio oggetto della polizza contratta con la compagnia assicuratrice per il periodo dal 22/8/2016 al 22/8/2017, estesa al periodo successivo, fino Controparte_1 al 22/8/2018 (a seguito del pagamento del premio in data 4/8/2017, come da certificato di assicurazione e quietanza di pagamento di cui all'all. 1 all'atto di citazione), per i danni riportati dal semirimorchio assicurato,
tg. AA86292, a causa dell'incendio verificatosi nella notte tra il 26 e il 27 gennaio 2018, in località CP_2
Nogarole Rocca.
La compagnia assicuratrice convenuta, che pure non contesta la copertura assicurativa né la verificazione dell'evento assicurato, contesta la richiesta attorea nel quantum, reputandola eccessiva ed ingiustificata, nonché superata dall'avvenuto pagamento, prima della instaurazione del giudizio, della somma di € 8916,00,
a tacitazione dell'indennizzo preteso dalla società proprietaria del semirimorchio. In particolare, la convenuta evidenzia che i danni riportati dal mezzo nell'incendio rendono antieconomica la riparazione, risultando i relativi costi persino superiori al valore commerciale del mezzo alla data dell'evento.
Orbene, la polizza incendio rientra nell'alveo del contratto di assicurazione contro i danni, in virtù del quale l'assicuratore, verso la corresponsione di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato del danno prodotto dal sinistro assicurato entro i limiti del massimale pattuito. A norma dell'art. 1905 c.c, l'assicuratore è tenuto a risarcire, nei modi e nei limiti stabiliti dal contratto, il danno sofferto dall'assicurato in conseguenza del sinistro. Inoltre, in base all'art.1908 c.c., l'assicuratore risponde del danno nei limiti del valore effettivo che il bene assicurato aveva al tempo del sinistro (non potendo essere attribuito alle cose perite o danneggiate un valore superiore a quello che avevano al tempo del sinistro).
La Suprema Corte in proposito ha chiarito che, in tema di assicurazione contro i danni, il debito di indennizzo dell'assicuratore, ancorché venga convenzionalmente contenuto, nella sua espressione monetaria, nei limiti di un massimale, configura debito di valore, poiché assolve una funzione reintegrativa della perdita subita dal patrimonio dell'assicurato (v. Cass. Sez. 3, sent. n. 395 del 11/01/2007).
Alla stregua di tali principi, nel caso in cui la riparazione del mezzo si riveli antieconomica - ovvero quando il costo delle riparazioni supera il valore del relitto - alla cosa danneggiata non può essere attribuito un valore superiore a quello che aveva al momento del sinistro. Conseguentemente, nel caso in cui l'importo per la riparazione superi il valore commerciale del mezzo, l'indennizzo corrisposto dalla compagnia assicuratrice è legittimamente contenuto nei limiti di tale valore.
3 In proposito, posto il principio di diritto desumibile dal combinato disposto degli art. 2058 e 2056 c.c., secondo il quale “il risarcimento del danno da responsabilità aquiliana, quale che sia il criterio adottato su richiesta del creditore (forma specifica o equivalente pecuniario) ha la funzione di porre il patrimonio del danneggiato nello stesso stato in cui si sarebbe trovato ove l'illecito non si fosse verificato, trovando il suo presupposto ed il suo limite nell'effettiva perdita subita da quel patrimonio (Cass. civ. sez. 3^ n. 2402/1998)”, la Suprema
Corte ha affermato che “è da escludere la legittimità del ricorso alla reintegrazione in forma specifica qualora, per le circostanze del caso concreto, le spese necessarie ad essa sarebbero superiori rispetto alla somma alla quale avrebbe diritto il danneggiato ex art. 2056 c.c., in quanto in tal caso il danneggiato riceverebbe dalla reintegrazione una ingiustificata locupletazione" (così Cass. Sez. 3, sent. n. 8052 del 22/05/2003, sia in massima che in motivazione). In tali ipotesi, l'art. 2058 c.c. attribuisce al giudice la facoltà di riconoscere un risarcimento per equivalente, qualora la reintegrazione in forma specifica risulti eccessivamente onerosa per il debitore.
Anche in materia assicurativa, posta la funzione reintegratoria della perdita riportata dal patrimonio dell'assicurato, va dunque affermato che la riparazione del mezzo è antieconomica quando il costo delle riparazioni supera il valore accertato del veicolo ante sinistrum.
Sul punto la Suprema Corte, con orientamento ormai consolidato, ha affermato che nel caso di domanda di risarcimento in forma specifica, riferita alla somma di denaro necessaria per l'effettuazione della riparazione dei danni, se detta somma supera notevolmente il valore di mercato dell'auto, essa risulta da un lato eccessivamente onerosa per il debitore danneggiante e, dall'altro, tale da costituire una ingiusta locupletazione per il danneggiato: “Si ha eccessiva onerosità, ai sensi della citata norma, quando il sacrificio economico necessario per il risarcimento in forma specifica, in qualsiasi dei modi prospettabili (incluse, quindi, le riparazioni effettuate direttamente dal danneggiante o la corresponsione delle somme al danneggiato per effettuare dette riparazioni), superi in misura appunto eccessiva, date le circostanze del caso, il valore da corrispondere in base al risarcimento per equivalente”. Ne consegue che “in caso di domanda di risarcimento del danno subito da un veicolo a seguito di incidente stradale, costituita dalla somma di denaro necessaria per effettuare la riparazione dei danni, in effetti si è proposta una domanda di risarcimento in forma specifica. Se detta somma supera notevolmente il valore di mercato dell'auto, da una parte essa risulta eccessivamente onerosa per il debitore danneggiante e dall'altra finisce per costituire una lucupletazione per il danneggiato. Ne consegue che in caso di notevole differenza tra il valore commerciale del veicolo incidentato ed il costo richiesto delle riparazioni necessarie, il giudice potrà, in luogo di quest'ultimo, condannare il danneggiante (ed in caso di azione diretta L. n. 990 del 1969, ex art. 18,
l'assicuratore), al risarcimento del danno per equivalente (Cass. 2402/1998; 15197/2004; 21012/2010;
259/2013)” (così Cass. Sez. VI 4/11/2013 n. 24718). In applicazione di tali principi, si è di recente affermato che “ai fini dell'applicazione dell'art. 2058, comma 2, c.c., la verifica relativa all'eccessiva onerosità non può basarsi soltanto sull'entità dei costi, dovendosi valutare, altresì, se la reintegrazione in forma specifica comporti o meno una locupletazione per il danneggiato, tale da superare la finalità risarcitoria che le è propria e da rendere ingiustificata la condanna del debitore a una prestazione che ecceda notevolmente il
4 valore di mercato del bene danneggiato;
laddove, peraltro, il danneggiato decida - com'è suo diritto - di procedere alla riparazione anziché alla sostituzione del mezzo danneggiato, non risulta giustificato, traducendosi in una indebita locupletazione per il responsabile, il mancato riconoscimento di tutte le voci di danno che competerebbero in caso di rottamazione e sostituzione del veicolo” (così Cass. Sez. III ord. n. 10686 del 20/4/2023).
Poste tali necessarie premesse in diritto, la C.T.U., disposta al fine di accertare i danni riportati dal semirimorchio Sor Iberica, targato AA 86292, ed il valore di mercato del veicolo alla data dell'incendio, sulla base della documentazione fotografica versata in atti – a seguito della demolizione del mezzo comprovata dal certificato prodotto dalla parte attrice ed allegato all'atto di citazione sub doc. 8 – ha accertato che il semirimorchio di proprietà della società attrice, immatricolato nell'anno 2001 e dotato di allestimento isotermico, gruppo refrigerante e sponda caricatrice installata nella parte posteriore del mezzo, a seguito dell'incendio riportava “gravi danni alla struttura isotermica localizzata nella parte anteriore dove è posizionato il gruppo refrigerante anche questo distrutto dalle fiamme” e che “altri danni erano presenti nella parte interna dell'allestimento isotermico”, mentre “sulla sponda caricatrice del semirimorchio collocata nella parte posteriore non si evidenziano danni visibili causati dall'incendio”.
In ottemperanza all'incarico ricevuto, inoltre, il C.T.U., perito assicurativo , Persona_1 procedendo ad effettuare apposita indagine di mercato – resa necessaria dalla mancata indicazione del valore commerciale del semirimorchio nelle mercuriali - ha determinato il valore commerciale del mezzo, alla data dell'evento, in via indicativa in € 10.000,00, oltre al valore della sponda caricatrice installata sulla parte posteriore del mezzo, determinato nella misura di € 3.500,00 (pari alla metà del valore al nuovo), per un valore totale pari ad €. 13.500,00. Sennonché, rispondendo ai rilievi sollevati dalla parte convenuta in merito al valore del relitto, il C.T.U., con la consulenza integrativa depositata il 7.6.2023, in merito al valore commerciale delle parti relitte rimaste integre, ha accertato che le parti non danneggiate del semirimorchio, potenzialmente riutilizzabili o vendibili, erano “telaio portante, ruote cerchi, porta bangale, organi di trasmissione, parte di accessori del semirimorchio”, ed ha quindi stimato il valore complessivo del relitto, tenuto conto delle parti non danneggiate, nella misura di circa € 3.000,00 / 4.000,00, con la precisazione, tuttavia, che tale somma avrebbe potuto essere decurtata dal valore commerciale del semirimorchio ove questo non fosse stato totalmente demolito: circostanza, questa, documentata dalla parte attrice, verificata dal C.T.U. nel corso delle operazioni peritali e mai contestata. Il Consulente tecnico ha infine accertato che la sponda caricatrice, avente un valore di mercato di €. 3.500,00, non aveva riportato alcun danno visibile, ed era pertanto riutilizzabile o vendibile.
Alla stregua delle risultanze della C.T.U., l'indennizzo spettante alla società attrice per l'incendio del semirimorchio assicurato, avuto riguardo all'avvenuta demolizione del veicolo, va pertanto calcolato detraendo dal valore commerciale del veicolo ante sinistro il valore della sponda caricatrice, trattandosi di elemento accessorio montato sul semirimorchio che ben può essere riutilizzato o venduto separatamente e che, come accertato nel corso delle operazioni peritali, nell'incendio che ha coinvolto il mezzo non ha riportato alcun danno.
5 Dal valore complessivo di € 10.000,00 (già ridotto del valore della sponda caricatrice non danneggiata nell'occorso), deve essere ulteriormente detratta la somma di € 8916,00, corrisposta dalla compagnia assicuratrice mediante disposizione del 16/10/2018, ma pervenuta all'assicurata in data 6/11/2018 (data movimento, come da lista movimenti della Banca Popolare S. Angelo relativo al conto intestato alla
[...] allegata alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c.), quando ormai era instaurato il rapporto Parte_1 processuale a seguito di notifica dell'atto di citazione in data 22/10/2018 (come da prova della notifica telematica depositata dalla parte attrice unitamente all'atto di citazione).
Ne consegue che per la somma di € 8916,00, quale pagamento sopravvenuto rispetto alla data dell'azione promossa nei confronti della compagnia assicuratrice convenuta, deve dichiararsi parzialmente cessata la materia del contendere, con diritto della società attrice a percepire la somma residua di € 1084,00.
Nulla può invece essere riconosciuto per spese di rimozione e trasporto sostenute dalla società attrice per la rimozione del mezzo coinvolto nell'incendio, nonché a titolo di penale per interruzione dell'attività lavorativa, poiché, avendo la compagnia assicuratrice contestato che queste voci di danno possano essere incluse nella garanzia assicurativa in base alle condizioni generali di polizza, parte attrice non ha dimostrato, con la produzione delle condizioni generali, l'estensione della garanzia assicurativa anche a tali voci di spesa. Invero la compagnia assicurativa, affermando che le ulteriori voci di spesa inserite dalla società attrice nella richiesta di indennizzo non rientrino nel danno coperto da garanzia assicurativa, deduce la mancanza di prova della esatta estensione della copertura assicurativa, che è onere della parte attrice dimostrare (in tal senso v. Cass.
Sez.
6-3 ord. n. 21016/2022).
Per questi motivi
, in persona del legale rappresentante pro tempore, va condannata a Controparte_1 pagare alla società a titolo di indennizzo, la complessiva somma di € 1084,00, oltre Parte_1 interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dalla data del sinistro fino a quella di pubblicazione della presente sentenza, ed oltre i soli interessi legali da tale ultima data fino al soddisfo (sulla natura di debito di valore del pagamento dell'indennizzo assicurativo v. Cass. Sez. 3 ord. n. 16229 dell'8/6/2023, Cass. Sez. 3 sent. n. 15868 del 28/7/2015; Cass. Sez. 3 sent. n. 395 dell'11/1/2007).
Va ora esaminata la domanda, proposta dalla società attrice, di risarcimento del danno da lucro cessante che essa assume di avere riportato nell'esercizio della propria attività di autotrasporto di cose per conto di terzi per indisponibilità del mezzo distrutto a causa di incendio, non avendo potuto contare, per l'acquisto di un nuovo veicolo, su una tempestiva liquidazione del danno assicurato, ed avendo perciò dovuto interrompere l'attività in corso e rinunciare a commesse di lavoro già avviate, con conseguente pagamento di penali, nonché ad ulteriori commesse, e, comunque, per non avere potuto disporre della somma liquidata, che sarebbe stata ragionevolmente investita nella propria attività produttiva.
Tale domanda, benché le allegazioni in fatto siano contenute già nell'atto di citazione, è formulata nelle conclusioni solo nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c., con cui si chiede di condannare la società convenuta al risarcimento del danno da lucro cessante, da determinarsi in via equitativa.
Di tale domanda, la ha eccepito la inammissibilità, poiché tardivamente proposta nella Controparte_1 memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c, riservata alla sola replica alle domande e alle eccezioni nuove o modificate
6 dalla controparte o alla proposizione delle eccezioni che siano conseguenza delle domande ed eccezioni medesime.
Sotto tale profilo va però rammentato che, ai fini della individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla cognizione del giudice, si deve tener conto dell'atto nel suo complesso, valutandone l'intero contenuto e lo scopo pratico che la parte intendeva perseguire. Non è, dunque, sufficiente l'analisi della sola formulazione letterale delle conclusioni contenute nell'atto introduttivo. In proposito la Suprema
Corte ha in più occasioni precisato che il giudice può decidere su domande non espressamente proposte dalle parti, ma che possano ritenersi tacitamente o virtualmente contenute in esse, quando la domanda non proposta sia connessa con il petitum e la causa petendi e non ne estenda l'ambito soggettivo di riferimento (cfr. Cass.
19 gennaio 2017 n. 1361; Cass. 10 febbraio 2010 n. 3012; Cass. 26 ottobre 2009 n. 22595); e ciò tanto più nel caso in cui il fatto assunto e la sua giuridica qualificazione siano espressi nella parte espositiva dell'atto come presupposti necessari della conseguente domanda, e non siano ripetuti nella conclusiva richiesta (Cass. 16 giugno 2003 n. 9652).
Ciò premesso in punto di ammissibilità della domanda risarcitoria – che pure, sulla base delle allegazioni contenute nell'atto di citazione, si reputa sin da allora proposta - ritiene il decidente che la stessa non possa trovare accoglimento nel merito.
Invero, le allegazioni contenute nell'atto di citazione tendono all'accertamento di una responsabilità della compagnia assicuratrice da mala gestio verosimilmente di natura propria, per il ritardo nell'adempimento dell'obbligazione di pagamento verso il danneggiato, che “trova fondamento nella violazione dell'obbligo dell'assicuratore di comportarsi secondo correttezza nell'esecuzione del contratto, ai sensi degli artt.
1175 e 1375 c.c., ed è configurabile non solo nel caso in cui l'assicuratore, senza un apprezzabile motivo, rifiuti di gestire la lite o se ne disinteressi in modo da recare pregiudizio all'assicurato o ancora la gestisca in maniera impropria, ma altresì in tutti i casi in cui sia comunque ravvisabile un colpevole ritardo dell'assicuratore nella corresponsione dell'indennizzo al danneggiato, ritardo dal quale sia derivato all'assicurato un danno (Cass. 28 giugno 2010, n. 15397; Cass. 11 luglio 2014, n. 15917; Cass. 17 febbraio
2016, n. 3014)” (così Cass. Sez. III sent. 7/4/2022 n. 11319). In merito a tale domanda si è anche osservato che “l'ammissibilità di tale pretesa, avente specifici petitum e causa petendi (la responsabilità contrattuale dell'assicuratore per violazione del dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto) postula la proposizione, da parte sua, di una specifica domanda, con allegazione dei comportamenti che sostanziano la mala gestio, sin dall'atto introduttivo del giudizio (o comunque in seguito alla manifestazione dell'inadempimento dell'assicuratore nella forma del colpevole ritardo) e non può ritenersi contenuta nella domanda di garanzia, avente diversi petitum e causa petendi (Cass. 31 luglio 2006, n. 17460; Cass. 28 giugno
2010, n. 15397; Cass. 27 gennaio 2014, n. 1606; Cass. 11 luglio 2014, n. 15917)” (così Cass. 11319/2022 cit.).
Ebbene, nel caso in esame difetta, ad avviso del decidente, l'allegazione necessaria ai fini della configurazione di una responsabilità della compagnia assicuratrice per la presunta perdita di ricavi da parte della società assicurata, poiché, anche considerando un ritardo nei tempi previsti dall'art. 148 D.L.vo 209/2005, manca la
7 necessaria allegazione del nesso di causalità – essendo tardiva quella contenuta nella comparsa conclusionale sul punto (interruzione del contratto con Tirapelle Trasporti srl, allegazione del fatturato mensile, allegazione di un danno di € 70.000,00 per i mesi da febbraio ad agosto 2018) - tra la colposa violazione del termine suindicato ed il danno lamentato, il cui onere, anche ai fini della prova, necessariamente ricade sulla parte attrice.
Invero, sebbene sul punto la giurisprudenza (in particolare Cass. Sez. III n. 8056/2016, richiamata dalla parte attrice) ammetta la liquidazione del danno in via equitativa sulla base di una presunzione di reimpiego della somma liquidata nell'esercizio dell'attività produttiva, ritiene il decidente che lo specifico lucro cessante allegato dalla parte attrice richieda la tempestiva allegazione e la prova del mancato guadagno effettivamente subito per la sopravvenuta indisponibilità del mezzo perduto e della indisponibilità di ulteriori mezzi con cui fare fronte all'evento verificatosi. Nel caso di specie, risulta invece dal contratto con la società Tirapelle
Trasporti s.r.l. del 16/8/2017 (doc. 11 all. all'atto di citazione), avente ad oggetto il trasporto su base nazionale di prodotti alimentari e non, che la si era obbligata nei confronti della committente a mettere a Parte_1 disposizione “i propri mezzi individuati nell'allegato 1 (Elenco mezzi messi a disposizione dal
Trasportatore)”, indicato come parte integrante del contratto – elenco che non risulta prodotto nel presente giudizio – e che, in ogni caso, era contrattualmente prevista l'interruzione o sospensione del trasporto per
“cause accertate di forza maggiore o di caso fortuito” (art. 2 lett. a e g). Va altresì evidenziato sul punto che la fattura della società Tirapelle emessa in data 12/4/2018, allegata all'atto di citazione (doc. 12) ai fini della prova del danno subito per l'applicazione di una penale da parte della committente, riguarda l'addebito della somma di € 250,00 per “sospensione servizio senza giustificato motivo”, sebbene il veicolo asseritamente destinato a tale commessa sia rimasto coinvolto in un incendio. Pertanto, in mancanza del dato circostanziale relativo ai mezzi destinati al rapporto contrattuale con la società Tirapelle Trasporti non può ritenersi univocamente addebitabile alla compagnia assicuratrice la perdita delle correlate commesse.
Del pari con riferimento ad eventuali ulteriori commesse alle quali la società attrice afferma di avere rinunciato per indisponibilità del mezzo distrutto dall'incendio, non vi è prova che l'unico mezzo messo a disposizione nel rapporto con la committente fosse il semirimorchio distrutto nell'incendio, né che la non Parte_1 potesse contare sulla disponibilità di altri mezzi per far fronte ai propri obblighi contrattuali.
Peraltro, ai fini della determinazione del danno anche in via equitativa, considerando il contratto stipulato con la società Tirapelle Trasporti, non risulta provato il corrispettivo stabilito per l'attività oggetto del contratto, non essendo stato prodotto l'allegato 4 (tabella dei corrispettivi e termini di pagamento), richiamato dall'art. 8) del contratto in merito alla determinazione del corrispettivo pattuito, né potendosi presumere sulla base delle sole fatture prodotte – emesse il 30/11/2017 ed il 31/12/2017 – una certa ripetitività del servizio di trasporto, sì da considerare il fatturato nel periodo considerato come indice di un fatturato medio.
Quanto al mancato investimento della somma indennizzata nell'ambito dell'attività produttiva, non essendo meglio specificata la possibile destinazione ed il conseguente mancato guadagno per l'indisponibilità dell'indennizzo in tempi brevi, il riconoscimento degli interessi e della rivalutazione monetaria della somma
8 rappresentano un congruo ristoro per il presunto ritardo nella liquidazione della somma dovuta dall'assicuratore.
Vale altresì rammentare che, secondo la costante giurisprudenza, l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli articoli 1226 e 2056 c.c., presuppone che sia dimostrata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo preciso ammontare. La giurisprudenza ha recentemente ribadito che “l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli articoli 1226 e 2056 c.c., presuppone che sia dimostrata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo preciso ammontare, ma che ciò non esime la parte interessata - per consentire al giudice il concreto esercizio di tale potere, la cui sola funzione è di colmare le lacune insuperabili ai fini della precisa determinazione del danno stesso - dall'onere di dimostrare non solo
l'an debeatur del diritto al risarcimento, ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno, di cui, nonostante la riconosciuta difficoltà, possa ragionevolmente disporre.” (Cass. sez. VI, ord. n. 1105 del
21.01.2021). Ne consegue che la liquidazione in via equitativa del danno, invocata dalla parte attrice, postula innanzitutto il concreto accertamento dell'ontologica esistenza di un pregiudizio risarcibile, il cui onere probatorio ricade sul danneggiato (Cass. Sez. 3 sent. n. 9744 del 12/04/2023; Cass. Sez.
6-3 ord. n. 4534 del
22/02/2017), ed è pertanto subordinata alla condizione che per la parte interessata risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo ammontare (Cass. Sez. II sent. n. 4310 del
22/02/2018); condizione che nel caso di specie non si apprezza, sia perché, per presumere che la disponibilità del mezzo andato distrutto avrebbe consentito alla società attrice di mantenere la commessa con la società
Tirapelle Trasporti, si rendeva necessaria l'allegazione della indisponibilità di ulteriori mezzi o la produzione dell'elenco dei mezzi messi a disposizione per i servizi di trasporto concordati con la committente, sia perché la richiesta di una ingente somma – peraltro determinata, tardivamente, solo nella comparsa conclusionale nella misura di € 70.000,00 per un presunto fatturato di € 10.000,00 al mese nel rapporto con la suddetta committente – avrebbe richiesto una tempestiva allegazione e la produzione, quanto meno, di tutte le fatture emesse nell'ambito di quel rapporto prima della verificazione del sinistro.
Per questi motivi
, reputandosi insufficiente la prova del danno asseritamente subito dalla società attrice in conseguenza del ritardo della compagnia assicuratrice nella liquidazione dell'indennizzo, la domanda risarcitoria proposta dalla società deve essere rigettata.
Né, infine, può essere riconosciuto un risarcimento per responsabilità processuale ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
Sul punto si osserva che l'art. 96 c.p.c., invocato dalla parte attrice, disciplina la c.d. responsabilità processuale aggravata per temerarietà della lite. Tale norma abbraccia in sé tutti i casi di responsabilità risarcitoria per atti o comportamenti processuali delle parti e copre ogni effetto pregiudiziale che da questi derivi, contemplando tutti gli illeciti correlati alla qualità di parte del processo (Cass. civ. 3 marzo 2010 n. 5069). Pertanto, ai fini della condanna per responsabilità processuale aggravata, occorre provare la ricorrenza della malafede o della colpa grave nella condotta della parte condannata, poiché l'agire in giudizio per far valere una pretesa poi
9 rivelatasi infondata non è, in sé, condotta rimproverabile per l'ordinamento giuridico (v. in tal senso Cass.
Sez. 3 ord. n. 19948 del 12/07/2023).
Tanto premesso, il danno a tal fine rappresentato dall'attrice – consistito nella mancata liquidazione dell'indennizzo dovuto e di un presunto comportamento ostruzionistico messo in atto dalla società convenuta per i tempi dell'accertamento compiuto in sede stragiudiziale a mezzo di proprio fiduciario – attiene all'evidenza ad una condotta extraprocessuale e, dunque, non giustifica il ricorso all'art. 96 c.p.c., per il quale la norma richiede che la parte ritenuta soccombente abbia “agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave”.
L'esito del giudizio – con accoglimento solo parziale delle domande proposte dalla società attrice – induce peraltro ad escludere, in relazione alla costituzione e alla difesa in giudizio della compagnia assicuratrice, la sussistenza dei presupposti di una responsabilità processuale aggravata, anche con riferimento al disposto di cui all'art. 4 co. 1 D.L. 12/9/2014 n. 132, conv. con modif. in L. 162/2014.
Per e le ragioni che precedono, le domande di risarcimento del danno per responsabilità processuale aggravata ex artt. 96 c.p.c. e 4 co. 1 D.L. 12/9/2014 n. 132, conv. con modif. in L. 162/2014 non possono trovare accoglimento.
Ex art. 92 c.p.c., l'accoglimento solo parziale delle domande proposte dalla società Parte_1 giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura di ½.
Pertanto, la società in persona del legale rappresentante pro tempore, va condannata Controparte_1
(anche in applicazione della regola della soccombenza virtuale con riferimento all'indennizzo corrisposto dalla compagnia assicuratrice a seguito della instaurazione del rapporto processuale e alla conseguente parziale cessazione della materia del contendere) al pagamento del residuo, che, in relazione al valore accertato della causa, si liquida, alla stregua dei parametri introdotti con D.M. 13/8/2022 n. 147 (che, ai sensi dell'art. 6 dello stesso decreto, si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore), in complessivi € 2670,50, di cui € 132,00 per spese ed € 2538,50 per compensi difensivi (per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e istruttoria e decisionale), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso liquidato, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Vincenzo Iannì, dichiaratosi antistatario.
in persona del legale rappresentante pro tempore, va infine condannata al pagamento Controparte_1 delle spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1451/2018 R.G. promossa da
[...] contro in persona del legale rappresentante pro tempore, disattesa ogni Parte_1 Controparte_1 diversa istanza, così provvede:
- dichiara il diritto della società di percepire, a titolo di indennizzo assicurativo per la Parte_1 causale indicata in motivazione, la complessiva somma di € 10.000,00;
- dichiara parzialmente cessata la materia del contendere limitatamente alla somma di € 8916,00;
10 - condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore Controparte_1 della società del residuo, determinato nella misura di € 1084,00, oltre interessi legali sulla Parte_1 somma annualmente rivalutata dalla data del sinistro fino a quella di pubblicazione della presente sentenza, ed oltre i soli interessi legali da tale ultima data fino al soddisfo;
- rigetta le ulteriori domande formulate;
- compensa le spese di lite nella misura di ½, e condanna in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento del residuo, liquidato in complessivi € 2670,50, di cui € 132,00 per spese ed € 2538,50 per compensi difensivi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso liquidato, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Vincenzo Iannì, dichiaratosi antistatario, nonché al pagamento delle spese di C.T.U. liquidate come da separato decreto.
Così deciso in Gela il 5/4/2025.
Il giudice
Maria Rosaria Carlà
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Maria Rosaria Carlà, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1451/2018 R.G. promossa
DA
(P.IVA ), in persona dell'amministratore unico e legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede legale in Gela, via Annibalcaro n. 166, rappresentata e difesa dall'avv.
Vincenzo Iannì (C.F. ), per procura allegata all'atto di citazione depositato C.F._1 telematicamente, elettivamente domiciliata in Gela, nel Corso Vittorio Emanuele n. 175, presso lo studio del suddetto procuratore
Attore
CONTRO
P.IVA ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 con sede legale in Mogliano Veneto (TV), via Marocchesa n. 14, rappresentata e difesa dall'avv. Claudia
Alletto (C.F. per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, e C.F._2 domiciliata presso lo studio dell'avv. Dario Romano, sito in Gela alla via Garibaldi n. 8;
Convenuto
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato la società conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1
per sentirla condannare al pagamento della somma di € 23.848,00, o della somma maggiore o minore
[...] accertata in giudizio, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, a titolo di indennizzo, in virtù della polizza assicurativa n. 265896310 stipulata con la compagnia assicuratrice convenuta, per l'incendio del semirimorchio di sua proprietà , targato AA 86292, verificatosi in data 26-27/1/2018, intorno alle CP_2
00.48 circa, allorquando il veicolo unitamente al trattore Renault Trucks Premium tg. EC 913 KM – assicurato con altra compagnia - si trovava in sosta nel Comune di Nogarole Rocca in via degli Alpini.
La società attrice in particolare riferiva che secondo i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Verona, intervenuti per spegnere l'incendio, le cause, di natura elettrica, dipendevano dagli impianti del mezzo pesante.
Deduceva quindi che i danni riportati dovevano essere calcolati tenendo conto del valore del mezzo secondo la quotazione di mercato (entro il limite del valore assicurato, pari ad € 15000,00), del valore della sponda
1 elettrica di carico e scarico installata sul semirimorchio (€ 7500,00), delle spese di rimozione e trasporto del mezzo (€ 1098,00) e, infine, del pagamento della penale versata a causa della interruzione dell'attività lavorativa in relazione a commesse già avviate (€ 250,00).
Chiedeva, altresì, il risarcimento del danno da lucro cessante, da determinare in via equitativa ex artt. 1226 e
2056 c.c., sostenendo di non aver potuto acquistare, avvalendosi dell'indennizzo che le spettava, un nuovo veicolo in sostituzione di quello andato distrutto, né investire il capitale nella propria attività d'impresa. Infine, chiedeva che venisse riconosciuto, in suo favore, il risarcimento del danno per responsabilità processuale aggravata ex officio, ex art. 96 co. 3 c.p.c., a causa del comportamento ostruzionistico posto in essere dalla nonché ai sensi dell'art. 4, co. 1, D.L. 132/2014, per la mancata risposta della compagnia Controparte_1 convenuta all'invito ad aderire a una convenzione di negoziazione assistita.
costituitasi in giudizio, in via preliminare eccepiva l'improcedibilità della domanda Controparte_1 attorea per il mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria ex art. 5, co.1, d.lgs. n. 28/2010.
Nel merito deduceva l'infondatezza delle domande formulate, poiché ingiustificate e prive di alcun riscontro probatorio, atteso il valore commerciale del semirimorchio, l'antieconomicità delle riparazioni, il massimale previsto in caso di incendio nella polizza assicurativa richiamata, e tenuto conto infine della somma pari ad €.
8.916,00 già corrisposta alla società attrice prima della instaurazione del giudizio. Deduceva infine che i presunti danni da lucro cessante, oltre che indimostrati, non erano ricompresi nella copertura assicurativa stipulata con la società.
Concludeva, pertanto, chiedendo in via preliminare la dichiarazione di improcedibilità della domanda attorea per il mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria. Nel merito, chiedeva dichiararsi che la aveva già ricevuto dalla compagnia, prima della instaurazione del giudizio, la somma di €. Parte_1
8.916,00. Conseguentemente, chiedeva che venissero rigettate tutte le domande dell'attrice poiché infondate, non provate e comunque eccessive. In subordine chiedeva di ridurre l'ammontare dell'eventuale risarcimento a quanto di ragione, tenuto conto della somma già liquidata e del massimale di polizza.
Chiedeva, altresì, in seno alla comparsa conclusionale, dichiarazione di inammissibilità delle domande di risarcimento da lucro cessante e di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. tardivamente proposte dall'attrice solo con la prima memoria n. 183, co. 6, c.p.c., nonché il rigetto delle stesse perché infondate. Chiedeva, infine, dichiararsi non dovuto il cumulo tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, con vittoria di spese e compensi di lite.
All'udienza del 26/02/2019, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 28/2010, veniva assegnato alle parti termine per presentare domanda di mediazione dinanzi all'organismo competente.
La causa, tenuto conto dell'esito negativo della mediazione obbligatoria prima e della ulteriore mediazione delegata ai sensi dell'art. 5 co. 2 bis D.L.vo 28/2010, disposta dal precedente titolare del procedimento con ordinanza del 19/2/2020, veniva istruita con l'ammissione dei documenti prodotti dalle parti e con l'espletamento di C.T.U.. In seguito, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
2 All'udienza fissata per tale incombente, poi sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa era posta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti come da note scritte tempestivamente depositate, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, l'eccezione di improcedibilità sollevata dalla convenuta per il mancato esperimento della mediazione obbligatoria ex art. 5 d. lgs. n. 28/2010, tempestivamente e correttamente proposta in ragione dell'oggetto della controversia, è superata per effetto dell'esperimento della procedura di mediazione, pur se con esito negativo, nel termine assegnato a tal fine in corso di causa.
Procedendo nel merito, va in primo luogo esaminata la domanda di indennizzo, formulata dalla società attrice in ragione della garanzia assicurativa per furto e incendio oggetto della polizza contratta con la compagnia assicuratrice per il periodo dal 22/8/2016 al 22/8/2017, estesa al periodo successivo, fino Controparte_1 al 22/8/2018 (a seguito del pagamento del premio in data 4/8/2017, come da certificato di assicurazione e quietanza di pagamento di cui all'all. 1 all'atto di citazione), per i danni riportati dal semirimorchio assicurato,
tg. AA86292, a causa dell'incendio verificatosi nella notte tra il 26 e il 27 gennaio 2018, in località CP_2
Nogarole Rocca.
La compagnia assicuratrice convenuta, che pure non contesta la copertura assicurativa né la verificazione dell'evento assicurato, contesta la richiesta attorea nel quantum, reputandola eccessiva ed ingiustificata, nonché superata dall'avvenuto pagamento, prima della instaurazione del giudizio, della somma di € 8916,00,
a tacitazione dell'indennizzo preteso dalla società proprietaria del semirimorchio. In particolare, la convenuta evidenzia che i danni riportati dal mezzo nell'incendio rendono antieconomica la riparazione, risultando i relativi costi persino superiori al valore commerciale del mezzo alla data dell'evento.
Orbene, la polizza incendio rientra nell'alveo del contratto di assicurazione contro i danni, in virtù del quale l'assicuratore, verso la corresponsione di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato del danno prodotto dal sinistro assicurato entro i limiti del massimale pattuito. A norma dell'art. 1905 c.c, l'assicuratore è tenuto a risarcire, nei modi e nei limiti stabiliti dal contratto, il danno sofferto dall'assicurato in conseguenza del sinistro. Inoltre, in base all'art.1908 c.c., l'assicuratore risponde del danno nei limiti del valore effettivo che il bene assicurato aveva al tempo del sinistro (non potendo essere attribuito alle cose perite o danneggiate un valore superiore a quello che avevano al tempo del sinistro).
La Suprema Corte in proposito ha chiarito che, in tema di assicurazione contro i danni, il debito di indennizzo dell'assicuratore, ancorché venga convenzionalmente contenuto, nella sua espressione monetaria, nei limiti di un massimale, configura debito di valore, poiché assolve una funzione reintegrativa della perdita subita dal patrimonio dell'assicurato (v. Cass. Sez. 3, sent. n. 395 del 11/01/2007).
Alla stregua di tali principi, nel caso in cui la riparazione del mezzo si riveli antieconomica - ovvero quando il costo delle riparazioni supera il valore del relitto - alla cosa danneggiata non può essere attribuito un valore superiore a quello che aveva al momento del sinistro. Conseguentemente, nel caso in cui l'importo per la riparazione superi il valore commerciale del mezzo, l'indennizzo corrisposto dalla compagnia assicuratrice è legittimamente contenuto nei limiti di tale valore.
3 In proposito, posto il principio di diritto desumibile dal combinato disposto degli art. 2058 e 2056 c.c., secondo il quale “il risarcimento del danno da responsabilità aquiliana, quale che sia il criterio adottato su richiesta del creditore (forma specifica o equivalente pecuniario) ha la funzione di porre il patrimonio del danneggiato nello stesso stato in cui si sarebbe trovato ove l'illecito non si fosse verificato, trovando il suo presupposto ed il suo limite nell'effettiva perdita subita da quel patrimonio (Cass. civ. sez. 3^ n. 2402/1998)”, la Suprema
Corte ha affermato che “è da escludere la legittimità del ricorso alla reintegrazione in forma specifica qualora, per le circostanze del caso concreto, le spese necessarie ad essa sarebbero superiori rispetto alla somma alla quale avrebbe diritto il danneggiato ex art. 2056 c.c., in quanto in tal caso il danneggiato riceverebbe dalla reintegrazione una ingiustificata locupletazione" (così Cass. Sez. 3, sent. n. 8052 del 22/05/2003, sia in massima che in motivazione). In tali ipotesi, l'art. 2058 c.c. attribuisce al giudice la facoltà di riconoscere un risarcimento per equivalente, qualora la reintegrazione in forma specifica risulti eccessivamente onerosa per il debitore.
Anche in materia assicurativa, posta la funzione reintegratoria della perdita riportata dal patrimonio dell'assicurato, va dunque affermato che la riparazione del mezzo è antieconomica quando il costo delle riparazioni supera il valore accertato del veicolo ante sinistrum.
Sul punto la Suprema Corte, con orientamento ormai consolidato, ha affermato che nel caso di domanda di risarcimento in forma specifica, riferita alla somma di denaro necessaria per l'effettuazione della riparazione dei danni, se detta somma supera notevolmente il valore di mercato dell'auto, essa risulta da un lato eccessivamente onerosa per il debitore danneggiante e, dall'altro, tale da costituire una ingiusta locupletazione per il danneggiato: “Si ha eccessiva onerosità, ai sensi della citata norma, quando il sacrificio economico necessario per il risarcimento in forma specifica, in qualsiasi dei modi prospettabili (incluse, quindi, le riparazioni effettuate direttamente dal danneggiante o la corresponsione delle somme al danneggiato per effettuare dette riparazioni), superi in misura appunto eccessiva, date le circostanze del caso, il valore da corrispondere in base al risarcimento per equivalente”. Ne consegue che “in caso di domanda di risarcimento del danno subito da un veicolo a seguito di incidente stradale, costituita dalla somma di denaro necessaria per effettuare la riparazione dei danni, in effetti si è proposta una domanda di risarcimento in forma specifica. Se detta somma supera notevolmente il valore di mercato dell'auto, da una parte essa risulta eccessivamente onerosa per il debitore danneggiante e dall'altra finisce per costituire una lucupletazione per il danneggiato. Ne consegue che in caso di notevole differenza tra il valore commerciale del veicolo incidentato ed il costo richiesto delle riparazioni necessarie, il giudice potrà, in luogo di quest'ultimo, condannare il danneggiante (ed in caso di azione diretta L. n. 990 del 1969, ex art. 18,
l'assicuratore), al risarcimento del danno per equivalente (Cass. 2402/1998; 15197/2004; 21012/2010;
259/2013)” (così Cass. Sez. VI 4/11/2013 n. 24718). In applicazione di tali principi, si è di recente affermato che “ai fini dell'applicazione dell'art. 2058, comma 2, c.c., la verifica relativa all'eccessiva onerosità non può basarsi soltanto sull'entità dei costi, dovendosi valutare, altresì, se la reintegrazione in forma specifica comporti o meno una locupletazione per il danneggiato, tale da superare la finalità risarcitoria che le è propria e da rendere ingiustificata la condanna del debitore a una prestazione che ecceda notevolmente il
4 valore di mercato del bene danneggiato;
laddove, peraltro, il danneggiato decida - com'è suo diritto - di procedere alla riparazione anziché alla sostituzione del mezzo danneggiato, non risulta giustificato, traducendosi in una indebita locupletazione per il responsabile, il mancato riconoscimento di tutte le voci di danno che competerebbero in caso di rottamazione e sostituzione del veicolo” (così Cass. Sez. III ord. n. 10686 del 20/4/2023).
Poste tali necessarie premesse in diritto, la C.T.U., disposta al fine di accertare i danni riportati dal semirimorchio Sor Iberica, targato AA 86292, ed il valore di mercato del veicolo alla data dell'incendio, sulla base della documentazione fotografica versata in atti – a seguito della demolizione del mezzo comprovata dal certificato prodotto dalla parte attrice ed allegato all'atto di citazione sub doc. 8 – ha accertato che il semirimorchio di proprietà della società attrice, immatricolato nell'anno 2001 e dotato di allestimento isotermico, gruppo refrigerante e sponda caricatrice installata nella parte posteriore del mezzo, a seguito dell'incendio riportava “gravi danni alla struttura isotermica localizzata nella parte anteriore dove è posizionato il gruppo refrigerante anche questo distrutto dalle fiamme” e che “altri danni erano presenti nella parte interna dell'allestimento isotermico”, mentre “sulla sponda caricatrice del semirimorchio collocata nella parte posteriore non si evidenziano danni visibili causati dall'incendio”.
In ottemperanza all'incarico ricevuto, inoltre, il C.T.U., perito assicurativo , Persona_1 procedendo ad effettuare apposita indagine di mercato – resa necessaria dalla mancata indicazione del valore commerciale del semirimorchio nelle mercuriali - ha determinato il valore commerciale del mezzo, alla data dell'evento, in via indicativa in € 10.000,00, oltre al valore della sponda caricatrice installata sulla parte posteriore del mezzo, determinato nella misura di € 3.500,00 (pari alla metà del valore al nuovo), per un valore totale pari ad €. 13.500,00. Sennonché, rispondendo ai rilievi sollevati dalla parte convenuta in merito al valore del relitto, il C.T.U., con la consulenza integrativa depositata il 7.6.2023, in merito al valore commerciale delle parti relitte rimaste integre, ha accertato che le parti non danneggiate del semirimorchio, potenzialmente riutilizzabili o vendibili, erano “telaio portante, ruote cerchi, porta bangale, organi di trasmissione, parte di accessori del semirimorchio”, ed ha quindi stimato il valore complessivo del relitto, tenuto conto delle parti non danneggiate, nella misura di circa € 3.000,00 / 4.000,00, con la precisazione, tuttavia, che tale somma avrebbe potuto essere decurtata dal valore commerciale del semirimorchio ove questo non fosse stato totalmente demolito: circostanza, questa, documentata dalla parte attrice, verificata dal C.T.U. nel corso delle operazioni peritali e mai contestata. Il Consulente tecnico ha infine accertato che la sponda caricatrice, avente un valore di mercato di €. 3.500,00, non aveva riportato alcun danno visibile, ed era pertanto riutilizzabile o vendibile.
Alla stregua delle risultanze della C.T.U., l'indennizzo spettante alla società attrice per l'incendio del semirimorchio assicurato, avuto riguardo all'avvenuta demolizione del veicolo, va pertanto calcolato detraendo dal valore commerciale del veicolo ante sinistro il valore della sponda caricatrice, trattandosi di elemento accessorio montato sul semirimorchio che ben può essere riutilizzato o venduto separatamente e che, come accertato nel corso delle operazioni peritali, nell'incendio che ha coinvolto il mezzo non ha riportato alcun danno.
5 Dal valore complessivo di € 10.000,00 (già ridotto del valore della sponda caricatrice non danneggiata nell'occorso), deve essere ulteriormente detratta la somma di € 8916,00, corrisposta dalla compagnia assicuratrice mediante disposizione del 16/10/2018, ma pervenuta all'assicurata in data 6/11/2018 (data movimento, come da lista movimenti della Banca Popolare S. Angelo relativo al conto intestato alla
[...] allegata alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c.), quando ormai era instaurato il rapporto Parte_1 processuale a seguito di notifica dell'atto di citazione in data 22/10/2018 (come da prova della notifica telematica depositata dalla parte attrice unitamente all'atto di citazione).
Ne consegue che per la somma di € 8916,00, quale pagamento sopravvenuto rispetto alla data dell'azione promossa nei confronti della compagnia assicuratrice convenuta, deve dichiararsi parzialmente cessata la materia del contendere, con diritto della società attrice a percepire la somma residua di € 1084,00.
Nulla può invece essere riconosciuto per spese di rimozione e trasporto sostenute dalla società attrice per la rimozione del mezzo coinvolto nell'incendio, nonché a titolo di penale per interruzione dell'attività lavorativa, poiché, avendo la compagnia assicuratrice contestato che queste voci di danno possano essere incluse nella garanzia assicurativa in base alle condizioni generali di polizza, parte attrice non ha dimostrato, con la produzione delle condizioni generali, l'estensione della garanzia assicurativa anche a tali voci di spesa. Invero la compagnia assicurativa, affermando che le ulteriori voci di spesa inserite dalla società attrice nella richiesta di indennizzo non rientrino nel danno coperto da garanzia assicurativa, deduce la mancanza di prova della esatta estensione della copertura assicurativa, che è onere della parte attrice dimostrare (in tal senso v. Cass.
Sez.
6-3 ord. n. 21016/2022).
Per questi motivi
, in persona del legale rappresentante pro tempore, va condannata a Controparte_1 pagare alla società a titolo di indennizzo, la complessiva somma di € 1084,00, oltre Parte_1 interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dalla data del sinistro fino a quella di pubblicazione della presente sentenza, ed oltre i soli interessi legali da tale ultima data fino al soddisfo (sulla natura di debito di valore del pagamento dell'indennizzo assicurativo v. Cass. Sez. 3 ord. n. 16229 dell'8/6/2023, Cass. Sez. 3 sent. n. 15868 del 28/7/2015; Cass. Sez. 3 sent. n. 395 dell'11/1/2007).
Va ora esaminata la domanda, proposta dalla società attrice, di risarcimento del danno da lucro cessante che essa assume di avere riportato nell'esercizio della propria attività di autotrasporto di cose per conto di terzi per indisponibilità del mezzo distrutto a causa di incendio, non avendo potuto contare, per l'acquisto di un nuovo veicolo, su una tempestiva liquidazione del danno assicurato, ed avendo perciò dovuto interrompere l'attività in corso e rinunciare a commesse di lavoro già avviate, con conseguente pagamento di penali, nonché ad ulteriori commesse, e, comunque, per non avere potuto disporre della somma liquidata, che sarebbe stata ragionevolmente investita nella propria attività produttiva.
Tale domanda, benché le allegazioni in fatto siano contenute già nell'atto di citazione, è formulata nelle conclusioni solo nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c., con cui si chiede di condannare la società convenuta al risarcimento del danno da lucro cessante, da determinarsi in via equitativa.
Di tale domanda, la ha eccepito la inammissibilità, poiché tardivamente proposta nella Controparte_1 memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c, riservata alla sola replica alle domande e alle eccezioni nuove o modificate
6 dalla controparte o alla proposizione delle eccezioni che siano conseguenza delle domande ed eccezioni medesime.
Sotto tale profilo va però rammentato che, ai fini della individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla cognizione del giudice, si deve tener conto dell'atto nel suo complesso, valutandone l'intero contenuto e lo scopo pratico che la parte intendeva perseguire. Non è, dunque, sufficiente l'analisi della sola formulazione letterale delle conclusioni contenute nell'atto introduttivo. In proposito la Suprema
Corte ha in più occasioni precisato che il giudice può decidere su domande non espressamente proposte dalle parti, ma che possano ritenersi tacitamente o virtualmente contenute in esse, quando la domanda non proposta sia connessa con il petitum e la causa petendi e non ne estenda l'ambito soggettivo di riferimento (cfr. Cass.
19 gennaio 2017 n. 1361; Cass. 10 febbraio 2010 n. 3012; Cass. 26 ottobre 2009 n. 22595); e ciò tanto più nel caso in cui il fatto assunto e la sua giuridica qualificazione siano espressi nella parte espositiva dell'atto come presupposti necessari della conseguente domanda, e non siano ripetuti nella conclusiva richiesta (Cass. 16 giugno 2003 n. 9652).
Ciò premesso in punto di ammissibilità della domanda risarcitoria – che pure, sulla base delle allegazioni contenute nell'atto di citazione, si reputa sin da allora proposta - ritiene il decidente che la stessa non possa trovare accoglimento nel merito.
Invero, le allegazioni contenute nell'atto di citazione tendono all'accertamento di una responsabilità della compagnia assicuratrice da mala gestio verosimilmente di natura propria, per il ritardo nell'adempimento dell'obbligazione di pagamento verso il danneggiato, che “trova fondamento nella violazione dell'obbligo dell'assicuratore di comportarsi secondo correttezza nell'esecuzione del contratto, ai sensi degli artt.
1175 e 1375 c.c., ed è configurabile non solo nel caso in cui l'assicuratore, senza un apprezzabile motivo, rifiuti di gestire la lite o se ne disinteressi in modo da recare pregiudizio all'assicurato o ancora la gestisca in maniera impropria, ma altresì in tutti i casi in cui sia comunque ravvisabile un colpevole ritardo dell'assicuratore nella corresponsione dell'indennizzo al danneggiato, ritardo dal quale sia derivato all'assicurato un danno (Cass. 28 giugno 2010, n. 15397; Cass. 11 luglio 2014, n. 15917; Cass. 17 febbraio
2016, n. 3014)” (così Cass. Sez. III sent. 7/4/2022 n. 11319). In merito a tale domanda si è anche osservato che “l'ammissibilità di tale pretesa, avente specifici petitum e causa petendi (la responsabilità contrattuale dell'assicuratore per violazione del dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto) postula la proposizione, da parte sua, di una specifica domanda, con allegazione dei comportamenti che sostanziano la mala gestio, sin dall'atto introduttivo del giudizio (o comunque in seguito alla manifestazione dell'inadempimento dell'assicuratore nella forma del colpevole ritardo) e non può ritenersi contenuta nella domanda di garanzia, avente diversi petitum e causa petendi (Cass. 31 luglio 2006, n. 17460; Cass. 28 giugno
2010, n. 15397; Cass. 27 gennaio 2014, n. 1606; Cass. 11 luglio 2014, n. 15917)” (così Cass. 11319/2022 cit.).
Ebbene, nel caso in esame difetta, ad avviso del decidente, l'allegazione necessaria ai fini della configurazione di una responsabilità della compagnia assicuratrice per la presunta perdita di ricavi da parte della società assicurata, poiché, anche considerando un ritardo nei tempi previsti dall'art. 148 D.L.vo 209/2005, manca la
7 necessaria allegazione del nesso di causalità – essendo tardiva quella contenuta nella comparsa conclusionale sul punto (interruzione del contratto con Tirapelle Trasporti srl, allegazione del fatturato mensile, allegazione di un danno di € 70.000,00 per i mesi da febbraio ad agosto 2018) - tra la colposa violazione del termine suindicato ed il danno lamentato, il cui onere, anche ai fini della prova, necessariamente ricade sulla parte attrice.
Invero, sebbene sul punto la giurisprudenza (in particolare Cass. Sez. III n. 8056/2016, richiamata dalla parte attrice) ammetta la liquidazione del danno in via equitativa sulla base di una presunzione di reimpiego della somma liquidata nell'esercizio dell'attività produttiva, ritiene il decidente che lo specifico lucro cessante allegato dalla parte attrice richieda la tempestiva allegazione e la prova del mancato guadagno effettivamente subito per la sopravvenuta indisponibilità del mezzo perduto e della indisponibilità di ulteriori mezzi con cui fare fronte all'evento verificatosi. Nel caso di specie, risulta invece dal contratto con la società Tirapelle
Trasporti s.r.l. del 16/8/2017 (doc. 11 all. all'atto di citazione), avente ad oggetto il trasporto su base nazionale di prodotti alimentari e non, che la si era obbligata nei confronti della committente a mettere a Parte_1 disposizione “i propri mezzi individuati nell'allegato 1 (Elenco mezzi messi a disposizione dal
Trasportatore)”, indicato come parte integrante del contratto – elenco che non risulta prodotto nel presente giudizio – e che, in ogni caso, era contrattualmente prevista l'interruzione o sospensione del trasporto per
“cause accertate di forza maggiore o di caso fortuito” (art. 2 lett. a e g). Va altresì evidenziato sul punto che la fattura della società Tirapelle emessa in data 12/4/2018, allegata all'atto di citazione (doc. 12) ai fini della prova del danno subito per l'applicazione di una penale da parte della committente, riguarda l'addebito della somma di € 250,00 per “sospensione servizio senza giustificato motivo”, sebbene il veicolo asseritamente destinato a tale commessa sia rimasto coinvolto in un incendio. Pertanto, in mancanza del dato circostanziale relativo ai mezzi destinati al rapporto contrattuale con la società Tirapelle Trasporti non può ritenersi univocamente addebitabile alla compagnia assicuratrice la perdita delle correlate commesse.
Del pari con riferimento ad eventuali ulteriori commesse alle quali la società attrice afferma di avere rinunciato per indisponibilità del mezzo distrutto dall'incendio, non vi è prova che l'unico mezzo messo a disposizione nel rapporto con la committente fosse il semirimorchio distrutto nell'incendio, né che la non Parte_1 potesse contare sulla disponibilità di altri mezzi per far fronte ai propri obblighi contrattuali.
Peraltro, ai fini della determinazione del danno anche in via equitativa, considerando il contratto stipulato con la società Tirapelle Trasporti, non risulta provato il corrispettivo stabilito per l'attività oggetto del contratto, non essendo stato prodotto l'allegato 4 (tabella dei corrispettivi e termini di pagamento), richiamato dall'art. 8) del contratto in merito alla determinazione del corrispettivo pattuito, né potendosi presumere sulla base delle sole fatture prodotte – emesse il 30/11/2017 ed il 31/12/2017 – una certa ripetitività del servizio di trasporto, sì da considerare il fatturato nel periodo considerato come indice di un fatturato medio.
Quanto al mancato investimento della somma indennizzata nell'ambito dell'attività produttiva, non essendo meglio specificata la possibile destinazione ed il conseguente mancato guadagno per l'indisponibilità dell'indennizzo in tempi brevi, il riconoscimento degli interessi e della rivalutazione monetaria della somma
8 rappresentano un congruo ristoro per il presunto ritardo nella liquidazione della somma dovuta dall'assicuratore.
Vale altresì rammentare che, secondo la costante giurisprudenza, l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli articoli 1226 e 2056 c.c., presuppone che sia dimostrata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo preciso ammontare. La giurisprudenza ha recentemente ribadito che “l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli articoli 1226 e 2056 c.c., presuppone che sia dimostrata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo preciso ammontare, ma che ciò non esime la parte interessata - per consentire al giudice il concreto esercizio di tale potere, la cui sola funzione è di colmare le lacune insuperabili ai fini della precisa determinazione del danno stesso - dall'onere di dimostrare non solo
l'an debeatur del diritto al risarcimento, ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno, di cui, nonostante la riconosciuta difficoltà, possa ragionevolmente disporre.” (Cass. sez. VI, ord. n. 1105 del
21.01.2021). Ne consegue che la liquidazione in via equitativa del danno, invocata dalla parte attrice, postula innanzitutto il concreto accertamento dell'ontologica esistenza di un pregiudizio risarcibile, il cui onere probatorio ricade sul danneggiato (Cass. Sez. 3 sent. n. 9744 del 12/04/2023; Cass. Sez.
6-3 ord. n. 4534 del
22/02/2017), ed è pertanto subordinata alla condizione che per la parte interessata risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo ammontare (Cass. Sez. II sent. n. 4310 del
22/02/2018); condizione che nel caso di specie non si apprezza, sia perché, per presumere che la disponibilità del mezzo andato distrutto avrebbe consentito alla società attrice di mantenere la commessa con la società
Tirapelle Trasporti, si rendeva necessaria l'allegazione della indisponibilità di ulteriori mezzi o la produzione dell'elenco dei mezzi messi a disposizione per i servizi di trasporto concordati con la committente, sia perché la richiesta di una ingente somma – peraltro determinata, tardivamente, solo nella comparsa conclusionale nella misura di € 70.000,00 per un presunto fatturato di € 10.000,00 al mese nel rapporto con la suddetta committente – avrebbe richiesto una tempestiva allegazione e la produzione, quanto meno, di tutte le fatture emesse nell'ambito di quel rapporto prima della verificazione del sinistro.
Per questi motivi
, reputandosi insufficiente la prova del danno asseritamente subito dalla società attrice in conseguenza del ritardo della compagnia assicuratrice nella liquidazione dell'indennizzo, la domanda risarcitoria proposta dalla società deve essere rigettata.
Né, infine, può essere riconosciuto un risarcimento per responsabilità processuale ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
Sul punto si osserva che l'art. 96 c.p.c., invocato dalla parte attrice, disciplina la c.d. responsabilità processuale aggravata per temerarietà della lite. Tale norma abbraccia in sé tutti i casi di responsabilità risarcitoria per atti o comportamenti processuali delle parti e copre ogni effetto pregiudiziale che da questi derivi, contemplando tutti gli illeciti correlati alla qualità di parte del processo (Cass. civ. 3 marzo 2010 n. 5069). Pertanto, ai fini della condanna per responsabilità processuale aggravata, occorre provare la ricorrenza della malafede o della colpa grave nella condotta della parte condannata, poiché l'agire in giudizio per far valere una pretesa poi
9 rivelatasi infondata non è, in sé, condotta rimproverabile per l'ordinamento giuridico (v. in tal senso Cass.
Sez. 3 ord. n. 19948 del 12/07/2023).
Tanto premesso, il danno a tal fine rappresentato dall'attrice – consistito nella mancata liquidazione dell'indennizzo dovuto e di un presunto comportamento ostruzionistico messo in atto dalla società convenuta per i tempi dell'accertamento compiuto in sede stragiudiziale a mezzo di proprio fiduciario – attiene all'evidenza ad una condotta extraprocessuale e, dunque, non giustifica il ricorso all'art. 96 c.p.c., per il quale la norma richiede che la parte ritenuta soccombente abbia “agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave”.
L'esito del giudizio – con accoglimento solo parziale delle domande proposte dalla società attrice – induce peraltro ad escludere, in relazione alla costituzione e alla difesa in giudizio della compagnia assicuratrice, la sussistenza dei presupposti di una responsabilità processuale aggravata, anche con riferimento al disposto di cui all'art. 4 co. 1 D.L. 12/9/2014 n. 132, conv. con modif. in L. 162/2014.
Per e le ragioni che precedono, le domande di risarcimento del danno per responsabilità processuale aggravata ex artt. 96 c.p.c. e 4 co. 1 D.L. 12/9/2014 n. 132, conv. con modif. in L. 162/2014 non possono trovare accoglimento.
Ex art. 92 c.p.c., l'accoglimento solo parziale delle domande proposte dalla società Parte_1 giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura di ½.
Pertanto, la società in persona del legale rappresentante pro tempore, va condannata Controparte_1
(anche in applicazione della regola della soccombenza virtuale con riferimento all'indennizzo corrisposto dalla compagnia assicuratrice a seguito della instaurazione del rapporto processuale e alla conseguente parziale cessazione della materia del contendere) al pagamento del residuo, che, in relazione al valore accertato della causa, si liquida, alla stregua dei parametri introdotti con D.M. 13/8/2022 n. 147 (che, ai sensi dell'art. 6 dello stesso decreto, si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore), in complessivi € 2670,50, di cui € 132,00 per spese ed € 2538,50 per compensi difensivi (per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e istruttoria e decisionale), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso liquidato, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Vincenzo Iannì, dichiaratosi antistatario.
in persona del legale rappresentante pro tempore, va infine condannata al pagamento Controparte_1 delle spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1451/2018 R.G. promossa da
[...] contro in persona del legale rappresentante pro tempore, disattesa ogni Parte_1 Controparte_1 diversa istanza, così provvede:
- dichiara il diritto della società di percepire, a titolo di indennizzo assicurativo per la Parte_1 causale indicata in motivazione, la complessiva somma di € 10.000,00;
- dichiara parzialmente cessata la materia del contendere limitatamente alla somma di € 8916,00;
10 - condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore Controparte_1 della società del residuo, determinato nella misura di € 1084,00, oltre interessi legali sulla Parte_1 somma annualmente rivalutata dalla data del sinistro fino a quella di pubblicazione della presente sentenza, ed oltre i soli interessi legali da tale ultima data fino al soddisfo;
- rigetta le ulteriori domande formulate;
- compensa le spese di lite nella misura di ½, e condanna in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento del residuo, liquidato in complessivi € 2670,50, di cui € 132,00 per spese ed € 2538,50 per compensi difensivi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso liquidato, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Vincenzo Iannì, dichiaratosi antistatario, nonché al pagamento delle spese di C.T.U. liquidate come da separato decreto.
Così deciso in Gela il 5/4/2025.
Il giudice
Maria Rosaria Carlà
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