Sentenza 22 maggio 2003
Massime • 2
Poiché il risarcimento del danno da responsabilità aquiliana ha la funzione di porre il patrimonio del danneggiato nello stesso stato in cui si sarebbe trovato se l'illecito non si fosse verificato, è da escludere la legittimità del ricorso alla reintegrazione in forma specifica qualora, per le circostanze del caso concreto, le spese necessarie ad essa sarebbero superiori rispetto alla somma alla quale avrebbe diritto il danneggiato ex art. 2056 cod.civ., in quanto in tal caso il danneggiato riceverebbe dalla reintegrazione una ingiustificata locupletazione.
Nel caso di successione a titolo particolare nel diritto sostanziale controverso, il processo prosegue tra le parti originarie, e il successore a titolo particolare può intervenire nel processo per tutelare le sue ragioni in considerazione dell'estensione del giudicato anche nei suoi confronti ex art. 2909 cod.civ. In tale ipotesi, ai fini della estromissione dal processo dell'alienante, occorre la richiesta in tal senso di quest'ultimo e il consenso del successore.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 22/05/2003, n. 8052 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8052 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2003 |
Testo completo
Dott. FIDUCCIA Gaetano - Presidente -
Dott. LUPO Ernesto - Consigliere -
Dott. PURCARO Italo - Consigliere -
Dott. MALZONE Ennio - rel. Consigliere -
Dott. DURANTE Bruno - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NUOVA MAA ASSIC SPA con sede in Torino, in persona del Direttore Generale rappresentante Dott. Fausto Marchionni, nonché ES DR, elettivamente domiciliati in ROMA VIA C MIRABELLO 6, presso lo studio dell'avvocato MAURIZIO TROPIANO, che li difende anche disgiuntamente all'avvocato MARIO GIAMBELLI GALLOTTI, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
MA PA;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n. 10717/99 proposto da:
MA PA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DOMODOSSOLA 28, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE BUCCA, difeso dall'avvocato NICOLA PENNESTRÌ, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
NUOVA MAA ASSIC SPA con sede in Torino, in persona del Direttore Generale rappresentante Dott. Fausto Marchionni, nonché ES DR, elettivamente domiciliati in ROMA VIA C MIRABELLO 6, presso lo studio dell'avvocato MAURIZIO TROPIANO, che li difende anche disgiuntamente all'avvocato MARIO GIAMBELLI GALLOTTI, giusta delega in atti;
- controricorrenti al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 2345/98 della Corte d'Appello di MILANO, Sezione Terza Civile, emessa il 05/05/98 e depositata l'01/09/98 (R.G. 159/96);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/01/03 dal Consigliere Dott. Ennio MALZONE;
udito l'Avvocato Maurizio TROPIANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento del 1^ motivo del ricorso incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione 28.5.92 RI PA conveniva in giudizio avanti il tribunale di Pavia tale SS DR e la Maa Ass.ni PA, per sentirli condannare al risarcimento dei danni riportati nel sinistro stradale verificatosi in Pavia il 14.10.91, sostenendo che stando alla guida della sua auto tg. PV. 522472 era stato investito dall'auto tg. Pv. 468856 di proprietà del SS, che nell'immettersi in via S. Giovanni Bosco non aveva rispettato la dovuta precedenza e che per le relative riparazioni aveva sborsato L. 13.428.000, a cui andavano aggiunte L. 150.000 per spese di recupero e traino. I convenuti, costituitisi in giudizio, eccepivano il difetto di legittimazione attiva della domanda e contestavano la relativa richiesta sia sull'an che sul quantum debeatur, rilevando sotto quest'ultimo profilo che il valore ante sinistro dell'autovettura dell'attore era ampiamente inferiore al preventivato costo delle riparazioni.
Con sentenza 17.11.94 l'adito tribunale rigettava la domanda attrice, osservando che il RI non aveva assolto all'onere probatorio di dimostrare di essere il proprietario del veicolo e di avere sostenuto la spesa per le riparazioni in base ad un titolo che lo obbligasse a sostenere tale spesa. La Corte d'Appello di Milano con sentenza n. 2345/98 depositata l'1.9.98, in accoglimento dell'appello proposto dal RI condannava il SS e la Nuova Maa Ass.ni PA (succeduta nelle more del giudizio d'appello alla Maa Ass.ni Auto e Rischi Diversi PA) a corrispondere al RI la richiesta somma di L. 13.578.000 con rivalutazione secondo gli indici ISTAT e interessi legali dall'esborso, compensando integralmente le spese di primo grado e ponendo quelle d'appello a carico degli appellati in solido.
Per la cassazione della decisione ricorrono il SS e la Nuova Maa Ass.ni PA, esponendo quattro motivi.
Resiste il RI con controricorso, proponendo ricorso incidentale basato su due motivi, al quale resistono i ricorrenti principali con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I due ricorsi, il principale e l'incidentale, vanno riuniti a sensi dell'art. 335 c.p.c. Con il primo motivo di ricorso principale si deduce la nullità della sentenza impugnata per essere stata emessa in violazione degli artt. 111, co. 3^ e 112 cpc nei confronti della Nuova Maa Ass.ni PA, successore a titolo particolare dell'alienante Maa Ass.ni Auto e Rischi Diversi PA, senza la preventiva estromissione dell'alienante, "pur sempre rimasta parte originaria nel processo, essendo questo proseguito nei suoi confronti anche in appello".
Il motivo è infondato. Nel caso di successione a titolo particolare del diritto sostanziale controverso il processo prosegue fra le parti originarie e il successore a titolo particolare può intervenire nel processo per tutelare le sue ragioni in considerazione dell'estensione del giudicato anche nei suoi confronti (art. 2909 c.c.). In tale ipotesi, ai fini dell'estromissione dal processo dell'alienante, occorre che ricorrano due condizioni e cioè la richiesta in tal senso dell'alienante e il consenso del successore.
Orbene, nel caso in esame può senz'altro escludersi la ricorrenza della prima delle due condizioni, essendo la Maa Ass.ni PA rimasta contumace nel giudizio d'appello.
Con il secondo motivo, deducendo omessa e insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 n. 5 cpc, si censura la sentenza impugnata nel punto in cui ha negato la sussistenza di "elementi concreti per attribuire all'appellante (RI) una sua corresponsabilità", ritenendo che la eccessiva velocità del RI all'incrocio sarebbe rimasta una mera allegazione difensiva degli appellati, priva di alcun riscontro probatorio, soggiungendo che "le conseguenze dello scontro ben possono attribuirsi alla valenza combinata del moto delle due autovetture": Si sostiene, invece, che si è in presenza di una affermazione apodittica, contrastata dalla documentazione prodotta dai convenuti-appellati, quali il materiale fotografico, la denuncia del sinistro e i preventivi prodotti dallo stesso RI su cui sarebbe totalmente mancato l'esame da parte della corte territoriale.
Il motivo è infondato. Nessun vizio motivazionale è possibile ravvisare nella sentenza impugnata ove si osservi che la corte territoriale ha individuato il fattore determinativo del sinistro nella mancata ottemperanza al segnale di dare la precedenza da parte del conducente dell'auto dei convenuti e che la sua affermazione, secondo cui l'eccessiva velocità del RI all'incrocio era rimasta una mera allegazione di parte non sorretta da riscontro probatorio, trova supporto proprio nella documentazione che la corte territoriale ha esaminato per la liquidazione del quantum debeatur. Con il terzo motivo di ricorso, deducendo violazione o falsa applicazione degli artt. 2056, 2058 e 1227 c.c., nonché omessa e/o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all'art.360 nn c.c. si censura la sentenza impugnata nel punto in cui ha riconosciuto il risarcimento in forma specifica liquidando per la riparazione dell'auto danneggiata una somma eccessivamente superiore al valore di mercato ante sinistro della medesima e si sostiene che la corte territoriale ha ignorato il criterio di liquidazione per equivalente pur essendo stata fornita la prova, mediante la produzione in giudizio della rivista specializzata Eurotax, che le spese di riparazione del veicolo superavano di oltre circa il 250% il valore ante sinistro del veicolo;
si sostiene, poi, che la corte territoriale ha omesso di motivare in ordine alla mancata applicazione del criterio del risarcimento per equivalente limitandosi ad esprimere un immotivato motivo di incongruità della somma richiesta per le riparazioni. Il motivo è fondato.
Il principio di diritto desumibile dal combinato disposto degli art. 2058 e 2056 c.c. è che il risarcimento del danno da responsabilità
aquiliana, quale che sia il criterio adottato su richiesta del creditore (forma specifica o equivalente pecuniario) ha la funzione di porre il patrimonio del danneggiato nello stesso stato in cui si sarebbe trovato ove l'illecito non si fosse verificato, trovando il suo presupposto ed il suo limite nell'effettiva perdita subita da quel patrimonio (
Detto principio che si sostanzia in quello della corrispondenza tra danno e risarcimento e che in quanto tale vieta di fare conseguire al danneggiato un'indebita locupetrazione comporta che le spese necessarie alla reintegrazione in forma specifica non possono essere superiori alla somma calcolata ai sensi dell'art. 2056 c.c. E sicuramente si avrebbe violazione di tale principio allorché si consentisse al creditore di sostituire i componenti usurati del veicolo con pezzi di ricambio nuovi.
Nel caso in esame risulta applicato il criterio del risarcimento in forma specifica sulla base di un giudizio di congruità delle spese indicate per la riparazione dell'autovettura senza che sia stato fatto alcun riferimento al valore accertato del veicolo ante sinistrum e ai danni effettivamente subiti dal veicolo danneggiato, di tal che il criterio della liquidazione del danno per equivalente è stato completamente ignorato e si è tenuto conto soltanto della richiesta formulata in prime cure dall'attore.
Con il quarto motivo di ricorso deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 345 co. 2^ e 92 c.p.c nonché omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 c.p.c. si censura la sentenza impugnata per la disposta compensazione per le spese di lite di secondo grado e si sostiene che la corte di merito, in ragione della mancata produzione nel primo grado di giudizio del foglio complementare aggiornato avrebbe dovuto porre tali spese di lite a carico dell'appellante.
Anche tale motivo è infondato perché è agevolmente desumibile dal contesto della sentenza impugnata che ai fini del contemperamento delle spese di lite di secondo grado si è tenuto conto, da un lato, dell'esito favorevole all'appellante della decisione di secondo grado e, dall'altro, della mancata produzione del predetto documento nel giudizio di primo grado.
Ne consegue che accolto il terzo motivo del ricorso principale e rigettati i restanti motivi dello stesso ricorso, assorbiti quelli del ricorso incidentale, la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto con rinvio anche per le spese di giudizio di Cassazione ad altra sezione della Corte d'Appello di Milano.
P.Q.M.
Riunisce i ricorsi;
accoglie il terzo motivo del ricorso principale;
rigetta gli altri motivi dello stesso ricorso;
dichiara assorbito il ricorso incidentale;
cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di Cassazione ad altra sezione della Corte d'Appello di Milano.
Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2003.
Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2003