Cass. civ., sez. III, sentenza 22/05/2003, n. 8052
CASS
Sentenza 22 maggio 2003

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

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Poiché il risarcimento del danno da responsabilità aquiliana ha la funzione di porre il patrimonio del danneggiato nello stesso stato in cui si sarebbe trovato se l'illecito non si fosse verificato, è da escludere la legittimità del ricorso alla reintegrazione in forma specifica qualora, per le circostanze del caso concreto, le spese necessarie ad essa sarebbero superiori rispetto alla somma alla quale avrebbe diritto il danneggiato ex art. 2056 cod.civ., in quanto in tal caso il danneggiato riceverebbe dalla reintegrazione una ingiustificata locupletazione.

Nel caso di successione a titolo particolare nel diritto sostanziale controverso, il processo prosegue tra le parti originarie, e il successore a titolo particolare può intervenire nel processo per tutelare le sue ragioni in considerazione dell'estensione del giudicato anche nei suoi confronti ex art. 2909 cod.civ. In tale ipotesi, ai fini della estromissione dal processo dell'alienante, occorre la richiesta in tal senso di quest'ultimo e il consenso del successore.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 22/05/2003, n. 8052
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8052
Data del deposito : 22 maggio 2003

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