Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 04/06/2025, n. 1762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1762 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/06/2025
N. 01762/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02255/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di IA (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2255 del 2024, proposto da LI NA, rappresentato e difeso dall'avvocato Valentina Cappello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Uff Scolastico Reg Sicilia Ufficio X Ambito Territoriale di Siracusa, Usr Ufficio Scolastico Regionale Sicilia Direzione Generale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale IA, domiciliataria ex lege in IA, via Vecchia Ognina, 149;
per l'ottemperanza
del decreto ingiuntivo n. 171/2023, emesso dal Tribunale di Siracusa – Sez. Lavoro, nel giudizio iscritto al n. 334/2023 R.G.L., in data 16.03.2023, notificato unitamente al ricorso per decreto ingiuntivo, in data 20.03.2023 e, non essendo opposto nei termini di legge, dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c. in data 19.06.2023 e notificato in forma esecutiva nelle modalità del novellato art. 475 c.p.c. al Ministero dell’Istruzione e del merito in data 04.07.2023
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Uff Scolastico Reg Sicilia Ufficio X Ambito Territoriale di Siracusa e del Usr Ufficio Scolastico Regionale Sicilia Direzione Generale;
materia del contendere;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2025 il dott. Andrea Maisano e udita per la parte intimata la difesa erariale come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con decreto ingiuntivo n. 171/2023 del 16.03.2023, non opposto e dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c. il 19.06.2023, il Tribunale di Siracusa sez. Lavoro ha accertato il diritto della sig.ra LI IN di fruire della “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente”, prevista dall’art. 1, comma 121, l. 107/2015 per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 e, per l’effetto, ha ingiunto al Ministero dell’Istruzione e del Merito di corrispondere alla ricorrente l’importo di € 1.000,00 oltre interessi legali sulla somma gradatamente rivalutata dal dì del sorgere del diritto all’effettivo soddisfo (cfr. doc. 1 di parte ricorrente).
Stante l’inerzia dell’Amministrazione nell’esecuzione del predetto titolo, la ricorrente ha proposto il ricorso per ottemperanza di cui in epigrafe.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata con atto formale.
Il 24.4.2025 il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha depositato relazione attestante l’avvenuto soddisfacimento del credito azionato.
La circostanza dell’intervenuta ottemperanza è stata confermata dalla ricorrente con atto del 15.5.2025 con cui ha peraltro insistito per la condanna alle spese della parte resistente secondo il criterio di soccombenza c.d. virtuale, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Alla camera di consiglio del 22 maggio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
Alla luce delle allegazioni di entrambe le parti e della documentazione versata, al collegio non resta che dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. (“ Qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere ”).
Le spese, liquidate come da dispositivo in favore del procuratore distrattario di parte ricorrente, sono poste a carico dell’Amministrazione per aver adempiuto solo dopo l’instaurazione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di IA (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese dell’odierno giudizio che liquida in complessivi euro 500,00 (cinquecento/00) oltre accessori di legge e alla rifusione del contributo unificato: somme tutte da distrarsi in favore del procuratore della ricorrente dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in IA nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppa Leggio, Presidente
Diego Spampinato, Consigliere
Andrea Maisano, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Maisano | Giuseppa Leggio |
IL SEGRETARIO