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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 23/12/2025, n. 3454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3454 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
T R I B U N A L E O R D I N A R I O D I N O L A
______________________
I SEZIONE CIVILE
nella persona del Giudice, dott.ssa Federica Peluso, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n.r.g. 5888/2021 pendente:
TRA
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 P.IVA_1
UL DO (C.F. ); C.F._1
APPELLANTE
E
(C.F. ); (C.F. CP_1 C.F._2 CP_2
); (C.F. ); C.F._3 Controparte_3 C.F._4
(C.F. ); (C.F. Controparte_4 C.F._5 Parte_2
nella qualità di eredi legittimi di;
C.F._6 Persona_1
APPELLATI CONTUMACI
E
C/O (C.F. Controparte_5 Pt_1
); P.IVA_1
APPELLATA CONTUMACE
N. 5088/2021 . 1 | P A G . DOMICILIATA OPE Controparte_6
LEGIS C/O U.C.I. (C.F. ; P.IVA_1
APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: lesione personale
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. con scadenza al 02.12.2025;
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo.
2. L' ha impugnato la sentenza n. 2947/2021 del Giudice di Pace di Parte_3
Nola, pubblicata il 07.09.2021, con la quale è stata accolta la domanda risarcitoria proposta da
, deceduto nel corso del giudizio, e cui gli eredi , Persona_1 Persona_2 CP_2
e avevano dato seguito, condannando i Controparte_3 Controparte_4 Parte_2
Parte convenuti la e la al risarcimento delle Controparte_5 Controparte_7 lesioni riportate oltre interessi, con vittoria di spese e onorari, per i seguenti motivi: 1) erroneo ed illegittimo accoglimento della domanda risarcitoria per omesso esame di fatti decisivi per il giudizio;
2) erronea valutazione della testimonianza e delle risultanze della CTU medico legale;
3) erronea ed illegittima liquidazione dei danni patiti dal de cuius in favore dell'erede, oltre che l'illegittima liquidazione del danno morale;
4) erroneità delle liquidazione delle spese di lite. Chiedeva, quindi, in via preliminare di sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza di prime cure ex art. 283 c.p.c. e di accogliere il gravame, con integrale riforma della sentenza impugnata e vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
3.1. , e CP_1 CP_2 Controparte_3 Controparte_4 Parte_2 nella qualità di eredi di , seppure ritualmente citati nel presente grado di giudizio, non Persona_1 si sono costituiti e ne dev'essere dichiarata la contumacia.
N. 5088/2021 . 2 | P A G . 3.2. Del pari, e la Controparte_5 Controparte_8
Parte domiciliate entrambe ope legis presso l' non si sono costituite, nonostante la rituale instaurazione del contraddittorio, e dev'esserne dichiarata la contumacia.
4. Con ordinanza dell'11.01.2022 il Giudice sospendeva l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e rinviava il giudizio per la precisazione delle conclusioni al 21.11.2023. A seguito di impedimento del precedente Giudice e del carico di ruolo, la causa veniva nuovamente rinviata in prosieguo e, a far data dal 15.09.2025, veniva assegnata alla scrivente. In data 02.12.2025, a seguito della scadenza del termine assegnato per il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., il presente giudizio veniva riservato in decisione previa concessione del termine di soli venti giorni, ai sensi dell'art. 190 comma II c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali, in considerazione della contumacia delle parti appellate.
5. In via del tutto preliminare, va dato atto che l'impugnazione è stata tempestivamente proposta in data 27.09.2021, tenuto conto della data di pubblicazione della sentenza (27.08.2021) e della sospensione feriale dei termini, ed è parimenti procedibile ex art. 348 c.p.c. essendo stata iscritta a ruolo in data 28.09.2021, nel rispetto del termine di cui all'art. 165 c.p.c.
L'appello risulta peraltro ammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c., dovendosi aderire all'interpretazione fornita dalla Suprema Corte in virtù della quale “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012 vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto di decisione da contrapporre
a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instatiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (cfr. Cass. civ., Sez. Un.,
16.11.2017, n. 27199).
Tanto premesso, in base all'atto di citazione in appello, l'esposizione dell'appellante consente di individuare con chiarezza le statuizioni investite dal gravame e le critiche indirizzate alla pronuncia, che attengono all'erronea valutazione del materiale istruttorio in atti.
6. L'appello proposto è fondato e risulta meritevole accoglimento, con integrale riforma della pronuncia gravata.
N. 5088/2021 . 3 | P A G . In primo luogo, occorre evidenziare che i motivi di impugnazione concernono l'errata valutazione ai sensi degli artt. 115 e 116 c.p.c.
Al riguardo, è appena il caso di premettere che il giudice di merito gode, di ampia discrezionalità, sempre che ne offra adeguata motivazione. Ed infatti, la Suprema Corte, in un recente arresto giurisprudenziale, ha ribadito il consolidato principio di diritto per cui “la valutazione delle prove raccolte costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, sicché rimane estranea al presente giudizio qualsiasi censura volta a criticare il “convincimento” che il giudice si è formato, a norma dell'art. 116, commi 1 e 2, c.p.c., in esito all'esame del materiale istruttorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova” (per il principio, Cass. Sez. Un. 30 settembre 2020, n. 20867; in precedenza già Cass. civ., sez. lav., n. 1272/1981; Cass. civ., sez. lav., n. 2565/1979, per cui “a norma dell'art. 116 c.p.c. rientra nel potere discrezionale del giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, valutare all'uopo le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza e scegliere, fra le varie risultanze istruttorie, quelle ritenute idonee e rilevanti”).
Altrettanto pacifico è il principio secondo cui l'apprezzamento del giudice di merito, nel porre a fondamento della propria decisione una argomentazione, tratta dalla analisi di fonti di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (ex plurimis, cfr. Cass. civ., n. 21187/2019). Sono infatti riservate al Giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta tra le risultanze probatorie di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento, per cui è insindacabile, in sede di legittimità, l'accertamento dei fatti operato dal Giudice di merito, ove con la censura proposta se ne voglia sostituire un altro ad esito diverso (Cass. civ.,
n. 1359/2014).
In primo luogo, deve osservarsi che l'appellante, convenuta nel corso del primo grado di giudizio, ha dedotto sin dalla costituzione in giudizio di primo grado, in maniera analitica e circostanziata, la anomala circostanza per cui il veicolo attoreo risultava coinvolto in numerose ulteriori ricorrenze di danno sulla base delle risultanze della banca dati IVASS.
Ora, pur non potendosi dare valore dirimente al solo dato per cui il veicolo cui è addebitata la causazione del sinistro sia coinvolto in una corposa pluralità di sinistri, tale dato che emerge in maniera evidente dagli atti del giudizio impone al Tribunale un più severo scrutinio delle risultane
N. 5088/2021 . 4 | P A G . istruttorie ed un severo vaglio della logicità e coerenza delle risultanze istruttorie, costituendo un dato singolare ed anomalo, così come risulta estremamente allarmante la circostanza per cui l'unico teste escusso è stato coinvolto (quale danneggiato o quale responsabile) in tredici sinistri.
In sede testimoniale, la verifica dell'attendibilità del teste, che afferisce alla veridicità della deposizione resa da questi, è oggetto di una valutazione discrezionale che il Giudice compie alla stregua di elementi di natura oggettiva (precisione, completezza, possibili contraddizioni, ecc) e di natura soggettiva (credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo di tali elementi, ove ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (cfr. Cass. civ., Sez. III, 18.04.2016, n. 7623; Cass. civ., Sez. I,
30.09.2023, n. 8988).
Ebbene, nella fattispecie oggetto del presente giudizio, anche alla luce della predetta circostanza, contrariamente a quanto dedotto dal Giudice di prime cure, va evidenziato come le dichiarazioni rese dall'unico testimone escusso appaiano del tutto generiche e contraddittorie ed Testimone_1 inidonee, quindi, a fornire la prova dell'evento dannoso secondo le modalità descritte nell'atto di citazione.
Ed infatti, dev'essere evidenziato che il suddetto testimone si è limitato a ripetere in maniera pedissequa quanto indicato nell'atto di citazione in primo grado (cfr. “premesso che in data 21.09.2016 alle ore 17:30 circa, il sig. passeggiava, in qualità di pedone, in via Giugliani di San Gennaro Persona_1
Vesuviano; che all'improvviso, nelle medesime circostanze spazio-temporali, veniva urtato e scaraventato al suolo dal conducente l'auto mod. Renault Espace JK Tg. M4698BK di proprietà della convenuta sig.ra Controparte_5
, che in una incauta manovra di retromarcia, urtava e scaraventava al suolo il sig. , pedone, intendo
[...] Per_1 ad attraversare la strada”). All'udienza del 26.03.2019, infatti, ha dichiarato quanto segue: “L'investimento si verificava in quanto la Renault effettuava una improvvisa manovra di retromarcia ed urtava facendo cadere al suolo il sig. . Preciso che rispetto alla mia posizione il stava attraversando da destra verso sinistra, era di Per_1 Per_1 fronte a me. La Renault era parcheggiata sotto al muro che delimita il confine della strada. Preciso che in quel tratto di strada non ci sono marciapiedi e la strada è chiusa con muri che delimitano il confine. La Renault effettuava una improvvisa retromarcia senza attivare alcun indicatore di direzione (...) Il veicolo era fermo con direzione san Gennaro
Vesuviano. Effettuava una improvvisa retromarcia da fermo, era apparentemente fermo (...) Preciso che in quel tratto
d istrada non ci sono marciapiedi e a terra non si riusciva a capire le strisce erano sbiadite. La via Giugliano è una
N. 5088/2021 . 5 | P A G . strada sempre in rifacimento. Preciso che non ho la certezza dele strisce pedonali in quanto si vedeva solo qualche macchia. La strada per cui è causa è a doppio senso di marcia ma non è molto larga”.
In primo luogo, occorre evidenziare che, pur avendo il teste indicato il modello dell'auto, nulla ha riferito in merito al colore del veicolo, elemento maggiormente impattante e significativo anche ai fini della corretta individuazione dello stesso, o in merito alle caratteristiche fisiche del conducente del veicolo ritenuto responsabile, con la precisazione che, peraltro, alcun documento fotografico volto a rappresentare il veicolo investitore è stato depositato in giudizio, risultando quanto mai allarmante l'omessa produzione di qualsivoglia documentazione fotografica.
Ancora, la testimonianza dell' si limita unicamente a riferire che è avvenuto l'impatto tra il Tes_1 veicolo Renault Espace ed il nulla riferendo in merito alle condizioni in cui lo stesso Per_1 sarebbe avvenuto: in particolare, pur precisando che la strada è una strada stretta, ancorché a doppio senso di marcia, e che ci si trovi nei pressi di un istituto scolastico, nulla viene riferito in merito alla presenza in loco di ulteriori veicoli o di ulteriori pedoni presenti, essendo avvenuto il sinistro in orario pomeridiano.
Né la dinamica descritta appare in alcun modo credibile considerato che la strada in cui il sinistro è avvenuto, anche secondo quanto confermato dal teste e come si desume dalla documentazione fotografica in atti, pur essendo a doppio senso di marcia, risulta particolarmente stretta, senza marciapiedi ed appare poco plausibile che un veicolo fosse lì apparentemente in sosta, giacché lo stesso, qualora fosse stato realmente fermo, avrebbe del tutto ostruito la carreggiata.
Tanto premesso, in riforma della sentenza appellata e in pieno accoglimento del primo motivo d'appello avanzato, deve rigettarsi la domanda di risarcimento del danno articolata in primo grado da e proseguita, a seguito di interruzione, dai suoi eredi in quanto non risulta in alcun Persona_1 modo raggiunta una prova tranquillizzante in merito al reale accadimento del sinistro, restando assorbita nella presente decisione ogni ulteriore questione pur proposta dalle parti.
7. La totale riforma della sentenza di prime cure implica, di conseguenza, anche la riforma sulla decisione sul regolamento delle spese processuali di primo grado.
Del resto, in base all'art. 336 c.p.c., per cui la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata in virtù del cd. effetto espansivo interno, la riforma della sentenza di primo grado determina la caducazione ex lege della statuizione sulle spese ed il relativo dovere da parte del giudice dell'impugnazione di provvedere d'ufficio al nuovo regolamento delle spese di lite
N. 5088/2021 . 6 | P A G . (ex plurimis, Cass. civ., Sez. II, 01.06.2025 n. 14728, per cui “il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite, laddove, in caso di conferma della decisione impugnata la decisione sulle spese può essere dal giudice modificata soltanto se il relativo capo della decisione abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione”).
Ora, il criterio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., onde determinare l'onere delle spese processuali, va riferito all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche fase o grado.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio, tenendo conto dell'esito complessivo della lite, seguono strettamente il principio di soccombenza tra le parti e si liquidano, in assenza di nota spese, come da dispositivo tenuto conto dei parametri previsti dal D.M. 55 del 2014, come modificati dal D.M. 147 del 2022, in considerazione della natura e del valore della controversia, con la precisazione che nel secondo grado di giudizio dev'essere esclusa la fase istruttoria non tenutasi e, in assenza di questione di particolare complessità, i compensi devono essere liquidati in base ai valori minimi.
In base al principio della soccombenza vanno poste a carico degli appellati, le spese sostenute per la redazione della consulenza tecnica di ufficio disposta nel primo grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola – I Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da – avverso sentenza n. 2947/2021 del Pt_1 Parte_1
Giudice di Pace di Nola, pubblicata il 07.09.2021, ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara la contumacia di , CP_1 CP_2 Controparte_3 Parte_2
e nella qualità di eredi di e di
[...] Controparte_4 Persona_1 Controparte_5
e della
[...] Controparte_8
b) accoglie l'appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza n. 2947/2021 del Giudice di
Pace di Nola, pubblicata il 07.09.2021, rigetta la domanda risarcitoria proposta in prime cure da , riassunta dagli eredi , Persona_1 CP_1 Controparte_3 CP_2
e ; Parte_2 Controparte_4
N. 5088/2021 . 7 | P A G . c) condanna , e CP_1 Controparte_3 CP_2 Parte_2 CP_4
in solido al pagamento delle spese di lite per il primo grado di giudizio che liquida
[...] in € 1.265,00 per compensi, oltre IVA, C.P.A. e rimborso forfetario al 15% come per legge.
d) condanna , e CP_1 Controparte_3 CP_2 Parte_2 CP_4
in solido al pagamento delle spese di lite per il secondo grado di giudizio che liquida
[...] in € 237,00 per esborsi ed € 852,00 per compensi, oltre IVA, C.P.A. e rimborso forfetario al
15% come per legge;
e) pone le spese della CTU disposta in primo grado definitivamente a carico degli appellati soccombenti.
Così deciso in Nola, il 23.12.2025
Il Giudice
dott.ssa Federica Peluso
N. 5088/2021 . 8 | P A G .
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
T R I B U N A L E O R D I N A R I O D I N O L A
______________________
I SEZIONE CIVILE
nella persona del Giudice, dott.ssa Federica Peluso, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n.r.g. 5888/2021 pendente:
TRA
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 P.IVA_1
UL DO (C.F. ); C.F._1
APPELLANTE
E
(C.F. ); (C.F. CP_1 C.F._2 CP_2
); (C.F. ); C.F._3 Controparte_3 C.F._4
(C.F. ); (C.F. Controparte_4 C.F._5 Parte_2
nella qualità di eredi legittimi di;
C.F._6 Persona_1
APPELLATI CONTUMACI
E
C/O (C.F. Controparte_5 Pt_1
); P.IVA_1
APPELLATA CONTUMACE
N. 5088/2021 . 1 | P A G . DOMICILIATA OPE Controparte_6
LEGIS C/O U.C.I. (C.F. ; P.IVA_1
APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: lesione personale
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. con scadenza al 02.12.2025;
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo.
2. L' ha impugnato la sentenza n. 2947/2021 del Giudice di Pace di Parte_3
Nola, pubblicata il 07.09.2021, con la quale è stata accolta la domanda risarcitoria proposta da
, deceduto nel corso del giudizio, e cui gli eredi , Persona_1 Persona_2 CP_2
e avevano dato seguito, condannando i Controparte_3 Controparte_4 Parte_2
Parte convenuti la e la al risarcimento delle Controparte_5 Controparte_7 lesioni riportate oltre interessi, con vittoria di spese e onorari, per i seguenti motivi: 1) erroneo ed illegittimo accoglimento della domanda risarcitoria per omesso esame di fatti decisivi per il giudizio;
2) erronea valutazione della testimonianza e delle risultanze della CTU medico legale;
3) erronea ed illegittima liquidazione dei danni patiti dal de cuius in favore dell'erede, oltre che l'illegittima liquidazione del danno morale;
4) erroneità delle liquidazione delle spese di lite. Chiedeva, quindi, in via preliminare di sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza di prime cure ex art. 283 c.p.c. e di accogliere il gravame, con integrale riforma della sentenza impugnata e vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
3.1. , e CP_1 CP_2 Controparte_3 Controparte_4 Parte_2 nella qualità di eredi di , seppure ritualmente citati nel presente grado di giudizio, non Persona_1 si sono costituiti e ne dev'essere dichiarata la contumacia.
N. 5088/2021 . 2 | P A G . 3.2. Del pari, e la Controparte_5 Controparte_8
Parte domiciliate entrambe ope legis presso l' non si sono costituite, nonostante la rituale instaurazione del contraddittorio, e dev'esserne dichiarata la contumacia.
4. Con ordinanza dell'11.01.2022 il Giudice sospendeva l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e rinviava il giudizio per la precisazione delle conclusioni al 21.11.2023. A seguito di impedimento del precedente Giudice e del carico di ruolo, la causa veniva nuovamente rinviata in prosieguo e, a far data dal 15.09.2025, veniva assegnata alla scrivente. In data 02.12.2025, a seguito della scadenza del termine assegnato per il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., il presente giudizio veniva riservato in decisione previa concessione del termine di soli venti giorni, ai sensi dell'art. 190 comma II c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali, in considerazione della contumacia delle parti appellate.
5. In via del tutto preliminare, va dato atto che l'impugnazione è stata tempestivamente proposta in data 27.09.2021, tenuto conto della data di pubblicazione della sentenza (27.08.2021) e della sospensione feriale dei termini, ed è parimenti procedibile ex art. 348 c.p.c. essendo stata iscritta a ruolo in data 28.09.2021, nel rispetto del termine di cui all'art. 165 c.p.c.
L'appello risulta peraltro ammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c., dovendosi aderire all'interpretazione fornita dalla Suprema Corte in virtù della quale “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012 vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto di decisione da contrapporre
a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instatiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (cfr. Cass. civ., Sez. Un.,
16.11.2017, n. 27199).
Tanto premesso, in base all'atto di citazione in appello, l'esposizione dell'appellante consente di individuare con chiarezza le statuizioni investite dal gravame e le critiche indirizzate alla pronuncia, che attengono all'erronea valutazione del materiale istruttorio in atti.
6. L'appello proposto è fondato e risulta meritevole accoglimento, con integrale riforma della pronuncia gravata.
N. 5088/2021 . 3 | P A G . In primo luogo, occorre evidenziare che i motivi di impugnazione concernono l'errata valutazione ai sensi degli artt. 115 e 116 c.p.c.
Al riguardo, è appena il caso di premettere che il giudice di merito gode, di ampia discrezionalità, sempre che ne offra adeguata motivazione. Ed infatti, la Suprema Corte, in un recente arresto giurisprudenziale, ha ribadito il consolidato principio di diritto per cui “la valutazione delle prove raccolte costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, sicché rimane estranea al presente giudizio qualsiasi censura volta a criticare il “convincimento” che il giudice si è formato, a norma dell'art. 116, commi 1 e 2, c.p.c., in esito all'esame del materiale istruttorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova” (per il principio, Cass. Sez. Un. 30 settembre 2020, n. 20867; in precedenza già Cass. civ., sez. lav., n. 1272/1981; Cass. civ., sez. lav., n. 2565/1979, per cui “a norma dell'art. 116 c.p.c. rientra nel potere discrezionale del giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, valutare all'uopo le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza e scegliere, fra le varie risultanze istruttorie, quelle ritenute idonee e rilevanti”).
Altrettanto pacifico è il principio secondo cui l'apprezzamento del giudice di merito, nel porre a fondamento della propria decisione una argomentazione, tratta dalla analisi di fonti di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (ex plurimis, cfr. Cass. civ., n. 21187/2019). Sono infatti riservate al Giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta tra le risultanze probatorie di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento, per cui è insindacabile, in sede di legittimità, l'accertamento dei fatti operato dal Giudice di merito, ove con la censura proposta se ne voglia sostituire un altro ad esito diverso (Cass. civ.,
n. 1359/2014).
In primo luogo, deve osservarsi che l'appellante, convenuta nel corso del primo grado di giudizio, ha dedotto sin dalla costituzione in giudizio di primo grado, in maniera analitica e circostanziata, la anomala circostanza per cui il veicolo attoreo risultava coinvolto in numerose ulteriori ricorrenze di danno sulla base delle risultanze della banca dati IVASS.
Ora, pur non potendosi dare valore dirimente al solo dato per cui il veicolo cui è addebitata la causazione del sinistro sia coinvolto in una corposa pluralità di sinistri, tale dato che emerge in maniera evidente dagli atti del giudizio impone al Tribunale un più severo scrutinio delle risultane
N. 5088/2021 . 4 | P A G . istruttorie ed un severo vaglio della logicità e coerenza delle risultanze istruttorie, costituendo un dato singolare ed anomalo, così come risulta estremamente allarmante la circostanza per cui l'unico teste escusso è stato coinvolto (quale danneggiato o quale responsabile) in tredici sinistri.
In sede testimoniale, la verifica dell'attendibilità del teste, che afferisce alla veridicità della deposizione resa da questi, è oggetto di una valutazione discrezionale che il Giudice compie alla stregua di elementi di natura oggettiva (precisione, completezza, possibili contraddizioni, ecc) e di natura soggettiva (credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo di tali elementi, ove ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (cfr. Cass. civ., Sez. III, 18.04.2016, n. 7623; Cass. civ., Sez. I,
30.09.2023, n. 8988).
Ebbene, nella fattispecie oggetto del presente giudizio, anche alla luce della predetta circostanza, contrariamente a quanto dedotto dal Giudice di prime cure, va evidenziato come le dichiarazioni rese dall'unico testimone escusso appaiano del tutto generiche e contraddittorie ed Testimone_1 inidonee, quindi, a fornire la prova dell'evento dannoso secondo le modalità descritte nell'atto di citazione.
Ed infatti, dev'essere evidenziato che il suddetto testimone si è limitato a ripetere in maniera pedissequa quanto indicato nell'atto di citazione in primo grado (cfr. “premesso che in data 21.09.2016 alle ore 17:30 circa, il sig. passeggiava, in qualità di pedone, in via Giugliani di San Gennaro Persona_1
Vesuviano; che all'improvviso, nelle medesime circostanze spazio-temporali, veniva urtato e scaraventato al suolo dal conducente l'auto mod. Renault Espace JK Tg. M4698BK di proprietà della convenuta sig.ra Controparte_5
, che in una incauta manovra di retromarcia, urtava e scaraventava al suolo il sig. , pedone, intendo
[...] Per_1 ad attraversare la strada”). All'udienza del 26.03.2019, infatti, ha dichiarato quanto segue: “L'investimento si verificava in quanto la Renault effettuava una improvvisa manovra di retromarcia ed urtava facendo cadere al suolo il sig. . Preciso che rispetto alla mia posizione il stava attraversando da destra verso sinistra, era di Per_1 Per_1 fronte a me. La Renault era parcheggiata sotto al muro che delimita il confine della strada. Preciso che in quel tratto di strada non ci sono marciapiedi e la strada è chiusa con muri che delimitano il confine. La Renault effettuava una improvvisa retromarcia senza attivare alcun indicatore di direzione (...) Il veicolo era fermo con direzione san Gennaro
Vesuviano. Effettuava una improvvisa retromarcia da fermo, era apparentemente fermo (...) Preciso che in quel tratto
d istrada non ci sono marciapiedi e a terra non si riusciva a capire le strisce erano sbiadite. La via Giugliano è una
N. 5088/2021 . 5 | P A G . strada sempre in rifacimento. Preciso che non ho la certezza dele strisce pedonali in quanto si vedeva solo qualche macchia. La strada per cui è causa è a doppio senso di marcia ma non è molto larga”.
In primo luogo, occorre evidenziare che, pur avendo il teste indicato il modello dell'auto, nulla ha riferito in merito al colore del veicolo, elemento maggiormente impattante e significativo anche ai fini della corretta individuazione dello stesso, o in merito alle caratteristiche fisiche del conducente del veicolo ritenuto responsabile, con la precisazione che, peraltro, alcun documento fotografico volto a rappresentare il veicolo investitore è stato depositato in giudizio, risultando quanto mai allarmante l'omessa produzione di qualsivoglia documentazione fotografica.
Ancora, la testimonianza dell' si limita unicamente a riferire che è avvenuto l'impatto tra il Tes_1 veicolo Renault Espace ed il nulla riferendo in merito alle condizioni in cui lo stesso Per_1 sarebbe avvenuto: in particolare, pur precisando che la strada è una strada stretta, ancorché a doppio senso di marcia, e che ci si trovi nei pressi di un istituto scolastico, nulla viene riferito in merito alla presenza in loco di ulteriori veicoli o di ulteriori pedoni presenti, essendo avvenuto il sinistro in orario pomeridiano.
Né la dinamica descritta appare in alcun modo credibile considerato che la strada in cui il sinistro è avvenuto, anche secondo quanto confermato dal teste e come si desume dalla documentazione fotografica in atti, pur essendo a doppio senso di marcia, risulta particolarmente stretta, senza marciapiedi ed appare poco plausibile che un veicolo fosse lì apparentemente in sosta, giacché lo stesso, qualora fosse stato realmente fermo, avrebbe del tutto ostruito la carreggiata.
Tanto premesso, in riforma della sentenza appellata e in pieno accoglimento del primo motivo d'appello avanzato, deve rigettarsi la domanda di risarcimento del danno articolata in primo grado da e proseguita, a seguito di interruzione, dai suoi eredi in quanto non risulta in alcun Persona_1 modo raggiunta una prova tranquillizzante in merito al reale accadimento del sinistro, restando assorbita nella presente decisione ogni ulteriore questione pur proposta dalle parti.
7. La totale riforma della sentenza di prime cure implica, di conseguenza, anche la riforma sulla decisione sul regolamento delle spese processuali di primo grado.
Del resto, in base all'art. 336 c.p.c., per cui la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata in virtù del cd. effetto espansivo interno, la riforma della sentenza di primo grado determina la caducazione ex lege della statuizione sulle spese ed il relativo dovere da parte del giudice dell'impugnazione di provvedere d'ufficio al nuovo regolamento delle spese di lite
N. 5088/2021 . 6 | P A G . (ex plurimis, Cass. civ., Sez. II, 01.06.2025 n. 14728, per cui “il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite, laddove, in caso di conferma della decisione impugnata la decisione sulle spese può essere dal giudice modificata soltanto se il relativo capo della decisione abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione”).
Ora, il criterio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., onde determinare l'onere delle spese processuali, va riferito all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche fase o grado.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio, tenendo conto dell'esito complessivo della lite, seguono strettamente il principio di soccombenza tra le parti e si liquidano, in assenza di nota spese, come da dispositivo tenuto conto dei parametri previsti dal D.M. 55 del 2014, come modificati dal D.M. 147 del 2022, in considerazione della natura e del valore della controversia, con la precisazione che nel secondo grado di giudizio dev'essere esclusa la fase istruttoria non tenutasi e, in assenza di questione di particolare complessità, i compensi devono essere liquidati in base ai valori minimi.
In base al principio della soccombenza vanno poste a carico degli appellati, le spese sostenute per la redazione della consulenza tecnica di ufficio disposta nel primo grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola – I Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da – avverso sentenza n. 2947/2021 del Pt_1 Parte_1
Giudice di Pace di Nola, pubblicata il 07.09.2021, ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara la contumacia di , CP_1 CP_2 Controparte_3 Parte_2
e nella qualità di eredi di e di
[...] Controparte_4 Persona_1 Controparte_5
e della
[...] Controparte_8
b) accoglie l'appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza n. 2947/2021 del Giudice di
Pace di Nola, pubblicata il 07.09.2021, rigetta la domanda risarcitoria proposta in prime cure da , riassunta dagli eredi , Persona_1 CP_1 Controparte_3 CP_2
e ; Parte_2 Controparte_4
N. 5088/2021 . 7 | P A G . c) condanna , e CP_1 Controparte_3 CP_2 Parte_2 CP_4
in solido al pagamento delle spese di lite per il primo grado di giudizio che liquida
[...] in € 1.265,00 per compensi, oltre IVA, C.P.A. e rimborso forfetario al 15% come per legge.
d) condanna , e CP_1 Controparte_3 CP_2 Parte_2 CP_4
in solido al pagamento delle spese di lite per il secondo grado di giudizio che liquida
[...] in € 237,00 per esborsi ed € 852,00 per compensi, oltre IVA, C.P.A. e rimborso forfetario al
15% come per legge;
e) pone le spese della CTU disposta in primo grado definitivamente a carico degli appellati soccombenti.
Così deciso in Nola, il 23.12.2025
Il Giudice
dott.ssa Federica Peluso
N. 5088/2021 . 8 | P A G .