Sentenza 26 ottobre 2009
Massime • 1
Il principio della corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato può ritenersi violato ogni qual volta il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri alcuno degli elementi obiettivi di identificazione dell'azione ("petitum" e "causa petendi"), attribuendo o negando ad uno dei contendenti un bene diverso da quello richiesto e non compreso, nemmeno implicitamente o virtualmente, nell'ambito della domanda o delle richieste delle parti; ne consegue che non incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice che esamini una questione non espressamente formulata, tutte le volte che questa debba ritenersi tacitamente proposta, in quanto in rapporto di necessaria connessione con quelle espressamente formulate. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di appello, che aveva ritenuto che la richiesta di riduzione della somma già riconosciuta dal primo giudice in favore dell'attore fosse implicitamente contenuta nell'originaria richiesta di rigetto della domanda attrice e nella integrale contestazione delle pretese della medesima).
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 36384 del 24https://www.laleggepertutti.it/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 26/10/2009, n. 22595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22595 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2009 |
Testo completo
Dott. MORELLI Mario Rosario - Presidente -
Dott. FILADORO Camillo - rel. Consigliere -
Dott. UCCELLA Fulvio - Consigliere -
Dott. LANZILLO Raffaella - Consigliere -
Dott. D'AMICO Paolo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 19278/2005 proposto da:
TRIANGLE ART DU SRL in persona del legale rappresentante pro tempore GU EA, considerata domiciliato "ex lege" presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato DORIA Francesco giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CI IN SP (già CI S.p.A) in persona del suo legale rappresentante pro tempore Dott. FUSCAGNI CARLO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GALLIA 122, presso lo studio dell'avvocato CARRERA Antonio, che lo rappresenta e difende giusta delega in calce ai controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 4743/2 004 della CORTE D'APPELLO di ROMA, Sezione Seconda Civile, emessa il 07/05/2004, depositata il 04/11/2004, R.G.N. 112/2002;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 23/09/2009 dal Consigliere Dott. CAMILLO FILADORO;
udito l'Avvocato ALFREDO IOANNILLI;
udito l'Avvocato ANTONIO CARRERA;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ABBRITTI Pietro, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 7 maggio-4 novembre 2004 la Corte d'appello di Roma, in parziale accoglimento dell'appello principale proposto da EC LD SP avverso la decisione emessa dal locale Tribunale, aveva condannato la stessa società a rifondere alla TA SR (Triangle Art Production) la minor somma di L. 660.320.000 (pari ad Euro 341.026,82), rispetto a quella già liquidata dal primo giudice, per danni derivati dalla mancata utilizzazione di un terreno di proprietà della convenuta.
La TA, nell'atto di citazione, aveva dedotto che con apposito contratto la convenuta le aveva concesso l'uso di un terreno di sua proprietà per lo svolgimento di 25 concerti, in corrispettivo del pagamento di tutte le opere necessarie per rendere l'area agibile por tale utilizzazione e per ulteriori migliorie.
Dopo il versamento della somma di L. 620.189.614 a EC Hoding, per la esecuzione delle opere necessarie per la utilizzazione dell'area, la TA non aveva potuto - tuttavia - usufruire dell'area, poiché EC LD l'aveva impegnata per la realizzazione di un film.
La convenuta, costituendosi in giudizio, aveva chiesto il rigetto della domanda, osservando che il contratto era stato stipulato al solo scopo di realizzare tre concerti del complesso dei IN LO, regolarmente tenuti, e che, in seguito, la TA non aveva avuto più necessità di disporre dell'area.
Le successive richieste non erano pervenute con le forme e modalità negoziamente previste e dunque era stata la società attrice a rendersi inadempiente agli obblighi assunti con il contratto, non avendo provveduto a versare alla convenuta la percentuale sugli incassi dei servizi di ristorazione delle tre serate. EC LD proponeva quindi domanda riconvenzionale, per il pagamento di tali percentuali, chiedendo anche il risarcimento dei danni subiti in conseguenza dei mancati guadagni causati dalla mancata realizzazione dei 22 concerti previsti.
Il Tribunale accoglieva la domanda subordinata della TA, di restituzione della somma di L. 620.189.614 (corrispondente alle spese sostenute per il ripristino dell'area ed al costo delle migliorie autorizzate) rigettando la domanda riconvenzionale della convenuta. Il primo giudice rigettava, invece, la domanda di risarcimento dei danni derivati dal mancato guadagno della società attrice per i concerti non tenuti (corrispondenti al lucro cessante). Confermando il capo della decisione di primo grado relativamente alla risoluzione del contratto, i giudici di appello sottolineavano la irrilevanza del fatto che i tre concerti dei IN LO fossero stati tenuti alcuni giorni prima della sottoscrizione del contratto, considerato che gli stessi si collocavano, comunque, nel periodo di vigenza contrattuale.
Tale circostanza, sottolineava la Corte Territoriale, non escludeva affatto che la società locatrice avesse l'obbligo di accogliere altre domande di utilizzo dell'area, anzi, rafforzava ulteriormente tale interpretazione in quanto le parti non potevano non dare per presupposto, al momento della stipula del contratto, che nonostante i concerti già tenuti, restava fermo il diritto di TA ad ottenere la disponibilità dell'area almeno per altri 22 concerti. Appariva corretta la osservazione secondo la quale la concessione dell'area a terzi per svolgere attività diverse (nel caso di specie:
le riprese di un film) non era in sè vietata dagli accordi. Tuttavia, era risultato dalla istruttoria espletata che la concedente aveva - dopo i primi tre concerti - modificato l'area proprio per consentire tali, diverse, attività rendendola inagibile per gli altri concerti che costituivano l'oggetto della attività negozialmente concordata.
Accertato che TA aveva richiesto di utilizzare l'area secondo le modalità previste nel contratto, la Corte territoriale precisava che - ancor prima che fossero formulate tali richieste - erano stati rilevati problemi insuperabili in ordine alla ulteriore utilizzabilità del terreno per lo scopo contrattuale. TA aveva richiesto di prorogare l'efficacia del contratto fino all'anno successivo allo scopo si raggiungere una soluzione transattiva, che evitasse danni per entrambi i contraenti. Ritenendo che le censure formulate dall'appellante principale riguardassero, seppur implicitamente, il metodo di liquidazione dei danno - nel senso che questo non poteva comprendere l'intero ammontare de compenso pattuito, ma dovesse essere proporzionalmente ridotto tenendo conto dei tre concerti regolarmente tenuti - i giudici di appello riducevano del 12% l'ammontare del risarcimento del danno, già riconosciuto dal primo giudice.
Avverso la decisione della Corte dr appello, la TA (Triangle Art Production) ha proposto ricorso per cassazione, sorretto da due, distinti, motivi.
Resiste EC LD SP con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la società ricorrente deduce - sotto il profilo del vizio della carenza o contraddittorietà motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5) - la mancanza di motivazione sul punto della sentenza impugnata che aveva rivisto i criteri di liquidazione del danno, riducendo le somme da versare alla società attrice.
EC LD non aveva mai richiesto, ne' in maniera esplicita nè implicitamente, che la quantificazione del danno, operata dal Tribunale, fosse da rivedere in peius.
La sentenza impugnata, riducendo l'importo già riconosciuto dal primo giudice a titolo di risarcimento del danno, era incorsa nel vizio di ultrapetizione, specificamente dedotto dalla ricorrente con il secondo motivo di ricorso.
Con il secondo motivo - e per le stesse ragioni già esposte con il primo motivo - la società ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. (in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3), che impone la corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato,
censurando la decisione della Corte romana sul punto in cui la stessa ha ritenuto di operare una riduzione della somma riconosciuta alla TA, pur in mancanza di specifica censura da parte della società appellante.
Ad avviso della ricorrente, la decisione della Corte di appello incorrerebbe in entrambi i vizi denunciati, poiché negli atti predisposti da EC - ed in particolare nelle conclusioni adottate dalla stessa - non sarebbe contenuta alcuna richiesta di decurtazione della somma da versare alla TA, già riconosciuta dal Tribunale, in conseguenza del fatto che comunque il contratto aveva ricevuto esecuzione del contratto, sia pur solo con le tre esibizioni dei IN LO.
Infatti, la società convenuta, sin dalla costituzione in giudizio, aveva sostenuto che lo svolgimento dei tre concerti dei IN LO costituiva il totale adempimento degli obblighi contrattuali, mentre - partendo da posizione del tutto diversa - la società TA aveva posto in evidenza che, alla data di sottoscrizione del contratto, i IN LO si erano già esibiti, sicché la disponibilità della SPzio non poteva che riguardare concerti successivi. Osserva il Collegio:
I due motivi, da esaminare congiuntamente, in quanto connessi tra di loro, sono inammissibili ancor prima che infondati. Con motivazione adeguata, che sfugge a qualsiasi censura, i giudici di appello hanno concluso che una - sia pure implicita - censura in ordine alla entità della somma già riconosciuta dal primo giudice, era contenuta nella difesa di EC LD, che aveva escluso - anche in sede di appello - di dover risarcire un qualsiasi danno subito dalla TA.
In tal modo, hanno concluso i giudici di appello, doveva ritenersi che la parte avesse voluto censurare anche il metodo di liquidazione del danno e dunque che in esso avrebbe dovuto, quanto meno, tenersi conto "del fatto che tre concerti erano stati tenuti ed avevano proporzionalmente ridotto il danno della locataria". Occorre ribadire che la interpretazione della domanda spetta al giudice del merito, per cui, ove questi abbia espressamente ritenuto che una certa domanda era stata avanzata - ed era compresa nel "thema decidendum", tale statuizione, ancorché erronea non può essere direttamente censurata per ultrapetizione, atteso che, avendo comunque il giudico svolto una motivazione sul punto, dimostrando come una certa questione debba ritenersi ricompresa tra quelle da decidere, il difetto di ultrapetizione, non è logicamente verificabile prima di avere accertato che quella medesima motivazione sia erronea.
La sentenza non può pertanto essere annullata per ultrapetizione, se preliminarmente non si annulli quella parte di essa in cui si sono spiegate le ragioni che hanno indotto alla trattazione della questione.
In tal caso, l'errore del giudice non si configura come "error in procedendo", ma attiene esclusivamente al momento logico relativo all'accertamento in concreto della volontà della parte, e non a quello inerente a principi processuali, pertanto detto errore può concretizzare solo una carenza nella interpretazione di un atto processuale, ossia un vizio sindacati le in sede di legittimità unicamente sotto il profilo del vizio di motivazione di cui all'art.350 cod. proc. civ., n. 5, giacché la ricostruzione del contenuto di tali atti è compito istituzionale del giudice del merito. Sotto altro, concorrente profilo, occorre ribadire il consolidato insegnamento di questa Corte, secondo il quale non incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice che esamini una questione non espressamente formulata, tutte le volte che questa debba ritenersi tacitamente proposta, in quanto in rapporto di necessaria connessione con quelle espressamente formulate, delle quali costituisca l'antecedente logico e giuridico, senza estendere il diritto che la parte - con la propria domanda od eccezione - ha inteso proporre. In altre parole, deve ritenersi violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ogni volta che il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri alcuno degli elementi obiettivi di identificazione dell'azione (petitum e causa petendi), attribuendo o negando ad alcuno dei contendenti un bene diverso da quello richiesto e compreso, nemmeno implicitamente o virtualmente, nell'ambito della domanda o delle richieste della parte (
In sede di appello, l'appellante principale aveva, infatti, ribadito la richiesta di dichiarazione della "insussistenza di alcun obbligo risarcitorio di EC LD SP nei confronti della Triangle Art Production, con ogni conseguente statuizione" già formulata con le richieste svolte nel primo grado del giudizio.
Questa conclusione - hanno rilevato i giudici di appello - doveva ritenersi tanto ampia da ricomprendere anche la richiesta di riduzione della somma da versare alla società ricorrente, tenendo conto dei tre concerti regolarmente eseguiti, sul totale dei venticinque, complessivamente programmati.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese che liquida in Euro 5.200,00 (cinquemiladuecento/00) di cui Euro 5.000,00 (cinquemila/00) per onorari di avvocato, oltre spese generali ed accessori di legge. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 settembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2009