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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 10/12/2025, n. 1081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1081 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 536/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bergamo
Sezione lavoro
Il Tribunale in composizione monocratica e in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa AN PO, all'esito dell'udienza del 10/12/2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., esaminate le note di trattazione pervenute, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado n. 536/2025 R.G. promossa da:
(Cod. Fisc. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. CILEA ROSA ricorrente contro
(Cod. Fisc. Controparte_1
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso P.IVA_1
dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI BRESCIA, con l'avvocato dello Stato MIELE M. DIEGO resistente
OGGETTO: Altre ipotesi
Conclusioni: le parti concludevano come da rispettivi atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso ex art. 414 c.p.c. ha adito Parte_1
l'intestato Tribunale rappresentando:
Pag. 1 di 9 - di avere presentato domanda per l'inserimento nelle graduatorie di III fascia ATA della provincia di Bergamo per il triennio 2024/2027 di cui al
D.M. n. 89 del 21 maggio 2024 per il profilo di Collaboratore Scolastico,
Assistente Tecnico e Assistente Amministrativo;
- che a tal fine ha dichiarato di aver svolto, tra gli altri, servizio come collaboratore scolastico per il periodo dal 1.9.2021 al 31.8.2022, dal
1.2.2023 al 31.8.2023 e dal 1.9.2023 al 31.12.2023 presso l'Istituto
Scolastico Paritario “Reghium College” di Reggio Calabria;
- di essere quindi stato inserito in graduatoria con i seguenti punteggi: per il profilo di Assistente Amministrativo (AA) con il punteggio pari a 8,35,
Assistente Tecnico (AT) con il punteggio pari a 8,35 e Collaboratore
Scolastico (CS) con il punteggio pari a 13,60;
- di avere ottenuto una prima supplenza dal 25.9.2024 al 1.12.2024 presso l'istituto comprensivo A. Moro di Calcinate;
- di essersi dimesso per avere accettato l'incarico assegnatogli per una diversa supplenza dal 14.11.2024 al 30.6.2025 presso l'I.C.S. “Camozzi” di Bergamo;
- che il Dirigente dell'istituto A. Moro di Calcinate, nell'ambito delle verifiche dei titoli e dei servizi dichiarati, con decreto n. 9948 del
21.11.2024 ha rettificato il punteggio assegnato abbassandolo: per il profilo AA da 8,35 a 7,80, per il profilo AT da 8,35 a 7, 80, per il profilo
CS da 13,60 a 10,90, in quanto “risultano verificati dall' solo i CP_2 periodi di servizio dal 1.4.2022 al 30.4.2022 e dal 1.2.2023 al
31.12.2023”;
- che a fronte della rettifica, con decreto 6236 del 2.12.2024 è stata disposta la risoluzione anticipata del contratto di lavoro dall'istituto Camozzi di
Bergamo;
- che tale provvedimento è illegittimo poiché il requisito della contribuzione non è considerato, dal D.M. 89/2024, quale requisito utile ai fini della permanenza della graduatoria ATA di III fascia e che è invece a tal fine
Pag. 2 di 9 richiesta unicamente l'effettività dei servizi resi, dimostrati dalla copiosa documentazione fornita alla Scuola;
Ha quindi lamentato l'illegittimità dei provvedimenti adottati dall'Amministrazione e ha chiesto, anche in via cautelare, di dichiarare il suo diritto all'attribuzione del corretto punteggio in graduatoria e la condanna dell'Amministrazione al reintegro nel posto di lavoro, con riconoscimento giuridico del servizio prestato presso la scuola paritaria.
Si è costituito il , che ha contestato l'effettiva prestazione da parte del CP_1 ricorrente dei servizi asseritamente resi presso il Rhegium College, istituto dichiarato decaduto quale scuola paritaria nel 2024 e oggetto di un ampio contenzioso a livello nazionale proprio per la gestione opaca del personale, affermando che il ricorrente non ha diritto al punteggio rivendicato anche alla luce della totale inattendibilità delle attestazioni e dei documenti provenienti da tale Istituto e dai suoi dirigenti scolastici, posti a giustificazione dei servizi asseritamente resi in tale istituto. Ha quindi concluso chiedendo il rigetto del ricorso previo accertamento che i servizi dichiarati dalla parte ricorrente non furono effettivamente svolti, con decadenza dalle graduatorie.
Con ordinanza ex art. 700 c.p.c. del 9.5.2025 il Tribunale ha rigettato la domanda cautelare formulata dal ricorrente per difetto del periculum in mora.
La causa di merito, istruita solo documentalmente, è stata quindi discussa e decisa all'udienza del 10/12/2025 tenutasi nelle forme della trattazione scritta.
2.- Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.
Il D.M. n. 89/2024, contenente la disciplina per l'aggiornamento delle graduatorie di istituto e di circolo del personale ATA per il triennio 2024/2027, prevede nell'Allegato A, tra i titoli di servizio oggetto di valutazione ai fini della formazione delle graduatorie, alla lettera F), il servizio “prestato” in scuole non statali paritarie.
Sulla base della disciplina applicabile in tema di formazione delle graduatorie la condizione per conseguire il riconoscimento e la valutazione del servizio prestato nelle scuole paritarie è, dunque, la “prestazione del servizio”. A tal fine è prevista
Pag. 3 di 9 un'apposita sezione nel modello di domanda di inserimento delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia nella quale l'aspirante è tenuto a dichiarare, oltre ai titoli di studio in suo possesso, i servizi prestati suscettibili di valutazione secondo il D.M. n. 89/2024, tra cui, appunto, i servizi svolti presso istituti scolastici non statali.
L'art. 6 del D.M. n. 89/2024, inoltre, ha previsto che, sebbene nella fase di costituzione delle graduatorie si faccia esclusivo riferimento ai dati riportati dall'aspirante nella domanda, l'Amministrazione effettua dei controlli successivi in merito al “complesso delle situazioni dichiarate dall'aspirante, per tutte le graduatorie in cui il medesimo è risultato incluso” e che “in caso di esito negativo della verifica, il dirigente scolastico che, ai sensi del comma 11, ha effettuato i controlli, adotta il relativo provvedimento registrando a sistema
l'esclusione di cui all'articolo 7, ovvero la rideterminazione dei punteggi e delle posizioni assegnati all'aspirante. Il dirigente scolastico comunica il provvedimento di esclusione o di rideterminazione del punteggio all'aspirante e alle scuole da quest'ultimo individuate in fase di presentazione dell'istanza”.
Quindi, del tutto legittimamente il dirigente scolastico ha provveduto all'accertamento dei titoli e dei servizi dichiarati nella domanda, sulla base dei quali era stato assegnato il punteggio al ricorrente;
la verifica della veridicità del contenuto della dichiarazione, del resto, è funzionale alla corretta formazione delle graduatorie scolastiche e finalizzata ad evitare che le stesse vengano predisposte in forza della spendita da parte degli aspiranti di false informazioni circa i titoli di studio o i servizi prestati.
Il ricorrente si duole della legittimità del provvedimento di rideterminazione dei punteggi a fronte del mancato assolvimento dell'obbligo contributivo. Sul punto vi è da dire che l'omesso versamento dei contributi previdenziali ad opera del precedente datore di lavoro riguarda il rapporto intercorrente tra lo stesso e l' CP_2 che esula dal rapporto tra l'aspirante all'inserimento nelle graduatorie e il
; quindi, l'adempimento dell'obbligo contributivo da parte del CP_1 precedente datore di lavoro si configura come un elemento esterno rispetto alla
Pag. 4 di 9 valutazione del servizio ai fini dell'ammissione alle graduatorie. Ciononostante, benché il requisito per conseguire il riconoscimento del servizio prestato nelle scuole paritarie sia la prestazione del servizio e non la regolarità contributiva dello stesso, si deve affermare che, ove l'amministrazione abbia motivo di dubitare dell'effettività stessa del servizio (in base alle informazioni acquisite nei successivi controlli, tra cui anche quella dell'eventuale assenza della copertura assicurativa del servizio), spetta al lavoratore il compito di dimostrare di avere svolto quel servizio, condizione alla quale è subordinata la relativa valutazione al fine dell'inserimento nelle graduatorie (Corta d'Appello di Brescia, sent. n.
286/2021). Sul punto, si rammenta che, così come previsto nelle note di cui alla
Tabella di Valutazione allegata al DM 89/2024 “Il servizio valutabile è quello effettivamente prestato o, comunque, quello relativo a periodi coperti da nomina
o da contratto, per i quali vi sia stata retribuzione, anche ridotta (…)”, sicché
l'onere della prova in ordine alla effettiva prestazione dei servivi ai fini del loro riconoscimento ai fini giuridici ed economici grava in capo all'interessato. Il principio è quello per cui il riconoscimento di un rapporto di lavoro svolto alle dipendenze di una scuola paritaria può avvenire solo nella misura in cui questo rapporto sia stato effettivo sotto tutti i profili, retributivi e contributivi, non potendo essere attribuiti punteggi rispetto a rapporti di lavoro irregolari.
Ciò chiarito, il ha specificamente contestato lo svolgimento da parte del CP_1 ricorrente di attività lavorativa alle dipendenze della menzionata Scuola Paritaria
Rhegium College, alla luce di una pluralità di indici:
- il ricorrente, nella domanda di inserimento in graduatoria (in atti), ha dichiarato di aver lavorato presso l'Istituto paritario “Artemide, società cooperativa Rhegium College” negli anni scolastici 2021/22, 2022/23,
2023/24, con indirizzo Via Sbarre Centrali, 180 – Reggio Calabria;
- di contro, dall'estratto contributivo (doc. D.8) risultano solo brevi CP_2
periodi di servizio presso un'associazione non riconosciuta omonima, ma diversa, ossia la “Associazione ricreativa culturale Rhegium College”;
Pag. 5 di 9 - né la “Associazione ricreativa culturale Rhegium College” né la
“Artemide società Cooperativa Rhegium College” erano gestori della scuola paritaria recante l'insegna “Rhegium College”, che era di contro gestita da “Paideia servizi sociali società cooperativa”;
- l'USR per la Calabria ha revocato nel 2024 all'istituto Rhegium College il riconoscimento dello status di Scuola paritaria;
- il Rhegium College è stato ed è tuttora protagonista di un rilevante contenzioso alla luce del numero assolutamente anomalo di supplenti che, in fase di inserimento in graduatoria, hanno dichiarato titoli di servizio apparentemente rilasciati dal “Rhegium College”, ossia “1242 domande di inserimento in tutta Italia, 637 in Lombardia e 359 nella sola provincia di
Milano” (dati desunti da Tribunale Milano – Sez. Lavoro, ord. del
7.2.2025 – RGL 559/2025 – GdL Dr.ssa Capelli);
- la “Associazione Rhegium College”, solo nell'anno 2023, risulta intestataria di una media di 195 rapporti di lavoro (cfr. visura: doc. E.3), dato del tutto abnorme e che pertanto fa presumere la fittizietà di tali rapporti di lavoro;
- le attestazioni di servizio rese dal Rhegium College recano la sottoscrizione del Dirigente Scolastico, tale , asseritamente Persona_1
apposta dopo il suo decesso avvenuto nel novembre 2024 (cfr. ordinanza
Trib. Milano RG 559/2025 in atti).
È quindi del tutto comprensibile che l'amministrazione abbia provveduto a disconoscere il servizio e a rettificare il punteggio in precedenza attribuito al ricorrente, ma ciò è avvenuto non tanto e non solo a causa del mancato pagamento della contribuzione da parte della scuola in sé e per sé, bensì in quanto le discrepanze tra quanto dichiarato in domanda e l'estratto contributivo sono indici sintomatici della sostanziale insussistenza dei servizi dichiarati CP_2 dall'aspirante.
A fronte di tali contestazioni, la parte ricorrente si è limitata ad affermare che tra la società cooperativa Artemide e la società Cooperativa Paideia vi era
Pag. 6 di 9 un'associazione in partecipazione per la gestione dell'istituto Rhegium College, ma nulla ha provato, e nemmeno chiesto di provare, in ordine allo svolgimento effettivo dell'attività lavorativa come collaboratore scolastico nei periodi rivendicati.
Il ricorrente si è poi limitato a richiamare i certificati e i documenti in atti e ha sostenuto che la sua efficacia probatoria non avrebbe potuto essere smentita se non con querela di falso. Partendo da quest'ultima questione, occorre rilevare che nel caso in esame, non si versa nelle fattispecie di cui agli art. 2700 c.c. e 221
c.p.c. (relative ad atti o scritture che una parte del giudizio intende far valere nei confronti dell'altra), bensì in quella diversa e speciale, pure prevista dalla legge, della verifica da parte della P.A. ai sensi dell'art. 71 d.P.R. 445/2000, della veridicità delle autocertificazioni e della documentazione allegata dal loro autore, per cui, in via incidentale (e anche in sede giudiziale) ben può essere accertata l'autenticità o la falsità di un documento autocertificato, senza alcuna necessità di proposizione della querela di falso (in tal senso Corte di Appello di Brescia sentenza n. 295/2021).
Ciò detto, si osserva che la certificazione prodotta dal ricorrente non è prova adatta a dimostrare l'effettività del servizio, alla luce del materiale probatorio di segno contrastante offerto dal resistente. Innanzitutto, la dichiarazione CP_1
del ricorrente (domanda di inserimento in graduatoria, doc. 2 ricorrente) di aver lavorato presso “Artemide, società cooperativa Rhegium College” non trova riscontro nell'estratto contributivo del ricorrente, dal quale risulta la CP_2 presenza di un rapporto di lavoro alle dipendenze della diversa “Associazione
Ricreativa Culturale Rhegium College” e per un periodo sensibilmente inferiore
(dall'1.4.2022 al 30.4.2022 e dall'1.2.2023 al 29.2.2024); ciò consente di affermare che il ricorrente può aver lavorato senza regolarizzazione presso la scuola paritaria ovvero che non vi abbia lavorato affatto. Se è pur vero che, come sostiene il difensore del ricorrente, il mancato versamento dei contributi non può dare ingresso con effetto di automatismo all'esclusione della validità del servizio certificato, in quanto non incide in alcun modo sulla certa effettività del servizio
Pag. 7 di 9 dichiarato, purtuttavia tale omissione, come detto sopra, può assumere rilievo quale elemento sintomatico della non veridicità delle dichiarazioni rese in relazione al concreto svolgimento della prestazione. Inoltre, le attestazioni di servizio rilasciate al ricorrente il 7.3.2025 (cfr doc. 5 ricorso) paiono essere emesse dalla “Artemide Associazione Ricreativa culturale Rhegium College” e sono sottoscritte dal Dirigente Scolastico che tuttavia risulta Persona_1 deceduto nel novembre 2024; di contro, i contratti di lavoro (cfr. doc. 5 ricorso) sono intestati a “Istituto Comprensivo Paritario Rhegium College”, mentre le comunicazioni obbligatorie sono state inviate da “Artemide Società cooperativa
Rhegium College” così come le buste paga, quantomeno dal settembre al dicembre 2021, in quanto nei mesi successivi (ossia dal 1.1.2022 in poi) le buste paga sono invece state emesse dalla “Associazione Ricreativa Culturale Rhegium
College” sino a tutto il gennaio 2024.
Tali elementi, tutti unitamente considerati, anche alla luce del rilevante contenzioso in essere che ha come protagonista proprio il Rhegium College di
Reggio Calabria, costituiscono indizi gravi, precisi e concordanti che depongono per la sostanziale fittizietà dei servizi asseritamente resi dal ricorrente. A fronte del quadro probatorio così ricostruito, il ricorrente non ha offerto prova documentale né ha dedotto circostanze di prova orale per sostenere la tesi di aver svolto effettivamente il servizio presso la più volte citata scuola paritaria, limitandosi a ribadire il rilievo probatorio della certificazione prodotta;
tuttavia, una simile prova non può essere affidata a tali documenti, della cui genuinità si deve ampiamente dubitare, atteso il contesto già emerso.
La carenza di prova in ordine alla effettività del servizio prestato comporta la legittimità del provvedimento di rettifica del punteggio assegnato al ricorrente e, di conseguenza, la legittimità della risoluzione del contratto a termine stipulato sulla base del predetto punteggio.
Il ricorso, pertanto, deve essere respinto.
3.- Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, anche per la fase cautelare, come in dispositivo.
Pag. 8 di 9
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) respinge il ricorso;
2) condanna al pagamento in favore del Parte_1
convenuto delle spese di lite, che liquida in € 3.500,00 oltre CP_1
15% per spese generali, IVA e CPA se dovuti come per legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Bergamo, li 10/12/2025
Il Giudice del lavoro
AN PO
Pag. 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bergamo
Sezione lavoro
Il Tribunale in composizione monocratica e in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa AN PO, all'esito dell'udienza del 10/12/2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., esaminate le note di trattazione pervenute, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado n. 536/2025 R.G. promossa da:
(Cod. Fisc. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. CILEA ROSA ricorrente contro
(Cod. Fisc. Controparte_1
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso P.IVA_1
dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI BRESCIA, con l'avvocato dello Stato MIELE M. DIEGO resistente
OGGETTO: Altre ipotesi
Conclusioni: le parti concludevano come da rispettivi atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso ex art. 414 c.p.c. ha adito Parte_1
l'intestato Tribunale rappresentando:
Pag. 1 di 9 - di avere presentato domanda per l'inserimento nelle graduatorie di III fascia ATA della provincia di Bergamo per il triennio 2024/2027 di cui al
D.M. n. 89 del 21 maggio 2024 per il profilo di Collaboratore Scolastico,
Assistente Tecnico e Assistente Amministrativo;
- che a tal fine ha dichiarato di aver svolto, tra gli altri, servizio come collaboratore scolastico per il periodo dal 1.9.2021 al 31.8.2022, dal
1.2.2023 al 31.8.2023 e dal 1.9.2023 al 31.12.2023 presso l'Istituto
Scolastico Paritario “Reghium College” di Reggio Calabria;
- di essere quindi stato inserito in graduatoria con i seguenti punteggi: per il profilo di Assistente Amministrativo (AA) con il punteggio pari a 8,35,
Assistente Tecnico (AT) con il punteggio pari a 8,35 e Collaboratore
Scolastico (CS) con il punteggio pari a 13,60;
- di avere ottenuto una prima supplenza dal 25.9.2024 al 1.12.2024 presso l'istituto comprensivo A. Moro di Calcinate;
- di essersi dimesso per avere accettato l'incarico assegnatogli per una diversa supplenza dal 14.11.2024 al 30.6.2025 presso l'I.C.S. “Camozzi” di Bergamo;
- che il Dirigente dell'istituto A. Moro di Calcinate, nell'ambito delle verifiche dei titoli e dei servizi dichiarati, con decreto n. 9948 del
21.11.2024 ha rettificato il punteggio assegnato abbassandolo: per il profilo AA da 8,35 a 7,80, per il profilo AT da 8,35 a 7, 80, per il profilo
CS da 13,60 a 10,90, in quanto “risultano verificati dall' solo i CP_2 periodi di servizio dal 1.4.2022 al 30.4.2022 e dal 1.2.2023 al
31.12.2023”;
- che a fronte della rettifica, con decreto 6236 del 2.12.2024 è stata disposta la risoluzione anticipata del contratto di lavoro dall'istituto Camozzi di
Bergamo;
- che tale provvedimento è illegittimo poiché il requisito della contribuzione non è considerato, dal D.M. 89/2024, quale requisito utile ai fini della permanenza della graduatoria ATA di III fascia e che è invece a tal fine
Pag. 2 di 9 richiesta unicamente l'effettività dei servizi resi, dimostrati dalla copiosa documentazione fornita alla Scuola;
Ha quindi lamentato l'illegittimità dei provvedimenti adottati dall'Amministrazione e ha chiesto, anche in via cautelare, di dichiarare il suo diritto all'attribuzione del corretto punteggio in graduatoria e la condanna dell'Amministrazione al reintegro nel posto di lavoro, con riconoscimento giuridico del servizio prestato presso la scuola paritaria.
Si è costituito il , che ha contestato l'effettiva prestazione da parte del CP_1 ricorrente dei servizi asseritamente resi presso il Rhegium College, istituto dichiarato decaduto quale scuola paritaria nel 2024 e oggetto di un ampio contenzioso a livello nazionale proprio per la gestione opaca del personale, affermando che il ricorrente non ha diritto al punteggio rivendicato anche alla luce della totale inattendibilità delle attestazioni e dei documenti provenienti da tale Istituto e dai suoi dirigenti scolastici, posti a giustificazione dei servizi asseritamente resi in tale istituto. Ha quindi concluso chiedendo il rigetto del ricorso previo accertamento che i servizi dichiarati dalla parte ricorrente non furono effettivamente svolti, con decadenza dalle graduatorie.
Con ordinanza ex art. 700 c.p.c. del 9.5.2025 il Tribunale ha rigettato la domanda cautelare formulata dal ricorrente per difetto del periculum in mora.
La causa di merito, istruita solo documentalmente, è stata quindi discussa e decisa all'udienza del 10/12/2025 tenutasi nelle forme della trattazione scritta.
2.- Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.
Il D.M. n. 89/2024, contenente la disciplina per l'aggiornamento delle graduatorie di istituto e di circolo del personale ATA per il triennio 2024/2027, prevede nell'Allegato A, tra i titoli di servizio oggetto di valutazione ai fini della formazione delle graduatorie, alla lettera F), il servizio “prestato” in scuole non statali paritarie.
Sulla base della disciplina applicabile in tema di formazione delle graduatorie la condizione per conseguire il riconoscimento e la valutazione del servizio prestato nelle scuole paritarie è, dunque, la “prestazione del servizio”. A tal fine è prevista
Pag. 3 di 9 un'apposita sezione nel modello di domanda di inserimento delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia nella quale l'aspirante è tenuto a dichiarare, oltre ai titoli di studio in suo possesso, i servizi prestati suscettibili di valutazione secondo il D.M. n. 89/2024, tra cui, appunto, i servizi svolti presso istituti scolastici non statali.
L'art. 6 del D.M. n. 89/2024, inoltre, ha previsto che, sebbene nella fase di costituzione delle graduatorie si faccia esclusivo riferimento ai dati riportati dall'aspirante nella domanda, l'Amministrazione effettua dei controlli successivi in merito al “complesso delle situazioni dichiarate dall'aspirante, per tutte le graduatorie in cui il medesimo è risultato incluso” e che “in caso di esito negativo della verifica, il dirigente scolastico che, ai sensi del comma 11, ha effettuato i controlli, adotta il relativo provvedimento registrando a sistema
l'esclusione di cui all'articolo 7, ovvero la rideterminazione dei punteggi e delle posizioni assegnati all'aspirante. Il dirigente scolastico comunica il provvedimento di esclusione o di rideterminazione del punteggio all'aspirante e alle scuole da quest'ultimo individuate in fase di presentazione dell'istanza”.
Quindi, del tutto legittimamente il dirigente scolastico ha provveduto all'accertamento dei titoli e dei servizi dichiarati nella domanda, sulla base dei quali era stato assegnato il punteggio al ricorrente;
la verifica della veridicità del contenuto della dichiarazione, del resto, è funzionale alla corretta formazione delle graduatorie scolastiche e finalizzata ad evitare che le stesse vengano predisposte in forza della spendita da parte degli aspiranti di false informazioni circa i titoli di studio o i servizi prestati.
Il ricorrente si duole della legittimità del provvedimento di rideterminazione dei punteggi a fronte del mancato assolvimento dell'obbligo contributivo. Sul punto vi è da dire che l'omesso versamento dei contributi previdenziali ad opera del precedente datore di lavoro riguarda il rapporto intercorrente tra lo stesso e l' CP_2 che esula dal rapporto tra l'aspirante all'inserimento nelle graduatorie e il
; quindi, l'adempimento dell'obbligo contributivo da parte del CP_1 precedente datore di lavoro si configura come un elemento esterno rispetto alla
Pag. 4 di 9 valutazione del servizio ai fini dell'ammissione alle graduatorie. Ciononostante, benché il requisito per conseguire il riconoscimento del servizio prestato nelle scuole paritarie sia la prestazione del servizio e non la regolarità contributiva dello stesso, si deve affermare che, ove l'amministrazione abbia motivo di dubitare dell'effettività stessa del servizio (in base alle informazioni acquisite nei successivi controlli, tra cui anche quella dell'eventuale assenza della copertura assicurativa del servizio), spetta al lavoratore il compito di dimostrare di avere svolto quel servizio, condizione alla quale è subordinata la relativa valutazione al fine dell'inserimento nelle graduatorie (Corta d'Appello di Brescia, sent. n.
286/2021). Sul punto, si rammenta che, così come previsto nelle note di cui alla
Tabella di Valutazione allegata al DM 89/2024 “Il servizio valutabile è quello effettivamente prestato o, comunque, quello relativo a periodi coperti da nomina
o da contratto, per i quali vi sia stata retribuzione, anche ridotta (…)”, sicché
l'onere della prova in ordine alla effettiva prestazione dei servivi ai fini del loro riconoscimento ai fini giuridici ed economici grava in capo all'interessato. Il principio è quello per cui il riconoscimento di un rapporto di lavoro svolto alle dipendenze di una scuola paritaria può avvenire solo nella misura in cui questo rapporto sia stato effettivo sotto tutti i profili, retributivi e contributivi, non potendo essere attribuiti punteggi rispetto a rapporti di lavoro irregolari.
Ciò chiarito, il ha specificamente contestato lo svolgimento da parte del CP_1 ricorrente di attività lavorativa alle dipendenze della menzionata Scuola Paritaria
Rhegium College, alla luce di una pluralità di indici:
- il ricorrente, nella domanda di inserimento in graduatoria (in atti), ha dichiarato di aver lavorato presso l'Istituto paritario “Artemide, società cooperativa Rhegium College” negli anni scolastici 2021/22, 2022/23,
2023/24, con indirizzo Via Sbarre Centrali, 180 – Reggio Calabria;
- di contro, dall'estratto contributivo (doc. D.8) risultano solo brevi CP_2
periodi di servizio presso un'associazione non riconosciuta omonima, ma diversa, ossia la “Associazione ricreativa culturale Rhegium College”;
Pag. 5 di 9 - né la “Associazione ricreativa culturale Rhegium College” né la
“Artemide società Cooperativa Rhegium College” erano gestori della scuola paritaria recante l'insegna “Rhegium College”, che era di contro gestita da “Paideia servizi sociali società cooperativa”;
- l'USR per la Calabria ha revocato nel 2024 all'istituto Rhegium College il riconoscimento dello status di Scuola paritaria;
- il Rhegium College è stato ed è tuttora protagonista di un rilevante contenzioso alla luce del numero assolutamente anomalo di supplenti che, in fase di inserimento in graduatoria, hanno dichiarato titoli di servizio apparentemente rilasciati dal “Rhegium College”, ossia “1242 domande di inserimento in tutta Italia, 637 in Lombardia e 359 nella sola provincia di
Milano” (dati desunti da Tribunale Milano – Sez. Lavoro, ord. del
7.2.2025 – RGL 559/2025 – GdL Dr.ssa Capelli);
- la “Associazione Rhegium College”, solo nell'anno 2023, risulta intestataria di una media di 195 rapporti di lavoro (cfr. visura: doc. E.3), dato del tutto abnorme e che pertanto fa presumere la fittizietà di tali rapporti di lavoro;
- le attestazioni di servizio rese dal Rhegium College recano la sottoscrizione del Dirigente Scolastico, tale , asseritamente Persona_1
apposta dopo il suo decesso avvenuto nel novembre 2024 (cfr. ordinanza
Trib. Milano RG 559/2025 in atti).
È quindi del tutto comprensibile che l'amministrazione abbia provveduto a disconoscere il servizio e a rettificare il punteggio in precedenza attribuito al ricorrente, ma ciò è avvenuto non tanto e non solo a causa del mancato pagamento della contribuzione da parte della scuola in sé e per sé, bensì in quanto le discrepanze tra quanto dichiarato in domanda e l'estratto contributivo sono indici sintomatici della sostanziale insussistenza dei servizi dichiarati CP_2 dall'aspirante.
A fronte di tali contestazioni, la parte ricorrente si è limitata ad affermare che tra la società cooperativa Artemide e la società Cooperativa Paideia vi era
Pag. 6 di 9 un'associazione in partecipazione per la gestione dell'istituto Rhegium College, ma nulla ha provato, e nemmeno chiesto di provare, in ordine allo svolgimento effettivo dell'attività lavorativa come collaboratore scolastico nei periodi rivendicati.
Il ricorrente si è poi limitato a richiamare i certificati e i documenti in atti e ha sostenuto che la sua efficacia probatoria non avrebbe potuto essere smentita se non con querela di falso. Partendo da quest'ultima questione, occorre rilevare che nel caso in esame, non si versa nelle fattispecie di cui agli art. 2700 c.c. e 221
c.p.c. (relative ad atti o scritture che una parte del giudizio intende far valere nei confronti dell'altra), bensì in quella diversa e speciale, pure prevista dalla legge, della verifica da parte della P.A. ai sensi dell'art. 71 d.P.R. 445/2000, della veridicità delle autocertificazioni e della documentazione allegata dal loro autore, per cui, in via incidentale (e anche in sede giudiziale) ben può essere accertata l'autenticità o la falsità di un documento autocertificato, senza alcuna necessità di proposizione della querela di falso (in tal senso Corte di Appello di Brescia sentenza n. 295/2021).
Ciò detto, si osserva che la certificazione prodotta dal ricorrente non è prova adatta a dimostrare l'effettività del servizio, alla luce del materiale probatorio di segno contrastante offerto dal resistente. Innanzitutto, la dichiarazione CP_1
del ricorrente (domanda di inserimento in graduatoria, doc. 2 ricorrente) di aver lavorato presso “Artemide, società cooperativa Rhegium College” non trova riscontro nell'estratto contributivo del ricorrente, dal quale risulta la CP_2 presenza di un rapporto di lavoro alle dipendenze della diversa “Associazione
Ricreativa Culturale Rhegium College” e per un periodo sensibilmente inferiore
(dall'1.4.2022 al 30.4.2022 e dall'1.2.2023 al 29.2.2024); ciò consente di affermare che il ricorrente può aver lavorato senza regolarizzazione presso la scuola paritaria ovvero che non vi abbia lavorato affatto. Se è pur vero che, come sostiene il difensore del ricorrente, il mancato versamento dei contributi non può dare ingresso con effetto di automatismo all'esclusione della validità del servizio certificato, in quanto non incide in alcun modo sulla certa effettività del servizio
Pag. 7 di 9 dichiarato, purtuttavia tale omissione, come detto sopra, può assumere rilievo quale elemento sintomatico della non veridicità delle dichiarazioni rese in relazione al concreto svolgimento della prestazione. Inoltre, le attestazioni di servizio rilasciate al ricorrente il 7.3.2025 (cfr doc. 5 ricorso) paiono essere emesse dalla “Artemide Associazione Ricreativa culturale Rhegium College” e sono sottoscritte dal Dirigente Scolastico che tuttavia risulta Persona_1 deceduto nel novembre 2024; di contro, i contratti di lavoro (cfr. doc. 5 ricorso) sono intestati a “Istituto Comprensivo Paritario Rhegium College”, mentre le comunicazioni obbligatorie sono state inviate da “Artemide Società cooperativa
Rhegium College” così come le buste paga, quantomeno dal settembre al dicembre 2021, in quanto nei mesi successivi (ossia dal 1.1.2022 in poi) le buste paga sono invece state emesse dalla “Associazione Ricreativa Culturale Rhegium
College” sino a tutto il gennaio 2024.
Tali elementi, tutti unitamente considerati, anche alla luce del rilevante contenzioso in essere che ha come protagonista proprio il Rhegium College di
Reggio Calabria, costituiscono indizi gravi, precisi e concordanti che depongono per la sostanziale fittizietà dei servizi asseritamente resi dal ricorrente. A fronte del quadro probatorio così ricostruito, il ricorrente non ha offerto prova documentale né ha dedotto circostanze di prova orale per sostenere la tesi di aver svolto effettivamente il servizio presso la più volte citata scuola paritaria, limitandosi a ribadire il rilievo probatorio della certificazione prodotta;
tuttavia, una simile prova non può essere affidata a tali documenti, della cui genuinità si deve ampiamente dubitare, atteso il contesto già emerso.
La carenza di prova in ordine alla effettività del servizio prestato comporta la legittimità del provvedimento di rettifica del punteggio assegnato al ricorrente e, di conseguenza, la legittimità della risoluzione del contratto a termine stipulato sulla base del predetto punteggio.
Il ricorso, pertanto, deve essere respinto.
3.- Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, anche per la fase cautelare, come in dispositivo.
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P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) respinge il ricorso;
2) condanna al pagamento in favore del Parte_1
convenuto delle spese di lite, che liquida in € 3.500,00 oltre CP_1
15% per spese generali, IVA e CPA se dovuti come per legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Bergamo, li 10/12/2025
Il Giudice del lavoro
AN PO
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