Art. 11. Commissione centrale
Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e' istituita la Commissione centrale per la disciplina del lavoro domestico.
La Commissione e' presieduta dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, o da un suo delegato, ed e' composta:
da un rappresentante del Ministro per l'interno;
da sei rappresentanti dei lavoratori domestici, designati dalle associazioni sindacali di categoria;
da sei persone aventi personale domestico alle proprie dipendenze, scelte, in rappresentanza dei datori di lavoro, dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale su designazione di associazioni rappresentative delle famiglie;
da un rappresentante per ciascuno dei tre enti di patronato piu' rappresentativi, riconosciuti con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804 , scelti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e' istituita la Commissione centrale per la disciplina del lavoro domestico.
La Commissione e' presieduta dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, o da un suo delegato, ed e' composta:
da un rappresentante del Ministro per l'interno;
da sei rappresentanti dei lavoratori domestici, designati dalle associazioni sindacali di categoria;
da sei persone aventi personale domestico alle proprie dipendenze, scelte, in rappresentanza dei datori di lavoro, dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale su designazione di associazioni rappresentative delle famiglie;
da un rappresentante per ciascuno dei tre enti di patronato piu' rappresentativi, riconosciuti con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804 , scelti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.