Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 20/03/2025, n. 368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 368 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 5780/2024 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
nata in [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliata in Isola delle Femmine, Via Giambona n. 6, presso lo studio dell'Avv. FERRANTE ELVIRA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nato a [...], in data [...], elettivamente CP_1 domiciliato in Isola delle Femmine, Via Giambona n. 6, presso lo studio dell'Avv. FERRANTE ELVIRA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 13/12/2024 e sottoscritto in pari data. (matrimonio celebrato in San Teodoro, il 10 luglio 2010); con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 14 marzo 2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate
1
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“In relazione ai rapporti personali tra i coniugi:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del rispetto reciproco.
2. Nessuno dei coniugi potrà in alcun modo molestare o interferire nella vita privata dell'altro.
3. I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio per sé stessi nonché al rilascio della carta di identità e/o del passaporto per i figli minori e Per_1 Persona_2
[...]
In ordine all'affidamento della prole:
4. I figli minori , nata a [...], il [...], C.F. Persona_3 [...]
e , nato a [...], il [...], C.F. C.F._1 Persona_2
rimarranno affidat i in regime di affidamento CodiceFiscale_2 condiviso ad entrambi i genitori, i quali provvederanno ad educarl i ed istruirl i, con fissazione del domicilio prevalente presso l'abitazione della madre.
5. Fermo restando che i figli minori potranno incontrare il padre ogni volta che lo desideri, salvo diverso accordo con la madre, il padre avrà la facoltà di vederl i e tenerl i con sé per i seguenti periodi.
- Per tre pomeriggi la settimana, compatibilmente con gli impegni del padre, dalle ore 17,00 alle ore 21,00. - Per due fine settimana al mese dalle ore 18
30 del giovedì alle ore 21,00 della domenica. - Per quindici giorni (anche non consecutivi) durante le vacanze estive. - Per cinque giorni anche non consecutivi durante le vacanze natalizie che trascorreranno ad anni alterni con uno o l'altro dei genitori ovvero, previo accordo di entrambi, la vigilia e la festività - di Natale -Capodanno -Epifania - con l'uno o con l'altro, a partire dalla Vigilia di Natale 202 4 che i minori trascorreranno con il padre. - Per tre giorni anche non consecutivi durante le vacanze pasquali, trascorrendo la
Santa Pasqua con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo con l'altro ad anni alterni a partire dalla Pasqua 2025 che i minori trascorreranno con la madre.
2 - Tutte le altre festività religiose, nazionali e/o locali, dalle ore 11,00 alle ore
21,00 i minori trascorreranno ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore a partire dall'anno 202 5 con la madre. - Il giorno del compleanno del padre (11
Dicembre ) e la Festa del Papà che i minori trascorreranno con il padre. - Il giorno del compleanno della madre (19 Luglio ) e la Festa della Mamma che i minori trascorreranno con la madre.
6. Nei giorni di visita del padre, i figli minori e potranno Per_1 Per_2 essere prelevat i presso la casa materna, previo accordo tra i coniugi e compatibilmente con i loro impegni.
7. Il padre potrà comunicare telefonicamente con i figli minori , e Per_1
anche nei giorni in cui non ha diritto alle visite;
Per_2
8. I coniugi si impegnano a far mantenere i rapporti fra i figli minori Per_1
e ed i nonni paterni e materni. Per_2
9. Ciascun genitore avrà l'obbligo di comunicare il proprio recapito anche telefonico e/o la propria residenza, mettendo sempre a conoscenza l'altro coniuge in ordine agli eventuali spostamenti in altre località quando ha con sé
i figli minori e . Per_1 Per_2
10. Ciascuno dei genitori, quando ha con sé i figli minori provvederà ad informare l'altro, nel caso in cui dovessero ammalarsi e nel caso in cui il predetto genitore dovesse allontanarsi, anche per brevi periodi di vacanza.
11. Ogni decisione relativa all'educazione, all'istruzione ed alla salute dei e (scuola, cure, sport, tempo libero ecc.) verrà presa in accordo Per_1 Per_2 tra i due genitori.
In relazione all'assegno di mantenimento per la prole:
12. Il sig . si obbliga a corrispondere a titolo di contributo CP_1 per il mantenimento dei figli e , alla sig.ra Per_1 Per_2 Parte_1 la somma mensile complessiva di € 400,00 (quattrocento/00) così
[...] determinata: euro 200,00 (duecento/00) per ciascun figlio, con rivalutazione annuale ISTAT entro e non oltre il giorno 5 (cinque) di ogni mese.
13. Le eventuali spese straordinarie –personali, scolastiche o mediche non mutuabili - che si dovessero rendere necessarie per i figli minori e Per_1
saranno ripartite nella misura del 50% tra i coniugi purché Per_2 previamente concordate e debitamente documentate . In caso di contrasto in
3 ordine all'individuazione delle spese straordinarie ovvero all'eventuale necessità del previo accordo tra i genitori, si farà riferimento al protocollo relativo alle “Linee Guida Spese Extra Assegno” siglato dal Presidente del
Tribunale di Palermo e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo il 2 luglio 2019, di seguito riportate: A. Spese extra -assegno rimborsabili
(limitatamente ad aliquota dovuta da altro genitore nella misura del 50 %) anche se sostenute senza preventiva concertazione e/o accordo tra i genitori
Spese mediche relative a: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure ortodontiche ed interventi chirurgici eseguiti presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari eseguiti presso strutture sanitarie private in quanto non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci prescritti dal medico curante per la cura di specifiche patologie inequivocabilmente riferibili alla prole;
f) spese protesiche ivi comprese spese per occhiali e lenti a contatto;
Spese scolastiche relative a: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico (tessera abbonamento autobus e metro); e) mensa;
f) spese per progetti curriculari indetti dalla scuola;
Spese extra -scolastiche relative a: a) tempo prolungato, pre -scuola, dopo -scuola e babysitter se già presenti nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
b) spese relative ad imposta di bollo e assicurazione R . C. per il mezzo di trasporto della prole
(ciclomotore, motociclo o eventuale autovettura), laddove acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
c) spese per regali in occasione di feste di compagni di scuola;
B. Spese extra -assegno il cui rimborso è invece condizionato al preventivo accordo tra i genitori: Spese mediche relative a: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture non pubbliche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari eseguiti da specialisti privati ma erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) esami diagnostici eseguiti presso strutture private;
e) analisi cliniche;
f) cicli di psicoterapia e logopedia erogati da specialisti privati;
Spese scolastiche relative a: a) tasse e rette scolastiche e universitarie imposte da istituti privati (nel caso di dissenso di un genitore sulla frequentazione, questi dovrà comunque contribuire, nei limiti dell'aliquota di pertinenza, in misura pari all'importo delle tasse che
4 avrebbe pagato nel caso di frequentazione della università pubblica) b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria eventualmente diversa dal luogo di residenza familiare (nel caso di dissenso di un genitore sulla frequentazione, che questi contribuisca nella misura delle tasse che avrebbe pagato nel caso di frequenza della università pubblica) Spese extra - scolastiche relative a: a) corsi di istruzione e formazione (es. lingue straniere, disegno, tecnologia, etc.), attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (babysitter, pre -scuola e dopo -scuola) se non già presenti nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
c) viaggi e vacanze;
d) spese relative ad imposta di bollo e assicurazione R . C. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
e) conseguimento patente di guida per ciclomotori, motocicli o autoveicoli presso scuole -guida private;
f) organizzazione di feste e ricevimenti per i figli;
g) centro ricreativo estivo e gruppo estivo. Silenzio -assenso su spese extra -assegno sanitarie Relativamente alle sole spese straordinarie di carattere sanitario, aventi carattere non indifferibile ed urgenti, per le quali il diritto al rimborso è condizionato al preventivo assenso di entrambi i coniugi, va previsto, a carico del coniuge che intenda sostenerle, l'onere di comunicare il relativo importo all'altro con un preavviso di almeno sette giorni;
va altresì previsto un simmetrico onere per l'altro genitore di comunicare, entro i sette giorni successivi, una eventuale alternativa meno onerosa, (dovendosi la spesa preventivamente comunicata, in difetto di detto riscontro, reputare consentita e, dunque, rimborsabile nei limiti dell'aliquota di pertinenza). Nel caso, invece, sia comunicato un preventivo alternativo, il primo genitore resta naturalmente libero di avvalersi dell'opzione originariamente prescelta, ma il secondo genitore sarà tenuto a rimborsare l'aliquota di sua pertinenza della somma oggetto del preventivo alternativo da lui proposto. Inoltre, in relazione alle spese per gite scolastiche con pernottamento nonché alle spese per attività sportive non agonistiche il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro, dovrà manifestare espressamente e per iscritto le proprie determinazioni al riguardo ed eventualmente, in caso di disaccordo, un motivato dissenso entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In
5 difetto di risposta il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Modalità di rimborso al genitore anticipatario
In relazione alle spese extra -assegno il genitore anticipatario avrà diritto di ottenere il rimborso previa esibizione della relativa documentazione giustificativa.
In ordine all'assegnazione della casa coniugale:
14. Nulla si dispone in ordine alla casa coniugale considerato che la sig.ra si è trasferita in una nuova abitazione in Capaci (PA), Parte_1 via Francesco Crispi n. 138 dove vive con i figli minori e Per_1 Persona_2
.
[...]
15. Tutti i beni mobili che si trovavano funzionalmente all'interno della casa coniugale, destinati ad uso esclusivo per le esigenze familiari e personali della moglie e dei figli e funzionali alla sana comodità ed alla convivenza della coniuge e dei figli minori e sono stati asportati dalla sig.ra Per_1 Per_2
” Parte_1
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di San Teodoro (atto n. 5, P. II, S. A, Anno 2010) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000 n. 369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 20/03/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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