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Sentenza 29 agosto 2025
Sentenza 29 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 29/08/2025, n. 1374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 1374 |
| Data del deposito : | 29 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1173/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ancona
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Corinaldesi Presidente
Alessandro Di Tano Giudice
Lara Seccacini Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1173/2024 avente ad oggetto
Divorzio - Cessazione effetti civili del matrimonio promossa da:
( ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Giombetti;
RICORRENTE contro
, nata a [...] il [...], rappresentata CP_1 C.F._2
e difesa dall'avv. Raffaele Balducci;
RESISTENTE
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede;
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: DIVORZIO - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO;
CONCLUSIONI precisate congiuntamente all'udienza del 15/07/2025:
“affido condiviso del figlio minore con collocazione prevalente presso il Persona_1 padre nell'ex casa familiare, sita in sita in Trecastelli (AN) Loc. Castel Colonna Via San Bartolo n. 14, subordinatamente alla fissazione del domicilio paterno in questa abitazione;
facoltà di visita del minore alla madre tutte le volte che vorrà e, in ogni caso, a fine settimana alternati e per tre pomeriggi a settimana indicativamente il martedì, giovedì e venerdì, con relativo pagina 1 di 4 pernotto, nelle settimane in cui il minore trascorre il week end con il padre, per due pomeriggi (indicativamente, il lunedì e il mercoledì), incluso il pernotto, nelle settimane in cui il minore trascorre il week end con la madre;
una settimana durante le vacanze Natalizie con ciascun genitore, alternando tra i genitori il periodo di Natale con il periodo Capodanno-Epifania; tre giorni durante le vacanze Pasquali con ciascun genitore, alternando il giorno di Pasqua negli anni;
15 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive;
ciascun genitore provvederà direttamente al mantenimento del figlio con esso convivente ( il padre;
la madre); Per_1 Per_2 spese straordinarie per ciascun figlio ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno;
assegno unico familiare integralmente percepito dalla signora CP_1 spese di giudizio compensate”;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con il ricorso in atti il signor premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio con in data 27/01/2002 a Ostra Vetere (AN), che dal matrimonio CP_1 sono nati i figli (Senigallia, 01/02/2005) e (Senigallia, 03/10/2008), che Per_2 Per_1 con provvedimento del 19/06/2019 il Tribunale di Ancona ha omologato la separazione personale dei coniugi, previa conversione del rito da contenzioso a consensuale, ha istaurato il presente procedimento al fine di sentir pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In particolare, il ricorrente ha domandato: - la collocazione prevalente del figlio minore presso di sé (al fine di assecondare il desiderio che lo stesso minore avrebbe da Per_1 tempo manifestato); - mantenimento diretto di entrambi i figli nel tempo di rispettiva permanenza degli stessi presso ciascun genitore;
- ripartizione al 50% delle spese di natura straordinaria sempre in favore dei figli.
2. La signora si è costituita in giudizio aderendo alla richiesta di pronuncia di CP_1 divorzio, ma insistendo per l'accoglimento di condizioni in parte difformi;
segnatamente, la resistente si è opposta alla richiesta di collocamento prevalente del figlio minore Per_1 presso il padre, adducendo che quest'ultimo si era sempre disinteressato delle esigenze, economiche e non, di entrambi i figli, salvo da ultimo mostrare un rinato istinto paterno proprio nei confronti del figlio , cui riservava particolari attenzioni, negate all'altro Per_1 figlio.
3. All'esito dell'udienza di comparizione dei coniugi, fallito il tentativo di conciliazione, si è proceduto all'audizione del figlio minore . Per_1
Il Giudice Istruttore, alla stregua delle dichiarazioni rese dal minore nel corso della sua audizione e delle risultanze delle prove orali svolte, ha formulato una proposta conciliativa alle parti che queste hanno definitivamente accettato all'udienza del 15/07/2025, chiedendo che la causa venisse riservata in decisione con rinuncia ai termini di cui all'art. 473-bis.28 c.p.c.
pagina 2 di 4 4. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. 898/70 e ss. mm. ii.
Dalla documentazione prodotta risulta, infatti, che, con decreto del 19/06/2019, il Tribunale di Ancona, previa conversione del rito da contenzioso a consensuale, ha omologato la separazione dei coniugi che erano comparsi innanzi al Presidente del Tribunale in data 09/04/2019.
Risulta, dunque, ampiamente trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza presidenziale richiesto dall'art. 3, numero 2), lett. b), della L 898/70; inoltre, non è contestato che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca. Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostruire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda di entrambe le parti sul punto, dal comportamento processuale delle stesse e dai fatti rispettivamente dedotti al riguardo.
Va pertanto dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto ad Ostra Vetere (AN) il 27/01/2002 e trascritto nel Registro dello Stato Civile di detto Comune al n. 1, parte II, serie A, ufficio 1 dell'anno 2002.
5. Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi dei figli della coppia, in favore dei quali i genitori hanno concordato il mantenimento diretto in ragione dei tempi di permanenza degli stessi presso ciascun genitore (in particolare, la madre provvederà al mantenimento del primogenito maggiorenne, ma economicamente non autosufficiente, con lei convivente, mentre il padre, che vive con il secondogenito, ancora minorenne, curerà il mantenimento di questi). Le condizioni concordate appaiono, altresì, rispettose dell'esigenza del figlio minore di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, con tempi di visita materni sufficientemente elastici, tali da tener conto e della età del ragazzo e delle dichiarazioni da questi rese all'udienza del 17/09/2024.
Il collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti sulla proposta conciliativa formulata dal giudice.
6. Le spese del procedimento sono compensate in virtù dell'espresso accordo delle parti in tal senso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, deduzione o eccezione rigettata o assorbita, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, così decide: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e ad Ostra Vetere (AN) il 27/01/2002 e trascritto nel Parte_1 CP_1
Registro dello Stato Civile degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 1, parte II, serie A, Ufficio 1 dell'anno 2002; prende atto dell'accordo intervenuto tra le parti alle condizioni riportate nel verbale dell'udienza del 19/03/2025, richiamate in quello del 15/07/2025 e sopra trascritte;
pagina 3 di 4 ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ostra Vetere (AN) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 17/07/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Lara Seccacini Silvia Corinaldesi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ancona
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Corinaldesi Presidente
Alessandro Di Tano Giudice
Lara Seccacini Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1173/2024 avente ad oggetto
Divorzio - Cessazione effetti civili del matrimonio promossa da:
( ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Giombetti;
RICORRENTE contro
, nata a [...] il [...], rappresentata CP_1 C.F._2
e difesa dall'avv. Raffaele Balducci;
RESISTENTE
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede;
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: DIVORZIO - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO;
CONCLUSIONI precisate congiuntamente all'udienza del 15/07/2025:
“affido condiviso del figlio minore con collocazione prevalente presso il Persona_1 padre nell'ex casa familiare, sita in sita in Trecastelli (AN) Loc. Castel Colonna Via San Bartolo n. 14, subordinatamente alla fissazione del domicilio paterno in questa abitazione;
facoltà di visita del minore alla madre tutte le volte che vorrà e, in ogni caso, a fine settimana alternati e per tre pomeriggi a settimana indicativamente il martedì, giovedì e venerdì, con relativo pagina 1 di 4 pernotto, nelle settimane in cui il minore trascorre il week end con il padre, per due pomeriggi (indicativamente, il lunedì e il mercoledì), incluso il pernotto, nelle settimane in cui il minore trascorre il week end con la madre;
una settimana durante le vacanze Natalizie con ciascun genitore, alternando tra i genitori il periodo di Natale con il periodo Capodanno-Epifania; tre giorni durante le vacanze Pasquali con ciascun genitore, alternando il giorno di Pasqua negli anni;
15 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive;
ciascun genitore provvederà direttamente al mantenimento del figlio con esso convivente ( il padre;
la madre); Per_1 Per_2 spese straordinarie per ciascun figlio ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno;
assegno unico familiare integralmente percepito dalla signora CP_1 spese di giudizio compensate”;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con il ricorso in atti il signor premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio con in data 27/01/2002 a Ostra Vetere (AN), che dal matrimonio CP_1 sono nati i figli (Senigallia, 01/02/2005) e (Senigallia, 03/10/2008), che Per_2 Per_1 con provvedimento del 19/06/2019 il Tribunale di Ancona ha omologato la separazione personale dei coniugi, previa conversione del rito da contenzioso a consensuale, ha istaurato il presente procedimento al fine di sentir pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In particolare, il ricorrente ha domandato: - la collocazione prevalente del figlio minore presso di sé (al fine di assecondare il desiderio che lo stesso minore avrebbe da Per_1 tempo manifestato); - mantenimento diretto di entrambi i figli nel tempo di rispettiva permanenza degli stessi presso ciascun genitore;
- ripartizione al 50% delle spese di natura straordinaria sempre in favore dei figli.
2. La signora si è costituita in giudizio aderendo alla richiesta di pronuncia di CP_1 divorzio, ma insistendo per l'accoglimento di condizioni in parte difformi;
segnatamente, la resistente si è opposta alla richiesta di collocamento prevalente del figlio minore Per_1 presso il padre, adducendo che quest'ultimo si era sempre disinteressato delle esigenze, economiche e non, di entrambi i figli, salvo da ultimo mostrare un rinato istinto paterno proprio nei confronti del figlio , cui riservava particolari attenzioni, negate all'altro Per_1 figlio.
3. All'esito dell'udienza di comparizione dei coniugi, fallito il tentativo di conciliazione, si è proceduto all'audizione del figlio minore . Per_1
Il Giudice Istruttore, alla stregua delle dichiarazioni rese dal minore nel corso della sua audizione e delle risultanze delle prove orali svolte, ha formulato una proposta conciliativa alle parti che queste hanno definitivamente accettato all'udienza del 15/07/2025, chiedendo che la causa venisse riservata in decisione con rinuncia ai termini di cui all'art. 473-bis.28 c.p.c.
pagina 2 di 4 4. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. 898/70 e ss. mm. ii.
Dalla documentazione prodotta risulta, infatti, che, con decreto del 19/06/2019, il Tribunale di Ancona, previa conversione del rito da contenzioso a consensuale, ha omologato la separazione dei coniugi che erano comparsi innanzi al Presidente del Tribunale in data 09/04/2019.
Risulta, dunque, ampiamente trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza presidenziale richiesto dall'art. 3, numero 2), lett. b), della L 898/70; inoltre, non è contestato che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca. Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostruire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda di entrambe le parti sul punto, dal comportamento processuale delle stesse e dai fatti rispettivamente dedotti al riguardo.
Va pertanto dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto ad Ostra Vetere (AN) il 27/01/2002 e trascritto nel Registro dello Stato Civile di detto Comune al n. 1, parte II, serie A, ufficio 1 dell'anno 2002.
5. Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi dei figli della coppia, in favore dei quali i genitori hanno concordato il mantenimento diretto in ragione dei tempi di permanenza degli stessi presso ciascun genitore (in particolare, la madre provvederà al mantenimento del primogenito maggiorenne, ma economicamente non autosufficiente, con lei convivente, mentre il padre, che vive con il secondogenito, ancora minorenne, curerà il mantenimento di questi). Le condizioni concordate appaiono, altresì, rispettose dell'esigenza del figlio minore di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, con tempi di visita materni sufficientemente elastici, tali da tener conto e della età del ragazzo e delle dichiarazioni da questi rese all'udienza del 17/09/2024.
Il collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti sulla proposta conciliativa formulata dal giudice.
6. Le spese del procedimento sono compensate in virtù dell'espresso accordo delle parti in tal senso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, deduzione o eccezione rigettata o assorbita, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, così decide: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e ad Ostra Vetere (AN) il 27/01/2002 e trascritto nel Parte_1 CP_1
Registro dello Stato Civile degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 1, parte II, serie A, Ufficio 1 dell'anno 2002; prende atto dell'accordo intervenuto tra le parti alle condizioni riportate nel verbale dell'udienza del 19/03/2025, richiamate in quello del 15/07/2025 e sopra trascritte;
pagina 3 di 4 ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ostra Vetere (AN) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 17/07/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Lara Seccacini Silvia Corinaldesi
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