Articolo 71 della Legge 26 aprile 1975, n. 147
Articolo 70Articolo 72
Versione
1 giugno 1975
Art. 71.
I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1973 risultano stabiliti nelle seguenti somme:
Somme rimaste da pagare sulle spese im-
pegnate per la competenza propria dell'eser-
cizio 1973 (articolo 67).................... L. 191.214.335.869 Somme rimaste da pagare sui residui de-
gli esercizi precedenti (articolo 69)....... " 115.388.574.389
--------------- Residui passivi al 31 dicembre 1973... L. 306.602.910.258
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Entrata in vigore il 1 giugno 1975