Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 07/04/2025, n. 259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 259 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
Si prenoti a debito ex art. 146 d.p.r. 115/02 ed ex art. 59 co. 1 lett. c) d.p.r. 131/86.
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale di Milano
Sezione II civile
riunito in camera di consiglio in data 03.04.2025 nelle persone dei signori: dott.ssa Luisa Vasile Presidente dott. Luca Giani Giudice rel. dott. Francesco Pipicelli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per apertura di liquidazione giudiziale
n. 202-1/2025 Ruolo Procedimento Unitario promosso su ricorso depositato in data 12.02.2025
DA
AN IC S.C. in persona del Presidente del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro tempore, dott. Enrico Gaia, (codice fiscale [...]), con sede in Elmas
(Ca) Z.I. Casic – via Pier Luigi Nervi n. 18, numero di iscrizione al registro delle imprese di Cagliari- Oristano e Codice fiscale 00497380923, confidi iscritto all'Albo degli Intermediari Finanziari tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 106 Testo Unico Bancario al n. 19511.5 in proprio nonché in nome e per conto – in virtù di procura speciale conferita in data 12/09/2023 a rogito della Dott.ssa Stefania Anzelini, Notaio in Sesto San Giovanni (Rep. n. 4134/2399) registrato a Milano DP II il 14/09/2023 al 85853 serie 1T
- della GRO SPV S.r.l., società a responsabilità limitata con unico socio, costituita in Italia ai sensi della Legge 30 aprile 1999 n.130 (la “Legge sulla Cartolarizzazione”), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano, corso Vittorio Emanuele II n. 24/28, numero di iscrizione al registro delle imprese di Milano Monza Brianza Lodi e codice fiscale 13075800964, iscritta presso l'elenco delle società veicolo tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi del provvedimento della Banca d'Italia del 07/06/2017 al n. 48472.5, elettivamente domiciliata in Cagliari, via Monti n. 31, presso lo studio dell'avv. Roberto Monni (C.F. [...]- robert.monni@pec.it), giusta procura agli atti nonché su ricorso depositato in data 27.03.2025 nell'ambito del medesimo procedimento unitario
DA
GE ST GR (Società di Gestione del Risparmio) p. A., in nome, conto e nell'interesse di HI
CONFILEND FUND, con sede in Milano, Via Filippo Turati n. 40, C.F. e iscrizione al Registro Imprese n. 13186000157, numero REA MI-1624700, rappresentata e difesa dall'Avv. Daniele Tiberio del foro di Monza,
C.F. [...], (PEC danielegiuseppe.tiberio@monza.pecavvocati.it, indirizzo a cui inviare tutte le comunicazioni relative alla procedura) e domiciliata presso lo studio del medesimo in Milano, Via Larga n. 9
SEZIONE II CIVILE
RICORRENTI
NEI CONFRONTI DI
FIRE - FORNITURE STIMENTI RICERCHE ESPORTAZIONI - S.R.L. in liquidazione,
(indirizzo pec:firefornituresrl@pec.it), c.f./p.iva 04738281007, in persona del liquidatore Sig. Maselli
Carmelo (c.f. [...]), con sede in Milano, via Girolamo Fracastoro n. 7, cancellata dal R.I. in data 24.07.2024
RESISTENTE (contumace)
***
Il Tribunale esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice Delegato per l'istruttoria; rilevato in fatto che:
• con ricorso depositato in data 12.02.2025 il ricorrente in epigrafe ha chiesto dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale dell'impresa convenuta;
• fissata udienza per la data dell'01.04.2025, il contraddittorio si è regolarmente costituito con notifica in data 17.02.2025 effettuata ai sensi dell'art. 40, commi 6 e 7, CCII (area web) del ricorso del creditore AN IC S.C. e del pedissequo decreto del GR;
alla predetta udienza si dava altresì atto che nell'ambito del medesimo procedimento unitario era pervenuto un ulteriore ricorso da parte del creditore GE ST GR, come in epigrafe;
ferma la già intervenuta instaurazione del contraddittorio a mezzo pec come sopra riferito, alla predetta udienza il difensore del ricorrente
AN IC S.C., nella contumacia di parte debitrice, insisteva come da ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale di FIRE FORNITURE STIMENTI RICERCHE ESPORTAZIONI - S.R.L. IN LIQUIDAZIONE;
• in ordine alla validità della notifica in esame deve applicarsi l'orientamento pacifico e risalente della S.C. (vedi Cass. Sez. I, Sentenza n. 17946 del 13/09/2016 e conformi Sez. 1-; Sentenza n. 602 del
12701/2017, Sez. 6-1, Ordinanza n. 23728 del 10/10/2017, Sez. 6-1, Ordinanza n. 2570 del 27/10/2017, Sez. 1, Ordinanza n. 3443 del 12/02/2020, Sez. 6-1), secondo il quale “in caso di società già cancellata dal registro delle imprese, il ricorso per la dichiarazione di fallimento può essere notificato, ai sensi dell'art. 15, comma 3, l.fall., nel testo successivo alle modifiche apportate dall'art. 17 del d.l. n. 179 del 2012, conv. Con modif. nella l. n. 221 del 2012, all'indirizzo di posta elettronica certificata della società cancellata in precedenza comunicato al registro delle imprese, ovvero, nel caso in cui non risulti possibile- per qualsiasi ragione- la notifica a mezzo PEC, direttamente presso la sua sede risultante dal registro delle imprese e, in ipotesi di ulteriore esito negativo, mediante deposito presso la casa comunale del luogo in cui la medesima aveva sede.”;
• in applicazione dell'art 33 co. 1 CCII, la liquidazione giudiziale in oggetto deve essere dichiarata entro un anno dalla cessazione dell'attività di impresa da parte della società debitrice;
termine nella specie rispettato, essendo intervenuta la cancellazione dal registro delle imprese in data 24.07.2024, come da visura camerale, agli atti;
osserva quanto segue.
• Sussistono, ai sensi degli articoli 26 e 27 CCII la giurisdizione e competenza di questo Tribunale dal momento che il Centro degli interessi principali dell'impresa (COMI) è situato in Italia e precisamente la sede legale è situata in Milano, pertanto, ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di Milano e non ricorrendo elementi per localizzare una eventuale sede diversa.
• Trattasi di impresa oramai cancellata, che aveva quale oggetto sociale: “importazione, esportazione e commercio all'ingrosso di articoli di abbigliamento e accessori” come da visura camerale, agli atti;
• Per ciò che attiene i parametri previsti dall'art. 121 CCII, occorre preliminarmente ricordare che grava sul soggetto la cui liquidazione sia richiesta provare la sussistenza congiunta dei tre requisiti
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indicati all'art 2, comma I, lett. d) CCII. Nella specie si deve constatare che tale onere probatorio non è stato assolto da parte convenuta, che si è disinteressata delle sorti del presente procedimento;
Ed anzi, si deve considerare che dagli ultimi bilanci depositati presso il RI risalente agli esercizi 2022, 2023 e 2024 (bilancio in liquidazione con ricavi, attivo e debiti 0) risulta il superamento delle soglie dimensionali per gli esercizi 2022 e 2023 come da prospetto riepilogativo che segue:
ATTIVO
DEBITI
ANNO PATRIMONIALE ex RICAVI LORDI (anche non scaduti) art. 2424 c.c.
SOGLIE 300.000 200.000 500.000
2022 4.124.756 6.877.407 564.250
2023 2.212.682 5.950.919 1.974.218
2024 (bilancio 0 0 0 finale di liquidazione
• Ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 49, ultimo comma, CCII dal momento che i ricorrenti vantano crediti per un importo superiore ad € 30.000. E segnatamente l'ammontare del credito della ricorrente AN IC S.C. è pari a euro 730.460,10 e determina pertanto il superamento della predetta soglia, senza dover considerare il credito del secondo ricorrente GE
ST GR (pari ad euro 205.005,33).
A tanto si aggiunga che l'esposizione debitoria nei confronti dell'Erario è pari a euro 485.213,29 (non oggetto di alcuna rateizzazione) come da informativa dell'Agenzia delle Entrate- Riscossione acquisita il 18.02.2025;
• Quanto al requisito dell'insolvenza, nel Codice della Crisi la relativa nozione è sostanzialmente analoga a quella contemplata dalla previgente legge fallimentare, pertanto si richiama in termini la giurisprudenza in materia elaborata, che per l'ipotesi di società debitrice in fase di liquidazione ha così statuito “la valutazione del giudice deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto - non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori sociali, previa realizzazione delle attività sociali, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci - non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte” (Cfr. tra le molte, Cass. 6 settembre 2006, n. 19141; Cass. 14 ottobre 2009, n. 21834; Cass. 30 maggio 2013, n. 13644); È da opinarsi, che nella specie, ricorra una situazione di insolvenza dell'impresa, desumibile:
-dal mancato pagamento dei crediti dei ricorrenti;
-dalla cessazione dell'attività e messa in liquidazione, con successiva cancellazione del R.I. senza che siano state pagate le passività maturate;
-dalla redazione di un bilancio finale di liquidazione relativo all'anno 2024 con attivo, ricavi e debiti pari a zero, manifestamente incongruente rispetto alle risultanze dei bilanci precedenti e del passivo emerso a fronte dei ricorsi che qui ci occupano;
-dall'ingente esposizione debitoria nei confronti dell'Erario;
Alla luce di tali elementi è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere dagli elementi sinora evidenziati il sussistere uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni. Ritiene, pertanto, il Collegio che debba emettersi sentenza dichiarativa di liquidazione giudiziale.
PQM
Visti gli articoli 26 e ss CCII;
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1. DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale di FIRE FORNITURE STIMENTI RICERCHE ESPORTAZIONI - S.R.L. in liquidazione, con sede in Milano, via Girolamo
Fracastoro n. 7. 2. DICHIARA che trattasi di procedura principale di insolvenza ex art. 3 comma 1 Reg (UE) 848/2015;
3. NOMINA giudice delegato il dott. Luca Giani;
4. NOMINA Curatore l'avv. EMANUELA LEVI, soggetto in possesso dei requisiti di cui all'art. 358
CCII;
5. ORDINA al debitore assoggettato a liquidazione giudiziale, ove non vi abbia già provveduto, il deposito, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 CCII;
6. FISSA l'adunanza per l'esame dello stato passivo in data 10.09.2025 alle ore 12.00 davanti al giudice delegato dott. Luca Giani, avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 203 CCII e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
udienza che verrà celebrata con modalità da remoto mediante applicativo
Teams tramite lo specifico link del GD: Partecipa alla riunione ora
7. ASSEGNA ai creditori e ai terzi titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore compresi nella liquidazione giudiziale il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione delle domande di ammissione al passivo e dei relativi documenti ai sensi dell'art. 201 CCII, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 CCII;
8. AVVISA i creditori e i terzi che la modalità di presentazione delle domande prevista dall'art. 201
CCII non ammette equipollenti, con la conseguenza che non potrà essere ritenuto valido il deposito o l'invio per posta di domanda cartacea né presso la cancelleria, né presso lo studio del curatore, né l'invio telematico presso la cancelleria e che nei ricorsi contenenti le domande essi devono indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere le comunicazioni del curatore fallimentare, effettuandosi le comunicazioni, in assenza di tale indicazione, esclusivamente mediante deposito in cancelleria;
9. AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
d) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti;
f) ad accedere alla Banca dati PRA in regime di esenzione di importi per estrapolare la visura dell'impresa debitrice;
10. ORDINA al curatore di procedere immediatamente – utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza del debitore (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando il verbale di ricognizione sommaria nei successivi dieci giorni ai sensi dell'art. 193 CCII;
11. ORDINA al curatore, ai sensi dell'art. 195 CCII., di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni, omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendono necessaria, utile o comunque opportuna, tenuto conto della natura e dello stato dei beni e sempre che, in caso di esercizio provvisorio, ciò non sia di ostacolo al
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regolare svolgimento dell'attività d'impresa; in tale caso dispone che si proceda a norma degli artt. 752 e ss. cpc e 1193 CCII ed il curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica;
per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art. 758 cpc;
12. ORDINA che, ai sensi dell'art. 49 CCII, la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'articolo 45 CCII. Così deciso in Milano, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, in data 03.04.2025.
Il giudice relatore Il Presidente
dott. Luca Giani dott.ssa Luisa Vasile
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