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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 25/06/2025, n. 918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 918 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO in persona del giudice, dott. Claudio Silvestrini, all'esito dell'udienza fissata per il 28 maggio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D.
Lgs. n. 149/2022), ha pronunciato in data 25 giugno 2025, previa lettura delle note sostitutive dell'udienza depositate dalle parti costituite, la seguente
S E N T E N Z A ex art. 127-ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 6291, del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2022, pendente
T R A
Parte_1 con l'avv. DONZELLI DANIELA,
- ricorrente -
E
, Controparte_1
- convenuto (contumace) -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 05.12.2022 la parte ricorrente Parte_1 ha chiamato in giudizio la parte convenuta
[...] CP_1
e – premessi i fatti costitutivi delle proprie domande – ha
[...]
1 presentato le conclusioni di cui alla pag. 4 del ricorso, qui di seguito integralmente riportate e trascritte:
-come in atti accertato il rapporto di lavoro, condannare la società Controparte_2
c.f. con sede legale in Colleferro alla Via
[...] C.F._1 latina km IV 90 (RM) 00034, indirizzo pec
, di pagare senza dilazione al Sig. Email_1 la somma relativa alle differenze retributive di cui sopra per i mesi lavorati Parte_1 pari ad euro 17.668,66=comprensivo di trattamento fine rapporto che doveva essere erogato mensilmente sulla busta paga come quota tfr, oltre a interessi e rivalutazione monetaria,
-Con vittoria di spese competenze ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore della sottoscritta procuratrice avvocato Daniela Donzelli procuratrice antistataria.
La parte convenuta è rimasta contumace.
La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti costituite e con l'emissione, nei confronti della parte convenuta, di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. – avente per oggetto ulteriore documentazione in possesso di quest'ultima (i.e. buste paga della parte ricorrente relative al periodo da ottobre 2020 a novembre 2021 e prospetto delle somme ricevute dalla parte convenuta, per il tutto il periodo di emergenza sanitaria da SARS
COVID-19, a titolo di cassa integrazione o tramite altro fondo di solidarietà) –
, il quale ordine di esibizione non è stato tuttavia notificato, a cura della parte ricorrente, nei confronti della parte convenuta contumace: inoltre è stata disposta C.T.U. contabile.
La causa, in tal modo istruita, è stata decisa in data odierna, previa lettura delle note sostitutive di udienza ex art. 127-ter c.p.c. depositate dalle parti costituite.
* * *
Il ricorso è parzialmente fondato, per le ragioni e nei limiti indicati appresso.
2 Va premesso, in punto di diritto, che nell'ordinamento vigente la contumacia della parte convenuta equivale a ficta contestatio delle asserzioni della parte ricorrente e non a ficta confessio delle medesime: pertanto la distribuzione dell'onere della prova non subisce alcuna modificazione per effetto della contumacia della parte convenuta (Cassazione civile , sez. lav. , 03/05/2007 ,
n. 10182; Cassazione civile , sez. III , 12/07/2006 , n. 15777; Cassazione civile
, sez. III , 11/07/2003 , n. 10947; Cassazione civile , sez. III , 06/02/1998 , n.
1293; Cassazione civile , sez. lav. , 09/03/1990 , n. 1898; Cassazione civile , sez. III , 13/11/1989 , n. 4800; Cassazione civile , sez. lav. , 04/12/1986 , n.
7186; Cassazione civile , sez. lav. , 11/04/1985 , n. 2410; Cassazione civile , sez. lav. , 20/07/1985 , n. 4301; Cassazione civile , sez. lav. , 28/06/1984 , n.
3796; Cassazione civile , sez. I , 28/01/1982 , n. 560; chiarissima sul punto
Cassazione civile , sez. lav. , 09/12/1994 , n. 10554, secondo cui “La contumacia del convenuto, di per sè sola considerata, non può assumere alcun significato probatorio in favore della domanda dell'attore, perché, al pari del silenzio in campo negoziale, non equivale ad alcuna manifestazione di volontà favorevole alla pretesa della controparte, ma lascia del tutto inalterato il substrato di contrapposizione su cui si articola il contraddittorio”).
Da quanto sopra deriva che il meccanismo di semplificazione probatoria di cui all'art. 115 c.p.c. non opera in caso di contumacia della parte convenuta.
In punto di fatto occorre osservare che l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato intercorso tra le parti dapprima a tempo determinato e pieno (nel periodo dal 10.01.2020 al 31.01.2020) e poi a tempo indeterminato e pieno (nel periodo dal 1.02.2020 al 23.11.2021) risulta integralmente provata in via documentale, a mezzo della lettera di assunzione, della lettera di conversione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, delle buste paga, del certificato storico Unilav, dei Modelli CUD e della lettera di dimissioni volontarie (vd. all.ti 1, 2, 3, 4, 6, 8 al fascicolo di parte ricorrente).
Risulta altresì provato in via documentale, tramite la medesima documentazione suddetta (e, in particolare, tramite la lettera di assunzione, la
3 lettera di conversione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato tramite le buste paga in atti), il livello di inquadramento riconosciuto dalla parte convenuta alla parte ricorrente, vale a dire il livello C3 previsto dal CCNL applicato dalla parte convenuta (cioè il CCNL Autorimesse e Noleggio) (vd. all.ti 1, 3, 6 al fascicolo di parte ricorrente).
In punto di diritto, facendo applicazione dei principi giurisprudenziali relativi al riparto dell'onere della prova, si devono distinguere – tra i vari titoli indicati nei conteggi dalla parte ricorrente – quelli in riferimento ai quali la medesima parte era gravata soltanto dall'onere di provare l'esistenza del contratto di lavoro o del rapporto di lavoro subordinato intercorso di fatto tra le parti (cc.dd. “rapporto contrattuale di fatto”), e di mera deduzione delle proprie pretese fondate su di esso, e quegli altri titoli in relazione ai quali la parte ricorrente era gravata dall'onere di provare l'esistenza di altri fatti costitutivi del diritto vantato.
Difatti il diritto vivente – nell'applicare i principi di cui agli artt. 1218,
1453 ss. e 2697 c.c. – ha chiarito che, in materia contrattuale, “L'esenzione del creditore dall'onere di provare il fatto negativo dell'inadempimento in tutte le ipotesi di cui all'art. 1453 c.c. ( e non soltanto nel caso di domanda di adempimento), con correlativo spostamento sul debitore convenuto dell'onere di fornire la prova del fatto positivo dell'avvenuto adempimento, è conforme al principio di riferibilità o di vicinanza della prova.
In virtù di tale principio, che muove dalla considerazione che il creditore incontrerebbe difficoltà, spesso insuperabili, se dovesse dimostrare di non aver ricevuto la prestazione,
l'onere della prova viene infatti ripartito tenuto conto, in concreto, della possibilità per l'uno o per l'altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione.
Ed appare coerente alla regola dettata dall'art. 2697 c.c., che distingue tra fatti costitutivi e fatti estintivi, ritenere che la prova dell'adempimento, fatto estintivo del diritto azionato dal creditore, spetti al debitore convenuto, che dovrà quindi dare la prova diretta e positiva dell'adempimento, trattandosi di fatto riferibile alla sua sfera di azione” (Cassazione civile SS. UU. 30 ottobre 2001 n. 13533; in senso conforme cfr. Cass.
4 982/2002; Cass. 13925/2002; Cass. 18315/2003; Cass. 6395/2004; Cass.
8615/2006; Cass. 13674/2006; Cass. 1743/2007).
Pertanto il creditore che agisce per l'adempimento o per la risoluzione o per il risarcimento del danno da inadempimento ha solo l'onere di dimostrare l'esistenza del titolo – cioè l'esistenza del contratto stipulato con il debitore o del rapporto di lavoro – e di dedurre lo specifico fatto costitutivo della propria domanda, gravando poi sul debitore l'onere di dimostrare di aver già adempiuto o che il proprio inadempimento è di scarsa importanza (art. 1455
c.c.) o che il termine di adempimento già inutilmente decorso non aveva natura essenziale per il creditore (art. 1457 c.c.) o che l'inadempimento o il ritardo sono stati determinati da impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile al debitore (art. 1218 c.c.).
Sono assoggettate a tale (vantaggioso) criterio di riparto dell'onere di deduzione e di prova le pretese relative alla retribuzione ordinaria, alla 13°, alla
14°, al TFR, a tutto ciò che il CCNL di settore riconosce al lavoratore senza prevedere ulteriori specifiche condizioni, all'indennità di mancato preavviso
(laddove le dimissioni del lavoratore siano state cagionate proprio dall'inadempimento del datore di lavoro alla obbligazione retributiva).
Pertanto, laddove la parte convenuta non abbia fornito in giudizio la prova dell'esistenza di fatti estintivi o impeditivi delle pretese vantate dalla parte ricorrente per tali titoli, spetta alla parte ricorrente il relativo pagamento.
Sono invece assoggettate al criterio generale in materia di onere della prova ex art. 2697 c.c. (affirmanti incumbit probatio) le seguenti componenti retributive: lavoro straordinario e/o supplementare, maggiorazione lavoro festivo e domenicale, festività, ferie non godute e non retribuite, permessi non goduti e non retribuiti.
Difatti la giurisprudenza ha chiarito, in materia di lavoro straordinario, che “Il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha
l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, senza che l'assenza di
5 tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice, utilizzabile solo in riferimento alla quantificazione del compenso” (Cassazione civile sez. lav.,
20/02/2018, n. 4076; Cassazione civile sez. lav., 14/05/2015, n.9906) e che
“Sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice” (Cassazione civile sez. lav.,
19/06/2018, n. 16150).
Analoghi principi valgono altresì per il lavoro supplementare – cioè per il lavoro svolto in misura superiore a quella prevista da un contratto di lavoro a tempo parziale – e per il lavoro domenicale e festivo (Cassazione civile sez. lav., 14/05/2015, n. 9906)): anche in tali ipotesi grava sul lavoratore l'onere di dimostrare di aver prestato attività lavorativa al di fuori degli orari e dei giorni previsti dal contratto di lavoro.
Lo stesso vale pure per le ferie: difatti, come chiarito dalla giurisprudenza, “il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta (Cass. sez. lav., 7.7.2008 n. 18584; Cass. sez. lav., 16.2.2007 n. 3619; Cass. sez. lav., 21.8.2003, n. 12311; Cass. sez. lav.,
3.6.2000, n. 7445; Cass. sez. lav., 3.2.1999, n. 935); mentre incombe al datore di lavoro, per come detto, l'onere di fornire la prova del relativo pagamento” (Cassazione civile sez. lav., 22/12/2009, n. 26985).
Nel caso di specie, accertata l'esistenza e la natura subordinata del rapporto di lavoro (tramite la documentazione indicata in precedenza) – e facendo applicazione dei principi giurisprudenziali suesposti – la parte ricorrente ha diritto al pagamento della paga ordinaria riguardante il periodo da marzo 2020 al mese di novembre 2021 e/o della correlata cassa integrazione
6 straordinaria relativa all'emergenza sanitaria da COVID-19 verificatasi nel medesimo periodo, nonché al pagamento del T.F.R., non avendo la parte convenuta provato di aver già soddisfatto interamente tali diritti tramite il relativo pagamento e gravando sulla medesima parte convenuta l'onere di provare tale fatto estintivo.
Al fine di quantificare esattamente le somme spettanti alla parte ricorrente per i titoli (causali) suindicati è stata disposta una C.T.U. contabile.
All'esito della C.T.U. effettuata nel presente giudizio il consulente incaricato ha accertato che la parte ricorrente ha tuttora diritto al pagamento, a carico della parte convenuta e per i titoli menzionati in precedenza, di euro
13.180,26 (di cui euro 2.868,30 a titolo di T.F.R.).
Apparendo le conclusioni del C.T.U. corrette, razionali, chiare, logiche e dunque pienamente condivisibili, esse possono essere fatte proprie dal giudice ai fini della decisione.
Pertanto va dichiarato il diritto della parte ricorrente al pagamento, a carico della parte convenuta, della somma di cui sopra, oltre accessori di legge.
* * *
In conclusione, il ricorso deve essere parzialmente accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano nella misura di euro 3.900,00: ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi (espressamente reintrodotto dall'art. 2 del D.M.), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Le spese di lite di cui sopra devono essere tuttavia compensate per 1/3, tenuto conto dell'accoglimento soltanto parziale del ricorso.
Le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto, seguono anch'esse la soccombenza e sono poste a carico della parte convenuta.
P.Q.M.
- accertata l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato intercorso tra le parti nel periodo dal 10.01.2020 al 23.11.2021 e svoltosi secondo le
7 modalità indicate in motivazione, dichiara il diritto della parte ricorrente al pagamento, a carico della parte convenuta, di euro 13.180,26 per i titoli parimenti indicati in motivazione (di cui euro 2.868,30 a titolo di
T.F.R.);
- per l'effetto, condanna la parte convenuta al pagamento, in favore della parte ricorrente, di euro 13.180,26, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
- rigetta il ricorso nella restante parte;
- condanna la parte convenuta al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente, che liquida, previa compensazione parziale, in euro 2.600,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, da distrarsi, ove richiesto, in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
- condanna la parte convenuta al pagamento delle spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto.
Velletri, 25 giugno 2025
Il giudice dott. Claudio Silvestrini
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